Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l'ipotesi attenuata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2008, n. 38803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38803 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 01/10/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1049
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 010133/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN CI N. IL 23/05/1966;
avverso SENTENZA del 08/01/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9.1.2006 il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica dichiarava IR IA colpevole del delitto di ricettazione e lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte di appello di Napoli con sentenza resa l'8.1.2007, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv c.p., rideterminava la pena nella misura di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, confermando nel resto. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, con due motivi.
Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il ricorrente lamenta che la consapevolezza della illecita provenienza del ciclomotore è stata erroneamente tratta dalla sola circostanza del possesso di un certificato di conformità "palesemente contraffatto".
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv c.p., il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione, essendo stato il reato contestato il 6.1.1996.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, al riguardo, premettersi che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica dell'assenza in quest'ultima di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione della logica o fondati con dati contrastanti con il senso di realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose ed insormontabili incongruenze, oppure inconciliabili con "atti del processo" specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione.
Conclusioni che restano ferme pur dopo la novella della L. n. 46 del 2000, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", dal momento che alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito, (cfr., ad es. Cass., sez. 1^, n. 42369/2006; Cass. Sez. 6^, n. 35495/2006). Il che vale quanto dire che, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità, restando escluso che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, non dovendo accertare la Corte se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma piuttosto verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, (v. ad es. Cass., sez. 6^, n. 36546/2006; Cass. sez. 2^, n. 7380/2007; Cass. Sez. 4^, n. 4842/2003). E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, sicché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. Ed invero i giudici di merito hanno correttamente posto in rilievo il dato obiettivo che l'imputato si trovava in possesso di un certificato di conformità palesemente contraffatto, in quanto redatto con caratteri di stampa del tutto difformi da quelli originali e tale, quindi, da ingenerare la consapevolezza (in relazione alla rilevante funzione di certificazione svolta da tale documentazione) della provenienza furtiva del mezzo. In conformità al consolidato insegnamento di questa Suprema Corte che, in tema di ricettazione, esclude che, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la consapevolezza della provenienza illecita del bene si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, ivi compresi il comportamento dell'imputato o l'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta (v, ad es. Cass. Sez. 1^, n. 13502/2008; Cass., sez. 4^, n. 4170/2006;
Cass. sez. 2^, n. 2436/1997) e che la relativa indagine costituisce accertamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua motivazione (v. ad es., Cass. 31 gennaio 1990, Masaracchio;
Cass. 29.4.1988, Ciardi). Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Basti, al riguardo, osservare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla sentenza di appello, ma non dedotta e rilevata da quel giudice (cfr. SU n. 23428/2005). Non senza rilevare che, peraltro, nemmeno tale presupposto si è realizzato nel caso in esame.
Ed invero, l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 c.p., comma 2 non configura una autonoma previsione incriminatrice,
quanto una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso).
Ne discende che, ai fini dell'applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell'art. 157 c.p. (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l'ipotesi attenuata. Sicché non può ritenersi maturata alcuna prescrizione, ne' alla data della sentenza di primo grado, ne' di quella impugnata, tenuto anche conto dei periodi di sospensione del processo (per complessivi anni due e giorni uno) risultanti agli atti.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008