Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 18770
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Sentenza 16 aprile 2014

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In tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; tale valutazione richiede peraltro la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato un'ordinanza applicativa del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista, in cui il pericolo di reiterazione di condotte appropriative e di falso, nell'ambito della predetta attività, era stato desunto dall'imputazione per peculato e falso in relazione alla carica, ormai dismessa, di tesoriere del gruppo consiliare regionale di un partito politico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 18770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18770
    Data del deposito : 16 aprile 2014

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