Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; tale valutazione richiede peraltro la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato un'ordinanza applicativa del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista, in cui il pericolo di reiterazione di condotte appropriative e di falso, nell'ambito della predetta attività, era stato desunto dall'imputazione per peculato e falso in relazione alla carica, ormai dismessa, di tesoriere del gruppo consiliare regionale di un partito politico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 18770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18770 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 744
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 6706/2014
ha pronunciato la seguente: 6715/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CC IO N. IL 30/12/1968;
avverso l'ordinanza n. 25/2014 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA, del 31/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott.ssa Cesqui per il rigetto. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con due ordinanze deliberate il 31.1.2014 e depositate il 3.2.2014, numeri 25/14 e 26/14, di analogo contenuto, il Tribunale del riesame di Genova con ordinanza in data 31.1.201 (RR 25/14), applicava a De LU IO la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, sospesa ex art. 310 c.p.p., comma 3, accogliendo parzialmente gli appelli del pubblico ministero avverso le ordinanze con cui il locale GIP aveva respinto la richiesta di misura cautelare domiciliare per concorso nei reati di peculato e falso, connessi alla ricezione di contributi regionali per il funzionamento e l'attività politica del gruppo consiliare dell'Italia dei Valori. De LU svolgeva l'attività di tesoriere del gruppo consiliare.
Il Tribunale dava atto che il GIP aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. C, per la cessazione della qualità di contabile del gruppo consiliare, dovendosi così escludere la possibilità di acquisizione della materiale disponibilità di risorse finanziarie pubbliche. Indicate le ragioni del certo coinvolgimento del De LU, il Tribunale giudicava dalle modalità di tale coinvolgimento sussistere le ragioni cautelari rispetto al pericolo di reiterazione di reati, della medesima indole, di falso e appropriazione, anche nell'esercizio della propria professione.
2. Con ricorsi, di analogo contenuto, depositati il 6 ed il 7 febbraio 2014, De LU, a mezzo del difensore, enuncia unico motivo di nullità dell'ordinanza per violazione di legge. Il Tribunale avrebbe applicato la misura interdittiva senza alcuna pertinente richiesta della parte pubblica e a tutela di condotte diverse da quelle rispetto alle quali era stata avanzata dal pubblico ministero la richiesta di misura cautelare personale, in violazione del principio della domanda cautelare.
Secondo il ricorrente, la richiesta della parte pubblica sarebbe stata limitata a precludere attività di tipo pubblicistico (tenuto conto dell'attività svolta nell'ambito di società partecipate da Enti pubblici) e non anche quelle di natura professionale privatistica, invece coinvolte nella misura interdittiva senza limitazione, adottata dal Tribunale. In sostanza, la misura adottata dal Tribunale sarebbe inconferente rispetto ai beni giuridici che il pubblico ministero si sarebbe proposto di salvaguardare con la propria richiesta;
in ogni caso De LU si era dimesso dalla carica di sindaco dell'unica società partecipata dalla Regione (Datasiel) con cui collaborava.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. I procedimenti, cui i due ricorsi hanno dato origine (6706/14 e 6715/14), vanno riuniti.
I ricorsi sono fondati, nei termini che seguono, che impongono l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate.
3.1 Risulta dalle ordinanze del GIP e del Riesame che De LU, dottore commercialista, era tesoriere e contabile del gruppo consiliare regionale denominato Italia dei Valori e, in tale ruolo, secondo le imputazioni provvisorie aveva concorso all'appropriazione di somme destinate al finanziamento delle attività con finalità politiche e di sostegno all'azione nel Consiglio regionale, anche con la redazione di firma apocrifa del segretario di tal gruppo in un verbale che attestava un rendiconto.
Non in discussione la sussistenza di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza delle condotte provvisoriamente contestate, il GIP aveva escluso la permanenza di esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. C: con la prima ordinanza, perché De LU risultava esautorato dall'incarico di contabile del gruppo, sicché doveva escludersi ogni sua possibilità di materiale acquisizione di risorse finanziarie pubbliche;
con la seconda (dopo che il pubblico ministero aveva rinnovato l'originaria richiesta in esito all'acquisita informazione della sua qualità anche di componente del collegio sindacale di società partecipata dalla regione Liguria, Datasiel spa) per la natura collegiale del ruolo svolto.
3.2 Il Tribunale ha dato atto che al momento della propria deliberazione De LU si era dimesso anche da tale ulteriore incarico. Ha giudicato però irrilevante nel caso di specie l'aspetto afferente l'eventuale permanenza di incarichi in ambito pubblico regionale, perché De LU aveva dimostrato, "nella propria qualità di commercialista", una reiterata propensione ad alterare la documentazione contabile, il che rilevava anche nella prospettiva dell'ordinaria attività professionale, che si caratterizzava pure per la presentazione all'Amministrazione finanziaria di prospetti contabili nell'interesse di soggetti pubblici e privati.
4. In definitiva, a fronte di una ripetuta richiesta della parte pubblica di adozione di una misura detentiva non carceraria in relazione al pericolo di reiterazione di reati di peculato e falso nell'ambito del contesto pubblico/politico/amministrativo nel quale De LU doveva considerarsi inserito, il Tribunale ha ritenuto che le condotte di appropriazione qualificata e falso, accertate in quel contesto, costituissero presupposto e fonte di un più generalizzato pericolo di reiterazione di fatti di appropriazione e falso nell'ordinaria e propria attività professionale di commercialista, il cui esercizio andava pertanto temporaneamente inibito.
A giudizio del Collegio i passaggi argomentativi che hanno condotto il Tribunale alla propria deliberazione appaiono sostanzialmente assertivi, tali da determinare motivazione in definitiva solo apparente.
Il Tribunale, infatti, ha preso le mosse da un contesto di natura prettamente pubblicistica (unico considerato dal pubblico ministero a fondamento e ragione delle proprie richieste), caratterizzato da aspetti in fatto oggettivamente peculiari (la personale diretta partecipazione ad un sistema di consapevolmente illecita gestione dei finanziamenti pubblici ricevuti per l'esercizio di attività istituzionale e politica in ambito regionale, come esponenti di un gruppo consiliare regionale ed, eventualmente, partecipi di attività societarie di fonte pubblica) per giungere ad una sorta di apprezzamento di "colpa d'autore" in relazione alla del tutto diversa ed autonoma ordinaria attività professionale.
In particolare, a fronte di un'imputazione provvisoria che contesta a De LU la qualità di tesoriere del gruppo consiliare come presupposto funzionale dei reati ascrittigli (ciò, senza alcun riferimento, specifico o generico e indiretto, all'esercizio della sua personale attività professionale, anche solo come presupposto necessario del suo concorso nei reati provvisoriamente contestati), il Tribunale ha invece valorizzato tale personale qualità professionale quale fondamento della sua corresponsabilità per poi "esportare" il pericolo di reiterazione di fatti di appropriazione e di falso nell'attività professionale personale "ordinaria", del tutto autonoma dall'attività politico-amministrativa e, comunque, dal relativo ambito.
Questo "passaggio" risulta apodittico, laddove accomuna le attività di "alterazione, appropriazione, contraffazione" e "soggetti pubblici o privati" alla "presentazione di dati contabili all'Amministrazione finanziaria", in realtà prospettando da un lato comportamenti sostanzialmente di tipologia differente da quelli per i quali si procede (di natura e specie truffaldina, sostanzialmente di genere diverso rispetto alle condotte dell'appropriarsi di ciò di cui si ha possesso o disponibilità in ragione della propria funzione o qualità) e di contesti ambientali egualmente diversi (la compartecipazione all'attività pubblica;
l'esercizio della propria libera professione), dall'altro scenari del tutto indefiniti (appropriazioni e alterazioni in danno dei clienti privati o pubblici? concorso con tali soggetti in danno dell'Amministrazione finanziaria?), il che rende immotivata la concretezza del pericolo affermato e, in definitiva, la sua "proporzione/pertinenza" al caso per cui si procede. Le stesse sentenze di questa Corte suprema, richiamate nelle due ordinanze impugnate di analogo contenuto, in realtà nel loro testo confermano la lettura qui riproposta, laddove ancorano la concretezza del pericolo cautelare, a fronte di dismissione dei ruoli pubblici che avevano costituito il presupposto del compimento delle condotte incriminate, alla specifica indicazione di situazioni di fatto che possano fondare, in termini di concretezza, il pericolo di reiterazione.
L'annullamento dell'ordinanza impugnata deve avvenire senza rinvio. A fronte delle motivazioni del GIP, il Tribunale non ha contrastato i presupposti di fatto e le conclusioni cui il primo Giudice cautelare è pervenuto nell'ambito "pubblico", ma ha "aperto" un ambito "professionale/privato" che, per quanto sopra rilevato risulta allo stato (in relazione al contenuto specifico delle imputazioni provvisorie e alle ricostruzioni in fatto operate) non suscettibile di alcuna utile integrazione della motivazione, a eventuale sostegno della deliberazione assunta.
P.Q.M.
Riunito al presente il procedimento 6715/14, annulla senza rinvio le ordinanze impugnate.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014