Sentenza 18 giugno 2001
Massime • 1
In tema di locazione, la destinazione dell'immobile, da parte del conduttore, ad attività commerciale a diretto contatto con il pubblico, nonostante l'espressa previsione di segno contrario contenuta nel contratto di locazione, costituisce circostanza niente affatto secondaria, ma assolutamente determinante, unitamente a quella costituita dalla conoscenza, da parte del locatore, dell'intervenuto mutamento di destinazione ai fini dell'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile stesso (ex art. 80 della legge 392/1978) e, dunque, del diritto del locatore alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (ex art. 34 stessa legge), con la conseguenza che, ove il diritto all'indennità sia stato erroneamente fondato sul contratto di locazione - che escludeva il contatto con il pubblico -, l'allegazione che l'indennità stessa risulti dovuta in virtù di un uso diverso da quello pattuito costituisce domanda nuova, dacché fondata su di una diversa "causa petendi", come tale inammissibile, anche nel rito del lavoro (applicabile alle controversie di cui agli artt. 30 e 45 della legge 392/78 ai sensi dell'art. 46 della legge stessa), in sede di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8231 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
ے M REPUBBLICA ITALIANA ہ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRĮ Oggetto focomane SE to perch to Allo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: onlent R.G.N. 20987/98 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Cron. 18958 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep.2884 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Ud. 27/03/01 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZION: UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studie IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L 19 GIU. 2001 sul ricorso proposto da: s.n.c. IL CANCELLIERE corrente in LA GELATERIA ARCOBALENO DI FERRARI P rappresentante pro Rezzato, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAL tempore sig. FE, elettivamente domiciliata in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia stur VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO dal Sig. FRANCESCO ROMANELLI, che la difende, giusta delega in per diritti 4 3000> 19 GIU. 2001 il IL CANCELLIS atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: FORESTI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA PLE UFFICIO COPIE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO Richiesta copia studi NC 2001 RIBAUDO, difeso dall'avvocato RUBENS CARZERI, giustdal Sig. per diritti L. 19 GIU. 200 602 delega in atti;
IL CANCELLIET controricorrente avverso la sentenza n. 2904/97 del Tribunale di BRESCIA, Sezione Lavoro, emessa il 20/11/97 e depositata il 03/12/97 (R.G. 4056/97); causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Francesco PECORA (per delega Avv. G.F. ROMANELLI); udito il inP.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel luglio del 1996 la Gelateria Arcobaleno di FE P. & C. s.n.c., conduttrice dal 1989 di un im- mobile adibito a gelateria già rilasciato a seguito di disdetta del locatore del 25.3.1991, chiese la condanna del locatore alla corresponsione dell'indennità per la invocando il di- perdita dell'avviamento commerciale, comma 9, 1. 27.7.1978, sposto di cui all'art. 69, n. 392. Il locatore AO ES resistette rilevando, tra l'altro, che il contratto di locazione non prevedeva il contatto diretto col pubblico dei consumatori. Con sentenza n. 91 del 1997 l'adito pretore di Bre- 2 scia, premesso che il richiamo dell'art. 69 citato non era pertinente in quanto regolante i rapporti locativi preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e che la fattispecie andava esaminata con ri- cui all'art. 34 della ferimento alla previsione di stessa legge, rigettò la domanda sul rilievo che, "a fronte dell'espressa pattuizione contrattuale escluden- te i contatti col pubblico nello svolgimento dell'attività commerciale, costituiva onere del condut- tore fornire la prova dell'esistenza di tale diretto contatto col pubblico, in mancanza del quale non sussi- presupposti il riconoscimento per stono i dell'indennità di avviamento". Per
contro
- rilevò an- - la ricorrente non aveva neppure alle- cora il pretore gato la sussistenza di una diversa destinazione della mancata opposi- dell'immobile, previa deduzione zione da parte del locatore nel termine di tre mesi dal conoscenza del predet- momento nel quale fosse venuto a to mutamento. Se ne dolse in appello la società conduttrice so- stenendo che essa aveva, come tutte le gelaterie, ef- fettuato attività di produzione e di commercializzazio- ne del gelato sia mediante fornitura ai rivenditori sia mediante cessione al minuto per l'immediato consumo e per l'asporto, producendo a riprova dei provi assunti 3 e richiamando giurisprudenza se- varia documentazione mutamento da parte del condo la quale l'intervenuto conduttore dell'uso pattuito giustifica l'applicazione, al momento della cessazione del contratto, del regime giuridico corrispondente all'uso prevalente (pagina 4 dell'atto di appello). sentenza 2904 del 1997 il tribunale di n.
2. Con CI ha rigettato il gravame osservando che la parte attrice aveva posto a fondamento della pretesa credito- ria fatta valere in primo grado la causa petendi costi- contratto e non invece dal tuita dall'attuazione del suo superamento attraverso un comportamento diverso ri- spetto alla volontà negoziale;
comportamento che non aveva dedotto neppure a fronte della specifica obiezio- ne del locatore convenuto, relativa alla pattuizione dell'esclusione del contatto diretto col pubblico dei т р consumatori. La causa non poteva essere dunque decisa alla luce и р degli elementi istruttori prodotti a conforto della nuova allegazione, ma solo in base al contratto che, in quanto prevedente che l'immobile locato sarebbe stato "adibito a negozio e laboratorio artigianale prodotto da asporto" e che l'attività non avrebbe comportato contatti diretti col pubblico, precludeva l'accoglimento della domanda. 4 3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la s.n.c. Gelateria Arcobaleno di FE P. & C. affidan- " dosi ad un unico, articolato motivo, cui paoloES resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE e falsa applicazione 1. Viene dedotta violazione dell'art. 437 c.p.c. sotto due distinti profili: a) per un verso si sostiene che, conformemente a quanto statuito dalla corte di cassazione con sentenze n. 725/97 e 6720/95, la preclusione del novum in appel- se si allegano fatti nuovi, di per sé lo opera solo con altri fatti, idonei, indipendentemente dal concorso a fondare il diritto soggettivo reclamato, e non anche in presenza di fatti secondari privi di autonomo rilie- vo, com'era nella specie avvenuto;
si afferma che la circostanza b) per altro verso relativa al superamento dell'uso contrattualmente pre- stata allegata in primo visto dell'immobile locato era grado con la memoria istruttoria del 12.2.1997 in cui tra l'altro si riferiva che, come in tutte le gelate- rie, anche in quella in questione "il gelato, una volta acquistato, veniva consumato all'interno della gelate- ь т а в и л в stesso che nelle immediate adiacenze" ria arcobaleno (così, letteralmente) "atteso che il sig. FE, ti- tolare della gelateria stessa, ebbe ad ottenere dal co- 5 mune di RE la possibilità di posizionare tavoli e sedie sul terreno adiacente la gelateria stessa. Inol- tre è opportuno precisare che le gelaterie artigianali giuridicamente hanno una doppia iscrizione, sia camera- le che comunale, relativamente alla produzione e alla commercializzazione del prodotto". A tanto conseguiva che in appello non era stato al- terato il contraddittorio con l'introduzione di un nuo- che erano solo stati prodotti VO tema di indagine, ma a dimostrare l'assunto, già acquisito documenti volti in prime cure, del superamento dell'uso contrattualmen- te previsto.
2. La censura è infondata sotto entrambi i profili che la connotano. Quanto al primo deve rilevarsi che l'essere stato i l'immobile adibito, in contrasto con l'espressa previ- m p sione di segno contrario contenuta nel contratto di lo- o cazione, ad attività commerciale comportante il diretto ng contatto col pubblico dei consumatori, costituisce cir- costanza niente affatto secondaria ma assolutamente de- terminante, unitamente a quella costituita dalla cono- scenza da parte del locatore dell'intervenuto mutamento di destinazione, ai fini dell'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile (ex art. 80, 1. n. 392 del 1978) e dunque del diritto del locatore alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commar- 34 della legge;
ne consegue ciale ai sensi dell'art. che se il diritto all'indennità sia stato erroneamente fondato sul contratto di locazione escludente il con- tatto col pubblico, l'allegazione che l'indennità è do- vuta in base ad un uso diverso da quello pattuito co- nuova in quanto fondata su diversa stituisce domanda causa petendi. Va soggiunto che le sentenze citate dalla società ricorrente enunciano, in riferimento al rito del lavoro applicabile anche alle controversie di cui agli artt. ? 30 e 45 della legge n. 392/1978 ai sensi dell'art. 46 un principio esattamente opposto a della stessa legge, quello evocato, essendosi in particolare affermato, e dovendo qui ribadirsi, che in appello non è consentita neppure un' emendatio libelli, permessa, ex art. 420, comma 1, c.p.c., solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e nella ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge (Cass., n. 725/97, che richiama anche Cass, nn. 1743/90, 1370/86, 546/87). Il che palesa anche l'infondatezza del secondo pro- - ove le note conclusive del filo di censura posto che 12.2.1997 (redatte in vista della coeva udienza di di- lette nel senso prospettato dalla 0 scussione) fossero 1 200 realizzata si sarebbe società ricorrente - con esse * un'inammissibile mutatio libelli comportante un nuovo non anche una semplice emendatio li- belli (peraltro non autorizzata, neppure implicitamen- tema d'indagine, e te, dal giudice: cfr. Cass., n. 4219/1999). var correttamente ha ritenuto Il Tribunale, pertanto, che tale domanda costituisse domanda nuova, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., attesa la diversità della relati- va causa petendi e l'introduzione da parte dell'appel- lante, in contrasto col principio dell'immutabilità ain. della domanda, di temi di indagine del tutto nuovi ed irrimediabilmente inammissibili in fase di gravame. 109T 250.000 3. Il ricorso va dunque respinto. 4387. 40000 Le spese seguono la soccombenza TOT. 210000
P.Q.M.
e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in L. 126.000 , 01- la corte rigetta il ricorso tre a L.
2.500.000 per onorari. Roma, 27 marzo 2001 Il consigliere estensore Il presidente свибал Шабай IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 18 618. 2001 oggi, n IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 8