Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
L'intervento del Fondo di Garanzia, ex art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992, per il pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, può operare, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del Fondo va escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in epoca precedente a tale data.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FE NO, CC LE, AL EF, NI IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 525/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 28110/98 - 1306/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PILERIO SPADAPORA per delega PATRIZIA TADRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Prato, previa riunione di quattro distinti appelli, proposti da CH UC, OL MA, IA BI e TE IA contro sentenze di analogo tenore del locale Pretore del lavoro, confermava le sentenze impugnate, ritenendo che gli appellanti non avevano diritto al pagamento da parte dell'Inps, quale gestore dell'apposito fondo di garanzia, delle ultime tre mensilità di retribuzione da essi maturate alle dipendenze di imprese dichiarate fallite.
Il giudice dell'impugnazione, premesso che i ricorrenti avevano espressamente escluso che la domanda avesse ad oggetto il risarcimento del danno per la mancata (ritardata) attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria in materia, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, osservava che nella specie la dichiarazione dei fallimenti aveva avuto luogo prima dell'entrata in vigore del cit. d.lgs., il cui art. 2, comma 6, precisa: "l'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che precedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo". Nè, stante l'inequivoco dato testuale, poteva considerarsi momento determinante, in luogo della dichiarazione di fallimento, la dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
Osservava inoltre che, stante l'azione esperita, non erano rilevanti le deduzioni dei ricorrenti circa l'eccessiva ristrettezza del termine previsto dall'art. 2, comma 7, per il ricorso alla tutela risarcitoria, nei casi in cui, come nella specie, la dichiarazione di esecutività dello stato passivo sia intervenuta a rilevante distanza di tempo da un dichiarazione di fallimento di poco anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1992. I quattro lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'Inps ha depositato procura e ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti - lamentando violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, dell'art. 12 preleggi, degli artt. 3, 24, 36 e 38 Cost. - in sostanza osservano, a sostegno della tesi interpretativa già posta alla base delle loro domande nel giudizio, che la disposizione dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 80/1992, relativa ai criteri temporali per l'applicabilità della nuova disciplina, deve essere interpretata nel senso che momento determinante sia quello dell'esecutività dello stato passivo del fallimento, perché solo dopo il relativo accertamento è data al lavoratore l'azione nei confronti del Fondo di garanzia, stante il rinvio, da parte dell'art. 2, comma 3, alla disposizione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 297/1982. D'altra parte una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali, perché dandosi rilievo al momento della dichiarazione di fallimento, il termine di decadenza di una anno dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1992 per il conseguimento dell'indennità risarcitoria, a norma dell'art. 2, comma 7, del medesimo decreto renderebbe impossibile, o eccessivamente difficile, l'azione in giudizio in caso di esecutività dello stato passivo intervenuta, come nella specie, dopo la scadenza dell'indicato termine annuale di decadenza, o poco tempo prima di essa.
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto va rilevato che, come esattamente già rilevato dal giudice a quo, l'art. 1 del d.lgs. n. 80/1992 parla di assoggettamento del datore di lavoro ".alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 20 gennaio 1979 n. 29, convertito con modificazioni dalla L. 3 aprile 1979 n. 95 sicché è in evidente contrasto con la lettera della legge la tesi che il riferimento da parte della disposizione transitoria dell'art. 2, comma 6, al momento di intervento di dette procedure possa implicare, quanto al fallimento (e alla liquidazione coatta amministrativa, in cui analogamente vi è formazione di uno stato passivo) la rilevanza di un atto del procedimento successivo alla dichiarazione di fallimento. In realtà, in conseguenza di quest'ultima l'imprenditore è incontestabilmente assoggettato alla procedura di fallimento.
Del resto è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, in relazione anche all'art. 2, comma 1, del decreto - che fa riferimento alla "data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1" -, che nel fallimento ai fini in questione è rilevante la sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. 6 giugno 1998 n. 5591, 20 giugno 1998 n. 6164, 4 giugno 1999 n. 5524;
cfr. anche Corte cost. 9 luglio 1996 n. 240). È stato anche specificamente rilevato, in controversia analoga della presente, che l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, ex art. 2 d.leg. n. 80 del 1992, può operare, ai sensi del 6^ comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del fondo è escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in epoca precedente a tale data (Cass. 16 gennaio 2001 n. 510). I ricorrenti, poi, nel prospettare le ragioni pratiche e sistematiche che avvalorerebbero l'interpretazione da loro proposta, non considerano che in realtà l'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 80/1992, nel disciplinare l'azione per conseguire la relativa indennità risarcitoria, rinvia alle disposizioni dei soli commi 1, 2 e 4, in materia di termini, misure e modalità dettati per l'intervento del Fondo di garanzia a norma dell'art.
1. Rimane quindi chiaramente esclusa l'applicabilità del comma 3 (cfr. Cass. 11 ottobre 1995 n. 10617), contenente la norma di rinvio alle disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 2 della legge n. 297/1982, che precisano da quale momento il lavoratore può agire per conseguire l'indennità dal Fondo di garanzia. Tale esclusione ha una ragione precisa ed evidente, consistente nella circostanza che la tutela risarcitoria si riferisce a vicende pregresse, e in particolare a procedure concorsuali iniziate anche vari anni prima e già concluse. Non era quindi proponibile la trasposizione degli oneri, e dei connessi termini dilatori, previsti - sia pure con il richiamo di disposizione della legge del 1982 - dalla nuova normativa di attuazione della direttiva (salva l'eventuale rilevanza in concreto dell'inerzia del lavoratore quale causa di esclusione o limitazione del danno, secondo i principi generali).
In realtà, ai ricorrenti, così come, in genere ai lavoratori il cui datore fosse fallito prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1992, non è stata preclusa la possibilità di proporre la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, anche prima della formazione dello stato passivo: non vi erano, quindi, particolari difficoltà al rispetto del termine di decadenza annuale. I precedenti rilievi evidenziano anche la manifesta infondatezza della tesi, prospettata dai ricorrenti in via subordinata, della illegittimità costituzionale della normativa invocata, ove non interpretata nel senso da loro proposto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Per le spese del giudizio trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002