Sentenza 25 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 cod. civ., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2016, n. 6905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6905 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2016 |
Testo completo
06905-17.M 6305 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 25/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1548/2016 -Presidente VINCENZO ROTUNDO REGISTRO GENERALE N.36635/2016 MAURIZIO GIANESINI Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO ANNA CRISCUOLO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI LU PI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/02/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi sentiti gli avvocati MARINA ZALI✓ per tutti i ricorrenti, e GIUSEPPE SCOZZARI, per CA, che si riportano ai motivi di ricorso. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il nucleo dei fatti incontroversi dai quali ha origine la vicenda processuale in esame è il seguente. La Bergamo Parcheggi s.p.a, sulla base di una convenzione con il Comune di Bergamo per la realizzazione di un parcheggio interrato, appaltò alla LL geom. Gabriele s.p.a. i lavori di scavo. Nel corso dei lavori si verificò una frana con pericolo anche per le abitazioni limitrofe, per cui anche con la partecipazione del Sindaco, degli organi tecnici del Comune e - del Corpo forestale dello Stato fu deciso di pompare calcestruzzo nello scavo e - di trasportare materiale, costituito da terre e rocce, per formare argini e piste di accesso al cantiere. L'impresa LL dichiarò di disporre del materiale necessario e stipulò con la Bergamo Parcheggi una convenzione per trasportarlo e posizionarlo, prevedendosi che rimaneva di proprietà dell'impresa e sarebbe stato rimosso dopo che, ristabilitasi la situazione anteriore, sarebbero ripresi i lavori. Le indagini del Corpo forestale dello Stato e gli accertamenti tecnici indicarono che il materiale (20000 metri cubi di demolizioni edili, cemento armato, bottiglie e oggetti di plastica) era costituito da rifiuti, l'utilizzo dei quali integra attività di gestione di rifiuti non utilizzati, reato ambientale ex art. 256 d.lgs.. 3 aprile 2006 n. 152 (vigente all'epoca, febbraio-marzo 2009), dichiarato prescritto al momento della sentenza di primo grado (pagg. 10-11). CA PI LL (presidente del consiglio di amministrazione della LL geom. Gabriele s.p.a.), IE CA IL (legale rappresentante della LL) e GI CA (procuratore speciale della LL) sono stati imputati per frode in pubbliche forniture ex artt. 110 e 356 (in relazione all'art. 355, comma 2, cod. pen.) e il solo IL ex artt. 76, comma 3, e 77 d.P.R. 28 dicembre 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
2. In parziale riforma della sentenza di assoluzione, con la formula "perché il fatto non sussiste", emessa dal Tribunale di Bergamo e impugnata dal Pubblico ministero e dalla parte civile Bergamo parcheggi s.p.a., la sentenza n. 319/2016 della Corte di appello di Brescia, ha condannato CA PI LL, IE CA IL e GI CA per il primo reato e IL per il secondo in continuazione con il primo, ordinando sospendersi l'esecuzione delle pene. Inoltre, ha condannato gli imputati alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per 2 anni e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile con il pagamento di una provvisionale. 2 3. Nei loro ricorsi congiunti gli imputati chiedono annullarsi la sentenza. In primo luogo, è dedotto difetto di motivazione con riferimento al principio che richiede che con la condanna in secondo grado che riforma in pejus la sentenza di primo grado sia superato ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) mediante una la cosiddetta motivazione rafforzata. In secondo luogo, in relazione alla imputazione di frode in pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. (punti 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata) sono dedotti: a) inutilizzabilità della relazione peritale, assunta in incidente probatorio, per violazione dell'art 526, comma 1, cod. proc. pen., stante il limite alla sua utilizzabilità posto dal giudice di primo grado con ordinanza del 4/04/14; b) erronea riforma della sentenza assolutoria di primo grado senza rinnovare l'esame degli esperti;
c) travisamento dei fatti e delle prove circa la idoneità della nota dell'8/03/12 del Comune di Bergamo e dell'analisi ARPA del 23/01/2012 a provare che le terre fornite vanno qualificate rifiuti;
d) difetto di motivazione nel desumere dalle consulenze tecniche indizi gravi precisi e concordanti sulla natura di rifiuti dei materiali impiegati per la realizzazione del contrafforte;
e) travisamento della prova (contratto di appalto, elenchi dei prezzi, testimonianze) circa la natura del materiale e la provvisorietà dell'opera di tamponamento;
f) erronea applicazione dell'art. 356 cod. pen. relativamente sia all'elemento oggettivo sia all'elemento soggettivo del reato;
g) contraddittorietà della motivazione con riferimento alla urgenza dei lavori di messa in sicurezza;
h) violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen. e dell'esimente putativa ex art. 59, comma 4, cod. pen.. In terzo luogo, relativamente all'imputazione di falsa attestazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio idonea a integrare il delitto di falso ideologico in atto pubblico ex art. 483 cod. pen. (punto 8 della sentenza impugnata) sono dedotti: a) violazione degli artt. 483 cod. pen. e 76, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 d.P.R. n. 445/200 con riferimento all'art. 185 d.lgs.. n. 152/2006, vigente al momento (5/02/2009) della condotta contestata a IL, e erronea qualificazione giuridica del fatto;
b) contraddittorietà della sentenza nella parte in cui afferma che le comunicazioni circa la regolarità dei materiali impiegati dovevano risolversi in autocertificazioni in virtù delle linee-guida impartite da ARPA;
c) violazione degli artt. 483 cod. pen. e 76, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e all'art. 186 d.lgs.. n. 152/2006 vigente all'epoca del fatto (5/02/2009) e all'art. 183 d.lgs.. 152/2006 lett. A); d) travisamento della prova per avere ritenuto incompleta la comunicazione di IL 5/2/2009 ex art. 186 3 d.lgs. n. 152/2006; e) violazione di legge nel disconoscere l'innocuità della falsa dichiarazione di conformità dei materiali. In quarto luogo, sono dedotti violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata il 27/01/2016 in vista della udienza di discussione dell'1/02/2016. Infine, si deducono violazione degli artt. 133 cod. pen., 239 e 240 d.lgs. n. 152/2006, travisamento del fatto e difetto di motivazione relativamente ai fatti posti a base del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Anzitutto, in relazione al reato ex art. 76, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 va rilevato che il fatto risale al 5/02/2009 e, pertanto, in assenza di sospensioni ostative, è decorso il termine per la sua prescrizione. Se sussiste una causa di estinzione del reato, l'assoluzione prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione soltanto se può rilevarsi, con una semplice attività di ricognizione, l'assenza di prova della colpevolezza dell'imputato o, a fortiori, la dimostrazione della sua innocenza. Nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quando è sopravvenuta la causa estintiva della prescrizione, richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata - nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza- in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, che, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Rv. 217255). In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, nel giudizio in cassazione, vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. di immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato. Ma, in applicazione dell'art 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve annullare la sentenza senza rinvio, se pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, dalla sentenza impugnata risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, perché l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. esige che i vizi di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione, denunciabili con il ricorso per cassazione, debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato (o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame). Posto questo criterio, deve riconoscersi che dalla sentenza impugnata non risulta evidente la sussistenza di una causa di non punibilità. Il Tribunale ha escluso il reato osservando che i rappresentanti e i tecnici del Comune di Bergamo già dai primi giorni del gennaio 2009 erano informati dei trasporti effettuati e che quando IL produsse al Comune la dichiarazione, l'obbligo ex art. 186, comma 7, d.lgs.. n. 152/2006 (ora abrogato) era già stato soppresso dall'art. 2, comma 23, d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 142. A sua volta, il ricorso deduce che la committente Bergamo Parcheggi e gli altri enti interessati conoscevano la reale natura del materiale fornito tramite i certificati analitici allegati alla comunicazione ex art. 186 d.lgs.. n.152/2006, oltre che per avere partecipato in cantiere alla realizzazione del contrafforte della frana e tramite le riunioni fra l'appaltante e l'appaltatrice (pagg.
7-8 del ricorso). La Corte di appello ha escluso che la dichiarazione costituisca un falso grossolano, osservando che IL ha allegato alla dichiarazione i soli certificati di analisi, ma non ha menzionato le parti delle consulenze che classificavano come rifiuto i materiali. Inoltre, la Corte non ha condiviso l'argomento del Tribunale secondo cui, al momento dei fatti, l'art. 186 d.lgs. n. 1528/2006 non prevedeva più la dichiarazione di conformità (art. 47 d.P.R. 445/2000) alla normativa del materiale di scavo riutilizzato in altri lavori. Invece, ha valutato che, comunque, dall'intero sistema dell'art. 185 d.lgs. n. 1528/2006 (vigente al momento dei fatti) risulterebbe che l'utilizzazione di materiale di scavo in altre attività è consentita "a seguito di idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista, che attesti l'idoneità dei materiali", per cui le comunicazioni concernenti la regolarità dei materiali impiegati continuavano a risolversi in autodichiarazioni (salvo controlli) vincolanti per chi li rende, perché, in caso contrario, il sistema sarebbe privo di senso. Questa Corte non ritiene necessario valutare compiutamente il corretto uso del metodo interpretativo sistematico sul quale poggiano le argomentazioni sviluppate nella sentenza (di condanna) della Corte di appello perché quel che rileva è che il loro esito risulta non censurabile e che non può giudicarsi evidente che ricorra una causa di non punibilità di IL. Ne deriva che il reato imputato a IL ex art. 76, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000 (in relazione all'art. 47 dello stesso d.P.R. e all'art. 483 cod. pen.) va dichiarato prescritto. 5 2. Per la residua parte relativa alla imputazione ex art. 81, comma 110 e 356 cod. pen. il primo motivo di ricorso risulta infondato.
2.1. Il principio secondo cui giudizio di condanna è legittimo "se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio", (art. 533, comma 1, cod. proc. pen., implica che, se non sono sopravvenuti elementi probatori nuovi, la riforma in pejus della sentenza di assoluzione in primo grado deve possedere una forza persuasiva superiore che elida il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze perché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione presuppone soltanto la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 40159/2011, Rv. 251066; Sez. 6, n. 4996/2012, Rv. 251782). Allora, occorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che ritiene minare la motivazione della sentenza di primo grado e sviluppi un suo ragionamento che dimostri la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113). In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello sia in astratto adeguatamente motivata in sé, ma è anche necessario che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata e le confuti per la loro incompletezza e/o incoerenza e/o presenza di altro vizio logico e/o per la inconciliabilità logica con i nuovi dati acquisiti. E' la supremazia dialettica, che le deriva dalla confutazione della sentenza assolutoria di primo grado, che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la forza persuasiva superiore che far venir meno ogni ragionevole dubbio. In vari modi la giurisprudenza di questa Corte ha indicato come questo risultato può conseguirsi, per esempio: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e gli eventuali argomenti esposti dalla difesa nel giudizio di appello sono insostenibili e giustificando adeguatamente il maggiore rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226093; Sez. 6, n. 6221/2006, Rv. 233083); confutando specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della assoluzione o soltanto dimostrando puntualmente l'insostenibilità degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado (anche considerando gli eventuali contributi offerti dalla difesa nel giudizio di appello); delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio con una motivazione che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, giustifichi le scelte operate e la maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638). In ogni caso, la riforma in pejus non può limitarsi a notazioni critiche di dissenso, ma deve riesaminare nei punti essenziali il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per fornire riguardo alle parti della prima - sentenza non condivise una motivazione che dia ragione delle difformi - conclusioni raggiunte (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005).
2.2. Nel caso in esame la sentenza della Corte di appello ha sviluppato plausibili controargomentazioni rispetto a tutti punti trattati dalla sentenza riformata. Il Tribunale ha escluso il reato ex artt. 110 e 356 cod. pen. ritenendo che il materiale fornito non presentasse una difformità apprezzabilmente significativa (aliud pro alio) rispetto a quella convenuta (pag. 14) e che, anzi, proprio la sua particolare composizione lo rendeva idoneo (come riconosciuto dal geologo testimone di parte civile) a fungere da contrafforte in misura persino superiore a quella oggetto del contratto (non rilevando al riguardo eventuali violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti). In senso contrario, la Corte di appello ha cosi ragionato. I materiali di scavo forniti dalla impresa LL costituivano rifiuti ex art. 186 d.lgs. n. 152/2006 (come risulta dalle relazioni dell'arch. Oldrati e del dott. Oprandi redatte per conto della stessa impresa LL, dalle analisi eseguire dall'ARPA, dalle conclusioni dei periti nominati con incidente probatorio, dalla circostanza che comunque si trovavano in cantiere da oltre un anno) e non è condivisibile l'argomentazione addotta dalla difesa (e recepita nella sentenza di primo grado, seppur non costituente la linea portante della argomentazione assolutoria) - secondo cui i loro parametri rientravano in quelli concernenti i siti a uso commerciale e industriale (tipologia alla quale dovrebbe ricondursi la costruzione di un parcheggio per auto destinato al pubblico ma gestito da un privato), perché comunque l'area oggetto del processo è destinata a "giardini e parchi" e a "parcheggi coperti" e non è intervenuta una variante al piano di gestione del territorio da parte del Comune. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale: a) il contratto stipulato fra la Bergamo parcheggi e l'impresa LL non prevede la rimozione del materiale di scavo ma la "sistemazione e messa in sicurezza del cantiere" e "sarebbe stato assurdo eseguire prima un tamponamento della frana e poi rimuovere il materiale utilizzato e metterne un altro del tutto analogo"; b) in ogni caso, rimuovere rifiuti comporta costi diversi dal rimuovere materiale non costituente rifiuto. Nella sentenza della Corte di appello si rammenta che il proscioglimento degli 7 imputati per prescrizione è stato annullato dalla Corte di cassazione, con riferimento alla contestazione concernente la realizzazione di una discarica abusiva, sul presupposto che la permanenza in loco di materiali inquinati costituisca una fase (penalmente rilevante) della costituzione della discarica abusiva e che la consumazione del reato si estende a tutto il tempo della loro permanenza. La Corte evidenzia che il reato ambientale non è irrilevante per l'integrazione del reato ex art. 356 cod. pen. - secondo il principio che ogni tipo di opera (pubblica o privata) va realizzata con mezzi leciti - e che non vale l'argomentazione difensiva secondo cui oggetto del contratto non era la fornitura di materiale, ma solo la realizzazione di opere per la sicurezza del cantiere del parcheggio interrato, perché sono oggetti del contratto anche il trasporto e la collocazione dei materiali (come indicato dalle sue voci, dalle riunioni fra l'appaltante e l'appaltatrice e dalla esistenza stessa della predetta dichiarazione di IL). Su queste basi, ha ravvisato il reato di frode in pubbliche forniture perché si è realizzata una consegna (con la quale la impresa LL lucrò un corrispettivo e si liberò di un costo) di aliud pro alio (essendo stato fornito materiale "illecito" invece che ""lecito") con l'aggravante ex art. 355, comma 2 n.3, cod. pen., perché la fornitura è avvenuta nell'ambito di opere destinate a ovviare a una situazione di pericolo (per le singole posizioni soggettive, vedanosi pagg. 22-23 della sentenza). Questa conclusione non è inficiata dall'argomento, dedotto nel ricorso, secondo cui la Corte di appello avrebbe erroneamente impiegato il concetto di 'materiale illecito' perché, nel caso del materiale di scavo fornito dall'impresa LL (diversamente dal caso, per esempio, dell'amianto), non esiste un divieto generalizzato di utilizzo, ma solo l'onere di impiegarlo alle condizioni previste dalla normativa, per cui non sarebbe stata attuata una condotta illecita. L'argomento è inconducente perché, al di là dell'uso connotativo del termine "illecito, l'idea espressa nella sentenza impugnata è che il materiale fornito presentava caratteristiche essenziali diverse da quanto richiesto e richiedibile secondo legge, come precisato dalla giurisprudenza di questa Sezione, integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di chi consegna cose in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) dalle caratteristiche convenute, senza che sia necessaria la dazione di aliud pro alio in senso civilistico, purché la difformità sia apprezzabilmente significativa, ossia idonea a incidere sul rapporto con la pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Rv. 262538; Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Rv. 267828; Sez. 6, n. 42900 del 05/10/2010, Rv. 248806). Nel ricorso si assume che per integrare il reato ex art. 356 cod. pen. non basta la consegna di aliud pro alio, ma occorre anche la presenza di un 8 espediente malizioso che renda la cosa inidonea alla funzione economico-sociale del contratto voluta dai contraenti. Ma l'indirizzo che interpreta la "frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli atri obblighi contrattuali" nel senso che per la sua configurabilità sarebbe insufficiente il semplice inadempimento del contratto, perché la norma incriminatrice richiederebbe anche la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, che faccia apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 5317 del 10/01/2011, Rv. 249448; Sez. 6, n. 11144 del 25/02/2010, Rv. 246544) confonde l'idea di frode come semplice inganno con quella di truffa (inganno mediante artificio o raggiro), mentre l'espressione "commette frode", contenuta nell'art. 356 cod. pen., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, perchè si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale del quale possa risentire l'ente committente. In altri termini, l'art. 356 cod. pen., sanziona le condotte contrattuali che, nei rapporti con l'amministrazione, violano il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, principio sancito dall'art. 1375 cod. civ. (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Rv. 260270). La frode è un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico indipendentemente dall'aggiungersi di espedienti truffaldini e, in un rapporto con Pubblica amministrazione, non contano le condizioni psicologiche delle persone fisiche contraenti ma le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o atto amministrativo, per cui la frode non è esclusa alla conoscenza o conoscibilità del difetto della cosa da parte di coloro che agirono per conto della pubblica amministrazione. Inoltre, nel ricorso si deduce che la Corte di appello non ha valutato la sussistenza della rappresentazione dell'inadempimento da parte degli imputati. Ma il dolo nel delitto di frode in pubbliche forniture sussiste se esiste la cosciente volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite (Sez. 6, n. 13904 del 23/01/2004, Rv. 229211): è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 356 cod. pen. il dolo generico costituito dalla consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per quantità e qualità da quella dovuta, a meno che vengano scoperti e allegati ulteriori elementi che attribuiscano all'oggettivo inadempimento una valenza colposa (Sez. 6, n. 34952 del 23/05/2003, 226523), perché il dolo che contraddistingue l'illecito in esame è quelle generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta (Sez. 6, n. 1823 del 17/11/1999, dep. 2000, Rv. 217331) 9 Manifestamente infondato è il motivo di ricorso secondo cui gli imputati avrebbero agito con la erronea convinzione della presenza di uno stato di necessità ex art. 54 cod. pen. (sicché sarebbe contraddittorio che la Corte di appello lo escluda mentre riconosce l'aggravante ex art. 355, comma 2, n. 3 cod. pen.) perché associa nozioni che vanno invece tenute distinte: l'art. 54 cod. pen. rileva per i casi di "pericolo attuale di un danno grave alla persona", (che nella fattispecie non emerge) mentre il "comune pericolo" menzionato nell'art. 355, comma 2 n. 3 cod. pen. non implica necessariamente il rischio attuale di un danno grave alla persona richiesto dalla prima fattispecie.
2.3. Il percorso della argomentazione coerentemente sviluppata dalla Corte di appello rende marginale la rilevanza delle deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, miranti a escludere la valenza probatoria dei dati. Anzitutto, fuorviante è nel ricorso il richiamo al limite che il Tribunale - nel formare il fascicolo per il dibattimento avrebbe apposto alla utilizzazione delle - prove assunte (vedasi pag. 12 del ricorso), sia perché il senso delle esclusione è soltanto che queste non sono finalizzate all'accertamento del reato ambientale, sia perché, comunque, l'apposizione di un tale limite non potrebbe vincolare i successivi giudizi. In secondo luogo, non è fondato l'assunto che la Corte avrebbe dovuto rinnovare l'esame dei periti ex art. 6, par. 3, lett. d) CEDU perché il giudice dell'appello non potrebbe riformare la sentenza, affermando la responsabilità dell'imputato, senza avere rinnovato (anche d'ufficio, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487). In ogni caso, infatti, nella linea di ragionamento seguita dalla Corte, il predetto esame non sarebbe decisivamente rilevante (come, del resto, non lo fu per il primo giudice). Per lo stesso ordine di ragioni, le ulteriori deduzioni sviluppate nel ricorso per inficiare la qualificazione come rifiuto del materiale fornito dalla impresa LL travisamento della idoneità della nota dell'8/03/12 del Comune di Bergamo e dell'analisi ARPA del 23/01/2012 a provare la qualificazione come rifiuti delle terre fornite (pagg. 14 e ss.), vizio di motivazione per avere desunto dalle consulenze tecniche indizi gravi precisi e concordanti circa la natura di rifiuti dei materiali impiegati per la realizzazione del contrafforte (pagg. 16-17), ulteriori travisamenti (pagg. 17-20) delle prove (contratto di appalto, elenchi prezzi, S.A.I., testimonianza circa la sussistenza del materiale la provvisorietà dell'pera di tamponamento) mentre entrano nel merito delle valutazioni - discrezionali sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata, al contempo 10 non rilevano. Infatti, nel caso in esame la valutazione della Corte di appello circa gli esiti delle perizie non differisce sostanzialmente da quella del Tribunale, ne differisce soltanto circa la loro rilevanza nella qualificazione della fattispecie.
2.4. Le deduzioni sviluppate nel quarto motivo di ricorso riguardano difetto di motivazione e violazioni dell'art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione da parte della Corte di appello delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata il 27/01/2016 in vista della udienza di discussione dell'1/02/2016. La memoria non è allegata al ricorso in cassazione, che ne riporta comunque i punti, dai quali risulta trattarsi soltanto di cesellamenti degli argomenti già esposti.
3. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Si deduce violazione degli artt. 133 cod. pen., 239 e 240 d.lgs.. n. 152/2006 e difetto di motivazione relativamente ai fatti posti a base del trattamento sanzionatorio. Ma la Corte di appello ha determinato (pag. 24) il trattamento sanzionatorio precisando di "tenere conto, ai fini dell'art. 133 c.p., dal punto di vista oggettivo, della concreta gravità del fatto di reato, tale da comportare un danno per la pubblica amministrazione sia in relazione a quanto indebitamente corrisposto alla "geom. LL Lavori s.p.a", che in relazione alle spese da sostenersi per la bonifica e messa in sicurezza del sito interessato". Inoltre, si deduce che la Corte non ha indicato le prove idonee a comprovare il danno e, anzi, ne ha negato la liquidazione asserendo non essere il danno documentato. In realtà (pag. 25) la Corte ha riservato al separato giudizio civile la liquidazione completa, considerato che il danno subito non risulta documentato in tutti i suoi aspetti e che, quanto alle spese di bonifica, è evidente che la loro necessità deriva dalla natura di rifiuto del materiale trasportato e collocato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IL CA PI in riferimento al reato di cui all'art. 76, comma 3, d.P.R. 445/2000 in relazione agli artt. 47 d.P.R. 445/2000 e 483 c.p. perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso del IL e ridetermina la pena nei suoi confronti per il residuo reato di cui all'art. 356 c.p. a lui ascritto in anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro dodicimila di multa. Rigetta i ricorsi di LL IE CA e Di CA GI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/10/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore | DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Vincenzo Rotundo Angelo Costanzo Vincenzo Rotunds 14 FEB 2017. A M E O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO] R P CURTE SUB IEa Esposito