Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a) cod.proc.pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari nell'interesse comune dei coindagati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare impugnata per avere fondato il pericolo di inquinamento probatorio sulle condotte di altri coindagati senza spiegare la connessione di esse con la posizione del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2013, n. 41606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41606 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/06/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 933
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 18261/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
IM AN, nato a [...] il [...] (posizione stralciata);
IV AR, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa il l/03/2013;
- udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale VOLPE G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di IV limitatamente all'idoneità della misura cautelare;
- udito il difensore del AI, avv. PACE G., che ha richiesto il rinvio del procedimento, e il difensore del IV, Buongiorno G., che ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. AN AI e AR IV - impiegati pubblici in servizio presso gli uffici della Corte d'appello di Napoli, indagati da parte della locale Procura della Repubblica (in concorso con altri) per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di corruzione, mediante interventi volti, dietro corrispettivo in denaro o altre utilità, a occultare in tutto o in parte fascicoli processuali, condizionandone il normale iter processuale, nonché dei delitti di cui agli artt. 319, 319-ter, 416 e 490 cod. pen. - sono stati sottoposti a misura cautelare carcerari con provvedimento del giudice per le indagini preliminari, emesso in data 8 gennaio 2013.
Sulla richiesta di riesame proposta da entrambi gli indagati, il Tribunale confermò la misura per il IV, mentre dichiarò inammissibile l'istanza del AI per sopravvenuta rinuncia. Successivamente, con ordinanza 28 gennaio 2013, il g.i.p. sostituì la custodia carceraria con gli arresti domiciliari.
2. Contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, il Tribunale ex art. 310 c.p.p. ha ripristinato la misura della custodia in carcere, ricorrono per cassazione i due indagati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
3. All'udienza odierna, preliminarmente il difensore del AI ha prodotto certificazione del Tribunale di Napoli, datata 30 maggio 2013, attestante la mancata notifica dell'ordinanza all'indagato AI ed ha richiesto il rinvio del procedimento e restituzione degli atti alla cancelleria del Tribunale Napoli.
Il Collegio, rilevato che non è ancora stato notificato al AI il provvedimento del Tribunale e, pertanto, non è ancora decorso il termine per proporre impugnazione personale, ha disposto la separazione degli atti relativi al AI con rinvio a nuovo ruolo e restituzione alla cancelleria del Tribunale di Napoli per i relativi adempimenti.
4. Il difensore di NC IV ha dedotto, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione dell'ordinanza in relazione:
a) all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in relazione agli:
b) art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), con riferimento al supposto pericolo di commissione di delitti della stessa specie;
c) art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 292 e 310 c.p.p., per nullità a causa della mancata esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altra misura;
d) all'art. 275 c.p.p.: con riferimento alla presunta inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. L'ordinanza impugnata afferma la necessità di "limitare la libertà del ricorrente" al fine di evitare l'inquinamento delle fonti di prova già individuate (art. 274 c.p.p., lett. a), sull'assunto che l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari.
L'affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale tuttavia ha reiteratamente precisato che la valutazione del pericolo di inquinamento deve avere il carattere della concretezza, dovendo far riferimento alla precisa fase procedimentale in corso ed alla specifica situazione del procedimento.
Le esigenze di concretezza e specificità, richieste dal legislatore, impongono di verificare il pericolo di inquinamento delle prove in relazione alle indagini concernenti la posizione dell'indagato mantenuto in stato di coercizione della libertà personale, non già in relazione alla necessità di scoprire eventuali altri reati ed eventuali altri colpevoli, con sacrificio della libertà del concorrente già privato della libertà (Cass. Sez. 6, n. 2179 del 30/05/1995, Stilo, Rv. 202820; Sez. 6, n. 10851 del 29/01/2007, Tamponi, Rv. 235973). Il collegamento del ravvisato pericolo con la specifica posizione dell'indagato valutato è evidenziato dalla stessa disposizione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), là dove specifica che "le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti".
Giova comunque sottolineare che anche l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione o il mantenimento di una misura cautelare personale dall'art. 274 c.p.p., lett. a, è riferibile non solo a condotte proprie dell'indagato, ma anche a quelle di eventuali coindagati, richiede che tali condotte siano volte ad inquinare il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari, nell'interesse comune degli indagati (Cass. Sez. 3, n. 40535 del 12/10/2007, Russo, rv. 237556). Ciò significa che, comunque non può ritenersi adeguata motivazione il riferimento, contenuto nell'ordinanza in esame, al pericolo di inquinamento probatorio fondato su condotte di altri coindagati, senza spiegare la connessione di esse con la situazione dell'odierno indagato, ristretto agli arresti domiciliari.
3. Per quanto concerne l'esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) è ben vero che, secondo ripetute affermazioni di questa Corte, nei reati contro la pubblica amministrazione, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o sia stato sospeso dall'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata.
La validità di tale principio, tuttavia, deve essere rapportata al caso concreto e il giudice deve fornire adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono non solo astrattamente possibile, ma concretamente probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo e la stessa carica di offensività della medesima categoria di beni (Cass. Sez. 6, n. 22377 del 10.3.2004, Pierri, rv. 229526; Sez. 6, n. 6566 del 13/12/2011, dep. 2012, Gambarino, rv. 252037; Sez. 1, n. 15667 del 16/01/2013, Capogrosso, rv. 255351). Nella specie, il Tribunale non ha dimostrato attraverso quali meccanismi l'indagato, in stato di arresti domiciliari, nonostante la pubblicità delle condotte contestate che è derivata dall'applicazione delle misure cautelari, potrebbe probabilmente continuare a compromettere il regolare funzionamento degli uffici giudiziari, pur in stato di sospensione dal servizio. Questa, infatti, non viene meno con la sostituzione della misura carceraria con quella immediatamente meno grave, giacché essa risulta essere stata adottata a tempo indeterminato "per la durata dello stato restrittivo della libertà", situazione che ovviamente comprende anche la restrizione in arresti domiciliari.
4. Per quanto concerne gli ultimi due motivi di impugnazione, osserva il Collegio che, alla netta affermazione contenuta nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che ha sostituito la misura carceraria con gli arresti domiciliari, secondo cui "gli elementi fondanti il grave quadro indiziario ... risultano, stante la natura squisitamente cartolare del compendio probatorio, definitivamente cristallizzati negli incrontrovertibili esiti investigativi", il Tribunale ha contrapposto affermazioni generali ed apodittiche, concludendo che il risultato di limitare la libertà del ricorrente "non può che essere ottenuto con la misura detentiva, che si rivela l'unica idonea ed efficace ad impedire tanto il rischio di inquinamento probatorio quanto il pericolo di recidiva specifica". "Altre misure meno afflittive - si legge nell'ordinanza impugnata - consentirebbero una libertà particolarmente estesa nello spazio e nel tempo, e non precluderebbero in maniera assoluta al ricorrente di adulterare le prove e di reiterare la propria condotta criminosa".
4.1. A prescindere dalla precisa considerazione, evidenziata dal difensore ricorrente, che l'art. 284 c.p.p., comma 2 consente al giudice, quando è necessario, di imporre limiti o divieti alla facoltà del custodito "di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano e che lo assistono", siffatta motivazione finisce con l'esprimere una concezione della custodia cautelare non conforme a quella risultante dal codice di proceduta penale, per il quale la custodia cautelare carceraria rappresenta una extrema ratio, secondo quanto hanno reiteratamente affermato sia la giurisprudenza di legittimità sia quella costituzionale.
Questa Corte (v. per tutte, Cass., Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324) ha sottolineato reiteratamente il duplice e concorrente canone della adeguatezza, in forza del quale il giudice deve parametrare la specifica idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma di gradualità di cui si è detto, ed il criterio di proporzionalità, per il quale "ogni" misura deve essere proporzionata "all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" (art. 275 c.p.p., comma 2). La Corte costituzionale ha più volte ricordato che il nostro sistema processuale "esige ... che le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piana individualizzazione della coercizione cautelare" (v. Corte cost. sent. n. 265 del 2010). Nè si può fare a meno di citare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, per la quale la custodia cautelare carceraria deve costituire "la soluzione estrema che si giustifica solamente allorché tutte le altre opzioni disponibili si rivelino insufficienti" (Corte Edu sent. 2 luglio 2009, Vafiadis
contro
Grecia).
Come è stato ricordato solennemente nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012, la recente sollecitazione rivolta dalla Corte europea dei diritti umani (sent. 8 gennaio 2013, caso GI ed altri c. Italia) a tutti gli Stati membri ad "incoraggiare pubblica accusa e giudici a fare uso delle misure alternative alla detenzione ogni qual volta sia possibile", costituisce un esplicito richiamo anche alla responsabilità dei magistrati ad agire quali giudici delle libertà, garanti del rispetto dei diritti fondamentali.
5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che procederà a nuovo esame sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte, separati gli atti relativi a AI con rinvio a nuovo ruolo, annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di IV AR e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013