Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16424 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, e il PREFETTO DI ROMA, entrambi ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma alla V. dei Portoghesi n. 12.
- ricorrenti -
contro
AE CH AV, già elettivamente domiciliato in Roma alla V. Muzio Clementi n. 70, presso il suo procuratore in sede di merito avv. Manuela Pazienzi.
- intimato -
avverso il decreto del Giudice Unico del Tribunale di Roma del 15 giugno 2001. Udita, all'udienza del 3 ottobre 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. CAFIERO Dario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Ministro e l'accoglimento di quello del Prefetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino straniero VI EZ CH proponeva ricorso al Tribunale di Roma contro il provvedimento del locale Prefetto del 4 giugno 2001, che l'aveva espulso dall'Italia, ai sensi dell'art. 13, 2^ comma, lett. b, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per non avere richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale.
Il Giudice del Tribunale adito, con decreto 15 giugno 2001, ha accolto l'opposizione, perché il ricorrente era sottoposto a procedimento penale e non poteva essere espulso senza il nulla osta dell'A.G., che nel caso risultava mancante.
Per la cassazione di detto decreto hanno proposto ricorso, con unico articolato motivo, il Ministero dell'Interno e il Prefetto di Roma;
non ha svolto attività difensiva il EZ CH.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione sostanziale e processuale passiva del Ministro dell'Interno (Cass. 6 febbraio 2003 n. 5268, 5 aprile 2002 n. 4847, 13 febbraio 2002 n. 2036 e 7 luglio 2000 n. 9084) e l'inammissibilità del suo ricorso. Come chiarito dall'art. 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113, nel ricorso all'A.G.O. contro l'espulsione amministrativa il contraddittorio si instaura tra l'espellendo e l'autorità che ha emesso il provvedimento, che è stato nel caso il Prefetto di Roma, preposto all'Ufficio Territoriale del Governo di questa città, ex D.L. 30 luglio 1999 n. 300. Deve quindi dichiararsi inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato ex art. 13-bis del T.U. sull'immigrazione il ricorso per Cassazione del Ministro dell'Interno avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto d'espulsione a carico dello straniero, adottato dal Prefetto, in quanto, in adesione al modello procedimentale dell'art. 23 della L. 689 del 1981, il predetto art. 13 bis che deroga specificamente e totalmente ai commi primo e secondo dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, conferisce al Prefetto esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero, quale unica autorità locale idonea, per detta sua posizione, a interloquire sulla richiesta di annullamento dell'atto da essa stessa posto in essere, nei tempi brevi del relativo procedimento giurisdizionale (in tal senso la giurisprudenza sopra citata).
2. Il ricorso del Prefetto di Roma, che è ammissibile per quanto detto, censura il decreto del Tribunale per violazione dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il mancato nulla osta all'espulsione dell'autorità giudiziaria che procede penalmente nei confronti dello straniero che deve essere espulso e che sia imputato non detenuto, secondo il ricorrente, può aversi solo per inderogabili esigenze processuali e non è requisito di legittimità del provvedimento espulsivo che resta valido anche in sua mancanza.
In sostanza, solo lo stesso Prefetto o la P.A., in relazione all'interesse pubblico sotteso a detto nulla osta, può far valere la mancanza dello stesso,che nessun rilievo assume invece per l'espellendo (il ricorso cita in tal senso Cass. 16 gennaio 2000 n. 14853). Il decreto impugnato deve quindi ritenersi violativo della norma di legge richiamata, attribuendo al cittadino straniero espulso il diritto di far rilevare la mancanza del più volte richiamato nulla osta.
3. Il ricorso è fondato perché, come ha ripetutamente affermato questa Corte: "Lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale, in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione non può far valere quale motivo d'invalidità del provvedimento la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione. La previsione della suddetta norma è posta, infatti, a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dalla autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo" (Cass. 15 aprile 2003 n. 5949, 30 luglio 2002 n. 11245, 20 ottobre 2000 n. 13891 e 16 gennaio 2000 n. 14853, citata pure in ricorso). L'indirizzo giurisprudenziale riportato è confermato dalle modifiche normative apportate dalla L. 23 agosto 2002 n. 189 al 3^ comma dell'art. 13, che attribuisce al Questore il potere di richiedere il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione "quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere" e limita i poteri del giudice nel negare l'autorizzazione al caso "di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nel reato o imputate in procedimenti per reati connessi", così evidenziando che solo necessità processuali e non interessi di parte sono a base del nulla osta di cui alla norma. Erroneamente pertanto il decreto impugnato ha annullato il provvedimento di espulsione e, in accoglimento del ricorso deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, perché si adegui al principio di diritto enunciato e provveda sull'opposizione, disponendo anche per le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso del Prefetto di Roma e cassa il decreto impugnato;
rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004