Sentenza 20 maggio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico. (Fattispecie relativa alla fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto).
Commentari • 2
- 1. Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniturehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Nella giurisprudenza di legittimità si individuano due indirizzi in ordine al significato da attribuire alla «frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali». In base ad un primo orientamento «ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "quid pluris" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti» (Sez. 6, 5317/2011). In base ad un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2014, n. 27992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27992 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/05/2014
Dott. VILLONI O. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 835
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 24896/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IN, n. Lendinara (Ro) 30.11.1967;
avverso la sentenza n. 5804/2011 Corte di Appello di Torino del 04/03/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Torino, a conferma di quella emessa in data 03/05/2011 dal GUP del locale Tribunale, ribadiva la condanna di TE IN alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa, per il reato di frode in pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) contestatole per avere, quale legale rappresentante della
Lindoor Servizi sas, violato il capitolato di appalto relativo alla fornitura di preparazioni alimentari per la mensa scolastica del Comune di San Sebastiano Po, mediante impiego di un alimento (formaggio parmigiano) per origine e provenienza diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato stesso.
Riteneva, infatti, la Corte territoriale di dover confermare la decisione di primo grado, pacifico risultando il fatto materiale in addebito, ricordando gli approdi giurisprudenziali formatisi sul reato contestato nonché le emergenze probatorie che avevano rivelato come la scelta di fornire un alimento per origine e preparazione diverso da quello contemplato nel capitolato d'appalto fosse risultata la conseguenza di una precisa scelta aziendale volta al contenimento dei costi a scapito della qualità del servizio;
evidenziava, infine, il carattere non irrisorio della violazione commessa, suscettibile di incidere sulla qualità dell'apporto nutrizionale diretto all'alimentazione dei bambini in tenera età, fruitori della mensa scolastica.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, deducendo plurimi profili di censura: 1) violazione di legge in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, essendo stata ritenuta la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base di semplici presunzioni;
2) omessa motivazione circa la possibilità dell'esclusione anche della semplice conoscenza del fatto da parte dell'imputata; 3) omessa motivazione in ordine all'assenza di artifici o raggiri nella condotta contestata;
4) assenza dell'elemento oggettivo del reato, attesa l'inidoneità della condotta ad incidere in maniera significativa sulla funzione economico sociale del contratto, quale voluto e conosciuto dalle parti contraenti;
5) carenza di motivazione in ordine alla prova del minor pregio nutrizionale dell'alimento fornito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata, infatti, si rivela ampiamente e adeguatamente motivata su tutti i punti oggetto dei motivi d'appello, costituenti a loro volta la base delle doglianze formulate con la presente impugnazione.
È destituita di fondamento, infatti, la censura secondo cui la Corte avrebbe affermato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato sulla base di mere presunzioni;
al contrario i giudici d'appello hanno evidenziato che gli acquisti di parmigiano dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel capitolato d'appalto erano stati ripetuti nel tempo e quindi frutto di una precisa scelta aziendale volta a ridurre i costi, a sua volta conseguenza di una decisione che non poteva non competere alla ricorrente in qualità di amministratrice della società cui era stato appaltato il servizio di refezione scolastica.
Va anche rimarcato che non è stato mai evocato il tema che al possesso della carica formale di amministratore della TE non corrispondesse l'effettiva gestione della società, talché il ragionamento della Corte appare corretto e conforme alle risultanze probatorie.
È invece palesemente infondato il motivo concernente l'assenza di artifici o raggiri nella condotta contestata.
Il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 cod. pen. non richiede, infatti, una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, ne' un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi (Cass. Sez. 2, sent. n. 15667 del 20/03/2009, Mari e altro, Rv. 243951; Sez. 6, sent. n. 5102 del 25/03/1998, Minervini F. e altri, Rv. 213672). Parimenti infondato si rivela l'ultimo motivo di ricorso. Una volta verificata l'inosservanza delle condizioni del capitolato dell'appalto assegnato alla società della ricorrente dall'amministrazione comunale in questione, non era affatto necessario verificare in concreto se l'alimento fornito in violazione possedesse o meno minor pregio nutritivo rispetto a quello previsto, dal momento che ai fini dell'integrazione del reato de quo è sufficiente la dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la consegna dell'aliud pro alio in senso civilistico (Sez. 6, sent. n. 11449 del 26/06/1987, Del Gaudio, Rv. 176971 e Rv. 164483, 159677, 159668, 149 609, 118478 tutte conformi).
La giurisprudenza di questa Corte e di questa sezione ha da tempo affermato, inoltre, l'altro principio che è sufficiente ad integrare il reato un inadempimento che attenga alla quantità o alle qualità anche non essenziali della prestazione dovuta (Sez. 6, sent. n. 922 del 08/06/1968, Della Ragione, Rv. 108922), da cui discende l'irrilevanza delle caratteristiche intrinseche del bene eventualmente fornito rispetto al modello di riferimento indicato nelle condizioni di fornitura del servizio.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014