Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delicti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. (Fattispecie in cui i fatti contestati, integranti reati contro la P.A., erano anteriori di circa tre anni rispetto all'adozione della misura degli arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 20112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20112 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/02/2013
Dott. CITTERIO LO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 435
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 49711/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA;
nei confronti di:
AS CA N. IL 29/11/1946;
EL NN N. IL 13/01/1954;
avverso l'ordinanza n. 532/2012 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA, del 19/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. OV D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti Massimo Bevere, per GU che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e per SI gli avv.ti Giuseppe Gianzi, in sostituzione dell'avv. Francesco Gianzi, e Andrea Melucco, che hanno concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2012 il Tribunale del riesame di l'Aquila ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a SI LO con provvedimento adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di L'Aquila in data 15 ottobre 2012. Le imputazioni provvisorie enucleate a carico dell'indagato hanno ad oggetto condotte di turbativa di una pubblica gara per l'affidamento di incarichi inerenti ad indagini strutturali post-sisma nelle scuole di L'Aquila e provincia - nella cui assegnazione egli sarebbe stato favorito da GU OV, Provveditore alle opere pubbliche di L'Aquila - e di abuso d'ufficio, per avere ricevuto dal su citato Provveditorato l'incarico di lavori di progettazione e messa in sicurezza inerenti alla viabilità e alla ricostruzione di opere pubbliche a seguito del terremoto.
2. Con altra ordinanza emessa in pari data, il Tribunale del riesame di L'Aquila ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata al coindagato GU OV con provvedimento adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di L'Aquila in data 15 ottobre 2012. Le imputazioni provvisorie enucleate a carico dell'indagato hanno ad oggetto condotte di turbativa di una pubblica gara per l'affidamento di incarichi inerenti ad indagini strutturali post-sisma nelle scuole di L'Aquila e provincia - attraverso cui sarebbe stato favorito uno studio di progettazione gestito dal coindagato SI LO - e di abuso d'ufficio per aver assegnato, allo studio di progettazione di cui è titolare lo stesso SI, lavori di progettazione e messa in sicurezza inerenti alla ricostruzione di opere pubbliche a seguito del terremoto di L'Aquila.
3. Avverso le predette ordinanze del Tribunale del riesame di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, deducendone la carenza e la contraddittorietà della motivazione in relazione ai profili qui di seguito evidenziati:
a) per quel che attiene alla posizione dello SI, pur ritenendo sussistenti le esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha considerato eccessiva la misura degli arresti domiciliari in ragione del tempo trascorso ed ha ritenuto, dunque, fronteggiabile il pericolo di reiterazione dei reati con l'applicazione di una misura interdittiva, che tuttavia non ha emesso, erroneamente considerandola del tutto inefficace a seguito della sospensione dell'indagato dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Roma: al riguardo, infatti, l'impugnata ordinanza non avrebbe valutato il dato oggettivo della norma di cui al R.D. n. 2537 del 1925, art. 46, secondo cui la misura sospensiva ha valore sino alla revoca della misura cautelare, con la conseguenza che il provvedimento di annullamento adottato dal Tribunale del riesame ne ha comportato l'immediata revoca;
b) per quel che attiene alla posizione del GU, inoltre, la motivazione risulterebbe contraddittoria, poiché vi si afferma che l'indagato, pur essendo Provveditore alle opere pubbliche in Campania, non può commettere reati della stessa specie di quello per il quale si procede, avuto riguardo alla carenza di motivazione del provvedimento in precedenza adottato dal G.i.p. circa le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), ed all'insufficienza delle risultanze offerte dalle attività investigative, laddove il provvedimento adottato dal G.i.p. non solo avrebbe valutato l'attualità delle esigenze, ma avrebbe ben distinto le posizioni dei due indagati, graduando conseguentemente l'intensità del vincolo cutelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato in ordine ad entrambe le posizioni processuali sopra indicate.
5. Occorre preliminarmente rilevare, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale, che, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione al requisito dell'attualità, sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 6, n. 27865 del 10/06/2009, dep. 07/07/2009, Rv. 244417; Sez. 2, n. 21564 del 08/05/2008, dep. 28/05/2008, Rv. 240112; v., inoltre, Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, dep. 21/12/2011, Rv. 252050).
Nel caso di specie, i fatti oggetto della contestazione in sede cautelare risalgono ad un'epoca ricompresa fra il mese di giugno e quello di settembre del 2009, ossia a circa tre anni di distanza dalla data di adozione del provvedimento applicativo delle misure cautelari poi revocate dal Tribunale.
V'è inoltre da considerare, con riferimento alla sola posizione del GU, che, nell'ambito dei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (v., ex multis, Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 07/03/2012, Rv. 252389).
6. Ciò premesso, le impugnate ordinanze, pur nell'incerto susseguirsi di talune sequenze argomentative che ne connotano il percorso motivazionale, devono ritenersi corrette nella parte in cui hanno delibato l'inesistenza di esigenze cautelari atte a giustificare l'applicazione delle misure coercitive revocate in sede di riesame.
Al di là della pretesa contraddittorietà dell'iter motivazionale, nella parte in cui si esclude l'esistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose - che il ricorrente deduce più su profili "lessicali" che non su concrete premesse fattuali - restano i dati ineludibili della notevole lontananza nel tempo dei fatti contestati e della mancata illustrazione di positive e specifiche emergenze investigative atte a suffragare l'ipotizzato periculum in libertate con riferimento alla particolare natura della vicenda in contestazione.
La circostanza, infatti, che il legislatore abbia avvertito la necessità di inserire, nell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), - come novellato ad opera della L. 8 agosto 1995, n. 332 - tra i requisiti che obbligatoriamente devono comporre la motivazione dell'ordinanza cautelare anche lo specifico riferimento, quanto alle esigenze che giustificano la misura, alla valutazione "del tempo trascorso dalla commissione del reato", sta a significare che la pregnanza del periculum di volta in volta preso in considerazione, deve necessariamente "attualizzarsi" in proporzione diretta con il tempus commissi delicti, sull'ovvia presupposizione che, alla maggior distanza temporale dei fatti, ineluttabilmente finisca di regola per corrispondere un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela.
Ne discende, conclusivamente, che la mancata prospettazione di elementi positivi e specifici che denotino la concretezza e l'attualità dell'ipotizzato pericolo di recidiva, avuto riguardo proprio alla natura ed alla lontananza nel tempo dei fatti, ha coerentemente indotto il Tribunale del riesame a negare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del vincolo cautelare.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013