Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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Hai ricevuto un accertamento fiscale come musicista o come componente di una band? In questi casi, l'Agenzia delle Entrate presume che parte dei compensi percepiti per concerti, serate, matrimoni o eventi non sia stata dichiarata o sia stata registrata in modo irregolare. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni elevate e, nei casi più seri, contestazioni penali per dichiarazione infedele. Tuttavia, non sempre l'accertamento è fondato: con una difesa ben documentata è possibile ridurre le pretese del Fisco o dimostrare la correttezza della propria posizione fiscale. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta i redditi di musicisti e band – Se i compensi …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2022, n. 21884Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21096/2018 R.G. proposto da: SPOT LIGHT OUTDOOR S.R.L. (cessionaria del compendio aziendale della ditta individuale Spot Light di RO RA), in persona del legale rappresentante RO AS, nonché RO AS in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI N. 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SOPRANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RO LIMATOLA; -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI N. 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE e rappresentato e Civile Sent. Sez. U Num. 21884 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: …Leggi di più...
- ente territoriale·
- sede diversa da quella indicata negli atti difensivi·
- notifica a mezzo posta·
- consegna presso la sede principale·
- notifica della sentenza all’ente locale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992·
- validità della notifica.·
- validità della notifica·
- notifica ad ufficio riconducibile a quello che ha emesso l’atto·
- fondamento·
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- decorso del termine cd. "breve" per impugnare·
- esclusione·
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- "solve et repete"·
- contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2020, n. 300Provvedimento: nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21667-2013 proposto da: EQ SU S.P.A. (società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento della EQ s.p.a.), subentrata ad EQ Polis s.p.a. con decorrenza 1 luglio 2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO POLISI; - ricorrente - contro RA EM, elettivamente domiciliatasi in ROMA, VIA F. SIACCI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO BENINCASA; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in …Leggi di più...
- posta privata·
- inesistenza notificazione·
- giurisdizione giudice tributario·
- art. 16 d.lgs. n. 546/92·
- riserva servizio postale universale·
- direttiva 2008/6/CE·
- nullità notificazione·
- sanatoria nullità notificazione·
- art. 156 c.p.c.·
- notificazione atti processuali
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2020, n. 00299Provvedimento: 7 .2991 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dai Magistrati: Notificazione - Primo Presidente eseguita da GIOVANNI MAMMONE operatore di poste - Presidente di Sezione private - Regime. FRANCESCO TIRELLI Ud. 22/10/2019 - - Presidente di Sezione PU ANTONIO MANNA R.G.N. 14331/2013 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere- FRANCO DE STEFANO - Consigliere Rep. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere Clou. 299 - Consigliere ALBERTO GIUSTI FRANCESCO MARIA CIRILLO -Consigliere -- Rel. Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14331-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del …Leggi di più...
- notificazione di atti processuali eseguita da operatore di poste private senza titolo abilitativo·
- sanatoria per raggiungimento dello scopo·
- irrilevanza ai fini della tempestività del ricorso·
- sussistenza·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2017, n. 29919Provvedimento: 299 19 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROCESSO RENATO RORDORF -Primo Pres.te f.f. - TRIBUTARIO- ORDINE DELLA CT AL CONTRIBUENTE DI MUNIRSI DI - Presidente Sezione - ASSISTENZA CARLO PICCININNI TECNICA - REITERABILITA' IN APPELLO. Ud. 07/11/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 23136/2012 GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - hon 29919 Rep. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - C. I DOMENICO CHINDEMI - Rel. Consigliere - per sic LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - principale ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA ha …Leggi di più...
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- necessità dell'assistenza tecnica·
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- parte sprovvista·
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2017, n. 13452Provvedimento: 13452 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Processo tributario - notifica postale costituzione RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - dell'appellante - termine - decorrenza dalla ricezione del ricorso ricevuta di spedizione omesso deposito CARLO PICCININNI - Presidente Sezione - avviso di ricevimento - sufficienza condizioni. Ud. 21/03/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 26585/2014 hon 1345 - Consigliere -STEFANO BIELLI Rep. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - foglio notizie FELICE MANNA - Consigliere - - Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - …Leggi di più...
- notifica del ricorso a mezzo posta·
- costituzione del ricorrente o dell’appellante·
- inammissibilità del ricorso o dell’appello·
- litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento dell'irap dovuta dalla società·
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni per contrastare l'evasione fiscale ed allegare la base imponibile
- Capo I : Dati indicativi di capacita' contributiva. accertamenti parziali
- Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti: "La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:
1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;
2) residenze principali e secondarie;
3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;
4) riserve di caccia e di pesca;
5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita' civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita contro gli infortuni e le malattie;
6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi' esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.";
b) il quarto comma dell'articolo 38 e' sostituito dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva di secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti".
2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10. commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'articolo 1:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonche' la denominazione della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli artt. 10 , 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell' art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 .
La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma di:
1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;
2) residenze principali o secondarie;
3) collaborazioni familiari ed altri lavori addetti alla casa o alla famiglia;
4) riserve di caccia e di pesca;
5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita' civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie;
6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi' esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicanti nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8".
- Si riporta il testo dell'art. 38 del succitato D.P.R.
n. 600/1973 come modificato dalla presente legge:
"Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi delle varie categorie di cui all' art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 .
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai dati allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da reddito esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi."