Sentenza 28 giugno 2007
Massime • 1
In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale il direttore responsabile di un sito internet ove sia stata effettuata la pubblicazione di un atto amministrativo a carattere riservato. (Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato l'astratta ipotizzabilità del concorso nel reato di cui all'art. 326 cod. pen., ritenendo sussistente il requisito del "fumus commissi delicti" in ordine al sequestro preventivo della pagina di un sito "web" su cui era avvenuta la pubblicazione delle notizie riservate).
Commentari • 4
- 1. Quotidiano on line sequestro preventivo presupposti diffamazione stampa esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2015
- 2. Sequestro preventivo di blog: la Cassazione ne precisa natura e limitiAccesso limitatoMichele Iaselli · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2014
- 3. Diffamazione via blog: no al sequestro del sito, ma le offese vanno rimosseAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2014
- 4. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 6 gennaio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2007, n. 30968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30968 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/06/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1400
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12350/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA OS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. FIDELBO GIORGIO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'Avv. COLAIACOMO GRAZIELLA, in sostituzione dell'Avv. CRAPOLICCHIO SILVIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 10 novembre 2006 dal G.I.P. presso lo stesso Tribunale con cui era stata sottoposta a sequestro la pagina del sito web "comunisticalabria.org", su cui era stata pubblicata la relazione conclusiva riservata redatta dalla Commissione di accesso all'ASL n. 9 di Locri, nominata il 30 ottobre 2005 con Decreto n. 1603 dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, ipotizzando il reato di cui all'art. 326 c.p.. 2. Contro questa ordinanza OS AN, quale responsabile del sito web e persona sottoposta ad indagini per il reato suindicato, ha presentato, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito indicati.
Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti per il reato di rivelazione di segreto di ufficio: secondo il ricorrente l'ordinanza avrebbe argomentato in maniera apparente e del tutto generica circa la sussistenza del fumus del reato;
inoltre, non avrebbe offerto alcuna risposta circa le indicate carenze motivazionali del decreto di sequestro, che avrebbe richiamato precedenti provvedimenti senza che di questi vi fosse alcuna traccia.
Sotto altro profilo si rileva che il decreto di sequestro è stato adottato dopo otto mesi dalla pubblicazione del contenuto della relazione, quando cioè la stessa era stata già inserita su numerosi siti internet e divulgata anche in ambienti scolastici;
ne deriva che, trattandosi di reato di pericolo concreto in cui la rivelazione del segreto è punibile solo in quanto da essa sia derivato o possa derivare un qualche nocumento alla pubblica amministrazione o a terzi, deve riconoscersi l'insussistenza dell'ipotesi delittuosa, dal momento che nel caso di specie non solo l'amministrazione pubblica non ha ricevuto alcun danno, ma la stessa relazione riservata era ormai divenuta di pubblico dominio quando è intervenuto il sequestro. Ne consegue che non vi è stata lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 326 c.p.. Violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza del periculum in mora: si sostiene che i giudici di merito avrebbero considerato automaticamente riscontrata l'esigenza cautelare, senza preoccuparsi di verificare in concreto se vi fossero effettivamente esigenze meritevoli di tutela, ne' di accertare e di giustificare in che modo la libera disponibilità del sito web avrebbe potuto mettere ulteriormente a rischio il bene giuridico tutelato dall'art. 326 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Deve premettersi che, come è noto, in tema di sequestro preventivo la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare ad opera della Cassazione non può risolversi in una anticipata decisione delle questioni di merito, ma deve limitarsi al controllo della compatibilità della fattispecie concreta con quella legale ipotizzata, attraverso una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità del fatto. In altri termini, non è consentito, come del resto nel giudizio di riesame, procedere ad un accertamento circa la sussistenza del reato, ma soltanto procedere ad una verifica circa la configurabilità della fattispecie astratta in termini di sommarietà e provvisorietà (sez. un., 27 marzo 1992, n. 6, Midolini, n. 191327; sez. 2^, 14 febbraio 2007, n. 12906, P.M. in proc. Marzeku). D'altra parte, la misura cautelare reale ha ad oggetto beni che sono considerati pericolosi in quanto collegati ad un reato e la conservazione del sequestro diretto a limitarne la libera disponibilità in capo a un determinato soggetto prescinde da ogni verifica sulla fondatezza dell'accusa, in quanto si introdurrebbe nel procedimento incidentale un tema inerente all'oggetto del procedimento principale.
L'approccio cognitivo in sede di legittimità risulta ulteriormente limitato in ragione del fatto che con il ricorso proposto a norma dell'art. 325 c.p.p., possono essere fatti valere soltanto le violazioni di legge, rientrando in questa nozione il vizio di motivazione da intendersi però come mancanza assoluta di motivazione o presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, con esclusione della contraddittorietà o illogicità manifesta, vizi che possono essere denunciati solo attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., lett. e), (sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, p.c. Ferrazzi in proc. Bevilacqua).
Così definito l'ambito cognitivo entro il quale questa Corte può operare, deve escludersi che i motivi proposti siano in grado di portare ad un annullamento dell'ordinanza impugnata.
3.2. I giudici del riesame, dopo aver premesso che si trattava di un documento riservato e quindi sottratto a qualunque tipo di accesso amministrativo o di pubblicazione, hanno ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in ordine al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio ipotizzato a carico del AN, quale direttore responsabile del sito web, ritenendo che l'extraneus che non si limiti a ricevere la notizia segreta, ma la riveli, a sua volta pubblicandola, risponde a titolo di concorso con il Pubblico ufficiale cui si riferisce l'art. 326 c.p., in quanto realizza una ulteriore condotta rispetto a quella dell'originario rivelatore, la cui individuazione non è necessaria a questi fini.
Inoltre, la condotta di utilizzazione della notizia segreta impedisce di attribuire rilievo scriminante alla circostanza che altri, in precedenza, abbia posto in essere analoghe condotte propalando la relazione riservata.
Sotto altro profilo l'ordinanza ha ritenuto sufficientemente motivato il decreto, anche con riferimento all'elemento del vincolo di pertinenzialità tra le res sottoposte a sequestro e il reato contestato, richiamando l'evidente natura di corpo di reato (e di cose pertinenti al reato per cui si procede) della pagina web e la necessità di impedire la reiterazione di condotte della stessa specie.
Infine, i giudici hanno rilevato come il venir meno della qualità di direttore responsabile del citato sito web in capo al AN sia questione che attiene al merito della vicenda, ossia alla esatta individuazione del soggetto da sottoporre a indagine, ma non inficia la validità e legittimità del decreto di sequestro impugnato.
3.3. In ordine al requisito riguardante la sussistenza del fumus boni iuris, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che vi siano i gravi indizi del reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.). In particolare, i giudici del riesame dopo avere valutato il carattere riservato, quindi coperto da segreto d'ufficio, degli atti della relazione conclusiva della Commissione pubblicati sul sito Internet, hanno ipotizzato il concorso dell'extraneus - nella specie, AN OS in qualità di direttore responsabile del sito web - nel reato proprio del pubblico ufficiale, non identificato. È opportuno precisare, sulla base di una consolidata giurisprudenza, che il soggetto estraneo che si sia limitato a ricevere la notizia non è punibile per il reato di cui all'art. 326 c.p., dal momento che la norma incriminatrice descrive una fattispecie plurisoggettiva anomala, nel senso che la rivelazione del segreto d'ufficio necessariamente richiede il ricevimento della notizia da parte dell'estraneo. Perché questi sì a punibile è quindi necessario che abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione, nel qual caso risponderà del reato come compartecipe in applicazione delle norme sul concorso di persone. Inoltre, il concorso dell'estraneo nel delitto in questione presuppone, secondo un certo orientamento, l'accertamento della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio di chi ha rivelato notizie destinate a rimanere segrete. L'ordinanza impugnata non ha sviluppato i profili inerenti le concrete modalità partecipative del AN alla commissione del reato - che peraltro in un caso di pubblicazione su un sito internet possono presentare una serie di problematiche attinenti al ruolo e ai poteri di controllo del responsabile del sito -, ne' ha indicato elementi indiziari circa il soggetto - pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - che avrebbe rivelato la notizia, tuttavia, per le ragioni che si sono sopra esposte, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento, con riferimento alla sussistenza del fumus, è sufficiente accertare, come è avvenuto nel caso in esame, l'astratta ipotizzabilità del reato.
3.4. Sussiste anche l'altro requisito del periculum in mora, dovendo evidenziarsi come la misura appaia necessaria per impedire l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato. In tal caso le conseguenze sono ravvisabili in un aumento esponenziale della diffusione della conoscenza delle notizie riservate e segrete contenute nella documentazione pubblicata su internet.
3.5. Infine, non è corretto quanto sostenuto nel ricorso circa il presunto ritardo (di otto mesi) del sequestro rispetto alla pubblicazione della documentazione. Dall'ordinanza si ricava che la pubblicazione integrale della relazione della Commissione è avvenuta sul sito attorno al 7 novembre 2006 - data in cui la p.g. ne ha data comunicazione - e il sequestro è stato disposto dopo pochi giorni (10 novembre 2006), per cui non può sostenersi l'inattualità del nocumento per l'amministrazione pubblica e quindi l'assenza di lesione al bene giuridico tutelato dalla norma.
In conclusione, l'infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2007