Sentenza 3 maggio 2006
Massime • 1
Non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio conseguente al mancato invito all'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma terzo cod. proc. pen. quando l'imputato abbia ricevuto, con un atto equipollente, la contestazione degli addebiti, trovandosi così nella condizione di predisporre ed avanzare le proprie difese. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la suddetta nullità, ritenendo sufficiente la contestazione degli addebiti contenuta nell'invito a comparire per l'udienza di convalida dell'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2006, n. 30136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30136 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 03/05/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 591
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 6121/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UR SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 31 ottobre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MURA Antonello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la decisione con cui il Tribunale di Catania aveva condannato DI UR SA alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p.. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione per mezzo del proprio difensore.
Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 604 c.p.p., in quanto i giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare la nullità della decisione di primo grado per omesso interrogatorio dell'imputato. Più precisamente, viene eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio ex art. 416 c.p.p., modificato dalla L. n. 234 del 1997. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 603 c.p.p., in quanto i giudici avrebbero dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, assumendo le dichiarazioni di ST AR TI, titolare della rivendita dove l'imputato, all'epoca agli arresti domiciliari, era stato autorizzato a lavorare, la cui testimonianza avrebbe potuto chiarire che non si era trattato di una evasione.
Con il terzo motivo, infine, deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 385 c.p., sostenendo che la condotta dell'imputato non integra il reato contestatogli. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Correttamente i giudici d'appello hanno respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio dell'imputato, a norma dell'art. 416 c.p.p., nella formulazione di cui alla L. 16 luglio 1997, n. 234. Deve ritenersi, infatti, che nella specie l'interrogatorio non avrebbe assicurato alcun ulteriore momento di conoscenza dell'accusa, in quanto l'imputato aveva già ricevuto la contestazione degli addebiti attraverso il provvedimento con cui era stato invitato a comparire per l'udienza di convalida, trovandosi così già nella condizione di predisporre ed avanzare le proprie difese, hi questo modo, l'invito a comparire all'udienza di convalida ha svolto la medesima funzione dell'invito a rendere l'interrogatorio, restando irrilevante la circostanza che l'imputato non sia comparso in quella sede per difendersi, dal momento che era comunque nelle condizioni di svolgere la propria difesa prima dell'inizio dell'azione penale. È vero che i due istituti dell'interrogatorio previsto dall'art. 375 c.p.p., comma 3 e dell'interrogatorio in sede di convalida possono avere differenti finalità, soprattutto tenendo conto che il rinvio a giudizio può essere disposto per fatti connessi, per i quali non è stato operato l'arresto in flagranza (Sez. 3^, 21 aprile 2004, n. 26904, Benintende), tuttavia occorre anche tenere presente lo scopo delle norme in questione che è quello di impedire che l'imputato arrivi dinanzi al giudice per l'udienza preliminare o, nel caso di citazione diretta a giudizio, al giudice dibattimentale senza essere messo nelle condizioni di conoscere i fatti dai quali dovrà difendersi. Se è questa la finalità e lo scopo della nullità posta a garanzia dell'imputato dall'art. 416 c.p.p., allora appare difficile escludere automaticamente l'effetto equipollente di un atto, come l'avviso di comparizione all'udienza di convalida, che può avere lo stesso contenuto dell'invito a rendere l'interrogatorio. Peraltro, nel caso in esame si è trattato di una contestazione relativa ad un fatto ben circoscritto, per cui anche sotto questo profilo può essere condivisa la decisione adottata dai giudici di appello che, sulla base di una valutazione in concreto, hanno ritenuto l'equipollenza dell'atto in questione, rigettando l'eccezione di nullità.
Inoltre, va detto che il reato contestato all'imputato è stato giudicato, in primo grado, nell'udienza del 27 settembre 2000, dal tribunale monocratico, con rito a citazione diretta, con la conseguenza che non era applicabile l'art. 416 c.p.p., ma semmai la nuova disciplina dell'art. 552 c.p.p., comma 2, introdotta dalla L. n. 479 del 1999. Del tutto infondato è anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con l'escussione della teste AR TI ST, titolare del negozio presso cui l'imputato era stato autorizzato a lavorare. Al riguardo si osserva che la testimonianza della ST poteva essere richiesta anche in primo grado, con la conseguenza che trova applicazione dell'art. 603 c.p.p., comma 1, secondo cui ogni valutazione è rimessa al giudice d'appello, che dispone la rinnovazione solo nel caso ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Nella specie, la Corte d'appello ha correttamente utilizzato il criterio richiesto dalla legge e, con motivazione non censurabile in questa sede, ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e, inoltre, ha considerato del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato la testimonianza della ST.
Infondato è, infine, il terzo motivo.
Il ricorrente ritiene che non si sia trattato di evasione, ma di una semplice inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a recarsi al lavoro.
Come è noto anche l'allontanamento dell'imputato agli arresti domiciliari e autorizzato al lavoro dal luogo in cui è previsto che svolga la propria attività lavorativa costituisce il reato di evasione. Il dolo generico richiesto comporta che integra il delitto la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione. Ne consegue che anche l'allontanamento dal luogo di lavoro, in quanto coincidente con il luogo di custodia, integra gli estremi del reato in esame, in ogni caso in cui non abbia brevissima durata e risulti, pertanto, incompatibile con le esigenze di sorveglianza e di controllo da parte della autorità amministrativa che la norma incriminatrice tutela (Sez. 6^, 18 febbraio 2004, n. 19645, Grasso).. Nella specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputato è stato sorpreso lontano dal luogo di lavoro, allontanamento assolutamente ingiustificato rispetto ai termini precettivi dell'autorizzazione al lavoro concessa dai giudici. Si tratta di una valutazione di merito, che i giudici hanno fatto anche sulla base della distanza del luogo in cui l'imputato è stato sorpreso dal posto in cui avrebbe dovuto trovarsi, presso il negozio della ST, che non può essere censurata in questa sede.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006