Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC IT4 89 7 /0 1 Aula 'A' IN NOME DEL PAI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 22186/98 Consigliere Cron. 10478 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 06/02/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ER TI, OR ER, MP LI, GI ER, NI SA, RZ LA, ER ISOLDE, ER CAROLINA, elettivamente 47, presso lo studio domiciliati in ROMA VIA ARNO dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 633 presso l'Avvocatura -1- t rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 438/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 15/12/97 R.G.N. 100/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato SGROI per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 22186/98 ud. 6 febbraio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. TO AL e le altre litisconsorti indicate in epigrafe si rivolgevano al Pretore di Bologna per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire in applicazione della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di riversibilità di cui erano titolari, unitamente ad altra pensione diretta, con gli arretrati nel limite della prescrizione decennale. Chiedevano che l'importo della pensione stessa rimanesse "cristallizzato" a partire dal 30.9.83 nella misura in pagamento a tale data. L'INPS, nel costituirsi in giudizio, contestava il diritto e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore accoglieva la domanda delle ricorrenti dichiarando il diritto delle stesse all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità nei limiti della prescrizione decennale in relazione alla domanda amministrativa;
e a conservare dall'1.10.83 l'importo di pensione pari a quello percepito il 30.9.83, fin quando lo stesso non sarebbe stato superato per effetto della perequazione della pensione considerata a calcolo, condannando l'INPS al pagamento delle differenze. Contro tale decisione proponeva appello l'INPS. Il Tribunale di Bologna ha accolto l'appello dell'INPS e con 3 sentenza del 26.7.1990 ha respinto le domande per intervenuta decadenza delle ricorrenti TO AL, RA DA, IS LI e SG AR;
ha accolto le domande delle altre ricorrenti (CA AL, GI DA, TT IS e RZ UR). Le ricorrenti tutte proponevano ricorso per Cassazione (CA, GI, TT e RZ solo per interessi e rivalutazione) e questa Corte, con sentenza n. 936 del 1993 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Modena. Le istanti riassumevano la causa davanti al giudice di rinvio Tribunale di Modena insistendo sul loro diritto alla integrazione al trattamento minimo nei limiti della prescrizione decennale e tutte chiedevano interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Modena Sezione lavoro con sentenza del 15.12.1997 ha dichiarato il diritto alla integrazione al trattamento minimo nei limiti della prescrizione decennale maggiorate dagli accessori, e ha estinto il processo, ex art. 1 comma 181 e segg. finanziaria 1997, "con riguardo alle domande di legge "cristallizzazione". Contro la sentenza del Tribunale di Modena propongono ricorso per ricorrenti, deducendo due motivi di Cassazione le attuali impugnazione. L'INPS ha solo depositato procura. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 336, 360 e seguenti, 383, 384, 429 c.p.c., dell'art. 2909 C.C. nonché dell'art. 6 comma 7° 1. 11 novembre 1963 n. 638 e dell'art. 150 c.p.c., nonché vizio delladelle disposizioni di attuazione motivazione (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). In particolare la difesa delle ricorrenti - quanto alla posizione sostiene chedella CA, GI, TT e RZ il Tribunale di Modena non poteva, ostando il giudicato, decidere sul dichiarare l'estinzione del processo, ma doveva punto interessi e rivalutazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662 in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione.
3. Il primo motivo del ricorso è infondato. Deve premettersi che la Corte costitituzionale con sentenza n.314 illegittimo, per violazione dell'art. 3del 1985 ha dichiarato cost., l'art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità Inps per chi fosse già titolare 5 1 di pensione di riversibilità a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito e parimenti (in applicazione dell'art. 27, 1. 11 marzo 1953, n. 87) ha dichiarato illegittimi gli art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338 e 23, 1. 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti, non ancora dichiarate illegittime, che potessero comportare esclusione del diritto all'integrazione al minimo della pensione a favore del titolare anche di altro trattamento pensionistico, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito. L'art. 6, 7' comma, 1. n. 638 del 1983, ha poi previsto che nell'ipotesi di cumulo di più pensioni integrate al minimo è garantita al pensionato per la pensione concorrente la c.d. cristallizzazione>> dell'importo dell'integrazione al minimo maturato al 30 settembre 1983, fino al superamento di detto trattamento per effetto della rivalutazione automatica della pensione base. Successivamente C. cost. n.240 del 1994 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 cost., l'art. 11, 22' comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui (nel caso di concorso di due o più pensioni integrate od integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, 3' comma, d.1. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in 1. 11 novembre 1983 n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito di cui ai commi precedenti) prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra о delle altre pensioni non più integrabili, 6 anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Da ultimo l'art. 36, 5' comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 disposizione della quale ha fatto applicazione la sentenza impugnata - ha sancito l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni 1. 23 dicembre 1996 n. 662.di cui all'art. 1, 181' e 182' comma, Quest'ultima disposizione detta i criteri con cui deve essere condotta la verifica del requisito reddituale (al quale la sentenza della Corte costituzionale ha condizionato il diritto del pensionato alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo conseguito al 30 settembre 1983), ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la si configura una questione di cui all'art.cristallizzazione, 1, 182' comma, 1. 662 del 1996/ sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e quindi anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio;
la disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della corte costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente, determinando dell'adempimento e provvedendo alla copertura tempi e modi finanziaria (ex plurimis Cass., sez. lav., 9 dicembre 1999 n. 13792). Il problema è ora si pone nel presente giudizio è se il principio di diritto affermato ex art. 384 c.p.c. da questa Corte con sentenza n. 436 del 15.12.1997 cit., pronunciata in questo giudizio, possa risentire dello jus superveniens (art. 36 1. 23 dicembre 1998 n. 448 cit.). Soccorre a questo proposito la giurisprudenza di questa Corte 3 luglio 1998, n. 6548; Cass., sez. lav., 9(Cass., sez. lav., dicembre 1997, n.12465) - che va confermata e ribadita secondo- cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris enunciata dalla corte di cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata ° per effetto di ius superveniens ovvero dichiaratasostituita costituzionalmente illegittima con sentenza della corte costituzionale pubblicata dopo la sentenza rescindente, dovendo in questo caso farsi applicazione rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo di detto ius superveniens che travalica il principio di diritto enunziato dalla sentenza di cassazione Pertanto correttamente nella specie il giudice di rinvio ha tenuto conto dello jus superveniens (sopra cit.) ed ha conseguentemente dichiarato l'estinzione ex lege del giudizio. In particolare poi quanto alla posizione della CA, GI, TT e RZ - è vero, come esattamente rileva la difesa delle ricorrenti, che in ordine al c.d. diritto alla cristallizzazione si era formato un giudicato parziale;
ma 8 ciò non toglie che il giudizio, che proseguiva solo per gli interessi e la rivalutazione monetaria, rientrasse nella previsione dell'art. 36, 5' comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 che come già rilevato - ha sancito l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, 181' e 182' comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662. 4. Anche il secondo motivo è infondato. La questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dalla Corte costituzionale. C. cost. 20 luglio 2000, n.310, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, 1. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 36, comma 5, 1. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, sviluppo), sollevate 101, 102 e 113 Cost. nella parte in cui prevedono l'estinzione - d'ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi - aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della - e privano di effetto imedesima legge n. 662 del 1996 provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. Si tratta appunto dei giudizi, quale quello in esame, riguardanti l'attuazione delle pretese vantate dagli interessati sulla base delle due note sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con 9 cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, n. 903 ("nellarispettivamente, dell'art. 22 1. 21 luglio 1965, parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire") e dell'art. 11, comma 22, 1. 24 dicembre 1993, n. 537 ("nella parte in cui - nel caso di concorso di due O più pensioni integrate ○ integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.1. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in 1. 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito - prevede la riconduzionefissati nei commi precedenti all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento degli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica"). In particolare la Corte ha riconosciuto che, quando si tratta di crediti che scaturiscono dalla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che li escludevano o li limitavano, il legislatore può prevederne il soddisfacimento con modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali. Inoltre in tal caso il legislatore può intervenire anche sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione ex lege. Nella fattispecie il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attua 10 una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza nella - misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle - le pretese circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare fatte valere dagli interessati.
5. Il ricorso pertanto deve essere integralmente rigettato. che deve ritenersiAi sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.
1. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente a (Michele Annunziata) (Giovanni Amoroso) Gio Дмогою M. дне IL CANCELLIERE 11 Depositato in Cancelleria oggi,-3 APR. 2001 CANCELLIIL CA NCELLIERE A R T O O C N