Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivare l'ordinanza applicativa di misure coercitive nonché quella di conferma in sede di riesame non può ritenersi assolto dalla semplice riedizione del compendio investigativo, facendo leva sull'autoevidenza dello stesso. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare, limitandosi ad affermare la sovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie, senza alcuna analisi del loro contenuto, e l'autoevidenza dei dati documentali, omettendo di fornire qualunque spiegazione sulle ragioni della loro significatività in relazione alle conclusioni dedotte). (Conf. N. 27929 del 2013 e N. 27931 del 2013, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2013, n. 27928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27928 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/06/2013
Dott. IPPOLITO CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - N. 991
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 18124/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR FR N. IL 30/09/1966;
avverso la sentenza n. 1069/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 20/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Pansini Gustavo e Aricò P. che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 20.2.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - su ricorso nell'interesse dell'indagato RR CE avverso la ordinanza cautelare applicativa della custodia In carcere emessa il 4.1.13 dal GIP distrettuale del Tribunale di Napoli - confermava detta ordinanza con la quale erano stati riconosciuti sussistenti a carico del RR gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione al clan RR-PU con posizione di vertice nel sodalizio, alter ego del cugino RR CE detto "o muccuso", mediatore nei rapporti tra questi, il PU e i singoli affiliati ricoprendo quasi un ruolo di rappresentante istituzionale del sodalizio e di raccordo tra i vari centri di interesse, con il compito di reinvestire nell'economia lecita, e segnatamente, nel settore edilizio, il provento delle attività precipuamente criminose poste in essere dai consociati con la partecipazione di personaggi politici e professionisti nel settore compiacenti.
2. Avverso l'ordinanza di conferma propone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo:
2.1. violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 1, art. 175 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 291 c.p.p., comma 1, art. 293 c.p.p., comma 1, art. 309 c.p.p., commi 8 e 9.
2.1.1. La difesa - richiamando la eccezione proposta in udienza -si duole del deposito da parte del P.M. di udienza di cospicua documentazione investigativa già da tempo nella disponibilità della medesima accusa, tanto da poter essere trasmessa a corredo della istanza cautelare e comunque in tempo debito dopo l'esecuzione della misura, e dell'insufficiente termine a difesa (due ore) concesso dal Tribunale a riguardo.
2.1.2. Si censura l'acritico avallo della ricostruzione accusatoria da parte del primo e secondo giudice, l'omessa considerazione della emergenza secondo la quale i collaboratori di giustizia - sulle cui dichiarazioni si fonda esclusivamente l'accusa - si limitano a parlare della esistenza del clan fino al 2002, l'incompletezza della documentazione offerta dall'accusa che non avrebbe prodotto alcune sentenze e provvedimenti dissonanti rispetto alla ricostruzione accusatoria. Provvedimenti che la difesa non ha potuto produrre non conoscendo la Incidenza che essi avrebbero potuto avere sul nuovo quadro probatorio emergente dalle sopravvenute produzioni dell'accusa.
2.1.3. Inoltre, in uno di questi provvedimenti sarebbero state esaminate le dichiarazioni di RR AF, ritenuto inattendibile dai giudici di merito a fronte dell'utilizzo di esse nell'ambito della attuale ricostruzione dei fatti.
2.1.4. Ancora, le più recenti dichiarazioni dei collaboratori risultano omissate tanto da non poter consentire la difesa in assenza - proprio per tali omissis - di concreti e specifici riferimenti.
2.2. violazione dell'art. 125, comma 3 e art. 7, commi 1 e 5, art. 191, comma 2, art. 192, comma 3, art. 273 c.p.p., comma 1 per mancanza e in ogni caso manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove (chiamate in correità) ed alla conseguente conferma della ordinanza cautelare. La difesa censura l'assunto secondo il quale il superamento del termine per rendere te propalazioni - riconoscibile nella specie - sarebbe rilevante solo nel momento della ricostruzione dibattimentale, posto che tale orientamento si porrebbe in conflitto la struttura del sistema cautelare e con la prospettiva della inefficacia probatoria degli elementi di prova e la conseguente previsione dell'esito favorevole per l'imputato del processo. Tanto più che - come nella specie - l'accusa si fonda esclusivamente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia inutilizzabili ed il cui vizio - ai sensi dell'art. 191 c.p.p., comma 2- deve essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento.
2.3. violazione dell'artt. 125 c.p.p., comma 3, art. 292 c.p.p., commi 1 e 2, lett. c), art. 309 c.p.p., comma 9 per mancanza ed in ogni caso illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza degli elementi indiziari legittimanti la emissione del provvedimento cautelare personale. L'ordinanza impugnata si limiterebbe a recepire le affermazioni dei collaboratori di giustizia circa la esistenza del clan RR in Villaricca, dedito all'attività imprenditoriale nel settore edilizio, senza fornire alcuna indicazione circa le attività che avrebbero dovuto essere a monte di questo reinvestì mento;
ricostruendo la natura non sanguinaria del sodalizio e delle sue modalità operative non distinguendo - da un lato - tale attività dalla semplice ipotesi di riciclaggio e - dall'altro - da un'associazione semplice. Non potendosi valorizzare, nel senso dell'accusa, un omicidio risalente a vent'anni addietro la cui valenza è smentita da sentenze assolutorie;
ne', ancora, le stesse dichiarazioni dei collaboranti che non riferiscono di fatti delittuosi di tipo camorristico;
o le smentibili dichiarazioni di BIDOGNETTI sulla sua conoscenza del RR nel carcere di Pianosa;
e, Infine, le dichiarazioni sopravvenute che sono prive di qualsiasi valutazione di attendibilità.
2.4. Con motivi aggiunti il difensore ha dedotto:
2.4.1. violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 1, art. 175 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 291 c.p.p., comma 1, art. 293 c.p.p., comma 1, art. 309 c.p.p., commi 8 e 9 in relazione all'art. 311 c.p.p., comma 1 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per violazione di norme processuali previste a pena di nullità, determinate dal ritardato deposito di atti presi a base dell'ordinanza impugnata e della mancata concessione di un congruo termine a difesa e per violazione del principio costituzionale della lealtà processuale. Sarebbe imposto dall'art. 291 c.p.p. al P.M. l'obbligo di trasmettere al GIP tutti gli atti che dovessero sopravvenire prima della decisione del GIP sulla istanza cautelare;
la valutazione circa la valenza favorevole o meno degli atti non si apparterrebbe ad una selezione dal P.M. stesso, ma alla difesa. Inoltre il principio di lealtà processuale fissato dall'art. 124 c.p.p. è affermato quale canone di legalità del processo.
2.4.2. violazione dell'art. 125 c.p.p, comma 3 e art. 7 c.p.p., commi 1 e 5, art. 191 c.p.p., commi 2 e 3, art. 273 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 311 c.p.p., comma 1 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità ed alla conseguente conferma dell'impugnata ordinanza cautelare. Specificandosi - con riferimento alla già dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori - l'inizio della collaborazione del DI NN agli inizi del 2011, del PERRONE, il 9.2.2011, di RR AF, dieci anni prima delle sue dichiarazioni del 20.5.2010. Deducendosi l'omessa considerazione dell'assenza di accuse all'attuale indagato nelle dichiarazioni di oltre venti collaboratori di giustizia che pur parlano del clan RR e nonostante l'ipotizzato ruolo di spicco.
2.4.3. Ai motivi nuovi risulta allegata la sentenza resa dalla Corte di Assise di appello di Napoli il 9.6.2000. 3. Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente profilo del difetto di motivazione di cui al terzo motivo di ricorso.
4. Rispetto al quale deve considerarsi - al fine di delimitare il legittimo compendio investigativo - il secondo motivo - con la sua integrazione costituita dal secondo motivo aggiunto. Motivi manifestamente infondati, in quanto secondo il più autorevole, arresto di legittimità, al quale questo Collegio intende aderire, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Conf. S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto) (Sez. U, Sentenza n. 1149 del 25/09/2008 Rv. 241882 Imputato: Magistris) 5. Quanto alla fondatezza del terzo motivo deve dirsi quanto segue.
5.1. L'obbligo di motivare l'ordinanza coercitiva e quella che la conferma in sede di riesame non è assolto dalla riedizione del compendio investigativo, nella specie soprattutto dichiarativo, e facendo leva su di una autoevidenza dello stesso compendio.
5.2. Si tratta, per quanto riguarda il Tribunale del riesame, di individuare la motivazione offerta dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione ed eventualmente - ove questa sia carente - di integrarla, laddove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto. Cosicché se è tutto legittima la motivazione "per relationem" della ordinanza sia impositiva come quella resa in sede di riesame, si tratta pur sempre di una tecnica redazionale che comunque deve consentire, prima, la individuazione delle ragioni in fatto e diritto commisurate all'azione cautelare proposta dall'organo dell'accusa da patte del provvedimento genetico e, quindi, i motivi della sua condivisione da parte dell'organo del riesame. E ciò sia che non vi siano state specifiche deduzioni difensive - in quanto con il ricorso ex art. 309 c.p.p. al Tribunale è comunque devoluta l'intera materia, sia che ve ne siano state - risultando specifico obbligo di risposta da parte del Tribunale laddove esse riguardino aspetti decisivi.
5.3. È stato ribadito da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Rv. 252645 Imputato: US e altro) per ciò che attiene all'esposizione del gravi indizi di colpevolezza, in tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, e, tanto più, la giustificazione conforme che intenda darne il Tribunale del riesame, non può ritenersi assolto, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121, massime precedenti conformi: n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733 del 2003 Rv. 225440). Va in proposito evidenziato che l'art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell'ordinanza "de libertate" del giudice, "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza". In tale quadro, di necessaria e rigorosa giustificazione, attinente in particolare ai gravi indizi di colpevolezza, tale obbligo non può intendersi assolto con la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, e nel caso specifico, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e delle condotte percepite dalla Polizia giudiziaria, definite di "formidabile valenza", di "indubbio rilievo", senza una adeguata e pertinente sintesi logica, accompagnata dalla valutazione critica e argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati. È notorio che il Supremo collegio non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può "addentrarsi" nell'esame del contenuto documentale delle stesse, laddove questo sia riprodotto nel documento impugnato (cass. pen. sez. 6, 13129/2008 in ricorso Napolitano, non massimata): ciò che conta infatti, per la verifica in sede di legittimità, l'adeguatezza della motivazione stessa sul punto della qualità indiziante degli elementi acquisiti (cfr.in termini: sez. 6, 7651/2010, P.G. in proc. Mannino).
5.4. Il fondamentale apporto dichiarativo all'accusa mossa all'attuale ricorrente deve, inoltre, tener conto del consolidato orientamento secondo il quale ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 19/12/1997 Rv. 210604 Imputato: Zito;
Sez. 6, Sentenza n. 662 del 14/02/1997 Rv. 208123 Imputato: PM in proc Trimarchi R.).
5.4.1. Con riguardo all'ipotesi di partecipazione associativa, la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo (Sez. 6, Sentenza n. 40520 del 25/10/2011 Cc. Rv. 251063 Imputato: Falcone). 5.4.2. .Nè la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. (Sez. 6, Sentenza n. 24469 del 05/05/2009 Rv. 244382 Imputato: Bono e altro).
5.4.3. Ancora , la pluralità di fattispecie giuridiche ipotizzabili rispetto alla contiguità al contesto mafioso fa sì che non possa essere appaltata al collaboratore - pur attendibile - la valutazione giuridica dei fatti conosciuti o di cui ha diretta o indiretta informazione (Sez. 6, sent. 24469 del 5.5-12.6.2009; Sez. 1, sent. 1470 dell'11.12.2007 - 11.1.2008). In altri termini, specie in un contesto procedimentale in cui non sono individuati ed attribuiti specifici reati - fine - è solo il riferimento a condotte/comportamenti/fatti specifici (sia evidente, condotte/comportamenti/fatti che certo non necessariamente debbono avere autonoma rilevanza penale, ma tuttavia debbono significare appunto una forma, o un indizio logico, di consapevole intento di contribuire al perseguimento degli interessi del sodalizio) che permette di sciogliere - anche sul mero piano della gravità indiziaria - il quesito necessario sulla rilevanza penale del ruolo svolto e, quindi, sulla qualificazione giuridica adeguata di un tale accertato ruolo.
6. Ebbene, alla stregua dei ricordati insegnamenti, la motivazione offerta dalla ordinanza impugnata risulta del tutto carente, palesandosi come meramente riproduttiva del compendio dichiarativo identicamente esposto nel provvedimento genetico - il cui contenuto narrativo è suggellato da apodittici apprezzamenti circa la sovrapponibilità ed il riscontro. Anche i sopravvenuti apporti dichiarativi - quelli oggetto della produzione da parte del PM in sede di udienza - sono considerati sintetizzandone il contenuto ed affasciandoli nello stesso generico giudizio.
7. Risulta affermazione priva di reale giustificazione quella della sovrapponibilità delle dichiarazioni, senza che essa abbia comportato una analisi del loro contenuto volta ad individuare le circostanze di fatto - in relazione alle quali predicare la sovrapponibilità - che consentano di ricostruire condotte ascrivibili all'indagato idonee a giustificare, sul piano della gravità indiziaria, l'ipotizzato ruolo partecipativo. Approfondimento in concreto tanto più indispensabile in un contesto - quale quello relativo all'attuale ricorrente, titolare di ditte in campo edilizio - nel quale, da un lato, altri familiari risultino direttamente collegati alla partecipazione associativa e, dall'altro, gli è ascritto un ruolo invero peculiare, sicché il tema probatorio della responsabilità individuale presenta connotati di ulteriore specificità. Concretezza che deve esser in grado di indirizzare verso la consapevole ed efficace partecipazione associativa piuttosto che verso il concorso esterno in tale partecipazione ovvero verso il riciclaggio di proventi illeciti o, ancoraci favoreggiamento o la mera connivenza con i familiari meno marginali.
8. Anche per quanto riguarda i dati documentali considerati il provvedimento impugnato si poggia su di una loro inspiegata autoevidenza quando considera i manoscritti sequestrati il 6.2.13 in occasione dell'arresto di RR NI in rapporto alla riferita riconducibilità del settore dei fuochi pirotecnici all'attuale ricorrente;
o il rinvenimento degli scontrini di spesa del supermercato DECÒ per la PRINTEX dai quali senz'altro si desume il "controllo" della PRINTEX - secondo le dichiarazioni del PIROZZI, di fatto riconducibile al ricorrente - da parte del RR NI;
come pure gli appunti in cui risulta l'indicazione del RR CE accanto a grosse somme manoscritte delle quali si evidenzia senz'altro, l'importanza.
9. Considerazioni che non sono sufficienti a giustificare la valenza corroborativa delle accuse tenuto conto della effettiva attività imprenditoriale svolta dal RR e dei rapporti familiari esistenti con il RR NI. Eppure il peculiare ruolo ascritto al ricorrente avrebbe comportato l'individuazione concreta di flussi illeciti di denaro, specifici rapporti con soggetti pubblici connotati da carattere mafioso, episodi collocati nel tempo e nello spazio che documentassero modalità di esercizio della pur lecita attività imprenditoriale in termini ricompresi dall'art. 416 bis c.p.. 10. La decisiva ed assorbente carenza della motivazione della ordinanza impugnata impone, quindi, il suo annullamento con il rinvio al Tribunale di Napoli per il nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013