Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2014, n. 49754
CASS
Sentenza 24 ottobre 2014

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In ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo. (In motivazione la Corte ha rilevato come, in materia di stupefacenti, in relazione alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, anche per le droghe pesanti potrebbe rivelarsi di maggior favore l'originaria previsione della circostanza attenuante ad effetto speciale, laddove questa sia giudicata prevalente rispetto alla ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale).

Commentari2

  • 1Equipararazione droghe leggere e pesanti non viola la Costituzione (Corte Cost., 23/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Non viola la Costituzione l'equiparazione fra spaccio di lieve entità droghe leggere e spaccio di lieve entità di droghe pesanti: in assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate o imposte dal rispetto degli obblighi comunitari, l?intervento creativo sollecitato a questa Corte interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria riservate al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri. SENTENZA N. 23 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Paolo GROSSI ? - Giorgio LATTANZI ? - Aldo CAROSI ? - Marta CARTABIA ? - …

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  • 2L’art. 73, co. 5, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 non è in contrasto con l’art. 3 Cost.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2016

    Scopo del presente scritto è quello di esaminare la sentenza con cui la Consulta ha recentemente ritenuto non illegittima costituzionalmente la disposizione legislativa di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 (vale a dire la sentenza n. 26 del 2016[1]). La Corte costituzionale è pervenuta a siffatta conclusione giuridica rilevando innanzitutto l'inammissibilità della questione sollevata in quanto si sarebbe chiesto in sede di giustizia costituzionale «un intervento additivo in materia penale, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate». In particolare, i giudici di legittimità costituzionale – partendo dal presupposto secondo cui sono «inammissibili questioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2014, n. 49754
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49754
Data del deposito : 24 ottobre 2014

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