Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/1998, n. 742
CASS
Sentenza 23 febbraio 1998

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Massime1

In tema di misure cautelari personali l'indizio richiesto dall'art. 273 c.p.p. ai fini della adozione della misura non coincide con quello di cui all'art. 192, comma secondo, che indica i criteri di valutazione della prova logica indiziaria, necessaria e sufficiente per affermare la responsabilità dell'imputato. L'art. 273 c.p.p. non richiede, infatti, anche la univocità e la convergenza dei dati indizianti, ma soltanto la gravità di essi. Il concetto di gravità non può essere identificato poi con quello di sufficienza dal quale si distingue sia quantitativamente che qualitativamente, non dovendo raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, ma l'alta probabilità della attribuibilità del reato all'indagato.

Commentario1

  • 1Misure cautelari e gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.)
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Uno dei presupposti giuridici onde sottoporre un soggetto a misura cautelare è la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza. In tema di misure cautelari per “gravi indizi di colpevolezza”, la cui sussistenza è richiesta dall'art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi probatori a carico che – contenendo in nuce tutti o solo alcuni degli elementi strutturali della rispettiva prova – sono idonei a fondare il c.d. “fumus commissi delicti”, ossia a creare la previsione che – attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi – gli stessi saranno idonei a dimostrare la responsabilità penale dell'indagato in ordine ai reati a lui addebitati così da ritenere probabile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/1998, n. 742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 742
Data del deposito : 23 febbraio 1998

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