Sentenza 8 maggio 2006
Massime • 1
Ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto stabilmente disponibile a ricevere la droga assume una posizione ed una funzione continuativa che trascende il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni e costituisce una componente organica della struttura che rende possibile l'esercizio dell'intera attività criminosa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2006, n. 21116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21116 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2006 |
Testo completo
21 1 16/ 06 M Sentenza n. 676 Registro generale n. 25356\05
Udienza pubblica dell'8.5.2006
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
Composta dai Sigg.ri:
..Presidente Dott. Giovanni De Roberto
.Consigliere Dott. Bruno Oliva
.Consigliere Dott. Saverio Mannino
.Consigliere Dott. Francesco Ippolito
..Consigliere Dott. Agnello Rossi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. MA SP
2. ND TR
3. JA TR
4. AR KA
avverso la sentenza in data 16.2.2005 della Corte di appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tindari Baglioni che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di MA SP e di JA TR e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di ND TR e di AR KA;
Udito l'avv. Lucio Calligaris difensore di MA SP, JA TR ed ND TR che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
1
1. MA SP, ND TR, JA TR e AR KA sono stati tratti a giudizio e condannati in primo grado dal GIP presso il Tribunale di Trieste per vari reati in tema di stupefacenti e segnatamente, la prima, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti e per una serie di acquisti in concorso di sostanze stupefacenti, e gli altri tre per cessioni in concorso di stupefacenti.
2. Con sentenza emessa in data 16.2.2005 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Trieste del 17.3.2004, : a) assolveva MA SP dal reato ex artt. 110 c.p. e 73 del DPR n. 309 del 1990 di cui al capo di imputazione n. 18 e riduceva la pena a lei inflitta per il reato di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti e per una serie di acquisti di sostanze stupefacenti a quella di anni quattro e mesi nove di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
b) assolveva JA TR dai reati ex artt. 110 c.p. e 73 del DPR n. 309 del 1990 di cui ai capi di imputazione nn. 13 e 15 e riduceva la pena a lui inflitta per cessioni di sostanze stupefacenti in concorso con il fratello ND TR a quella di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 12.000 di multa;
c) riduceva la pena inflitta a AR KA, per cessione di sostanze stupefacenti in concorso con ND TR, a quella di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
d) confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. MA SP, ND TR, JA TR e AR KA ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza, emessa in data 16.2.2005 della Corte di appello di Trieste.
4. Nel ricorso presentato nell'interesse di MA SP vengono svolti due motivi di ricorso.
Nel primo di tali motivi ( relativo ai capi di imputazione nn. 4,6,8,10,12,14,16) si deducono le violazioni di cui all'art. 606 lett. b), c) e e) c.p.p. e segnatamente l'inosservanza della legge penale, la violazione delle norme penali sul concorso di persone nel reato, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale - dopo aver riconosciuto che a ricevere dal fornitore l'intero quantitativo di droga indicato nelle singole imputazioni era il UL che successivamente cedeva la droga a terzi, tra cui l'SP - ha espresso il principio secondo cui l'anticipata ed incondizionata disponibilità dell'SP a spacciare droga in conto vendita integra una forma di concorso nell'acquisto dell'intero quantitativo di droga operato dal UL principio erroneo e contrastante con le norme in tema di concorso di persone nel reato, atteso che il rapporto tra l'SP ed il UL è un rapporto venditore -acquirente e non è ravvisabile una cointeressenza dell'acquirente nei maggiori quantitativi di sostanza stupefacente acquistati dal venditore. Inoltre la Corte d'appello è incorsa nella violazione dell'art. 192 c.p.p. perché, pur prendendo atto di contraddizioni nella chiamata in correità della SP da parte del UL, non ha esposto i risultati probatori ritenuti rilevanti ai fini del decidere. Né vale a colmare tale lacuna la confessione della SP che ha reso dichiarazioni contrastanti con quanto affermato dal UL. Ci si duole infine della illogicità della motivazione con riferimento ai capi di imputazione nn. 4,6,10 e 12 e con riferimento al capo 8, riproponendo, dall'angolazione della illogicità della motivazione, la censura già svolta in ordine al concorso di persone nel reato.
Da tali censure si desume anche la violazione dell'art. 522 c.p.p in quanto il fatto risultante dalle acquisizioni processuali è diverso da quello descritto nelle imputazioni.
2 4.1. Nel secondo ed ultimo motivo di ricorso - relativo al reato di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti - si denunziano le violazioni di cui all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e, segnatamente, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74 del DPR n. 309 del 1990 e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che i prevenuti si avvalessero di risorse comuni, ignorando che l'unico esempio in relazione a quale si sarebbe appalesato il vincolo dell'affectio societatis (consegna di gioielli del valore di 700 euro al Monte dei pegni ) è in realtà dovuto alla esigenza della SP di fronteggiare i debiti accumulati con il UL.
5. Nel ricorso presentato nell'interesse di ND TR vengono svolti due motivi di ricorso.
Nel primo di tali motivi si deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. ( erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 7, del DPR n. 309 del 1990). Ad avviso del ricorrente i giudici di merito hanno errato nel non riconoscere all'imputato l'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, l'imputato non è stato reticente ed ha offerto un apporto alle indagini il cui spessore risulta dall'ordinanza del GIP del 13.1.2003 e dalla sentenza di primo grado.
5.1. Nel secondo ed ultimo motivo di ricorso si denunzia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, negata dai giudici di merito senza una congrua motivazione e senza considerare che solo l'inerzia della polizia ha impedito l'arresto dei grossi trafficanti indicati dall'imputato.
6. Nel ricorso presentato nell'interesse di JA TR si deduce in primo luogo l'erronea applicazione della legge penale sul rilievo che i giudici di appello che lo hanno assolto dai reati ex artt. 110 c.p. e 73 del DPR n. 309 del 1990 di cui ai capi di imputazione nn. 13 e 15, riducendogli la pena sono incorsi in violazione della legge penale nel ritenerlo colpevole del reato di cui al capo di imputazione n. 7, valorizzando impropriamente una dichiarazione del UL al pubblico ministero nell'interrogatorio del 17.9.2002 (poi non confermata nel corso dell'incidente probatorio del 9.4.2003) dalla quale risulterebbe una cointeressenza del ricorrente nei traffici del fratello.
La difesa passa poi ad esaminare alcune intercettazioni telefoniche ( la n. 100, la n. 83, la n. 469), escludendo che esse provino un coinvolgimento del ricorrente nei traffici del fratello e sostenendo che si è di fronte ad una ipotesi di mera connivenza non punibile e non di concorso nel reato.
6.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riproponendo nella veste di censure alla motivazione quelle già svolte sotto il profilo della violazione di legge.
6.2. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso ci si duole del mancato riconoscimento all'imputato dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 ( violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p) in considerazione della modestia del dato ponderale ( 37 grammi di cocaina) e della mancanza di motivazione sul punto (art. 606 lett. e) c.p.p.).
7. Nel primo motivo del suo ricorso AR KA lamenta che i giudici di merito abbiano escluso la possibilità di presiedere al patteggiamento in primo grado ed in appello negando la possibilità di riconoscergli l'attenuante di cui al 5 comma dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 sulla base del dato ponderale ( 37 grammi di cocaina) senza considerare che si trattava di "droga parlata” e che era ben possibile che la droga fosse pari a solo 37 dosi.
3 7.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'identificazione dell'imputato come il procacciatore della sostanza stupefacente. La Corte ha infatti omesso di considerare il dato, evidenziato nell'atto di appello, secondo cui il
UL ed il TR nelle conversazioni intercettate parlano di AR KA indicandolo con il nome di AR mentre nelle conversazioni criptiche relative alla droga fanno riferimento ad un soggetto mai menzionato per nome come se si trattasse di una persona diversa da AR.
Diritto
-1. Nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di MA SP si censura sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - l'impostazione della Corte di appello che ha ravvisato nell'anticipata ed incondizionata disponibilità dell'SP a spacciare droga in conto vendita una forma di concorso nell'acquisto dell'intero quantitativo di droga operato dal
UL. Nel secondo motivo si denunzia inoltre l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74 del DPR n. 309 del 1990 e la mancanza o manifesta illogicità della relativa motivazione sul rilievo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che gli imputati si siano avvalsi di risorse comuni, ignorando che l'unico esempio in relazione a quale si sarebbe appalesato nei confronti della SP il vincolo dell'affectio societatis (vendita di gioielli del valore di 700 euro al Monte dei pegni ) è stato in realtà dovuto all'esigenza della SP di fronteggiare i debiti accumulati con il
UL.
Entrambe le censure sono infondate.
Va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che - ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - colui che è stabilmente disponibile a ricevere la sostanza assume una posizione ed una funzione continuativa che trascende il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni per costituire una componente organica della struttura che rende possibile l'esercizio dell'intera attività criminosa, riducendo il rischio penale ed incrementando i profitti (cfr. ex plurimis Cass., VI, n. 6790\1990 del 21.12.1989).
-Inoltre accanto alla disponibilità della SP a spacciare droga in conto vendita manifestata “a monte” degli acquisti operati dal UL la sentenza impugnata ha valorizzato altri significativi elementi idonei a dimostrare il consapevole e volontario apporto causale dell'SP sia agli acquisti delle “intere" partite di droga sia al raggiungimento dei fini dell'organizzazione, sottolineando l'attiva collaborazione della ricorrente nella manipolazione e nel confezionamento dell'intero quantitativo di eroina ricevuto ed il contributo economico fornito al sodalizio criminoso (grazie alla consegna di suoi gioielli al Monte di Pietà) al fine di consentire al UL di saldare il suo debito personale con il fornitore.
In conclusione sul punto : la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni, ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere l'SP responsabile per i complessivi acquisti di droga effettuati e partecipe dell'associazione ex art. 74 del DPR n. 309 del 1990.
1.1. Del pari infondata è l'ulteriore censura concernente la violazione dell'art. 192 c.p.p., dal momento che la Corte territoriale si è soffermata a confrontare la confessione della SP con le dichiarazioni del UL, rappresentando i rilevanti punti di convergenza ravvisabili tra di esse sul nucleo essenziale dei fatti e fornendo una ragionevole spiegazione delle modeste discordanze riscontrate.
4 1.2. Infine, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, non può essere accolta la doglianza relativa alla violazione dell'art. 522 c.p.p (per essere il fatto risultante dalle acquisizioni processuali diverso da quello descritto nelle imputazioni). Tale doglianza è infatti fondata sulla asserita insussistenza del concorso della SP nell'acquisto, detenzione e cessione dell'intero quantitativo di stupefacente, cioè su di una affermazione di cui è stata già dimostrata l'infondatezza.
2. Il collegio ritiene poi infondato anche il ricorso con il quale ND TR si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990.
La Corte territoriale ha infatti adeguatamente rappresentato le ragioni del mancato riconoscimento dell'attenuante in parola, evidenziando, da un lato, la reticenza dell'imputato e, dall'altro lato,
l'assenza di rivelazioni sui fornitori straneri di droga. Ne consegue che correttamente non sono stati ravvisati, nel caso in esame, gli estremi del ravvedimento operoso descritto dalla norma invocata dal ricorrente, ravvedimento che è diverso dalla semplice chiamata in correità e deve risolversi in un contributo pieno e decisamente utile e significativo ai fini di interrompere la catena delittuosa in atto e favorire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti (cfr, ex plurimis, Cass., IV, n. 7229 del 28.6.1996; Cass., VI, n. 1946\1994 del 26.11.1993 e succ. conformi).
-3. Passando ad esaminare il ricorso di JA TR, il collegio osserva che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - la Corte ha motivatamente escluso la possibilità di configurare come una ipotesi di “connivenza" non punibile la sua condotta nei fatti di cui al capo di imputazione n. 7 (l'unico per cui è stato condannato). Sulla scorta della dichiarazione accusatorie del UL ( sfumata ma non contraddetta in sede di incidente probatorio) e dei contenuti di alcune intercettazioni telefoniche riportate in motivazione, il giudice di appello ha infatti illustrato l'esistenza di una vera e propria cointeressenza del ricorrente nell'acquisto di circa 37 grammi cocaina avvenuto in Trieste tra la fine di giungo ed i primi giorni di luglio del 2002, escludendo, con motivazione esente da vizi logici e contraddizioni, la tesi di un ruolo meramente passivo dell'imputato. I primi due motivi di ricorso vanno pertanto rigettati.
3.1. Analoga sorte va riservata al terzo ed al quarto motivo di ricorso con i quali ci si duole del mancato riconoscimento all'imputato dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 (violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p) in considerazione della modestia del dato ponderale ( 37 grammi di cocaina) e della mancanza di motivazione sul punto (art. 606 lett. e) c.p.p.).
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte messo in rilievo che la circostanza attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione ( mezzi, modalità, circostanze dell'azione). Con la conseguenza che, ove venga meno anche uno solo degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Cass., SSUU, n. 17\2000, ric. Primavera).
Ed è appunto a questo indirizzo giurisprudenziale che si è esplicitamente richiamata la Corte di appello nel negare, con riferimento al dato ponderale ( 37 grammi di cocaina), l'applicazione dell'attenuante all'attuale ricorrente.
4. E' infine da ritenere inammissibile il ricorso di AR KA che lamenta, con il primo motivo, che i giudici di merito abbiano escluso la possibilità di presiedere al patteggiamento in primo grado ed in appello (negando la possibilità di riconoscergli l'attenuante di cui al 5 comma dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 sulla base del dato ponderale - 37 grammi di cocainaMsenza
5 considerare che si trattava di "droga parlata" e che era ben possibile che la droga fosse pari a solo 37 dosi) e deduce poi, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sua identificazione come procacciatore della sostanza stupefacente. Il primo motivo relativo all'attenuante ex art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990 - è
-
inammissibile perché fondato su di una ricostruzione alternativa, peraltro priva di ogni supporto e perciò meramente ipotetica, dei fatti e segnatamente del quantitativo di cocaina fornita ai TR
(37 dosi e non 37 grammi). In ordine al secondo motivo relativo ai criteri di individuazione nel KA del fornitore della sostanza stupefacente è sufficiente rilevare che tale individuazione è avvenuta sulla base di una pluralità di fonti ( e non solo, come sembra credere il ricorrente, sulla base di intercettazioni telefoniche di terzi che sarebbero state malamente interpretate) e che il rapporto illecito tra UL e KA è stato ricostruito sulla scorta delle dichiarazioni del UL e di una telefonata intercorsa tra questi e l'attuale ricorrente.
Il ricorso del KA va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa - di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
5. Da ultimo il collegio rileva, con riguardo ai ricorsi di MA SP, ND TR, JA TR (in ordine ai quali si è costituito un valido rapporto processuale) che è applicabile di ufficio lo jus superveniens, rappresentato dalle modifiche apportate dal DL 30.12.2005, n. 272, conv. nella legge 21.2.2006, n. 49, alla pena edittale minima prevista dall'art. 73 del testo unico in materia di stupefacenti ( ridotta da otto a sei anni).
Nei confronti dei tre ricorrenti la sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla misura della pena inflitta, con rinvio per la rideterminazione della pena stessa ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.
Con riguardo al ricorso di AR KA, la rilevata inammissibilità del ricorso non ha consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (Cass., SSUU, n. 32\2000) e, conseguentemente, preclude la possibilità di applicazione dello jus superveniens.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di di MA SP, di ND TR e di JA TR limitatamente alla misura della pena inflitta e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per la rideterminazione della pena stessa. Rigetta i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibile il ricorso di AR KA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1'8.5.2006 Il PresidenteDr ill Il Consigliere estensore for
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 19 GIU 2006
IL CANCELLIERE CI SUPER
Lidia Scalia
6