Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
La misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni a condizione che, con specifica motivazione, si dia conto dell'esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2009, n. 18173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18173 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/04/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1319
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 005479/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FR OB, N. IL 10/04/1959;
2) OT OV TT, N. IL 29/08/1936;
avverso ORDINANZA del 12/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Carlo Di Casola che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto dal TT ed il rigetto del ricorso proposto dal RI;
uditi l'avv. Colaiacono Gabriella, per il TT, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. Capuzzo Andrea che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ed, in subordine, l'annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 12 novembre 2008 il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, rigettando il relativo gravame, confermava l'ordinanza emessa in data 18.1.0.2008 dal G.I.F. dello stesso tribunale, che, in danno di RI RO e LO OV ST (ed altri due indagati estranei al presente giudizio di legittimità) aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere imputando loro i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2 e artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4.
A sostegno della decisione impugnata il giudice territoriale richiama, in premessa, l'indagine compiuta dal ROS di Padova, articolatasi attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, osservazioni dirette degli agenti operanti, sequestri di quantitativi di sostanza stupefacente, dati processuali questi che consentirebbero, ad avviso del giudice territoriale, di considerare provata la esistenza di una articolata associazione criminosa, con a capo tale FR GE, dedita alla consumazione di reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti.
Ad ulteriore sostegno della premessa il giudice a quo menziona i 19 episodi di cessione di sostanza stupefacente che afferma essere stati registrati nell'arco di 18 mesi, cessioni riguardanti oltre 40 kg. di cocaina ed una notevole quantità di droga leggera, le modalità operative accertate per il passaggio della sostanza, i luoghi di essa, il linguaggio criptico utilizzato, il linguaggio convenzionale concordato tra i conversanti (come ad esempio l'indicazione di un giorno e di un'ora successivi a quelli del reale incontro per io scambio) l'uso dì cabine telefoniche pubbliche per parlare tra i sodali, le schede prepagate utilizzate, la disattivazione delle utenze cellulari al momento dello scambio della sostanza, le bonifiche degli automezzi dei sodali, tra i quali il RI, effettuate da persone esperte come il TT.
Con riferimento, in particolare, al RI il Tribunale osserva la non verosimiglianza delle giustificazioni addotte dai medesimo in relazione ai frequenti incontri con il FR, come detto capo indiscusso dell'organizzazione malavitosa, giustificazioni compendiagli nell'amicizia tra i due nella comune passione per il vino, nelle forniture di prodotti enologici del RI, commerciante nel settore, all'amico, inverosimiglianza dedotta dalle precauzioni prese per preparare gli incontri, dall'uso di linguaggio criptico tra i due, dall'assenza di documenti giustificativi dei pretesi passaggi di bottiglie di vino, dall'iniziativa di "bonificare"" la sua autovettura, dall'uso di utenze "dedicate" per dialogare col predetto FR.
A carico del ricorrente inoltre il Tribunale pone le dieci ipotesi di cessione di stupefacente allo stesso contestate, comprovate dalle intercettazioni telefoniche e dalle osservazioni dirette degli operatori di polizia sia dello scambio di sostanza, sia di quello del denaro per l'acquisto pagato al FR, che lo conta controllato a distanza dagli operatori.
Ha rigettato infine il Tribunale l'eccezione in rito opposta dalla difesa del RI in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche utilizzate a carico del ricorrente, sul rilievo che la tardività del decreto di proroga, al più, avrebbe reso inutilizzabili soltanto alcune delle telefonate acquisite al processo, giudicate comunque dal Tribunale di scarso rilievo probatorio, e che nel periodo eventualmente non coperto dalla intempestività della proroga stessa, si sarebbero consumate soltanto due delle cessioni contestate, con ciò residuando, per il giudice di merito, materiale istruttorie sufficiente a giustificare la misura. Con riferimento al TT richiama il Tribunale le considerazioni dell'ordinanza applicativa della misura, il ruolo ricoperto dal medesimo nell'ambito del gruppo quale incaricato del reinvestimento dei proventi del traffico illegale e quale esperto della bonifica delle vetture utilizzate dai sodali per il trasporto dello stupefacente.
Per entrambi, infine, il Tribunale esprime motivata preoccupazione in ordine alla possibilità di reiterazione delle condotte criminose e con riferimento particolare a TT, ultrasettantenne, assume il carattere eccezionale delle illustrate esigenze cautelari sia per suoi particolari precedenti penali, sia per la comprovata volontà di perseverare nelle condotte criminali desumibile, per il Tribunale, dalla intercettazione n. 44 del 2.8.2006, relativa ad una telefonata intervenuta tra il predetto e la moglie nella quale si esprime la preoccupazione dei due per il pericolo di dover rinunciare al loro tenore di vita, definito dal collegio di merito "particolarmente elevato".
2. Ricorrono per l'annullamento dell'impugnata ordinanza RI RO e TT OV ST, con l'assistenza dei rispettivi difensori di fiducia, denunciando, a sostegno del proposto gravarne, ed illustrando più profili di censura.
2.1 Oppone in particolare la difesa del RI, col primo motivo di ricorso, la violazione, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dell'art. 273 c.p.p., al riguardo osservando che mancherebbe nel provvedimento impugnato una puntuale motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, riferibile ciascuno dei dieci episodi contestati allo stesso RI, soprattutto in considerazione delle ampie e specifiche difese articolate nella fase di merito attraverso le memorie dei due difensori dell'epoca, difese riscontrate dal provvedimento impugnato con il richiamo acritico all'ordinanza dispositiva della misura e con argomentazioni di ordine generale, soprattutto a sostegno dell'imputazione associativa, nell'ambito delle quali non viene chiarito affatto, secondo opinamelo di patte, ruolo e contributo dell'imputato. Si duole infine, sul punto, la difesa ricorrente per quella che definisce "efficacia traslativa" del quadro indiziario da un episodio all'altro, e per la omessa considerazione da parte del giudicante del forte interesse del ricorrente, non solo di natura processuale, a vedersi dichiarare l'insussistenza del grave quadro indiziario anche soltanto per alcuni degli episodi contestati.
2.2 Col secondo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), denuncia altresì il ricorrente violazione della legge processuale e difetto di motivazione in relazione al combinato disposto dell'art. 267 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., comma 1. Denuncia sui punto la difesa istante che i giudici di merito, travisando i dati processuali, avrebbero accreditato l'esistenza di un decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche sull'utenza 348/7281577 in uso a RI RO, decreto in realtà inesistente e mai adottato dal GIP, mentre un decreto di proroga risulta emesso il 21.7.2006 e depositalo il giorno successivo, di guisa che non di proroga può nella fattispecie trattarsi, giacché decorso l'ultimo termine utile di validità dell'autorizzazione all'intercettazione (il 18.7.2008) e mancanti i requisiti identificativi di un provvedimento ex nova autorizzazione necessario nella fattispecie. Di qui, ad avviso della difesa istante, l'inutizzabilità delle intercettazioni telefoniche successive alla ridetta data.
2.3 Col terzo motivo di ricorso, infine, denuncia il ricorrente la nullità dell'ordinanza impugnata, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), sul rilievo che dovrebbero essere dichiarate inutilizzabili le intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'autovettura Mercedes in uso al ricorrente per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., comma 1. A sostegno dell'assunto osserva la difesa istante che la motivazione articolata dal P.M. col decreto adottato per l'utilizzo di impianti di ascolto al di fuori della procura risulterebbe essere una motivazione di stile, ripropositiva del dettato normativo e che alle specifiche argomentazioni censorie della difesa, riguardanti la inidoneità ovvero la insufficienza degli impianti, le ragioni dell'urgenza eccezionale e le dimenticate ragioni della pretesa inidoneità, il Tribunale del riesame non avrebbe dato alcun riscontro motivazionale.
2.4 Oppone, da parte sua, la difesa del TT censure di legittimità riferibili alle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b), c) ed e), a sostegno della illegittimità
dell'ordinanza, impugnata nella patte in cui ha argomentato in favore della sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari a carico del ricorrente predetto. Denuncia in particolare il ricorrente che gli episodi contestatigli risalirebbero alla prima metà del 2006, che le condotte imputategli si riferiscono al reato di riciclaggio dappoiché mai contestatigli episodi di spaccio;
che il ritrovamento di una vecchia pistola, enfatizzata nella motivazione impugnata a sostegno della tesi accusatori a circa, la presenza delle eccezionali esigenze, è stato oggetto di distinto procedimento penale, tutt'ora in corso, con revoca della misura cautelare e sostituzione della medesima con quella degli arresti domiciliari;
che la detenzione in carcere dei sodali rende impossibile la reiterazione di condotte di riciclaggio (le uniche, si ripete, contestate al predetto), che tutti i citati dati di fatto non risultano adeguatamente trattati nella motivazione impugnata.
3. Il ricorso del RI appare infondato.
3.1 Nel caso in esame alla motivazione impugnata, nonostante il diverso opinamento della difesa istante, non può certo negarsi scrupolo giuridico, correttezza argomentativa, logicità delle conclusioni assunte, con riferimento alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza".
Giova sul punto osservare che in ordine all'applicazione della disciplina, portata dall'art. 273 c.p.p.., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato: tra le tante: Cass., Sez. 6^ 06/07/2004, n. 35671). Orbene, quanto alla sussistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, le argomentazioni articolare dal tribunale si appalesano di particolare spessore probatorio, richiamando esse persone, intercettazioni telefoniche ed ambientali, sequestri probatori di significative quantità di stupefacente, pedinamenti ed osservazione diretta di comportamenti di evidente valenza ben più che meramente indiziaria.
Del pari corretta deve ritenersi la motivazione censurata anche con riferimento ai singoli episodi contestati, perché non condivisibile la suggestiva tesi difensiva circa l'"efficacia traslativa del quadro indiziario" irritualmente utilizzata nella fase di merito. Osserva sul punto la Corte, in premessa, che, come ormai acquisito sul piano dell'interpretazione, in materia cautelare è esclusa l'applicabilità dell'art. 192 c.p.p., e delle disposizioni generali in materia di prova e, nel merito del motivo di censura, che il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatorii, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta, dall'art. 273 c.p.p.. Ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili ad un determinato fatto che non rivelano, se esaminale singolarmente, un'apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Cass., Sez. 6^, 26/01/1999, n. 124, Di Girolamo, rv. 212708; Cass. Sez. 2^, 9.2.2005, n. 10450). Da tale premessa consegue che legittimamente, in ipotesi di distinti episodi riferibili a reati fine connessi ad ipotesi associativa, soprattutto allorché essi appaiono ripetitivi negli elementi di caratterizzazione concreta (come verosimilmente si verifica negli episodi di spaccio o di traffico di sostanza stupefacente) la precisione indiziaria del quadro generale riferibile all'associazione e la consistente prova indiziaria riferibile con certezza ad alcuni di tali episodi, ben può essere utilizzata nella fase cautelare, come detto contraddistinta dalla necessità di una probativo minor al fine di sostenere il quadro indiziario degli altri episodi delibati con la contestazione rubricata, allo stato degli atti non corroborati dalla forza indiziaria di altri episodi.
3.2 Quanto al secondo motivo di ricorso rileva la Corte che la motivazione impugnata pur contenendo un errore materiale in relazione alla data del decreto di proroga, indicata nel 18.7.2006 in luogo di quella del 21.7.2006, non merita le censure indirizzatele. Ed, invero, come puntualmente riportato nel ricorso in esame, il decreto in data 29.06.2006 ha disposto la proroga dell'intercettazione relativa all'utenza cellulare in uso al RI per giorni 15 a partire dal 3.7.2006, ore 17 (data di scadenza, del precedente provvedimento) di guisa che, per effetto della proroga, il periodo autorizzato ha maturato la sua scadenza il 18.7.2006, mentre, denuncia la difesa ricorrente, la proroga effettiva risulta adottata il 21.7 successivo.
Al riguardo giova osservare che la motivazione impugnata ha articolato un diverso ragionamento (a parte, ripetesi, l'errore materiale) dappoiché ha rilevato che il termine di proroga, indicato in giorni quindici, in realtà deve intendersi per giorni venti, tempo questo indicato nei precedenti decreti di proroga, di guisa che, considerando giorni venti dal 3.7.2006, si perviene a ricomprendere la data dell'ulteriore proroga del 21.7., erroneamente indicata dal Tribunale con la data del 18.7..
Ne consegue che la censura in atti apparrebbe eccentrica rispetto alla motivazione impugnata, la quale, però, non può essere giudicata per nulla convincente sul punto, dappoiché palesemente apodittica la tesi dell'errore materiale nella indicazione del numero 15 il luogo del numero 20. Cionondimeno la censura di parte ricorrente non appare meritevole di consenso posto che quello del 21 è comunque provvedimento autorizzatorio legittimo e nei tre giorni rimasti privi di copertura autorizzatoria (dal 18 a 21) gli atti assunti probatoriamente, da ritenersi tamquam non esset, non inficiano apprezzabilmente il quadro indiziario a sostegno della misura.
3.3. Neppure può, infine, convenirsi con l'ultimo motivo di ricorso. E" noto che in materia di motivazione del decreto del P.M. per la legittima utilizzazione di impianti esterni alla procura sono intervenute importanti pronunce delle S.U. di questa Corte (Cass., Sez. Un., 26.11.2003, n. 919, Gatto, rv. 226487; Cass., Sez. Un.12.7.2007, n. 30347, Aguneche, rv. 236754-236756) con le quali l'autorevole collegio ha avuto modo di affermare che a motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante indicazione sintetica, purché non meramente riproduttiva del testo normativo, dando conto, altresì, de fatto storico ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione dal P.M..
Appare utile però sottolineare che, nel porre l'esposto principio di diritto, il Collegio del 2003 delibava un caso particolare in cui la motivazione era data dal semplice inciso "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che la Corte, nell'autorevole composizione detta, ha ritenuto sufficiente alla luce del principio esposto.
Nel caso di specie, alla stregua delle anzidetto considerazioni, il decreto può essere giudicato sufficientemente motivato, anche se non appare per nulla decisivo tale rilievo ai fini, della presente decisione, posto che anche con riferimento a tale punto il provvedimento impugnato è in grado di fare a meno delle risultanze probatorie messe in discussione dal ricorrente.
3.4 Fondata si appalesa, viceversa, la doglianza del TT. Il divieto della custodia cautelare in carcere per gli ultrasettantenni rappresenta la regola, essendo ammessa solo in via di eccezione la detenzione carceraria, sicché il giudice può esercitare il potere coercitivo di assoggettamento dell'imputato al trattamento cautelare più afflittivo soltanto dando conto, con il rigore di una specifica motivazione, delle precise ragioni che legittimano una deroga al principio stabilito dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 4 e dimostrando l'esistenza, nel caso concreto, di un "periculum in libertate" di intensità così elevata e straordinaria da far ventre meno il divieto di applicazione della misura custodiale in relazione alla comprovata inidoneità di ogni altra misura a fronteggiare esigenze cautelari di inusuale gravità (Cass. Sez. 1^, 19/04/1999, Celli, rv. 213389). Nel caso in esame non appare chiarita adeguatamente la ragione per la quale le esigenze di reiterazione delle condotte criminose non possano essere adeguatamente soddisfatte con gli arresti domiciliari, dappoiché, al riguardo il provvedimento in esame omette qualsivoglia considerazione.
Tale punto dell'ordinanza impugnata va pertanto cassato con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
la Corte, annulla l'ordinanza impugnata nei confronti del TT limitatamente all'adeguatezza della misura e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
Rigetta il ricorso del RI e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.
DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2009