Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
Non è inammissibile l'appello per genericità dei relativi motivi quando in esso sia individuabile il "punto" che si intende devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione appellata e all'oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame. (Nella specie, è stato ritenuto ammissibile il motivo di appello con cui l'imputato denunciava il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità nel delitto di porto di un coltello, indicando nella caratteristiche dell'arma le ragioni a sostegno della richiesta diminuente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2012, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/12/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1026
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 24423/1012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BB IO N. IL 02/08/1984;
avverso la sentenza n. 7239/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di TO BR avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città che lo aveva condannato per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 e specificamente per aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico in acciaio con lama di cm. 7,5. Ha osservato che i motivi di appello non sono criticamente correlati alla sentenza impugnata: essi, infatti, hanno censurato la decisione in punto di omessa qualificazione del fatto in termini di lieve entità adducendo, contrariamente a quanto effettivamente argomentato dalla sentenza impugnata, che si è valorizzato un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e non sono state prese in considerazione le caratteristiche dell'arma.
Il giudice di primo grado, invece, ha valutato proprio le caratteristiche dell'arma, osservando peraltro che solo in ragione della carente descrizione dell'arma e del meccanismo di bloccaggio della lama, solitamente capace di potenziare l'offensività, non ha fatto applicazione della più grave disposizione incriminatrice di cui all'art. 699 c.p.. Quanto al trattamento sanzionatorio, i motivi di appello non hanno illustrato le ragioni per le quali la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche, per i precedenti penali e l'assenza di elementi di valutazione favorevole all'imputato, debba ritenersi errata;
ne' hanno sviluppato argomenti per spiegare le ragioni per le quali nella determinazione della pena, peraltro in misura prossima al minimo edittale, non siano stati osservati i criteri di cui all'art.133 c.p.. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso TO BR, per mezzo del difensore avv.to Arcadipane, deducendo:
- Violazione di legge e difetto di motivazione, anche per manifesta illogicità. I motivi di appello hanno ben spiegato le ragioni delle doglianze, sia in riferimento alla mancata concessione della lieve entità del fatto sia, in alternativa, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Hanno fatto riferimento alla tipologia dell'arma e ad una non meglio specificata e carente descrizione della stessa nella sentenza impugnata, tal da poter, almeno astrattamente, configurare la possibilità di applicazione dell'attenuante. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, i motivi di appello hanno censurato la mancata concessione, fondata esclusivamente sui precedenti penali e assai succintamente motivata, tanto da non tenere in considerazione l'effettiva dinamica dei fatti e la condotta dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. I principi a cui deve farsi riferimento nella valutazione del requisito della specificità dei motivi di appello sono consolidati. Può sul punto farsi richiamo a quanto statuito da Sez. 6, n. 13261 del 6/2/2003 (dep. 25/3/2003), Valle e altri, Rv. 227195, secondo cui "per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame". Nello stesso senso si è espressa Sez. 4, n. 40243 del 30/9/2008 (dep. 28/10/2008), Falcioni ed altri, Rv. 241477, per la quale "l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei contro interessati".
Orbene, tenendo fermi i suindicati principi, questa Corte osserva che con il primo motivo di appello si è denunciato l'errore commesso nella omessa qualificazione del fatto in termini di lieve entità, adducendo che le caratteristiche oggettive dell'arma non possano giustificare la decisione, dato che un coltello dalla lama di 7,5 cm è "strumento utilizzabile per qualsiasi tipo di lavoro o manutenzione". Il rilievo è sufficientemente specifico, perché oppone alla decisione, che sul punto ha motivato soprattutto in riferimento al congegno "blocca-lama" rinvenuto sul coltello, una considerazione critica che si correla correttamente alle ragioni del provvedimento impugnato. Il successivo argomento, sviluppato nel motivo di appello, per il quale il giudice di prime cure sembrerebbe aver rigettato la richiesta qualificazione in termini di lieve entità soprattutto per considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato, ha rafforzato la prima critica, pienamente correlata alle argomentazioni della sentenza, valorizzando il richiamo ivi contenuto, benché non altrimenti sviluppato, all'essere stato l'imputato sottoposto al controllo di polizia perché noto quale "soggetto pregiudicato".
Il secondo e il terzo motivo di appello hanno denunciato la mancata concessione, nella misura massima, delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Entrambi sono specifici, dal momento che, a fronte di un diniego delle attenuanti non motivato se con un sintetico richiamo ("... e che parimenti ...") alle oltremodo sintetiche ragioni poste a fondamento del diniego dalla qualificazione del fatto di lieve entità, l'appellante non era nelle condizioni di articolare con maggiore dettaglio, e maggiore correlazione alla sentenza impugnata, le ragioni della doglianza;
e, a fronte di un rapido e non altrimenti esaminato richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., l'appellante, non disconoscendo il dato rilevante che la pena è stata determinata in misura prossimo al minimo, ha argomentato - ragionevolmente dalla prospettiva difensiva - che il pur lieve distacco dal minimo edittale, in uno con la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha determinato una misura finale di pena suscettibile di essere soggetta ad un controllo di merito. In forza di questi rilievi la sentenza impugnata risulta affetta da rilevanti vizi di motivazione, che ne impongono ora l'annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 013