Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva.
Commentario • 1
- 1. Fare un video di uno stupro è comportamento punibile? (Cass. 29096/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2012, n. 18190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18190 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito Presidente del 04/04/2012
Dott. MILO Nicola Consigliere SENTENZA
Dott. LANZA Luigi Consigliere N. 559
Dott. FAZIO Anna Maria rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere N. 5138/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IU;
avverso la ordinanza del 4 ottobre 2011 del Tribunale della Libertà di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
È presente l'avv. Melandri M. che insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IU NO è indagato per il delitto di associazione a delinquere di tipo camorristico, dedita nel territorio perugino alla commissione di una serie indeterminata di reati di truffa, riciclaggio, evasione di imposte, emissione di fatture inesistenti (capo A); in seno a detta associazione, il NO ha svolto le mansioni di gestore del cantiere edile, aperto da una delle società costituita appositamente per la realizzazione dei detti reati fine;
detta società aveva stipulato un contratto con la cantieri Palazzetti di Perugia, per la realizzazione di un complesso edilizio;
secondo l'impostazione accusatoria, confortata da intercettazioni, sopralluoghi e dalle dichiarazioni etero accusatorie di De DI AR, nominato fittiziamente amministratore di una delle tante società facenti capo agli associati in realtà l'appalto era servito ad immettere capitale proveniente dalle attività delittuose del clan dei Casalesi di Villa Literno (capo B) ed a realizzare una truffa in danno della Palazzetti non rispettando alcun impegno assunto (capo G). Inoltre il NO è indagato di truffa (capo L) per aver concorso a distrarre gli incassi della gestione di un hotel, assunta dagli altri associati, in quanto titolare di una post pay su cui era confluito il denaro.
Il Tribunale del riesame, su ricorso del NO, cui il Gip ha applicato la misura custodiate massima, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, desunti oltre che dal coacervo dei dati raccolti in relazione alla struttura associativa ed alla esistenza di patenti operazione di movimentazione di capitale finalizzate al riciclaggio, nonché per la truffa, la emissione di fatture false ed il mancato pagamento dei lavori e delle forniture, eseguiti nel cantiere, anche dalle Indicazioni sulla sua qualità di capo cantiere indicata dal collaboratore e dal contenuto di una conversazione intercettata tra altri due sodali che si lamentavano che egli badasse solo agli operai e non tenesse la contabilità. Inoltre, risultava che il NO era titolare di una carta post-pay; detto dato era significativo poiché gli altri sodali "effettuavano i pagamenti e le retribuzioni a nero mediante il sistema delle carte prepagate".
2. Ricorre il NO e lamenta assoluto difetto di motivazione della ordinanza, che non ha risposto alle questioni poste con il gravame, concernenti la mancanza di elementi da cui desumere che egli avesse consapevolezza di far parte di un sistema, che come concorrente esterno, e in concreto quale attività svolgesse in favore dei sodali, al di là di quella del tutto legittima di capo cantiere;
rileva che risulta a suo carico un'unica intercettazione di una conversazione fra terzi, e che non si hanno in atti contatti con gli associati e con esponenti del clan dei casalesi. Del pari sfornita di motivazione è poi la applicazione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato è da annullare con conseguente rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
2. È principio pacifico che in tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (Sez. 6, Sentenza n. 40609 del 01/10/2008).
3. Tanto deve rilevarsi nella ordinanza impugnata che si è limitata a riportare tutte le dichiarazioni del collaboratore De DI, il testo di tutte le telefonate intercettate tra i vari e molteplici protagonisti delle vicende, nonché il contenuto di messaggi scambiati per iscritto (sia a mezzo del telefono, che con posta elettronica), ad elencare le annotazioni di indagini concernenti incontri tra gli indagati;
l'imponente lavoro trascrittivo delle risultanze di indagine non è stato accompagnato però da alcuna valutazione dei dati, ma il giudizio è stato affidato sia ad apodittiche affermazioni circa la valenza indiziante dei conversari tra i consociati, senza specifici riferimenti ai punti ritenuti essenziali per la conferma della ipotesi accusatoria, sia elencando lo svolgimento di vicende criminali riguardanti anche alcuni dei soggetti indagati, lasciando al lettore la interpretazione del collegamento delle stesse alle condotte individuate nei capi di imputazione.
4. È ovvio che la ricerca dell'elemento indiziante e del valore dello stesso non può essere compiuta in sede di legittimità, mediante la lettura dei dati di fatto, come elencati dal giudice di merito, posto che ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, con la sovrapposizione della propria valutazione dei fatti a quella operata da costui.
5. La funzione di legittimità è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame.
6. Ciò premesso, nel caso del NO, non è spiegato dal tribunale, in nessuna delle poche righe a lui dedicate, quale sia la incidenza inequivoca della conversazione, condotta tra terzi sulla sua persona, e del possesso di una carta prepagata, di cui non si conoscono le movimentazione di denaro, per inferirne che egli sia associato consapevolmente agli altri coindagati e ne abbia condiviso le condotte di cui ai singoli delitti-scopo, quali il riciclaggio del denaro, la truffa in atto in danno della COGEI, riguardante anche il cantiere dove prestava attività collaborativi, l'acquisizione di una società alberghiera;
di una specifica incidenza della sua condotta e di altri elementi attestanti concorso rilevante ed incidente sul perfezionamento dei delitti ascrittigli non è traccia motivazionale in seno alla ordinanza, che pertanto è da annullare, dovendo il giudice di merito, in sede di rinvio, procedere a nuovo esame ed a puntuale esplicazione delle ragioni che sostengono la gravità indiziaria e la correlativa necessità di adottare misure cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2012