Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
Nei reati contro la P.A, il giudizio di prognosi sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedito dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, ma il giudice, anche quando l'agente esercita ancora pubbliche funzioni, deve fornire puntuale e logica indicazione delle circostanze di fatto che rendono probabile che questi, nella diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere analoghe condotte criminose. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il "periculum in mora" in una situazione in cui, in assenza di specifici elementi, un imputato, cessata la carica di componente del Nucleo di Valutazione Impatto Ambientale, nel cui esercizio erano state poste in essere le condotte contestate, aveva continuato a svolgere il ruolo di insegnante pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2013, n. 23625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23625 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/03/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 608
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 4051/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST GI MI N. IL 16/10/1950;
avverso l'ordinanza n. 632/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 11/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito il difensore avv. Nicola Caratelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. TO ID LE, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso in cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che, quale giudice dell'appello ex art. 310, in accoglimento del gravame interposto dal PM, ha applicato al ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto dal Pasquale giusta l'art. 289 c.p.p., misura originariamente negata dal GIP presso il medesimo Tribunale per ragioni afferenti l'insussistenza della gravità indiziaria avuto riguardo all'elemento soggettivo dei reati contestati, ricondotti all'egida degli artt 323 e 479 c.p.. 2. Due i capi di imputazione contestati al Pasquale.
2.1 Con quello di cui al punto B della rubrica l'accusa mossa in funzione della iniziativa cautelare trova riferimento nel delitto di cui agli artt. 110 e 479, in relazione all'art. 476 c.p., comma 2, perché quale componente del Nucleo V.I.A. della Regione Calabria, nella seduta della commissione del 21.9.2007 rilasciava, in concorso con gli altri componenti, un parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato "BORGIA I", presentato dalla ditta "ANEMOS S.r.l.", falso nel suo contenuto.
2.2 Al capo C) della rubrica viene contestato al ricorrente il delitto di cui agli artt. 56 e 110 e 323 c.p.., perché in concorso con gli altri componenti del Nucleo V.I.A. che partecipavano alla seduta della commissione del 21.9.2007, in violazione di norme di legge e di regolamento, in particolare ivi meglio precisate e in generale riferite a tutta la disciplina Legislativa e regolamentare in tema di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, intenzionalmente ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta "ANEMOS S.r.l." richiedente la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato "Borgia 1", ed ai suoi aventi causa. In particolare, oltre ad affermare il falso nel corpo del parere favorevole, omettevano di svolgere le attività istruttorie finalizzate all'accertamento della completezza della documentazione prodotta, verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai piani regionali ed ai vincoli esistenti, verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente. Inoltre, omettevano di effettuare le essenziali valutazioni sul fatto che la stazione di consegna era stata collocata nella fascia di rispetto di 500 metri del parco archeologico di Scolacium nonché in ordine all'esistenza delle cosiddette "aree di attenzione" con riferimento alla collocazione degli aerogeneratori nei corridoi ecologici, in aree di interesse archeologico ed altro.
3. Quattro i motivi di ricorso.
3.1 Con il primo si lamenta la originaria inammissibilità dell'appello del Pm, generico nelle doglianze avuto riguardo specificatamente al tema della dismissione dell'incarico siccome incidente sulla attualità delle esigenze cautelari. Precisato in fatto che l'originaria richiesta articolata dal Pm aveva specificatamente ad oggetto la sospensione del TO dall'incarico di componente del Nucleo Via e che in sede di interrogatorio innanzi al GIP l'indagato aveva evidenziato di non rivestire più il ruolo in questione, segnala la difesa che su tale profilo, pur a fronte della contestazione mossa dalla difesa del ricorrente nel corso dell'appello in punto alla intervenuta neutralizzazione delle esigenze cautelari originariamente prospettate, nulla ha osservato il Tribunale dando corpo ad una duplice violazione, ex art. 591 c.p.p. in ordine alla ammissibilità del gravame interposto dal PM, privo di interesse rispetto alla iniziativa cautelare, ed ex art. 606, lett. e) stesso codice per la omessa motivazione sul punto.
3.2 Con il secondo lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 479 c.p. nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa anche la divergenza afferente l'indicazione da agricola ad agricola protetta della zona interessata dall'insediamento eolico era emersa in un secondo momento, impedendo il falso sul piano soggettivo. In ogni caso, poi l'elemento materiale del reato in argomento troverebbe riscontro non nella falsa rappresentazione di un dato obiettivo bensì nella formulazione di un giudizio, afferendo dunque inammissibilmente non alla fase dichiarativa bensì a quella valutativa del parere. Dal punto di vista soggettivo, poi, la decisione del Tribunale, senza motivazione alcuna, supera i profili di negligenza e trascuratezza rilevati dal primo giudice per pervenire al giudizio di intenzionalità posto a fondamento della decisione adottata.
3.3 Con il terzo motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione vengono riferiti al contestato abuso tentato. Lamenta la difesa che il dolo intenzionale non potrebbe trarsi unicamente dalla natura macroscopica della violazione o dal semplice perseguimento di interessi non coincidenti con quello pubblico occorrendo piuttosto che la violazione di legge sia il risultato del perseguimento, primario, di un interesse privatistico. Illogica e non adeguatamente motivata sarebbe anche l'affermazione in forza alla quale il vantaggio perseguito sarebbe costituito nella specie dal privilegio garantito dalla riduzione dei tempi previsti per l'iter legato alla valutazione di impatto ambientale;
affermazione peraltro erronea in diritto dovendosi escludere la natura patrimoniale del vantaggio evidenziato.
3.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alle esigenze cautelari. Mancherebbe nella specie alcuna argomentazione con riferimento al tempo trascorso dai fatti, alla incensuratezza del ricorrente, alla dismissione della carica rivestita all'epoca dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso merita l'accoglimento ed impone l'annullamento senza rinvio per le ragioni precisate da qui a poco;
in particolare, il provvedimento non si sottrae ad un pregiudiziale difetto di ammissibilità dell'originario gravame ex art. 310 c.p.p., rilevabile d'ufficio prescindendo dal tenore effettivo dei motivi di ricorso, nel raccordo che occorre operare tra il tenore della domanda cautelare veicolata al GIP ex art. 289 c.p.p. e l'appello articolato in risposta alla reiezione della richiesta cautelare. A ciò si aggiunga, per dovere di completezza la chiara fondatezza delle ragioni di doglianza sollevate in punto alle esigenze cautelari.
5. In fatto sembra opportuno evidenziare che l'indagine sottesa al provvedimento impugnato si incunea nell'ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato "Borgia I", presentato dalla "Anemos s.r.l." (società cui, ebbe a subentrare la "Borgia Wind s.r.l."), destinato ad interessare una vasta area del comune di Borgia. Le condotte contestate, in particolare, toccano i diversi snodi burocratici attraverso i quali si dipana l'iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto in questione una volta presentata la domanda di c.d. autorizzazione unica. In particolare, l'indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da apposito regolamento regionale, la quale a sua volta si compone di due possibili fasi, una necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento e si conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto;
attiene ancora agli ulteriori spazi amministrativi attraverso i quali si compone l'iter che porta alla approvazione finale del progetto, avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse amministrazioni comunali interessate ed ai compiti ascritti alla Conferenza di servizi, organizzata in sede regionale, chiamata a rendere quella opera di unificazione finale funzionalizzata al rilascio della c.d. autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore Energia.
L'odierno ricorrente era componente della Commissioni VIA che nella seduta del 21 settembre 2007 ebbe a rendere il parere positivo in favore del progetto in discussione seguendo la procedura ed semplificata, dando corpo, nell'opinione dei Giudici dell'appello cautelare, alle contestate ipotesi di falso ideologico (capo B della rubrica) e di tentato abuso d'ufficio (capo C).
6. Ciò precisato, osserva il Collegio come nella specie, l'originaria domanda cautelare articolata dal PM fosse esplicitamente rivolta ad ottenere la sospensione del ricorrente dall'incarico di componente del Nucleo regionale VIA, senza ulteriori riferimenti ad altri possibili ruoli ascrivibili all'indagato siccome correlati ad una funzione o un servizio pubblico. Depongono nel senso di siffatta delimitazione della domanda cautelare, inequivocabilmente, il tenore specifico del petitum letto attraverso le evidenziate caratteristiche sottese al rischio di reiterazione adotto, tutte cristallizzate facendo riferimento ai compiti di tale commissione, nonché, guardando alla contestuale motivazione fornita in punto alla mancata formulazione della domanda cautelare con riferimento ad altri componenti della medesima commissione, non attinti dalla richiesta cautelare perché non più componenti della stessa. Rigettata la richiesta dal GIP, per motivazioni diverse avuto riguardo alle singole posizioni, il PM, una volta acquisita la notizia della intervenuta dismissione dell'incarico in oggetto, nell'articolare l'appello ha mutato i termini della domanda cautelare, chiedendo la sospensione dell'indagato da qualsivoglia pubblico ufficio o servizio dallo stesso rivestito. Il Tribunale, in accoglimento dell'appello, ha provveduto pedissequamente alla richiesta così formulata.
7. Ritiene la Corte che l'iter processuale seguito nella specie renda palese la presenza di un immediato vizio di inammissibilità del gravame originario.
7.1 Portano a siffatta conclusione diverse argomentazioni, la prima delle quali immediatamente afferente la necessaria corrispondenza che deve correre tra la domanda articolata innanzi al GIP ed il tenore del gravame interposto ex art. 310 c.p.p in caso di reiezione della prima, in presenza di un perimetro cognitivo ascritto al giudice dell'appello definitivamente segnato dal tenore oggettivo della richiesta articolata al giudice della cautela. Laddove sorga l'esigenza di articolare una diversa richiesta cautelare, relativa alla medesima condotta, ma connotata da nuove emergenze (qui la ritenuta presenza di ragioni di cautela svincolate dal ruolo originariamente indicato come oggetto specifico dell'intervento anticipatorio), grava sul PM l'onere di attivare ex novo l'iter processuale che porta alla doppia eventuale valutazione di merito (prima del GIP o comunque del giudice competente a rendere il provvedimento cautelare e poi, se del caso, del Giudice dell'appello cautelare); ciò salvo si riesca a profittare dell'incidente processuale di cui all'art. 289 c.p.p., comma 2 modificando la domanda prima della decisione del Giudice della cautela, nel contraddicono con l'interessato (facoltà della quale il PM nella specie non si è avvalso avuto riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente).
7.2 In seconda battuta giova rimarcare il diverso tenore e la maggiore afflittività della seconda richiesta rispetto alla prima. L'art. 289 c.p.p. (non a caso a differenza della pena accessoria prevista dall'art. 28 c.p.p., che, facendo riferimento alla omnicomprensiva interdizione dai pubblici uffici, prescinde dal tenore specifico della condotta, discendendo automaticamente al verificarsi di alcune precipue ipotesi di reato ritenute con sentenza ) si riferisce, letteralmente, alla sospensione da un pubblico ufficio e servizio e non, in via generale, alla sospensione da uffici o servizi pubblici latamente intesa. La scelta letterale si pone in assoluta coerenza alla necessaria correlazione strumentale che lega, in linea di principio, le qualità soggettive fatte oggetto di possibile sospensione alla realizzazione della condotta criminosa addebitata, dovendosi escludere in radice l'applicabilità dell'intervento interdittivo in via anticipatoria e provvisoria in presenza di contegni sganciati dal riferimento alle dette qualità soggettive. Il tema, per quanto destinato a sovrapporsi, anticipa e si distingue da quello afferente il rischio di reiterazione nell'ottica della individuazione delle emergenze cautelari;
queste infatti costituiranno la sostanza di riferimento specificatamente addotta di volta in volta, a seconda della peculiarità del fatto, sempre che a monte sussista, astrattamente, la detta correlazione di principio tra reato contestato e ruolo pubblico da neutralizzare, nulla escludendo che la sussistenza di quest'ultima non corrisponda (ad esempio per la occasionalità della condotta) alla effettiva presenza delle prime. Nulla impedisce, peraltro, che la fattispecie possa imporre un intervento generale volto a precludere al soggetto indagato ogni possibilità di contatto con qualsivoglia ufficio o servizio pubblico;
ciò tuttavia dovrà essere oggetto di specifica richiesta in tal senso da parte del PM, chiamato ad azionare l'iniziativa cautelare sulla base di valutazioni che sono di sua esclusiva pertinenza, all'uopo parametrando il tenore oggettivo del petitum nel quale si sostanzia la richiesta in termini, non altrimenti sindacabili, che ritiene confacenti agli interventi in prevenzione da realizzare.
7.3 Laddove dunque l'azione preventiva abbia ad oggetto un servizio o ufficio pubblico diverso da quello oggetto di specifica richiesta articolata innanzi al Giudice della cautela, muta di conseguenza anche la domanda cautelare ed occorre garantire all'indagato di difendersi con riferimento alla nuova prospettazione. Il tutto sempre che l'originaria richiesta si muova in rapporto orizzontale con quella diversamente articolata in appello;
per contro, se la originaria domanda cautelare si pone, rispetto alla seconda, in termini di verticale ed assorbente maggiore afflittività (tipico il caso in cui siano state chieste misure personali di natura coercitiva quali gli arresti domiciliari o la custodia inframuraria), così come deve ritenersi consentita la possibilità del Giudice di applicare la misura interdittiva, certamente meno afflittiva e comunque assorbita nella richiesta, nei termini ritenuti più confacenti alla specie, parimenti deve ritenersi possibile per il PM la emendatio della richiesta cautelare.
7.4 Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il gravame originario interposto dal PM avverso il provvedimento di reiezione reso dal Gip doveva ritenersi inammissibile;
ciò non per mancanza di interesse così come paventato dalla difesa in ricorso in considerazione della saturazione delle emergenze cautelari, bensì per la diversità del petitum cautelare, non modificabile dal PM con la proposizione dell'appello ex art. 310 c.p.p.. Modifica, questa, che, incidendo sulla stessa rituale sussistenza della domanda cautelare, finisce per concretare un vizio inficiante il provvedimento impugnato a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. b), dando luogo ad una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio, in ogni fase e stato del giudizio.
8. L'assorbente valenza delle considerazioni che precedono in funzione dell'annullamento senza rinvio della decisione impugnata non rende tuttavia assolutamente superfluo e inopportuno, a parere del Collegio, rendere un ulteriore cenno in punto alla manifesta fondatezza delle doglianza articolata in tema di attualità delle esigenze cautelari.
8.1 In fatto è pacifico che prima dell'intervento cautelare il ricorrente non rivestiva più l'incarico di componente della Commissione Via in seno alla quale sono maturate le condotte contestate. È pure pacifico che i fatti risalgono all'anno 2007 e che il ricorrente riveste allo stato ancora il ruolo di insegnante in una scuola pubblica.
8.2 Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello cautelare, senza indicare quali tratti del contegno ascritto all'indagato siano stati considerati al fine, ha desunto dal fatto una non occasionalità della condotta, confortata dalla presenza di indefiniti e non precisati precedenti;
ha dunque ritenuto sussistente il rischio di reiterazione malgrado la stessa dismissione dell'incarico pubblico ritenendo concreto il pericolo che lo stesso, se lasciato nella possibilità di continuare a svolgere attività inerenti ad un pubblico ufficio, possa commettere altri gravi delitti della medesima specie.
8.3 Prescindendo dalla stessa possibilità di ritenere appagante la motivazione siccome nella specie correlata alle imprecisate modalità del fatto - del tutto disgiunte dal singolo contegno ascrivibile al TO in riferimento ai fatti di reato contestati in concorso - ed alle altrettante indefinite pendenze giudiziarie, resta da dire che nella specie il Tribunale ha palesemente trascurato di assegnare il giusto peso al tempo trascorso dai fatti e al dato legato alla dismissione dell'incarico di componente della VIA siccome ulteriormente filtrato dal contenuto oggettivo del ruolo pubblico attualmente svolto dal TO.
8.4 In linea di principio deve convenirsi con l'affermazione in forza alla quale la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa;
occorre tuttavia che a supporto del ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. E nel caso, non solo il provvedimento impugnato non reca alcun elemento concreto in tal senso quando invece già la sola distanza dei fatti dal giudizio imponeva una motivazione ancor più dettagliata e puntuale;
ma è altresi a dirsi che lo specifico ruolo di insegnante pubblico attualmente assunto dal TO non trova alcuna concreta correlazione con la funzione svolta nel compiere le condotte illecite contestate finendo per porsi in aperta distonia con il ritenuto rischio di reiterazione addotto tanto da giustificare anche in parte qua l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013