Sentenza 12 luglio 2005
Massime • 1
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda al sequestro del corpo di reato - della facoltà di farsi assistere dal difensore può essere fatta valere anche in sede di richiesta di riesame.
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- 1. Etilometro nullo senza l'avviso dell'assistenza dall'AvvocatoAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 21 aprile 2021
Ci sono degli avvisi che devo essere fatti nei confronti dell'automobilista prima dell'accertamento con etilometro o con esame del sangue per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Assolutamente sì ed il più importante è quello di avvisare la persona della facoltà di essere assistito dal proprio difensore di fiducia prima dell'accertamento. Se quest'avviso non dovesse essere stato dato, come in alcuni casi è accaduto, l'accertamento con etilometro o con esami del sangue (solo nell'ipotesi di esami al di fuori di un protocollo di pronto soccorso) deve considerarsi nullo e non può essere utilizzato. A stabilirlo è stata la Corte di …
Leggi di più… - 2. Etilometro ed avviso di farsi assistere dal difensore (SS.UU. 5396/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
E' nullo il test etilometrico non preceduto dall'avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 gennaio ? 5 febbraio 2015, n. 5396 Presidente Santacroce ? Relatore Conti Ritenuto in fatto l. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un'autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1. Essendo emersi estremi del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), …
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Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …
Leggi di più… - 4. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreRedazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante …
Leggi di più… - 5. Alcooltest e omesso avviso sul difensore: l'intervento delle Sezioni UniteAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2005, n. 33517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33517 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/07/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 917
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 19230/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO SA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 24 marzo 2005 dal tribunale di Messina, quale giudice del riesame;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 12 luglio 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Ripamonti Marco.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4.2.05 la guardia di finanza effettuò il sequestro probatorio, in relazione al reato di cui all'art. 110 del t.u.l.p.s., di due apparecchi videogiuochi nell'esercizio pubblico gestito da NO SA.
Il successivo decreto di convalida del pubblico ministero fu annullato dal tribunale del riesame di Messina con ordinanza del 2.3.05. Il 3.3.05 il pubblico ministero dispose un nuovo sequestro probatorio che fu eseguito dalla polizia giudiziaria il 4.3.05, contestualmente al dissequestro.
Avverso quest'ultimo sequestro l'indagato ha di nuovo avanzato domanda di riesame eccependo, tra i diversi motivi, la nullità della misura ablativa per violazione degli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. perché in sede di attuazione del decreto di sequestro disposto dal pubblico ministero i procedenti non lo avevano avvisato del suo diritto di chiedere l'intervento del suo difensore, se prontamente reperibile, ne' avevano avvertito il difensore di fiducia nel frattempo nominato e della nomina avevano conoscenza.
Il tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 24 marzo 2005, respinse il ricorso osservando, in ordine alla suddetta eccezione, che la stessa doveva intendersi sanata ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen. perché la parte presente non la aveva dedotta prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto. L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 354 e 356 cod. proc. Pen., e 114 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 182, secondo comma, e 178,
lett. c), cod. proc. pen.. Lamenta che vi è stata sicuramente nullità del sequestro sia perché la polizia giudiziaria non aveva preventivamente avvertito il difensore di fiducia, pur risultando agli atti la sua nomina, sia soprattutto perché non aveva avvertito l'indagato, presente sul luogo al momento del sequestro, del suo diritto di farsi assistere, durante le operazioni di sequestro, da un difensore o da altra persona di fiducia, purché prontamente reperibile. Erroneamente poi il tribunale del riesame ha ritenuto tardiva l'eccezione per non essere stata sollevata immediatamente dopo l'atto o, addirittura, nello stesso contesto, ma soltanto con l'istanza di riesame proposta nel termine di dieci giorni il 14 marzo 2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato essendo evidente la nullità del sequestro quanto meno per non essere stato l'indagato presente avvisato del suo diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia. Per la verità, nel caso di specie, la nullità del sequestro deriva non solo e non tanto dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avviso all'indagato presente della facoltà
di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma anche e soprattutto dalla violazione degli artt. 365 e 370, secondo comma, cod. proc. pen. perché gli agenti che procedevano al sequestro non chiesero all'indagato presente se era assistito da un difensore di fiducia (e qualora ne fosse stato privo non designarono un difensore di ufficio) e non diedero avviso al difensore di fiducia ne' quanto meno avvisarono l'indagato presente che il suo difensore aveva facoltà di assistere alle operazioni di sequestro ai sensi dell'art. 365, secondo comma, cod. proc. pen. qualora fosse stato prontamente reperibile ai sensi dell'art. 249 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, infatti, non si trattava di un sequestro probatorio effettuato di iniziativa della polizia giudiziaria, in ordine al quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 354 e 356 cod. proc. pen., ma di un sequestro disposto dal pubblico ministero e compiuto per sua delega dalla polizia giudiziaria, in ordine al quale trovano quindi applicazione le disposizioni di cui agli artt. 365 e 370, secondo comma, cod. proc. pen.. Questa Corte ha invero più volte specificato che la disciplina del titolo 4^ del libro 5^ del codice di rito, concernente l'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357) attiene ai compiti ivi previsti e non riguarda quelle altre attività, che si distinguono sotto il profilo funzionale, che lo stesso organo è chiamato a svolgere in luogo e per conto, oltreché per delega, del pubblico ministero. Per queste ultime il regime è diversamente e separatamente strutturato (titolo 5^ del libro 5^, artt. 365-377), anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti a tutela dei diritti della difesa, che non possono, pertanto, essere mutuati dalla disposizione di cui all'art. 356, che si applica nei casi di attività svolta di iniziativa, ma discendono dalla espressa disciplina di cui all'art. 370, comma secondo, del codice, che impone l'osservanza delle norme di cui agli artt. 364, 365 e 373 (Sez. 1^, 9 febbraio 1990, Duraccio, m. 183.647) e che nel caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero a norma dell'art. 365 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria che proceda per delega o per conto del pubblico ministero ha l'obbligo, in forza del rinvio operato dall'art. 370 secondo comma, cod. proc. pen. all'art. 365 cod. proc. pen., di chiedere alla persona sottoposta alle indagini,
che sia presente, se sia o meno assistita da un difensore di fiducia e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, e ciò a differenza di quanto accade nel caso in cui la polizia giudiziaria procede ad un sequestro probatorio di sua iniziativa, nel qual caso ha soltanto l'obbligo, previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvisare la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Sez. 1^, 30 giugno 1992, Ritrecina, m. 191.920). Sembra poi evidente che l'obbligo stabilito dall'art. 365, primo comma, cod. proc. pen. di chiedere alla persona sottoposta alle indagini, se presente, se sia o meno assistita da un difensore di fiducia e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di ufficio è finalizzato a permettere l'effettivo esercizio del diritto di difesa previsto dal secondo comma del medesimo art. 365, consistente nella facoltà del difensore di assistere alle operazioni di sequestro purché sia prontamente reperibile. Ne consegue - se si vuole dare un senso logico al sistema delineato dal legislatore a tutela del diritto di difesa e se si vuoi dare alla disposizione una interpretazione pienamente in linea con il principio di cui all'art. 24 Cost. - che dovrebbe ritenersi implicito anche l'obbligo del pubblico ministero o della polizia giudiziaria che proceda per delega del pubblico ministero di avvisare (non di preavvisare) il difensore di fiducia o quello d'ufficio dalla stessa designato della operazione di sequestro che si sta per compiere o, quanto meno, qualora non si voglia seguire questa interpretazione, che debba trovare applicazione per analogia la norma dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. che prevede l'obbligo della polizia giudiziaria, che proceda di sua iniziativa al sequestro probatorio, di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Nel caso di specie, la polizia giudiziaria, che agiva per delega del pubblico ministero, non chiese all'indagato, che pure era presente, se era assistito da un difensore di fiducia (nè nominò un difensore d'ufficio), non dette avviso al difensore di fiducia affinché questi potesse esercitare la facoltà di assistere al compimento dell'atto ai sensi dell'art. 365, secondo comma, cod. proc. pen. e comunque non avvisò l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Non
vi sono quindi dubbi sulla nullità del sequestro probatorio in esame.
Si pone però il problema di stabilire entro quale termine e con quale atto dovesse essere eccepita la nullità in questione. Sul punto, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha seguito diversi orientamenti.
Secondo un primo e maggioritario orientamento, la violazione dell'obbligo di avvisare l'indagato di farsi assistere nelle operazioni di sequestro da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio, la quale, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari, è sanata se non eccepita tempestivamente entro il giudizio di primo grado (Sez. 5^, 2 aprile 2003, Annibaldi, m. 224.775; Sez. 4^, 26 luglio 2002, Mascalzoni, m. 222.195; Sez. 4^, 2 giugno 2000, Griggio, m. 216.866; Sez. 5^, 7 luglio 1999, Dolce, m. 214.4 66). Seguendo questo orientamento deve quindi ritenersi senz'altro tempestiva l'eccezione di nullità sollevata con la richiesta di riesame.
Secondo un altro orientamento, invece, nel caso si verifichi la nullità in questione dovrebbe trovare applicazione il primo periodo dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Questo orientamento, peraltro, si suddivide a sua volta in due diverse opzioni interpretative. Secondo una prima interpretazione, invero, con l'espressione "immediatamente dopo" il legislatore si è riferito al primo atto difensivo immediatamente successivo al sequestro (Sez. 6^, 9 dicembre 1993, Severini, m. 198.240), con la conseguenza che - seguendo questa soluzione esegetica - deve ritenersi sicuramente tempestiva l'eccezione di nullità sollevata con l'istanza di riesame, che costituisce il primo atto difensivo immediatamente successivo al sequestro, da compiersi oltretutto entro il brevissimo termine di dieci giorni. Altre decisioni precisano, peraltro, ma in relazione ad atti diversi dal sequestro, che non può considerarsi tempestiva l'eccezione sollevata con il primo atto successivo del procedimento quando questo avvenga a distanza di parecchio tempo dal compimento dell'atto nullo (Sez. 1^, 6 giugno 1997, Pata, m. 207.858, in un caso di nullità di un rilievo sulla persona, eccepita dopo parecchio tempo nel corso dell'interrogatorio dell'indagato; cfr. anche Sez. 1^, 21 maggio 2004, Defina, m. 228.50 9). Secondo una diversa interpretazione, invece, la nullità in questione dovrebbe ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., il che escluderebbe che la nullità stessa possa essere fatta valere in sede di richiesta di riesame e, comunque, che il termine per la sua deduzione debba essere posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo l'eccezione avere luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante memorie o richieste che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 4^, 25 settembre 2003, Giannandrea, m. 227.303; Sez. 6^, 10 novembre 1992, Godina, m. 193.451; v. anche Sez. 3^, 28 settembre 2004, Pellizzer, m. 229.894).
Ritiene questo Collegio che per individuare la soluzione ermeneutica più conforme al dettato legislativo ed allo stesso tempo più adeguatrice rispetto al fondamentale ed inviolabile principio costituzionale del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. - principio che ovviamente vale anche come criterio interpretativo - debba tenersi conto delle particolarità della fattispecie in esame. Il primo periodo del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen. dispone che la nullità di un atto deve essere eccepita - quando la parte vi assista - prima del suo compimento ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Presupposto per l'applicazione della disposizione è quindi la circostanza che la parte assista al compimento dell'atto nullo. Nell'interpretare la disposizione in esame, poi, non può omettersi di considerare che la stessa, con tutta evidenza, presuppone anche che la parte che vi assiste sia in grado di eccepire la nullità prima del compimento dell'atto, ossia che possa presumersi che essa sia a conoscenza o debba o sia in grado di essere a conoscenza della nullità dell'atto che si sta per compiere, così come presuppone che la parte stessa non decada dal diritto di eccepire la nullità dell'atto dopo il suo compimento fino a quando non possa ritenersi provato che essa abbia avuto conoscenza o almeno la possibilità di avere conoscenza della nullità dell'atto e sia quindi in grado di eccepirne immediatamente la nullità. Nella fattispecie in esame la nullità dell'atto di sequestro deriva dal fatto che la polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero, non ha chiesto all'indagato presente se aveva un difensore di fiducia (e non ha nominato un difensore di ufficio) e non ha avvisato il difensore per metterlo in condizione di esercitare la facoltà di cui all'art. 365, secondo comma, cod. proc. pen. o, quanto meno, non ha avvisato l'indagato presente, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere del difensore di fiducia.
Orbene, se si ritiene che la disposizione di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 365 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 370, secondo comma, cod. proc. pen., imponga al pubblico ministero che compie l'atto di sequestro o alla polizia giudiziaria che lo compie per sua delega l'obbligo non solo di chiedere all'indagato presente se abbia un difensore di fiducia (e in caso negativo di designargli un difensore di ufficio) ma anche l'obbligo di avvisare il difensore (di fiducia o di ufficio) dell'atto che si sta per compiere al fine di permettergli l'esercizio della facoltà di assistere al compimento dell'atto se prontamente reperibile, secondo quanto prevede l'art. 365, secondo comma, cod. proc. pen., ne consegue che, nel caso di nullità derivante dalla violazione di questo obbligo, non può comunque trovare applicazione la disposizione di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen. che impone di eccepire la nullità prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, sempre però che la parte vi assista. In tal caso, infatti, il soggetto che ha diritto di ricevere l'avviso da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria delegata non è l'indagato (o quanto meno solo l'indagato) ma anche e soprattutto il difensore di fiducia indicato dall'indagato o quello d'ufficio designatogli, di modo che, qualora il difensore non sia stato avvisato, non potrebbe ovviamente ritenersi che lo stesso abbia assistito al compimento dell'atto nullo e che quindi sia applicabile la regola della sanatoria della nullità se non eccepita prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Se invece si ritenga che, anche nel caso di cui all'art. 365 cod. proc. pen., il pubblico ministero o la polizia giudiziaria delegata debbano solo chiedere all'indagato presente se abbia un difensore di fiducia (ed in caso negativo di designargli un difensore d'ufficio) e non abbiano anche l'obbligo di avvertire direttamente il difensore di fiducia o di ufficio ma soltanto l'obbligo di avvertire l'indagato che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (o d'ufficio), come avviene nel caso di sequestro probatorio operato di iniziativa della polizia giudiziaria, allora, dovendo l'avviso essere effettuato soltanto all'indagato presente, nel caso di nullità derivante dal mancato avviso potrebbe in teoria trovare applicazione la disposizione di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 182, in quanto si tratterebbe di una ipotesi in cui la parte assiste alla nullità. Senonché, coma già accennato, una interpretazione logica ed adeguatrice di questa disposizione impone di ritenere che la stessa - quanto meno nella parte in cui impone alla parte che vi assiste di eccepire la nullità dell'atto prima del suo compimento - presuppone che sussista la condizione che la parte conosca o quanto meno possa presumersi che conosca o che sia in grado di conoscere la nullità, condizione che invece, nella fattispecie in esame, deve essere esclusa per definizione. E difatti, in tanto il legislatore impone l'obbligo alla polizia giudiziaria di avvisare l'indagato che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia proprio in quanto presuppone che normalmente l'indagato non sia e non debba essere a conoscenza di questa facoltà e quindi impone alla polizia giudiziaria di avvisarlo appunto perché egli possa esercitare il suo diritto di difesa e per evitare una violazione dell'art. 24 Cost. Sarebbe perciò del tutto illogico ritenere che l'indagato possa e debba eccepire la nullità dell'atto prima del suo compimento proprio quando tale nullità deriva dal fatto che l'indagato non è stato avvisato di avere la facoltà di farsi assistere, ossia proprio dal fatto che l'indagato non è stato messo a conoscenza della sussistenza della nullità.
In ogni caso, quindi, la disposizione de qua, qualora sia applicabile alla fattispecie in esame, lo sarebbe soltanto nella parte in cui impone all'indagato di eccepire la nullità immediatamente dopo il sequestro. Si pone quindi la questione di stabilire quando la eccezione debba considerarsi tardiva e su questo punto ritiene il Collegio che non possa essere seguita, perché non convincente, la interpretazione secondo cui in caso di sequestro probatorio sarebbe sempre tardiva la nullità eccepita con l'istanza di riesame. Innanzitutto, invero, la nullità in questione presuppone sempre l'ignoranza della parte sulla sussistenza della nullità (ed anzi consiste proprio in questa ignoranza derivante dall'inadempimento dell'obbligo di avvisare l'indagato) tanto che questa non può sicuramente essere eccepita prima del compimento dell'atto. Ma tale ignoranza non viene certamente meno solo perché l'atto è stato compiuto e, quindi, deve logicamente presumersi che la parte continui ad ignorare la sussistenza della nullità e non possa quindi eccepirla almeno fino a quando non sia provato o possa presumersi che essa ne sia venuta a conoscenza o almeno sia stata in grado di venirne a conoscenza, il che generalmente avviene solo nel momento in cui si ha la prova che l'indagato abbia contattato un difensore e possa perciò ritenersi che questi lo abbia messo a conoscenza della nullità ed in condizione di eccepirla. Deve poi anche considerarsi il tempo necessario al difensore per studiare la situazione e per redigere un atto difensivo con cui eccepire la nullità stessa. Nel caso di specie ci si potrebbe quindi limitare a rilevare che il tribunale del riesame non ha fornito alcun elemento in base al quale abbia ritenuto provato o presumibile che l'indagato avesse avuto la conoscenza o la conoscibilità della nullità e avesse quindi potuto eccepirla prima della presentazione della istanza di riesame, il che già sarebbe sufficiente a ritenere erronea la soluzione adottata. Senonché questa considerazione mostra anche come la interpretazione che non si condivide sia insoddisfacente anche su un piano più generale e teorico. Se è vero (e non si vede come potrebbe sostenersi il contrario senza violare l'art. 24 Cost.) che l'onere di eccepire la nullità "immediatamente dopo" il compimento dell'atto presuppone pur sempre che possa presumersi che la parte abbia avuto la conoscenza o comunque la conoscibilità della nullità che inficiava l'atto, qualora non si ancori tale presunzione di conoscenza ad un momento ben preciso ed alla presenza di un atto che possa dare una qualche sicurezza sul punto, ne deriverebbe la più assoluta incertezza, diversità ed arbitrarietà di opinioni e di soluzioni. Non si vede infatti come potrebbe altrimenti decidersi se sia tardiva, perché non effettuata "immediatamente dopo" l'atto e perché dovrebbe ormai presumersi che l'indagato abbia avuto modo di conoscere l'esistenza della nullità, una eccezione formulata dopo tre, invece che quattro o cinque giorni e così via. Questi inconvenienti vengono invece eliminati se - sempre che debba applicarsi il primo periodo del secondo comma dell'art. 182 - si ritenga in ogni caso tempestiva l'eccezione sollevata con l'atto di riesame, perché la presentazione da parte di un difensore dell'istanza può certamente far presumere che l'indagato sia venuto a conoscenza (o sia stato messo in condizione di venire a conoscenza) della nullità e sia stato quindi messo in grado di eccepirla e perché per la presentazione di tale istanza è previsto il brevissimo termine di dieci giorni sicché la stessa può comunque ritenersi proposta "immediatamente dopo".
In secondo luogo, non si vede quale altro mezzo avrebbe l'indagato - una volta venuto a conoscenza della nullità del sequestro probatorio per la mancanza dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - per far valere la nullità se non l'istanza di riesame ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., che costituisce l'atto tipico specificamente previsto dal legislatore proprio per far valere le nullità che eventualmente inficiano il sequestro probatorio e per la cui presentazione è oltretutto previsto un termine brevissimo, il che permette anche di ritenere salvaguardate le esigenze alla cui tutela mira la disposizione di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 182. È vero che qualche volta si è sostenuto che l'eccezione di nullità potrebbe essere sollevata anche prima della richiesta di riesame mediante memorie o richieste che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. Questa osservazione però non pare decisiva. Innanzitutto, non si vede in che modo la mancata proposizione di non meglio specificate memorie o richieste potrebbe far ritenere tardiva l'eccezione formulata con l'istanza di riesame in mancanza di prova che l'indagato, prima dello scadere dei dieci giorni per proporre l'istanza, avesse già avuto conoscenza della nullità e fosse quindi in grado di eccepirla con altri mezzi. Inoltre, l'art. 121 cod. proc. pen. si riferisce a memorie o richieste scritte che le parti possono presentare al giudice, e non al pubblico ministero, e riguarda chiaramente casi in cui non sia previsto un apposito strumento processuale per provocare un sindacato del giudice, mentre nel caso in esame è specificamente previsto che il sindacato del giudice debba necessariamente essere richiesto mediante lo strumento, completamente regolato nelle forme e nei termini, dell'istanza di riesame che non può quindi certamente essere surrogata o tanto meno impedita o sostituita da generiche ed informali memorie o richieste scritte. Nè potrebbe ritenersi che l'indagato, una volta venuto a conoscenza della nullità, dovrebbe necessariamente eccepirla nei confronti dello stesso pubblico ministero mediante richiesta di restituzione delle cose sequestrate. Ed invero, a parte che anche in questa ipotesi resterebbe l'inconveniente di provare quando possa presumersi avvenuta la conoscenza della nullità, è principio fondamentale quello secondo cui contro le nullità relative ad atti compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria sia sempre possibile provocare il sindacato del giudice, per cui costituirebbe lesione dell'art. 24 Cost. ritenere esclusa questa possibilità, specialmente in una ipotesi in cui è espressamente previsto un mezzo di impugnazione dell'atto nullo dinanzi al giudice.
Resta quindi confermato che, anche a voler ritenere applicabile nella fattispecie in esame la disposizione dell'art. 182 che prevede l'onere della parte di eccepire la nullità immediatamente dopo il compimento dell'atto (ed ovviamente dopo che abbia avuto la possibilità di conoscenza della nullità) l'unico (se non il principale) strumento che ha l'indagato per far valere questa nullità è costituito dalla richiesta di riesame a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. E poiché per la presentazione di questa richiesta è espressamente previsto il termine di dieci giorni, ne consegue che quando l'eccezione è proposta con la istanza di riesame e quando il detto termine sia stato rispettato, l'eccezione deve ritenersi certamente tempestiva.
L'ordinanza impugnata, quindi, sebbene non vi fossero dubbi sulla nullità del sequestro probatorio in questione, ha illegittimamente respinto l'eccezione di nullità erroneamente ritenendola tardiva. Ne consegue che sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Messina in data 3 marzo 2005 devono essere annullati senza rinvio e che va ordinata la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Messina il 3 marzo 2005 ed ordina la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005