Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
In tema di valutazione della chiamata in correità in sede cautelare, in presenza di una situazione fattuale riconducibile in astratto a più interpretazioni alternative, di cui una lecita, i riscontri alle dichiarazioni accusatorie devono esprimere non solo qualità ed idoneità individualizzante, ma devono altresì risultare significativi in ordine alla scelta della direzione di lettura della fattispecie concreta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2009, n. 29425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29425 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1424
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 019806/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR CO, N. IL 01/11/1958;
avverso ORDINANZA del 06/05/2009 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola, per l'annullamento con rinvio per il capo G e per il rigetto quanto al capo H;
nonché il difensore avv. Cola per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il 6.5.09 il Tribunale per il Riesame di Salerno confermava l'ordinanza cautelare carceraria emessa dal locale GIP nei confronti di RR CO per due estorsioni poste in essere - secondo l'imputazione provvisoria - in danno rispettivamente di VA UM (capo G) e CI AR (capo H), aggravate ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. I fatti ascritti al RR si inserivano in un complesso procedimento a carico di più persone, per reati associativi di tipo mafioso in materia di delitti contro il patrimonio - usura ed estorsione in particolare - e in materia di stupefacenti, nonché per più reati scopo, originati dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EL IE, da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle dichiarazioni delle persone offese.
Richiamate le considerazioni generali dell'ordinanza cautelare, il Tribunale quanto al capo G indicava le dichiarazioni di EL, secondo le quali RR imprenditore titolare di un'impresa di calcestruzzo, pregiudicato ed inizialmente vittima egli pure del EL - aveva assunto un ruolo attivo, indicando i soggetti imprenditori da estorcere e favorendo i contatti necessari, finendo con acquisire il monopolio delle forniture di calcestruzzo nella città di Angri - imposte - sulle quali corrispondeva al EL una piccola percentuale. Queste dovevano considerarsi riscontrate dal fatto che effettivamente VA si era servito della ditta di RR e il prezzo originario dell'appalto era lievitato nel corso dei lavori, circostanze che se pur non direttamente confermative dell'estorsione appunto riscontravano la veridicità della narrazione di EL;
dalle dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia - FI GE - che aveva riferito di aver saputo da tal BISOGNO FA del pagamento dell'estorsione per quei lavori da VA a EL;
dalle dichiarazioni degli imprenditori BR, DE CO, OZ IE e OZ IO, che in combinazione con quelle di EL davano esaustivamente conto della gravità indiziaria.
In ordine al capo H, le dichiarazioni di EL dovevano considerarsi riscontrate dalla conferma della persona offesa CI - che pure, come VA, non aveva ammesso alcuna richiesta estorsiva - circa l'effettivo espletamento dei lavori riferiti da EL, con le forniture di pietre e calcestruzzo dal RR;
dalle dichiarazioni di RR in esito al confronto con EL, quando aveva ammesso di conoscere costui, di averlo effettivamente presentato ad una società del VA, di non escludere che EL e CI avessero potuto incontrarsi nel cantiere dei lavori in questione.
I due reati, secondo il Tribunale, dovevano considerarsi commessi "con modalità tali da rendere sicuramente configurabile anche la contestata aggravante del metodo mafioso", mentre per l'attendibilità del EL dovevano condividersi le valutazioni del GIP.
2. Ricorre per Cassazione il RR, tramite i due difensori fiduciari, con cinque motivi che denunciano vizi motivazionali e violazione di legge:
- quanto all'estorsione sub G, i riscontri indicati dal Riesame non sarebbero individualizzanti, sul punto essendo stata omessa ogni motivazione nonostante esplicita sollecitazione delle difese. In particolare: il richiamo ultimo alle dichiarazioni degli imprenditori sarebbe apodittico, BR riferendo dell'episodio H, i due OZ dei rapporti in genere tra RR e EL;
nel confronto - il cui contenuto era comunque inutilizzabile perché RR era stato sentito senza difensore e senza alcun avviso quando era già sospettato - RR aveva spiegato la ragione, diversa, del contatto con il geometra dell'impresa VA;
DE CO e EL si contraddirebbero sul pagamento della fornitura che RR avrebbe fatto a DE CO, destinata alla costruzione della casa del figlio di EL, DE CO avendo affermato di non aver pagato ad alcuno il calcestruzzo fornitogli da RR;
nulla il Tribunale aveva motivato su tali punti, in un contesto in cui, invece, proprio il fatto pacifico che RR fosse stato certamente in passato vittima di estorsioni da parte di EL e lavorasse con VA rendeva particolarmente delicati e decisivi tali aspetti, perché nessuno degli elementi indicati dal Tribunale come riscontri era idoneo a far preferire l'ipotesi del RR che si adopera per agevolare le estorsioni di EL rispetto a quella del RR che subisce ancora le richieste illecite dell'attuale collaboratore, anche per l'assenza di ogni valutazione autonoma del Riesame sull'attendibilità di EL;
anche in ordine al capo H la valutazione di sufficienza dei riscontri e della loro natura individualizzante sarebbe apodittica, essendo pregressi i rapporti di lavoro tra RR e CI e neutro il fatto dell'incontro possibile tra EL e CI;
particolarmente grave sarebbe qui la mancata valutazione dell'attendibilità di EL, posto che questi aveva parlato di una medesima cifra corrisposta dai due imprenditori come prezzo dell'estorsione - Euro 25.000 - a fronte di importi degli appalti ben diversi - Euro 450.000 per VA e Euro 100.000, invece degli Euro 800.000 indicati da EL-.
le dichiarazioni di RR prima a sommarie informazioni testimoniali e poi in sede di confronto - ritenute decisive dal Tribunale - sarebbero inutilizzabili per violazione dell'art. 64 c.p.p., commi 3 e 3 bis ovvero dell'art. 63 c.p.p., commi 1 e 2: alla data del confronto - 27.9.06 - RR era comunque già stato raggiunto da tre dichiarazioni accusatorie di EL;
oltretutto, ed è parte autonoma del motivo, ne' le sommarie informazioni testimoniali ne' il verbale del confronto sarebbero stati trasmessi al Riesame in violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, come accertato dopo l'udienza;
- sarebbe apodittica anche la motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante, nessuna delle deduzioni difensive contenute nell'apposita memoria essendo stata oggetto di confronto argomentativo, il che neppure consentirebbe di recuperare le motivazioni sul punto svolte dal GIP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
In un contesto nel quale è dato probatorio pacifico nei provvedimenti cautelari che RR era stato quantomeno in passato vittima egli stesso di estorsioni da parte di EL, e risultava aver già avuto pregressi rapporti di lavoro con VA e CI proprio nella fornitura di calcestruzzo per lavori edili, la motivazione della conferma della custodia cautelare carceraria avrebbe dovuto confrontarsi puntualmente con le specifiche deduzioni difensive, per consentire la verifica del percorso logico compiuto dal giudice collegiale nel giungere alla conclusione della credibilità delle accuse di EL e dell'idoneità degli elementi di riscontro ad indirizzare quantomeno nei limiti richiesti in fase cautelare - verso l'ipotesi indicata dal chiamante (sue estorsioni con la collaborazione di RR) anziché verso quella dedotta dal sottoposto alle indagini (due estorsioni poste in essere dal solo EL).
Deve infatti ritenersi che la qualità ed idoneità individualizzante del riscontro non può che risentire della situazione concreta oggetto della ricostruzione giudiziale: sicché quando, come nella fattispecie, la situazione fattuale è riconducibile in astratto a due situazioni alternative, una lecita ed una illecita, il riscontro deve essere significativo anche in ordine alla "direzione di lettura" della fattispecie concreta e quindi alla scelta tra le due fattispecie astratte ipotizzabili in relazione alla situazione di fatto specifica.
Il primo punto che la motivazione avrebbe dovuto pertanto affrontare - per entrambi i delitti ascritti allo stato a RR - era quello dell'attendibilità soggettiva ed oggettiva di EL, indefettibile presupposto per la lettura del significato probatorio dei riscontri poi indicati. Su tale punto la motivazione è invece solo apparente: il Tribunale del Riesame ha sostanzialmente rinviato a quanto argomentato dal GIP nel provvedimento originario (fg.7 ultimo capoverso ordinanza Riesame), ma in quel provvedimento ne' nelle pagine 15 - 27 (destinate alla nostra vicenda) ne' in quelle iniziali o finali il tema viene trattato in modo specifico, in particolare in ordine alla posizione RR. All'esposizione di principi giurisprudenziali nelle prime pagine segue infatti solo la locuzione (pag. 27) "non essendovi motivo di dubitare della piena attendibilità delle dichiarazioni del coindagato collaboratore di giustizia, che non può revocarsi in dubbio sulla base dei criteri individuati dalla Suprema Corte... tutti riscontrabili con riferimento al caso di specie": il che si risolve in motivazione apparente, non consentendosi così il controllo sul percorso logico seguito e sulla specifica logicità della motivazione in relazione al peculiare rapporto EL - RR ed alla deduzione difensiva sul rapporto tra valore degli appalti e prezzo delle estorsioni riferiti dal chiamante.
Quanto poi ai riscontri, per l'estorsione in danno del VA (capo G) lo stesso Tribunale da atto che le dichiarazioni di VA non sono direttamente confermative dell'estorsione subita. In tale contesto gli ulteriori elementi indicati dal Riesame (l'escussione di BR, DE CO, OZ IE e IO;
le dichiarazioni di RR nel confronto e nel verbale di sommarie informazioni testimoniali) sono richiamati con modalità espositive generiche (in definitiva il mero richiamo alla loro esistenza, per le prime) o senza porsi il problema della loro utilizzabilità (dichiarazioni di RR), la motivazione anche sul punto risolvendosi quindi in sostanziale mera apparenza argomentativa (BR risultando tra l'altro aver reso dichiarazioni pertinenti al diverso capo H).
In ordine in particolare alle dichiarazioni di RR, rese in sede di confronto e sommarie informazioni testimoniali, la motivazione appare contraddittoria e mancante: il Riesame infatti prima da conto delle dichiarazioni accusatorie di EL rese in precedenza, e reiteratamente, nei confronti di RR, quindi riferisce le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di confronto e s.i.t., disposti dopo quelle dichiarazioni e sui temi probatori indicati dal chiamante EL;
ma non spiega perché ha ritenuto legittimo processualmente che RR sia stato sentito nelle due occasioni senza la presenza del difensore e, comunque, perché le sue dichiarazioni siano utilizzabili, stante il disposto dell'art. 63 c.p.p., comma 2, atteso che dallo stesso testo del provvedimento impugnato sembrerebbe che RR sia stato esaminato dopo che EL più volte lo aveva accusato specificamente della corresponsabilità nell'esecuzione di queste due estorsioni. Sul punto va pure aggiunto che l'utilizzazione di questi due atti appare altresì non consentita nella motivazione del provvedimento impugnato dalla loro mancata tempestiva trasmissione al Riesame, dedotta dal ricorrente e allo stato apparentemente comprovata dal fatto che gli stessi sono pervenuti a questa Corte con missiva autonoma, recante data di prevedimento al Tribunale del 25.5.2009 e data di spedizione a questa Corte del 26.5.2009. Anche in ordine all'estorsione in danno del CI il Tribunale, dopo aver indicato la situazione fattuale dell'effettivo rapporto di lavoro di CI con RR, ha espressamente ritenuto riscontro individualizzante apparentemente determinante le dichiarazioni di RR, con un apprezzamento che per le ragioni appena esposte appare contraddittorio e non motivato nei suoi presupposti di legittimità.
È invece inammissibile il motivo sull'omessa motivazione dell'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, perché il ricorrente non deduce puntualmente quali sarebbero le deduzioni specifiche che non hanno avuto risposta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009