Sentenza 5 dicembre 2012
Massime • 2
La motivazione di una sentenza che si limiti a trascrivere le intercettazioni senza alcuna valutazione critica e senza specificare le ragioni per le quali il loro contenuto dimostra una certa tesi può essere ritenuta sufficiente a condizione che la chiarezza delle conversazioni captate e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente.
Non sussiste il delitto di abuso di ufficio quando la condotta del pubblico ufficiale sia stata posta in essere al di fuori dello svolgimento delle funzioni o del servizio, anche se in contrasto di interessi con l'attività di istituto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il reato con riferimento ad attività di consulenza privata, praticata da un pubblico ufficiale al di fuori dell'ufficio).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: la condotta si realizza con l'esercizio del potere pubblico attribuito all'agenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
La massima Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio, è necessario che la condotta sia realizzata attraverso l'esercizio del potere pubblico attribuito al soggetto agente, configurando i comportamenti non correlati all'attività funzionale, o meramente occasionati da essa, una mera violazione del dovere di correttezza, non rilevante ai sensi dell' art. 323 c.p. anche se in contrasto di interessi con l'attività istituzionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato nei confronti di un consigliere comunale che aveva assunto un incarico professionale di consulenza presso l'azienda municipalizzata di raccolta dei rifiuti nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2012, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/12/2012
Dott. IPPOTO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1652
Dott. DI STEFANO P. rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 36113/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE AU AN N. 27/7/1964;
2) RO RL N. 11/8/1950;
3) UP IU N. 7/5/1961;
4) RR AT N. 10/6/1962;
5) UO BE N. 15/9/1962;
6) DE PO IA N. 24/5/1964;
PARTE CIVILE:
COMUNE DI MILANO;
avverso la sentenza n. 3071/2011 della CORTE DI APPELLO DI MILANO del 8/7/2011;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita In camera di consiglio del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado nei confronti di SM R. e TA e l'annullamento con rinvio della sentenza di appello nei confronti delle altre parti.
Udito l'avv. AGOSTINO GESSINI sostituto dell'avv. Stefania Bramati per PI G. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. ALESSANDRO CESARIS per SM M. G. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Udito l'avv. DARIA PESCE per UO R. e De PO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano con sentenza dell'8.7/19.9.2011 confermava, salvo dichiarare un reato prescritto, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 17 giugno 2009 a carico di TO TO RA ed altri otto imputati.
Il processo nasceva dalle attività di indagine svolte nel corso del 2005 a carico di un dipendente della provincia di Milano, TO TO (non ricorrente in questa sede) adibito, nell'ambito dei servizi tecnici nel settore rifiuti ed energia, alla trattazione di pratiche in tema di impianti di autodemolizioni e smaltimento dei rifiuti.
Gli inquirenti partivano dal sospetto che il TO avesse rapporti diretti con le imprese interessate alle attività di istituto e le inducesse a servirsi di consulenze svolte da società da lui indicate;
l'ipotesi trovava conferma in quanto si accertava che veniva favorita in modo particolare una società di consulenza che, seppure formalmente in titolarità di AR AD (anche lui imputato ma non ricorrente in questa sede), in realtà era gestita in società di fatto anche dal TO;
tale circostanza risultava dall'esito di una perquisizione che dimostrava che TO lavorava abitualmente per la società di consulenza, avendo un suo spazio di lavoro nei relativi locali, e che ne divideva le spese di gestione.
Sulla scorta delle ulteriori indagini sviluppate a seguito di tali prime acquisizioni, in particolare con attività di intercettazione telefonica ed ambientale e servizi di osservazione sul territorio, gli inquirenti individuavano condotte penalmente rilevanti, contestando varie ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzioni e abusi di ufficio nell'ambito dei rapporti del TO, nella qualità, con varie aziende esercenti attività di autodemolizioni o gestione dei rifiuti.
I fatti per i quali si è proceduto consistono in vicende sostanzialmente autonome tra loro, per cui si valutano solo quelle di diretto interesse in questa sede perché contestate agli odierni ricorrenti, esponendole separatamente con l'indicazione dei motivi di ricorso dei ricorrenti interessati.
UO R. - De Puoli;
contestazioni di cui ai capi G), Z), AA). Episodio corruttivo del ET ad iniziativa del consulente libero professionista UO BE e dell'imprenditore De PO AN.
Si contestava al TO il reato di corruzione ex art. 319 cod. pen. perché, dietro compenso di denaro, "si rendeva disponibile a far visionare" un fascicolo in originale relativo ad una attività di discarica della ditta De PO. Agli imprenditori UO BE e De PO SE veniva contestata, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., la promessa di denaro od altra "pubblica" utilità per
"visionare il fascicolo relativo alla discarica De PO, volendo la stessa attivare un nuovo impianto".
La sentenza di primo grado, cui quella di appello faceva rinvio sintetizzandone gli argomenti, riferiva che De PO, gestore della omonima ditta, tramite il proprio consulente UO BE, aveva interesse a conoscere il contenuto di un fascicolo della Provincia relativo ad una vecchia attività di cava poi trasformata in discarica per materiali inerti. Tale discarica, sfruttata dalla ditta De PO, era chiusa da molti anni ed il fascicolo che la riguardava, assegnato al TO nella fase di passaggio delle competenze per le discariche dalla Regione alla Provincia, era rimasto senza esito ed archiviato dal 1994.
Vi era interesse del De PO alla conoscenza del fascicolo ancora in possesso della Provincia poiché voleva riaprire nuovamente tale discarica ed aveva necessità di comprendere in cosa consistesse la irregolarità amministrativa che aveva impedito in passato il rilascio dell'autorizzazione (è poi risultato che il problema era il mancato pagamento della fideiussione necessaria per l'apertura della discarica).
Secondo la sentenza di primo grado, alcune telefonate intercettate provavano che il consulente aziendale UO R. aveva chiesto al TO di visionare il fascicolo archiviato offrendogli una ricompensa;
era anche dimostrata la circostanza che il fascicolo era stato effettivamente prelevato per esser portato ai soggetti interessati perché la polizia giudiziaria lo aveva notato all'interno della vettura del TO in occasione della installazione dei dispositivi per l'intercettazione ambientale;
e, comunque, il fatto storico della consegna del fascicolo era confermato dagli stessi accusati che, però, negavano che vi fosse stata una offerta di denaro per ottenere tale visione. Il Tribunale riteneva che si fosse palesemente davanti ad un atto contrario ai doveri di ufficio perché veniva consentita la visione del fascicolo laddove "il privato avrebbe dovuto inoltrare una richiesta alla pubblica amministrazione volta ad ottenere l'autorizzazione a visionare il fascicolo o estrarre copia degli atti dello stesso".
Gli imputati si sono difesi dicendo che la loro volontà era, banalmente, il risparmio di tempo ottenuto per conoscere le informazioni necessarie. I movimenti di soldi tra gli imputati che erano stati accertati in fase di indagine, secondo la difesa, trovavano diversa giustificazione in quanto De PO riferiva che TO lo aiutava a predisporre i MU (vedasi telefonata del 3.3.05) e chef per detta attività gli forniva un rimborso spese che TO comunque non documentava e per il quale non gli rilasciava fattura.
Il Tribunale riteneva evidente che vi fosse stata la promessa di una somma di denaro per l'attività contraria ai proprio doveri di ufficio svolta da TO e della partecipazione al fatto non solo di UO R., ma anche di De PO, secondo quanto risultava da telefonate che venivano trascritte e brevemente commentate (conversazioni del 16.2.05 e 3.3.05 tra TO e UO R.: "... evidente che UO R. prometteva a TO una ricompensa per l'interessamento di quest'ultimo, il quale, a sua volta, accetta la promessa affermando che successivamente se la vedrà con De PO, UO R. ribadisce che da parte sua non ci sono problemi, ma TO ritiene che è meglio parlarne tutti e tre a quattrocchi. Il momento consumativo del reato va quindi individuato nella accettazione della predetta promessa" "È del tutto evidente che De PO fosse a conoscenza della promessa di denaro o altra utilità offerta da UO R. a TO per l'attività dallo stesso svolta, in quanto, come emerge dalle predette telefonate, TO stesso ebbe ad insistere con UO R. che si sarebbe "messo a posto" personalmente con De PO, con cui TO dopo la predetta telefonata ebbe a parlare, per poi incontrarsi tutti e tre gli imputati nel maggio del 2005 per discutere del fascicolo dato in visione da TO").
La sentenza di appello nel condividere la valutazione del Tribunale, riteneva "fuor di dubbio che, su sollecitazione e nell'interesse del privato, TO avesse recuperato dall'archivio del suo ufficio l'incartamento della pratica precedente riguardante la ditta del De PO".
Sotto vari profili la Corte di appello riteneva tale condotta illegittima:
- Un fascicolo non può essere portato fuori dell'ufficio. - Non può essere consegnato in originale al privato.
- Tali condotte creano un rischio di falsificazione. - I privati possono chiedere la copia degli atti.
- È fatto notorio che un fascicolo non possa essere portato a casa del privato interessato il TO, nella prospettiva della Corte, "'compiva quindi un atto contrario ai doveri di ufficio, violando le norme sull'accesso alla documentazione in possesso del suo ufficio". Pertanto confermava la sentenza di primo grado.
Il difensore di UO BE e De PO AN propone ricorso deducendo, con primo motivo, la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 321 cod. pen. nonché per vizio di motivazione.
Ritiene innanzitutto che la condotta, in base a quanto emerge dagli atti, non possa qualificarsi come ritenuto dai giudici di merito trattandosi di una pratica esibita al consulente dell'unica parte legittimata a visionare i documenti in essa contenuti. Quanto contestato è invece avvenuto nell'ambito di un legittimo rapporto di collaborazione tra privato e p.a..
Inoltre è stata data una interpretazione illogica di una conversazione in cui non vi è alcun specifico riferimento a una promessa riferibile alla visione del fascicolo, trovando pacificamente ragione i rapporti tra TO e De PO in precedenti rapporti di amicizia.
La sentenza della Corte è, poi, carente anche per la assenza di risposta sugli specifici motivi di appello proposti dai ricorrenti non essendosi tenuto conto che, come da intercettazione che la difesa trascrive nuovamente nel corpo del ricorso nel rispetto della regola della "autosufficienza del ricorso", non emerge alcuna promessa ed il UO R. pronuncia una frase di circostanza, mal interpretata. Nessun elemento concreto viene indicato dai giudici di merito per dimostrare che vi sia stata la promessa e, tantomeno, che sia stata accettata.
Con secondo motivo la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art.321 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità di De PO. Rileva come la Corte abbia ritenuto l'interesse del De PO, sulla cui base si giunge poi ad affermare il necessario concorso nella presunta promessa di denaro in favore del pubblico ufficiale, in base alla titolarità dell'interesse economico all'avanzamento della pratica, non tenendosi conto che, al contrario, De PO non aveva alcun interesse economico collegato al visionare un fascicolo al quale aveva diritto di accedere.
La sentenza, comunque, non individua alcuna prova del passaggio di denaro o della relativa promessa.
Del resto, nel corso della telefonata in cui vi sarebbe la presunta promessa con la responsabilità anche del De PO, il UO R. chiede al TO un aiuto per comprendere lo stato delle cose ma non chiede affatto di avere accesso al fascicolo, bensì è il TO che, in via autonoma e solo dopo la richiesta di aiuto, ritiene opportuno farlo visionare.
SM M. G. - TA. Contestazione di cui al capo il). Un episodio di corruzione propria diversamente qualificato come abuso di ufficio ascritto a TO TO, SM MA e TA RL, i primi due quali tecnici della Provincia di Milano, il terzo quale loro concorrente, a vantaggio della società IPB.
TO TO, SM MA e TA RL venivano tratti a giudizio per il capo U), qualificato come corruzione propria, assumendosi che TO e SM M. G., quali tecnici della Provincia di Milano settore rifiuti ed energia, e perciò pubblici ufficiali, e TA quale presidente della commissione urbanistica ed edilizia privata del comune di Milano e perciò anch'egli pubblico ufficiale, ricevevano somme di denaro, i primi due tramite il TA, per importi comunque superiori a Euro 1000, per compiere "ripetutamele atti contrari i loro doveri di ufficio" in relazione a "pratiche della società IPB di AT GI e AT AR relative all'impianto mobile" di tale azienda "con particolare riferimento agli accorgimenti da adottare per la riduzione dell'ammontare della fideiussione" nonché per la "definizione del procedimento penale sorto a seguito di un sopralluogo della polizia provinciale".
Il Tribunale, invece, disponeva la condanna riqualificando il fatto quale abuso di ufficio, in cui solo SM M. G. e TO intervenivano quali pubblici ufficiali mentre il TA partecipava quale privato. In particolare, escluso il rilievo della vicenda relativa alla definizione del procedimento penale (condotta ritenuta insussistente), l'abuso di ufficio consisteva nell'avere TO e SM M. G. effettuato attività di consulenza per la società IPB, attività in sè lecita essendo autorizzati, ma in conflitto di interessi con l'ente di appartenenza.
La sentenza di primo grado dava atto che, come riferito dalla teste della polizia giudiziaria NO, TA RL era consulente di diverse società operanti nel settore rifiuti, tra le quali la IPB dei AT, esercente attività di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non, la cui pratica presso la provincia (quanto all'impianto fisso) era assegnata al TO e, dal 2004, anche a SM MA.
La pratica di interesse in questa sede riguardava la richiesta di autorizzazione di un impianto mobile di frantumazione di materiali inerti;
il relativo fascicolo risultava però assegnato ad altri funzionari della provincia, PI e OS, e non agli imputati. Secondo quanto testimoniato dalla polizia giudiziaria, in tale stesso periodo il TO coinvolgeva SM M. per predisporre i documenti necessari alla pratica di interesse della IPB ricevendo dal consulente dell'azienda, TA, la somma di Euro 1000 con promessa di corresponsione di una identica somma ad autorizzazione ottenuta. Nello stesso periodo, un'altra questione di interesse dei AT riguardava il procedimento penale aperto a loro carico per una gestione dei rifiuti speciali in modo irregolare su di una diversa area in disponibilità della loro impresa.
Con riferimento a tale seconda vicenda, la contestazione iniziale era che il medesimo TA, con l'aiuto dei due coimputati, avesse cercato "scorciatoie" presso la polizia provinciale per ottenere trattamenti di favore, ma, non essendovi stato alcun risultato utile per dimostrare la sussistenza di tale reato, il tribunale disponeva l'assoluzione.
Per quanto riguarda invece la vicenda relativa all'impianto mobile, si accertava che le attività genericamente contestate nel capo di imputazione, poi specificate dal testimoni nel corso del dibattimento, erano riferibili all'interesse della IPB di individuare una modalità per la riduzione della fideiussione che doveva essere necessariamente prestata per l'ottenimento del provvedimento autorizzatorio;
tale attività era del tutto lecita in quanto la questione era semplicemente quella di aiutare l'azienda a comprendere per quali specifici materiali convenisse chiedere l'autorizzazione al trattamento al fine di ottenere un minore importo della fideiussione stessa;
tale importo è, infatti, automaticamente collegato alle varie attività che le imprese richiedenti chiedono di svolgere e, se la IPB avesse rinunciato a trattare alcuni materiali, la fideiussione sarebbe scesa ad un valore più accettabile.
In ogni caso, non vi erano prove di alcun intervento "extra ordinem" in quanto i predetti OS e PI, funzionari incaricati della pratica IPB e sentiti quali testimoni, non parlavano di eventuali pressioni su di loro da parte degli imputati.
Il Tribunale, però, individuava comunque una irregolarità nelle attività dei ricorrenti: in base all'interrogatorio reso da SM M., difatti, accertava che TO gli aveva proposto di predisporre la richiesta di autorizzazione per l'Impianto mobile della IPB nonché il documento per la sicurezza per la medesima azienda;
tale attività, secondo il SM M., che ne riferiva per difendersi dall'accusa di corruzione, non aveva a che fare con il proprio lavoro d'istituto e la poteva svolgere, anche sotto il profilo della regolarità del suo rapporto di lavoro, senza dover chiedere alcuna autorizzazione ad hoc in quanto era dipendente a tempo parziale, essendo soltanto tenuto a non svolgere attività in conflitto con quella dell'ente. La attività commissionatagli doveva essere pagata Euro 2500.
Quindi, in conclusione, il Tribunale escludeva l'attività contraria ai doveri di ufficio accertando, invece, che TO e SM M. ebbero a realizzare attività "extraistituzionale", in relazione alla presentazione delle richiesta di autorizzazione per l'impianto mobile e che TA e TO avevano ammesso di essersi accordati per l'espletamento di questa sorta di "consulenza ambientale" per un compenso di Euro 2500.
Ma, pur escluso che TO e SM M. avessero violato i doveri di ufficio rispetto allo svolgimento di un procedimento amministrativo di cui non erano formalmente assegnatari, per il Tribunale ricorreva il reato di cui all'art. 323 cod. pen., esclusa per TA la qualifica di pubblico ufficiale, per essere stata svolta una attività di consulenza "senza dubbio vietata dalla legge e dai regolamenti", in relazione all'impianto mobile della IPB in conflitto con l'attività posta in essere dagli stessi tecnici che erano stati incaricati di attività di istituto in relazione all'impianto fisso della stessa IPB.
Il vantaggio patrimoniale conseguito dai pubblici ufficiali era individuato con certezza in Euro 1.000,00, anticipo sulla maggiore somma sopra indicata. TA era certamente concorrente avendo lui stesso proposto a TO l'espletamento dell'attività oggetto di esame, ottenendo così un proprio ingiusto profitto, potendo confidare nelle maggiori possibilità di buon esito della pratica a lui commissionata dalla IPB. Sul punto la sentenza di primo grado afferma "È del tutto evidente che fu proprio la possibilità di poter far affidamento su canali preferenziali, accessibili solo ai pubblici ufficiali, che determinò TA a proporre l'incarico a TO, al fine di essere in tal modo coadiuvarlo nella propria opera".
Anche in questo caso la sentenza di appello richiamava e confermava le valutazioni dei giudici di primo grado, precisando ulteriormente come vi fosse una incompatibilità assoluta a svolgere qualsivoglia attività extraistituzionale da parte di TO e SM M.. In relazione all'impianto mobile ed arricchiva le valutazioni in ordine alla illegittimità della condotta osservando che "La condotta abusiva era consistita nel trattare da privati una pratica del proprio ufficio, proponendosi anche di intervenire presso i colleghi che la stavano gestendo" ottenendo una maggior retribuzione "legata appunto a quel qualcosa in più che i due potevano garantire con gli opportuni interventi all'interno del proprio ufficio, e ricavandone il privato il vantaggio della cura della pratica da parte di funzionar pubblici che potevano influire sull'iter della stessa". Sulle questioni che la difesa poneva in ordine alla correttezza della modifica della contestazione, la Corte osservava che, pur se la condotta in origine contestata era stata quella di avere compiuto atti contrari ai doveri di ufficio in relazione alle pratiche della Provincia relative all'impianto mobile della IPB dei fratelli AT, "Dalla ricostruzione della vicenda si poteva e si doveva pertanto ricavare che la pratica in questione fosse anche quella ritenuta dal Tribunale, quella cioè relativa all'Impianto mobile in generale".
Per il resto, la Corte confermava la contestata illiceità della condotta e l'illiceità del vantaggio patrimoniale che ne era conseguito ritenendo che gli imputati si erano potuti difendere sui fatti valutati in sentenza;
in conseguenza, rigettava gli appelli. Contro la sentenza hanno proposto ricorso sia SM che TA. Il difensore di SM MA, con primo motivo, deduce la violazione di legge per la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Ritiene che vi sia stata una radicale modifica del fatto, ricorrendo esattamente le ragioni dei divieto di tale mutamento in quanto la linea difensiva nel processo era stata sviluppata in ordine all'addebito di cui al capo U) ma la condanna era stata inflitta per tutt'altra vicenda risultando così impossibile, oltre che la verifica del corretto esercizio dell'azione penale, anche l'esercizio della difesa nel contraddittorio. Rileva, difatti, che sono mutati sia la condotta che l'evento nonché l'elemento psicologico. In particolare, mentre le condotte materiali originariamente contestate erano di aver ricevuto il ricorrente somme di denaro per la soluzione favorevole della pratica relativa all'impianto mobile di frantumazione nonché per favorire la definizione di un procedimento penale, e tali condotte sono state ritenute del tutto insussistenti in sentenza, la condanna è stata disposta per le altre condotte individuate in corso di istruttoria, ovvero lo svolgimento di una presunta attività di consulenza in ipotesi non consentita perché in conflitto con l'attività dell'ente presso il quale SM M. e ET operavano.
Oltre alla assoluta diversità del fatto, il ricorrente rileva la impossibilità di difendersi in merito alle nuove accuse: la linea difensiva era diretta a dimostrare la estraneità dell'impianto mobile alla autorizzazione in questione ed a dimostrare la diversa causale della dazione di denaro oggetto di imputazione. L'esercizio di adeguata difesa rispetto al fatto per il quale vi era stata condanna comportava, invece, la necessità di discutere dei limiti degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, della questione del conflitto di interessi, del collegamento funzionale tra i due impianti della ditta in questione in quanto il ricorrente per l'uno aveva un ruolo istituzionale e per l'altro aveva svolto attività extra ufficio.
Con secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per l'errore di applicazione dell'art. 323 cod. pen. nonché la illogicità della motivazione ed il travisamento delle risultanze istruttorie. La Corte non ha tenuto conto della totale assenza di nesso funzionale tra impianto mobile ed impianto fisso della IPB risultando così di palese inconsistenza il ragionamento della Corte in ordine al conflitto di interessi.
Inoltre la Corte non ha indicato in alcun modo in cosa sia consistita una attività antidoverosa nell'esercizio delle funzioni o del servizio, avendo solo parlato di un generico interesse privato. La Corte, poi, non ha valutato che il SM M. era stato incaricato soltanto della redazione del documento programmatico sulla sicurezza, ciò non toccando in alcun modo la attività di istituto ritenuta in conflitto di interessi.
Erronea è stata anche la valutazione in ordine alla ingiustizia del vantaggio economico in quanto la somma corrisposta al ricorrente per la redazione del documento sulla sicurezza era assolutamente congrua rispetto ai prezzi di mercato e successivamente ridotta per la insoddisfazione del committente.
La motivazione della Corte è stata comunque insufficiente laddove si limita di fatto a richiamare la decisione emessa in primo grado senza un adeguato argomentare sulle ragioni esposte nei motivi di appello. Con terzo motivo rileva la illogicità della motivazione che, per negare la applicazione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta ha fatto acritico riferimento alla gravità della condotta.
Con quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, lett. d) ed e), in relazione alla mancata assunzione di prove decisive di cui la difesa aveva fatto richiesta nell'atto di appello ed in relazione all'omessa motivazione in punto di diniego della rinnovazione istruttoria;
si trattava delle prove rese necessarie dalla modifica della imputazione, in particolare:
- collegamento funzionale tra impianto mobile ed impianto fisso, nonché limiti e condizioni di utilizzabilità degli impianti mobili autorizzati;
- sulla configurabilità del conflitto di interesse e sulla possibilità di autorizzare l'attività di consulenza svolta dal ricorrente;
a tale fine aveva richiesto l'audizione del responsabile della direzione centrale del personale e dei sistemi informativi della provincia di Milano.
- Sull'oggetto della specifica attività di consulenza svolta e sulla congruità del compenso.
Si trattava di prove sopravvenute avendo ad oggetto temi divenuti rilevanti solo dopo la riqualificazione giuridica operata dal tribunale.
Con memoria depositata successivamente il difensore ha formulato osservazioni in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, assumendo che il reato sia prescritto dal 13 ottobre 2012 o, comunque, dal 20 novembre 2012.
TA RL nel ricorso presentato personalmente deduce con primo motivo la violazione degli artt. 268 e 271 cod. proc. pen. per essere inutilizzabili le intercettazioni telefoniche sull'utenza a lui in uso per la insufficiente motivazione del primo decreto autorizzativo e per la carenza assoluta di motivazione dei successivi decreti. Gli stessi vizi sono riferibili alle intercettazioni ambientali a carico del TO ed alle intercettazioni telefoniche a carico di SM M., pari menti utilizzate a carico del ricorrente. Con secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per palese violazione del principio di correlazione attesa la diversità del fatto storico ritenuto in sentenza sotto il profilo della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico rispetto a quel che aveva contestato il pubblico ministero.
Con terzo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione perché, a fronte dei propri motivi di appello sulla assenza di concorso sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, non vi era stata risposta in sentenza. In particolare, rammentava di aver dedotto che vi era in ogni caso assenza di dolo perché in quanto privato il ricorrente non era gravato dall'obbligo di conoscere norme che regolano l'attività della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti.
Con il quarto motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione attenuanti generiche ed in ordine alla quantificazione della pena.
PI G. - RR N. Capi V e W. Un episodio di corruzione ascritto a bonetto, PI G. e RR N., i primi due quali dipendenti pubblici, il terzo quale privato.
RR TA, esercente l'attività di autodemolizione, intendeva realizzare un nuovo impianto in Desio.
Nel corso delle attività necessari e al rilascio delle relative autorizzazioni PI SE, responsabile tecnico dell'Arpa, intervenne per conto di tale ente esprimendo parere positivo in relazione agli scarichi idrici in sede di conferenza dei servizi. Nella medesima conferenza di servizi Interveniva il TO che, per conto della Provincia, esprimeva inizialmente parere negativo. Rilasciata comunque l'autorizzazione, nel marzo 2004 RR N. iniziava la costruzione del nuovo impianto ma i lavori venivano interrotti a seguito di ordinanza di sospensione del comune di Desio essendo state accertati difformità dei lavori edili. A seguito di un sopralluogo effettuato da parte del TO, che esprimeva parere favorevole per "variazioni non sostanziali", la Provincia emetteva un "nullaosta".
Il Tribunale prendeva atto che la testimone NO aveva riferito che "la realizzazione di un progetto In difformità delle prescrizioni autorizzative integra una violazione di carattere penale" ma che TO aveva però rilasciato il nullaosta alle predette varianti così eliminando le irregolarità che impedivano la realizzazione dell'impianto.
La sentenza di primo grado osservava che l'irregolarità, di natura edilizia, era la traslazione del capannone in corso di edificazione di 3 metri rispetto al progetto giungendo così ad una distanza dalla fascia di rispetto di 7 metri anziché 10 metri. Inoltre non vi era corrispondenza della posizione dell'impianto di pesatura nonché dell'altezza del capannone, risultata maggiore dell'assentito. In tale gestione delle attività del RR N., il trattamento che, a parere della citata testimone, risultava di "favore" ed attribuibile al TO, "sarebbe consistito nel non aver comunicato alla autorità giudiziaria l'esistenza di irregolarità, sia dal punto di vista edilizio, sia del rispetto delle prescrizioni un progetto approvato".
Su questi presupposti, il Tribunale individuava i seguenti elementi, comprovanti un rapporto illecito alla base di tale trattamento di "favore":
- Un elemento significativo viene indicato in quanto visto da un operante della polizia giudiziaria che il 24 dicembre 2005, nel corso di un servizio di osservazione, vide il TO prelevare, in corrispondenza dell'esercizio di autodemolizione del RR N., "una cassetta di frutta fornitagli verosimilmente da RR N.". - Altro operante della polizia giudiziaria riferiva di aver effettuato un servizio di osservazione di un incontro tra RR N. e TO disposto in seguito all'ascolto di telefonate tra TO e PI G. in cui si faceva riferimento, sospetto perché chiaramente "in codice", ad un soggetto chiamato "amico FR, alla somma di Euro 70.000, all'aver ricevuto Euro 10/15 mila ed alla opportunità di rincontrare tale persona. Secondo quanto ascoltato nelle telefonate, al predetto incontro tra RR N. e TO doveva essere presente anche il PI G. ma quest'ultimo non si presentava.
- In una successiva conversazione tra TO e PI G., si parlava di "caramelle" da dividere metà a testa;
i due prendevano un appuntamento e, grazie all'osservazione della polizia giudiziaria, si notava che TO si recava a Milano, in Via Panfilo Castaldi, ove prelevava due ragazze che portava con sè presso un bar di Desio, ove si incontrava con PI G. e RR N..
- Il giorno 25 marzo 2005, in corrispondenza agli incontri tra RR N. e TO, vi era stato un versamento in contanti di Euro 500 sul conto corrente del medesimo TO.
Nel ricostruire compiutamente la vicenda il Tribunale precisava che, nella fase precedente l'ottenimento della autorizzazione stessa, non erano emersi affatto atti contrari ai doveri di qualsivoglia pubblico ufficiale.
Le irregolarità erano invece emerse, secondo il Tribunale, con riferimento alle attività successive al rilascio della autorizzazione:
ritenuto che
le modifiche, che definiva di "variante sostanziale" al progetto iniziale, costituissero violazione edilizia, affermava che "TO, esprimendo un parere favorevole alla autorizzazione alle predette varianti, che quale tecnico era consapevole che non potessero ritenersi non essenziali, ebbe a realizzare un atto contrario ai propri doveri di ufficio." Si è difatti valorizzato come TO dichiari: ".... si è preso atto della costruzione del manufatto che risulta per superficie uguale a quella autorizzata, lo spostamento dell'edificio .... " Ma, per il Tribunale, tale affermazione risulta falsa atteso che, essendo le altezze maggiori rispetto al progetto originario, un aumento di volumetria era stato certamente realizzato.
Poste tali premesse risultavano decisive le telefonate intercettate da cui si evinceva un rapporto di confidenza tra TO e PI G., ed altresì l'interessamento di entrambi ai lavori di costruzione dell'impianto di RR N., che gli imputati chiamano confidenzialmente " l'amico FR, impianto in relazione al quale, si legge in motivazione, TO e PI G. "svolgono una precisa attività istituzionale anche di controllo."
Per il Tribunale le telefonate dimostravano con certezza che TO e PI G. parlavano di RR N. che in breve tempo sarebbe entrato in possesso di 70.000 Euro e, secondo la sequenza letterale e logica delle frasi, gli stessi facevano riferimento ad una promessa di denaro fatta a loro dall'imprenditore: "Sempre RR N. è il soggetto che li ha ricompensati attraverso la corresponsione della somma di "cinque più cinque", evidentemente si tratta di 10.000,00 Euro, che gli interlocutori ritengono "esigua". "Non solo gli imputati omettono di denunciare l'attività illecita realizzata da RR N. ed in relazione alla quale rivestono il ruolo di controllori, omettendo quindi un atto dovuto del loro ufficio, ma, addirittura, in vario modo cercano di interessarsi (contattando vari soggetti del Comune) al fine di agevolare RR N..
La conclusione è che "Risulta provato che RR N. per detto interessamento ha promesso a TO e PI G. denaro, promessa senza dubbio accettata, circostanza riscontrata con certezza dalle espressioni utilizzate dagli imputati. PI G. e TO sperano quindi di ottenere una ulteriore somma (che auspicano ammontare ad almeno 10.000 Euro) se riescono a "risolvergli" l'attuale problema, per il quale entrambi si attivano prontamente ....
Quindi il 29.3.05 alle 16,30 vi è presso il bar di Desio l'incontro tra RR N. PI G. e TO, occasione in cui,
verosimilmente, TO consegna "le caramelle" a PI G. (vedasi "... e facciamo due cose in uno") .... Vi è certezza dell'effettuazione da parte del TO nel settembre del 2004 di un atto contrario ai propri doveri di ufficio, che permise a RR N. di proseguire nella costruzione dell'impianto di autodemolizione.
È altresì certo che sia TO che PI G., titolari della pratica relativa all'impianto di autodemolizione di RR N., e, pertanto, altresì controllori dell'attività posta in essere da RR N., ebbero a percepire prima del gennaio del 2005 denaro da RR N.. ... Non esiste spiegazione alternativa". La sentenza di appello, al rinvio fatto alla motivazione della sentenza di primo grado, aggiungeva le seguenti valutazioni:
- Il parere favorevole formulato da TO e da PI G. in rappresentanza degli enti di appartenenza si scontrava con l'opposizione del Comune di Desio a cui non era stata data comunicazione dell'autorizzazione. La prova del concorso proviene dal contenuto delle conversazioni intercorse fra i due pubblici funzionari.
- Del resto sarebbe stato sufficiente un sopralluogo del TO e anche del PI G. per bloccare l'attività del RR N. la cui autorizzazione non aveva ancora acquisito efficacia, rientrando la verifica della conformità al progetto nella specifica competenza d'ufficio del TO, tanto che, nel suo sopralluogo, valutava le varianti edilizie proposte dal RR N. e concorrendo il PI G. in tale illecita condotta, evitando ogni intervento del proprio ufficio, consapevole anch'egli della situazione di illegalità. Avverso tale sentenza PI SE ha presento ricorso personalmente.
Con primo motivo rinnova la già eccepita inutilizzabilltà delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268 cod. proc. pen., comma 3, per essere stata effettuata la attività di intercettazione con impianti esterni alla Procura senza una adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta.
Con secondo motivo rileva il travisamento dei fatti ed il difetto di motivazione sugli elementi che dovrebbero dimostrare la responsabilità del ricorrente.
Rileva che la condanna è fondata su una erronea valutazione delle intercettazioni e che la Corte d'Appello non tiene conto che, dal marzo 2004, PI G. aveva esaurito la sua attività istituzionale e non poteva in alcun modo agevolare la pratica del RR N.. Inoltre la Corte omette di valutare la deposizione del superiore del PI N., ingegner CI, il quale aveva riferito della regolarità delle attività svolte dal ricorrente nel caso di specie;
omette di valutare la deposizione del teste CC che aveva riferito degli esiti negativi degli accertamenti bancari e delle perquisizioni in danno del PI G.; non tiene conto che nessun altro dei testimoni ha fatto riferimento ad accertamenti positivi nei confronti del PI G.; non tiene conto del dato evidente che la realizzazione di opere edili non ha alcun riferimento alle competenze Arpa.
Nel ritenere la responsabilità di PI g., la Corte di Appello fa riferimento generico alle intercettazioni senza indicare quale contenuto sia significativo nei suoi confronti e, soprattutto, non indica quale sia il possibile interesse del PI nella vicenda e, comunque, la ragione per la quale il TO avrebbe dovuto dividere la somma elargita dal RR N. per le proprie attività in frode.
Il ricorrente, poi, esamina il contenuto delle intercettazioni telefoniche osservando che da quelle non considerate rilevanti dalla Corte emerge invece che la cifra di Euro 70.000 cui fanno riferimento i giudici di merito è, in realtà, l'importo corrispondente alla garanzia finanziaria stabilita dalla Provincia per il rilascio dell'autorizzazione; inoltre, laddove la Corte fa riferimento a conversazioni il cui contenuto sarebbe inequivocabilmente relativo alle attività di RR N., osserva come dagli stessi colloqui emergano una serie di relazioni fra TO e PI G. che giustificano il loro discorso per cui non vi è alcuna ragione per la quale possa apoditticamente sostenersi che continuino a parlare del RR N..
All'esito dell'esame anche delle altre conversazioni, il ricorso conclude affermando la totale assenza di motivazione e, comunque, che non è emersa alcuna prova delle condotte contestate, non avendo PI G. conoscenza delle varianti edilizie del progetto del RR N. per la ovvia ragione che l'attività dell'ARPA non riguarda l'abusivismo edilizio;
quindi non aveva ne' obbligo di verifica ne' di denuncia.
Con terzo motivo la difesa rileva che non vi è stata adeguata valutazione della configurabilità del reato di cui all'art. 319 cod. pen. anziché quello meno grave dell'art. 318.
Con quarto motivo deduce la nullità della sentenza per mancata applicazione attenuanti generiche e per la eccessività della pena. Anche RR TA ha presentato ricorso personalmente deducendo, con primo motivo, la violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Rileva che il giudice di primo grado, in riferimento alla disposizione dirigenziale 74-2004, aveva testualmente affermato come non fosse emersa alcuna attività contraria ai doveri di ufficio di alcun pubblico ufficiale mentre la Corte d'Appello ha invece ritenuto illecita la condotta con cui è stata disposta l'autorizzazione in variante 122-2004 per regolarizzare i lavori eseguiti in modifica essenziale rispetto all'originario progetto.
Erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto che il ricorrente fosse responsabile per aver ottenuto la autorizzazione grazie ad una dazione di denaro a PI G. e TO laddove non vi è alcuna prova indicativa di dazioni, salva la irrilevante consegna di una cassetta di arance e, comunque, nessuna conversazione dimostra accordi per ottenere la utilità della mancata segnalazione da parte di RR N. di irregolarità nei lavori in cambio di somme di denaro. Lo stesso riferimento alla unica somma individuata, la somma di Euro 500 versata in banca il 25 marzo 2005, viene indicata solo come verosimilmente proveniente dal RR N. in favore del TO. Si è fatto l'erroneo uso di una motivazione solo per relationem senza valutazione delle argomentazioni difensive e con l'uso di presunzioni generiche.
Con secondo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella determinazione della pena.
RITENUTO IN DIRITTO
UO R. - De Ruoli;
contestazioni di cui ai capi G), Z), AA). Episodio corruttivo del ET ad iniziativa del consulente libero professionista UO BE e dell'Imprenditore De PO AN.
I motivi proposti sono fondati quanto ai dedotti vizi di motivazione, ricorrendo, a parte la palese insufficienza della esposizione delle ragioni per ritenere le prove idonee a fondare l'accusa, soprattutto l'assorbente travisamento della prova per il palese errore, ricavabile dal testo della sentenza, nella lettura delle conversazioni intercettate e trascritte nel provvedimento, errore dal quale consegue la complessiva illogicità della ricostruzione. La valutazione di quanto dedotto nei due motivi di ricorso va fatta congiuntamente anche perché il complessivo esame consentirà, per le ragioni di seguito esposte, di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza.
Innanzitutto è carente la motivazione perché vengono trascritte le conversazioni intercettate, pressoché unico elemento sul quale è fondata la decisione di condanna, e le stesse, senza alcuna valutazione critica, vengono assertivamente ritenute provare l'accusa.
La semplice trascrizione delle intercettazioni senza specificazioni sulla ragione per la quale il loro contenuto dimostra una data tesi può essere ritenuta una motivazione accettabile laddove, effettivamente, chiarezza della conversazione e linearità della vicenda in oggetto consentano di affermare l'"autoevidenza" della prova stessa;
ma, certamente, non è quel che ricorre nel caso di specie.
Va premesso che correttamente la difesa rileva come sia erroneo il punto di partenza del giudicante che vede con sospetto il colloquio tra irresponsabile del procedimento e la parte Interessata. Ed invece, nel contesto della vicenda amministrativa quale desumibile dal provvedimento impugnato, ricorre la astratta "normalità" dell'avere il responsabile di un procedimento consentito alla parte privata l'accesso alla conoscenza del suo contenuto. La irregolarità, quindi, andrebbe valutata sotto il profilo della modalità, eventualmente anomala, di accesso agli atti. Di tale erronea impostazione è indice la stessa poca chiarezza della contestazione in quanto il capo G), dopo aver individuato varie tipologie di atti contrari ai doveri di ufficio commessi dal TO, descrive la vicenda in esame che, però, ne' corrisponde a quelle tipologie, ne' ne viene chiarito quale sia il profilo di contrarietà ai doveri di ufficio della sua condotta. In conseguenza, la sentenza di appello ricerca ragioni di illegittimità con affermazioni generiche e, peraltro, non del tutto comprensibili, a dimostrazione della difficoltà di individuare l'in sè della contestazione (un fascicolo non può essere portato fuori dell'ufficio, Non può essere consegnato in originale al privato. Tali condotte creano un rischio di falsificazione. I privati possono chiedere la copia degli atti. È fatto notorio che un fascicolo non possa essere portato a casa del privato Interessato). È quindi corretta l'osservazione della difesa che, con semplicità, fa notare come il normale obbligo di collaborazione della P.A. con il privato richiedente renda assolutamente legittima tale attività. La corresponsione di denaro per l'attività stessa, ovviamente, crea profili di illegittimità essendo vietato dalla legge penale in modo assoluto ogni ipotesi di dazione finalizzata al compimento di atti di ufficio, ma non è la dazione in sè che qualifica l'atto come contrario ai doveri di ufficio.
Prima però di affrontare la correttezza o meno della motivazione laddove sembra individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio nell'aver consentito la visione del fascicolo fuori dei locali della Provincia oppure la estrazione di copie senza presentazione di specifica richiesta e l'eventuale pagamento di diritti di copia laddove previsti, deve osservarsi che vi è un assoluto travisamento del contenuto delle intercettazioni:
a pagina 8 della sentenza impugnata si legge chiaramente nella trascrizione della conversazione di interesse (senza necessità di "interpretazione") che UO R. rappresenta al TO che vi è l'esigenza di comprendere la situazione amministrativa dell'area in questione ed è TO che autonomamente afferma di aver notato tra gli atti in suo possesso, e destinati al macero, il vecchio fascicolo (quello del 1994) nel quale, afferma, andrà a vedere quale era la situazione facendo eventualmente qualche fotocopia. Dopo un più ampio discorso riguardante il tema della possibilità di realizzare l'impianto e dell'interessamento del TO sotto i profili tecnici, UO R. dice (vedi pag. 10 nella sentenza) "poi ovviamente per ... Per tutto quello che mi concerne la ... La tua parte ...." e TO risponde "sì, sì. Come la vedo io col De PO" e UO R. risponde "ma puoi anche vedertela con me". Nella sentenza di appello, del resto come in quella di primo grado, si ritiene tale intercettazione "auto evidente" nel dimostrare l'accusa ("È qui evidente che UO R. prometteva a TO una ricompensa per il interessamento, una promessa che TO subito accettava. Si consumava così il reato contestato") e, rispondendosi alle specifiche deduzioni dell'atto di appello, si afferma "Era infatti fuor di dubbio che, su sollecitazione e nell'Interesse del privato, TO avesse recuperato dall'archivio del suo ufficio l'incartamento della pratica precedente riguardante la ditta del De PO .... visione che non si sarebbe mai potuta ottenere nelle forme in cui TO aveva consentito che si attuasse, in concorso con UO R. e De PO" (vedi pagg. 74 e 75 della sentenza di appello).
A parte la evidente carenza di motivazione, risulta invece che nella conversazione il contenuto immediato e chiaro è diverso ed è il seguente (il tipo di vizio impone la valutazione in merito di questa Corte):
- È TO a dire nel corso della conversazione che ha notato, fra gli atti destinati al macero, il vecchio fascicolo relativo alla discarica, circostanza quindi che non era nota a UO R. prima della conversazione.
- Non vi è alcun collegamento diretto fra tale messa a disposizione del fascicolo e la promessa di un pagamento in quanto la relativa parte della conversazione si riferisce ad altre attività che svolgerà il TO a favore del De PO.
Quindi la affermazione che vi sia stata una previa condotta di accordo con il De PO perché, dietro corresponsione di una somma di denaro, TO facesse visionare un fascicolo che De PO aveva comunque diritto a visionare non è affatto provata dalla citata conversazione.
Tale conversazione, apoditticamente ritenuta utile all'accusa, è stata l'unico elemento di prova per dimostrare che la visione del fascicolo (pacificamente ammessa dagli imputati) ha fatto parte di un accordo corruttivo.
Tale travisamento quindi ha comportato una motivazione assolutamente illogica laddove ritiene dimostrata l'ipotesi di accusa. In base a quanto sopra, correttamente considerata l'intercettazione, la stessa risulta di contenuto incontrovertibilmente contrario alla tesi di accusa senza necessità di alcun apprezzamento in merito di questa Corte;
non residuano altri elementi che dimostrino l'accordo corruttivo e, più in generale, la contrarietà ai doveri di ufficio nella condotta di avere fatto conoscere alla parte del procedimento amministrativo i relativi atti, non coperti da segreto e, al contrario, destinati al macero per la assenza di interesse della P.A. ad archiviarli e conservarli.
Ritiene in conseguenza il Collegio che l'annullamento che necessariamente consegue a quanto sopra detto debba essere pronunziato senza rinvio. Risulta evidente che la ricostruzione da parte della Corte di Appello è sostanzialmente priva di elementi fattuali a sostegno, risultando quelli utilizzati elementi inesistenti o mal valutati.
Dal testo della sentenza non risulta residuare alcuna possibilità di colmare tali vizi logici e, soprattutto, emerge la totale assenza di elementi a sostegno dell'accusa. Non risulta che vi possano essere ulteriori sviluppi per cui, anche a seguito di nuova valutazione in un eventuale giudizio di rinvio, appare sostanzialmente impossibile giungere ad una conclusione diversa dall'assoluzione con formula liberatoria perché il fatto non sussiste (Sez. U, n. 452 76 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro;
Sez. 6, n. 37098 del 19/07/2012 - dep. 26/09/2012, Conti, Rv. 253380) CAPO U) Un episodio di corruzione propria diversamente qualificato come abuso di ufficio ascritto a IO VI, LE AU e RO RL, i primi due quali tecnici della Provincia di Milano, il terzo quale loro concorrente, a vantaggio della società IPB.
I ricorsi proposti da SM M. e IO possono essere valutati congiuntamente in quanto sono fondati sia i motivi in ordine alla violazione delle regole in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza che in ordine alla insussistenza del reato per cui vi è stata condanna.
Il primo motivo di cui al ricorso di IO RL è manifestamente infondato laddove contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche reiterando i motivi già proposti in sede di appello senza confrontarsi con le argomentazioni offerte dalla sentenza impugnata che, in specifico paragrafo, affronta ampiamente tale tema. Sono fondati i motivi proposti da entrambi i ricorrenti quanto alla assenza di correlazione tra imputazione e sentenza. Nella esposizione della vicenda processuale si è riferito di come la iniziale contestazione fosse sia per il SM M. che per il IO, quest'ultimo nella qualità di componente di una commissione urbanistica, di avere compiuto non meglio identificati atti contrari ai doveri di ufficio al fine di favorire le pratiche amministrative della società IPB "con particolare riferimento agli accorgimenti da adottare per la riduzione dell'ammontare della fideiussione" per il rilascio dell'autorizzazione per un impianto mobile di triturazione di rifiuti speciali provenienti da attività edilizia;
e si è detto che, una volta accertato nel corso del processo che i ricorrenti (ed il coimputato TO) non avevano in affidamento alcuna pratica per conto dei propri rispettivi uffici con riferimento al dato oggetto, la condanna è invece stata disposta ritenendo i giudici di merito che ricorresse un caso di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen. per aver svolto TO e SM M. (e IO istigato) attività di consulenza privata che, seppure loro consentita nell'ambito del loro rapporto di lavoro con l'ente pubblico era svolta, secondo i giudici di merito, in un generico conflitto di interessi con l'ente di appartenenza avendo i medesimi SM M. e TO la gestione di pratiche della società IPB per l'impianto fisso.
Si premette che la questione della nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. per la condanna disposta per fatto diverso non contestato ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. è stata prontamente eccepita con i motivi di appello nel rispetto, quindi, della disciplina sulle nullità a regime intermedio (tale è la nullità ex art. 522 cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012 - dep. 01/08/2012, Di Stefano, Rv. 253217); con i motivi di appello è stata anche chiesta la ammissione delle nuove prove riferibili alle nuove circostanze indicate con la sentenza di primo grado. I motivi sono fondati risultando evidente l'assoluta diversità del fatto contestato e del fatto per il quale è intervenuta condanna. La Corte di Appello su tale punto ha fornito una motivazione solo apparente, in quanto si limita a riferire "dalla ricostruzione della vicenda si poteva e si doveva pertanto ricavare che la pratica in questione fosse anche quella ritenuta dal tribunale, quella cioè relativa all'Impianto mobile in generale anche perché le supposte ulteriori specificazioni, tali non erano. Riguardo alla prima, fideiussione, all'impianto fisso della seconda, il procedimento penale, altra area". Quanto al resto si era riconosciuto la contestata illiceità della condotta e l'illiceità del vantaggio patrimoniale che ne era conseguito. Tutto come da imputazione. Fatti peraltro, quelli riconosciuti in sentenza, su cui l'imputato si era potuto difendere".
Ovvero, la condotta sarebbe la stessa in quanto caratterizzata dalla stessa connotazione di "illiceità" così come anche la "illiceità" del vantaggio patrimoniale confermerebbe che il fatto sia restato immutato.
Quindi, non viene data in alcun modo risposta ai motivi specifici di appello, pur dandosi atto che una modifica della imputazione vi sia stata, affermandosi però, con mera clausola di stile, che si tratta di fatti sui quali gli imputati si erano potuti difendere. A parte la assoluta carenza di motivazione, risulta dalla sentenza come la condotta originariamente contestata e quella per la quale è intervenuta condanna siano radicalmente diverse.
Nell'originale imputazione si contestava agli imputati di aver compiuto atti contrari ai doveri di ufficio nell'espletamento di pratiche amministrative (rispettivamente per la Provincia e per la commissione edilizia del Comune di Milano) mentre, nella sentenza di condanna, si contesta a TO e SM M. di aver svolto una consulenza privata che non doveva essere da loro svolta per il possibile contrasto di interessi rispetto alla attività svolta per l'ente pubblico.
Anche l'evento è diverso nell'un caso contestandosi l'ottenimento da parte della IPB di una illecita determinazione della misura della fideiussione dovuta (così pare intendersi da un capo di imputazione non particolarmente preciso) e, nell'altro caso, l'ottenimento di informazioni in sè lecite (le modalità migliori per fornire, lecitamente, una fideiussione per una minore importo), ma da parte di chi non doveva offrire la propria consulenza:
"La IPB avrebbe tratto dalla attività posta in essere dai pubblici ufficiali un ingiusto beneficio derivato dal fatto che la predisposizione della documentazione e quanto necessario per ottenere la autorizzazione da parte dei soggetti che svolgano la loro attività istituzionale nel settore, o meglio nella specifica procedura, o In altra ad essa collegata, necessariamente forniscono maggiori garanzie circa il buon esito della pratica. TA poi, proponendo l'espletamento dell'attività oggetto di esame a TO, a sua volta, aveva ottenuto un ingiusto profitto, partecipando alla condotta materialmente posta in essere dal pubblico ufficiale, poiché il prevenuto poteva, comunque, confidare nelle maggiori possibilità di buon esito della pratica, attività allo stesso commissionata dalla IPB, e che egli ritenne di condividere con gli imputati proprio per questo motivo".
Nel definire, quindi, il tipo di diversità di imputazione, va fatto riferimento non alla "diversità" del fatto disciplinato dall'art.516 cod. proc. pen. che ne consente la contestazione in corso di istruzione dibattimentale, ma alla assoluta "alterità" di cui all'art. 518 del codice trattandosi di un fatto nuovo e radicalmente diverso da quello in origine contestato, se del caso da cumularsi, e non sostituirsi, alla originale contestazione ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen.. Si tratta, indubbiamente, non di qualificare diversamente la medesima condotta pur parzialmente mutata, ma di rilevare che, nel corso della istruttoria su una ipotesi di corruzione, si è accertato che tale condotta corruttiva non vi è stata in quanto altri erano i soggetti incaricati della pratica amministrativa sospetta. E di rilevare, poi, che nel corso della indagine sui pubblici funzionari sospetti si è appurato che costoro avevano svolto le pur legittime attività di consulenza "extra moenia" in favore di un soggetto per il quale, per attività diverse da quella oggetto di consulenza, svolgevano una sostanziale attività di controllo per conto dell'ente di appartenenza.
Pertanto, nel caso di specie, non ricorreva un'ipotesi in cui il giudice potesse disporre condanna dando al fatto, ai sensi dell'art.521 cod. proc. pen., una diversa definizione giuridica.
Peraltro, anche a ritenere che la ipotesi di fatto diverso possa rientrare nel diverso concetto di "mutamento" del fatto pur se trasformato radicalmente nei suoi elementi essenziali, ricorre la condizione di incertezza sull'oggetto dell'imputazione che comporta un reale pregiudizio dei diritti della difesa (S. U. sent. 16 del 22/10/1996). Si rammenta che la Corte di Appello, nella trattazione dei profili in diritto del tema in questione, fonda la pretesa regolarità della modifica della contestazione proprio sulla possibilità di effettiva difesa in sede di giudizio di appello;
ma, per quanto siano state sviluppate difese sulla nuova vicenda per la quale era intervenuta condanna, la Corte di Appello non ha accolto, peraltro non motivando al riguardo, il motivo di appello consistente nella richiesta di ammissione di quelle prove che apparivano obiettivamente necessarie per potersi difendere dalla nuova accusa;
in particolare quanto ai mezzi di prova per accertare gli ambiti in cui era riconosciuta la possibilità al ricorrente SM M. di svolgere attività di consulenza privata e la effettiva sussistenza del conflitto di interessi genericamente rilevato dal giudice di primo grado.
È, comunque, assorbente il tema della assoluta diversità della condotta che era stata contestata in sede di rinvio a giudizio;
in conformità a quanto accertato con le sentenze di primo e secondo grado, che hanno escluso che tale corruzione vi sia stata, doveva pronunciarsi l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Le sentenze di merito, difatti, non procedono ad un effettivo mutamento di contestazione (caso in cui sarebbe applicabile la regola di cui all'art. 522 cod. proc. pen. che prevede la declaratoria di nullità della sentenza) ma prima affermano che l'episodio di corruzione non vi è stato e poi passano ad esaminare l'altro fatto.
In conclusione, ritenuto appunto che vi sia stato un accertamento definitivo di insussistenza del fatto e che erroneamente è stata disposta condanna per un fatto radicalmente diverso, applicando quindi erroneamente l'ipotesi di cui all'art. 521 cod. proc. pen., comma 1, la sentenza deve essere annullata senza rinvio non residuando ulteriori attività di accertamento del merito dando atto in dispositivo della formula assolutoria quale emergente dalla stessa sentenza impugnata.
Va comunque considerato, per escludere l'applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 2, laddove tale disposizione prevede che la
"diversità" del fatto comporta la trasmissione degli atti al P.M. e, in ogni caso, per escludere l'obbligo di trasmissione degli atti nel caso di accertamento di fatto costituente reato nel corso della istruttoria dibattimentale, che la condotta per la quale è stata disposta condanna comunque non è un fatto costituente reato. Sotto tale profilo, quindi, va considerata la fondatezza anche del secondo motivo proposto con il ricorso SM M..
Le sentenze di merito hanno definito la condotta illecita emersa in corso di dibattimento in "realizzare una attività di consulenza senza dubbio vietata dalla legge e dai regolamenti, attività in conflitto con quella dell'ente ... in relazione all'impianto fisso, per il quale risultavano essere i tecnici della Provincia. Non vi è dubbio alcuno che consulenze siffatte non potevano essere autorizzate .... La violazione di norme e regolamenti da parti degli imputati nel caso di specie era di tutta evidenza, palese anche per il profano in materia".
Salva ogni questione in ordine alla violazione delle regole interne dell'ente ed alla regolarità di espletamento di attività privata alle tali condizioni (che è proprio ciò che SM M. chiedeva di provare con il motivo di appello specifico rimasto senza risposta), il fatto accertato sicuramente non costituisce il reato di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 cod. pen.. Come testualmente previsto da tale disposizione di legge, la condotta deve essere commessa dal pubblico ufficiale "nello svolgimento delle funzioni o del servizio", laddove si discute di una condotta tenuta al di fuori dello svolgimento delle attività di Istituto, ancorché, in ipotesi, in contrasto con la stessa.
Pertanto, poiché il diverso fatto che si assume accertato in corso di processo palesemente non costituisce il reato ritenuto dalle sentenze di merito, non deve essere adottata l'ordinanza di trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 2 o dell'art. 331 cod. proc. pen..
PI - RR N.. Capi V e W. Un episodio di corruzione ascritto a nonetto, PI G. e RR, N. i primi due quali dipendenti pubblici, il terzo quale privato.
Premessa la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso di PI G. per le medesime ragioni svolte a proposito della analoga doglianza del TA, va accolto il secondo motivo con cui si deduce il travisamento delle prove emergente dallo stesso testo della sentenza impugnata nonché la complessiva insufficienza di motivazione.
La Corte di Appello ritiene la responsabilità di PI G., ma non specifica in modo adeguato quale sia la condotta per la quale il ricorrente è stato condannato. Per quanto il capo di imputazione facesse riferimento ad una condotta del PI G. di violazione dei doveri del proprio ufficio per la realizzazione delle opere edili da parte del RR N., innanzitutto la sentenza di primo grado, per come riportata e richiamata nella sentenza impugnata, riteneva che in realtà non vi fosse stata alcuna condotta anomala svolta dal PI G. nella propria qualità ma un concorso nella attività del TO, unico soggetto cui si attribuiva una presunta attività contraria ai doveri di ufficio. La sentenza di appello sembra, invece, innanzitutto affermare che la attività di PI G. abbia avuto rilevanza ai fini dell'ottenimento della "autorizzazione" da parte del RR N. ("L'iter della pratica nonostante il parere favorevole formulato da TO e da PI G. in rappresentanza degli enti di appartenenza si scontrava con l'opposizione del Comune di Desio a cui non era stata data comunicazione dell'autorizzazione.") ma non offre argomenti per contestare quanto risultante da altre parti della sentenza, ove si osserva che la contrarietà del predetto Comune, connessa alla destinazione urbanistica della data area, non aveva alcun collegamento con le attività per le quali intervenivano TO e PI G. (il primo, peraltro, con parere contrario e non favorevole come invece affermato a pagina 83 della sentenza di appello).
Certamente, invece, non emerge in alcun punto della sentenza impugnata ne' dalla sentenza di primo grado, dalla prima richiamata ed ampiamente sintetizzata, ne' quale sia una eventuale attività diretta di PI G. che abbia in qualche modo favorito l'attività "edilizia" del RR N. ne' in quale modo il PI G. abbia concorso nella diversa presunta attività di violazione dei propri doveri di ufficio da parte del TO. La Corte, infatti, si limita ad affermare che "La prova del concorso proviene però, ed è prova davvero inequivoca, dal contenuto delle conversazioni intercorse fra i due pubblici funzionari" senza chiarire in che cosa il PI G. concorresse.
Tale indicazione non si può desumere ne' dal riferimento che la Corte fa al presunto interessamento di PI G. e TO alle attività del RR N. ne' da quanto riportato alla pagina 84 "sarebbe stato sufficiente un sopralluogo del IO e anche del UP G. per bloccare l'attività del RR N. la cui autorizzazione non aveva ancora acquisito efficacia" perché anche qui non si dice quale attività avrebbe dovuto svolgere ed invece non aveva inteso svolgere il PI G. (privo di qualsiasi competenza di ufficio in materia di edilizia).
Sempre alla stessa pagina 84 della sentenza impugnata si afferma che "la verifica della conformità al progetto nella specifica competenza d'ufficio del TO, tanto che nel suo sopralluogo valutava le varianti edilizie proposte dal RR N., e concorrendo il PI G. in tale illecita condotta, evitando ogni intervento del proprio ufficio", ma si tratta di affermazione che è assolutamente contraria a quanto accertato con la medesima sentenza sia in ordine alle competenze specifiche del TO (non aveva competenza per la attività edilizia) che alle competenze del PI G. (che, si ribadisce, di altro si interessava e, comunque, non si indica alcuna sua specifica attività ne' in proprio ne' in ausilio al TO). Inoltre, per quanto il vizio di motivazione risulti già sotto il profilo della mancata individuazione in sentenza della condotta in violazione dei doveri di ufficio e nella affermazione di circostanze che non appaiono conformi ai fatti quali accertati in sentenza, non appaiono prima faci e infondate le osservazioni della difesa in ordine alla carenza di motivazione sulla interpretazione delle intercettazioni laddove si afferma la assoluta evidenza dei riferimenti ai RR N. ed alle dazioni di denaro da parte di costui in favore del ricorrente.
Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza con riferimento alla posizione del PI G., dovendo il giudice di rinvio eventualmente individuare ed offrire una adeguata motivazione in ordine a quali siano le specifiche condotte contrarie ai doveri di ufficio del PI G. ovvero, valutando il rispetto delle regole in tema di correlazione tra fatto accertato ed imputazione originaria, quale sia stata la condotta di concorso nella attività di violazione dei doveri di ufficio da parte del TO (tenuto conto di quanto appresso si dirà in ordine alla posizione del RR N.) e, laddove ritenga dimostrata la condotta di violazione dei doveri di ufficio, dovrà valutare anche la corretta interpretazione delle conversazioni intercettate.
Anche il ricorso del RR N. è fondato, dovendo trovare accoglimento il primo motivo.
I giudici di merito affermano che "la realizzazione di un progetto in difformità delle prescrizioni autorizzative integrava una precisa violazione di carattere penale, mentre TO, rilasciando il nulla osta, aveva taciuto tutte le irregolarità".
Sintetizzando il ragionamento dei giudici di merito si comprende che l'unica condotta individuata quale violazione dei doveri di ufficio, e per la quale il ricorrente avrebbe dato una retribuzione al TO ed al PI G., consisteva in quella indicata dalla testimone NO, ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto all'indagine, che osservava che "sarebbe consistito nel non aver comunicato alla autorità giudiziaria l'esistenza di irregolarità, sia dal punto di vista edilizio, sia del rispetto delle prescrizioni un progetto approvato".
Si afferma quindi che "TO che redigeva il verbale con notevole accortezza, attestando che : ".....si è preso atto della costruzione del manufatto che risulta per superficie (non per volumetria, quindi, che era esattamente l'abuso perpetrato) uguale a quella autorizzata, lo spostamento dell'edificio .... La Corte di Appello precisa che "Con ciò palesemente compiendo un atto contrario ai propri doveri di ufficio perché ometteva sia di riferire che il RR N. aveva già costruito le opere indicate in variante (così da non impedire la concessione della variante, come sarebbe accaduto se si fosse constatato che i lavori erano già iniziati), sia di valutare, ed era un dato palese, come essenziali le diversità dal progetto ordinario: la maggiore vicinanza dell'opera al confine e, soprattutto, il suo, cospicuo, aumento di volumetria". Poiché dagli atti risulta pacificamente che le competenze specifiche dell'ente di appartenenza e del TO non riguardavano il controllo dell'attività edilizia, va rilevato:
non risulta specificata la ragione per la quale il TO non possa non aver rilevato la diversità di altezza del manufatto e, quindi, conseguentemente la maggior volumetria. La circostanza viene data per scontata senza alcun motivazione.
Secondo quanto trascritto in sentenza con riferimento al contenuto del sopralluogo da parte del TO, costui indicò "lo spostamento dell'edificio..." da parte del RR N. in fase di realizzazione delle opere. Quindi, oltre ad apparire mal motivato in che modo il TO abbia occultato le difformità sul piano edilizio dei lavoro in corso, comunque non appare sufficiente riportare la valutazione in diritto del testimone, ancorché con qualifica di p.g., per affermare, senza dare conto in motivazione della effettiva consistenza nelle variazioni dell'esecuzione delle opere rispetto a quanto assentito, che lo spostamento dell'edificio rispetto al progetto approvato (spostamento che, per quanto riportato in sentenza, sembra essere stato segnalato dal TO) costituisca reato. Si tratta di profilo che andava esaminato da parte dei giudici per giungere alla predetta conclusione, valutando tutti gli elementi necessari atteso che la diversa localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza non necessariamente costituisce una difformità penalmente rilevante (Sez. 3, n. 24236 del 24/03/2010 - dep. 24/06/2010, Muoio e altro).
Quindi, allo stato, è del tutto carente la motivazione in ordine alla individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del TO;
per il PI G., l'altro soggetto in ipotesi corrotto dal RR N., valgono, poi, gli argomenti di cui sopra, restando in dubbio anche se l'accusa sia di avere violato propri doveri o concorso, da extraneus, alla violazione dei doveri dei TO.
Inoltre, come riportato Dell'esaminare il ricorso di PI G., per quanto il vizio di motivazione risulti già sotto il profilo della mancata Individuazione in sentenza della condotta In violazione dei doveri di ufficio e nella affermazione di circostanze che non appaiono conformi ai fatti quali accertati in sentenza, non appaiono prima facie infondate le osservazioni della difesa in ordine alla carenza di motivazione sulla interpretazione delle intercettazioni laddove si afferma la assoluta evidenza dei riferimenti al RR N. ed alle dazioni di denaro da parte di costui in favore del ricorrente.
Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza anche con riferimento alla posizione del RR N., dovendo il giudice di rinvio eventualmente individuare ed offrire una adeguata motivazione in ordine a quali siano le specifiche condotte contrarie ai doveri di ufficio del TO e del PI G. chiarendosi quale fosse la competenza specifica per la quale il bonetto interveniva per il sopralluogo in questione;
e se, valutati i titoli edilizi, ricorressero reati che il bonetto nella qualità, non poteva non rilevare e doveva denunziare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SM MA, TA RL, UO BE e De PO AN perché I fatti non sussistono. Annulla la medesima sentenza nei confronti di RR TA e di PI SE e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013