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24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
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16 giugno 2023
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Art. 697.
Estradizione e poteri del ((Ministro della giustizia)) 1. ((Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna)) a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione.
(( 1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato.
1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2.
1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria. )) 2. Nel concorso di piu' domande di estradizione, il ((Ministro della giustizia)) ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravita' e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta e della possibilita' di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.
Estradizione e poteri del ((Ministro della giustizia)) 1. ((Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna)) a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione.
(( 1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato.
1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2.
1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria. )) 2. Nel concorso di piu' domande di estradizione, il ((Ministro della giustizia)) ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravita' e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta e della possibilita' di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.
Commentari • 53
- 1. Il caso Abedini e i poteri cautelari del Ministro della giustizia nel procedimento di estradizione passivaGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 gennaio 2025 · 170.06241
[…] In altre parole, l'attribuzione di poteri di iniziativa de libertate è coerente sviluppo nella dimensione cautelare del potere, contemplato dall'art. 697 c.p.p., di decidere sulla richiesta inoltrata dallo Stato estero. […]
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Giurisprudenza • 92
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2007, n. 13118Provvedimento: […] L'Ufficio ricorrente richiama al riguardo l'art. 17 della Convenzione europea di estradizione, che però, al pari dell'art. 697 c.p.p., comma 2, regola il caso di "concorso di richieste di estradizione"Leggi di più...
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