Legge 3 gennaio 1981, n. 6

Commentari20

Mostra tutto (20)
  • 1pensione di reversibilità
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 2News ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Reversibilità della pensione di anzianità: diritto del coniuge superstite indipendentemente dalla domanda del de cuius
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 5Sentenza Cassazione Civile n. 5741 del 22
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5741 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20614-2020 proposto da: T.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO DE PACE; – ricorrente – contro INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI …

     Leggi di più…
Mostra tutto (20)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 941
    Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1486/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente SENTENZA TRA difeso dall'avv. SANTAGUIDA MARIA TERESA Parte_1 ricorrente E rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1 resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21 luglio 2017, l'ing. …
     Leggi di più...
    • prescrizione debito contributivo·
    • Gestione RA·
    • art. 2, comma 26, L. 335/1995·
    • iscrizione albo professionale·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • art. 116, comma 8, L. 388/2000·
    • sanzioni retroattive·
    • contributo integrativo·
    • obbligo contributivo previdenziale·
    • contributo soggettivo

  • 2Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/03/2025, n. 43
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Donatella Aru CONSIGLIERA dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE in esito all'udienza del 11 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 19 dell'anno 2022, proposta da: , con sede legale in Roma, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …
     Leggi di più...
    • art. 2, comma 26, legge 335/1995·
    • iscrizione albo professionale·
    • prescrizione contributi·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • compensazione spese·
    • art. 18, comma 12, d.l. 98/2011·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • previdenza·
    • gestione separata·
    • sanzioni civili

  • 3TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/06/2025, n. 2043
    Provvedimento: Pubblicato il 27/06/2025 N. 02043/2025 REG.PROV.COLL. N. 01268/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Centro Medico Fisioterapico Oris Cav. Gino SE & LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunziatina Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Siciliana - Assessorato Regionale della …
     Leggi di più...
    • giudicato amministrativo·
    • programmazione sanitaria·
    • budget sanitario·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992·
    • accreditamento strutture sanitarie·
    • partecipazione procedimentale·
    • sospensione accreditamento·
    • illegittimità derivata·
    • clausola di salvaguardia

  • 4Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 472
    Provvedimento: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, - richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3175 / 2022; - viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato; visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed …
     Leggi di più...
    • art. 3 L. 335/1995·
    • spese legali·
    • prescrizione quinquennale·
    • opposizione a cartella esattoriale·
    • Agenzia delle Entrate Riscossione·
    • contributo previdenziale·
    • mancata trasmissione comunicazioni reddituali·
    • art. 18 L. 6/1981·
    • INARCASSA

  • 5Trib. Palermo, sentenza 16/07/2024, n. 3380
    Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° ___________/_________ Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in F.A. _________________ persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 12766 del 2022 R.G.L. promossa DA in Parte_1 persona del suo legale rappresentate pro tempore, dott.sa , con l'avv. Luciano Romeo e Roberto Parte_2 Croce - ricorrente - CONTRO Controparte_1 in persona [...] del Suo procuratore generale con l'avv. Alessandro Nicolodi e con l'avv. Elisa Morici; resistente OP - resistente …
     Leggi di più...
    • iscrizione INARCASSA·
    • società di ingegneria·
    • spese di lite·
    • annullamento cartella esattoriale·
    • art. 3 comma 2 DM 263/2016·
    • contributo integrativo·
    • onere della prova·
    • opposizione a cartella di pagamento·
    • società di professionisti
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. Prestazioni

    La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
    Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
    I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
    ((Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
    Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici))
  • Art. 2. Pensione di vecchiaia ((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1))
    Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a);i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge.
    ((La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione)) (3)
    ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290)) Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' ridotta come segue:
    a) all' ((1,71)) per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
    b) all' ((1,43)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
    c) all' ((1,14)) per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
    ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290))
    Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
    ((Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione.
    Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni)) (3) ((4)) ---------- AGGIORNAMENTO (3)
    La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbrazio-2 marzo 1990, n.99 (in G.U. 1a s.s. 7/3/1990, n.10) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6 ." ----------- AGGIORNAMENTO (4)
    La L11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.21) che:" Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all' articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell' articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di
    entrata in vigore della presente legge."
  • Art. 3. Pensione di anzianita'

    La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
    La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
    ((La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2))
    Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.