Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del riesame che aveva emesso la misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., individuando il parametro della concretezza sul mero riferimento alla "gravità dei fatti" ed alla "disinvoltura con cui i reati sono stati commessi").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2012, n. 38763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38763 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 341
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 50870/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI CH N. IL 28/04/1968;
avverso l'ordinanza n. 1320/2011 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 03/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori avv. Lotito P.F. e Musco E., che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 3 ottobre 2011, decidendo sull'appello proposto, ex art. 310 c.p.p., dal P.M. contro il provvedimento del Gip del Tribunale di Como, che il 12 luglio precedente aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura interattiva di cui all'art. 289 c.p.p. nei confronti di LI IC, brigadiere della Guardia di Finanza, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 317, 479 e 368 c.p., applicava al predetto la sollecitata cautela in relazione ai soli reati di falso e di calunnia, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza (che escludeva per il reato di concussione) e l'esigenza di scongiurare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, deducendo: 1) violazione dell'art. 289 c.p.p., comma 2, per essere stata la misura adottata, senza procedere al preventivo Interrogatorio;
2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, per essere stato ravvisato il pericolo di recidiva essenzialmente nella circostanza che egli non si era presentato all'interrogatorio fissato per il giorno 29/06/2011, adducendo un impedimento di salute, rivelatosi non corrispondente al vero, aspetto questo non dedotto dal P.M. nell'originaria richiesta di riesame;
3) violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari;
4) carenza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa del LI, inoltre, ha depositato in data 20/02/2012 memoria, con la quale illustra più diffusamente il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in tema di gravi indizi, anche alla luce di quanto emergeva dalla sentenza di assoluzione (pronunciata nelle more) di VI AN dal reato di istigazione a delinquere, i cui dati fattuali interferirebbero con i reati ipotizzati a carico del LI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, osserva la Corte che l'ordinanza impugnata è congruamente e logicamente motivata nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria e non è posta in crisi dalle censure articolate in ricorso, che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa interpretazione dei fatti. Le valutazioni fatte dal giudice che ha definito, successivamente, il diverso e indirettamente connesso procedimento a carico dello AN non possono essere acriticamente recepite in questa sede, ma dovranno eventualmente costituire oggetto di riflessione nel celebrando giudizio di merito a carico del LI.
Coglie nel segno, invece, la doglianza con fa quale si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela, ravvisate nel pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose. La motivazione sul punto, che ribalta quella del Gip, è meramente assertiva e tatologica. Il mero riferimento alla "gravità dei fatti" e alla "disinvoltura con cui sono stati commessi" non è, di per sè, indicativo di un concreto e attuale pericolo di recidiva specifica;
nè tale pericolo può essere ravvisato nella circostanza, a cui pure si è fatto riferimento, che l'indagato ritenne di non presentarsi dinanzi al Gip per interrogatorio, adducendo di essere impedito per ragioni di salute, risultate non corrispondenti al vero. Il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati.
2. Poiché non emergono dagli atti, quanto alle esigenze cautelari, aspetti inesplorati o meritevoli di ulteriore approfondimento, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2012