Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 20112
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Sentenza 26 febbraio 2013

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In tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delicti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. (Fattispecie in cui i fatti contestati, integranti reati contro la P.A., erano anteriori di circa tre anni rispetto all'adozione della misura degli arresti domiciliari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 20112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20112
    Data del deposito : 26 febbraio 2013

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