Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
Il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. non concerne le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o non collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 16856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16856 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 503
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 33375/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.P., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del 4.6.2009 della Corte d'appello di Milano;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del emessa dal Tribunale di Lecco il 15-22 dicembre 2008 P.P., n. a (OMISSIS), veniva ritenuto responsabile di una serie di delitti e segnatamente, in danno della minore C.M.: a) del delitto previsto e punito dall'art. 56 c.p., art. 600 bis c.p., comma 1, art. 600 sexies c.p., comma 3, per avere dapprima tentato di costringere e quindi costretto C.M., minore degli anni diciotto, a prostituirsi, minacciandola di percuotere lei e la madre, di fatto più volte percuotendola, in caso di rifiuto e percuotendo anche la madre, C.S.S., in sua presenza;
per aver ancora nuovamente tentato di costringerla a prostituirsi per lui, percuotendola, dopo che la C. aveva trovato la forza di smettere l'attività e tornare nella casa di
(OMISSIS)); b) del delitto previsto e punito dall'art. 600 bis c.p., comma 1, per avere favorito la prostituzione di C.M.,
minore di anni diciotto, accompagnandola in auto sul luogo dove la stessa adescava i clienti;
controllando da lontano, passando in auto nelle vicinanze, la "normalità" dei rapporti con i clienti;
prelevandola con l'auto per riaccompagnarla presso la sua abitazione (in (OMISSIS)); c) del delitto previsto e punito dall'art. 600 bis c.p., comma 1, e art. 600 sexies c.p., comma 3, per avere sfruttato la prostituzione di C.
M., minore di anni diciotto, costringendola a versargli il provento delle sue prestazioni consegnatole dai clienti, percuotendola quando non avesse ritenuto "sufficiente" la somma versatagli (in (OMISSIS)); e) del delitto previsto e punito dall'art. 609 bis c.p per avere costretto C.M. ad avere rapporti sessuali con lui, prendendola per le braccia, trascinandola con forza sul letto, minacciando che avrebbe fatto del male a lei ed ai suoi familiari (in
(OMISSIS)).
Inoltre con la stessa sentenza il Tribunale di Lecco riteneva il P. responsabile altresì: f) del delitto previsto e punito dall'art. 612 cpv. c.p. per avere minacciato C.S. S. con un coltello dicendole che le avrebbe tagliato la gola se non avesse lasciato che la figlia M., minore, fosse andata a vivere con lui e l'avesse riportata in (OMISSIS) (in
(OMISSIS)); g) del delitto previsto e punito dall'art.628 c.p. per essersi impossessato di trenta Euro sottraendoli dal portafoglio di D.J.G. che lo stesso era stato costretto a consegnargli a seguito di pugni ricevuti e minacce di ammazzarlo poste in essere dall'imputato (in
(OMISSIS)); i) del delitto previsto e punito dall'art. 336 c.p. per avere usato violenza nei confronti del Car. S. R.A. e del Car. S.A., colpendoli con calci e pugni, per impedire loro di condurlo in caserma a (OMISSIS), per l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Lecco (in (OMISSIS));
l) del delitto previsto e punito dagli artt. 582 e 585 c.p., in relazione all'art. 576 c.p. per avere causato al Car. S. A., al fine di commettere il reato di cui all'art. 336 c.p., lesioni con prognosi di dieci giorni (in
(OMISSIS)).
L'imputato veniva condannato - ritenuta la continuazione rispettivamente tra i reati sub a), b), c), e), j) e g) e tra i reati sub i) ed l) - alla pena complessiva di anni 7, mesi 8, giorni 10 di reclusione ed Euro 16.500,00 di multa con interdizione legale per la durata della pena ed espulsione a pena espiata.
2. Risulta dalla sentenza resa dal Tribunale di Lecco che la parte offesa, C.M., nata nel (OMISSIS), aveva conosciuto il P. nel (OMISSIS), quando ancora non aveva compiuto 17 anni. Rilevava il primo giudice che la C., si era, sin dall'inizio,
perdutamente innamorata del P., subendone la forte personalità ed accettando, per tale ragione, anche le vessazioni cui, nel tempo, era stata sottoposta dall'imputato. La speranza di un cambiamento dell'imputato ed il desiderio di compiacerlo avevano costituito, inizialmente, il motivo, forse prevalente, per cui la giovane aveva acceduto alle richieste del fidanzato. Nel tempo l'iniziale stato d'animo della C. si era accompagnato al timore per le conseguenze che, anche sul piano fisico, sarebbero potute derivare a lei ed alla sua famiglia. Il Tribunale rinveniva nella dipendenza, quasi "strutturale", della C. dal P., uno degli elementi, forse il fondamentale, che contribuiva a spiegare le (apparenti) contraddizioni nel comportamento della parte lesa denunciate dalla difesa al fine di prospettarne l'inattendibilità;
conseguentemente rilevava che tutti i particolari (es. la data in cui si sono conosciuti, la natura dei rapporti con la cugina di (OMISSIS), le vicende personali della madre, quelle correlate al viaggio in (OMISSIS) ed al successivo rientro in Italia, i periodi di coabitazione con P.) evidenziati dalla difesa afferivano ad elementi secondari e, per così dire, di contorno, della vicenda processuale.
Il Tribunale affermava che sul nucleo centrale delle imputazioni il racconto della C. era apparso sostanzialmente coerente, sufficientemente circostanziato (pur in un contesto in cui le indicazioni temporali erano apparse talora imprecise e/o generiche) e riscontrato dalle complessive risultanze processuali;
rilevava inoltre che la denunciante non era apparsa animata da propositi di vendetta, non aveva mai nascosto le contraddizioni di un comportamento tenuto in quanto "piccola" e "molto innamorata" del P., non aveva mai inteso enfatizzare l'accaduto anche laddove altre risultanze processuali avevano delineato elementi di responsabilità assai pregnanti nei confronti dell'imputato. In relazione ai capi a), b), c) ed e) della rubrica (ossia i reati che vedeva la minore C. come parte offesa), il giudizio di responsabilità dell'imputato scaturiva dalle dichiarazioni rese dalla parte lesa che aveva più volte ribadito di essere stata indotta a prostituirsi a motivo delle minacce che il fidanzato rivolgeva a lei ed alla sua famiglia. La C. inoltre riferiva di essere stata violentemente percossa dall'imputato nelle occasioni in cui lei "non voleva andare a lavorare" o non guadagnava a sufficienza. Le violenze venivano poste in essere con pugni e calci ed in occasione di un viaggio da ritorno da (OMISSIS) la ragazza era stata minacciata anche con un coltello. Tali violenze trovavano poi riscontro anche nel referto medico, datato (OMISSIS) del pronto soccorso dell'ospedale di (OMISSIS) in cui si dava atto che la persona offesa riferiva di percosse "da persona nota" subite due giorni prima all'interno dell'abitazione.
Anche dalle dichiarazioni dei testi D.G., H.M. e
Ri.Al., sull'attività di prostituzione della parte offesa, emergeva la conferma delle violenze subite dalla parte lesa. Il tribunale poi riteneva che l'istruttoria dibattimentale ed in particolare le deposizioni dei testi escussi, avesse fornito prova della penale responsabilità dell'imputato anche in riferimento agli altri reati.
3. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'imputato tramite il difensore, deducendo in particolare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi per nullità assoluta ex art. 63 c.p.p., comma 2. Richiamava poi le lettere scritte dalla p.o. all'imputato, mentre si trovava in carcere, che avevano un contenuto amoroso;
nell'ultima missiva la p.o. chiariva di averlo accusato a causa della gelosia nei confronti di un'altra donna.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza del 4 giugno 2009, oggi impugnata, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo e) e rideterminava la pena inflitta per i capi a), b), c), f), g), in anni 6, mesi 8 di reclusione ed Euro 16.450,00 di multa e quindi complessivamente la pena detentiva era ridotta a quella di anni 7, mesi 2, giorni 10 di reclusione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
4. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente deduce da una parte la violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, e conseguentemente allega l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da due testimoni ( D.J.G. e R.
A.) per essere essi indiziati del reato previsto dall'art.600 bis c.p., comma 2, (prostituzione minorile senza induzione);
d'altra parte sostiene la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'elemento di fatto delle lettere inviate dalla parte offesa all'imputato e alle successive dichiarazioni in dibattimento della parte offesa che avevano smentito il contenuto delle lettere stesse.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
3. Innanzi tutto c'è da considerare che non è stata neppure dedotta dal ricorrente la decisività della censura, risultando invece che, anche senza le due deposizioni testimoniali contestate, c'erano comunque, a fondamento della declaratoria di penale responsabilità dell'imputato per i reati commessi in danno della minore C., la deposizione della stessa parte offesa e gli altri elementi di riscontro della stessa. Cfr. Cass., sez. un., 23 aprile 2009 - 10 giugno 2009, n. 23868, che ha affermato che è onere della parte, che eccepisca l'inutilizzabilità di atti processuali, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio, ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
4. In ogni caso correttamente la Corte d'appello e, prima ancora, il tribunale di Lecco hanno escluso l'inutilizzabilità erga omnes, ex art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni dei due testi suddetti, implicitamente ritenendo sussistere solo l'inutilizzabilità relativa (ossia contro essi stessi dichiaranti) sancita dall'art. 63 c.p.p., comma 1. 4.1. Deve rilevarsi in proposito che l'art. 63 cit., nel disciplinare le "dichiarazioni indizianti" rese in un caso (primo comma) da chi, informato dei fatti, non sia ne' imputato ne' indagato, e nell'altro (secondo comma) da chi avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio in qualità di imputato o di indagato, contempla una distinta sanzione di inutilizzabilità (relativa ed assoluta) delle dichiarazioni indizianti.
Al primo comma - nel prescrivere l'interruzione dell'audizione con l'avvertimento che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei confronti del dichiarante e con l'invito a nominare un difensore - prevede che le dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti le quali, nel corso dell'audizione, si appalesino come "indizianti", ossia recanti indizi di reità a carico dello stesso dichiarante, non possono essere utilizzate "contro la persona che le ha rese". Non si tratta quindi - secondo l'inequivocabile dato testuale dell'art. 63 c.p.p., comma 1 - di inutilizzabilità assoluta o erga omnes, bensì di inutilizzabilità relativa, mirata e limitata a soddisfare il principio generale nemo tenetur se detegere che è sotteso alla norma. Nè ciò ridonda in incapacità a testimoniare ove il reato, al quale si riferiscono le dichiarazioni indizianti, non rientri tra quelli previsti dall'art.197 c.p.p.; e nella specie il reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2, in riferimento al quale la difesa del ricorrente assume che i due testi abbiano reso dichiarazioni indizianti, non rientra tra quelli connessi o collegati ex art. 197 c.p.p. con quelli contestati all'imputato (cfr. Cass., sez. 1,21 dicembre 2005 - 17 marzo 2006, n. 9540). La più radicale sanzione dell'inutilizzabilità assoluta o erga omnes si ritiene invece - dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v. Cass., sez. 5, 15 maggio 2009 - 16 giugno 2009, n. 24953, e numerose altre;
ma in passato la giurisprudenza aveva invece negato, anche in tale ipotesi, l'inutilizzabilità nei confronti di terzi:
Cass., sez. 1, 7 febbraio 1991 - 2 aprile 1991, n. 620) - che sia prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2 per l'ipotesi in cui il dichiarante avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini e quindi le sue "dichiarazioni" (quelle "indizianti") sono fin dall'inizio illegittimamente ricevute senza le garanzie difensive. Ciò si ritiene essenzialmente in ragione della considerazione che tale disposizione (l'art. 63 c.p.p., comma 2) parla di inutilizzabilità tout court senza aggiungere, come nel primo comma, "contro la persona che le ha rese" (così Cass., sez. un., 9 ottobre 1996 - 13 febbraio 1997, n. 1282, che ha composto un contrasto di giurisprudenza in proposito disattendendo la tesi che predicava l'inutilizzabilità contro terzi anche nel caso dell'art. 63 c.p.p., comma 1). Invero - può notarsi marginalmente - anche il riferimento, contenuto nell'art. 63 c.p.p., comma 2, alle "dichiarazioni" è fatto tout court senza aggiungere, come nel primo comma, "indizianti", ma tale qualificazione deve comunque ritenersi implicita altrimenti le dichiarazioni non indizianti rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini sarebbero parimenti inficiate di inutilizzabilità erga omnes con la conseguenza che si avrebbe in sostanza un inammissibile ampliamento delle ipotesi di incapacità a testimoniare che invece l'art. 197 c.p.p. limita a quelle ivi previste. Comunque nella fattispecie in esame è sufficiente rilevare - al fine della ritenuta infondatezza del motivo di ricorso - che la giurisprudenza ha circoscritto, sotto un duplice profilo, questa ipotesi di inutilizzabilità assoluta o erga omnes dell'art. 63 c.p.p., comma 2 rispetto all'inutilizzabilità "contro la persona che le ha rese" del comma 1.
4.2. Sotto un primo profilo deve considerarsi che dapprima la giurisprudenza (Cass., sez. 6, 20 maggio 1998 - 15 giugno 1998, n. 7181) ha ritenuto che, al fine dell'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata, la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale la iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (conf. Cass., sez. 6, 11 maggio 2000 - 2 giugno 2000, n. 6605; Cass., sez. 4, 10 dicembre 2003 - 6 febbraio 2004, n. 4867). Successivamente però questa Corte (Cass., sez. 2, 21 settembre 2007 - 19 ottobre 2007, n. 38858) ha precisato che il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata prescinde sì da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi tener conto della posizione sostanziale del soggetto al momento del compimento dell'atto, ma non può inficiare le dichiarazioni rese al giudice da persona che mai abbia assunto la qualità di imputato od indagato, poiché, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta e che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone;
ne consegue che il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 c.p.p., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico. Questo orientamento è stato confermato anche in epoca più recente (Cass., sez. 5, 4 novembre 2008 - 19 novembre 2008, n. 43232). Da ultimo le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 23 aprile 2009 - 10 giugno 2009, n. 23868) - chiamate a comporre un diverso contrasto di giurisprudenza (in ordine agli effetti della tardiva iscrizione nel registro degli indagati di cui all'art. 335 c.p.p.) - hanno avuto modo di precisare ulteriormente che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. Nella prima ipotesi invece - quella dell'art. 63 c.p.p., comma 1 - l'assunzione delle dichiarazioni della persona informata dei fatti inizia in modo rituale, ma sono le stesse dichiarazioni di quest'ultima che fanno sorgere un'esigenza di garanzia talché l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria deve interrompe l'esame del dichiarante, avvertendolo che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e lo invita a nominare un difensore. Tale precisazione si salda con il più risalente arresto delle stesse Sezioni Unite (Cass., sez. un., 9 ottobre 1996-13 febbraio 1997, n. 1282, cit.) che, nel distinguere le ipotesi dei due commi dell'art. 63 c.p.p., avevano affermato che "nella prima ipotesi l'autorità ignora gli elementi che inducono a ritenere il soggetto indagato o imputato, venendone a conoscenza solo durante le dichiarazioni e attraverso il loro contenuto, mentre nella seconda l'autorità è consapevole di ciò e tuttavia procede all'escussione in qualità di persona informata e di teste".
Va quindi ora ribadito - come principio di diritto - che, se la persona informata dei fatti non aveva - e non ha successivamente - acquisito la qualità di imputato o indagato, la disciplina dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti che quest'ultima abbia reso, quale prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2, non trova applicazione, ma rimane - alla stregua del criterio dell'inutilizzabilità relativa, mirata a soddisfare il principio nemo tenetur se detegere - che tali dichiarazioni "non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese" secondo il generale disposto dell'art. 63 c.p.p., comma 1. 4.3. Sotto un secondo profilo occorre richiamare una ulteriore puntualizzazione fatta sempre da Cass., sez. un., 9 ottobre 1996 - 13 febbraio 1997, n. 1282, cit., che in sostanza ha proceduto ad un'interpretazione sistematica dell'art. 63 c.p.p., comma 2 raccordandola con l'art. 197 c.p.p. sull'incapacità a testimoniare dell'indagato o imputato di reato connesso o collegato. Hanno affermato infatti le Sezioni Unite che "in tanto può intervenire il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, in quanto le dichiarazioni provengano da persona a carico della quale sussistevano indizi in ordine allo stesso reato o a reato connesso o collegato attribuito al terzo". Sicché - ha aggiunto questa Corte - "restano quindi escluse dal divieto, in quanto al di fuori dell'ambito di applicazione della norma, le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o non collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano indizi a carico del dichiarante". Si ha allora che l'inutilizzabilità assoluta dell'art. 63 c.p.p., comma 2 - effetto più radicale rispetto all'inutilizzabilità relativa dell'art. 63 c.p.p., comma 1 - si raccorda necessariamente al regime dell'incapacità a testimoniare di cui costituisce "un fronte avanzato di tutela" e mira ad "evitare il pericolo di dichiarazioni, compiacenti o negoziate, a carico di terzi".
In altre parole, mentre l'inutilizzabilità relativa (i.e. "contro la persona che le ha rese") delle "dichiarazioni indizianti" costituisce la regola (art. 63 c.p.p., comma 1) in attuazione del generale principio nemo tenetur se detegere, l'effetto rafforzato dell'inutilizzabilità assoluta o erga omnes (ossia anche nei confronti di terzi e segnatamente dell'indagato o imputato cui si riferiscono le "dichiarazioni indizianti") costituisce l'eccezione (art. 63 c.p.p., comma 2) in ragione del congiunto operare di questo principio con quello, più specifico, del "diritto al silenzio" (v. ancora Cass., sez. un., 9 ottobre 1996 - 13 febbraio 1997, n. 1282, cit.), desumibile dal regime di incapacità a testimoniare dell'indagato o imputato di reato connesso o collegato ex art. 197 c.p.p. e quindi presuppone che di un tale reato si tratti;
ed inoltre
- come si è sopra argomentato sub 4.2. - presuppone che a carico del dichiarante siano già acquisiti, prima dell'audizione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente.
4.4. Tutto ciò posto in diritto, deve conseguentemente osservarsi che nel caso di specie i due testimoni suddetti ( D.J.
G. e Ri.Al.) sono stati sentiti in quanto persone informate dei fatti (e segnatamente della condotta di sfruttamento della prostituzione della minorenne C. ad opera dell'imputato oggi ricorrente) e nel corso della loro audizione è emerso che ambedue avevano avuto rapporti sessuali a pagamento con la parte offesa;
in particolare il teste Ri. come risulta dalla sentenza del tribunale di Lecco richiamata dall'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano - solo "in fase avanzata della deposizione" dichiarava di aver appreso, nei mesi successivi al primo incontro con la ragazza, che la C. era minorenne e a questo punto gli veniva rivolto dal tribunale l'avviso di cui all'art. 63 c.p.p., comma 1; quanto invece alla deposizione del teste D. non emergeva, nel corso dell'audizione, che egli fosse a conoscenza della minore età della ragazza. In breve nella specie non risulta - ne' la difesa ha allegato - che a carico dei due testimoni suddetti sussistessero sin dall'inizio indizi non equivoci di reità per il delitto di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2, conosciuti dall'autorità che procedeva all'audizione; ne' risulta che essi abbiano mai assunto la qualità di imputati o indagati in riferimento al delitto di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2, (reato che richiede che la parte offesa abbia meno di diciotto anni e al quale - può notarsi incidentalmente -non si applica - secondo Cass., sez. 3, 15 ottobre 2009 - 10 dicembre 2009, n. 46983 -la presunzione di conoscenza della minore età della persona offesa); ed inoltre tale reato non poteva qualificarsi come connesso o collegato ex art. 197 c.p.p. a quelli contestati all'imputato.
Pertanto si è fuori dall'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 63 c.p., sicché è infondata la censura del ricorrente che ha allegato l'inutilizzabilità erga omnes - ossia anche nei confronti dell'imputato P.P. - delle dichiarazioni indizianti dei due testimoni suddetti. Trovava invece applicazione l'art. 63 c.p.p., comma 1, ossia il regime dell'inutilizzabilità relativa: le dichiarazioni indizianti dei due testimoni non potevano essere utilizzate - ed in realtà non risulta che siano state utilizzate (soprattutto quelle del teste Ri.) - contro essi stessi per la contestazione del reato previsto dall'art. 600 bis c.p., comma 2, (rapporti sessuali a pagamento con minorenne senza che ci sia stata induzione alla prostituzione).
5. La seconda censura del ricorrente, che nella sostanza contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa che in dibattimento ha chiarito perché avesse scritto lettere apparentemente di "pentimento" delle dichiarazioni accusatorie rese in precedenza, è inammissibile. Essa infatti impinge, all'evidenza, in tipiche valutazioni di fatto devolute all'apprezzamento del giudice del merito e non censurabili in sede di legittimità se non per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame;
evenienza questa non sussistente atteso che l'impugnata sentenza è assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Nella specie la Corte d'appello in proposito ha osservato - con riguardo alla "ritrattazione" effettuata dalla C. attraverso le lettere scritte in carcere al P. -era credibile quanto riferito dalla C. all'udienza del 30.10.2008 e cioè che le lettere erano state scritte in quanto la ragazza era stata avvicinata da amici del P., che l'avevano minacciata (dicendole: ".. se non mandi le lettere al mio amico ad uscire fuori, noi ti ammazziamo"). Era comprensibile allora - ha ritenuto la Corte territoriale -che la C. si sia spaventata ed abbia eseguito gli ordini, senza rivolgersi ai carabinieri.
La Corte quindi ha ritenuto, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, che le giustificazioni fornite dalla teste fossero del tutto esaurienti e quindi ha valutato come pienamente credibili le sue dichiarazioni accusatorie.
6. Pertanto il ricorso nel suo complesso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010