Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 44896
CASS
Sentenza 22 ottobre 2013

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Nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la condotta è integrata dal compimento anche di uno solo degli atti tassativamente specificati (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti), con la conseguenza che la configurabilità del reato non può ritenersi esclusa, per effetto del principio di irretroattività della legge penale, se l'accordo collusivo abbia preceduto l'entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen., ma, dopo tale data, sia stato posto in essere un altro dei comportamenti tipizzati dalla previsione incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sindaco di un comune che, dopo aver promesso ad un imprenditore l'aggiudicazione di un appalto in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen., in data successiva aveva concorso con il medesimo nella predisposizione di una bozza del bando di gara ed aveva poi ordinato, senza successo, al funzionario competente di procedere in conformità).

Autore del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., può essere "chiunque", e quindi anche il pubblico ufficiale che rappresenta l'Amministrazione interessata. (Fattispecie relativa al sindaco di un comune).

È legittima l'applicazione a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare (nella specie, sindaco di un comune) della misura cautelare del divieto di dimora, anche se la stessa produce di fatto effetti assimilabili alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, vietata dall'art. 289, comma terzo, cod. proc. pen., perché questa disposizione non può essere interpretata in termini estensivi, pena la violazione del principio di uguaglianza.

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., è reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sindaco di un comune che aveva concorso a predisporre la bozza di un bando di gara con un imprenditore interessato all'aggiudicazione ed aveva poi ordinato, senza successo, al funzionario competente di recepirne i contenuti negli atti amministrativi necessari).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 44896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44896
Data del deposito : 22 ottobre 2013

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