Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
In materia di misure cautelari, la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., che impone l'applicazione della custodia in carcere, quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultino acquisiti elementi che escludano l'esistenza di esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal quarto comma dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza id esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, "in bonam partem", essendo dotata di maggiore specificità, prevale sulla prima, "in malam partem". Da ciò deriva che, per applicare la custodia in carcere a un ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quanto sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dandone specifica e adeguata motivazione e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure cautelari coercitive meno afflittive della custodia in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1999, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 21/10/1999
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano Di Noto " N. 3415
3. Dott. Bruno Oliva " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo (rel.) " N. 24423/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR DO, nato a [...] il [...],
avvero l'ordinanza 15.4.1999 del Tribunale di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente all'adeguatezza della misura, e per il rigetto nel resto del ricorso;
uditi i difensori Avv. A. Managò e D. AR, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso o, quanto meno, per l'annullamento (dell'ordinanza impugnata) sulle esigenze cautelari;
osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 15.4.1999, decidendo in sede di riesame, confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere adottato, il precedente 26 marzo, dal GIP dello stesso Tribunale a carico di DO AR, indagato in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., perché ritenuto inserito, con ruolo apicale, in una grossa organizzazione criminale di stampo mafioso, operante, attraverso due distinti sottogruppi, nelle zone di Sinopoli e Cosoleto.
Riteneva il Tribunale che le indagini espletate e concretizzatesi essenzialmente in un'intensa attività di intercettazioni ambientali avevano evidenziato un grave quadro indiziario a carico dell'AR, al quale diversi conversanti, tutte persone organiche al sodalizio criminoso, avevano fatto riferimento, indicandolo con i soprannomi di GI e AR IC e additandolo come capo della cosca di Sinopoli, punto di riferimento per la composizione di qualunque "vertenza" interna e sempre presente alle riunioni in cui si assumevano decisioni sull'attività associativa;
quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale sottolineava la concreta sussistenza delle stesse in tutti gli aspetti di cui all'art. 274 c.p.p. e faceva - comunque - richiamo alla presunzione ex art. 275/3^ stesso codice, aggiungendo che le condizioni di salute dell'indagato non erano incompatibili con la custodia carceraria.
Avverso tale pronuncia, della quale ha sollecitato l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'AR e ha lamentato: a) difetto di motivazione dei decreti autorizzatovi delle intercettazioni, con l'effetto che l'esito di queste non era utilizzabile quale materiale di indagine;
b) difetto di motivazione sia in ordine alla gravità indiziaria circa la sussistenza dell'ipotizzato reato associativo e il suo coinvolgimento in esso, sia in ordine alle eccezionali esigenze cautelari, dati la sua avanzata età (ultrasettantenne) e il suo precario stato di salute, circostanze queste per le quali non poteva trovare operatività la presunzione ex art. 275/3^ c.p.p.. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il materiale d'indagine acquisito attraverso l'attività di intercettazioni ambientali è pienamente utilizzabile, perché il mezzo di ricerca della prova risulta essere stato ritualmente autorizzato dal competente GIP con decreti motivati in maniera adeguata. Di tanto dà atto il Giudice del riesame e se ne ha conferma dalla diretta analisi dei relativi decreti esistenti in atti. La motivazione di questi, anche se fatta "per relationem", con richiamo a quella contenuta nella richiesta del P.M., deve ritenersi sufficiente, quando emerga, come nella specie, che le relative argomentazioni siano state criticamente valutate e recepite, a garanzia del rispetto dei presupposti legittimanti, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il sacrificio del diritto alla riservatezza delle comunicazioni.
Osserva, inoltre, la Corte che la pronuncia di riesame, nella parte relativa alla valutazione del quadro indiziario, ritenuto assistito dal requisito della gravità, riposa su un apparto argomentativo adeguato e logico, che si sottrae a qualunque censura di legittimità. E poiché il sollecitato sindacato deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un tale tipo di motivazione, consegue che non è possibile, in sede di giudizio rescindente, dare una diversa e alternativa valutazione degli elementi fattuali, già congruamente apprezzati nel provvedimento impugnato.
Il Giudice a quo, per quello che emerge dal testo della decisione adottata, ha analizzato, in ogni particolare, i risultati delle intercettazioni ambientali e, sulla base degli stessi, riferibili a più soggetti che spontaneamente e liberamente parlavano in privato, ha apprezzato l'esistenza, riscontrata - per altro - dall'esito positivo di alcune operazioni di polizia, di una realtà associativa di enorme spessore criminale e molto attiva nelle zone di Sinopoli e Cosoleto, nonché il ruolo di AR DO in seno a tale associazione, che operava secondo una metodologia tipicamente mafiosa, tanto da spiegare la sua influenza sul territorio anche in occasione di competizioni elettorali locali.
A fronte di questo apparato motivazionale, logico e persuasivo nell'articolazione dettagliata che se ne fa nell'ordinanza impugnata, il ricorrente ha opposto censure in fatto o generiche o meramente assertive e, quindi, inidonee a evidenziare vizi di legittimità. Fondata, invece, è la doglianza relativa al difetto di motivazione in tema di esigenze cautelare e di adeguatezza della misura.
Il richiamo che, sul punto, il Giudice del riesame ha fatto alla presunzione di cui all'art. 275/3^ c.p.p., per giustificare la misura coercitiva più afflittiva, è improprio, perché non tiene conto della circostanza che l'indagato è un ultrasettantenne e, in quanto tale, non può essere sottoposto, a norma del successivo comma 4^ del richiamato articolo, a custodia in carcere, "salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".
Nè l'ordinanza impugnata offre una motivazione condivisibile circa la concreta sussistenza di tali eccezionali esigenze, considerato che si limita ad apprezzarle - nella loro tipicità o normalità - in relazione alla vicenda nel suo complesso e alla suggestività riveniente dalla oggettiva pericolosità dell'associazione criminale di cui si discute e non già in relazione alla specifica e personale posizione di AR DO: il pericolo d'inquinamento probatorio non può essere supposto, ma deve essere accreditato da precise circostanze di fatto espressamene indicate, che denotino l'eccezionalità della situazione concreta;
il pericolo concreto di fuga va apprezzato con riferimento alla persona dell'indagato e non già desunto dallo stato di latitanza di altri coindagati;
anche il rischio di reiterazione di analoghe condotte criminose va apprezzato in un'ottica emergenziale di eccezionale rilevanza, di cui non v'è traccia - attraverso il riferimento a puntuali e specifici elementi di giudizio - nel provvedimento impugnato.
Va precisato che la presunzione di cui al terzo comma dell'art.275 c.p.p., che impone l'applicazione della custodia i carcere,
quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultino acquisiti elementi che escludano l'esistenza di esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal quarto comma dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, "in bonam partem", essendo dotata di maggiore specificità, prevale sulla prima, "in malam partem". Da ciò deriva che, per applicare la custodia in carcere a un ultrasettantenne, il Giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistono gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dandone specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelare tipiche o normali, è potere - dovere del Giudice disporre misure cautelari coercitive meno afflittive della custodia in carcere.
L'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari e alla connessa questione dell'adeguatezza della misura, va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Reggio Calabria, che dovrà tenere conto dei rilievi di cui sopra e adeguarsi al principio di diritto come innanzi illustrato.
Nel resto, il ricorso va rigettato.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999