Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 2
E inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare l' affermazione, da parte del giudice di secondo grado, di aspecificità del motivo di appello, senza provvedere all'allegazione o alla trascrizione integrale di quest'ultimo motivo.
La mitraglietta "UZI" rientra nel novero delle "armi da guerra", trattandosi di arma già in dotazione a diverse Forze armate e tuttora utilizzata da Forze speciali e di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2010, n. 30438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30438 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI OV - Presidente - del 20/05/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 526
Dott. BONITO CO M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BBARISI RI - Consigliere - N. 36839/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA AL N. IL 04/05/1969;
2) AS EP N. IL 31/07/1951;
3) DE EP N. IL 15/06/1943;
4) DE RT N. IL 02/05/1965;
5) DE OL N. IL 02/03/1959;
6) AR NN N. IL 03/08/1946;
7) TT IO N. IL 29/01/1959;
8) TT AR N. IL 18/08/1964;
9) AC AR N. IL 12/05/1952;
10) SC EP N. IL 20/02/1958;
11) LL NA N. IL 30/07/1965;
12) RI VI N. IL 01/03/1969;
13) PA RT N. IL 27/12/1948;
14) OR AN N. IL 02/04/1965;
15) AS RD N. IL 01/11/1951;
16) ST AN N. IL 09/02/1957;
17) ID AR N. IL 07/08/1960;
18) VE ST N. IL 07/07/1965;
avverso la sentenza n. 8/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI, del 03/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi RB, CI, AD G., AD Ro., RO, GU, TI E., TI Ma., NI, SE Ig., AD, AL Ro.,
RC, TI, e il rigetto dei ricorsi IA, PI,
RA e UR;
Uditi i difensori avv.ti:
Busa, Ciccheddu, Deplano, Rovelli e AT, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza del 3/4/2007 (dep. il 13/5/2009) la Corte di Assise di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29/4/2004 dalla Corte di Assise della medesima città e per quello che qui rileva:
ha assolto MA TI dal reato ascrittogli al capo 17 dell'imputazione e dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei suoi confronti in ordine al reato sub 54 (oltre che, come precisato in parte motiva a pag. 78, al reato sub 55);
ha confermato per tale imputato la pena già irrogata dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno in relazione a tutti gli ulteriori reati ascrittigli ai capi 3-6-16-47-60-67-78-89-90-91- 92-94-95-98, già unificati ex art. 81 c.p. fra loro e con quelli oggetto della sentenza di condanna 30/1/95 della Corte di Assise di Appello di Cagliari;
ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di:
RE RB in ordine al reato sub 97;
GI AD, previo riconoscimento anche dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 in ordine ai reati sub 7-8-60-84;
ER AD in ordine ai reati sub 7-8;
OL RO in ordine ai reati sub 2-9;
EL NI in ordine al reato sub 22;
ER AL in ordine al reato sub 24;
CA PI in ordine al reato sub 45;
TE UR in ordine al reato sub 45;
ha rideterminato la pena in relazione ai predetti imputati nei termini che seguono:
per RB, in relazione al reato sub 96, in anni 14 di reclusione;
per GI AD, in relazione ai reati sub 3-67-79-80-83-85- 86-87-88 già unificati ex art. 81 c.p. fra loro e con quelli oggetto della sentenza 7/6/91 della Corte di Appello di Cagliari, in complessivi anni 6 e mesi 3 di reclusione;
per ER AD, in relazione ai reati sub 80-83 già unificati ex art. 81 c.p. fra loro e con quelli oggetto della sentenza 27/3/2001 della Corte di Appello di Cagliari, in complessivi anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 8.164,00 di multa;
per RO, in relazione al reato sub 3, in anni 2 e mesi 3 di reclusione;
per NI, in relazione ai reati sub 19-21 già unificati ex art.81 c.p., in anni 6 e mesi 10 di reclusione;
per AL Ro., in relazione ai reati sub 19-21 (in esso assorbito il capo 41) e 23, già unificati ex art. 81 c.p., in anni 7 e mesi 9 di reclusione;
per PI, in relazione ai reati sub 42-43-44-52-56-57-59-60 già unificati ex art. 81 c.p., in quella già irrogata dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
per UR, in relazione al reato sub 44, in anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa;
ha ridotto la pena nei confronti di:
FI TI e MA TI, in relazione ai reati sub 11-39 già unificati ex art. 81 c.p. e per i quali era stata pronunciata condanna, ad anni 5 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
GN SE ed NE RC, in relazione al reato sub 72 per il quale era stata pronunciata condanna, ad anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa;
ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di:
GI CI, condannato per il reato sub 78 alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
OV GU, condannato per i reati sub 13-67-75, già unificati ex art. 81 c.p. fra loro e con quelli oggetto delle sentenze 19/12/94 del GUP del Tribunale di Cagliari nonché 21/11/95 e 2/5/96 della Corte di Appello di Cagliari, alla pena complessiva di anni 17 di reclusione;
GI IA, condannato per il reato sub 96 alla pena dell'ergastolo;
VI AD, condannato per i reati sub 50-51, già unificati ex art. 81 c.p. fra loro e con quelli oggetto della sentenza 16/11/92 del Tribunale di Cagliari, alla pena complessiva di anni nove di reclusione;
AL RA, condannato per i reati sub 2-3-6-7-9-11-13, già unificati ex art. 81 c.p. fra loro e con quelli oggetto della sentenza 22/6/93, alla pena complessiva di anni 9 di reclusione;
ha adottato le ulteriori statuizioni relative alle pene accessorie ed alle spese del giudizio nonché disposto alcune correzioni dei capi di imputazione.
2- I fatti per cui è processo - nei quali risultano coinvolti, oltre agli imputati sopra citati, anche altre persone non impugnanti ovvero persone per le quali si è proceduto a parte - riguardano:
la costituzione ed organizzazione di alcune associazioni criminose (secondo i termini di accusa e secondo quanto ritenuto dai Giudici del merito: una - sub 3 - facente capo ad RA IO e della quale erano partecipi tra gli altri AD GI, AL RA e MA TI;
altre facenti capo - sub 19 - a IG AD, LI IS e MA TI e della quale erano partecipi tra gli altri EL NI e AL ER, ovvero - sub 50 - ai fratelli AD GI e AD IG e della quale era partecipe VI AD;
un'altra - sub 67 - facente capo a RI CO, LI CO ed NI
IO, della quale erano partecipi tra gli altri AD GI, OV GU e MA TI) nonché i traffici in materia di droga posti in essere da tali sodalizi, integranti i reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, plurime violazioni della legislazione sulle armi, il tentato omicidio e l'omicidio di PI OR, gli omicidi di CE GO e AR ID, una precedente rapina ai danni di costoro, l'omicidio di AL RR, alcuni episodi di danneggiamento con armi od esplosivi, ulteriori fattispecie criminose qui non più rilevanti.
3- La Corte di secondo grado, dopo aver riportato le statuizioni adottate dalla prima Corte e sintetizzato le doglianze mosse con gli atti di appello, ha proceduto alla disamina della posizione di ciascun imputato appellante pervenendo alle decisioni sopra indicate. In ordine alle contestazioni associative ha ritenuto che i fatti integrassero il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, rilevando come i legami, i contatti ed i traffici fra i soggetti coinvolti fossero indicativi - per quanto emerso - della organizzazione di gruppi dediti all'acquisizione e distribuzione di sostanze stupefacenti, con fattivo e consapevole contributo da parte di ognuno alla vita ed agli "affari" del sodalizio.
Dopo aver vagliato le loro posizioni e le loro dichiarazioni ha considerato soggettivamente credibili i collaboratori di Giustizia nonché attendibili e riscontrate le dichiarazioni di costoro nei termini specificati per le varie vicende.
Ha esaminato gli elementi acquisiti in relazione ai fatti oggetto delle varie imputazioni e ritenuto, laddove ha confermato la statuizione di condanna, che essi avessero valenza idonea a sostenere l'accusa.
Ha respinto, perché infondate, le eccezioni da più parti sollevate sul regime delle prove ed altresì rigettato le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
3.1- In particolare ha ritenuto:
per quanto riguarda l'imputato RB, dichiaratosi coautore materiale dell'omicidio premeditato di OR PI (capo 96), verso il quale erano stati esplosi quattro colpi di fucile, avvenuto il giorno 9/11/91 in Suelli, che non era ravvisabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, essendo all'uopo irrilevante la postuma confessione;
che, parimenti, non era applicabile l'attenuante speciale prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 perché il fatto non era stato commesso nell'ambito di un sodalizio mafioso;
che erano condivisibili le argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata al riguardo;
per quanto riguarda l'imputato CI, che la sua responsabilità per il reato unificato di detenzione, porto e cessione di una mitraglietta UZI cal. 9 (capo 78) era comprovata dalle dichiarazioni predibattimentali di IO NI (deceduto prima del dibattimento), riscontrate da quelle rese da CO RI;
che la qualificazione dell'arma come arma da guerra era corretta;
che non vi fossero i presupposti per la ravvisabilità della diminuente prevista dalla L. n. 685 del 1967, art. 5 per l'applicabilità delle attenuanti generiche nonché per la riduzione della pena, essendosi tra l'altro fatto riferimento per la individuazione della pena base al porto e non al più grave reato di cessione dell'arma;
per quanto riguarda l'imputato GI AD, chiamato a rispondere della partecipazione a due distinti sodalizi criminosi (capi 3 e 67), di vari episodi D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (capi 79-80-83-85-86-88) e della detenzione di una pistola cal. 9 (capo 87), che vi fossero tutti gli elementi costitutivi del reato associativo, garantendo gli ordinativi ed i prelievi continui e cospicui di sostanze stupefacenti da costui effettuati nella sua qualità di grosso distributore di droga, con conoscenza ed intrattenimento di rapporti con tutti i sodali, i traffici dei sodalizi in questione;
che in ordine ai vari episodi contestati assumeva valenza significativa l'ampia e dettagliata confessione che aveva consentito - in primo grado - l'applicazione in suo favore della attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7; per quanto riguarda l'imputato ER AD, al quale sono stati addebitati due fatti integranti il reato previsto dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 (capi 80-83), che assumeva valenza significativa l'ampia confessione riscontrata dalle dichiarazioni di altri soggetti;
per quanto riguarda l'imputato RO, partecipe dell'associazione criminosa capeggiata da RA IO (capo 3), che sussistevano gli elementi costitutivi del reato associativo;
che assumevano rilevanza in proposito sia l'ampia confessione del RO relativamente ai traffici di droga, sia le dichiarazioni di altri soggetti, fra essi compreso il capo del sodalizio;
che la formulata eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio era manifestamente infondata;
che il trattamento sanzionatorio era stato applicato nel minimo;
per quanto riguarda l'imputato GU, al quale sono state addebitate la partecipazione al sodalizio NI - CO - CO (capo 67) e due fattispecie criminose riconducibili al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 13-75), che in relazione agli acquisti di droga da RA IO dovevano richiamarsi le attendibili dichiarazioni di IS LI, il quale aveva assistito sia agli accordi stretti dal GU con lo RA sia alle conseguenti consegne di droga;
che i riscontri a tali dichiarazioni erano ravvisabili nelle dichiarazioni dello RA il quale, sia pure senza direttamente coinvolgere il GU, aveva ammesso di avere regolarmente rifornito di droga il defunto RR AL, indicato quale socio del GU, nonché nelle dichiarazioni di alcuni abituali acquirenti del GU (RI PA e IE ZU); che in ordine alla analoga contestazione di cui al capo 75 ed al reato associativo la prova era costituita dalle concordi dichiarazioni dei capi di tale sodalizio NI IO ed LI CO;
per quanto riguarda gli imputati FI TI e MA TI, ai quali sono stati addebitati acquisti e detenzioni di droga proveniente dal sodalizio capeggiato da RA IO ovvero dalla banda "Is RI (capi 11-39), che i fatti di cui al capo 11 erano comprovati dalle dichiarazioni, seppure de relato da IO RA, di RO OL, riscontrate da quelle di LI IS il quale aveva affermato di avere rifornito i TI per conto sia dello RA, sia della propria banda "Is RI, sia per incarico di IO NI ed CO LI;
che in relazione ai fatti di cui al capo 39 assumevano rilevanza le dichiarazioni di DR MA il quale aveva confermato le forniture di droga ai TI da parte della sua banda "Is RI;
che ulteriori riscontri circa i fatti contestati erano ravvisabili nelle dichiarazioni rese da RI CO, da IO NI (anche sulle confidenze ricevute da RA IO) e da RD CO;
per quanto riguarda l'imputata EL NI, partecipante al sodalizio "Is RI (capo 19) ed implicata in traffici di droga (capo 21), che erano emersi dagli elementi acquisiti agli atti il ruolo della donna quale custode della droga e delle armi del sodalizio nonché la realizzazione presso la sua casa dei vari traffici attuati dall'associazione criminosa;
che in proposito erano state raccolte le concordi dichiarazioni di promotori e sodali;
che altro riscontro era ravvisabile nelle dichiarazioni di RI PA;
per quanto riguarda l'imputato IA GI, accusato dell'omicidio aggravato di PI OR materialmente commesso da RE RB e RE ID su incarico suo e del cognato RO IS per conto di LI CO (già
definitivamente condannato per tale fatto), che assumeva significativa valenza accusatoria la spontanea ed attendibile confessione di RB, da ritenersi priva di intendimenti calunniatori;
che vari elementi, pur esaminati alla luce dei rilievi difensivi, concordavano con la versione dell'RB; che, di contro, doveva essere ritenuta inattendibile la deposizione del teste ND AN circa l'estraneità dell'RB all'omicidio che costui aveva confessato di avere materialmente commesso;
che in ordine alla dinamica dei fatti le dichiarazioni dell'RB trovavano riscontro negli accertamenti di P.G., nella deposizione della teste marongiu e nella seconda consulenza tecnica effettuata dal P.M.;
che al proposito non erano necessari ulteriori accertamenti, ben potendosi esaminare e vagliare le divergenze tra le due consulenze in atti e pervenire ad un giudizio in ordine alla correttezza delle varie conclusioni;
che era compatibile con il contesto criminale de quo il conferimento di un "mandato omicidiario plurimo"; che riscontri di natura individualizzante erano ravvisabili nella accertata presenza dell'RB sotto casa del IA (peraltro da costui negata) cinque giorni prima della consumazione dell'omicidio, nella parimenti accertata "frode processuale" messa su dal IA e desumibile dal raffronto tra alcune indicate conversazioni intercettate e la deposizione del AN, nei contatti tra il IA ed il CO El. e negli elementi acquisiti sul conto di ID Sa. e di IS;
per quanto riguarda gli imputati SE Ig. e RC, accusati dell'acquisto di una partita di eroina del peso di un chilo (capo 72), che il fatto era comprovato dalle dichiarazioni di NI IO e di RI CO, riscontrate dalle dichiarazioni rese da DR MA e da LI IS;
per quanto riguarda l'imputato VI AD, partecipante al sodalizio in cui erano coinvolti altri suoi stretti parenti e coinvolto in traffici di droga (capi 50-51), che altre definitive decisioni giudiziarie avevano accertato la sussistenza dell'associazione de qua;
che a suo carico vi erano le precise e dettagliate dichiarazioni di ND RO (già condannato), il quale accompagnava il AD a Milano per gli acquisti dello stupefacente, riscontrate dagli accertamenti di P.G.;
per quanto riguarda l'imputato AL Ro., partecipante al sodalizio "Is RI (capo 19) ed accusato di traffici di droga (capo 21, in esso assorbito il capo 41) nonché di detenzione e cessione di armi comuni da sparo (capo 24), che in ordine ai fatti andavano richiamate le dichiarazioni confessorie dei fondatori del sodalizio MA DR ed LI IS nonché le conferme di altri collaboratori di Giustizia facenti parte di altre associazioni alleate o confliggenti con la banda "Is RI;
che le dichiarazioni raccolte si riferivano a fatti specifici, circostanziati e non altrimenti smentiti;
per quanto riguarda l'imputato PI, accusato di vari episodi riconducigli all'ipotesi criminosa prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 42, in esso compreso il capo 52,-43-44-59-60), di rapina (capo 56) nonché degli omicidi aggravati di CE GO e AR ID (capo 57), die erano innanzi tutto infondate le eccezioni difensive circa il regime delle prove;
che il complesso traffico di droga attuato dall'imputato, il quale si riforniva da soggetti appartenenti a sodalizi diversi, era comprovato dalle dichiarazioni di IG AD, LI IS, MA DR, RI CO, dalle confidenze dello stesso PI a UR TE circa la proprietà della droga che era stata sequestrata a tal corona ni., asseritamene rubata dall'amico rais ad piga alessandro, socio del PI, dai rapporti intercorsi con il UR;
che in relazione agli omicidi ed alla rapina che li aveva preceduti le prove erano costituite dalle confessioni stragiudiziali rese dal PI e da IG AD ad LI IS e ad
NI IO, riscontrate dagli accertamenti di P.G. e da quant'altro emerso;
che inoltre le fattezze del PI e la sua automobile Fiat 126 azzurra corrispondevano a quelle dell'uomo ed alla vettura notati dai due pastori IO RG e IA IA sul luogo ove era stato seppellito il cadavere del ID Ma.; per quanto riguarda l'imputato RA AL, partecipante al sodalizio capeggiato dal fratello RA IO (capo 3) ed implicato in plurimi traffici di droga (capi 2-6- 7-9-11- 13), che al riguardo assumeva significativa rilevanza la confessione resa dal promotore IO RA circa origine, vita e traffici del sodalizio;
che molti altri collaboratori di Giustizia avevano confermato quanto dichiarato da costui e la partecipazione al sodalizio dell'imputato; che i singoli fatti di cessione delle sostanze stupefacenti erano stati attendibilmente riferiti dai dichiaranti e dagli acquirenti;
per quanto riguarda l'imputato TI, accusato di partecipazione ai sodalizi capeggiati da IO RA (capo 3) e da NI - CO El. - CO Ma. (capo 67), di più episodi di cessione di droga (capi 6-60), dell'omicidio aggravato di RR AL (capo 16), di danneggiamelo aggravato (capi 47-90-98), di violazioni alla legislazione sulle armi (capi 78-89-91-92-95) nonché del tentato omicidio di PI OR (capo 94), che non erano fondate le censure difensive in ordine al regime delle prove;
che in relazione all'omicidio RR Er. assumevano significativa rilevanza le dichiarazioni di LI IS circa le confidenze ammissive ricevute in merito dai due autori materiali TI e AD IG e quelle - analoghe - ricevute da NI IO;
che un riscontro alla chiamata in reità era ravvisabile nelle dichiarazioni di CO RD il quale aveva appreso le notizie sull'omicidio da CL NC, "braccio destro" del TI;
che le dichiarazioni raccolte collimavano con gli accertamenti medico-balistici e con altri elementi emersi in atti, relativi al debito maturato dal RR Er. ed al suo rifiuto ad onorarlo nei confronti del sodalizio RA - TI nonché all'atteggiamento di aspro contrasto di OV GU, amico del RR Er., nei confronti del TI e del AD;
che in relazione al tentato omicidio OR Pi. presentavano indubbia valenza accusatoria le dichiarazioni confessorie, precise e dettagliate, di LI IS, coautore del delitto, riscontrate da vari elementi (dichiarazioni di RI CO e di RD CO ed altro); che in relazione ai reati associativi ed ai singoli episodi di spaccio di droga, ai reati in materia di armi ed agli ulteriori illeciti, sostanzialmente non contestati dall'imputato che si era limitato a sollevare l'eccezione di inutilizzabilità delle prove, andavano richiamate le condivisibili argomentazioni del primo Giudice;
per quanto riguarda l'imputato TE UR, al quale è stata addebitata la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che la responsabilità dell'imputato era comprovata dalle dichiarazioni del fratello UR LF e dalla riferita confessione stragiudiziale fattagli dal PI;
che i rilievi in ordine alle modalità della escussione non erano condivisibili;
che un riscontro del dichiarato era rinvenibile nelle dichiarazioni di DR MA.
4- Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati sopra indicati deducendo, nei termini da ognuno specificati nei singoli atti di ricorso e nei motivi aggiunti depositati dagli imputati PI e RA, violazione ed erronea applicazione di legge processuale e sostanziale nonché vizi di motivazione. 4.1- Da alcuni ricorrenti (NI - AL Ro. - PI -
TI) si è, in via pregiudiziale, eccepita la non rispondenza del procedimento probatorio seguito nella specie alla normativa sul giusto processo, sottolineandosi come il processo fosse sì iniziato prima del 14/2/2001, data di entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, ma dopo il 25/2/2000, momento a partire dal quale si era verificata - secondo le osservazioni della Corte Costituzionale - una abrogazione tacita per incompatibilità tra la singola norma, poi modificata, ed i nuovi principi costituzionali che avevano assunto valore di legge ordinaria in ragione del D.L. n. 2 del 2000, art. 1 comma 1 convertito nella L. 25 febbraio 2000, n. 35; come la ritenuta diversa interpretazione della normativa - ed in particolare della L. n. 63 del 2001, il richiamato art. 26 - presentasse evidenti profili di incostituzionalità; come, di conseguenza, dovesse dichiararsi la nullità od inutilizzabilità degli atti specificati nei ricorsi (dichiarazioni de relato della P.G., dichiarazioni oggetto di contestazione, etc.).
Da altri ricorrenti (TI FI e MA TI - IA - PI - UR) si è dedotta la violazione del canone di valutazione probatoria stabilito dall'art. 192 c.p.p. con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia alle quali in sentenza si era fatto riferimento al fine di condividere l'affermazione di responsabilità degli imputati.
Da alcuni altri ricorrenti (GI AD - RO - GU - AD - RA) si è dedotta, ove pure si fosse ritenuta comprovata la sussistenza di traffici di droga, la carenza degli elementi costitutivi del reato associativo ovvero di elementi comprovanti la partecipazione ad esso dell'imputato. 4.2- Inoltre, e più specificatamente, nei loro atti di ricorso gli imputati hanno avanzato le censure di cui appresso.
RB: la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 e dell'attenuante speciale prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8, entrambe ravvisabili nella specie, nonché, ove ritenute corrette le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata circa l'ambito di applicazione dell'attenuante speciale, la manifesta incostituzionalità della norma nella parte in cui limita, nel senso di cui alla sentenza impugnata, l'applicabilità della detta attenuante;
CI: la erronea qualificazione dell'arma indicata in imputazione quale "arma da guerra"; la non ravvisabilità del reato di "porto", essendosi al proposito fatto riferimento esclusivamente alla condotta di altri soggetti;
GI AD: la inidoneità dei fatti appurati a comprovare la partecipazione dell'imputato al sodalizio NI - CO El., nonché la non condivisibilità del riferito orientamento giurisprudenziale in punto di responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74;
ER AD: la inconsistenza ed insufficienza della motivazione a suo riguardo;
RO: la già prospettata nullità del decreto di citazione a giudizio nonché la insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74;
GU: la mancata disamina dell'elemento soggettivo del contestato reato associativo;
FI TI e MA TI: l'inattendibilità dei dichiaranti, la genericità delle loro dichiarazioni, le contraddittorietà ravvisabili nelle dichiarazioni di IS LI, l'insufficienza dei riscontri;
l'inosservanza dei canoni di valutazione della chiamata in correità e delle dichiarazioni de relato;
NI: la non rispondenza a legge del regime probatorio applicato;
IA: la inutilizzabilità delle intercettazioni sotto plurimi profili;
la violazione del canone di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione sulla attendibilità dell'RB e delle sue dichiarazioni;
la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori;
l'inconsistenza del prospettato "mandato plurimo o circolare"; la carenza dei necessari riscontri alla chiamata in correità; la mancata disamina di specifici rilievi difensivi;
il travisamento della prova balistica;
la mancata assunzione di prova decisiva (approfondimento tecnico- balistico); plurimi vizi argomentativi;
vizi di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
SE Ig.: l'insussistenza degli elementi a carico;
VI AD: l'erronea contestazione nel titolo dell'imputazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, n. 4, essendosi nella descrizione fatto riferimento esclusivamente all'aggravante di cui al n. 3 del medesimo articolo;
la carenza dei presupposi richiesti per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo;
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ND RO in altro procedimento al quale non aveva partecipato il AD;
AL Ro.: la non rispondenza a legge del regime probatorio applicato;
PI: la non rispondenza a legge del regime probatorio applicato;
la manifesta illogicità dell'iter argomentativo sulla valenza probatoria dei taluni elementi (proprietà dell'auto Fiat 126, verniciatura, documenti medici, etc.); la violazione del canone di valutazione della chiamata in reità; vizi di motivazione in tema di rapina e di concorso negli omicidi ID Ma. e DU Di.;
RC: la violazione dell'art. 521 c.p.p. e vizi di motivazione;
AL RA: la carenza degli elementi integranti il reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74; la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione svolta al riguardo;
vizi motivazionali dell'iter argomentativo con riguardo ai reati-fine;
TI: la non rispondenza a legge del regime probatorio applicato;
UR: la violazione del diritto alla prova per mancata acquisizione del verbale di interrogatorio reso davanti al P.M. da LF UR e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di costui ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2; vizi di motivazione in ordine alla posizione del dichiarante (teste o imputato di reato connesso) e comunque violazione del canone di valutazione della chiamata in correità; la violazione dell'art. 522 c.p.p. con riguardo all'indicazione temporale dei fatti;
l'erronea qualificazione di fatti riconducigli eventualmente all'ipotesi del favoreggiamento personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5- La prospettazione nei ricorsi degli imputati di alcune analoghe censure rende opportuna una trattazione preliminare - rispetto all'esame dei singoli ricorsi- di alcune questioni dibattute con tali comuni censure.
5.1- La doglianza avanzata dagli imputati NI, AL Ro., PI e TI, relativa alla non rispondenza a norma del procedimento probatorio adottato nella specie (in punto di assunzione e valutazione delle dichiarazioni de relato della P.G., in punto di valutazione delle dichiarazioni in precedenza rese dai testi o collaboratori ed a essi lette per la contestazione) ed alla conseguente inutilizzabilità delle prove non correttamente assunte, è manifestamente infondata.
In proposito è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio e dal quale non si scorge ragione alcuna per discostarsi, per il quale, in virtù della specifica disciplina transitoria contemplata dalla L. 13 marzo 2001, n. 63, art. 26 ed in linea con il principio tempus regit actum, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se acquisite al fascicolo per il dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge citata, sono valutate secondo le regole del previgente art. 500 c.p.p. commi 3, 4, 5 e 6, sicché, ove utilizzate per le contestazioni, esse ben possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando sono riscontrate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (cfr. ex multis Cass. sentenze n. 17248/2004, n. 22843/2003, n. 19523/2003). Parimenti deve opinarsi in relazione alle deposizioni de relato della P.G. legittimamente acquisite anch'esse prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 63 del 2001, avendo tale legge, modificando dell'art. 195 c.p.p., il comma 4 introdotto per questa parte ed in riferimento anche ai processi in corso non già un divieto di utilizzazione ma solo uno specifico divieto di acquisizione probatoria (cfr. ex multis: Cass. sentenze n. 35191/2008, n. 17215/2008, n. 33785/2007). Nè può convenirsi con i ricorrenti sulla dubbia costituzionalità del regime transitorio al quale si è fatto riferimento, considerato che il legislatore ha con la previsione de qua operato una ragionevole scelta volta alla conservazione delle prove legittimamente acquisite prima della novella codicistica, in ossequio al principio della conservazione e non dispersione della prova, nonché volta a consentire la ragionevole durata del processo senza imporre anomali regressioni o reiterazioni di atti probatori già effettuati.
5.2- Gli imputati FI TI e MA TI, IA, PI, AL RA e UR, in via generale od in relazione ai singoli reati attribuiti, hanno contestato sotto plurimi profili, in alcuni casi limitando la censura alla questione dei ricorsi individualizzanti, la violazione del canone di valutazione della prova con riguardo alle dichiarazioni confessorie ed etero- accusatorie rese da vari collaboratori (nei ricorsi si menzionano RE RB, CO RD, RI CO, RO OL NZ, IO NI, DR MA, IS LI, LF UR), sia sottolineando il non corretto iter con il quale si erano valutati la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità in via generale delle loro dichiarazioni, sia contestando la ricorrenza dell'ulteriore elemento - ricorso individualizzante - richiesto ad integrazione della indicata prova dichiarativa.
Ebbene deve al proposito rilevarsi, innanzi tutto, che in relazione al punto in esame, essendo le decisioni di primo e secondo grado concordanti, la struttura della sentenza di appello si salda con quella precedente formando un unico complesso corpo argomentativo;
deve poi rilevarsi che nelle due sentenze di merito - in linea con la giurisprudenza di legittimità - si è proceduto, nel corso dell'esame delle singole posizioni, prima alla valutazione della credibilità soggettiva dei collaboratori (si richiamano le ampie e motivate parti della sentenza di primo grado laddove si è riferito della genesi della collaborazione dei vari dichiaranti, delle loro motivazioni personali, del contributo propulsivo dato in relazione alle indagini, dell'assenza di animosità nei confronti dei soggetti chiamati in correità o reità, e laddove si sono, altresì, sottolineate circostanze che ancor più confortavano la effettività della collaborazione, quali il ruolo rivestito nell'ambito del gruppo criminale, la vasta conoscenza dei fatti da parte del dichiarante in conseguenza della sua implicazione in essi, la piena assunzione di responsabilità anche, in alcuni casi, in relazione a fatti per i quali non era stata elevata contestazione); si è quindi proceduto alla verifica dell'attendibilità intrinseca dei narrati, sottolineando al riguardo la coerenza, precisione, costanza e spontaneità del racconto, le circostanze che accreditavano la piena conoscenza dei fatti da parte dei dichiaranti, l'assenza di condizionamenti del contributo dichiarativo, la rispondenza complessiva del dichiarato a quanto aliunde acquisito;
infine si è affrontata la questione relativa ai riscontri, da un lato rimandando - per quanto concerne i "riscontri oggettivi" - a quanto precisato nel corpo della motivazione per ogni singola imputazione, dall'altro lato lungamente argomentando - per quanto concerne i "riscontri individualizzanti" - sulla natura e le caratteristiche di essi al fine, appunto, della loro "idoneità individualizzante", sottolineando la necessità che tali riscontri debbano comunque essere idonei a stabilire una stretta correlazione fra il fatto costituente reato e l'imputato.
E dunque, se va senz'altro sottoposta ad ulteriore disamina - in relazione ad ogni singola posizione - la correttezza e congruità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza e valenza dei riscontri "individualizzanti", idonei a collegare il singolo imputato ad ogni episodio criminoso a lui contestato, deve senz'altro concludersi - anche in ragione delle richiamate e condivise congrue argomentazioni che in merito ha svolto la Corte di primo grado - che per quanto concerne la credibilità soggettiva dei citati collaboratori e l'attendibilità intrinseca del loro narrato (in via generale e tenuto altresì conto delle precisazioni operate in merito ed in relazione ad alcuni dichiaranti) la sentenza impugnata non meriti censura, avendo i Giudici del merito seguito il corretto metodo valutativo quale più volte delineato dalla Corte di legittimità, supportandolo con adeguato e logico apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in questa sede. In relazione alla più complessa residua disamina, afferente alla sussistenza di riscontri individualizzanti idonei a valorizzare per ogni imputato e per ogni episodio criminoso a ciascuno di essi attribuito le pur attendibili dichiarazioni dei collaboratori, appare di contro opportuna, come si è detto, una trattazione diversificata per ogni ricorrente.
5.3- Gli imputati GI AD, RO, GU, AD e RA hanno sostenuto nei loro ricorsi (argomentando sotto diversi profili) che, ove pur si fosse ritenuta raggiunta la prova in ordine a traffici concernenti sostanze stupefacenti, non erano comunque riscontrabili nei fatti gli elementi costitutivi del reato associativo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La censura è infondata.
Va innanzi tutto premesso che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta una complessa ed articolata organizzazione, connotata secondo rigidi schemi gerarchici e dotata di strutture sofisticate, ma è sufficiente che vi sia una consapevole aggregazione di soggetti, continuata nel tempo e finalizzata al perseguimento del fine comune - traffico di sostanze stupefacenti - in vista del quale gli aggregati si attivano e si impegnano in modo apprezzabile e non meramente episodico (cfr. ex multis: Cass. sentenze n. 4967/2010, n. 40505/2009, n. 25454/2009). Ne consegue che, al fine di vagliare la sussistenza o meno del reato associativo de quo, ben può essere ritenuto rilevante qualsivoglia elemento (tipo, modalità ed ambito dei rapporti intrattenuti tra i soggetti;
ripartizione di ruoli fra costoro;
disponibilità di mezzi finanziari e strumentali;
"apporti" forniti, messi a disposizione o promessi dai singoli al gruppo ed agli altri aggregati;
forme di copertura o agevolazioni dei traffici) dal quale sia desumibile la sussistenza di un persistente vincolo di aggregazione fra più soggetti che, pur anche senza un patto espresso fra costoro, consenta il perseguimento del programma delinquenziale attraverso il consapevole apporto causale di ognuno.
Ebbene di ciò hanno correttamente tenuto conto i Giudici del merito, sottolineando per ognuno dei sodalizi - la partecipazione ai quali è stata contestata ai ricorrenti che hanno avanzato la doglianza in questione - gli elementi in base ai quali doveva ritenersi configurabile una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico;
in particolare si sono al proposito congruamente valorizzati:
in relazione al sodalizio "RA", la complessa - e perdurante nel tempo - attività di rifornimento e vendita di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti;
la adeguata struttura organizzativa volta ad assicurare siffatti traffici;
la adottata suddivisione dei ruoli, essendo alcuni dei partecipanti al gruppo (quelli che rivestivano una posizione preminente) dediti al reperimento delle fonti di approvvigionamento, al reperimento del denaro occorrente per gli acquisti, all'individuazione dei canali di transito e trasporto della droga nonché dei luoghi di occultamento della medesima, altri affiancando i primi in siffatte attività, altri ancora (in veste di acquirenti abituali) assicurando al sodalizio lo smercio dello stupefacente e quindi la continuità ed il buon esito dell'attività criminosa (cfr. in particolare pagg. 36/37 della sentenza di primo grado, nonché le specifiche considerazioni e precisazioni della sentenza di secondo grado nel corso della disamina delle posizioni di AL RA e di RO);
in relazione al sodalizio "AD", la riconosciuta sussistenza di tale sodalizio in procedimento già definito;
l'assicurato costante rifornimento di elevati quantitativi di droga in zona di Milano;
la suddivisione di ruoli, occupandosi uno dei sodali del mantenimento dei contatti con la fonte di approvvigionamento e dell'organizzazione dei viaggi per l'acquisto ed il trasporto dello stupefacente da Milano a Cagliari nonché della ricezione, occultamento e custodia del medesimo, altro sodale svolgendo le mansioni di "corriere" e collaborando nella commercializzazione dello stupefacente nella zona di Cagliari, altri ancora, in veste di grosso distributore ovvero di clienti abituali, assicurando al sodalizio lo smercio della droga e quindi la continuità ed il buon esito dell'attività criminosa (cfr. in particolare pagg. 220, 237/240, 242/243 della sentenza di primo grado, nonché le specifiche considerazioni e precisazioni della sentenza di secondo grado nel corso della disamina della posizione di VI AD);
in relazione al sodalizio "CO - NI - CO", la riconosciuta sussistenza di tale sodalizio in procedimento già definito;
l'attivazione di un canale di rifornimento continuo nel tempo;
il conferimento di grosse somme di denaro per l'acquisto dello stupefacente da parte di alcuni aderenti al gruppo;
gli accordi conclusi fra promotori ed organizzatori per la suddivisione degli utili;
la instaurata rete di rapporti volta ad assicurare sia la distribuzione in quantità rilevanti sia il piccolo smercio dello stupefacente;
la suddivisione dei ruoli, alcuni occupandosi della predisposizione del capitale necessario e del mantenimento dei contatti con le fonti di approvvigionamento nonché dell'acquisizione e trasposto dello stupefacente, altri collaborando nell'attività di commercializzazione, altri assicurando, nella loro qualità di clienti abituali, lo smercio delle partite di droga (cfr. in particolare pagg. 256 e segg., pagg. 281/293, nonché le specifiche considerazioni e precisazioni della sentenza di secondo grado nel corso della disamina della posizione di AD GI e di GU).
E poiché nell'indicazione degli elementi che, ad avviso dei Giudici del merito, confortavano l'ipotesi accusatoria della avvenuta costituzione di più sodalizi criminosi si è fatto riferimento a fatti, circostanze e comportamenti sintomatici di una aggregazione fra più soggetti perdurante nel tempo e con obiettivo comune, ovvero funzionali alle dinamiche operative e di crescita del gruppo, ovvero di consolidamento ed agevolazione dello svolgimento dell'attività criminosa, ovvero dimostrativi della consapevolezza e volontà dei vari soggetti coinvolti di far parte dei sodalizi di cui si discute e di operare per il raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione, deve negarsi fondamento alle censure mosse dai ricorrenti, essendo la motivazione delle sentenze di merito in linea con i principi giurisprudenziali delineati in materia di reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e non presentando essa illogicità e contraddittorietà di sorta (cfr. Cass. sentenze n. 1849/2009, n. 44102/2008, n. 20069/2008, n. 1174/2008, n. 21116/2006).
6- Passando all'esame dei singoli ricorsi si osserva, tenuti presente i sopra sintetizzati elementi ritenuti in sentenza comprovanti la responsabilità degli imputati ed i parimenti sintetizzati rilievi difensivi, quanto segue.
6.1- Ricorso proposto dall'imputato RE RB. Il ricorso non merita accoglimento.
Il pur positivamente valutato comportamento collaborativo dell'imputato non vale nella specie ad integrare la circostanza attenuante del ravvedimento attivo contemplata dall'art. 62 c.p. comma 6; e ciò perché siffatta attenuante non può - pacificamente
- essere applicata con riferimento al reato di omicidio, atteso che a seguito della condotta delittuosa si è ormai verificata la irreversibile distruzione del bene giuridico protetto e che non sono possibili condotte riparatorie che concretamente elidano od attenuino le conseguenze del reato (cfr. Cass. sent. n. 46232/2008). La prospettata tesi, per la quale una ampia collaborazione, in casi di vicende complesse relative ad una serie di gravi delitti, porta comunque ad una "neutralizzazione" dei soggetti coinvolti in tali vicende nonché all'eliminazione o riduzione del rischio di reiterazione, comporta una interpretazione della norma de qua del tutto avulsa dal suo significato letterale e di contesto, apparendo di contro compatibile solo con altro tipo di diminuente (per es. le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.). Parimenti non è condivisibile la censura relativa alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 in quanto, ai fini della concessione di siffatta attenuante,
è necessario che trattasi di fatti previsti dall'art. 416 bis c.p. ovvero di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (cfr. Cass. sent. n. 4824/97). Pertanto, poiché nella specie non erano in disamina fattispecie criminose di tal genere e poiché, altresì, non sono rilevabili al riguardo dubbi di costituzionalità avendo il legislatore, nella sua discrezionalità, ritenuto di "trattare" diversamente situazioni criminose non comparabili, la sentenza impugnata, che si è attenuta al principio di diritto sopra ricordato, non merita censura alcuna. Il ricorso dell'RB deve, dunque, essere rigettato. 6.2- Ricorso proposto dall'imputato GI CI. La doglianza in ordine alla qualificazione della "mitraglietta UZI" non è condivisibile.
Trattasi invero di arma già in dotazione di numerose forze armate e tuttora utilizzata da forze speciali e di Polizia;
ciò implica il suo corretto inserimento tra le "armi da guerra" L. n. 895 del 1967, ex art. 1 nulla rilevando le sue modalità di fuoco (peraltro tutte micidiali).
Quanto alla censurata ravvisabilità del reato di porto illegale di tale arma con riferimento al CI, deve rilevarsi, in contrasto con quanto sostenuto in ricorso ed a conforto della statuizione censurata, che, sulla base delle argomentazioni dei Giudici del merito (cfr. in particolare pag. 304 della sentenza di primo grado, laddove si descrivono gli spostamenti subiti dalla mitraglietta), appare incontestabile anche una condotta di "porto" da parte del CI - oltre che dei suoi correi- con riferimento quanto meno al trasporto dell'arma da Olbia al "campidano".
In ordine al reato di detenzione illegale di arma da guerra si impone, peraltro, una declaratoria di estinzione, essendo ad oggi maturato il termine prescrizionale e non ostando a tale tipo di pronuncia una inammissibilità del ricorso.
Va conseguentemente eliminata la pena a tale titolo irrogata. Il ricorso del CI va rigettato in relazione alla residua statuizione di condanna.
6.3- Ricorso proposto dall'imputato GI AD. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge, con esso censurandosi genericamente la statuizione di condanna, senza tenere conto alcuno delle specifiche e puntuali osservazioni contenute nella sentenza impugnata, e limitandosi il ricorrente a proferire il proprio dissenso dall'indirizzo giurisprudenziale richiamato e condiviso dalla Corte di Assise di Appello.
In ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei contestati reati associativi ("banda RA" e sodalizio "NI - CO - CO") si richiamano le considerazioni esposte sub punto 5.3. In ordine alla partecipazione del AD a tali sodalizi si osserva che i Giudici del merito hanno correttamente desunto la sussistenza del vincolo associativo in capo a tale imputato dall'accertato suo coinvolgimento in plurimi, significativi, costanti e perduranti nel tempo contatti con gli esponenti dei gruppi associativi citati e negli acquisti da essi di considerevoli quantitativi di droga;
e poiché con siffatta costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti trafficate dai sodalizi in questione l'imputato ha garantito lo svolgimento dell'attività criminosa e la realizzazione del programma delittuoso, ben consapevole della significatività del suo ruolo nell'economia del fenomeno associativo, egli è divenuto, di fatto, una componente organica della struttura organizzativa criminosa (cfr. Cass. sentenze n. 1174/2008, n. 25471/2007, n. 21116/2006). Non vi è quindi spazio per le censure difensive, generiche e reiterative di quelle formulate in sede di appello.
6.4- Ricorso proposto dall'imputato ER AD. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
La lamentata carenza di motivazione è formulata in maniera del tutto generica, senza prospettare specifiche censure di carenza, senza precisare quali doglianze o rilievi difensivi siano rimasti privi di disamina da parte della Corte di merito, senza tenere conto degli elementi probatori di accusa indicati a sostegno della statuizione di condanna (ampia confessione dell'imputato ed acquisite dichiarazioni di conferma da parte di altri soggetti), senza contrastare in alcun modo la valenza di siffatti consistenti elementi probatori. A fronte di ciò si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità.
6.5- Ricorso proposto dall'imputato OL RO.
L'imputato ha ribadito l'eccezione di nullità del decreto di citazione per omesso invito a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3. L'eccezione è infondata e correttamente ha in tal senso concluso la Corte di Assise di Appello. In proposito è sufficiente ricordare che ogni qual volta l'imputato abbia ricevuto contestazione degli addebiti (a seguito di formale invito a rendere interrogatorio sui fatti addebitati ovvero a mezzo di atti equipollenti) non è ravvisabile nullità di sorta, essendo stato l'imputato posto comunque in condizione di predisporre e prospettare la propria difesa (cfr. Cass. sentenze n. 35836/2007 e n. 30136/2006); e poiché nella specie il RO risulta essere stato ripetutamente interrogato dal P.M. sui fatti oggetto di giudizio (rendendo su di essi ampia confessione) non vi è spazio per la censura difensiva, nulla rilevando la sede e l'occasione di detti interrogatori o la diversa "lettura" che del contenuto di essi si assume essere stata effettuata nel corso del presente procedimento.
Quanto ai rilievi in ordine alla statuizione di condanna per il reato associativo si richiamano le considerazioni esposte sub punto 5.3 ed inoltre si sottolinea, con riguardo alla partecipazione del RO al "sodalizio RA", la congruità della motivazione svolta nelle due sentenze di merito (pagg. 36/37 della sentenza di primo grado;
pagg. 49/50 della sentenza di secondo grado), laddove si è desunta la sussistenza del vincolo associativo in capo a tale imputato dagli accertati stretti rapporti intrattenuti con RA IO, dal suo coinvolgimento, per conto di quest'ultimo, negli acquisti dello stupefacente presso fornitori esteri e nella distribuzione di droga agli abituali clienti del sodalizio, dalla sua non episodica attività di consegna della droga e di incasso del prezzo delle vendite, dal carattere metodico, organizzato e perdurante nel tempo di siffatte attività, dalla sua piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi perseguiti. E poiché con siffatto comportamento l'imputato ha garantito lo svolgimento dell'attività criminosa e la realizzazione del programma delittuoso, ben consapevole della significatività del suo ruolo nell'economia del fenomeno associativo, egli deve, senz'altro, essere ritenuto una componente organica della struttura organizzativa criminosa de qua.
Il ricorso dell'imputato deve, conclusivamente, essere rigettato. 6.6- Ricorso proposto dall'imputato OV GU. Con il ricorso l'imputato si è limitato a sostenere la carenza dell'elemento soggettivo del reato associativo contestatogli;
ma l'apodittica negazione effettuata in proposito e lo sterile richiamo - privo di reale collegamento con tale negazione e con il decisum - di alcune decisioni di legittimità rendono l'impugnazione inammissibile.
Non ha infatti tenuto in alcun conto il ricorrente quanto sottolineato nella sentenza impugnata circa le dichiarazioni rese dai capi della "banda CO - NI - CO", circa il privilegiato canale instaurato tra costoro ed il GU, al quale venivano cedute ancor prima del "taglio" consistenti partite di stupefacente con modalità di pagamento personalizzate, circa la costanza e la continuità nel tempo dei rapporti intrattenuti.
Ebbene, se in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato associativo è sufficiente richiamare le considerazioni esposte sub punto 5.3, in ordine alla partecipazione del GU al sodalizio è parimenti sufficiente rilevare che i Giudici del merito (cfr. anche pagg. 292/294 della sentenza di primo grado) hanno correttamente desunto la sussistenza del vincolo associativo in capo a tale imputato dagli accertati plurimi, significativi, costanti e perduranti nel tempo contatti con i vertici del gruppo criminale e dagli effettuati acquisti di considerevoli quantitativi di droga. E poiché con siffatta costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti trafficate dal sodalizio in questione l'imputato ha garantito lo svolgimento dell'attività criminosa e la realizzazione del programma delittuoso, ben consapevole della significatività del suo ruolo nell'economia del fenomeno associativo, deve convenirsi sul rilevante apporto causale del GU e sul ruolo di partecipe a pieno titolo dell'associazione criminosa, della quale egli conosceva vertici, sodali, organizzazione, attività e della quale condivideva strategie ed obiettivi (cfr. Cass. sentenze n. 1174/2008, n. 25471/2007, n. 21116/2006). Il ricorso dell'imputato va dunque dichiarato inammissibile. 6.7- Ricorsi proposti dagli imputati TI FI e TI MA. I ricorsi, prospettanti identiche censure, non meritano accoglimento. In ordine ai rilievi in punto di inosservanza del canone di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. si richiamano le considerazioni svolte sub 5.2; inoltre, e con riguardo alla posizione dei fratelli TI, si osserva che la censura di genericità e imprecisione rivolta alle dichiarazioni rese da IS LI non tiene conto della cospicua e perdurante nel tempo attività di spaccio svolta dal dichiarante e dei plurimi contatti intrattenuti nell'ambito del narcotraffico in Cagliari (sicché sono certamente comprensibili, ed anzi ovvie, le imprecisioni su numero, entità e modalità delle forniture acquistate e poi smerciate ai TI) nonché del fatto che ciò che nella specie rileva è l'avvenuto plurimo rifornimento di droga a costoro da parte del dichiarante e per conto di esponenti delle bande "RA" ed "Is RI, non inficiato dalle asserite imprecisioni e soprattutto confermato dagli ulteriori elementi probatori indicati e sottolineati dai Giudici del merito (cfr. pagg. 53/60 e pagg. 193/196 della sentenza di primo grado;
inoltre pag. 57-58 della sentenza di secondo grado). Le congrue e mai illogiche considerazioni svolte nelle sentenze di merito circa la esatta individuazione in TI FI e TI MA dei soggetti indicati quali grossi spacciatori di sostanze stupefacenti nella zona gravitante attorno al quartiere CEP di Cagliari, circa ambito e continuatività degli acquisti di droga e dell'attività di spaccio da costoro effettuata, circa la significatività e valenza delle affermazioni dei vari dichiaranti, circa l'autonomia, costanza e convergenza di tali dichiarazioni, nonché il corretto metodo valutativo seguito rendono la sentenza impugnata -in parte qua- immune da censure.
I ricorsi di tali imputati devono, quindi, essere rigettati. 6.8- Ricorso proposto dall'imputata EL NI. Con il ricorso l'imputata si è limitata ad eccepire la non rispondenza a norma del procedimento probatorio adottato nella specie (in punto di assunzione e valutazione delle dichiarazioni de relato della P.G,, in punto di valutazione delle dichiarazioni in precedenza rese dai testi o collaboratori ed a essi lette per la contestazione, in punto di acquisizione di atti relativi ad altri procedimenti) e la conseguente inutilizzabilità delle prove non correttamente assunte. In proposito vanno richiamate le considerazioni sub 5.1 in ordine alla manifesta infondatezza della censura.
Inoltre non può non rilevarsi la estrema genericità del motivo di ricorso, nulla essendosi osservato circa la rilevanza degli atti asseritamente inutilizzabili.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
6.9- Ricorso proposto dall'imputato GI IA. Venendo all'esame delle censure rivolte dai difensori di IA GI, nelle due impugnazioni del 13/7/2009, alla decisione di confermare appieno la statuizione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestato al capo 96 della rubrica, giova rammentare quanto l'impugnata sentenza ha posto in evidenza (alle pagine da 110 in poi) quale complesso di elementi probatori a carico del IA ed attraverso quali procedimenti logico deduttivi la stessa sentenza ha ritenuto raggiunta la prova a suo carico oltre ogni ragionevole dubbio.
Ebbene, nel complesso, elaborato e non sempre lineare dispiegarsi delle argomentazioni, è comunque chiaro che la Corte di Assise di Appello di Cagliari, a fronte della rilevanza assorbente dell'elemento probatorio costituito dalle dichiarazioni etero- accusatorie dell'RB, non ha in alcun modo inteso ignorare ne' eludere esplicitamente il disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, di contro manifestando l'intento di voler applicare al materiale acquisito il principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte per il quale le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato, o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi e per gli effetti probatori della valutazione di responsabilità se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, esse siano sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto la cui responsabilità sia in disamina (cfr. da ultimo Cass. sentenze n. 1058/2010 e n. 29425/2009). Le valutazioni della Corte di secondo grado, in un quadro di sostanziale sovrapposizione rispetto a quelle rese dalla Corte di Assise nella sentenza del 29/4/2004, si articolano dunque in una serie di passaggi, che, per la parte di rilievo in questa sede, sono costituiti da:
1. l'illustrazione delle ragioni che militavano per una valutazione di attendibilità soggettiva delle dichiarazioni di RB:
il carattere spontaneo, genuino e saldo della sua confessione e la inconsistenza della tesi dell'intento vendicativo alla loro base, l'esistenza di specifici riscontri esterni alle dichiarazioni autoaccusatorie (pagg. da 111 a 113);
2. l'esposizione dei dati costituenti riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni eteroaccusatorie e, segnatamente, A) la accertata presenza del dichiarante, circa due settimane dopo il delitto, su di una vettura nella quale era possibile la presenza anche del IA, nonché la certa presenza dell'RB, in sosta, sotto l'abitazione del IA, cinque giorni prima dell'omicidio OR Pi. (pag. 114 e pag. 133); B) la accertata provenienza dal IA di un mandato omicidiario "circolare", avendo il teste IO NI riferito di aver appreso circa due mesi dopo l'omicidio OR Pi., da terzi, che IA e IS avevano tentato di conferire l'incarico omicidiario anche a due giovani, tali casula e mulvoni, nella logica di cercare di ottenere comunque l'abbattimento del bersaglio, tentando di contenere il costo dell'operazione in un'ottica di attivazione della "concorrenza" (pagg. 118 e 119); C) il comprovato acquisto da parte del IA - su disposizione del primo mandante CO El. - in favore del coautore dell'omicidio OR Pi., ID RE, di una Alfa 75 seminuova il cui prezzo d'acquisto rappresentava il compenso promesso per la esecuzione del mandato omicidiario (pag. 120);
3. la analitica descrizione dei dati afferenti il quadro dei riscontri delle dichiarazioni auto-accusatorie dell'RB, quali la descrizione degli appostamenti pre-omicidiari, unitamente al ID Sa. e ad un "terzo" saltuariamente presente (pagg. 121 e 122), i particolari della dinamica dell'aggressione e dell'omicidio e dei riscontri scientifici della veridicità del dichiarato (pagg. da 122 a 128);
4. la storia significativa delle prime dichiarazioni accusatorie e della successiva ritrattazione del teste AN, nel senso del conferimento di un mandato omicidiario trasversale dello OR Pi. da parte del IA, una storia dispiegata nell'arco di circa otto anni e indicativa della ferma sagacia dell'imputato nel condurre il teste alla ritrattazione ed alla conferma della versione assolutoria (pagg. da 129 a 132).
Ebbene, se i punti 1 e 3 sopra riportati prospettano in sintesi la valutazione dei Giudici di Appello sulla attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante RB e sul conforto esterno della veridicità della propria "auto-accusa", al punto 2 succitato sono sintetizzati i passaggi motivazionali ai quali la sentenza affida la propria valutazione di sussistenza di riscontri esterni individualizzanti delle dichiarazioni con le quali l'RB accusa il IA, unitamente al IS e per incarico del CO El., di avere conferito il mandato omicidiario, nel mentre al punto 4 si è sintetizzato il diverso ma (ad avviso dei giudici del merito) altrettanto sintomatico percorso accusatorio della deposizione AN sul mandato personale di sopprimere lo OR Pi.. Il giudizio finale e conclusivo di sussistenza di un grave ed univoco quadro probatorio a carico del IA è dunque fondato dalla Corte di Assise di Appello sulla convergenza dei suddetti elementi probatori e sulla tenuta complessiva dei reciproci legami logici. E su tale giudizio e sugli elementi fattuali e logici sui quali esso si fonda si incentrano le censure proposte dai due difensori del IA.
Il ricorso sottoscritto dall'avv. AT, al quale il ricorso dell'avv. Onnis fa pro parte pieno rinvio, pone però una preliminare censura di carattere processuale, articolata su due profili di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in carcere tra IA e suoi familiari, quella afferente la inintelligibilità delle captazioni e la loro non sostituibilità ad opera del "brogliaccio" (e men che meno dalle impressioni del Carabiniere pinna), nonché quella relativa alla insussistenza di ragioni di urgenza e di ineluttabilità del ricorso "esterno" alla base della installazione di meccanismi di captazione ambientale fuori della Procura (effettuata prima in un carcere e poi, senza autorizzazione, in un altro).
La censura è inammissibile.
La Corte di merito, infatti, ha declinato l'esame nel merito di dette questioni sul rilievo, per essa assorbente, della aspecificità del motivo di gravame, limitato alla sola generica riproposizione di eccezione di inutilizzabilità senza il corredo delle ragioni impugnatorie imposto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). La censura oggi in esame dissente da tale declaratoria ed afferma che, contrariamente alla opinione della Corte di merito, la specificità del suo gravame era raggiunta per relationem, attraverso l'espresso rinvio contenuto nel motivo "....a quanto evidenziato, anche con memorie scritte, nel corso del giudizio di primo grado", e passa quindi alla illustrazione delle ragioni di censura sotto i due profili dianzi sintetizzati.
Ritiene il Collegio che il requisito di specificità del motivo di appello di cui alla sopra richiamata norma del codice di rito sia integrato anche ove l'appellante, in luogo di trascrivere interamente le proprie difese disattese dal primo giudice, richiami specificamente luoghi e pagine degli atti sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nei quali dette difese vennero rassegnate. La specificità di legge, infatti, ben può essere acquisita per relationem ove il richiamo sia completo ed esaustivo, posto che il giudice di appello ha non solo piena ed incondizionata facoltà di accesso agli atti ma ne ha anche l'obbligo, ove il motivo lo richieda.
Ben diverso è invece il principio che regola la ammissibilità del ricorso per cassazione, quello, fermamente affermato e ribadito da questa Corte, della autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. sentenze n. 11910/2010, n. 3360/2010, n. 6112/2009). La censura di omesso esame di doglianze, o, come nella specie, di errata affermazione di aspecificità del motivo di appello, deve, per essere esaminata dalla Corte di legittimità, che non ha alcun obbligo di accesso "esplorativo" agli atti, consistere nella allegazione o trascrizione integrale dell'atto processuale ignorato o male interpretato: ciò importa che, a fronte della riportata affermazione di aspecificità del motivo di appello, la odierna censura di erronea lettura del motivo stesso (il quale avrebbe contenuto espresso rinvio ad atti e luoghi nei quali in primo grado le questioni di inutilizzabilità sarebbero state poste ed illustrate) si sarebbe dovuta risolvere nella integrale trascrizione del motivo stesso, nel mentre la illustrazione delle ragioni (che il ricorso effettua alle pagine da 2 a 7) avrebbe avuto un senso solo per accreditare in questa sede la decisività dell'erronea riduttiva lettura operata dalla Corte di Assise di Appello.
La assoluta carenza dell'adempimento in discorso, che si limita alla apodittica affermazione dell'errore per poi passare alla trattazione della questione, rende non superabile la statuizione di aspecificità del gravame contenuta nella sentenza impugnata e pertanto rende il motivo non ammissibile in questa sede.
Passando quindi alla disamina delle censure "di merito", si osserva che quelle ampie, sovente ripetute, in gran parte inammissibili estese nelle 127 pagine del ricorso dell'avv. Onnis e quelle più stringate e puntuali estese dall'avv. AT (alle pagine da 8 a 25) - e delle quali tutte viene appresso dato sintetico conto - portano però alla luce, ad avviso del Collegio, più di un punto di errore valutativo attingente decisivi elementi fondanti il giudizio conclusivo: e tanto impone, una volta chiariti siffatti punti di falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e non spettando alla Corte di legittimità di condurre a termine una sorta di prova di resistenza probatoria degli elementi immuni da censure, l'annullamento con rinvio per il riesame, da condurre alla luce dei formulandi principi e con ineluttabile assorbimento del motivo afferente il diniego delle attenuanti generiche.
Esaminando il voluminoso ricorso esteso dall'avv. CO Onnis, si rileva che, dopo un'ampia anticipazione della storia personale del dichiarante Arbia, diretta a farne trapelare la "evidente inattendibilità" (pagg. da 1 a 9), e dopo inammissibili proposte di valutazione dei sintomi processuali di un interesse personale dell'Arbia alla dichiarazione etero-accusatoria a danno del IA (pagg. da 9 a 17), il ricorso tenta di addurre specifici elementi di tale storia personale delineando una sorta di figura di professionista della delazione e della accusa (pagg. da 17 a 35), quindi offrendo elementi di mero fatto che non si scorge come possano essere sottoposti alla cognizione di questa Corte di legittimità. Nè miglior sorte meritano le osservazioni critiche mosse alla persuasività delle valutazioni afferenti i riscontri oggetti vi delle dichiarazioni auto-accusatorie, quali quelle relative alle tracce di stazionamento ed appostamento nei giorni precedenti quello dell'omicidio, alla provenienza del munizionamento necessario all'agguato, alla posizione nella quale fu rinvenuto il corpo dello OR Pi., alla telefonata anonima effettuata ai Carabinieri di Dolianova, alte condizioni climatiche (pioggia) registrate durante uno dei giorni di appostamento dell'RB a Suelli, alla impossibilità di aver intravisto lo OR Pi. entrare ed uscire di casa attorno alle 21 del 5 Novembre (pagg. da 35 a 51 del ricorso).
Del pari, sono da ritenersi mere proposte di rivalutazione dei fatti le amplissime, disorganiche, osservazioni afferenti il confronto tra le dichiarazioni dell'RB ed i risultati delle indagini tecnico- balistiche o delle ispezioni della campagna di Suelli (pagg. da 51 a 55) o, ancora, dei risultati del sopralluogo e dell'esperimento del 9 luglio 2001 (pagg. da 56 a 63) e, di nuovo, delle indagini sui bossoli rinvenuti (pagg. da 63 ad 88 e poi pagg. da 121 a 124): le argomentazioni sono nulla più che una prospettazione defensionale di dissenso dalle statuizioni criticate, che mai attingono il livello di specificità imposto dall'art. 606 c.p.p., lett. e). Appartiene del pari al campo delle irricevibili illazioni quanto diffusamente, ma non chiaramente, argomentato a proposito della "causale" dell'omicidio alle pagine da 97 a 108 del ricorso, in dissenso dalle chiare e congrue affermazioni al proposito dispiegate in sentenza alle pagine 116, 117 e 119.
Anche il ricorso, seppure più puntuale ed organico, sottoscritto dal difensore avv. AT non si sottrae, in parte, alla inammissibilità. Ed infatti, dopo avere puntualmente, ma (ut supra) inutilmente, dispiegato le censure avverso la pronunzia di irricevibilità dell'appello per aspecificità, il ricorso si applica ad una chiara ma non ammissibile proposta di rivedere i parametri di attendibilità soggettiva dell'RB (pagg. da 8 a 15), abbandonandosi a mere illazioni e non riuscendo a far emergere alcun profilo di illogicità nelle valutazioni contenute nella sentenza impugnata. Emerge, quindi, per effetto della inammissibilità di tutte le censure esposte nei due ricorsi, e quali sopra sinteticamente esaminate, la incontestabile valutazione di attendibilità soggettiva dell'RB e di sussistenza di pieni riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni auto-accusatorie (cfr. anche considerazioni sub 5.2). Diversa sorte meritano, invece, le ulteriori censure contenute nei due ricorsi, quelle che, con proposizioni ammissibili seppure pro parte infondate, pongono in luce profili di criticità nell'argomentare della sentenza impugnata a sostegno dei riscontri esterni individualizzanti;
ci si riferisce alle censure:
quanto al ricorso dell'avv. Onnis, A) afferenti la tenuta logica del riscontro costituito dalle dichiarazioni di NI IO (pagg. da 90 a 97), B) relative al valore probatorio delle dichiarazioni, ritrattate, di ND AN (pagg. da 108 a 121), C) concernenti l'episodio dell'acquisto dell'Alfa 75 per il ID Sa. (pagg. da 55 a 57);
quanto al ricorso dell'avv. AT, D) relative alla insostenibilità logica, come riscontro, del conferimento del "mandato circolare" avvalorato dal NI (pagg. da 15 a 20) e E) afferenti la totale assenza di attitudine dimostrativa del controllo dell'RB sotto l'abitazione del IA il 4 novembre 1991 (pagg. da 20 a 25). Ritiene il Collegio che l'articolata censura (sopra sub B) afferente le dichiarazioni del AN Al., pur espressa in termini affatto ammissibili, non colga nel segno, avendo la Corte di merito con sintetiche, ma chiare e congrue, argomentazioni riferito: che l'RB aveva dichiarato di aver appreso dal AN Al. che costui era stato officiato dallo Schirru, strettamente legato al IA, del mandato omicidiario a danni dello OR Pi. proprio nei giorni nei quali l'RB attendeva all'agguato, che il AN Al. aveva confermato quanto dichiarato da RB ma in dibattimento aveva ritrattato, che la ritrattazione era stata contestata dalle dichiarazioni del congiu (confermative della prima versione resa dal AN Al. ad RB) e del portoghese, che la chiave di spiegazione della confessione e della ritrattazione andava trovata nell'esito conclusivo della vicenda AN Al. (quando, nel 2000, ottenne la semilibertà per la disponibilità ad assumerlo palesata da un cugino del IA).
Il ricorso, nella lunga parte dedicata a contestare tali statuizioni (pagg. da 108 a 121) tenta di trovare una forzatura logica nella ricostruzione della ritrattazione del 1994 come frutto di un incongruo patto di compenso (lavoro) a futura memoria, quando, invece, la Corte di merito ha logicamente lumeggiato un percorso di intimidazione - blandizia - ricompensa dispiegato dal IA a carico del dichiarante AN Al. nell'arco di ben otto anni. Del pari si tenta di intravedere illogicità nella enfasi data alla assunzione del AN Al. da parte del cugino del IA, Senis, quando invece fattore determinante di tale assunzione sarebbe stato l'accollo contributivo da parte del Comune: in tale guisa il ricorso dimostra esso stesso illogicità nel confondere l'iniziativa del datore di lavoro (facoltativa e quindi determinante) con quella del Comune (doverosa, nell'attuazione di programmi di recupero sociale).
Se poi si considera come siano inammissibili proposte di rivalutare i fatti le conclusive considerazioni (pagg. da 117 a 120) sulla inattendibilità del AN Al. in "versione accusatoria", deve concludersi che le considerazioni della Corte di Assise di Appello di Cagliari al proposito dispiegate (il punto 4 riportato dianzi in premessa) resistono alle censure e costituiscono pertanto elemento di prova valutabile in ordine alla responsabilità per l'omicidio di cui al capo 96.
Colgono, invece, certamente nel segno le censure (sopra sub E) di totale assenza di attitudine dimostrativa delle osservazioni articolate a pag. 114 della sentenza sui controlli di Polizia del 4 e del 24/11/1991, osservazioni che la Corte di merito formula ravvisando in quegli esiti di controllo un indiscutibile riscontro esterno individualizzante delle dichiarazioni etero-accusatorie dell'RB perché detti esiti attesterebbero lo stretto legame tra mandante ed esecutore.
Ebbene, come rettamente denunziato in ricorso, la pretesa attitudine dimostrativa di detti controlli deve ritenersi affatto inesistente. Quanto all'episodio del 24/11/1991, in sentenza si ipotizza che con l'RB nella vettura potesse esserci il IA solo perché il 16/4/1992 il IA fu visto al suo interno, con alla guida il ID Sa., in tale guisa perpetrando un salto logico di assoluta evidenza.
Quanto all'episodio dell'RB che il 4/11/1991 (5 giorni prima dell'omicidio) sostava in auto sotto casa del IA, casa il cui interno il dichiarante ha dimostrato di ben conoscere, da un canto si avvalora senza motivazione la generica notazione di un suo fare "sospetto" e dall'altro canto neanche ci si fa carico della risposta difensiva, per la quale l'RB ivi attendeva il fratello del IA per uscire assieme "a donne".
L'uno e l'altro episodio, poi, si inseriscono in un quadro che azzera alcuna loro attitudine dimostrativa specifica, posto che, quand'anche fosse comprovata la (occasionale) frequentazione del IA da parte dell'RB, non per questo, in un contesto pacifico di appartenenza di entrambi alla criminalità organizzata per il traffico degli stupefacenti, il solo contatto tra i due sarebbe eloquente del conferimento del mandato omicidiario. Di qui la esclusione di alcuna attitudine dimostrativa dei due episodi di controllo.
Generiche e inidonee a revocare in dubbio la rilevanza della valutazione, sono, invece, le censure (sopra sub C) rivolte (pagg. da 55 a 57 del ricorso avv. Onnis) alla affermazione per la quale un riscontro individualizzante delle dichiarazioni di RB sarebbe costituito dall'avere il IA, poco tempo dopo la consumazione dell'omicidio OR Pi., acquistato dal cambia una auto Alfa 75 intestandola al ID Sa. (coautore dell'assassinio unitamente al dichiarante), in tale guisa regolando prontamente il debito assunto con la pattuizione del compenso (trenta milioni di lire) per la esecuzione dello OR Pi..
Il riscontro, si badi, è affidato al procedimento per presunzione per il quale, dal dato certo afferente l'esborso della somma in favore del ID Sa., è lecito dedurre la conferma della dichiarazione dell'RB per la quale in tale guisa sarebbe stato regolato il compenso promesso in sede di conferimento del mandato omicidiario al ID Sa. stesso da parte del IA, pertanto escludendosi la possibilità che quell'acquisto o finanziamento d'acquisto dell'auto avesse diverse finalità remuneratoria o fosse fatto anche nell'interesse del "finanziatore" a disporre di una vettura con un fedele "autista".
Da tanto discende che il dato riferito conserva la sua piena attitudine dimostrativa nella misura in cui in sede di valutazione di merito si ritenga, alla luce di tutto quanto acquisito, di mantenere fermo siffatto procedimento per presunzioni.
Meritevoli di considerazione sono, infine, le censure formulate in entrambi i ricorsi (sopra sub A e D) sulla questione del "mandato circolare" ampiamente trattato in sentenza con riguardo alle dichiarazioni di IO NI ed al quale la decisione impugnata riconnette elevata attitudine dimostrativa e quindi piena efficacia di riscontro individualizzante dell'accusa che l'RB ha rivolto al IA.
Ed invero, se resta affatto immune dalle censure ad esso rivolte nei ricorsi - in termini di mera implausibilità - l'argomento per il quale la pluralità, appunto la "circolarità" dei mandati (quasi una semina di vocazioni nella speranza di una raccolta pronta ed a buon mercato), sarebbe la strategia più diffusa nell'ambiente criminale per assicurare al mandante il risultato sperato, colgono nel segno i rilievi sulla completezza e tenuta logica del momento anteriore di tale valutazione conclusiva, quello afferente la credibilità e veridicità delle dichiarazioni del NI.
Costui, infatti, non solo è, secondo quanto afferma il Giudice di appello, un mero dichiarante de relato (da tale peddio e dal casula), e quindi fonte di riscontro di particolare tenuità probatoria, ma, stando alla censura (pag. 92 del ricorso avv. Onnis), è stato recisamente smentito proprio dalla sua fonte, il giovane casula, preteso destinatario dell'incarico omicidiario impartito dal IA.
La Corte di merito, come denunziato, ne' si interroga sulla idoneità probatoria della predetta dichiarazione ne' formula considerazioni sulla prospettata smentita.
Tale carenza di indagine su un punto decisivo e di estremo rilievo si traduce nella esistenza del denunziato vizio di motivazione nel percorso logico conducente ad affermare che le dichiarazioni del NI costituiscono riscontro individualizzante. In conclusione, accolti i ricorsi nelle parti sopra indicate e respinti gli stessi per i punti ed i capi pure specificati, deve annullarsi la sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa Corte perché provveda a nuovo giudizio che, mantenuta ferma la non scalfitta valutazione di attendibilità dell'RB e delle sue dichiarazioni, proceda alla valutazione della esistenza dei riscontri individualizzanti delle dichiarazioni a carico del IA, tenendo fermi i punti sopra indicati come immuni da censure e di contro escludendo quegli argomenti dei quali si è negata l'attitudine dimostrativa, quindi applicandosi alla rivalutazione dei punti sopra indicati e conclusivamente procedendo alla valutazione complessiva e finale.
6.10- Ricorso proposto dall'imputato GN SE. Il ricorso si risolve in una generica censura di insussistenza di idonei elementi probatori di accusa, assai poco comprensibilmente sostenendosi che dal proscioglimento dell'imputato dal reato associativo e dal ridimensionamento dell'accusa deriverebbe anche l'estraneità del SE Ig. a qualsivoglia traffico di droga, nonché apoditticamente affermandosi la inattendibilità delle dichiarazioni del CO Ma., del NI, del MA An. e del IS, tutti accomunati - senza specificazione alcuna - in tale siffatto sommario giudizio negativo. Si impone, pertanto, una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6.11- Ricorso proposto dall'imputato VI AD. La censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione per essersi in sentenza affermata la responsabilità dell'imputato per la sua partecipazione ad una associazione criminosa, nella quale egli aveva cooperato con soggetti prosciolti dalle medesime accuse o deceduti in epoca antecedente al processo, è manifestamente infondata.
Il proscioglimento di uno dei soggetti in origine indicato quale sodale e la morte di altri non hanno avuto incidenza alcuna sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (numero degli associati), atteso che l'intervenuto decesso di alcuni sodali non fa venir meno il vincolo associativo che in precedenza ha legato costoro al sodalizio e che non rileva il proscioglimento di altri ove residui il richiesto numero di compartecipi. E poiché nella specie si è dai Giudici del merito congruamente fatto riferimento al coinvolgimento nel sodalizio "AD" di più persone, fra esse compresi alcuni sodali poi deceduti, senza che siffatto coinvolgimento sia stato in alcun modo contrastato dal ricorrente, e poiché altresì il proscioglimento di GI AD non ha fatto venir meno il richiesto numero minimo di partecipi del sodalizio, deve concludersi per la manifesta infondatezza della censura.
Quanto poi alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese da NE RO in altro procedimento, si rileva che tali dichiarazioni risultano essere state acquisite al fascicolo del dibattimento davanti al GIP su accordo delle parti, con la sola eccezione di ER AL;
ne consegue la piena utilizzabilità delle medesime e la correttezza del diniego di nuova audizione del RO An. consentendo il titolo del reato (D.P.R. n.309 del 1990, art. 74) un nuovo esame del dichiarante solo su fatti diversi.
Deve, di contro, ritenersi corretto il rilievo circa il tipo di aggravante contestata. Il richiamo di cui in imputazione al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 4 non trova riscontro nella descrizione del fatto contestato (facendosi in esso esclusivo riferimento alla aggravante della partecipazione al sodalizio di soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti e non già ad una associazione armata), ne' l'aggravante prevista da tale comma risulta essere stata oggetto di contestazione in fatto;
pertanto, non avendo l'erroneo riferimento influito sulla determinazione della pena essendosi tenuto conto solo dell'aggravante effettivamente sussistente e contestata, può, in applicazione del disposto di cui all'art. 619 c.p.p., procedersi alla rettifica come precisato in dispositivo. 6.12- Ricorso proposto dall'imputato ER AL. Con il ricorso l'imputato si è limitato ad eccepire la non rispondenza a norma del procedimento probatorio adottato nella specie (in punto di assunzione e valutazione delle dichiarazioni de relato della P.G., in punto di valutazione delle dichiarazioni in precedenza rese dai testi o collaboratori ed a essi lette per la contestazione, in punto di acquisizione di atti relativi ad altri procedimenti) e la conseguente inutilizzabilità delle prove non correttamente assunte. In proposito vanno richiamate le considerazioni sub 5.1 in ordine alla manifesta infondatezza della censura. Inoltre non può non rilevarsi la estrema genericità del motivo di ricorso, nulla essendosi osservato dal ricorrente circa la rilevanza degli atti asseritamente inutilizzabili.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 6.13- Ricorso proposto dall'imputato CA PI. Il pur articolato ricorso (comprensivo dei motivi aggiunti depositati nelle date del 13/1/2010 e del 6/5/2010) avanzato nell'interesse di tale imputato non merita accoglimento.
In ordine al primo motivo (comprensivo delle ulteriori argomentazioni svolte con il primo motivo delle memorie aggiunte) - relativo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato della P.G. e delle contestazioni rivolte ai testi ed ai collaboratori di Giustizia nonché alla connessa questione di costituzionalità - si richiamano le considerazioni espresse sub 5.1.; parimenti a tali considerazioni deve farsi richiamo anche in relazione al secondo motivo di gravame. Quanto alle censure di cui al terzo motivo di gravame la questione con esse posta è stata già affrontata dai Giudici del merito (cfr. pagg. 372/376 della sentenza di primo grado, richiamate e condivise nella sentenza di appello) con puntuali ed analitiche osservazioni. In proposito si osserva e si ribadisce a condivisione e sostegno delle argomentazioni dei Giudici del merito: che la verifica della sussistenza della qualità di indagato al momento del rilascio di dichiarazioni davanti alla P.G. deve essere condotta non secondo un criterio formale ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese;
che la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito come indagato postula che a carico di tale soggetto siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità e come tali conosciuti dall'Autorità procedente, nulla rilevando eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante; che la successiva assunzione della condizione di indagato/imputato non inficia la utilizzabilità di dichiarazioni precedentemente rese allorquando il soggetto non rivestiva siffatta qualità; che il giudizio circa la sussistenza ab initio di indizi di reità a carico del dichiarante costituisce accertamento di fatto la cui valutazione, se congruamente motivata dal giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. S.U. sent. n. 15208/2010, S.U. sent. n. 23868/2009, nonché sentenze n. 23776/2009, n. 24953/2009, n. 38621/2007). E poiché nella specie le valutazioni in ordine alla carenza, al momento della sua escussione in data 29/4/01, di idonei e concreti elementi indizianti a carico del PI sono congruamente motivate, prive di illogicità ed in linea con la citata giurisprudenza di legittimità, il motivo in esame deve ritenersi privo di alcun fondamento.
In ordine alla dedotta violazione del canone di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. si richiamano innanzi tutto le considerazioni svolte sub 5.2; quanto alla ricorrenza nei confronti del PI di idonei elementi individualizzanti a completamento della verifica giudiziale delle chiamate in reità o correità, osserva il Collegio che nella specie i Giudici del merito non si sono certo sottratti a siffatta conclusiva operazione logica di valutazione, puntualmente indicando: in relazione al consistente e continuativo traffico di droga svolto dall'imputato, le dichiarazioni degli autori delle forniture e di vari altri soggetti frequentanti l'ambiente cittadino degli stupefacenti (in particolare MA DR, LI IS, RI CO), gli accertati rapporti intrattenuti con TE UR (cfr. dichiarazioni di UR LF circa i legami e gli "affari" intrattenuti dal fratello con CA PI nonché sulla "confessione" fattagli dal PI sulla proprietà dello stupefacente rinvenuto presso la casa di nicola corona); in relazione agli omicidi DU Di. e ID Ma. ed ai reati collegati, le dichiarazioni di IS LI e di IO NI sulle confessioni stragiudiziali ricevute in merito dallo stesso PI e da AD IG, gli elementi emersi a seguito delle indagini di P.G., le deposizioni di IO RG e IA IA, la sussistenza in capo al PI di un forte movente.
Le censure avanzate in proposito ed in relazione agli elementi valutativi posti a base della statuizione di condanna (parte del terzo motivo nonché quarto motivo del ricorso principale e secondo motivo delle memorie aggiunte) più che porre in evidenza illogicità o contraddittorietà dell'iter argomentativo della decisione, si risolvono in realtà in una critica sterile delle valutazioni operate nelle sentenze, ad esse contrapponendo una diversa ricostruzione dei fatti e difformi argomentazioni valutative ritenute più plausibili, l'una e le altre improponibili in questa sede di legittimità. Peraltro non può non sottolinearsi come il puntiglioso esame di tutti gli elementi acquisiti in atti, come la esauriente e mai illogica valutazione di tali elementi (anche alla luce dei rilievi difensivi), come l'imponente compendio probatorio raccolto in ordine ai fatti di causa, come la pluralità, autonomia e convergenza delle varie fonti di prova non consentano di nutrire dubbio alcuno sulla correttezza della decisione di condanna.
Il ricorso del PI deve, in conclusione, essere rigettato.
6.14 Ricorso proposto da NE RC.
La censura di violazione di legge per mancata correlazione tra contestazione e statuizione e quella relativa ad asseriti vizi motivazionali sono manifestamente infondate.
È infatti evidente che la limitazione della condanna ad un solo episodio di illecito acquisto di sostanza stupefacente in luogo della originaria ipotesi continuata non ha certo leso il diritto di difesa dell'imputato.
I rilievi circa imprecisioni ed incertezze sul luogo e l'epoca di commissione del fatto sono anch'essi del tutto privi di fondamento, considerato: che nel corso del giudizio le circostanze del fatto sono state sufficientemente precisate, che l'imputato ha esercitato appieno la sua difesa in relazione al fatto per il quale è stata pronunciata condanna, che la collocazione temporale indicata nella sentenza impugnata è frutto di un palese errore materiale (essendo il periodo indicato quello in cui sono state assunte alcune dichiarazioni dibattimentali e riferendosi i fatti a periodo di gran lunga antecedente ma precisamente e chiaramente circoscritto) facilmente rilevabile e non inficiante la statuizione. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
6.15- Ricorso proposto dall'imputato AL RA. In ordine alle censure esposte nel primo motivo e relative alla insussistenza nella specie degli elementi costitutivi del reato associativo si richiamano le considerazioni svolte sub 5.3. Quanto alla asserita illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso "RA", rilevata dal ricorrente con riferimento ai contrasti tra i due fratelli RA, si osserva che il rilevo difensivo si risolve in una mera critica valutativa e non tiene conto delle richiamate ed esaustive argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, laddove si fa riferimento ai rapporti tra RA IO e RA AL quali da più parti descritti, laddove si valutano le dichiarazioni reticenti di IO RA e si argomenta in ordine alla reale ragione del contrasto insorto nel 1985 con il fratello RA AL, laddove si descrivono rapporti ed affari intrattenuti dai due fratelli.
E poiché la conclusione alla quale pervengono i Giudici del merito è frutto non già di una mera ipotesi o di un indimostrato presupposto ma di circostanze e fatti (cfr. in particolare dichiarazioni di LI IS, di GI AD, di RE RR, di CO RD) che indicano nell'imputato soggetto intraneo al sodalizio capeggiato dal fratello RA IO, la sentenza non merita al proposito censura alcuna.
In ordine ai rilievi di cui al secondo motivo, denunzianti vizi motivazionali con riguardo ai ravvisati reati-fine, se ne rileva la inammissibilità, con essi sostanzialmente prospettandosi le proprie diverse valutazioni sugli elementi esaminati e non tenendo conto il ricorrente della particolare natura del "riscontro individualizzante", che può riferirsi ad elemento di qualsiasi tipo e natura (anche di ordine puramente logico), e della non richiesta sua autonoma valenza probante, esso dovendo - di regola - solo corroborare e completare la prova costituita dalle affermazioni etero- accusatorie del dichiarante.
Quanto infine ai motivi nuovi valgono le argomentazioni testè effettuate;
si richiamano altresì le considerazioni svolte sub 5.2. Il ricorso dell'imputato deve, in conclusione, essere rigettato. 6.16- Ricorso proposto dall'imputato MA TI.
Con il ricorso l'imputato si è limitato ad eccepire la non rispondenza a legge del procedimento probatorio adottato nella specie (in punto di assunzione e valutazione delle dichiarazioni de relato della P.G., in punto di valutazione delle dichiarazioni in precedenza rese dai testi o collaboratori ed a essi lette per la contestazione, in punto di acquisizione di atti relativi ad altri procedimenti) e la conseguente inutilizzabilità delle prove non correttamente assunte. In proposito vanno richiamate le considerazioni sub 5.1 in ordine alla manifesta infondatezza della censura.
Inoltre non può non rilevarsi la estrema genericità del motivo di ricorso, nulla essendosi osservato circa la rilevanza degli atti asseritamente inutilizzabili.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 6.17- Ricorso proposto dall'imputato TE UR. I rilievi avanzati, sotto più profili, in relazione alla prova costituita dalle dichiarazioni rese da LF UR non sono condivisibili.
Risulta pacificamente in atti che costui venne citato ed esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. essendo egli imputato per reati propri non connessi ne' collegati con i fatti oggetto del presente procedimento. Di qui la inconsistenza della eccepita inutilizzabilità delle sue dichiarazioni ex art. 63 c.p.p., comma 2, atteso che il richiamato regime di inutilizzabilità non concerne le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o non collegati con quelli a lui addebitati (cfr. Cass. sentenze n. 16856/2010, n. 9540/2006, S.U. n. 1282/97). Quanto poi alla lamentata violazione del diritto alla prova, a seguito della reiezione della richiesta di acquisizione del verbale di interrogatorio reso dal fratello LF UR dinanzi al P.M., ed al sottolineato errore di diritto, per avere esteso la fattispecie di inammissibilità riconducendo erroneamente la richiesta all'ambito dell'art. 603 c.p.p., comma 2 si rileva:
da un lato, che con siffatta decisione non è stato leso alcun diritto di difesa, potendo il richiedente accedere aliunde all'atto di cui si chiedeva l'acquisizione e non avendo, peraltro, il ricorrente precisato l'incidenza negativa subita a seguito della contestata decisione;
dall'altro lato, che con il suo provvedimento di reiezione la Corte ha implicitamente, ma chiaramente, ritenuto non decisiva l'acquisizione probatoria richiesta, sicché appaiono irrilevanti le considerazioni sulla natura della prova ("nuova" e non "sopravvenuta").
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso;
le dichiarazioni accusatorie di LF UR sono state infatti valutate unitamente ad altri elementi di riscontro (cfr. dichiarazioni di stara e corona ni., confermative della attendibilità del dichiarante, nonché le più significative dichiarazioni di MA DR su stabile collaborazione di TE UR con PI CA nel commercio degli stupefacenti), nel rispetto della regola di valutazione probatoria contemplata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, previo giudizio positivo sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità delle sue dichiarazioni. La eccepita violazione dell'art. 522 c.p.p. è censura manifestamente infondata e quindi inammissibile, posto che la rettifica circa la collocazione temporale dei fatti non ha innovato la contestazione, rimanendo contestazione e sentenza tra esse correlate, e che lo stesso ricorrente non ha indicato alcuna incidenza negativa di siffatta rettifica sul suo diritto di difesa, solo astrattamente ipotizzando una sua possibile menomazione.
Quanto, infine, alla ipotizzata diversa qualificazione dei fatti si osserva che gli elementi emersi e sottolineati nella sentenza impugnata (collaborazione del UR con il PI nel commercio degli stupefacenti, contatti e movimenti dei due quali osservati dal fratello dell'imputato, frequentazione di entrambi della roulotte posta sul terreno di LF UR, collocazione unitaria della droga nella roulotte da parte del PI e dell'imputato, occultamento sotto terra dello stupefacente da parte dell'imputato) integrano pienamente la ritenuta ipotesi concorsuale. Il ricorso dell'imputato deve, quindi, essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CI GI limitatamente alla detenzione di arma da guerra perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni due di reclusione ed Euro 700,00 di multa.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA GI e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Cagliari.
Rettifica la contestata ed applicata aggravante del reato associativo attribuito a AD VI come "aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3.
Rigetta nel resto il ricorso di AD VI.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LA GI, LA ER, GU OV, SE GN, NI EL, AL ER, TI MA e RC NE, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di RB RE, RO OL, TI FI, TI MA, PI CA, RA AL e UR TE che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010