Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2013, n. 27928
CASS
Sentenza 14 giugno 2013

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivare l'ordinanza applicativa di misure coercitive nonché quella di conferma in sede di riesame non può ritenersi assolto dalla semplice riedizione del compendio investigativo, facendo leva sull'autoevidenza dello stesso. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare, limitandosi ad affermare la sovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie, senza alcuna analisi del loro contenuto, e l'autoevidenza dei dati documentali, omettendo di fornire qualunque spiegazione sulle ragioni della loro significatività in relazione alle conclusioni dedotte). (Conf. N. 27929 del 2013 e N. 27931 del 2013, non massimate).

Commentari2

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2013, n. 27928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27928
Data del deposito : 14 giugno 2013

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