Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8231
CASS
Sentenza 18 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di locazione, la destinazione dell'immobile, da parte del conduttore, ad attività commerciale a diretto contatto con il pubblico, nonostante l'espressa previsione di segno contrario contenuta nel contratto di locazione, costituisce circostanza niente affatto secondaria, ma assolutamente determinante, unitamente a quella costituita dalla conoscenza, da parte del locatore, dell'intervenuto mutamento di destinazione ai fini dell'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile stesso (ex art. 80 della legge 392/1978) e, dunque, del diritto del locatore alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (ex art. 34 stessa legge), con la conseguenza che, ove il diritto all'indennità sia stato erroneamente fondato sul contratto di locazione - che escludeva il contatto con il pubblico -, l'allegazione che l'indennità stessa risulti dovuta in virtù di un uso diverso da quello pattuito costituisce domanda nuova, dacché fondata su di una diversa "causa petendi", come tale inammissibile, anche nel rito del lavoro (applicabile alle controversie di cui agli artt. 30 e 45 della legge 392/78 ai sensi dell'art. 46 della legge stessa), in sede di appello.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8231
    Data del deposito : 18 giugno 2001

    Testo completo