Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37818 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
37818-25
Composta da GI OC
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RI GR ZO NC FI NN RI ON GIOVANBATTISTA NA ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 3117/2025 CC - 06/11/2025 R.G.N. 23845/2025
- Relatore -
SENTENZA
GR GI nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale del Riesame di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy II P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Valerio Vianello Accorretti conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro accoglieva parzialmente il riesame proposto da GI GR avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 24/2/2025 escludendo l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. con riferimento ai capi 6 e 7. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. AN M. Corniciello del Foro di Castrovillari e dell'Avv. Gianni Russano del Foro di Catanzaro, deducendo tre motivi.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione rilevante ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in punto di valutazione degli elementi ritenuti indizianti, la mancanza, la illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'omessa valutazione dei nuovi motivi.
2.1.1. Il ricorrente, dopo aver riportato il capo di incolpazione, definisce ridondante, contraddittoria e aspecifica l'imputazione di cui al capo 1) della
provvisoria contestazione, che attribuisce, alternativamente, il ruolo di "promotore e di organizzatore al ricorrente. Muovendo dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente evidenzia che dagli atti del procedimento non si desume alcuna condotta che possa qualificare GI GR quale promotore od organizzatore e che il Tribunale non ha considerato gli argomenti di carattere decisivo evidenziati dalla difesa.
2.1.2. Il ricorrente evidenzia che il coinvolgimento di GI GR non si evince dal contenuto delle conversazioni intercettate, risultando desunto erroneamente da un processo risalente a venti anni fa nonché nel processo denominato "Stige". Sostiene il ricorrente che, nonostante gli assunti dei numerosi collaboratori di giustizia, GI GR non è stato mai coinvolto, piuttosto potendosi indicare con il ruolo di "capo" tale GI IO, deceduto, ed emergendo che talune condotte degli associati sarebbero state poste in essere all'insaputa del ricorrente.
2.1.3. Il ricorrente richiama anche il contenuto del provvedimento emesso in data 22/9/2016 dal Tribunale di Sorveglianza di Cosenza che aveva revocato anticipatamente la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di GR in quanto cessata la di lui pericolosità sociale.
2.1.4. Il ricorrente evidenzia ulteriori incongruenze relativamente al periodo in cui sarebbero state compiute le condotte contestate (9 gennaio 2018 con condotta perdurante), sottolineando che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari, con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 10/2/2015, aveva fissato, per i precedenti giudiziari cui è stato attinto GR, la scadenza delle pene al 27 ottobre 2018. In tal senso condurrebbe anche la decisione del Tribunale del Riesame, che ha escluso la sussistenza dell'aggravante contestata ex art. 416 bis.1 cod. pen. contestata ai capi 6) e 7) della ordinanza, essendo evidente anche il travisamento della prova intercettiva.
2.1.5. Il ricorrente deduce dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, AN AO e GA OE, la prova che nessuna condotta partecipativa né tantomeno quella di reggente possa essere attribuita a GI GR, indicando con tale ruolo, anzi, GI IO. Entrambi i collaboratori di giustizia sono stati attinti da ordinanza di custodia cautelare eseguita in data 7 gennaio 2018 e, ininterrottamente detenuti, non avrebbero potuto riferire di condotte rilevanti in ordine alla partecipazione associativa di GI GR.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione rilevante ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in punto di valutazione degli elementi indizianti per i capi 6) e 7), la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'omessa valutazione dei nuovi motivi.
2.2.1. Il ricorrente evidenzia la intervenuta cessazione della pericolosità sociale dal 2016, non essendo GI GR sottoposto a misura di prevenzione, circostanza questa che avrebbe impedito di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza alla luce della enunciazione del fatto di incolpazione di cui al capo 6).
2.2.2. Il ricorrente, inoltre, deduce che GR conferma di essere l'effettivo titolare del lido in questione, ma sottolinea che la condotta contestata era stata posta in essere in assenza del dolo specifico, essendo ricorso alla fittizia intestazione per l'impossibilità, derivante dai suoi precedenti penali, di accedere a finanziamenti e/o sovvenzioni per l'esercizio di attività commerciali.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di criterio di scelta delle misure.
2.3.1. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale, nel confermare la misura della custodia cautelare in carcere, non aveva valutato rigorosamente le circostanze dedotte dalla difesa;
in particolare, il Tribunale non aveva tenuto conto della assenza di segnalate violazioni delle misure cautelari precedentemente eseguite dall'imputato, come riportato anche dal Magistrato di Sorveglianza, e della assenza di intercettazioni e/o relazioni di servizio che consentissero di ritenere concretamente esplicato il ruolo di promotore ed organizzatore, sostenendo la insufficienza della rivitalizzazione della pregressa partecipazione di GR al delitto associativo.
2.3.2. Il ricorrente evidenzia, infine, quale elemento in grado di elidere la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore, lo stato di salute di GI GR, affetto da plurime patologie.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente è stato sottoposto a misura privativa della libertà personale perché gravemente indiziato del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso con il ruolo di promotore e organizzatore nonché di due reati fine aggravati dalla norma di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.
2.1. Il Tribunale del Riesame, accogliendo parzialmente il ricorso, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata in relazione ai reati fine e ha confermato per il resto l'ordinanza genetica, motivando con le argomentazioni che seguono.
3
2.1.1. Per la ricostruzione generale l'ordinanza fa integrale rinvio al titolo cautelare e alla richiesta del pubblico ministero, in ossequio al principio secondo cui, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono complementari e strettamente collegate tra loro, finendo con il costituire un unicum che identifica il titolo esecutivo.
2.1.2. Per la ricostruzione generale evidenzia anche il consentito ricorso alla motivazione per relationem, risultando i fatti e l'esito investigativo puntualmente descritti sia nella richiesta cautelare che nella mozione cautelare, emergendo un quadro di spiccata gravità indiziaria in relazione ai delitti per i quali si procede ed al ruolo di intraneità del ricorrente alla consorteria mafiosa ipotizzata.
2.1.3. Per una migliore comprensione delle dinamiche criminali in cui si innesta la figura di GI GR, il Tribunale effettua delle precisazioni in ordine al quadro storico e fattuale in cui si colloca l'indagine, che ha disvelato l'attuale struttura ed operatività della 'ndrina di Cariati, storicamente legata, in posizione di subordinazione gerarchica, alla locale 'ndrangheta di Cirò, come emerso anche nel procedimento penale cd. Stige RNR 3382/15 DDA, richiamando le emergenze di tale procedimento enucleate nella richiesta del Pubblico ministero e nell'ordinanza cautelare.
2.1.3.1 Il Tribunale del Riesame ricorda che, nell'ambito del procedimento penale cd. Stige, erano stati tratti in arresto numerosi soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di reati aggravati dall'art. 416 bis.1 cod. pen. o affiliati alla cosca del "FARAO-MARINCOLA" e che era già emersa la operatività della 'ndrina di Cariati, riconosciuta giudiziariamente con la sentenza "Galassia" emessa dalla Corte d'Assise di Catanzaro in data 28/6/1999. 2.1.3.2. Evidenzia che nella sentenza suddetta era stato accertato che la 'ndrangheta di Cirò era retta da GI GR e dal di lui fratello, NO GR, con ramificazione in Emilia-Romagna ed in Germania, tesi confermata anche dalla sentenza n. 351/19 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare in data 25/9/2019. 2.1.3.3. Riporta come gli stretti rapporti tra la 'ndrina cariatese, capeggiata da GI GR, e la sovraordinata locale di Cirò (KR), fossero emersi anche nell'ambito della operazione denominata "Ultimo atto", posta in essere in data 16 febbraio 2023 nei confronti di 31 soggetti considerati appartenenti alla locale di Cirò in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare n. 9/2023 emessa in data 13.02.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.
2.1.4. L'ordinanza afferma che l'assetto organico ed il relativo radicamento territoriale oggetto di pregresso accertamento costituiscono elementi che assumono efficacia ex art. 238 bis cod. proc. pen. nell'ambito del procedimento
penale che ci occupa, come da consolidata giurisprudenza anche in tema di utilizzabilità dell'accertamento anche nei confronti di soggetti rimasti estranei alla formazione del titolo.
2.1.5. Secondo l'ordinanza, le emergenze investigative raccolte avevano rivelato l'attuale assetto del contesto mafioso investigato.
2.1.5.1. In particolare, sono efficaci le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, soprattutto da GA OE e AN AO, che hanno riferito sull'esistenza della 'ndrina di Cariati e sui rapporti con la sovraordinata locale di Cirò negli anni oggetto della odierna indagine.
2.1.5.1.1. Il Tribunale si sofferma sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AN AO nell'interrogatorio del 14 novembre 2018: AO aveva indicato GI GR come referente a Cariati della locale di Cirò; tali dichiarazioni erano state confermate dal collaboratore di giustizia GA OE nel corso dell'interrogatorio del 16 luglio 2024. 2.1.5.1.2. In particolare, il Tribunale del Riesame evidenzia che il collaboratore di giustizia GA OE aveva chiarito "i termini dell'attuale operatività del gruppo criminale cariatese -legato a quello cirotano-capeggiato da GR GI nonché gli interessi economici e criminali del GR in territorio tedesco, precisando che allo stesso erano affiliati, tra gli altri, ES LI e EN FO, coinvolti nello spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina: "ADR: Vi ho già detto che su Cariati esiste una ndrina di ndrangheta legata ai cirotani. All'attualità questa ndrina è diretta da GI GR. Questo ve lo posso dire per esperienza diretta in quanto dopo la mia ultima scarcerazione, nel processo STIGE, io andavo sempre a Cariati e mi incontravo con LI ES e suo cognato Fofo', altri affiliati della ndrina di Cariati. Questi mi dicevano che la reggenza era affidata a GI GR il quale in quel periodo era sempre in Germania perché aveva degli affari li (...)", precisando "vi ribadisco che non so che tipo di affari stia gestendo GI GR in Germania ma posso dirvi che i cariatesi sono molto ben messi a Felback e ad Hagen" (v. stralcio verbale di Interrogatorio del 16 luglio 2024).
2.1.5.1.3. Il collaboratore di giustizia AN AO aveva riferito anche delle posizioni ricoperte nella 'ndrina di Cariati dai nominati LE e TI, evidenziando una sostanziale continuità con quanto emerso nell'ambito del procedimento cd. Stige.
2.1.5.2. Il Tribunale richiama il contenuto delle intercettazioni confermative della perdurante posizione apicale di GI GR quale capo indiscusso della 'ndrina di Cariati (v. progr. 297 del 04.08.2022), riferendo anche della aggressione del medesimo (v. progressivi 11606 e 11607 del 28.07.2021) e del di lui placet invocato dagli associati per incendiare la vettura di tale AN TO (v.
progr. 3563 del 23.05.2021), oltre che la sussistenza della 'ndrina di Cariati (v. progressivi 13892 del 29.08.2021 e 180 del 14.05.2021).
2.1.5.3. L'ordinanza riporta anche le evidenze investigative dimostrative dell'attuale capacità del sodalizio di controllare il territorio, elencando una serie di episodi che rafforzano il grave quadro cautelare (v. pagg. 12-14 della ordinanza impugnata).
2.1.5.4. Il Tribunale evidenzia l'esito dello scambio informativo con le Autorità Giudiziarie e di polizia tedesche che ha consentito di confermare la spendita del potere intimidatorio anche da parte dei sodali stanziati in Germania, riprendendo numerose conversazioni captate (v. pagg. 15-16 della ordinanza impugnata).
2.2. In punto di gravità indiziaria, il Tribunale del Riesame ritiene sufficiente il compendio indiziario a provare, per GI GR, la partecipazione con il ruolo attribuito di reggente del sodalizio di 'ndrangheta sedente in Cariati.
2.2.1. Richiama, in conclusione, in riferimento al capo 1) del provvisorio editto imputativo, l'esito del processo Galassia, nel quale GI GR è stato condannato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (in quanto considerato intraneo alla cosca cirotana), estorsione e detenzione di armi in concorso;
l'esito delle indagini dell'operazione cd. Stige che vedeva GI GR posto al vertice della cosca di Cariati unitamente al fratello NO;
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AO ed OE;
il contenuto delle conversazioni intercettate, anche autoaccusatorie, con riferimento pure al ruolo verticistico ricoperto da GI GR rispetto all'articolazione operante in Germania, il gruppo di Fellbach.
2.3. Quanto ai reati contestati ai capi 6) e 7) della provvisoria rubrica imputativa, avente ad oggetto l'intestazione fittizia dello stabilimento balneare denominato "Lido Mojito" (capo 6) nonché la falsificazione del materiale e delle dichiarazioni sostitutive allegate alle varie comunicazioni di inizio attività inoltrate al competente SUAP del Comune di Cariati per la gestione del lido di cui al capo che precede (capo 7), entrambi reati aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., il Tribunale condivide le motivazioni del Giudice per le indagini preliminari con la sola eccezione della ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.
2.4. Vengono evidenziati gli elementi di fatto che hanno consentito di individuare il ruolo di GI GR nella gestione del complesso balneare del "Lido Mojito", citando le numerose captazioni riportate alle pagg. 239 e segg. della richiesta di misura cautelare ed, in particolare, i dati captativi riguardanti l'individuazione degli intestatari fittizi alla gestione concreta dell'attività, la scelta della denominazione, la scelta e l'assunzione dei lavoratori, con rinvio alle motivazioni contenute nell'ordinanza cautelare (v. progr. 295 del 4 agosto 2022
RIT 1203/2022, progr. 799 del 10 giugno 2021 RIT 1117/2020). Il Tribunale conferma anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, considerato proprio il tenore della conversazione captata in cui GI GR manifesta una fortissima preoccupazione sulle sorti del lido e sulla necessità di non consentire che la gestione dello stesso sia ricondotta alla di lui persona (v. progr. 223 del 9 marzo 2021 RIT 1013/2020).
2.4.1. Il Tribunale motiva sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di GI GR anche in relazione al fatto di incolpazione di cui al capo 7), la cui motivazione assorbe anche quella relativa alla tesi difensiva della contestata pericolosità del ricorrente. Richiamate le pagg. 298-301 della richiesta di misura cautelare, il Tribunale del Riesame elenca il compendio di indagine dimostrativo del concorso di GI GR nel reato in oggetto: in particolare, evidenzia che i Meles si erano attivati per falsificare i documenti necessari per il rinnovo della concessione demaniale e che i Talarico avevano contribuito a predisporre i documenti alterati per consentire l'intestazione fittizia del lido, tali circostanze integrando la fattispecie penale contestata in quanto aventi ad oggetto qualità del dichiarante necessarie per ottenere un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, pacificamente applicabile, sulla scorta di numerose pronunce, anche all'inveritiera condotta dichiarativa del privato.
2.4.3. Il Tribunale, infine, condivide le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura cautelare applicata, operando nel caso di specie la presunzione di cui all'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. e non essendo stati allegati elementi utili a vincere tale presunzione. Parimenti, l'ordinanza motiva sulla attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie per la gravità dei fatti commessi, considerando il novero dei partecipanti al gruppo criminale, il ruolo di vertice assunto da GI GR e l'elevato pericolo determinatosi per l'ordine pubblico nelle zone di operatività del clan;
viene sottolineata la personalità del ricorrente, connotata dai numerosissimi e gravi precedenti penali anche specifici.
3. Venendo ai singoli motivi di doglianza, quanto al primo motivo, nella ordinanza vengono evidenziate, oltre le origini della cosca, gli elementi gravemente indizianti che conducono a delineare il ricorrente come promotore ed organizzatore della 'ndrina di Cariati. L'ordinanza impugnata fa, invero riferimento, non solo alle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia che riferiscono della posizione di GI GR all'interno dell'associazione, ma in particolare elenca una serie numerosa di conversazioni ritualmente captate relative ad un periodo successivo a quello che segna il nascere e lo svilupparsi della associazione che ci occupa, essendo relative
agli anni 2021 e 2022. Incontestata l'esistenza della associazione, il Tribunale ha analizzato e valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AO ed OE (cfr. pagg. 11-24 della ordinanza opposta) e, con la cornice consolidata di una indiscussa esistenza della associazione, ha desunto il ruolo attuale di promotore ed organizzatore di GI GR (contestato nel capo di incolpazione dal 9 gennaio 2018 con condotta perdurante) proprio dalle intercettazioni riprese e valutate nell'ordinanza; in particolare dalla conversazione di cui al progressivo 297 del 04.08.2022, di cui ai progressivi 11606 e 11607 del 28.07.2021, di cui al progressivo 3563 del 25.05.2021, di cui al progressivo 180 del 14.05.2021, di cui ai progressivi 196 e segg. del 17.06.2020, di cui al progressivo 2194 del 08.08.2022, di cui ai progressivi 3788 e 3789 dell'8.8.2022, di cui al progressivo 2303 del 17.08.2022, di cui al progressivo 66 del 26.10.2020, di cui al progressivo 297 del 04.08.2022). Trattasi di conversazioni tra soggetti che riconoscono il ruolo indiscusso ed attuale di GI GR e che colorano di particolari rilevanti il ruolo del ricorrente.
3.1. Anche il secondo motivo di doglianza è infondato. Già depurata l'ordinanza opposta della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., il Tribunale ha compiutamente valutato le innumerevoli captazioni dalle quali emerge "come l'effettiva gestione fosse riferibile integralmente a GR GI" (cfr. pagg. 24- 29 della ordinanza opposta). Il Tribunale del Riesame ha valutato anche la pronuncia di cessazione della pericolosità sociale da parte del Tribunale di Sorveglianza di Cosenza in data 22/9/2016, ritenendola elemento non idoneo "ad incidere sulla possibilità di disporre di misure di prevenzione a carico dell'odierno prevenuto e conseguentemente sul dolo specifico del reato" (v. pag. 26 dell'ordinanza opposta) ed analizzando puntualmente le condotte poste in essere dai coindagati e le conversazioni captate dallo stesso ricorrente che conducono, inequivocabilmente, a ritenere sussistente il dolo specifico.
3.2. Quanto al terzo motivo di doglianza, nelle prime pagine dell'ordinanza si dà contezza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari (v. pagg.
1-11 della ordinanza opposta); comunque, in base all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in presenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, vige la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Non occorreva, quindi, dimostrare il pericolo di recidiva, né era possibile applicare la misura degli arresti domiciliari, salvo che nell'ipotesi di incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di salute contemplata dall'art. 275, comma 4 bis cod. proc. pen.. Sotto questo profilo, si deve escludere che la documentazione prodotta al tribunale del riesame dimostri tale incompatibilità; si deve sottolineare che tale condizione non era stata nemmeno dedotta con la richiesta di riesame. In ogni caso, la difesa
dell'indagato potrà far valere le condizioni di salute con una istanza ex art. 299 cod. proc. pen.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 6 novembre 2025
Il Consigliere estenson Anna Maria Gayon
Il Presidente
MO CC
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Puma Sezione Penale Suositata in Cancelleria ega
20/4/2025 heute ver