CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20342 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ON LE, nato a [...] 11 15/05/1974 2. ON EG, nato a [...] il [...] 3. AL EL, nato a [...] il [...] 4. TO CO, nato a [...] il [...] 5. IN AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del danno liquidato alla Onlus e il rigetto nel resto per tutti i ricorsi;
uditi i difensori: l'avv. AN Maccioni del foro di Roma, in difesa della parte civite Cittadinanza Attiva Onlus, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e in subordine il rigetto e deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato generale dello Stato in difesa delle parti civili Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e in Penale Sent. Sez. 6 Num. 20342 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 04/02/2026 subordine il rigetto e deposita conclusioni e nota spese;
l'avv. Nicola Madia del foro di Roma, in difesa di IN AU, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. Gian Luigi Giuseppe Mastio del foro di Nuoro, in difesa di TO CO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento; l'avv. Francesca Arice) del foro di Roma, in difesa di ON EG, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso al quale si riporta;
l'avv. Antonio Barbieri del foro di Roma, in difesa di ON LE e ON EG, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 febbraio 2018 il Tribunale di Roma: dichiarava AL EL, De AN AB e ON EG colpevoli del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. loro ascritto al capo G) del procedimento principale, esclusa l'aggravante del numero di dieci o più associati contestata in fatto, nonché ON EG e TO CO colpevoli del reato di corruzione loro contestato nel procedimento riunito n. 12085/13 RG e, ritenuta per ON EG la continuazione sul più grave reato sub G), condannava AL EL alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, ON EG alla pena di anni sei di reclusione, De AN AB alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, TO CO alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. VA AL EL e ON EG interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e il solo ON EG anche incapace di contrattare con la P.A. per la durata di tre anni. VA De AN AB e TO CO interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
visto l'art, 322-ter cod. pen., ordinava la confisca nei confronti di TO CO e ON EG dei beni oggetto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del procedimento riunito n. 12085/13 RG e di ogni altro bene eventualmente nella loro disponibilità, sino a concorrenza della somma di euro 1.173.500 complessivi ciascuno;
ordinava, altresì, la confisca, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., nei confronti di AL EL delle somme giacenti sui c/c bancari allo stesso intestati e nei confronti di ON EG delle quote della Società Sportiva Romana s.r.l. allo stesso intestate, beni entrambi oggetto di sequestro preventivo disposto dal GIP di Roma il 14/02/2012 nel proc. n. 13316/12 RGNR — n. 10626/13 RG;
ordinava il dissequestro e la restituzione a AL EL degli immobili a lui intestati oggetto del medesimo sequestro 2 preventivo, fatti salvi gli effetti della confisca di prevenzione divenuta definitiva riguardante gli stessi immobili;
condannava AL EL, De AN AB e ON EG, in solido fra loro, al risarcimento in favore della parte civile Ministero Infrastrutture e Trasporti dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di cui all'art. 416 cod. pen., da liquidarsi in separato giudizio, salvo una provvisionale immediatamente esecutiva pari a un milione di euro, nonché al risarcimento in favore della parte civile Cittadinanza Attiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al medesimo reato liquidati in via definitiva nella misura di 50 mila euro, oltre rifusione di spese processuali (da versare per la parte civile Cittadinanza Attiva in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110, comma 3, dPR n. 115/2002). Condannava, altresì, ON EG e TO CO, in solido fra loro, al risarcimento in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. loro ascritto nel proc. n. 57841/11RGNR - 12085/13 RG, da liquidarsi in separato giudizio, salvo una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 250 mila euro per ciascuna delle parti civili, oltre rifusione di spese processuali. Rigettava la domanda risarcitoria avanzata in sede penale dalla parte civile RO CI DO nel proc. riunito n. 57841/11RGNR - 12085/13 RG;
visto il d.lgs. n. 231/01, applicava, in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato loro rispettivamente ascritti, alla ON ST s.r.l. la sanzione pecuniaria pari a 600 quote da mille euro ciascuna e la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. per anni due, alla CN s.r.I., alla Redim s.r.I., alla Appalti Lavori Progetti Internazionali Alpi s.r.l. ed alla Cogecal s.r.I., per ciascuna di esse, la sanzione pecuniaria pari a 500 quote da 500 euro ciascuna e la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. per anni due;
visto l'art. 66 d. Igs. n. 231/01, dichiarava l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati alla AMP s.r.I., alla Tecnowood s.r.I., alla Società Partecipazione e Servizi Spes s.r.I., alla Medea Progetti s.r.I., alla Salaria Sporto Village s.r.l. ed alla Società Sportiva Romana s.r.I.; dichiarava non doversi procedere in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti nei tre procedimenti riuniti - ad eccezione di quelli per i quali vi era stata condanna e di quelli per i quali vi era stata assoluzione - nei confronti di ON EG, AL EL, LA LA RO (escluso per quest'ultimo il reato di cui al capo G) per il quale era stata disposta la separazione del procedimento), De AN AB, SS IM, ON LE, AZ AN, IN AU, IN IE, GR EZ AR, IU CO, LU LI, LF NO e LI AN perché estinti per prescrizione;
3 assolveva ON EG e OL GU dal reato loro ascritto al capo F), IN AU, FO AR IA, GR EZ AR, SS IM e IU CO dal reato loro ascritto al capo G) e De TI PR GI dal reato ascrittole al capo O) del proc. principale, perché il fatto non sussiste e ordinava il dissequestro e la restituzione a ND AN delle somme depositate sul c/c bancario n. 12195 acceso presso la banca Credito Artigiano, oggetto di sequestro preventivo emesso dal G1P di Roma il 14/05/2012 nel proc. n. 13316/12 RGNR — 10626/13 RG. 2. Con sentenza del 11 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, appellata da ON LE, ON EG, AL EL, LF NO, De AN AB, IN IE, TO CO, IN AU, nonché dalle società ON ST s.r.I., Redim 2002 s.r.l. e Alpi s.r.I., e dalla parte civile RO CI DO: dichiarava l'inammissibilità degli appelli proposti dalle società ON ST s.r.l. e Redim 2002 s.r.l. e disponeva nei confronti delle stesse l'esecuzione della sentenza impugnata;
assolveva la società Alpi s.r.l. dall'illecito amministrativo a lei ascritto al capo S) perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di TO CO e ON EG in ordine al reato di corruzione contestato nel proc. riunito n. 12085/13 RG poiché estinto per intervenuta prescrizione e revocava le pene accessorie loro applicate, nonché la confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter, comma 2, cod. pen. nei confronti di ON EG, e confermava la confisca disposta nei confronti di TO CO ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1, cod. pen.; rigettava l'appello proposto dalla parte civile RO CI DO, che condannava al pagamento delle spese del grado;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di ON EG, AL EL e De AN AB in ordine al reato loro contestato al capo G) poiché estinto per intervenuta prescrizione e revocava le pene accessorie loro applicate, nonché la confisca disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. nei confronti di ON EG e AL EL in relazione al capo G), disponendo la restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in sequestro;
condannava AL EL, ON EG e De AN AB, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Cittadinanza Attiva, disponendone, per quest'ultima, il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110, comma 3, dPR n. 115/2002, nonché ON EG e TO CO, in solido fra loro, alla rifusione delle 4 spese processuali sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
condannava gli imputati ON LE, NO LF, IN AU e IN IE al pagamento delle spese del grado;
confermava nel resto la sentenza impugnata. 3. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione, mediante i propri difensori di fiducia, ON LE, ON EG, AL EL, TO CO e IN AU, prospettando motivi di ricorso, che saranno riportati nella parte strettamente necessaria ai fini della decisione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso di ON LE e ON EG. 4.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione di norme stabilite a pena di nullità ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b), e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si impugna l'ordinanza emessa all'udienza dibattimentale di primo grado del 20 febbraio 2017 con la quale il Tribunale aveva autorizzato il pubblico ministero a modificare l'imputazione di cui al capo G) nei confronti di ON EG, contestando il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere in luogo di quello di partecipe. Non si trattava, infatti, di un fatto diverso, ma di un fatto nuovo, la cui contestazione non sarebbe stata ammissibile ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen. L'eccezione, sollevata sia in primo grado che in appello, con apposito motivo, è stata rigettata sul presupposto che la contestazione del solo diverso ruolo rivestito dall'ON nel sodalizio non avesse mutato il fatto contestato, né avesse introdotto nel giudizio un fatto naturalisticamente e giuridicamente diverso. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità con riguardo alla c.d. lista ON o lista LU, nonché vizio di motivazione e travisamento dell'esame del consulente tecnico Roberto Bertinelli. Il consulente tecnico del pubblico ministero aveva proceduto ad estrapolare copia del documento informatico originale, da cui poi aveva stampato il file informatico denominato lista ON, ma non aveva conservato il dato informatico originale, che, comunque, non era disponibile. Non si pongono questioni di violazione del contraddittorio preventivo nell'accertamento di natura tecnica effettuato dal consulente del pubblico ministero, ma si osserva semplicemente la violazione delle regole della computer forensics nell'estrazione di copia del file informatico, non consentendo più ex post alla difesa alcuna verifica circa la corrispondenza della copia del file informatico all'originale. Pertanto, la c.d. 5 lista ON non poteva essere acquisita al fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione, costituendo stampa di un documento informatico non più accessibile e rispetto al quale, nella estrazione della copia forense, non sono state garantite procedure tecniche idonee a preservare l'intangibilità e non modificabilità del dato originale. 4.3. Con il terzo motivo si rappresenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di associazione per delinquere contestato al capo G) per come modificato all'udienza del 20 febbraio 2017. Il ricorrente EG ON è stato condannato per essere stato promotore ed organizzatore del sodalizio criminoso. Tuttavia, pur escludendo che l'ON avesse avuto un ruolo nella vicenda dell'imprenditore IN CA, ovvero nella vicenda della Scuola Marescialli di Firenze, in manera contraddittoria la Corte territoriale gli avrebbe attribuito il ruolo di vertice dell'associazione delittuosa in quanto riferimento di altri imprenditori corruttori. L'ON avrebbe agito per un esclusivo interesse personale e delle sue imprese. Non avrebbe posto in essere alcuna condotta in relazione agli appalti diversi da quelli in cui era interessato. La ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata sarebbe più coerente con una ricostruzione in termini di concorso di persone in più reati legati dal vincolo della continuazione: non vi sarebbe una struttura autonoma, dotata di propri mezzi, pronta ad operare indipendentemente dal contributo di ciascun presunto sodale, ma piuttosto ciascuno degli imputati, in occasione degli appalti a cui erano interessati, avrebbe compiuto singoli fatti illeciti per interessi personali soltanto occasionalmente coincidenti con quelli di altri soggetti. La personalità del rapporto con AL, rapporto che non avrebbe visto il coinvolgimento di imprenditori diversi da-ll'ON nelle vicende relative alle utilità al medesimo erogate (sostanzialmente il finanziamento dei films e le iniziative imprenditoriali comuni nell'interesse dei figli del AL), dimostrerebbe che tale rapporto è nato, si è dipanato e si è chiuso su un piano strettamente personale e al di fuori di qualsiasi contesto associativo. Anche con riguardo alla posizione di LE ON il suo ruolo di partecipe si sarebbe concretizzato nella partecipazione alla erogazione di talune utilità e nella conservazione del documento informatico denominato "elenco commesse", estratto dalla Guardia di finanza dal suo computer nell'ambito della verifica fiscale sull'impresa ON ST s.r.l. Il fatto, come ricostruito dai giudici di merito, non potrebbe essere ricondotto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen. per mancanza di contributo causale alla vita dell'associazione e per la mancanza dell'elemento soggettivo. Si farebbe discendere dal presunto concorso nella corruzione, peraltro neppure contestata al ricorrente, in modo automatico l'esistenza di una sua condotta di partecipazione 6 al sodalizio criminoso. 4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di estinzione del reato di associazione a delinquere in data anteriore alla sentenza di primo grado. Con l'appello si era evidenziato che, avuto riguardo alle risultanze istruttorie e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il sodalizio criminoso aveva smesso di essere operativo a settembre del 2008 o, al più tardi, ad ottobre del 2008, allorquando veniva nominato l'ing. Gian Michele Calvi prima come coordinatore dei RUP e poi come Soggetto Attuatore in relazione ai lavori del G8 sull'isola di Maddalena. L'attività svolta dal Calvi era stata ricostruita dal Tribunale come il decisivo momento di rottura dell'attività illecita svolta dal De AN, sino ad allora Soggetto Attuatore, in accordo con ON, AL e LA LA. Pertanto, alla data della sentenza di primo grado, il reato associativo si sarebbe estinto per prescrizione almeno dal luglio del 2017. La Corte di appello, per rigettare l'eccezione, richiamava fatti irrilevanti, quali il pagamento di utenze telefoniche a AL, l'assunzione di NY IT da parte di ON (avvenuta al di fuori di ogni rapporto illecito), i rapporti di ON con l'ex maresciallo della finanza IU e le richieste di informazioni fatte da ON a TO. 4.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili conseguenti al giudizio di esistenza del reato associativo. L'accoglimento dei precedenti motivi determinerebbe la revoca delle statuizioni civili a carico di EG ON. In ogni caso, la sentenza impugnata che, a differenza di quella di primo grado, avrebbe offerto una motivazione sulla risarcibilità del danno derivante dal reato associativo, tuttavia, avrebbe deciso la questione relativa al danno patrimoniale in modo erroneo, avendolo legato non all'esecuzione dei lavori, bensì al condizionamento operato dal gruppo criminale, sulla necessità dei lavori eseguiti e sugli importi richiesti ed ottenuti dalle imprese del gruppo ON. Si tratterebbe di motivazione illogica per contrasto con la parte della motivazione nella quale si afferma che il danno patrimoniale non sarebbe quantificabile e, tuttavia, si quantifica una provvisionale a titolo di danno patrimoniale nell'ammontare di 400 mila euro. La Corte confonderebbe il profitto ottenuto dai pubblici ufficiali e dal privato corruttore con il danno asseritamente cagionato alla stazione appaltante, che non potrebbe che derivare dall'esecuzione di opere non necessarie ovvero non a regola d'arte, circostanze entrambe non provate nel caso di specie. In definitiva il preteso danno subito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non troverebbe la propria causa diretta e immediata nelle condotte poste 7 a fondamento del giudizio di esistenza del reato associativo, bensì nel delitto di corruzione, dichiarato prescritto già in primo grado, e, comunque, nessun danno sarebbe derivato per la stazione appaltante dall'esecuzione di opere, delle quali, attraverso il collaudo sarebbe stata certificata la regolarità amministrativa e tecnica. Anche con riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale in via equitativa si censura la motivazione, considerata meramente apparente, in quanto non verrebbero indicate le condotte materiali, riconducibili al paradigma normativo della condotta associativa, direttamente produttive di danno non patrimoniale per la P.A. Con specifico riferimento al criterio del clamore mediatico, la Corte non avrebbe esaminato la deduzione difensiva, fatta con specifico riferimento agli appalti per il G8, in ordine al pregio delle opere, tanto da formare oggetto di studio di ingegneria e architettura. Le medesime argomentazioni vengono estese anche alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di "Cittadinanza Attiva". 4.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di norme previste a pena di nullità per difetto di contestazione ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione al reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/13 RG L'eccezione, formulata con il quinto motivo di appello, è stata rigettata dalla Corte territoriale. Secondo l'imputazione elevata nei confronti del ricorrente e di TO CO, in corrispettivo di alcune dazioni il TO avrebbe compiuto una serie di atti contrari ai doveri di ufficio e, segnatamente, avrebbe fornito ad ON notizie riservate sulle indagini fiscali e penali a suo carico e, in relazione allo svolgimento di specifiche gare di appalto relative alla ristrutturazione e manutenzione degli edifici della Caserma Zignani di piazza Zama (gare del 23 febbraio 2004, del 10 maggio 2005 e del 22 dicembre 2005) sarebbe intervenuto a vantaggio delle imprese del gruppo ON nella fase di esecuzione e implementazione degli appalti ad esse aggiudicati. Con riguardo a queste tre gare di appalto, il Tribunale aveva escluso l'esistenza di atti amministrativi riconducibili al TO. L'unico atto riferibile al TO, che è stato collegato alle dazioni ricevute dall'ON nell'ambito dell'accordo corruttivo, riguardava un visto apposto quale Capo del Dipartimento Amministrativo nell'ambito della procedura dell'appalto relativo al contratto di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani di piazza Zama. Ma questo appalto non risultava contestato nel capo di imputazione, che non era stato sul punto neppure modificato ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha ritenuto ricompresa negli appalti per gli interventi di 8 ristrutturazione e manutenzione della Caserma Zignani anche la fase di manutenzione degli impianti, ma nell'imputazione, dove si indicano dettagliatamente gli appalti, non è ricompreso anche quello riguardante la manutenzione degli impianti. Si ha interesse a sollevare l'eccezione di nullità poiché la declaratoria di nullità parziale della sentenza travolgerebbe anche le statuizioni civili. 4.7. Con il settimo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione della corruzione contestata nel procedimento riunito n. 12085/13 RG. La Corte di appello ha riconosciuto che le retribuzioni percepite dal parente di un corrotto sulla base del patto corruttivo non possono essere considerate prezzo della corruzione, trovando la propria causa legittima nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma ha negato l'applicazione di questo principio nel caso di specie, poiché lo stipendio sarebbe stato pagato comunque da ON, attraverso la società CN s.r.l. a fronte di servizi mai erogati dalla RA Gruppo s.p.a. Quest'ultima affermazione non troverebbe riscontro negli atti processuali e sarebbe una mera asserzione. In ogni caso, sarebbe del tutto irrilevante che i fondi utilizzati per il pagamento dello stipendio provenivano indirettamente da un'impresa del gruppo ON, rimanendo valido il principio di diritto secondo il quale il pagamento dello stipendio, a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese, non può essere considerato prezzo della corruzione. Pertanto, alla data della sentenza di primo grado il reato era già estinto per prescrizione e, quindi, la sentenza andrebbe annullata con revoca delle statuizioni civili. 4.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla corruzione oggetto del procedimento riunito 12085/13 RG. La condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia con una provvisionale immediatamente esecutiva determinata in via equitativa nella misura di 250 mila euro per ciascuna parte civile sarebbe priva di motivazione, considerato che l'atto di ufficio imputato al TO si sarebbe concretizzato nell'apposizione di un mero visto, ovvero motivata in maniera illogica nella misura in cui il danno non patrimoniale sarebbe stato parametrato al danno patrimoniale, quest'ultimo determinato in maniera arbitraria, senza alcun accertamento sulla superfluità delle lavorazioni e/o manutenzioni fatte dall'Impresa ON ST s.r.I., sulla non necessità delle stesse e sui costi sostenuti dall'impresa per detti interventi di manutenzione, peraltro, lavorazioni e/o manutenzioni ritenute condivise e ampiamente funzionali alle esigenze dei 9 servizi da parte del teste gen. RI. Inoltre, le statuizioni civili andrebbero revocate perché tra la pronuncia della sentenza di primo grado (8 febbraio 2018), ultimo atto interruttivo, e la data della citazione per il giudizio di appello (17 aprile 2014) sarebbe decorso un arco temporale superiore a sei anni e, quindi, un arco temporale superiore al tempo necessario alla prescrizione del reato così come contestato. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe dovuto comunque revocare le statuizioni civili perché nei sei anni successivi alla presentazione delle conclusioni della parte civile (rassegnate all'udienza del 25 settembre 2017), o comunque nei sei anni successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado, non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione e, quindi, sul piano delle regole del diritto civile sarebbe mancato ai sensi dell'art. 2947 cod. civ. un atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, atteso che le conclusioni della parte civile in appello sono state presentate all'udienza del 18 giugno 2024. 4.9. Con il nono motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutte le corruzioni contestate e ritenute nella sentenza di primo e secondo grado e si invoca una diversa qualificazione giuridica del fatto. Si sostiene che tutte le fattispecie corruttive contestate non rientrerebbero nelle fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., mancandone i relativi elementi costitutivi, ma, al più, potrebbero essere inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen., che, tuttavia, essendo stata introdotta dalla legge n. 190 del 2012, successiva ai fatti, non potrebbe essere contestata all'imputato. Ne conseguirebbe l'assoluzione da tutte le contestazioni di corruzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 4.10. Con il decimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di corruzione propria contestato ad ON EG e ND AN al capo B). Non essendo emerso alcun atto amministrativo posto in essere dal ND diretto ad incidere nella procedura per l'erogazione dei finanziamenti dei film cui partecipò come attore OR AL e, soprattutto, un accordo con ON diretto a comprare i favori dei pubblici ufficiali, diversi da ND, che deliberarono l'erogazione dei citati finanziamenti, ovvero un intervento di ON presso ND affinché avesse operato per l'assegnazione dei finanziamenti in modo illecito, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato giuridicamente come traffico di influenze illecite con conseguente assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sebbene sia stata dichiarata la prescrizione. 4.11. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corruzione propria contestata ad ON EG e 0 IU CO al capo h). IU CO non rivelò alcuna notizia relativa alla verifica fiscale in corso da parte della Guardia di finanza. Come emergerebbe dalla telefonata del 16 aprile 2009, riportata a pag. 993 e ss. della sentenza di primo grado, tra IU e AZ, i due si accordavano per truffare ON. Il limite della sentenza impugnata è quello di non avere specificato quali notizie avrebbe rivelato IU ad ON. 5. Ricorso di AL EL. 5.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione nel merito dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" da fare prevalere, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., sulla declaratoria di intervenuta prescrizione. Nell'esaminare le censure mosse con l'atto di appello, la sentenza impugnata cade in diversi errori interpretativi e in illogicità della motivazione. In particolare, attraverso il richiamo ad alcune pronunce di legittimità, non pertinenti rispetto al caso di specie, la Corte di appello prova a superare, senza riuscirci, la questione di diritto che era stata sottoposta alla sua valutazione, circa la possibilità di configurare il reato associativo quando le plurime ipotesi di corruzione contestate al AL, e tutte dichiarate estinte per prescrizione già in primo grado, sono state ricondotte ad un unico reato di permanente messa a disposizione del proprio munus pubblico a vantaggio di alcuni soggetti privati, sicché, cessato il ruolo rivestito, verrebbe meno anche la possibile prosecuzione dell'attività criminosa, che, invece, nell'associazione dovrebbe essere garantita dalla presenza di una stabile organizzazione. Del tutto inconferenti sarebbero, poi, i riferimenti all'esistenza del "gruppo di imprese riferibili a EG ON", che preesistevano ai fatti contestati al AL e che erano frutto delle iniziative imprenditoriali dell'ON. La Corte territoriale esamina tutti i fatti contestati agli asseriti componenti dell'associazione, ma, all'esito, non sarebbe chiaro in cosa consisterebbe l'organizzazione della asserita associazione. Nella sentenza si afferma che gli elementi tipici in base ai quali si riconosce l'esistenza dell'associazione criminosa non sussisterebbero e, tuttavia, si afferma l'esistenza del sodalizio. In conclusione, la Corte avrebbe confuso l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione con carattere permanente con quella dell'esistenza di un sodalizio criminoso. 5.2. Con il secondo motivo si rappresenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili collegate alla condanna per il reato di associazione per delinquere, dichiarato estinto per prescrizione in appello. 11 Con l'appello erano state impugnate anche le statuizioni civili relative alla condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al pagamento di una provvisionale ritenuta eccessiva e alla condanna al risarcimento del danno nei confronti di "Cittadinanza Attiva". Le statuizioni civili non si reggevano su una valida e persuasiva motivazione, giacché si confondevano gli asseriti danni provocati dall'associazione per delinquere con quelli derivanti dalla asserita commissione dei reati-fine, tutti dichiarati estinti per prescrizione già in primo grado, evidenziando, con riguardo, ad esempio, ai lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale della Caserma Zignani, che i costi erano del tutto funzionali alla realizzazione di impianti voluti dal Direttore dell'epoca dell'AISI, e, in ogni caso, si trattava di danni riconducibili al reato-fine, estinto per prescrizione, e non al reato associativo. La Corte di appello, da un lato, non avrebbe fornito adeguata motivazione in risposta alle predette censure, dall'altro, con particolare riferimento alla provvisionale, avrebbe fornito una motivazione illogica, avendo affermato che il danno non è stato calcolato, non è calcolabile se non in sede civile e, alla luce degli accertamenti da condurre in sede civile, potrebbe anche risultare inesistente. 6. Ricorso di TO CO. 6.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 318, 319 cod. pen. e 2126 cod. civ. La sentenza impugnata ha risolto la questione del dies a quo, rilevante ai fini della prescrizione, attribuendo alla retribuzione ottenuta da CL TO, figlia dell'imputato, assunta, nell'ambito del c.d. patto corruttivo, dalla società terza RA su sollecitazione del corruttore ON, la natura di prezzo del reato, sul presupposto che la società che aveva assunto la parente del corrotto non fosse estranea al patto corruttivo, in quanto il denaro utilizzato non risultava di pertinenza esclusiva della società stessa, provenendo direttamente da ON EG. Ciò sarebbe frutto di una erronea interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che ha invece affermato che, salvo il caso di assunzione fittizia, gli emolumenti versati al dipendente assunto sulla base di un patto corruttivo non costituiscono prezzo della corruzione. L'utilità sarebbe rappresentata dall'assunzione lavorativa. Del resto, l'effettivo contratto di lavoro stipulato a valle del pactum sceleris non configura un contratto-reato, né ricorre l'ipotesi del reato in contratto. Pertanto, andrebbe esclusa la sanzione di nullità del contratto di lavoro, tenuto conto, altresì, che il terzo contraente del contratto di lavoro nel caso di specie sarebbe stato anche ignaro dell'accordo corruttivo che avrebbe preceduto 12 e dato luogo alla sua assunzione. In ogni caso, anche a volere ritenere che il contratto di lavoro fosse inficiato da nullità, la TO avrebbe potuto comunque reclamare gli emolumenti per le _ prestazioni lavorative effettuate ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., sicché ancora una volta non sarebbe conforme a legge l'attribuzione a tali emolumenti della qualifica di prezzo del reato. In conclusione, la data del commesso reato andrebbe retrodatata al momento dell'assunzione della TO da parte della RA (9 gennaio 2009) o, al più, al momento dell'asserita costituzione da parte dell'ON della provvista per il pagamento delle retribuzioni alla lavoratrice (4 marzo 2009), con conseguente estinzione del reato al massimo in data 4 settembre 2016 e cioè prima della sentenza di primo grado. Conseguenzialmente, la sentenza impugnata andrebbe annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili e della confisca (Sez. U, n. 31617/2015, LU). 6.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha affermato il carattere fittizio delle consulenze che la società RA, che aveva assunto la figlia dell'asserito corrotto, aveva reso alla società CN del gruppo ON, così da ritenere fittizie le tre fatture emesse (due per gli importi di euro 23 mila e una per l'importo di euro 187 mila e 500), che servivano a coprire l'asserito prezzo della corruzione, concordato tra ON e TO, consistito nell'assunzione della figlia di quest'ultimo e nel versamento delle relative retribuzioni. La Corte ha ritenuto non provata l'effettività delle consulenze, ma così facendo avrebbe posto a carico dell'imputato un onere probatorio in violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Inoltre, la Corte avrebbe ritenuto fittizie le consulenze sulla base di una serie di indizi che non rivestirebbero carattere di gravità, in violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ritenuta non provata la simulazione del contratto di consulenza, con la conseguenza che, caduta la pretesa costituzione da parte dell'ON della provvista, cadrebbe anche l'ipotizzato collegamento fra il predetto e le retribuzioni corrisposte, l'ultimo atto a lui addebitabile andrebbe individuato nell'assunzione lavorativa della TO, con ulteriore conseguenza dell'estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza di condanna del ricorrente di primo grado. 6.3. Con il terzo motivo si rappresenta violazione o falsa applicazione degli artt. 318 e 319 cod. pen. e vizio di motivazione. Escluso che la prescrizione fosse maturata prima della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, la Corte di appello avrebbe dovuto adeguarsi alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e avrebbe dovuto applicare il 13 principio secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di corruzione, non è sufficiente la mera circostanza della dazione dell'utilità, ma occorre dimostrare la finalizzazione della dazione verso un comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto investito della qualifica pubblicistica. Sotto questo profilo, la Corte territoriale non ha dato credito alla versione dell'imputato, secondo il quale le somme corrisposte da ON costituivano un mutuo per l'acquisto di due immobili. Inoltre, la Corte di appello, pur non contestando che l'attività inerente alle indagini penali e fiscali non rientrasse nell'ambito di competenza dell'ufficio presso il quale il TO prestava servizio e pur prendendo atto che questi non aveva accesso alle banche dati, ha indebitamente prospettato ' una pubblica funzione in capo al ricorrente sulla scorta del rilievo che le notizie e le informazioni richieste da ON e AL fossero state acquisite dallo stesso grazie alla sua forza di persuasione e alle sue conoscenze, tenuto conto del suo elevato grado militare e del prestigio accomunato con gli importanti incarichi svolti. Con riguardo al presunto atto contrario ai doveri di ufficio avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto per gli impianti tecnologici della caserma Zignani, la Corte di appello avrebbe ignorato le censure difensive, attraverso le quali si era osservato come in linea generale in questa materia la regola della gara pubblica conoscerebbe importanti eccezioni. L'art. 5, comma 2, lett. b) e g), del DPCM 30/07/2007 affermerebbe il principio secondo cui si può prescindere dalle procedure negoziate partecipate qualora per ragioni di natura tecnica il servizio possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, da intendersi non in termini assoluti, ma relativi. Per circostanze di fatto indipendenti dalla volontà di tutti i protagonisti della vicenda, l'impresa ON, che aveva installato gli impianti, era la più idonea ad assicurare, grazie alle conoscenze in precedenza maturate non in astratto, ma in relazione agli specifici macchinari, il migliore servizio di manutenzione. Questa valutazione, di competenza non del Capo reparto, ma della Divisione Logistica (rispetto ai componenti della stessa non si è neppure ipotizzato che il TO avesse esercitato alcuna pressione o interferenza finalizzata ad avvantaggiare l'impresa ON), risulterebbe conforme alla dottrina e alla giurisprudenza amministrativa. 6.4. Con memoria ritualmente depositata si è insistito nel primo motivo di ricorso evidenziando come dovrebbero essere considerate alla stregua di un post factum non rientranti nel concetto di utilità richiesto dagli artt. 318 e ss. cod. pen. le retribuzioni corrisposte alla figlia del TO, e, pertanto, il momento consumativo del reato dovrebbe essere retrodatato con conseguente estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza del Tribunale. I giudici di merito non avrebbero chiarito quali fossero gli atti di ufficio oggetto di mercimonio, e, 14 soprattutto, se fossero atti rientranti nelle funzioni del TO. 7. Ricorso di IN AU. 7.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello, laddove ha ritenuto inapplicabile l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha omesso di motivare le ragioni in base alle quali ha ritenuto di respingere gli argomenti difensivi, in particolare, quelli sostenuti nei motivi aggiunti, dove si evidenziava che in altro processo, conclusosi con sentenza di proscioglimento, il IN era stato assolto dall'accusa di concussione in danno dell'imprenditore De TO IC per avere preteso e ottenuto dallo stesso la somma di 100 mila euro, che, secondo l'ipotesi di accusa, corrispondeva alle medesime risorse economiche, trasferite con le medesime modalità in San Marino, rispetto a quelle oggetto di questo procedimento. Peraltro, in quel processo, si era ritenuta credibile la versione alternativa fornita dal ricorrente circa l'origine lecita della somma di denaro, versione che corrispondeva sostanzialmente a quella resa dal IN in questo processo. Su tali basi, emergeva l'assenza di qualsiasi certezza in ordine alla sussistenza del reato, poiché non era chiaro a quale reato dovesse collegarsi la somma di denaro e poiché emergeva la liceità delle risorse oggetto di contestazione. 7.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 319 cod. pen. L'errore sarebbe derivato ancora dall'omessa replica ai rilievi difensivi contenuti nei motivi aggiunti, dove si evidenziava che nei fatti accertati sarebbe mancata la prova dell'accordo corruttivo, che non poteva desumersi dalla mera dazione indebita, ovvero in base ad un asserito rapporto di mera conseguenzialità causale, essendo, invece, necessario accertare il nesso tra utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, nel senso che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. La Corte territoriale ometteva di confrontarsi con tali argomenti, limitandosi ad affermare l'impossibilità di superare la declaratoria di prescrizione valorizzando due soli elementi: le decisioni e gli atti discrezionali posti in essere dal IN, che avrebbero oggettivamente coinciso con l'interesse del gruppo ON, e la contiguità temporale tra le asserite dazioni al IN e gli atti amministrativi a lui imputabili. Tuttavia, si tratterebbe di elementi che la giurisprudenza ritiene insufficienti per la configurabilità del reato di corruzione. 7.3. Con i motivi aggiunti si è richiamata una recente pronuncia (Sez. 6, n. 15 23328/2025), che, partendo dal disposto dell'art. 6 della direttiva 343/UE/2016, che addossa l'onere della prova sull'accusa, affermando che qualsiasi dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato deve ridondare a suo favore, avrebbe sottolineato come l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. sia necessaria in presenza di un dubbio circa l'innocenza dell'imputato, senza che lo stesso per ottenere giustizia debba rinunciare alla prescrizione. In definitiva, la differenza tra il dubbio idoneo a condurre all'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e quello che può determinare l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risiederebbe nell'evidenza che deve caratterizzare il primo a differenza del secondo. Ribadendo gli argomenti già espressi nei motivi di ricorso, nel caso di specie emergerebbe l'evidenza dell'innocenza del IN o, almeno, del dubbio sulla sua colpevolezza. 7.4. Con successiva memoria si insiste nell'evidenziare che per la configurazione della corruzione non è sufficiente la contiguità temporale tra dazioni di denaro ricevute dal IN e gli atti amministrativi da lui compiuti, e, quindi, si ribadisce la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 8. Il procedimento si è svolto con trattazione orale all'udienza del 17 dicembre 2025 e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. Il procedimento è stato differito per la deliberazione all'udienza del 4 febbraio 2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di TO CO e, parzialmente, il settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ON EG, che prospettano la medesima questione in ordine allo stesso capo relativo alla corruzione contestata nel procedimento riunito n. 12085/2013 e che, per tale ragione, si ritiene opportuno trattare congiuntamente. 1.1. Il settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ON EG, come il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di TO CO, pongono sostanzialmente la questione del momento in cui sarebbe maturata l'estinzione per prescrizione del reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/13 RG. La Corte di appello ha ritenuto che le retribuzioni percepite dalla figlia del TO sulla base del rapporto di lavoro instaurato grazie al patto corruttivo vadano considerate prezzo della corruzione, poiché lo stipendio sarebbe stato pagato comunque da ON, attraverso la società CN s.r.l. a fronte di servizi mai erogati dalla RA Gruppo s.p.a. 16 Con il motivo di ricorso presentato nell'interesse di ON EG si contesta, in primis, la fondatezza di questa affermazione, come sostenuto anche nel secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di TO CO. Al riguardo, è sufficiente rimandare alle argomentazioni esposte per quest'ultimo ricorrente al seguente punto 4.2. per giustificare la ritenuta infondatezza della doglianza. In ogni caso, si sostiene in entrambi i ricorsi che non potrebbe configurarsi come prezzo del reato di corruzione la retribuzione che avrebbe ottenuto la figlia del TO in conseguenza della sua assunzione lavorativa presso la RA Gruppo s.p.a. Invero, il patto corruttivo prevedeva, come utilità, la sola assunzione della ragazza, che sarebbe avvenuta effettivamente. Le retribuzioni che la stessa aveva percepito, in esecuzione di un contratto lavorativo, che si afferma reale e non fittizio, non potevano assumere la natura giuridica di prezzo del reato di corruzione. Conseguenzialmente, configurando l'ultimo momento consumativo del reato nella data di assunzione della figlia del ricorrente (9 gennaio 2009), intesa come ultima utilità percepita dal TO, il termine di prescrizione massima (considerata la pena prevista per il delitto di cui all'art. 319 cod. pen. all'epoca dei fatti - da due a cinque anni di reclusione -), pari ad anni sette e mesi sei, sarebbe maturato in data 9 luglio 2016 (o 28 settembre 2016, aggiungendo giorni 81 per la sospensione della prescrizione dal 30 novembre 2015 al 19 febbraio 2016: vedi pag. 192 sentenza di appello), e, quindi, prima della sentenza di primo grado, ciò che avrebbe impedito la pronuncia sulle questioni civili (presupponendo la decisione sulla domanda risarcitoria la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., oppure di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022), nonché la confisca. Come è noto, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434-01), principio giurisprudenziale attualmente trasfuso nell'art. 578 -bis cod. proc. pen. Invero, maturata la prescrizione del reato in primo grado, non è possibile disporre la confisca obbligatoria del prezzo del reato ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1), cod. pen. (Sez. 6, n. 41308 del 13/09/2023, Rv.285361-01). 17 1.2. La Corte di appello ha ritenuto infondata la questione sul presupposto che la retribuzione della TO CL fosse frutto della provvista economica formata dalla CN, una delle imprese del gruppo ON, che aveva finto di stipulare un contratto di consulenza con la RA Group s.p.a., versando somme di denaro quasi corrispondenti al totale degli stipendi percepiti dalla ragazza fino al 31 agosto 2010. Dunque, gli stipendi non venivano sostanzialmente corrisposti dalla RA Group s.p.a., società risultata estranea al patto corruttivo, bensì da ON EG, cioè dal corruttore, e, pertanto, costituivano utilità indiretta. 1.3. Ritiene la Corte che la tesi sostenuta dal giudice di merito si fonda su un presupposto non corretto. Invero, non è determinante, ai fini che interessano, da chi proviene in concreto la retribuzione versata al familiare del corrotto, assunto con contratto di lavoro sulla base del patto corruttivo, quanto, piuttosto, la natura fittizia o meno del rapporto di lavoro. Come è noto il "prezzo" del reato, oggetto, peraltro, di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 cod. pen., concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato (Sez. U, n. 1811 del 15/12/1992, dep. 1993, Rv. 192493-01; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Rv. 205707-01). La Corte di cassazione (Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Rv. 255609-01), proprio in una vicenda incidentale di questo procedimento (si tratta della sentenza emessa nel procedimento cautelare reale riguardante le imputazioni - Capi A) e B) - elevate nell'ambito del proc. riunito 13316/12 RGNR e 10626/13 RG denominato "Edelweiss" a AL EL, ON EG e ND AN) ha affermato che possono costituire prezzo del reato anche somme di denaro erogate a soggetti terzi e non al pubblico funzionario. Nel caso esaminato, per prezzo del reato di corruzione si è inteso il finanziamento erogato da ON EG alle società di produzione cinematografica, in quanto è con tale finanziamento che veniva, indirettamente, "remunerato" il pubblico funzionario in vista della concessione degli appalti in favore dell'imprenditore. Infatti, AL, quale pubblico ufficiale, si lasciava corrompere anche per favorire la carriera di attore del figlio: in questo caso il prezzo della corruzione è consistito, appunto, nel finanziamento, da parte di ON, di alcune società cinematografiche perché avessero impiegato il figlio di CI come attore nei fi/ms in produzione. Tuttavia, la vicenda in questione presenta caratteri del tutto peculiari, che sono stati approfonditi in altre pronunce, opportunamente indicate dal ricorrente. In due pronunce (Sez. 6, n. 35233 del 03/05/2013, [...], n. 933 del 11/12/2014, dep. 2015, non mass.), emesse nell'ambito di vicende 18 processuali analoghe, la questione controversa concerneva la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, le retribuzioni corrisposte dalla società amministrata dal corruttore a persone assunte su indicazioni del funzionario corrotto. Si sosteneva che, pur aderendo ad una nozione allargata di prezzo del reato, gli emolumenti corrisposti a seguito delle effettive assunzioni, benché queste ultime frutto del patto corruttivo, non potevano rientrarvi. La Corte di cassazione, partendo dalla considerazione che il prezzo consiste nel corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore e che possono costituire prezzo del reato di corruzione anche somme di denaro che siano state erogate a soggetti terzi e non al funzionario pubblico, tuttavia affermava che non è riconducibile alla nozione di prezzo in senso tecnico qualsiasi utilità connessa al reato, ma soltanto quella materialmente corrisposta al corrotto. Sicché, a differenza di quanto affermato nella sentenza n. 28264 del 2013, che si riferiva a dazioni che hanno la loro causa diretta nel patto corruttivo, ancorché destinate a soggetti terzi, e non già a erogazioni che, invece, hanno la loro legittima causa nell'espletamento di rapporti di lavoro effettivamente instaurati a seguito di assunzione al lavoro frutto di favoritismo, gli emolumenti corrisposti (e da corrispondere) ai soggetti assunti non possono essere ricompresi nella nozione di prezzo del reato, non potendosi essi qualificare quali dazioni indirette, concorrendo, nella specie, a costituire il prezzo della corruzione la sola acquisizione della posizione negoziale coincidente con l'assunzione di favore, suscettibile di valutazione economica. Le affermazioni contenute nelle due indicate pronunce, sono state ribadite in una più recente sentenza (Sez. 6, n. 53469 del 08/11/2017, [...]). In questo caso, il funzionario pubblico (assessore presso un Comune), in concorso con altri pubblici ufficiali, rispondeva della illecita aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica senza gara a vantaggio di una ATI, ricevendo, quale controprestazione dell'accordo illecito, la propria assunzione presso una delle società rientranti nell'associazione temporanea di imprese. La Corte di legittimità, ritenendo che ciò che aveva formato oggetto dell'accordo illecito fosse la negoziazione ed il sorgere del rapporto di lavoro quale contropartita nell'ambito dell'accordo corruttivo;
che tale rapporto prevedeva sia la prestazione in denaro da parte del datore di lavoro, sia la prestazione lavorativa da parte del lavoratore, affermava che la stipula del negozio, non intervenuta sulla base di una legittima e libera determinazione delle parti, aveva costituito la contropartita (e quindi il "prezzo") di un accordo corruttivo tra datore di lavoro, che aveva inteso utilizzare il contratto per conseguire dei vantaggi non consentiti dall'ordinamento, ed il lavoratore, che, da parte sua, aveva inteso approfittare 19 della funzione pubblica per conseguire vantaggi non connessi all'incarico pubblico ricoperto, traendo come logica conseguenza che il vantaggio che il pubblico funzionario aveva conseguito non era costituito dal totale degli emolumenti, non emergendo dalla imputazione provvisoria che il rapporto di lavoro fosse fittizio e, quindi, inesistente, circostanza che avrebbe fatto pervenire a diversa valutazione circa la natura della somma corrisposta quale stipendio. Escludeva, quindi, che quanto conseguito in termini di "utilità" di cui all'art. 319 cod. pen. potesse essere ricondotto all'integrale importo degli stipendi corrisposti, e affermava che dovesse essere limitato al vantaggio lucrato con una stipula di un contratto di lavoro, unitariamente inteso in termini di prestazioni e controprestazioni, che altrimenti non sarebbe mai nato, attività penalmente rilevante posta in essere per mezzo della mercificazione della funzione pubblica. Sulla base, quindi, dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe alla presente, dai quali non si ha motivo di discostarsi, la questione centrale, dirimente, ai fini di qualificare come utilità rilevante ai sensi dell'art. 319 cod. pen. anche le retribuzioni percepite dalla figlia di TO, formalmente assunta dalla RA Gruppo s.p.a. in virtù del patto corruttivo intercorso tra il padre e ON EG, ma sostanzialmente retribuita con provvista messa a disposizione da quest'ultimo per il tramite della società CN, non è rappresentata dalla provenienza del denaro con cui il parente del corrotto, fuori da ogni ipotesi di concorso nel reato, sia stato retribuito, quanto piuttosto dalla fittizietà o meno del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro è fittizio, il denaro corrisposto al parente solo fittiziamente assunto non trova alcuna lecita causa, e, quindi, può costituire prezzo del reato di corruzione, corrisposto direttamente al funzionario corrotto, ovvero ad un terzo;
ma se il rapporto di lavoro è reale, benché sorto in virtù di un patto corruttivo, la corresponsione del denaro al parente del funzionario corrotto regolarmente assunto si pone come retribuzione, intesa, cioè, come controprestazione di una prestazione lavorativa regolarmente ed effettivamente resa. E' proprio questo aspetto della vicenda, cioè l'effettività del rapporto di lavoro, che, in qualche modo, è data per scontata dal ricorrente, che non emerge in maniera chiara dalla motivazione della sentenza impugnata, tutta tesa a dimostrare il diverso profilo della provenienza della retribuzione asseritamente corrisposta alla figlia di TO da società riconducibile al gruppo ON. Si tratta di accertamento rilevante, per quanto sopra esposto, poiché dall'esito dello stesso deriva la corretta individuazione dell'ulteriore utilità percepita da TO (oltre il denaro utilizzato per acquisiti immobiliari e le relative ristrutturazioni), che, a seconda dei casi, può essere limitata alla mera assunzione 20 lavorativa della figlia, ovvero anche alle retribuzioni percepite dalla stessa in virtù di un fittizio rapporto di lavoro, con conseguente diversa individuazione del momento consumativo del reato (che, come è noto, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, si perfeziona, e, quindi, si consuma solo in tale ultimo momento: Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246583-01), e, quindi, diversa individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, che, come detto, ove maturato prima della sentenza di primo grado, determina il venire meno sia delle statuizioni civili che della confisca, confermata dalla Corte di appello solo a carico di TO ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1) cod. pen. Va disposto, pertanto, nei confronti di entrambi i ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e alla confisca relative al reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/2013, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, cui è demandato anche l'approfondimento di un ulteriore aspetto - nell'ipotesi in cui, ricondotta la retribuzione percepita dalla figlia del ricorrente fra le utilità percepite da quest'ultimo, si prospettasse la possibilità di confermare la confisca -, e cioè gli effetti e le ricadute sulla vicenda in esame dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 19 dicembre 2024 emessa nel caso Episcopo e NI c. Italia. 2. Ricorso di ON LE e ON EG. 2.1. Il ricorso, a parte quanto sopra esposto, va, nel complesso, rigettato. 2.2. Il primo motivo_è infondato. Non ignora questa Corte che le ipotesi della mera partecipazione e quelle dello svolgimento di funzioni apicali nell'ambito di un'associazione per delinquere danno luogo a figure di reato autonome (Sez. 1, n. 7462 del 22/4/1985, [...]), anche se possono integrare un unico reato progressivo nel caso di svolgimento in successione di funzioni diverse all'interno del medesimo sodalizio (Sez. 1, n. 29770 del 24/3/2009, Rv. 244459), sicché viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, ad esempio, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, è condannato per il diverso reato previsto dal comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen., sul presupposto dello svolgimento di funzioni apicali e di una contestazione in fatto di tali funzioni (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268679-01). Tuttavia, proprio nella pronuncia da ultimo citata è stata rilevata la nullità della sentenza di condanna per avere il giudice di merito condannato l'imputato per la diversa ipotesi di reato, ritenuta in fatto, senza che il pubblico ministero avesse proceduto alla necessaria modifica dell'imputazione. D'altra parte, si è anche affermato che non viola il principio di correlazione tra imputazione e 21 sentenza, di cui all'art. 521 cod, proc. pen., la sentenza con cui l'imputato, rinviato a giudizio per aver preso parte in posizione verticistica ad un'associazione di tipo mafioso, sia condannato per aver semplicemente partecipato ad essa, in quanto la prima contestazione ricomprende di necessità la seconda (Sez. 2 n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264631-01). Orbene, se è vero che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum", mentre per "fatto diverso" deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928-01), non può che convenirsi con i giudici di merito che hanno ritenuto nella specie "fatto diverso" la contestazione a carico dell'ON del ruolo di promotore ed organizzatore della medesima associazione per delinquere, autorizzando il pubblico ministero alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. 2.3. Il secondo motivo è inammissibile. 2.3.1. Come è noto, è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024-02). Nel caso di specie, nel ricorso si afferma che la c.d. lista ON sarebbe stata utilizzata tanto per la condanna dell'ON per il delitto associativo, quanto per la condanna per la contestazione di corruzione di TO CO. Tuttavia, non si specifica in alcun modo la decisività di tale elemento di prova ai fini della condanna del ricorrente, decisività che non si ricava neppure dalla motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che il predetto elemento di prova costituisce solo una delle numerose prove a carico del ricorrente. 2.3.2. In ogni caso, l'eccezione di inutilizzabilità, trasfusa nel motivo di ricorso, è inammissibile anche perché non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che richiama, in larga parte, quella del Tribunale. I giudici di merito hanno, innanzitutto, evidenziato che il soft-ware, utilizzato dal consulente tecnico del pubblico ministero per estrapolare la copia dei files informatici presenti nel personal computer, era capace di prelevare le chiavi 22 crittografiche dai supporti da copiare, e di trasferirle inalterate sui supporti esterni prescelti, con procedura e metodologia rispondenti ai parametri di sicurezza, di inalterabilità e di robustezza dei dati informatici copiati. In buona sostanza, il consulente aveva formato dei "cloni" dei dati informatici originari riversandoli su quattro unità di memorie esterne (hard disk). Orbene, premesso che la difesa non ha mai contestato la regolarità del procedimento di estrazione delle copie forensi utilizzato dal consulente del pubblico ministero, ma ha solo messo in dubbio la corrispondenza della copia forense del file all'originario semplicemente perché non risulterebbe più nella disponibilità delle parti il file originario, ne deriva di conseguenza l'apoditticità dell'argomento difensivo, non solo privo di riscontri, ma altresì contraddittorio rispetto alla ritenuta regolarità del procedimento di estrazione della copia forense, attraverso il quale, si ribadisce, il consulente procedeva alla formazione di "cloni" dei files originari in condizioni pienamente rispondenti ai parametri di sicurezza e di inalterabilità dei dati. 2.4. Il quarto motivo, che riguarda l'eccezione di estinzione del reato di cui al capo G) per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado, che va esaminato, sotto il profilo logico, prima del terzo motivo, è, invece, infondato. Invero, alla luce della solida motivazione espressa dalla Corte di appello alle pagg. 164-166 della sentenza impugnata, dove si evidenziano una serie di elementi dimostrativi del proseguimento del programma criminoso anche dopo la nomina dell'Ing. Calvi a Coordinatore RUP e poi Soggetto Attuatore dei lavori G8 all'isola de La Maddalena nell'ottobre del 2008, deve escludersi il maturarsi della prescrizione prima della sentenza di primo grado. In particolare, oltre alle dazioni proseguite dopo tale data sia per AL che per De AN e LA LA (il quale aveva continuato a rivestire ruoli di rilievo nell'esecuzione dei lavori del G8 a La Maddalena, in quanto nominato Coordinatore dell'Unità Tecnica per i lotti I°, IV°, V° e VI°, provvedendo all'emissione di diversi atti aggiuntivi per rilevanti importi destinati alle imprese del gruppo ON fino al 10 settembre 2009), rilevante è la telefonata del 11 aprile 2009 intercorsa tra AL e ON nel corso della quale il primo rappresentava di volersi disimpegnare dalla sua azione verso le imprese del gruppo ON se non fosse stato sistemato, dal punto di vista lavorativo, il figlio. Inoltre, vi sono le interlocuzioni tra ON e TO finalizzate ad ottenere, da parte del primo, informazioni circa le indagini che stavano coinvolgendo le sue imprese, ma anche quelle che coinvolgevano imprese riconducibili al AL (vedi le indagini conseguenti al sequestro nel maggio del 2009 del Salaria Sport Village, complesso sportivo finanziato da due società costituite ad hoc tra ON e i figli del AL). 23 2.5. Il terzo motivo è, parimenti, infondato. 2.5.1. I giudici di merito (doppia conforme) hanno motivato in maniera congrua e del tutto logica sia sull'esistenza del sodalizio, sia sul ruolo di promotore e organizzatore rivestito nello stesso da ON EG. Al riguardo, oltre a richiamare le considerazioni espresse al successivo punto 3.1., trattando dell'analogo motivo di ricorso presentato nell'interesse di AL EL, si ribadisce che tutta la struttura organizzativa ruotava intorno al ruolo svolto dal AL e dagli altri pubblici funzionari che a lui si collegavano (De AN, LA LA), grazie ai quali le imprese riconducibili al gruppo ON riuscivano ad ottenere appalti pubblici legati ai Grandi eventi. Il patto corruttivo stipulato tra ON EG e AL, per potere durare nel tempo ed assumere il carattere della stabilità, per assurgere a vero e proprio programma criminoso, aveva necessità di avvalersi della stabile collaborazione di diverse figure: dagli altri pubblici ufficiali corrotti, che intervenivano a vario titolo nelle procedure di appalto (i già citati De AN e LA LA), ai collaboratori dell'imprenditore corruttore (il fratello ON LE, la segretaria LU LI, gli imprenditori operanti nel medesimo settore LF NO e IN IE, il commercialista AZ AN), che gli consentivano di reperire i fondi necessari a corrompere i pubblici ufficiali, di partecipare alle gare di appalto, di tenere aggiornata la contabilità occulta del sistema corruttivo. L'esame delle varie procedure di appalto "pilotate" grazie all'operatività del sodalizio consentiva di acclarare il modus procedendi. Invero, ai fini della dimostrazione della concreta operatività dell'associazione delittuosa risulta determinante l'esame dei singoli appalti nei quali il gruppo criminoso si è adoperato, è intervenuto per attuare il programma criminoso. Sotto questo aspetto, l'approfondimento delle modalità attraverso le quali EG ON si procurava la provvista che serviva per "alimentare" la corruzione dei pubblici ufficiali costituisce ulteriore elemento dimostrativo dell'organizzazione che il sodalizio si era dato per raggiungere gli scopi associativi. Si trattava, peraltro, di un'associazione criminosa in grado anche di fare fronte a situazioni di fibrillazione, potenzialmente pericolose per gli interessi del sodalizio e per la prosecuzione della sua operatività (si veda la vicenda relativa al ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'imprenditore CA Valerio riguardo alla procedura di appalto per la realizzazione del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze, in relazione alla quale si attivavano il De AN e il LA OV affinché il dissidio tra il CA e il AL fosse risanato e così ottenere che il primo avesse rinunciato al ricorso;
oppure la vicenda legata all'ispezione del computer di LE ON da parte della Guardia di finanza, dove erano custoditi importanti files, in cui, da un lato, EG ON 24 tranquillizzava il AL escludendo che il computer potesse custodire files per lui compromettenti, dall'altro, si attivava tramite AZ per assumere informazioni attraverso il maresciallo della Guardia di finanza in pensione — CO IU -). Orbene, la chiara suddivisione dei ruoli fra i vari partecipi, la strumentalizzazione di strutture societarie per il perseguimento degli scopi illeciti associativi (la Corte territoriale ha evidenziato, ad esempio, l'operatività della Medea Progetti Consulenze s.r.l. — di cui era amministratore e socio unico LA LA -, società utilizzata come cartiera per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società del gruppo ON, che serviva a raccogliere i fondi che venivano poi riversati nelle società cinematografiche sorte nell'interesse di AL), i frequenti e duraturi contatti fra gli associati, le modalità operative attraverso le quali si pianificavano le partecipazioni alle gare di appalto "pilotate", sono tutti elementi dai quali emerge la sussistenza della stabile organizzazione necessaria per la configurabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 416 cod. pen., così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269951, che ammette la possibilità di configurare l'associazione per delinquere fra corrotti e corruttori, un'associazione per delinquere che ha come programma criminoso la commissione di delitti contro la P.A.). 2.5.2. Quanto all'indeterminatezza del programma criminoso, la Corte di appello l'ha desunta, condivisibilmente, dalle plurime procedure di appalto "pilotate" grazie al sussistente permanente accordo corruttivo tra i vertici del sodalizio, AL e ON EG. D'altra parte, come evidenziato dai giudici di merito, ON teneva una contabilità non ufficiale di tutte le utilità erogate;
i membri del sodalizio reagivano — ognuno secondo il ruolo e i poteri spettanti — a quelle situazioni che potevano comportare pericolo per il prosieguo dell'illecita attività e della vita associativa. Si tratta di elementi logicamente valorizzati al fine di evidenziare una prospettiva di continuità nell'illecita azione del gruppo criminoso. Al riguardo, appare significativa anche la conversazione captata in data 11 aprile 2009 tra ON e AL, allorquando quest'ultimo, rimproverando ON per il ritardo nell'attivarsi per trovare una adeguata sistemazione lavorativa per il figlio, paventava di volersi dissociare. Questa conversazione, opportunamente valorizzata dai giudici di merito, riscontra innanzitutto l'esistenza del sodalizio, tenuto conto che AL si rivolgeva all'ON parlando al plurale ("Sappiate che io sto per impazzire"); dimostra ancora il ruolo fondamentale all'interno del gruppo criminoso rivestito da AL, che minacciava di fare saltare tutto, ma anche da ON, correttamente individuato 25 quale promotore del gruppo criminoso, unitamente a AL, nonché organizzatore, atteso che era intorno alla sua figura che ruotava quello che, con efficace espressione, la Corte territoriale ha definito il "polmone finanziario" del sodalizio. In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture _ e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Rv. 287296-01). 2.5.3. Con il terzo motivo si pone anche la questione della posizione di LE ON, per il quale già il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, che ha escluso la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Anche in questo caso, premessi i limiti del giudizio in Cassazione (vedi di seguito posizione del IN, punto 5.2.), la Corte (si veda pag. 176 della sentenza impugnata) ha motivato in maniera congrua e logica sulle ragioni per le quali non è possibile assolvere ON LE dal reato ascrittogli al capo G) ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., elencando punto per punto gli elementi dai quali ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio. A fronte di tale ricostruzione, priva di manifesta illogicità, nel ricorso si prospettano censure che sfociano nella rilettura in fatto degli elementi di prova, preclusa in questa sede. 2.6. Il quinto motivo, attinente alle statuizioni civili collegate al reato associativo, pone le medesime doglianze sviluppate nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AL EL. Anche questo è un motivo infondato alla luce di quanto si è argomentato per la posizione di AL (vedi di seguito punto 3.2.), cui, per ragioni di brevità, espressamente si rinvia. 2.7. Il sesto motivo va rigettato. Nell'imputazione di corruzione, contestata nel procedimento riunito n. 12085/2013, si fa genericamente riferimento all'intervento di TO a favore delle imprese del Gruppo ON nella fase di esecuzione e di implementazione degli appalti loro aggiudicati per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e per la manutenzione della Caserma Zignani di piazza Zama. È certamente vero che, di seguito, si specificano le gare di appalto (rispetto alle quali l'istruzione non avrebbe fatto emergere alcun intervento di TO), ma ciò ai fini di chiarire a quali lavori gli interventi di TO si riferivano. Pertanto, l'accertato intervento di TO in occasione della scelta dell'impresa cui affidare la manutenzione degli impianti degli edifici 1 e 2 della Caserma (impianti che erano stati installati da impresa del Gruppo ON), non fuoriesce dal perimetro fattuale della contestazione, che, 26 nella parte generica della stessa, alludeva anche alla fase di esecuzione dei lavori di manutenzione della Caserma, sicché alcun pregiudizio ai diritti difensivi può riscontrarsi. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di nullità ex art. 522 cod. proc. pen. 2.8. È infondato anche l'ottavo motivo, come di seguito precisato. 2.8.1. Al di là dell'annullamento con rinvio, disposto con riguardo alle statuizioni civili collegabili al delitto di corruzione contestato ad ON rispetto al coimputato TO, annullamento, come si vedrà, riconducibile alla necessità di chiarire l'esatto momento consumativo del reato, in ogni caso, ove si dovesse confermare che il delitto si è estinto per prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, le statuizioni civili meriterebbero conferma. La Corte di appello, infatti, ha motivato in maniera congrua e logica sia sulla condanna generica al risarcimento del danno, ricondotta sia a profili di danno patrimoniale (rappresentato dall'impossibilità, per la stazione appaltante pubblica, di ricorrere alla selezione delle ditte papabili utilizzando strumenti trasparenti di concorrenza) che non patrimoniale (in particolare, il danno all'immagine), che sulla provvisionale e sulla sua quantificazione, calibrata solo sui danni non patrimoniali (vedi pagg. 207/209). In ogni caso, va aggiunto che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ultimo Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-02). 2.8.2. L'argomento, poi, secondo il quale le statuizioni civili andavano revocate per la sopravvenuta prescrizione del reato tra l'ultimo atto interruttivo (sentenza di condanna in primo grado) e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello è del tutto inconferente, perché comunque occorreva fare applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., come in effetti avvenuto. Inoltre, l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che il termine per il suo esercizio, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., è quello previsto per la estinzione del reato, qualora più lungo, e lo stesso non è solo interrotto dalle vicende di cui agli artt. 2943 e 2944 cod. civ., ma anche dal compimento degli atti di cui all'art. 160 cod. pen. (Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Rv. 270243-01). Peraltro, l'art. 2947 cod. civ. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di 27 risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo;
in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2015, Rv. 260158-01). 2.9. Il nono, il decimo e l'undicesimo motivo vanno rigettati perché infondati. 2.9.1. La questione, indubbiamente suggestiva, deve essere presa in esame innanzitutto con riguardo a quei reati di corruzione già dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza di primo grado. Con riferimento, invero, a questi reati, la questione della riconducibilità dei fatti all'ipotesi di reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., non ancora in vigore all'epoca di commissione degli stessi, e, quindi, della possibilità di un'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, va valutata sempre al lume dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sotto questo profilo, in linea generale, deve osservarsi che le contestazioni muovono dall'assunto di patti corruttivi nei quali i pubblici ufficiali venivano "prezzolati" per l'asservimento della loro funzione, secondo una costante giurisprudenza che, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2012, inquadrava tale fattispecie nel delitto di cui all'art. 319 cod. pen. Invero, si affermava che, in tema di reato di corruzione propria, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale al privato;
per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante alla funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 cod. pen. Ne consegue che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione;
con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall'art. 319 cod. pen., ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori 28 oggetto della pattuizione (Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999, Rv. 213884-01: in motivazione, la Suprema Corte ha osservato che, quantunque l'illegittimità dell'atto possa costituire un indice rivelatore della contrarietà dell'atto stesso ai doveri di ufficio, ai fini della realizzazione della fattispecie penale assumono rilievo tutti i doveri di ufficio che possono venire in considerazione e tra questi quello dell'imparzialità, bene costituzionalmente protetto, inteso non come mera osservanza del dovere "esterno", da ritenersi eluso ogni qual volta il pubblico ufficiale agisca anche in funzione di una privata utilità, ma come inosservanza di uno specifico dovere, inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere). Per la configurabilità del reato di corruzione propria, si sosteneva, non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto. (Sez. 6, n. 2818 del 02/10/2006, dep. 2007, Rv. 235727-01: fattispecie in cui in sede cautelare era stato ravvisato il reato di corruzione nella condotta di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di "disponibilità" nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un colonnello della Guardia di Finanza;
in senso conforme Sez. 6, n. 30058 del 16/05/2012, Rv. 253216-01). Con la sentenza Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, [...], si è spiegato, in termini chiari, che può sussistere continuità normativa tra la vecchia fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. e la nuova a determinate condizioni: "in tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stata condizionata dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione". Invero, il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen. come novellato dalla I. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio (in motivazione, la Corte ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico 29 ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio). Al contrario, il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis cod. pen., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, della I. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Rv. 255618-01; Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, [...], Rv. 269736-01). 2.9.2. Per quanto emerso nella ricostruzione fattuale, immune da manifesta illogicità, riportata nella sentenza impugnata, per i capi B), C), D), E), H, L), M), nonché A) e B) del processo riunito c.d. "Edelweiss", non emergono elementi tali da consentire di giungere ad un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., neppure attraverso una qualificazione giuridica del fatto in termini di traffico di influenze illecite. Invero, in tutti i casi su indicati la Corte di appello, richiamando anche quanto argomentato dal giudice di primo grado, ha dato atto di avere accertato patti corruttivi che prevedevano l'asservimento della funzione da parte dei pubblici ufficiali, anche con indicazione specifica di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere nell'interesse, diretto o indiretto, delle imprese riconducibili al gruppo ON, in cambio di varie utilità. A fronte di questa motivazione, nel ricorso si ripropongono, in taluni casi anche in termini estremamente generici (si vedano, in particolare, le censure mosse alla motivazione a sostegno della configurazione del delitto di corruzione contestato al capo B) del procedimento riunito c.d. Edelweiss), doglianze già vagliate dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio con argomentazioni non censurabili in questa sede, in quanto non manifestamente illogiche. Con particolare riguardo al reato di corruzione contestato al capo H), si osserva come dalle conversazioni intercettate, riportate nella sentenza di primo grado, sia emerso il fattivo interessamento di IU per acquisire notizie ed informazioni inerenti alla verifica fiscale intrapresa presso alcune società del gruppo ON. Al riguardo, si segnalano le conversazioni progr. 725, 897 e 1047 (RIT 1113/09), registrate rispettivamente nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2009, dalle quali emergeva come IU fosse stato interessato da AZ, per conto e nell'interesse di ON, ad acquisire informazioni mentre era in corso la verifica 30 fiscale e che, pur prospettando difficoltà, lo stesso alla fine prometteva il suo impegno ("qualche cosa farà"). In cambio di ciò, IU puntava in alto, all'assunzione della moglie da parte di ON, e per raggiungere l'obbiettivo, di intesa con il Gazzaiii, teneva sulle spine ON. Tuttavia, questo atteggiamento, lungi dal porsi in termini truffaldini, a fronte del concreto interessamento mostrato da IU nell'acquisire informazioni e notizie circa lo svolgimento della verifica fiscale in corso, riscontra la sussistenza del patto corruttivo ed il reciproco interesse delle parti, che operavano in condizioni di parità, al consolidamento dello stesso. 2.9.2. La questione è stata posta anche con riferimento al reato di corruzione nei confronti di TO CO, rispetto al quale la declaratoria di estinzione del reato è intervenuta solo in appello. Nel caso di specie la questione è stata posta, in particolare, rispetto all'atto dell'ufficio che si è imputato al TO, e cioè il suo intervento per favorire l'assegnazione dell'appalto per la manutenzione degli impianti degli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani ad imprese del gruppo ON, sostenendo che tale intervento si era estrinsecato in un atto interno, non idoneo a dispiegare effetti nel procedimento e, dunque, non costituente asservimento della funzione. Anche il presunto interessamento del TO sulle indagini in corso a carico delle imprese di ON, in effetti, non sarebbe stato dimostrato e, comunque, TO nulla avrebbe potuto sapere perché le indagini su ON erano condotte dalla stessa Guardia di finanza che stava indagando su di lui. Pertanto, le dazioni di ON nei confronti di TO potevano trovare causa al più nell'opera di mediazione del generale per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti della Caserma. Di qui l'asserito inquadramento della fattispecie nell'art. 346-bis cod. pen., norma introdotta, però, nell'ordinamento solo successivamente alla commissione dei fatti. Tuttavia, si ribadisce, al di là dell'accoglimento del settimo motivo, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata su questo capo, la Corte di appello ha, però, motivato adeguatamente sull'inquadramento dei fatti nel delitto di cui all'art. 319 cod. pen., sicché, nel merito, la questione è infondata. Al riguardo, non può che richiamarsi l'ampia, puntuale e del tutto logica motivazione, sviluppata da pag. 192 della sentenza impugnata, dalla quale si ricava come TO, apponendovi il visto, avesse fatta propria la proposta di verificare la disponibilità della ditta ON ST s.r.I., esecutrice dei lavori, ad occuparsi anche della manutenzione, in questo modo non rappresentando al generale RI la necessità di procedere ad indire una apposita gara di appalto in forma ristretta. Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato le ulteriori anomalie verificatesi nella fase successiva, allorquando, non solo l'offerta 31 della ditta di ON perveniva in notevole ritardo, ma si trattava di offerta particolarmente onerosa, tanto da avere ottenuto il parere negativo dell'ing. Nardis. Nonostante ciò, invece, di procedere sulla strada dell'indizione di una gara di appalto, TO inoltrava al RI la richiesta di trattare con la ditta per giungere a definire un servizio di manutenzione con canone ridotto, comunque favorevole alla ditta. Come correttamente osservato dalla Corte di appello, l'interesse di TO nel mantenere in capo ad una ditta riconducibile ad ON il servizio di manutenzione rientrava in un contesto più ampio di favori reciproci (nell'ambito dei quali si inserivano le utilità rappresentate dal denaro versato per gli acquisti immobiliari e la ristrutturazione degli appartamenti, nonché l'assunzione lavorativa della figlia), nel quale si inseriva anche l'ulteriore attività illecita di trasmissione di notizie riservate, ampiamente riscontrata da ben 36 incontri tra ON e TO (oltre alle numerose telefonate), richiesti ed ottenuti dal primo per ottenere informazioni sulle indagini in corso su di sé e sugli appalti per il G8, indagini oggetto di articoli di stampa via via pubblicati. 2.10. A parte il parziale accogliento del settimo motivo (vedi da punto 1.1.), per il resto, come detto, il ricorso va rigettato. ON LE va condannato, di conseguenza, al pagamento delle spese processuali, mentre ON EG va condannato a rifondere le spese sostenute dalle parti civili Cittadinanza Attiva Onlus e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si liquidano come da dispositivo. 3. Ricorso di AL EL. 3.1. Il primo motivo è infondato. 3.1.1. Come già evidenziato dalla Corte di appello, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 6240 del 10/12/1999, dep. 2000, [...]; Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010, Rv. 246284; Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [...]) ammette la possibilità di configurare l'associazione per delinquere fra corrotti e corruttori, un'associazione per delinquere che ha come programma criminoso la commissione di delitti contro la P.A. Sotto questo profilo, il rilievo difensivo per cui sarebbe incompatibile con la sussistenza del sodalizio criminoso il ritenuto permanente asservimento della funzione pubblica esercitata da AL non è fondato, alla luce della congrua, coerente e logica motivazione offerta dalla Corte territoriale. Invero, la partecipazione di AL all'associazione per delinquere, peraltro, con posizione di vertice, capo e promotore, si fonda proprio sulla sua stabile disponibilità alla corruzione verso privati imprenditori e, in particolare, verso ON EG e le imprese a lui riconducibili. Tutta la struttura organizzativa ruotava intorno al ruolo svolto da AL e dagli altri pubblici funzionari che a lui 32 si collegavano (De AN, LA Giovarnpaola), grazie ai quali le imprese riconducibili al gruppo ON riuscivano ad ottenere appalti pubblici legati ai Grandi eventi. Il patto corruttivo stipulato tra ON e AL, per potere durare nel tempo ed assumere il carattere della stabilità, per assurgere a vero e proprio programma criminoso, aveva necessità di avvalersi della stabile collaborazione di diverse figure: dagli altri pubblici ufficiali corrotti, che intervenivano a vario titolo nelle procedure di appalto (i già citati De AN e LA LA), ai collaboratori dell'imprenditore corruttore (il fratello ON LE, la segretaria LU LI, gli imprenditori operanti nel medesimo settore LF NO e IN IE, il commercialista AZ AN), che gli consentivano di reperire i fondi necessari a corrompere i pubblici ufficiali, di partecipare alle gare di appalto, di tenere aggiornata la contabilità occulta del sistema corruttivo. L'esame delle varie procedure di appalto "pilotate" grazie all'operatività del sodalizio consentiva di acclarare il modus procedendi. Invero, al di là della riconducibilità nei confronti di AL di tutti i fatti contestati nelle imputazioni di corruzione ad un unico e permanente accordo corruttivo, ai fini della dimostrazione della concreta operatività dell'associazione delittuosa risulta determinante l'esame dei singoli appalti nei quali il gruppo criminoso si è adoperato, è intervenuto per attuare il programma criminoso. Sotto questo aspetto, l'approfondimento delle modalità attraverso le quali EG ON si procurava la provvista che serviva per "alimentare" la corruzione dei pubblici ufficiali costituisce ulteriore elemento dimostrativo dell'organizzazione che il sodalizio si era dato per raggiungere gli scopi associativi. Si trattava, peraltro, di un'associazione criminosa in grado anche di fare fronte a situazioni di fibrillazione, potenzialmente pericolose per gli interessi del sodalizio e per la prosecuzione della sua operatività (si veda la vicenda relativa al ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'imprenditore CA Valerio riguardo alla procedura di appalto per la realizzazione del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze, in relazione alla quale si attivavano il De AN e il LA OV affinché il dissidio tra il CA e il AL fosse risanato e così ottenere che il primo avesse rinunciato al ricorso;
oppure la vicenda legata all'accesso al computer di LE ON da parte della Guardia di finanza, dove erano custoditi importanti files, in cui, da un lato, EG ON tranquillizzava il AL escludendo che il computer potesse custodire files per lui compromettenti, dall'altro, si attivava tramite AZ per assumere informazioni attraverso il maresciallo della Guardia di finanza in pensione, CO IU). Orbene, la chiara suddivisione dei ruoli fra i vari partecipi, la strumentalizzazione di strutture societarie per il perseguimento degli scopi illeciti 33 associativi (la Corte territoriale ha evidenziato, ad esempio, l'operatività della Medea Progetti Consulenze s.r.l. — di cui era amministratore e socio unico LA LA -, società utilizzata come cartiera per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società del gruppo ON, che serviva a raccogliere i fondi che venivano poi riversati nelle società cinematografiche sorte nell'interesse di AL), i frequenti e duraturi contatti fra gli associati, le modalità operative attraverso le quali si pianificavano le partecipazioni alle gare di appalto "pilotate", sono tutti elementi dai quali emerge la sussistenza della stabile organizzazione necessaria per la configurabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 416 cod. pen., così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità (vedi la già citata Sez. 6, n. 15573/2017). 3.1.2. Quanto all'indeterminatezza del programma criminoso, la Corte di appello l'ha desunta, condivisibilmente, dalle plurime procedure di appalto "pilotate" grazie al sussistente permanente accordo corruttivo tra i vertici del sodalizio, AL e ON. D'altra parte, come evidenziato dai giudici di merito, ON teneva una contabilità non ufficiale di tutte le utilità erogate;
i membri del sodalizio reagivano — ognuno secondo il ruolo e i poteri spettanti — a quelle situazioni che potevano comportare pericolo per il prosieguo dell'illecita attività e della vita associativa. Si tratta di elementi logicamente valorizzati al fine di evidenziare una prospettiva di continuità nell'illecita azione del gruppo criminoso. Al riguardo, appare significativa anche la conversazione captata in data 11 aprile 2009 tra ON e AL, allorquando quest'ultimo, rimproverando ON per il ritardo nell'attivarsi per trovare una adeguata sistemazione lavorativa per il figlio, paventava di volersi dissociare. Questa conversazione, opportunamente valorizzata dai giudici di merito, riscontra innanzitutto l'esistenza del sodalizio, tenuto conto che AL si rivolgeva ad ON parlando al plurale ("Sappiate che io sto per impazzire"); dimostra ancora il ruolo fondamentale all'interno del gruppo criminoso rivestito da AL, che minacciava di fare saltare tutto. Come evidenziato dalla Corte territoriale, in primis, alle minacce di AL non faceva seguito il suo effettivo distacco dal sodalizio, sicché rimane un'ipotesi priva di riscontro quella secondo la quale l'uscita di scena del ricorrente avrebbe comportato la fine dell'associazione. In ogni caso, la circostanza che un'associazione per delinquere possa cessare la sua attività delittuosa anche per scioglimento della stessa (ciò che costituisce una delle possibili cause di cessazione della permanenza: Sez. 1, n. 1690 del 29/05/1985, Rv. 169870-01), non impedisce che il sodalizio esista e sia operativo. In definitiva, ove anche la fuoriuscita dal sodalizio di AL avesse comportato lo scioglimento dello stesso, essendo venuto meno il principale referente all'interno 34 della P.A. per la gestione "pilotata" degli appalti, ciò non legittimerebbe la conclusione in ordine all'insussistenza dell'associazione per delinquere, ovvero all'impossibilità di configurarla nel caso in esame. 3.2. Anche il secondo motivo, che concerne le statuizioni civili, è infondato. 3.2.1. Innanzitutto, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata che, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto configurabile un danno risarcibile nei riguardi della persona offesa del singolo reato-fine anche rispetto al reato associativo. Giova ribadire, al riguardo, che, con riferimento alla specifica ipotesi del reato associativo, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato-fine è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato-fine che per quello associativo (Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Rv. 262371-01). Vanno, ancora, richiamati i principi fissati da Sez. 2, n. 23046 del 14/05/2010, Rv. 247294-01, la quale ha riconosciuto la possibilità del danneggiato di agire contro tutti gli associati per i danni economici derivati chiarendo come "...anche dal fatto associativo scaturisce la responsabilità risarcitoria dell'autore del reato in favore delle costituite parti civili, in quanto... - partecipando all'associazione - ha contribuito a porre in essere la necessaria precondizione del successivo verificarsi del danno...". In quest'ultimo caso, la legittimazione passiva di ciascun sodale veniva riconosciuta non già superando la concezione monoffensiva del reato di cui all'articolo 416 cod. pen., ma piuttosto richiamando il principio secondo il quale la responsabilità risarcitoria si estende anche ai danni mediati ed indiretti ricollegabili agli effetti normali dell'illecito, secondo lo schema della c.d. causalità adeguata. In altre parole la Cassazione non ha riconosciuto in capo alla singola parte privata la possibilità di agire in relazione al pericolo provocato da una associazione criminale per la tutela dell'ordine pubblico (danni questi ultimi connessi ad interessi di natura pubblicistica e, quindi, azionabili ad opera di enti pubblici), ma ha correttamente attribuito alla parte privata il diritto di costituirsi parte civile sulla base della condivisibile considerazione che del danno provocato dai reati-fine, singolarmente o complessivamente considerati, debbano rispondere anche coloro che hanno posto in essere le precondizioni dell'illecito mediante la partecipazione all'associazione criminale. E' di intuitiva evidenza che l'esistenza di una associazione, finalizzata alla commissione di singoli reati-fine, agevola la riuscita del singolo reato commesso 35 dagli associati i quali possono contare su una ramificata e collaudata organizzazione capace di assicurare loro anche la successiva impunità sicché il singolo soggetto danneggiato da uno specifico reato-fine ha certamente subito un danno anche in ragione della circostanza che l'esistenza dell'organizzazione ne ha facilitato, in vario modo, la commissione (Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, Rv. 273698-01). 3.2.2. Fatta questa premessa, quanto alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Corte di appello, ancora una volta ancorandosi a pacifici e consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato (Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Rv. 257551-01). D'altra parte, in tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (ex plurimis Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, Rv. 268110- 01: in motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata). Correttamente, dunque, con motivazione immune da censure, sotto il profilo della congruità e logicità, sia il giudice di primo grado che quello di appello, dopo avere disposto condanna generica al risarcimento del danno, hanno ancorato il quantum della provvisionale liquidata al danno patrimoniale collegabile ad una singola vicenda (quella relativa ai lavori di ristrutturazione della Caserma Zignani, dove il danno preso in esame non è quello collegato all'esecuzione materiale dei lavori, bensì al condizionamento operato dal gruppo criminale sulla regolarità della procedura di aggiudicazione, sulla necessità dei lavori eseguiti e sugli importi richiesti ed ottenuti dalle imprese del gruppo ON per la loro esecuzione) fra quelle integranti i reati-fine, aggiungendovi il danno non patrimoniale all'immagine del Ministero, la cui quantificazione è stata parametrata alla lesione arrecata alla Pubblica Amministrazione nel perseguimento degli obbiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della sua azione (in ossequio all'art. 97 Cost.), nonché all'enorme diffusione da parte dei mass media delle notizie sulle condotte illecite tenute e sull'asservimento sistematico dei pubblici ufficiali a interessi privati, condivisi nell'ambito di un comune sodalizio illecito. In ogni caso, va aggiunto che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione 36 di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ultimo Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-02). 3.2.3. Anche rispetto al danno risarcibile riconosciuto in favore della Onlus "Cittadinanza Attiva", associazione che annovera fra gli scopi statutari la tutela della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa, i giudici di merito hanno sufficientemente motivato sia in ordine all'an che al quantum del danno non patrimoniale riconosciuto, affermando che il sodalizio criminoso finalizzato, come detto, alla commissione di reati contro la P.A., aveva offeso gli ampi interessi esponenziali che l'associazione persegue, fra i quali, come detto, vi è anche la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa. Sotto questo aspetto, la quantificazione del danno è stata parametrata alla vastità del programma criminoso, al protrarsi nel tempo del sodalizio e ai rilevanti interessi economici in gioco, nonché allo specifico vulnus apportato alle finalità istituzionali della Onlus. Si tratta, ancora una volta, di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, rispetto alla quale non è possibile alcun intervento censorio da parte di questa Corte. 3.3. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, anche in favore delle costituite parti civili, Cittadinanza Attiva Onlus e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, liquidate, queste ultime, come da dispositivo. 4. Ricorso di TO CO. 4.1. In disparte il motivo accolto, per il resto il ricorso va rigettato. 4.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello (e prima ancora il Tribunale, trattandosi di c.d. doppia conforme) ha ben motivato in ordine alla ritenuta fittizietà delle fatture emesse dalla RA Group s.p.a. in favore della CN (società del gruppo ON) relative ad una presunta consulenza, che servivano a mascherare la provvista necessaria per assumere e pagare le retribuzioni in favore della figlia del TO. Invero, la Corte ha evidenziato la vaghezza e genericità della descrizione delle prestazioni oggetto delle fatture;
la circostanza che le tre fatture venivano emesse poco prima dello sblocco della situazione inerente l'assunzione della ragazza;
l'ulteriore circostanza che, per le medesime prestazioni di consulenza, la CN si era già rivolta nel medesimo periodo alla Medea Progetti e Consulenze s.r.I.; infine, l'importo delle fatture, che risultava essere di poco superiore alle retribuzioni corrisposte alla TO dalla data di assunzione (9 gennaio 2009) al 37 mese di agosto del 2010, allorquando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato veniva interrotto. Da questi elementi, contrastati solo in termini generici dal ricorrente, logicamente coordinati, la Corte distrettuale ha tratto la coerente conclusione che la fittizia consulenza della RA Group s.p.a. verso la CN mascherasse, in realtà, la provvista corrisposta dall'ON per fare fronte alle retribuzioni da corrispondere alla figlia del TO. 4.3. Anche il terzo motivo va rigettato. La Corte di appello ha motivato adeguatamente sull'inquadramento dei fatti nel delitto di cui all'art. 319 cod. pen., sicché, nel merito, la questione è infondata. Al riguardo, non può che richiamarsi l'ampia, puntuale e del tutto logica motivazione, sviluppata da pag. 192 della sentenza impugnata, dalla quale si ricavano sia gli atti contrari ai doveri di ufficio che TO si prestava a compiere nell'interesse di ON EG e dei suoi sodali, sia le utilità che il ricorrente riceveva in cambio, nell'ambito di un solido rapporto di amicizia instauratosi tra i due, ammesso da TO. Sotto questo profilo, relativamente ai lavori di manutenzione degli impianti degli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani, la Corte ha evidenziato come TO, apponendovi il visto, avesse fatta propria la proposta di verificare la disponibilità della ditta ON ST s.r.I., esecutrice dei lavori dei predetti impianti, ad occuparsi anche della manutenzione degli stessi, in questo modo non rappresentando al generale RI la necessità di procedere ad indire una apposita gara di appalto in forma ristretta. Peraltro, la Corte territoriale ha messo in risalto le ulteriori anomalie verificatesi nella fase successiva, allorquando, non solo l'offerta della ditta dell'ON perveniva in notevole ritardo, ma si trattava di offerta particolarmente onerosa, tanto da avere ottenuto il parere negativo dell'ing. Nardis. Nonostante ciò, invece, di procedere sulla strada dell'indizione di una gara di appalto, TO inoltrava al RI la richiesta di trattare con la ditta per giungere a definire un servizio di manutenzione con canone ridotto, comunque favorevole alla ditta. Come correttamente osservato dalla Corte di appello, l'interesse di TO nel mantenere in capo ad una ditta riconducibile all'ON il servizio di manutenzione rientrava in un contesto più ,ampio di favori reciproci (nell'ambito dei quali si inserivano le utilità rappresentate dal denaro versato per gli acquisti immobiliari e la ristrutturazione degli appartamenti, nonché l'assunzione lavorativa della figlia), nel quale si inseriva anche l'ulteriore attività illecita di trasmissione di notizie riservate, ampiamente riscontrata da ben 36 incontri tra ON e TO (oltre alle numerose telefonate intercettate), richiesti ed ottenuti dal primo 38 per ottenere informazioni sulle indagini in corso su di sé e sugli appalti per il G8, indagini oggetto di articoli di stampa via via pubblicati, nonché dei primi sequestri (si allude al sequestro del Centro sportivo Salaria Sport Village). La coincidenza degli incontri con la pubblicazione degli articoli di stampa o con l'avvio dei primi concreti atti di indagine, la circostanza che alcuni di questi incontri vedessero coinvolti anche altri soggetti, sodali dell'ON (AL EL), costituiscono elementi da cui la Corte territoriale ha tratto la logica conclusione che, pur non risultando accessi di TO a banche dati riservate, nel corso degli stessi (in alcuni casi ripetuti anche nella stessa giornata) il ricorrente non si fosse limitato a fornire generiche rassicurazioni o consigli all'ON per tranquillizzarlo, come dall'imputato sostenuto, ma lo avesse messo a conoscenza di notizie acquisite grazie alla sua posizione nell'ambito non solo dei servizi segreti, ma anche nell'ambito della Guardia di finanza. D'altra parte, la Corte di appello ha anche puntualmente approfondito le dichiarazioni di TO, tese a fornire una giustificazione all'ingente denaro ricevuto da ON per l'acquisto degli appartamenti di via Merulana e di via Poliziano, nonché ai lavori di ristrutturazione degli stessi pure finanziati dal predetto, evidenziandone l'inverosimiglianza, oltre che la mancanza di qualsiasi riscontro documentale, con motivazione ancora una volta immune da censure sotto il profilo logico e giuridico. 5. Ricorso di IN AU. 5.1. Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato. 5.2. Occorre, innanzitutto, precisare il perimetro entro il quale deve avvenire il giudizio affidato a questa Corte con l'impugnazione proposta nell'interesse del IN. 5.2.1. Sotto questo profilo, non è pertinente il richiamo contenuto alla sentenza di questa Corte n. 23328 del 2025, afferendo la stessa ad una fattispecie del tutto singolare e diversa da quella in esame. In quel caso, la Corte ha ravvisato in primis un errore nel calcolo del termine di prescrizione, che aveva indotto il Tribunale a dichiarare l'estinzione del reato sulla base delle sole prove di accusa, sospendendo l'assunzione delle prove difensive;
in secondo luogo, la Corte di appello, pur evidenziando la sussistenza di un dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato, non tenendo conto dell'erroneo calcolo del termine di prescrizione, faceva impropriamente applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., regola che, considerato il momento in cui erroneamente il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del reato, non avrebbe dovuto essere applicata. 39 E' partendo, dunque, da queste premesse che la Corte affermava "nel caso di specie, cioè, l'erronea dichiarazione di estinzione del reato ha prodotto, sulla base dei principi in precedenza indicati, un peculiare effetto in malam partem perché all'imputato, applicando una regola di giudizio non pertinente al caso di specie, è stato negato un proscioglimento nel merito che, invece, avrebbe avuto diritto di ottenere se il processo fosse stato definito in quel momento e il reato non fosse stato considerato prescritto" [...] E ancora: "la regola del ragionevole dubbio è regola di giudizio nel momento decisorio e, nel caso di specie, attesa la errata dichiarazione di estinzione del reato, da una parte, non poteva essere applicata la regola di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che pure, nel caso di specie, comportava un grumo di specifiche questioni ignorate dai Giudici di merito, e, dall'altra, tornava ad essere applicabile la regola generale, che, in presenza di un dubbio sulla responsabilità, imponeva di assolvere l'imputato". Da questa pronuncia, quindi, non è possibile trarre la regola di giudizio che la difesa propone nei motivi aggiunti, e cioè che l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non esige l'evidenza dell'innocenza, ma si accontenterebbe anche dell'evidenza del dubbio sull'innocenza. 5.2.2. D'altra parte, non è possibile trarre questa regola di giudizio neppure dall'art. 6 della direttiva 343/UE/2016. Se è indubbio che l'art. 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 343/UE/2016 disciplina la ripartizione dell'«onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati», stabilendo che «ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato», e il riferimento alla prova della «colpevolezza» di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, direttiva cit. deve essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza (Corte giustizia, 28/11/2019, causa C-653/19, punti 31-33); e se è vero che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della predetta direttiva, l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incombe sulla pubblica accusa e la Corte di giustizia ha già dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva osta, come risulta dal considerando 22, a che l'onere di tale prova sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa (Corte giustizia, 08/12/2022, causa C- 348/21, punto 32), è anche vero che la predetta disposizione non disciplina affatto la regola di giudizio da osservare in ipotesi di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, né consente di affermare che sussista in capo all'imputato il diritto ad ottenere un determinato risultato all'esito di un processo penale. D'altronde, occorre ricordare che la direttiva 343/UE/2016 ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni e non realizza quindi un'armonizzazione esaustiva del procedimento penale (Corte giustizia, 08/06/2023, C-430/22 e C-468/22 40 punto 29 e giurisprudenza citata). Stante la portata limitata dell'armonizzazione operata da detta direttiva, le questioni che non sono disciplinate da quest'ultima rientrano nel diritto nazionale (si veda, in tal senso, Corte giustizia, 04/07/2024, C-760/22, punto 28 e giurisprudenza citata). 5.2.3. Va anche rammentato, poi, che neppure l'art. 6 CEDU consente di affermare l'esistenza in capo all'imputato di un diritto ad un determinato risultato all'esito di un processo penale. Invero, la Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi Corte EDU, 23/02/2010, Mangano c. Italia, in un caso in cui il ricorrente era stato assolto da alcune imputazioni e per altre era stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione) ha affermato che l'articolo 6 della Convenzione non sancisce un diritto ad ottenere un determinato risultato all'esito di un processo penale né, di conseguenza, alla pronuncia di una decisione espressa di condanna o di proscioglimento sulle accuse formulate (Corte EDU, 03/12/2009, Kart c. Turchia, § 68). Il fatto che un'azione penale intentata nei confronti di un ricorrente non si concluda con tale decisione espressa non costituisce una violazione della presunzione di innocenza (Corte EDU, 26/08/2003, IT c. Regno Unito). 5.2.4. Ciò detto, premesso che, nel caso in esame, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pronunciata ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., è giunta all'esito del giudizio di primo grado, all'esito, quindi, del contraddittorio pieno, non può che essere data continuità a principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu ocull", con una mera attività di "constatazione", "l'evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, Rv. 285091-01). Invero, come precisato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274-01, è soprattutto il contenuto dell'art. 531 cod. proc. pen. a dare conferma normativa di quanto appena affermato, nella parte in cui è espressamente previsto l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, "salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2", vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale. Infatti, prosegue la Suprema Corte, mette conto ribadire che, intervenuta la causa estintiva del reato di cui all'imputazione, non potrà il giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, esercitare i poteri di ufficio ex art. 507 cod. proc. 41 pen., ma dovrà dichiarare l'estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo. Altrimenti, a voler privilegiare una formula liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva, allorquando si è in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che la evidenza di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria ex art. 530, comma 2, stesso codice: il che determinerebbe una ingiustificata equiparazione tra una posizione processuale di evidenza di innocenza ed una situazione processuale di incertezza probatoria. In definitiva, aggiunge la Corte di legittimità, la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - cioè il dovere di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti;
tale regola, giova ribadirlo, non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere vale, invece, la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali positivamente ("... risulta evidente ..": art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli. Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. D'altronde, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (vedi da ultimo Corte cost. n. 41/2024), la ratio delle pronunce della Corte costituzionale con le quali si è riconosciuto all'imputato il diritto costituzionale di rinunciare all'amnistia e alla prescrizione riposa sulla necessità di consentirgli di tutelare il proprio onore e la propria reputazione contro il pregiudizio rappresentato da un'accusa formalizzata nei suoi confronti. L'imputato deve, in tal caso, essere posto in condizione di difendersi in giudizio contro l'accusa, e in particolare di esercitare il proprio diritto di «difendersi provando», ossia di addurre prove in giudizio a proprio discarico, oltre che di contestare le prove poste a fondamento dell'accusa. In definitiva, la rinuncia alla prescrizione costituisce lo strumento attraverso 42 il quale l'ordinamento contempera l'esigenza di economia processuale con il diritto dell'imputato ad un giudizio nel merito, nel quale non ci si limiti a prendere atto dell'intervenuta causa estintiva del reato, salvo mera constatazione di innocenza, ma dove l'imputazione può essere vagliata secondo le ordinarie regole di giudizio (artt. 530, comma 1 e 2, e 533 cod. proc. pen.), consentendo il pieno esplicarsi del diritto alla prova. Ciò non significa inversione dell'onere probatorio, atteso che la rinuncia alla prescrizione funge primariamente da strumento che consente al giudice di osservare nella valutazione della res iudicanda le ordinarie regole di giudizio, e, in tale ambito, consente il pieno esplicarsi del diritto alla prova. In buona sostanza, a fronte di esigenze di economia processuale, pure costituzionalmente e convenzionalmente tutelate;
a fronte del diritto dell'imputato all'immediata declaratoria di estinzione del reato (invero, l'art. 129 cod. proc. pen. pone in capo al giudice un obbligo di immediata pronuncia di proscioglimento al verificarsi della causa estintiva, cui, correlativamente, corrisponde il diritto dell'imputato ad essere immediatamente liberato dal giogo del processo penale), contemperato, in punto di tutela della presunzione di innocenza, dall'obbligo di pronuncia della sentenza di assoluzione in presenza dell'evidenza dell'innocenza, attraverso la rinuncia alla prescrizione è riconosciuto il diritto dell'imputato ad un giudizio di merito pieno sull'imputazione che gli è stata elevata, che non significa diritto all'assoluzione, ma diritto ad essere giudicato come se non fosse sopravvenuta la causa estintiva del reato, con piena esplicazione del diritto alla prova, non solo da parte dell'imputato, ma eventualmente anche da parte della pubblica accusa, e con possibilità per il giudice di esercitare anche i poteri officiosi che l'ordinamento gli riconosce (art. 507 cod. proc. pen.). 5.3. Fatta questa necessaria premessa, il primo motivo di appello, che si fonda sulla ritenuta inconciliabilità degli esiti, favorevoli, del processo per concussione in danno di De TO IC nei confronti del IN rispetto ai fatti accertati in questo processo, si basa sulla ritenuta acquisizione e utilizzabilità nel giudizio di appello dell'elemento probatorio costituito dalla predetta sentenza di assoluzione, che risulta allegata ai motivi nuovi proposti in quella fase. Come è noto, nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231676-01). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, nonché dalla lettura dei verbali delle udienze del giudizio di appello, non sembra che il documento in questione, sia pure allegato ai 43 motivi nuovi, sia stato sottoposto al contraddittorio fra le parti, e da ciò se ne deduce la sua inutilizzabilità. Invero, nel riassumere a pag. 108 l'andamento del processo di appello, la Corte territoriale menzionava il contraddittorio sviluppatosi sui documenti che la parte 'civile RO aveva chiesto di acquisire, in sede di rinnovazione dibattimentale, con i motivi di appello, ma non vi era alcuna menzione né del contraddittorio sviluppatosi sul documento allegato ai motivi nuovi depositati nell'interesse del IN, né di un formale provvedimento di acquisizione. In ogni caso, la predetta sentenza aveva ad oggetto una utilità diversa rispetto a quella oggetto dell'imputazione contestata in questo processo. Invero, come emerge chiaramente anche dalle date delle imputazioni, nel caso oggetto della sentenza irrevocabile di assoluzione l'attenzione degli inquirenti si era posta su una somma di denaro di C. 90.000,00 che in data 29 dicembre 2008 veniva versata sul conto fiduciario n. 1808 aperto in San Marino, che sarebbe stata ricondotta dalla p.g. al denaro ceduto dal De TO IC, mentre la dazione ricondotta all'ON riguardava l'altro versamento, effettuato con le modalità ben descritte nell'impugnata sentenza, sempre presso il suddetto conto fiduciario in San Marino in data 17 ottobre 2008, pari a C. 85.000,00. Orbene, al di là della giustificazione che avrebbe addotto il IN, i due versamenti, effettuati in periodi diversi e con modalità differenti - essendo state accertate solo quelle riguardanti il primo versamento in ordine temporale - risultavano ricondotti dagli inquirenti a diverse causali. Pertanto, è da escludersi la prospettata evidenza della prova di innocenza del IN. 5.4. Con il secondo motivo si afferma che, dando per pacifica la ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado, non si potrebbero ravvisare i presupposti della corruzione, mancando la prova del pactum sceleris. Sul punto, però, fermo restando il perimetro valutativo che spettava alla Corte territoriale (l'evidenza dell'innocenza, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., intesa come semplice "constatazione") e che spetta anche a questa Corte, deve osservarsi che la Corte di appello, richiamando le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ha escluso l'emergenza ictu ()culi dell'insussistenza del fatto e lo ha fatto con motivazione immune da censure sia sotto il profilo del vizio di motivazione che della prospettata violazione di legge. Sotto questo aspetto, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Rv. 251867-01; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Rv. 268088-01; Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, [...], Rv. 281144-01), la Corte del merito ha evidenziato, da un lato, come le decisioni e gli atti discrezionali assunti da IN nella sua qualità abbiano coinciso oggettivamente con l'interesse del gruppo ON, dall'altra, l'utilità che 44 l'imputato, nello stesso periodo, riceveva, utilità che, nelle modalità e nelle circostanze in cui maturava, risultava inspiegabile, se non sotto il profilo del nesso con gli specifici atti al ricorrente attribuiti. Peraltro, come bene evidenziato nell'ampia ed articolata motivazione della sentenza di primo grado (vedi da pag. 789 a pag. 828), che, trattandosi di "doppia conforme", si salda con quella di appello, la prova dell'accordo corruttivo non si basava solo sulla contiguità temporale fra gli specifici atti e comportamenti del IN e l'utilità dallo stesso ricevuta da ON, ma su tutta una serie di elementi (dalle prove dichiarative e documentali, alle intercettazioni) dai quali emergeva come il ricorrente avesse asservito la sua funzione agli interessi del privato, e, solo ai fini di ulteriore riscontro e rafforzamento del dato probatorio, si evidenziava come il viaggio a San Marino, programmato ed effettuato in data 17 ottobre 2008, si collocava in un periodo (tra agosto, settembre e la prima metà di ottobre 2008) in cui particolarmente significativo era lo sforzo profuso da IN per fare elaborare dai tecnici del suo ufficio un nuovo progetto che potesse costituire un punto di ripartenza dell'appalto per la realizzazione del Nuovo Stadio Centrale del Tennis, e precedeva di pochi giorni una conferenza dei servizi appositamente convocata a tale fine il 23 ottobre 2008. 5.5. Conclusivamente, nessun motivo dedotto dall'imputato consente di ravvisare nei profili denunciati il carattere di "evidenza" necessario affinché, a fronte di una pronuncia di intervenuta prescrizione dichiarata nel giudizio di primo grado e confermata in quello di secondo grado, possa operare la prevalenza dell'assoluzione nel merito, ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Da ciò consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON EG e TO CO limitatamente alle statuizioni civili e alla confisca relative al reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/2013 e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, rigettando nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta altresì i ricorsi di ON LE, AL EL e IN AU che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, infine, ON EG e AL EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori, nonché dalla parte civile Associazione Cittadinanzaattiva APS ammessa , 45 al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 4 febbraio 2026
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del danno liquidato alla Onlus e il rigetto nel resto per tutti i ricorsi;
uditi i difensori: l'avv. AN Maccioni del foro di Roma, in difesa della parte civite Cittadinanza Attiva Onlus, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e in subordine il rigetto e deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato generale dello Stato in difesa delle parti civili Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e in Penale Sent. Sez. 6 Num. 20342 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 04/02/2026 subordine il rigetto e deposita conclusioni e nota spese;
l'avv. Nicola Madia del foro di Roma, in difesa di IN AU, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. Gian Luigi Giuseppe Mastio del foro di Nuoro, in difesa di TO CO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento; l'avv. Francesca Arice) del foro di Roma, in difesa di ON EG, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso al quale si riporta;
l'avv. Antonio Barbieri del foro di Roma, in difesa di ON LE e ON EG, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 febbraio 2018 il Tribunale di Roma: dichiarava AL EL, De AN AB e ON EG colpevoli del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. loro ascritto al capo G) del procedimento principale, esclusa l'aggravante del numero di dieci o più associati contestata in fatto, nonché ON EG e TO CO colpevoli del reato di corruzione loro contestato nel procedimento riunito n. 12085/13 RG e, ritenuta per ON EG la continuazione sul più grave reato sub G), condannava AL EL alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, ON EG alla pena di anni sei di reclusione, De AN AB alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, TO CO alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. VA AL EL e ON EG interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e il solo ON EG anche incapace di contrattare con la P.A. per la durata di tre anni. VA De AN AB e TO CO interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
visto l'art, 322-ter cod. pen., ordinava la confisca nei confronti di TO CO e ON EG dei beni oggetto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del procedimento riunito n. 12085/13 RG e di ogni altro bene eventualmente nella loro disponibilità, sino a concorrenza della somma di euro 1.173.500 complessivi ciascuno;
ordinava, altresì, la confisca, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., nei confronti di AL EL delle somme giacenti sui c/c bancari allo stesso intestati e nei confronti di ON EG delle quote della Società Sportiva Romana s.r.l. allo stesso intestate, beni entrambi oggetto di sequestro preventivo disposto dal GIP di Roma il 14/02/2012 nel proc. n. 13316/12 RGNR — n. 10626/13 RG;
ordinava il dissequestro e la restituzione a AL EL degli immobili a lui intestati oggetto del medesimo sequestro 2 preventivo, fatti salvi gli effetti della confisca di prevenzione divenuta definitiva riguardante gli stessi immobili;
condannava AL EL, De AN AB e ON EG, in solido fra loro, al risarcimento in favore della parte civile Ministero Infrastrutture e Trasporti dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di cui all'art. 416 cod. pen., da liquidarsi in separato giudizio, salvo una provvisionale immediatamente esecutiva pari a un milione di euro, nonché al risarcimento in favore della parte civile Cittadinanza Attiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al medesimo reato liquidati in via definitiva nella misura di 50 mila euro, oltre rifusione di spese processuali (da versare per la parte civile Cittadinanza Attiva in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110, comma 3, dPR n. 115/2002). Condannava, altresì, ON EG e TO CO, in solido fra loro, al risarcimento in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. loro ascritto nel proc. n. 57841/11RGNR - 12085/13 RG, da liquidarsi in separato giudizio, salvo una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 250 mila euro per ciascuna delle parti civili, oltre rifusione di spese processuali. Rigettava la domanda risarcitoria avanzata in sede penale dalla parte civile RO CI DO nel proc. riunito n. 57841/11RGNR - 12085/13 RG;
visto il d.lgs. n. 231/01, applicava, in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato loro rispettivamente ascritti, alla ON ST s.r.l. la sanzione pecuniaria pari a 600 quote da mille euro ciascuna e la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. per anni due, alla CN s.r.I., alla Redim s.r.I., alla Appalti Lavori Progetti Internazionali Alpi s.r.l. ed alla Cogecal s.r.I., per ciascuna di esse, la sanzione pecuniaria pari a 500 quote da 500 euro ciascuna e la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. per anni due;
visto l'art. 66 d. Igs. n. 231/01, dichiarava l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati alla AMP s.r.I., alla Tecnowood s.r.I., alla Società Partecipazione e Servizi Spes s.r.I., alla Medea Progetti s.r.I., alla Salaria Sporto Village s.r.l. ed alla Società Sportiva Romana s.r.I.; dichiarava non doversi procedere in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti nei tre procedimenti riuniti - ad eccezione di quelli per i quali vi era stata condanna e di quelli per i quali vi era stata assoluzione - nei confronti di ON EG, AL EL, LA LA RO (escluso per quest'ultimo il reato di cui al capo G) per il quale era stata disposta la separazione del procedimento), De AN AB, SS IM, ON LE, AZ AN, IN AU, IN IE, GR EZ AR, IU CO, LU LI, LF NO e LI AN perché estinti per prescrizione;
3 assolveva ON EG e OL GU dal reato loro ascritto al capo F), IN AU, FO AR IA, GR EZ AR, SS IM e IU CO dal reato loro ascritto al capo G) e De TI PR GI dal reato ascrittole al capo O) del proc. principale, perché il fatto non sussiste e ordinava il dissequestro e la restituzione a ND AN delle somme depositate sul c/c bancario n. 12195 acceso presso la banca Credito Artigiano, oggetto di sequestro preventivo emesso dal G1P di Roma il 14/05/2012 nel proc. n. 13316/12 RGNR — 10626/13 RG. 2. Con sentenza del 11 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, appellata da ON LE, ON EG, AL EL, LF NO, De AN AB, IN IE, TO CO, IN AU, nonché dalle società ON ST s.r.I., Redim 2002 s.r.l. e Alpi s.r.I., e dalla parte civile RO CI DO: dichiarava l'inammissibilità degli appelli proposti dalle società ON ST s.r.l. e Redim 2002 s.r.l. e disponeva nei confronti delle stesse l'esecuzione della sentenza impugnata;
assolveva la società Alpi s.r.l. dall'illecito amministrativo a lei ascritto al capo S) perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di TO CO e ON EG in ordine al reato di corruzione contestato nel proc. riunito n. 12085/13 RG poiché estinto per intervenuta prescrizione e revocava le pene accessorie loro applicate, nonché la confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter, comma 2, cod. pen. nei confronti di ON EG, e confermava la confisca disposta nei confronti di TO CO ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1, cod. pen.; rigettava l'appello proposto dalla parte civile RO CI DO, che condannava al pagamento delle spese del grado;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di ON EG, AL EL e De AN AB in ordine al reato loro contestato al capo G) poiché estinto per intervenuta prescrizione e revocava le pene accessorie loro applicate, nonché la confisca disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. nei confronti di ON EG e AL EL in relazione al capo G), disponendo la restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in sequestro;
condannava AL EL, ON EG e De AN AB, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Cittadinanza Attiva, disponendone, per quest'ultima, il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110, comma 3, dPR n. 115/2002, nonché ON EG e TO CO, in solido fra loro, alla rifusione delle 4 spese processuali sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
condannava gli imputati ON LE, NO LF, IN AU e IN IE al pagamento delle spese del grado;
confermava nel resto la sentenza impugnata. 3. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione, mediante i propri difensori di fiducia, ON LE, ON EG, AL EL, TO CO e IN AU, prospettando motivi di ricorso, che saranno riportati nella parte strettamente necessaria ai fini della decisione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso di ON LE e ON EG. 4.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione di norme stabilite a pena di nullità ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b), e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si impugna l'ordinanza emessa all'udienza dibattimentale di primo grado del 20 febbraio 2017 con la quale il Tribunale aveva autorizzato il pubblico ministero a modificare l'imputazione di cui al capo G) nei confronti di ON EG, contestando il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere in luogo di quello di partecipe. Non si trattava, infatti, di un fatto diverso, ma di un fatto nuovo, la cui contestazione non sarebbe stata ammissibile ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen. L'eccezione, sollevata sia in primo grado che in appello, con apposito motivo, è stata rigettata sul presupposto che la contestazione del solo diverso ruolo rivestito dall'ON nel sodalizio non avesse mutato il fatto contestato, né avesse introdotto nel giudizio un fatto naturalisticamente e giuridicamente diverso. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità con riguardo alla c.d. lista ON o lista LU, nonché vizio di motivazione e travisamento dell'esame del consulente tecnico Roberto Bertinelli. Il consulente tecnico del pubblico ministero aveva proceduto ad estrapolare copia del documento informatico originale, da cui poi aveva stampato il file informatico denominato lista ON, ma non aveva conservato il dato informatico originale, che, comunque, non era disponibile. Non si pongono questioni di violazione del contraddittorio preventivo nell'accertamento di natura tecnica effettuato dal consulente del pubblico ministero, ma si osserva semplicemente la violazione delle regole della computer forensics nell'estrazione di copia del file informatico, non consentendo più ex post alla difesa alcuna verifica circa la corrispondenza della copia del file informatico all'originale. Pertanto, la c.d. 5 lista ON non poteva essere acquisita al fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione, costituendo stampa di un documento informatico non più accessibile e rispetto al quale, nella estrazione della copia forense, non sono state garantite procedure tecniche idonee a preservare l'intangibilità e non modificabilità del dato originale. 4.3. Con il terzo motivo si rappresenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di associazione per delinquere contestato al capo G) per come modificato all'udienza del 20 febbraio 2017. Il ricorrente EG ON è stato condannato per essere stato promotore ed organizzatore del sodalizio criminoso. Tuttavia, pur escludendo che l'ON avesse avuto un ruolo nella vicenda dell'imprenditore IN CA, ovvero nella vicenda della Scuola Marescialli di Firenze, in manera contraddittoria la Corte territoriale gli avrebbe attribuito il ruolo di vertice dell'associazione delittuosa in quanto riferimento di altri imprenditori corruttori. L'ON avrebbe agito per un esclusivo interesse personale e delle sue imprese. Non avrebbe posto in essere alcuna condotta in relazione agli appalti diversi da quelli in cui era interessato. La ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata sarebbe più coerente con una ricostruzione in termini di concorso di persone in più reati legati dal vincolo della continuazione: non vi sarebbe una struttura autonoma, dotata di propri mezzi, pronta ad operare indipendentemente dal contributo di ciascun presunto sodale, ma piuttosto ciascuno degli imputati, in occasione degli appalti a cui erano interessati, avrebbe compiuto singoli fatti illeciti per interessi personali soltanto occasionalmente coincidenti con quelli di altri soggetti. La personalità del rapporto con AL, rapporto che non avrebbe visto il coinvolgimento di imprenditori diversi da-ll'ON nelle vicende relative alle utilità al medesimo erogate (sostanzialmente il finanziamento dei films e le iniziative imprenditoriali comuni nell'interesse dei figli del AL), dimostrerebbe che tale rapporto è nato, si è dipanato e si è chiuso su un piano strettamente personale e al di fuori di qualsiasi contesto associativo. Anche con riguardo alla posizione di LE ON il suo ruolo di partecipe si sarebbe concretizzato nella partecipazione alla erogazione di talune utilità e nella conservazione del documento informatico denominato "elenco commesse", estratto dalla Guardia di finanza dal suo computer nell'ambito della verifica fiscale sull'impresa ON ST s.r.l. Il fatto, come ricostruito dai giudici di merito, non potrebbe essere ricondotto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen. per mancanza di contributo causale alla vita dell'associazione e per la mancanza dell'elemento soggettivo. Si farebbe discendere dal presunto concorso nella corruzione, peraltro neppure contestata al ricorrente, in modo automatico l'esistenza di una sua condotta di partecipazione 6 al sodalizio criminoso. 4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di estinzione del reato di associazione a delinquere in data anteriore alla sentenza di primo grado. Con l'appello si era evidenziato che, avuto riguardo alle risultanze istruttorie e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il sodalizio criminoso aveva smesso di essere operativo a settembre del 2008 o, al più tardi, ad ottobre del 2008, allorquando veniva nominato l'ing. Gian Michele Calvi prima come coordinatore dei RUP e poi come Soggetto Attuatore in relazione ai lavori del G8 sull'isola di Maddalena. L'attività svolta dal Calvi era stata ricostruita dal Tribunale come il decisivo momento di rottura dell'attività illecita svolta dal De AN, sino ad allora Soggetto Attuatore, in accordo con ON, AL e LA LA. Pertanto, alla data della sentenza di primo grado, il reato associativo si sarebbe estinto per prescrizione almeno dal luglio del 2017. La Corte di appello, per rigettare l'eccezione, richiamava fatti irrilevanti, quali il pagamento di utenze telefoniche a AL, l'assunzione di NY IT da parte di ON (avvenuta al di fuori di ogni rapporto illecito), i rapporti di ON con l'ex maresciallo della finanza IU e le richieste di informazioni fatte da ON a TO. 4.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili conseguenti al giudizio di esistenza del reato associativo. L'accoglimento dei precedenti motivi determinerebbe la revoca delle statuizioni civili a carico di EG ON. In ogni caso, la sentenza impugnata che, a differenza di quella di primo grado, avrebbe offerto una motivazione sulla risarcibilità del danno derivante dal reato associativo, tuttavia, avrebbe deciso la questione relativa al danno patrimoniale in modo erroneo, avendolo legato non all'esecuzione dei lavori, bensì al condizionamento operato dal gruppo criminale, sulla necessità dei lavori eseguiti e sugli importi richiesti ed ottenuti dalle imprese del gruppo ON. Si tratterebbe di motivazione illogica per contrasto con la parte della motivazione nella quale si afferma che il danno patrimoniale non sarebbe quantificabile e, tuttavia, si quantifica una provvisionale a titolo di danno patrimoniale nell'ammontare di 400 mila euro. La Corte confonderebbe il profitto ottenuto dai pubblici ufficiali e dal privato corruttore con il danno asseritamente cagionato alla stazione appaltante, che non potrebbe che derivare dall'esecuzione di opere non necessarie ovvero non a regola d'arte, circostanze entrambe non provate nel caso di specie. In definitiva il preteso danno subito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non troverebbe la propria causa diretta e immediata nelle condotte poste 7 a fondamento del giudizio di esistenza del reato associativo, bensì nel delitto di corruzione, dichiarato prescritto già in primo grado, e, comunque, nessun danno sarebbe derivato per la stazione appaltante dall'esecuzione di opere, delle quali, attraverso il collaudo sarebbe stata certificata la regolarità amministrativa e tecnica. Anche con riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale in via equitativa si censura la motivazione, considerata meramente apparente, in quanto non verrebbero indicate le condotte materiali, riconducibili al paradigma normativo della condotta associativa, direttamente produttive di danno non patrimoniale per la P.A. Con specifico riferimento al criterio del clamore mediatico, la Corte non avrebbe esaminato la deduzione difensiva, fatta con specifico riferimento agli appalti per il G8, in ordine al pregio delle opere, tanto da formare oggetto di studio di ingegneria e architettura. Le medesime argomentazioni vengono estese anche alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di "Cittadinanza Attiva". 4.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di norme previste a pena di nullità per difetto di contestazione ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione al reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/13 RG L'eccezione, formulata con il quinto motivo di appello, è stata rigettata dalla Corte territoriale. Secondo l'imputazione elevata nei confronti del ricorrente e di TO CO, in corrispettivo di alcune dazioni il TO avrebbe compiuto una serie di atti contrari ai doveri di ufficio e, segnatamente, avrebbe fornito ad ON notizie riservate sulle indagini fiscali e penali a suo carico e, in relazione allo svolgimento di specifiche gare di appalto relative alla ristrutturazione e manutenzione degli edifici della Caserma Zignani di piazza Zama (gare del 23 febbraio 2004, del 10 maggio 2005 e del 22 dicembre 2005) sarebbe intervenuto a vantaggio delle imprese del gruppo ON nella fase di esecuzione e implementazione degli appalti ad esse aggiudicati. Con riguardo a queste tre gare di appalto, il Tribunale aveva escluso l'esistenza di atti amministrativi riconducibili al TO. L'unico atto riferibile al TO, che è stato collegato alle dazioni ricevute dall'ON nell'ambito dell'accordo corruttivo, riguardava un visto apposto quale Capo del Dipartimento Amministrativo nell'ambito della procedura dell'appalto relativo al contratto di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani di piazza Zama. Ma questo appalto non risultava contestato nel capo di imputazione, che non era stato sul punto neppure modificato ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha ritenuto ricompresa negli appalti per gli interventi di 8 ristrutturazione e manutenzione della Caserma Zignani anche la fase di manutenzione degli impianti, ma nell'imputazione, dove si indicano dettagliatamente gli appalti, non è ricompreso anche quello riguardante la manutenzione degli impianti. Si ha interesse a sollevare l'eccezione di nullità poiché la declaratoria di nullità parziale della sentenza travolgerebbe anche le statuizioni civili. 4.7. Con il settimo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione della corruzione contestata nel procedimento riunito n. 12085/13 RG. La Corte di appello ha riconosciuto che le retribuzioni percepite dal parente di un corrotto sulla base del patto corruttivo non possono essere considerate prezzo della corruzione, trovando la propria causa legittima nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma ha negato l'applicazione di questo principio nel caso di specie, poiché lo stipendio sarebbe stato pagato comunque da ON, attraverso la società CN s.r.l. a fronte di servizi mai erogati dalla RA Gruppo s.p.a. Quest'ultima affermazione non troverebbe riscontro negli atti processuali e sarebbe una mera asserzione. In ogni caso, sarebbe del tutto irrilevante che i fondi utilizzati per il pagamento dello stipendio provenivano indirettamente da un'impresa del gruppo ON, rimanendo valido il principio di diritto secondo il quale il pagamento dello stipendio, a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese, non può essere considerato prezzo della corruzione. Pertanto, alla data della sentenza di primo grado il reato era già estinto per prescrizione e, quindi, la sentenza andrebbe annullata con revoca delle statuizioni civili. 4.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla corruzione oggetto del procedimento riunito 12085/13 RG. La condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia con una provvisionale immediatamente esecutiva determinata in via equitativa nella misura di 250 mila euro per ciascuna parte civile sarebbe priva di motivazione, considerato che l'atto di ufficio imputato al TO si sarebbe concretizzato nell'apposizione di un mero visto, ovvero motivata in maniera illogica nella misura in cui il danno non patrimoniale sarebbe stato parametrato al danno patrimoniale, quest'ultimo determinato in maniera arbitraria, senza alcun accertamento sulla superfluità delle lavorazioni e/o manutenzioni fatte dall'Impresa ON ST s.r.I., sulla non necessità delle stesse e sui costi sostenuti dall'impresa per detti interventi di manutenzione, peraltro, lavorazioni e/o manutenzioni ritenute condivise e ampiamente funzionali alle esigenze dei 9 servizi da parte del teste gen. RI. Inoltre, le statuizioni civili andrebbero revocate perché tra la pronuncia della sentenza di primo grado (8 febbraio 2018), ultimo atto interruttivo, e la data della citazione per il giudizio di appello (17 aprile 2014) sarebbe decorso un arco temporale superiore a sei anni e, quindi, un arco temporale superiore al tempo necessario alla prescrizione del reato così come contestato. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe dovuto comunque revocare le statuizioni civili perché nei sei anni successivi alla presentazione delle conclusioni della parte civile (rassegnate all'udienza del 25 settembre 2017), o comunque nei sei anni successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado, non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione e, quindi, sul piano delle regole del diritto civile sarebbe mancato ai sensi dell'art. 2947 cod. civ. un atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, atteso che le conclusioni della parte civile in appello sono state presentate all'udienza del 18 giugno 2024. 4.9. Con il nono motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutte le corruzioni contestate e ritenute nella sentenza di primo e secondo grado e si invoca una diversa qualificazione giuridica del fatto. Si sostiene che tutte le fattispecie corruttive contestate non rientrerebbero nelle fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., mancandone i relativi elementi costitutivi, ma, al più, potrebbero essere inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen., che, tuttavia, essendo stata introdotta dalla legge n. 190 del 2012, successiva ai fatti, non potrebbe essere contestata all'imputato. Ne conseguirebbe l'assoluzione da tutte le contestazioni di corruzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 4.10. Con il decimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di corruzione propria contestato ad ON EG e ND AN al capo B). Non essendo emerso alcun atto amministrativo posto in essere dal ND diretto ad incidere nella procedura per l'erogazione dei finanziamenti dei film cui partecipò come attore OR AL e, soprattutto, un accordo con ON diretto a comprare i favori dei pubblici ufficiali, diversi da ND, che deliberarono l'erogazione dei citati finanziamenti, ovvero un intervento di ON presso ND affinché avesse operato per l'assegnazione dei finanziamenti in modo illecito, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato giuridicamente come traffico di influenze illecite con conseguente assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sebbene sia stata dichiarata la prescrizione. 4.11. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corruzione propria contestata ad ON EG e 0 IU CO al capo h). IU CO non rivelò alcuna notizia relativa alla verifica fiscale in corso da parte della Guardia di finanza. Come emergerebbe dalla telefonata del 16 aprile 2009, riportata a pag. 993 e ss. della sentenza di primo grado, tra IU e AZ, i due si accordavano per truffare ON. Il limite della sentenza impugnata è quello di non avere specificato quali notizie avrebbe rivelato IU ad ON. 5. Ricorso di AL EL. 5.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione nel merito dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" da fare prevalere, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., sulla declaratoria di intervenuta prescrizione. Nell'esaminare le censure mosse con l'atto di appello, la sentenza impugnata cade in diversi errori interpretativi e in illogicità della motivazione. In particolare, attraverso il richiamo ad alcune pronunce di legittimità, non pertinenti rispetto al caso di specie, la Corte di appello prova a superare, senza riuscirci, la questione di diritto che era stata sottoposta alla sua valutazione, circa la possibilità di configurare il reato associativo quando le plurime ipotesi di corruzione contestate al AL, e tutte dichiarate estinte per prescrizione già in primo grado, sono state ricondotte ad un unico reato di permanente messa a disposizione del proprio munus pubblico a vantaggio di alcuni soggetti privati, sicché, cessato il ruolo rivestito, verrebbe meno anche la possibile prosecuzione dell'attività criminosa, che, invece, nell'associazione dovrebbe essere garantita dalla presenza di una stabile organizzazione. Del tutto inconferenti sarebbero, poi, i riferimenti all'esistenza del "gruppo di imprese riferibili a EG ON", che preesistevano ai fatti contestati al AL e che erano frutto delle iniziative imprenditoriali dell'ON. La Corte territoriale esamina tutti i fatti contestati agli asseriti componenti dell'associazione, ma, all'esito, non sarebbe chiaro in cosa consisterebbe l'organizzazione della asserita associazione. Nella sentenza si afferma che gli elementi tipici in base ai quali si riconosce l'esistenza dell'associazione criminosa non sussisterebbero e, tuttavia, si afferma l'esistenza del sodalizio. In conclusione, la Corte avrebbe confuso l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione con carattere permanente con quella dell'esistenza di un sodalizio criminoso. 5.2. Con il secondo motivo si rappresenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili collegate alla condanna per il reato di associazione per delinquere, dichiarato estinto per prescrizione in appello. 11 Con l'appello erano state impugnate anche le statuizioni civili relative alla condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al pagamento di una provvisionale ritenuta eccessiva e alla condanna al risarcimento del danno nei confronti di "Cittadinanza Attiva". Le statuizioni civili non si reggevano su una valida e persuasiva motivazione, giacché si confondevano gli asseriti danni provocati dall'associazione per delinquere con quelli derivanti dalla asserita commissione dei reati-fine, tutti dichiarati estinti per prescrizione già in primo grado, evidenziando, con riguardo, ad esempio, ai lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale della Caserma Zignani, che i costi erano del tutto funzionali alla realizzazione di impianti voluti dal Direttore dell'epoca dell'AISI, e, in ogni caso, si trattava di danni riconducibili al reato-fine, estinto per prescrizione, e non al reato associativo. La Corte di appello, da un lato, non avrebbe fornito adeguata motivazione in risposta alle predette censure, dall'altro, con particolare riferimento alla provvisionale, avrebbe fornito una motivazione illogica, avendo affermato che il danno non è stato calcolato, non è calcolabile se non in sede civile e, alla luce degli accertamenti da condurre in sede civile, potrebbe anche risultare inesistente. 6. Ricorso di TO CO. 6.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 318, 319 cod. pen. e 2126 cod. civ. La sentenza impugnata ha risolto la questione del dies a quo, rilevante ai fini della prescrizione, attribuendo alla retribuzione ottenuta da CL TO, figlia dell'imputato, assunta, nell'ambito del c.d. patto corruttivo, dalla società terza RA su sollecitazione del corruttore ON, la natura di prezzo del reato, sul presupposto che la società che aveva assunto la parente del corrotto non fosse estranea al patto corruttivo, in quanto il denaro utilizzato non risultava di pertinenza esclusiva della società stessa, provenendo direttamente da ON EG. Ciò sarebbe frutto di una erronea interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che ha invece affermato che, salvo il caso di assunzione fittizia, gli emolumenti versati al dipendente assunto sulla base di un patto corruttivo non costituiscono prezzo della corruzione. L'utilità sarebbe rappresentata dall'assunzione lavorativa. Del resto, l'effettivo contratto di lavoro stipulato a valle del pactum sceleris non configura un contratto-reato, né ricorre l'ipotesi del reato in contratto. Pertanto, andrebbe esclusa la sanzione di nullità del contratto di lavoro, tenuto conto, altresì, che il terzo contraente del contratto di lavoro nel caso di specie sarebbe stato anche ignaro dell'accordo corruttivo che avrebbe preceduto 12 e dato luogo alla sua assunzione. In ogni caso, anche a volere ritenere che il contratto di lavoro fosse inficiato da nullità, la TO avrebbe potuto comunque reclamare gli emolumenti per le _ prestazioni lavorative effettuate ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., sicché ancora una volta non sarebbe conforme a legge l'attribuzione a tali emolumenti della qualifica di prezzo del reato. In conclusione, la data del commesso reato andrebbe retrodatata al momento dell'assunzione della TO da parte della RA (9 gennaio 2009) o, al più, al momento dell'asserita costituzione da parte dell'ON della provvista per il pagamento delle retribuzioni alla lavoratrice (4 marzo 2009), con conseguente estinzione del reato al massimo in data 4 settembre 2016 e cioè prima della sentenza di primo grado. Conseguenzialmente, la sentenza impugnata andrebbe annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili e della confisca (Sez. U, n. 31617/2015, LU). 6.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha affermato il carattere fittizio delle consulenze che la società RA, che aveva assunto la figlia dell'asserito corrotto, aveva reso alla società CN del gruppo ON, così da ritenere fittizie le tre fatture emesse (due per gli importi di euro 23 mila e una per l'importo di euro 187 mila e 500), che servivano a coprire l'asserito prezzo della corruzione, concordato tra ON e TO, consistito nell'assunzione della figlia di quest'ultimo e nel versamento delle relative retribuzioni. La Corte ha ritenuto non provata l'effettività delle consulenze, ma così facendo avrebbe posto a carico dell'imputato un onere probatorio in violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Inoltre, la Corte avrebbe ritenuto fittizie le consulenze sulla base di una serie di indizi che non rivestirebbero carattere di gravità, in violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ritenuta non provata la simulazione del contratto di consulenza, con la conseguenza che, caduta la pretesa costituzione da parte dell'ON della provvista, cadrebbe anche l'ipotizzato collegamento fra il predetto e le retribuzioni corrisposte, l'ultimo atto a lui addebitabile andrebbe individuato nell'assunzione lavorativa della TO, con ulteriore conseguenza dell'estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza di condanna del ricorrente di primo grado. 6.3. Con il terzo motivo si rappresenta violazione o falsa applicazione degli artt. 318 e 319 cod. pen. e vizio di motivazione. Escluso che la prescrizione fosse maturata prima della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, la Corte di appello avrebbe dovuto adeguarsi alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e avrebbe dovuto applicare il 13 principio secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di corruzione, non è sufficiente la mera circostanza della dazione dell'utilità, ma occorre dimostrare la finalizzazione della dazione verso un comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto investito della qualifica pubblicistica. Sotto questo profilo, la Corte territoriale non ha dato credito alla versione dell'imputato, secondo il quale le somme corrisposte da ON costituivano un mutuo per l'acquisto di due immobili. Inoltre, la Corte di appello, pur non contestando che l'attività inerente alle indagini penali e fiscali non rientrasse nell'ambito di competenza dell'ufficio presso il quale il TO prestava servizio e pur prendendo atto che questi non aveva accesso alle banche dati, ha indebitamente prospettato ' una pubblica funzione in capo al ricorrente sulla scorta del rilievo che le notizie e le informazioni richieste da ON e AL fossero state acquisite dallo stesso grazie alla sua forza di persuasione e alle sue conoscenze, tenuto conto del suo elevato grado militare e del prestigio accomunato con gli importanti incarichi svolti. Con riguardo al presunto atto contrario ai doveri di ufficio avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto per gli impianti tecnologici della caserma Zignani, la Corte di appello avrebbe ignorato le censure difensive, attraverso le quali si era osservato come in linea generale in questa materia la regola della gara pubblica conoscerebbe importanti eccezioni. L'art. 5, comma 2, lett. b) e g), del DPCM 30/07/2007 affermerebbe il principio secondo cui si può prescindere dalle procedure negoziate partecipate qualora per ragioni di natura tecnica il servizio possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, da intendersi non in termini assoluti, ma relativi. Per circostanze di fatto indipendenti dalla volontà di tutti i protagonisti della vicenda, l'impresa ON, che aveva installato gli impianti, era la più idonea ad assicurare, grazie alle conoscenze in precedenza maturate non in astratto, ma in relazione agli specifici macchinari, il migliore servizio di manutenzione. Questa valutazione, di competenza non del Capo reparto, ma della Divisione Logistica (rispetto ai componenti della stessa non si è neppure ipotizzato che il TO avesse esercitato alcuna pressione o interferenza finalizzata ad avvantaggiare l'impresa ON), risulterebbe conforme alla dottrina e alla giurisprudenza amministrativa. 6.4. Con memoria ritualmente depositata si è insistito nel primo motivo di ricorso evidenziando come dovrebbero essere considerate alla stregua di un post factum non rientranti nel concetto di utilità richiesto dagli artt. 318 e ss. cod. pen. le retribuzioni corrisposte alla figlia del TO, e, pertanto, il momento consumativo del reato dovrebbe essere retrodatato con conseguente estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza del Tribunale. I giudici di merito non avrebbero chiarito quali fossero gli atti di ufficio oggetto di mercimonio, e, 14 soprattutto, se fossero atti rientranti nelle funzioni del TO. 7. Ricorso di IN AU. 7.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello, laddove ha ritenuto inapplicabile l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha omesso di motivare le ragioni in base alle quali ha ritenuto di respingere gli argomenti difensivi, in particolare, quelli sostenuti nei motivi aggiunti, dove si evidenziava che in altro processo, conclusosi con sentenza di proscioglimento, il IN era stato assolto dall'accusa di concussione in danno dell'imprenditore De TO IC per avere preteso e ottenuto dallo stesso la somma di 100 mila euro, che, secondo l'ipotesi di accusa, corrispondeva alle medesime risorse economiche, trasferite con le medesime modalità in San Marino, rispetto a quelle oggetto di questo procedimento. Peraltro, in quel processo, si era ritenuta credibile la versione alternativa fornita dal ricorrente circa l'origine lecita della somma di denaro, versione che corrispondeva sostanzialmente a quella resa dal IN in questo processo. Su tali basi, emergeva l'assenza di qualsiasi certezza in ordine alla sussistenza del reato, poiché non era chiaro a quale reato dovesse collegarsi la somma di denaro e poiché emergeva la liceità delle risorse oggetto di contestazione. 7.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 319 cod. pen. L'errore sarebbe derivato ancora dall'omessa replica ai rilievi difensivi contenuti nei motivi aggiunti, dove si evidenziava che nei fatti accertati sarebbe mancata la prova dell'accordo corruttivo, che non poteva desumersi dalla mera dazione indebita, ovvero in base ad un asserito rapporto di mera conseguenzialità causale, essendo, invece, necessario accertare il nesso tra utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, nel senso che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. La Corte territoriale ometteva di confrontarsi con tali argomenti, limitandosi ad affermare l'impossibilità di superare la declaratoria di prescrizione valorizzando due soli elementi: le decisioni e gli atti discrezionali posti in essere dal IN, che avrebbero oggettivamente coinciso con l'interesse del gruppo ON, e la contiguità temporale tra le asserite dazioni al IN e gli atti amministrativi a lui imputabili. Tuttavia, si tratterebbe di elementi che la giurisprudenza ritiene insufficienti per la configurabilità del reato di corruzione. 7.3. Con i motivi aggiunti si è richiamata una recente pronuncia (Sez. 6, n. 15 23328/2025), che, partendo dal disposto dell'art. 6 della direttiva 343/UE/2016, che addossa l'onere della prova sull'accusa, affermando che qualsiasi dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato deve ridondare a suo favore, avrebbe sottolineato come l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. sia necessaria in presenza di un dubbio circa l'innocenza dell'imputato, senza che lo stesso per ottenere giustizia debba rinunciare alla prescrizione. In definitiva, la differenza tra il dubbio idoneo a condurre all'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e quello che può determinare l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risiederebbe nell'evidenza che deve caratterizzare il primo a differenza del secondo. Ribadendo gli argomenti già espressi nei motivi di ricorso, nel caso di specie emergerebbe l'evidenza dell'innocenza del IN o, almeno, del dubbio sulla sua colpevolezza. 7.4. Con successiva memoria si insiste nell'evidenziare che per la configurazione della corruzione non è sufficiente la contiguità temporale tra dazioni di denaro ricevute dal IN e gli atti amministrativi da lui compiuti, e, quindi, si ribadisce la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 8. Il procedimento si è svolto con trattazione orale all'udienza del 17 dicembre 2025 e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. Il procedimento è stato differito per la deliberazione all'udienza del 4 febbraio 2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di TO CO e, parzialmente, il settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ON EG, che prospettano la medesima questione in ordine allo stesso capo relativo alla corruzione contestata nel procedimento riunito n. 12085/2013 e che, per tale ragione, si ritiene opportuno trattare congiuntamente. 1.1. Il settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ON EG, come il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di TO CO, pongono sostanzialmente la questione del momento in cui sarebbe maturata l'estinzione per prescrizione del reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/13 RG. La Corte di appello ha ritenuto che le retribuzioni percepite dalla figlia del TO sulla base del rapporto di lavoro instaurato grazie al patto corruttivo vadano considerate prezzo della corruzione, poiché lo stipendio sarebbe stato pagato comunque da ON, attraverso la società CN s.r.l. a fronte di servizi mai erogati dalla RA Gruppo s.p.a. 16 Con il motivo di ricorso presentato nell'interesse di ON EG si contesta, in primis, la fondatezza di questa affermazione, come sostenuto anche nel secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di TO CO. Al riguardo, è sufficiente rimandare alle argomentazioni esposte per quest'ultimo ricorrente al seguente punto 4.2. per giustificare la ritenuta infondatezza della doglianza. In ogni caso, si sostiene in entrambi i ricorsi che non potrebbe configurarsi come prezzo del reato di corruzione la retribuzione che avrebbe ottenuto la figlia del TO in conseguenza della sua assunzione lavorativa presso la RA Gruppo s.p.a. Invero, il patto corruttivo prevedeva, come utilità, la sola assunzione della ragazza, che sarebbe avvenuta effettivamente. Le retribuzioni che la stessa aveva percepito, in esecuzione di un contratto lavorativo, che si afferma reale e non fittizio, non potevano assumere la natura giuridica di prezzo del reato di corruzione. Conseguenzialmente, configurando l'ultimo momento consumativo del reato nella data di assunzione della figlia del ricorrente (9 gennaio 2009), intesa come ultima utilità percepita dal TO, il termine di prescrizione massima (considerata la pena prevista per il delitto di cui all'art. 319 cod. pen. all'epoca dei fatti - da due a cinque anni di reclusione -), pari ad anni sette e mesi sei, sarebbe maturato in data 9 luglio 2016 (o 28 settembre 2016, aggiungendo giorni 81 per la sospensione della prescrizione dal 30 novembre 2015 al 19 febbraio 2016: vedi pag. 192 sentenza di appello), e, quindi, prima della sentenza di primo grado, ciò che avrebbe impedito la pronuncia sulle questioni civili (presupponendo la decisione sulla domanda risarcitoria la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., oppure di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022), nonché la confisca. Come è noto, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434-01), principio giurisprudenziale attualmente trasfuso nell'art. 578 -bis cod. proc. pen. Invero, maturata la prescrizione del reato in primo grado, non è possibile disporre la confisca obbligatoria del prezzo del reato ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1), cod. pen. (Sez. 6, n. 41308 del 13/09/2023, Rv.285361-01). 17 1.2. La Corte di appello ha ritenuto infondata la questione sul presupposto che la retribuzione della TO CL fosse frutto della provvista economica formata dalla CN, una delle imprese del gruppo ON, che aveva finto di stipulare un contratto di consulenza con la RA Group s.p.a., versando somme di denaro quasi corrispondenti al totale degli stipendi percepiti dalla ragazza fino al 31 agosto 2010. Dunque, gli stipendi non venivano sostanzialmente corrisposti dalla RA Group s.p.a., società risultata estranea al patto corruttivo, bensì da ON EG, cioè dal corruttore, e, pertanto, costituivano utilità indiretta. 1.3. Ritiene la Corte che la tesi sostenuta dal giudice di merito si fonda su un presupposto non corretto. Invero, non è determinante, ai fini che interessano, da chi proviene in concreto la retribuzione versata al familiare del corrotto, assunto con contratto di lavoro sulla base del patto corruttivo, quanto, piuttosto, la natura fittizia o meno del rapporto di lavoro. Come è noto il "prezzo" del reato, oggetto, peraltro, di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 cod. pen., concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato (Sez. U, n. 1811 del 15/12/1992, dep. 1993, Rv. 192493-01; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Rv. 205707-01). La Corte di cassazione (Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Rv. 255609-01), proprio in una vicenda incidentale di questo procedimento (si tratta della sentenza emessa nel procedimento cautelare reale riguardante le imputazioni - Capi A) e B) - elevate nell'ambito del proc. riunito 13316/12 RGNR e 10626/13 RG denominato "Edelweiss" a AL EL, ON EG e ND AN) ha affermato che possono costituire prezzo del reato anche somme di denaro erogate a soggetti terzi e non al pubblico funzionario. Nel caso esaminato, per prezzo del reato di corruzione si è inteso il finanziamento erogato da ON EG alle società di produzione cinematografica, in quanto è con tale finanziamento che veniva, indirettamente, "remunerato" il pubblico funzionario in vista della concessione degli appalti in favore dell'imprenditore. Infatti, AL, quale pubblico ufficiale, si lasciava corrompere anche per favorire la carriera di attore del figlio: in questo caso il prezzo della corruzione è consistito, appunto, nel finanziamento, da parte di ON, di alcune società cinematografiche perché avessero impiegato il figlio di CI come attore nei fi/ms in produzione. Tuttavia, la vicenda in questione presenta caratteri del tutto peculiari, che sono stati approfonditi in altre pronunce, opportunamente indicate dal ricorrente. In due pronunce (Sez. 6, n. 35233 del 03/05/2013, [...], n. 933 del 11/12/2014, dep. 2015, non mass.), emesse nell'ambito di vicende 18 processuali analoghe, la questione controversa concerneva la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, le retribuzioni corrisposte dalla società amministrata dal corruttore a persone assunte su indicazioni del funzionario corrotto. Si sosteneva che, pur aderendo ad una nozione allargata di prezzo del reato, gli emolumenti corrisposti a seguito delle effettive assunzioni, benché queste ultime frutto del patto corruttivo, non potevano rientrarvi. La Corte di cassazione, partendo dalla considerazione che il prezzo consiste nel corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore e che possono costituire prezzo del reato di corruzione anche somme di denaro che siano state erogate a soggetti terzi e non al funzionario pubblico, tuttavia affermava che non è riconducibile alla nozione di prezzo in senso tecnico qualsiasi utilità connessa al reato, ma soltanto quella materialmente corrisposta al corrotto. Sicché, a differenza di quanto affermato nella sentenza n. 28264 del 2013, che si riferiva a dazioni che hanno la loro causa diretta nel patto corruttivo, ancorché destinate a soggetti terzi, e non già a erogazioni che, invece, hanno la loro legittima causa nell'espletamento di rapporti di lavoro effettivamente instaurati a seguito di assunzione al lavoro frutto di favoritismo, gli emolumenti corrisposti (e da corrispondere) ai soggetti assunti non possono essere ricompresi nella nozione di prezzo del reato, non potendosi essi qualificare quali dazioni indirette, concorrendo, nella specie, a costituire il prezzo della corruzione la sola acquisizione della posizione negoziale coincidente con l'assunzione di favore, suscettibile di valutazione economica. Le affermazioni contenute nelle due indicate pronunce, sono state ribadite in una più recente sentenza (Sez. 6, n. 53469 del 08/11/2017, [...]). In questo caso, il funzionario pubblico (assessore presso un Comune), in concorso con altri pubblici ufficiali, rispondeva della illecita aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica senza gara a vantaggio di una ATI, ricevendo, quale controprestazione dell'accordo illecito, la propria assunzione presso una delle società rientranti nell'associazione temporanea di imprese. La Corte di legittimità, ritenendo che ciò che aveva formato oggetto dell'accordo illecito fosse la negoziazione ed il sorgere del rapporto di lavoro quale contropartita nell'ambito dell'accordo corruttivo;
che tale rapporto prevedeva sia la prestazione in denaro da parte del datore di lavoro, sia la prestazione lavorativa da parte del lavoratore, affermava che la stipula del negozio, non intervenuta sulla base di una legittima e libera determinazione delle parti, aveva costituito la contropartita (e quindi il "prezzo") di un accordo corruttivo tra datore di lavoro, che aveva inteso utilizzare il contratto per conseguire dei vantaggi non consentiti dall'ordinamento, ed il lavoratore, che, da parte sua, aveva inteso approfittare 19 della funzione pubblica per conseguire vantaggi non connessi all'incarico pubblico ricoperto, traendo come logica conseguenza che il vantaggio che il pubblico funzionario aveva conseguito non era costituito dal totale degli emolumenti, non emergendo dalla imputazione provvisoria che il rapporto di lavoro fosse fittizio e, quindi, inesistente, circostanza che avrebbe fatto pervenire a diversa valutazione circa la natura della somma corrisposta quale stipendio. Escludeva, quindi, che quanto conseguito in termini di "utilità" di cui all'art. 319 cod. pen. potesse essere ricondotto all'integrale importo degli stipendi corrisposti, e affermava che dovesse essere limitato al vantaggio lucrato con una stipula di un contratto di lavoro, unitariamente inteso in termini di prestazioni e controprestazioni, che altrimenti non sarebbe mai nato, attività penalmente rilevante posta in essere per mezzo della mercificazione della funzione pubblica. Sulla base, quindi, dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe alla presente, dai quali non si ha motivo di discostarsi, la questione centrale, dirimente, ai fini di qualificare come utilità rilevante ai sensi dell'art. 319 cod. pen. anche le retribuzioni percepite dalla figlia di TO, formalmente assunta dalla RA Gruppo s.p.a. in virtù del patto corruttivo intercorso tra il padre e ON EG, ma sostanzialmente retribuita con provvista messa a disposizione da quest'ultimo per il tramite della società CN, non è rappresentata dalla provenienza del denaro con cui il parente del corrotto, fuori da ogni ipotesi di concorso nel reato, sia stato retribuito, quanto piuttosto dalla fittizietà o meno del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro è fittizio, il denaro corrisposto al parente solo fittiziamente assunto non trova alcuna lecita causa, e, quindi, può costituire prezzo del reato di corruzione, corrisposto direttamente al funzionario corrotto, ovvero ad un terzo;
ma se il rapporto di lavoro è reale, benché sorto in virtù di un patto corruttivo, la corresponsione del denaro al parente del funzionario corrotto regolarmente assunto si pone come retribuzione, intesa, cioè, come controprestazione di una prestazione lavorativa regolarmente ed effettivamente resa. E' proprio questo aspetto della vicenda, cioè l'effettività del rapporto di lavoro, che, in qualche modo, è data per scontata dal ricorrente, che non emerge in maniera chiara dalla motivazione della sentenza impugnata, tutta tesa a dimostrare il diverso profilo della provenienza della retribuzione asseritamente corrisposta alla figlia di TO da società riconducibile al gruppo ON. Si tratta di accertamento rilevante, per quanto sopra esposto, poiché dall'esito dello stesso deriva la corretta individuazione dell'ulteriore utilità percepita da TO (oltre il denaro utilizzato per acquisiti immobiliari e le relative ristrutturazioni), che, a seconda dei casi, può essere limitata alla mera assunzione 20 lavorativa della figlia, ovvero anche alle retribuzioni percepite dalla stessa in virtù di un fittizio rapporto di lavoro, con conseguente diversa individuazione del momento consumativo del reato (che, come è noto, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, si perfeziona, e, quindi, si consuma solo in tale ultimo momento: Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246583-01), e, quindi, diversa individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, che, come detto, ove maturato prima della sentenza di primo grado, determina il venire meno sia delle statuizioni civili che della confisca, confermata dalla Corte di appello solo a carico di TO ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1) cod. pen. Va disposto, pertanto, nei confronti di entrambi i ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e alla confisca relative al reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/2013, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, cui è demandato anche l'approfondimento di un ulteriore aspetto - nell'ipotesi in cui, ricondotta la retribuzione percepita dalla figlia del ricorrente fra le utilità percepite da quest'ultimo, si prospettasse la possibilità di confermare la confisca -, e cioè gli effetti e le ricadute sulla vicenda in esame dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 19 dicembre 2024 emessa nel caso Episcopo e NI c. Italia. 2. Ricorso di ON LE e ON EG. 2.1. Il ricorso, a parte quanto sopra esposto, va, nel complesso, rigettato. 2.2. Il primo motivo_è infondato. Non ignora questa Corte che le ipotesi della mera partecipazione e quelle dello svolgimento di funzioni apicali nell'ambito di un'associazione per delinquere danno luogo a figure di reato autonome (Sez. 1, n. 7462 del 22/4/1985, [...]), anche se possono integrare un unico reato progressivo nel caso di svolgimento in successione di funzioni diverse all'interno del medesimo sodalizio (Sez. 1, n. 29770 del 24/3/2009, Rv. 244459), sicché viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, ad esempio, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, è condannato per il diverso reato previsto dal comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen., sul presupposto dello svolgimento di funzioni apicali e di una contestazione in fatto di tali funzioni (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268679-01). Tuttavia, proprio nella pronuncia da ultimo citata è stata rilevata la nullità della sentenza di condanna per avere il giudice di merito condannato l'imputato per la diversa ipotesi di reato, ritenuta in fatto, senza che il pubblico ministero avesse proceduto alla necessaria modifica dell'imputazione. D'altra parte, si è anche affermato che non viola il principio di correlazione tra imputazione e 21 sentenza, di cui all'art. 521 cod, proc. pen., la sentenza con cui l'imputato, rinviato a giudizio per aver preso parte in posizione verticistica ad un'associazione di tipo mafioso, sia condannato per aver semplicemente partecipato ad essa, in quanto la prima contestazione ricomprende di necessità la seconda (Sez. 2 n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264631-01). Orbene, se è vero che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum", mentre per "fatto diverso" deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928-01), non può che convenirsi con i giudici di merito che hanno ritenuto nella specie "fatto diverso" la contestazione a carico dell'ON del ruolo di promotore ed organizzatore della medesima associazione per delinquere, autorizzando il pubblico ministero alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. 2.3. Il secondo motivo è inammissibile. 2.3.1. Come è noto, è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024-02). Nel caso di specie, nel ricorso si afferma che la c.d. lista ON sarebbe stata utilizzata tanto per la condanna dell'ON per il delitto associativo, quanto per la condanna per la contestazione di corruzione di TO CO. Tuttavia, non si specifica in alcun modo la decisività di tale elemento di prova ai fini della condanna del ricorrente, decisività che non si ricava neppure dalla motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che il predetto elemento di prova costituisce solo una delle numerose prove a carico del ricorrente. 2.3.2. In ogni caso, l'eccezione di inutilizzabilità, trasfusa nel motivo di ricorso, è inammissibile anche perché non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che richiama, in larga parte, quella del Tribunale. I giudici di merito hanno, innanzitutto, evidenziato che il soft-ware, utilizzato dal consulente tecnico del pubblico ministero per estrapolare la copia dei files informatici presenti nel personal computer, era capace di prelevare le chiavi 22 crittografiche dai supporti da copiare, e di trasferirle inalterate sui supporti esterni prescelti, con procedura e metodologia rispondenti ai parametri di sicurezza, di inalterabilità e di robustezza dei dati informatici copiati. In buona sostanza, il consulente aveva formato dei "cloni" dei dati informatici originari riversandoli su quattro unità di memorie esterne (hard disk). Orbene, premesso che la difesa non ha mai contestato la regolarità del procedimento di estrazione delle copie forensi utilizzato dal consulente del pubblico ministero, ma ha solo messo in dubbio la corrispondenza della copia forense del file all'originario semplicemente perché non risulterebbe più nella disponibilità delle parti il file originario, ne deriva di conseguenza l'apoditticità dell'argomento difensivo, non solo privo di riscontri, ma altresì contraddittorio rispetto alla ritenuta regolarità del procedimento di estrazione della copia forense, attraverso il quale, si ribadisce, il consulente procedeva alla formazione di "cloni" dei files originari in condizioni pienamente rispondenti ai parametri di sicurezza e di inalterabilità dei dati. 2.4. Il quarto motivo, che riguarda l'eccezione di estinzione del reato di cui al capo G) per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado, che va esaminato, sotto il profilo logico, prima del terzo motivo, è, invece, infondato. Invero, alla luce della solida motivazione espressa dalla Corte di appello alle pagg. 164-166 della sentenza impugnata, dove si evidenziano una serie di elementi dimostrativi del proseguimento del programma criminoso anche dopo la nomina dell'Ing. Calvi a Coordinatore RUP e poi Soggetto Attuatore dei lavori G8 all'isola de La Maddalena nell'ottobre del 2008, deve escludersi il maturarsi della prescrizione prima della sentenza di primo grado. In particolare, oltre alle dazioni proseguite dopo tale data sia per AL che per De AN e LA LA (il quale aveva continuato a rivestire ruoli di rilievo nell'esecuzione dei lavori del G8 a La Maddalena, in quanto nominato Coordinatore dell'Unità Tecnica per i lotti I°, IV°, V° e VI°, provvedendo all'emissione di diversi atti aggiuntivi per rilevanti importi destinati alle imprese del gruppo ON fino al 10 settembre 2009), rilevante è la telefonata del 11 aprile 2009 intercorsa tra AL e ON nel corso della quale il primo rappresentava di volersi disimpegnare dalla sua azione verso le imprese del gruppo ON se non fosse stato sistemato, dal punto di vista lavorativo, il figlio. Inoltre, vi sono le interlocuzioni tra ON e TO finalizzate ad ottenere, da parte del primo, informazioni circa le indagini che stavano coinvolgendo le sue imprese, ma anche quelle che coinvolgevano imprese riconducibili al AL (vedi le indagini conseguenti al sequestro nel maggio del 2009 del Salaria Sport Village, complesso sportivo finanziato da due società costituite ad hoc tra ON e i figli del AL). 23 2.5. Il terzo motivo è, parimenti, infondato. 2.5.1. I giudici di merito (doppia conforme) hanno motivato in maniera congrua e del tutto logica sia sull'esistenza del sodalizio, sia sul ruolo di promotore e organizzatore rivestito nello stesso da ON EG. Al riguardo, oltre a richiamare le considerazioni espresse al successivo punto 3.1., trattando dell'analogo motivo di ricorso presentato nell'interesse di AL EL, si ribadisce che tutta la struttura organizzativa ruotava intorno al ruolo svolto dal AL e dagli altri pubblici funzionari che a lui si collegavano (De AN, LA LA), grazie ai quali le imprese riconducibili al gruppo ON riuscivano ad ottenere appalti pubblici legati ai Grandi eventi. Il patto corruttivo stipulato tra ON EG e AL, per potere durare nel tempo ed assumere il carattere della stabilità, per assurgere a vero e proprio programma criminoso, aveva necessità di avvalersi della stabile collaborazione di diverse figure: dagli altri pubblici ufficiali corrotti, che intervenivano a vario titolo nelle procedure di appalto (i già citati De AN e LA LA), ai collaboratori dell'imprenditore corruttore (il fratello ON LE, la segretaria LU LI, gli imprenditori operanti nel medesimo settore LF NO e IN IE, il commercialista AZ AN), che gli consentivano di reperire i fondi necessari a corrompere i pubblici ufficiali, di partecipare alle gare di appalto, di tenere aggiornata la contabilità occulta del sistema corruttivo. L'esame delle varie procedure di appalto "pilotate" grazie all'operatività del sodalizio consentiva di acclarare il modus procedendi. Invero, ai fini della dimostrazione della concreta operatività dell'associazione delittuosa risulta determinante l'esame dei singoli appalti nei quali il gruppo criminoso si è adoperato, è intervenuto per attuare il programma criminoso. Sotto questo aspetto, l'approfondimento delle modalità attraverso le quali EG ON si procurava la provvista che serviva per "alimentare" la corruzione dei pubblici ufficiali costituisce ulteriore elemento dimostrativo dell'organizzazione che il sodalizio si era dato per raggiungere gli scopi associativi. Si trattava, peraltro, di un'associazione criminosa in grado anche di fare fronte a situazioni di fibrillazione, potenzialmente pericolose per gli interessi del sodalizio e per la prosecuzione della sua operatività (si veda la vicenda relativa al ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'imprenditore CA Valerio riguardo alla procedura di appalto per la realizzazione del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze, in relazione alla quale si attivavano il De AN e il LA OV affinché il dissidio tra il CA e il AL fosse risanato e così ottenere che il primo avesse rinunciato al ricorso;
oppure la vicenda legata all'ispezione del computer di LE ON da parte della Guardia di finanza, dove erano custoditi importanti files, in cui, da un lato, EG ON 24 tranquillizzava il AL escludendo che il computer potesse custodire files per lui compromettenti, dall'altro, si attivava tramite AZ per assumere informazioni attraverso il maresciallo della Guardia di finanza in pensione — CO IU -). Orbene, la chiara suddivisione dei ruoli fra i vari partecipi, la strumentalizzazione di strutture societarie per il perseguimento degli scopi illeciti associativi (la Corte territoriale ha evidenziato, ad esempio, l'operatività della Medea Progetti Consulenze s.r.l. — di cui era amministratore e socio unico LA LA -, società utilizzata come cartiera per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società del gruppo ON, che serviva a raccogliere i fondi che venivano poi riversati nelle società cinematografiche sorte nell'interesse di AL), i frequenti e duraturi contatti fra gli associati, le modalità operative attraverso le quali si pianificavano le partecipazioni alle gare di appalto "pilotate", sono tutti elementi dai quali emerge la sussistenza della stabile organizzazione necessaria per la configurabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 416 cod. pen., così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269951, che ammette la possibilità di configurare l'associazione per delinquere fra corrotti e corruttori, un'associazione per delinquere che ha come programma criminoso la commissione di delitti contro la P.A.). 2.5.2. Quanto all'indeterminatezza del programma criminoso, la Corte di appello l'ha desunta, condivisibilmente, dalle plurime procedure di appalto "pilotate" grazie al sussistente permanente accordo corruttivo tra i vertici del sodalizio, AL e ON EG. D'altra parte, come evidenziato dai giudici di merito, ON teneva una contabilità non ufficiale di tutte le utilità erogate;
i membri del sodalizio reagivano — ognuno secondo il ruolo e i poteri spettanti — a quelle situazioni che potevano comportare pericolo per il prosieguo dell'illecita attività e della vita associativa. Si tratta di elementi logicamente valorizzati al fine di evidenziare una prospettiva di continuità nell'illecita azione del gruppo criminoso. Al riguardo, appare significativa anche la conversazione captata in data 11 aprile 2009 tra ON e AL, allorquando quest'ultimo, rimproverando ON per il ritardo nell'attivarsi per trovare una adeguata sistemazione lavorativa per il figlio, paventava di volersi dissociare. Questa conversazione, opportunamente valorizzata dai giudici di merito, riscontra innanzitutto l'esistenza del sodalizio, tenuto conto che AL si rivolgeva all'ON parlando al plurale ("Sappiate che io sto per impazzire"); dimostra ancora il ruolo fondamentale all'interno del gruppo criminoso rivestito da AL, che minacciava di fare saltare tutto, ma anche da ON, correttamente individuato 25 quale promotore del gruppo criminoso, unitamente a AL, nonché organizzatore, atteso che era intorno alla sua figura che ruotava quello che, con efficace espressione, la Corte territoriale ha definito il "polmone finanziario" del sodalizio. In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture _ e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Rv. 287296-01). 2.5.3. Con il terzo motivo si pone anche la questione della posizione di LE ON, per il quale già il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, che ha escluso la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Anche in questo caso, premessi i limiti del giudizio in Cassazione (vedi di seguito posizione del IN, punto 5.2.), la Corte (si veda pag. 176 della sentenza impugnata) ha motivato in maniera congrua e logica sulle ragioni per le quali non è possibile assolvere ON LE dal reato ascrittogli al capo G) ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., elencando punto per punto gli elementi dai quali ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio. A fronte di tale ricostruzione, priva di manifesta illogicità, nel ricorso si prospettano censure che sfociano nella rilettura in fatto degli elementi di prova, preclusa in questa sede. 2.6. Il quinto motivo, attinente alle statuizioni civili collegate al reato associativo, pone le medesime doglianze sviluppate nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AL EL. Anche questo è un motivo infondato alla luce di quanto si è argomentato per la posizione di AL (vedi di seguito punto 3.2.), cui, per ragioni di brevità, espressamente si rinvia. 2.7. Il sesto motivo va rigettato. Nell'imputazione di corruzione, contestata nel procedimento riunito n. 12085/2013, si fa genericamente riferimento all'intervento di TO a favore delle imprese del Gruppo ON nella fase di esecuzione e di implementazione degli appalti loro aggiudicati per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e per la manutenzione della Caserma Zignani di piazza Zama. È certamente vero che, di seguito, si specificano le gare di appalto (rispetto alle quali l'istruzione non avrebbe fatto emergere alcun intervento di TO), ma ciò ai fini di chiarire a quali lavori gli interventi di TO si riferivano. Pertanto, l'accertato intervento di TO in occasione della scelta dell'impresa cui affidare la manutenzione degli impianti degli edifici 1 e 2 della Caserma (impianti che erano stati installati da impresa del Gruppo ON), non fuoriesce dal perimetro fattuale della contestazione, che, 26 nella parte generica della stessa, alludeva anche alla fase di esecuzione dei lavori di manutenzione della Caserma, sicché alcun pregiudizio ai diritti difensivi può riscontrarsi. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di nullità ex art. 522 cod. proc. pen. 2.8. È infondato anche l'ottavo motivo, come di seguito precisato. 2.8.1. Al di là dell'annullamento con rinvio, disposto con riguardo alle statuizioni civili collegabili al delitto di corruzione contestato ad ON rispetto al coimputato TO, annullamento, come si vedrà, riconducibile alla necessità di chiarire l'esatto momento consumativo del reato, in ogni caso, ove si dovesse confermare che il delitto si è estinto per prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, le statuizioni civili meriterebbero conferma. La Corte di appello, infatti, ha motivato in maniera congrua e logica sia sulla condanna generica al risarcimento del danno, ricondotta sia a profili di danno patrimoniale (rappresentato dall'impossibilità, per la stazione appaltante pubblica, di ricorrere alla selezione delle ditte papabili utilizzando strumenti trasparenti di concorrenza) che non patrimoniale (in particolare, il danno all'immagine), che sulla provvisionale e sulla sua quantificazione, calibrata solo sui danni non patrimoniali (vedi pagg. 207/209). In ogni caso, va aggiunto che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ultimo Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-02). 2.8.2. L'argomento, poi, secondo il quale le statuizioni civili andavano revocate per la sopravvenuta prescrizione del reato tra l'ultimo atto interruttivo (sentenza di condanna in primo grado) e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello è del tutto inconferente, perché comunque occorreva fare applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., come in effetti avvenuto. Inoltre, l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che il termine per il suo esercizio, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., è quello previsto per la estinzione del reato, qualora più lungo, e lo stesso non è solo interrotto dalle vicende di cui agli artt. 2943 e 2944 cod. civ., ma anche dal compimento degli atti di cui all'art. 160 cod. pen. (Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Rv. 270243-01). Peraltro, l'art. 2947 cod. civ. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di 27 risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo;
in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2015, Rv. 260158-01). 2.9. Il nono, il decimo e l'undicesimo motivo vanno rigettati perché infondati. 2.9.1. La questione, indubbiamente suggestiva, deve essere presa in esame innanzitutto con riguardo a quei reati di corruzione già dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza di primo grado. Con riferimento, invero, a questi reati, la questione della riconducibilità dei fatti all'ipotesi di reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., non ancora in vigore all'epoca di commissione degli stessi, e, quindi, della possibilità di un'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, va valutata sempre al lume dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sotto questo profilo, in linea generale, deve osservarsi che le contestazioni muovono dall'assunto di patti corruttivi nei quali i pubblici ufficiali venivano "prezzolati" per l'asservimento della loro funzione, secondo una costante giurisprudenza che, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2012, inquadrava tale fattispecie nel delitto di cui all'art. 319 cod. pen. Invero, si affermava che, in tema di reato di corruzione propria, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale al privato;
per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante alla funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 cod. pen. Ne consegue che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione;
con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall'art. 319 cod. pen., ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori 28 oggetto della pattuizione (Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999, Rv. 213884-01: in motivazione, la Suprema Corte ha osservato che, quantunque l'illegittimità dell'atto possa costituire un indice rivelatore della contrarietà dell'atto stesso ai doveri di ufficio, ai fini della realizzazione della fattispecie penale assumono rilievo tutti i doveri di ufficio che possono venire in considerazione e tra questi quello dell'imparzialità, bene costituzionalmente protetto, inteso non come mera osservanza del dovere "esterno", da ritenersi eluso ogni qual volta il pubblico ufficiale agisca anche in funzione di una privata utilità, ma come inosservanza di uno specifico dovere, inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere). Per la configurabilità del reato di corruzione propria, si sosteneva, non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto. (Sez. 6, n. 2818 del 02/10/2006, dep. 2007, Rv. 235727-01: fattispecie in cui in sede cautelare era stato ravvisato il reato di corruzione nella condotta di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di "disponibilità" nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un colonnello della Guardia di Finanza;
in senso conforme Sez. 6, n. 30058 del 16/05/2012, Rv. 253216-01). Con la sentenza Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, [...], si è spiegato, in termini chiari, che può sussistere continuità normativa tra la vecchia fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. e la nuova a determinate condizioni: "in tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stata condizionata dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione". Invero, il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen. come novellato dalla I. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio (in motivazione, la Corte ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico 29 ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio). Al contrario, il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis cod. pen., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, della I. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Rv. 255618-01; Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, [...], Rv. 269736-01). 2.9.2. Per quanto emerso nella ricostruzione fattuale, immune da manifesta illogicità, riportata nella sentenza impugnata, per i capi B), C), D), E), H, L), M), nonché A) e B) del processo riunito c.d. "Edelweiss", non emergono elementi tali da consentire di giungere ad un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., neppure attraverso una qualificazione giuridica del fatto in termini di traffico di influenze illecite. Invero, in tutti i casi su indicati la Corte di appello, richiamando anche quanto argomentato dal giudice di primo grado, ha dato atto di avere accertato patti corruttivi che prevedevano l'asservimento della funzione da parte dei pubblici ufficiali, anche con indicazione specifica di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere nell'interesse, diretto o indiretto, delle imprese riconducibili al gruppo ON, in cambio di varie utilità. A fronte di questa motivazione, nel ricorso si ripropongono, in taluni casi anche in termini estremamente generici (si vedano, in particolare, le censure mosse alla motivazione a sostegno della configurazione del delitto di corruzione contestato al capo B) del procedimento riunito c.d. Edelweiss), doglianze già vagliate dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio con argomentazioni non censurabili in questa sede, in quanto non manifestamente illogiche. Con particolare riguardo al reato di corruzione contestato al capo H), si osserva come dalle conversazioni intercettate, riportate nella sentenza di primo grado, sia emerso il fattivo interessamento di IU per acquisire notizie ed informazioni inerenti alla verifica fiscale intrapresa presso alcune società del gruppo ON. Al riguardo, si segnalano le conversazioni progr. 725, 897 e 1047 (RIT 1113/09), registrate rispettivamente nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2009, dalle quali emergeva come IU fosse stato interessato da AZ, per conto e nell'interesse di ON, ad acquisire informazioni mentre era in corso la verifica 30 fiscale e che, pur prospettando difficoltà, lo stesso alla fine prometteva il suo impegno ("qualche cosa farà"). In cambio di ciò, IU puntava in alto, all'assunzione della moglie da parte di ON, e per raggiungere l'obbiettivo, di intesa con il Gazzaiii, teneva sulle spine ON. Tuttavia, questo atteggiamento, lungi dal porsi in termini truffaldini, a fronte del concreto interessamento mostrato da IU nell'acquisire informazioni e notizie circa lo svolgimento della verifica fiscale in corso, riscontra la sussistenza del patto corruttivo ed il reciproco interesse delle parti, che operavano in condizioni di parità, al consolidamento dello stesso. 2.9.2. La questione è stata posta anche con riferimento al reato di corruzione nei confronti di TO CO, rispetto al quale la declaratoria di estinzione del reato è intervenuta solo in appello. Nel caso di specie la questione è stata posta, in particolare, rispetto all'atto dell'ufficio che si è imputato al TO, e cioè il suo intervento per favorire l'assegnazione dell'appalto per la manutenzione degli impianti degli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani ad imprese del gruppo ON, sostenendo che tale intervento si era estrinsecato in un atto interno, non idoneo a dispiegare effetti nel procedimento e, dunque, non costituente asservimento della funzione. Anche il presunto interessamento del TO sulle indagini in corso a carico delle imprese di ON, in effetti, non sarebbe stato dimostrato e, comunque, TO nulla avrebbe potuto sapere perché le indagini su ON erano condotte dalla stessa Guardia di finanza che stava indagando su di lui. Pertanto, le dazioni di ON nei confronti di TO potevano trovare causa al più nell'opera di mediazione del generale per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti della Caserma. Di qui l'asserito inquadramento della fattispecie nell'art. 346-bis cod. pen., norma introdotta, però, nell'ordinamento solo successivamente alla commissione dei fatti. Tuttavia, si ribadisce, al di là dell'accoglimento del settimo motivo, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata su questo capo, la Corte di appello ha, però, motivato adeguatamente sull'inquadramento dei fatti nel delitto di cui all'art. 319 cod. pen., sicché, nel merito, la questione è infondata. Al riguardo, non può che richiamarsi l'ampia, puntuale e del tutto logica motivazione, sviluppata da pag. 192 della sentenza impugnata, dalla quale si ricava come TO, apponendovi il visto, avesse fatta propria la proposta di verificare la disponibilità della ditta ON ST s.r.I., esecutrice dei lavori, ad occuparsi anche della manutenzione, in questo modo non rappresentando al generale RI la necessità di procedere ad indire una apposita gara di appalto in forma ristretta. Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato le ulteriori anomalie verificatesi nella fase successiva, allorquando, non solo l'offerta 31 della ditta di ON perveniva in notevole ritardo, ma si trattava di offerta particolarmente onerosa, tanto da avere ottenuto il parere negativo dell'ing. Nardis. Nonostante ciò, invece, di procedere sulla strada dell'indizione di una gara di appalto, TO inoltrava al RI la richiesta di trattare con la ditta per giungere a definire un servizio di manutenzione con canone ridotto, comunque favorevole alla ditta. Come correttamente osservato dalla Corte di appello, l'interesse di TO nel mantenere in capo ad una ditta riconducibile ad ON il servizio di manutenzione rientrava in un contesto più ampio di favori reciproci (nell'ambito dei quali si inserivano le utilità rappresentate dal denaro versato per gli acquisti immobiliari e la ristrutturazione degli appartamenti, nonché l'assunzione lavorativa della figlia), nel quale si inseriva anche l'ulteriore attività illecita di trasmissione di notizie riservate, ampiamente riscontrata da ben 36 incontri tra ON e TO (oltre alle numerose telefonate), richiesti ed ottenuti dal primo per ottenere informazioni sulle indagini in corso su di sé e sugli appalti per il G8, indagini oggetto di articoli di stampa via via pubblicati. 2.10. A parte il parziale accogliento del settimo motivo (vedi da punto 1.1.), per il resto, come detto, il ricorso va rigettato. ON LE va condannato, di conseguenza, al pagamento delle spese processuali, mentre ON EG va condannato a rifondere le spese sostenute dalle parti civili Cittadinanza Attiva Onlus e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si liquidano come da dispositivo. 3. Ricorso di AL EL. 3.1. Il primo motivo è infondato. 3.1.1. Come già evidenziato dalla Corte di appello, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 6240 del 10/12/1999, dep. 2000, [...]; Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010, Rv. 246284; Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [...]) ammette la possibilità di configurare l'associazione per delinquere fra corrotti e corruttori, un'associazione per delinquere che ha come programma criminoso la commissione di delitti contro la P.A. Sotto questo profilo, il rilievo difensivo per cui sarebbe incompatibile con la sussistenza del sodalizio criminoso il ritenuto permanente asservimento della funzione pubblica esercitata da AL non è fondato, alla luce della congrua, coerente e logica motivazione offerta dalla Corte territoriale. Invero, la partecipazione di AL all'associazione per delinquere, peraltro, con posizione di vertice, capo e promotore, si fonda proprio sulla sua stabile disponibilità alla corruzione verso privati imprenditori e, in particolare, verso ON EG e le imprese a lui riconducibili. Tutta la struttura organizzativa ruotava intorno al ruolo svolto da AL e dagli altri pubblici funzionari che a lui 32 si collegavano (De AN, LA Giovarnpaola), grazie ai quali le imprese riconducibili al gruppo ON riuscivano ad ottenere appalti pubblici legati ai Grandi eventi. Il patto corruttivo stipulato tra ON e AL, per potere durare nel tempo ed assumere il carattere della stabilità, per assurgere a vero e proprio programma criminoso, aveva necessità di avvalersi della stabile collaborazione di diverse figure: dagli altri pubblici ufficiali corrotti, che intervenivano a vario titolo nelle procedure di appalto (i già citati De AN e LA LA), ai collaboratori dell'imprenditore corruttore (il fratello ON LE, la segretaria LU LI, gli imprenditori operanti nel medesimo settore LF NO e IN IE, il commercialista AZ AN), che gli consentivano di reperire i fondi necessari a corrompere i pubblici ufficiali, di partecipare alle gare di appalto, di tenere aggiornata la contabilità occulta del sistema corruttivo. L'esame delle varie procedure di appalto "pilotate" grazie all'operatività del sodalizio consentiva di acclarare il modus procedendi. Invero, al di là della riconducibilità nei confronti di AL di tutti i fatti contestati nelle imputazioni di corruzione ad un unico e permanente accordo corruttivo, ai fini della dimostrazione della concreta operatività dell'associazione delittuosa risulta determinante l'esame dei singoli appalti nei quali il gruppo criminoso si è adoperato, è intervenuto per attuare il programma criminoso. Sotto questo aspetto, l'approfondimento delle modalità attraverso le quali EG ON si procurava la provvista che serviva per "alimentare" la corruzione dei pubblici ufficiali costituisce ulteriore elemento dimostrativo dell'organizzazione che il sodalizio si era dato per raggiungere gli scopi associativi. Si trattava, peraltro, di un'associazione criminosa in grado anche di fare fronte a situazioni di fibrillazione, potenzialmente pericolose per gli interessi del sodalizio e per la prosecuzione della sua operatività (si veda la vicenda relativa al ricorso al TAR con sospensiva proposto dall'imprenditore CA Valerio riguardo alla procedura di appalto per la realizzazione del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze, in relazione alla quale si attivavano il De AN e il LA OV affinché il dissidio tra il CA e il AL fosse risanato e così ottenere che il primo avesse rinunciato al ricorso;
oppure la vicenda legata all'accesso al computer di LE ON da parte della Guardia di finanza, dove erano custoditi importanti files, in cui, da un lato, EG ON tranquillizzava il AL escludendo che il computer potesse custodire files per lui compromettenti, dall'altro, si attivava tramite AZ per assumere informazioni attraverso il maresciallo della Guardia di finanza in pensione, CO IU). Orbene, la chiara suddivisione dei ruoli fra i vari partecipi, la strumentalizzazione di strutture societarie per il perseguimento degli scopi illeciti 33 associativi (la Corte territoriale ha evidenziato, ad esempio, l'operatività della Medea Progetti Consulenze s.r.l. — di cui era amministratore e socio unico LA LA -, società utilizzata come cartiera per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società del gruppo ON, che serviva a raccogliere i fondi che venivano poi riversati nelle società cinematografiche sorte nell'interesse di AL), i frequenti e duraturi contatti fra gli associati, le modalità operative attraverso le quali si pianificavano le partecipazioni alle gare di appalto "pilotate", sono tutti elementi dai quali emerge la sussistenza della stabile organizzazione necessaria per la configurabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 416 cod. pen., così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità (vedi la già citata Sez. 6, n. 15573/2017). 3.1.2. Quanto all'indeterminatezza del programma criminoso, la Corte di appello l'ha desunta, condivisibilmente, dalle plurime procedure di appalto "pilotate" grazie al sussistente permanente accordo corruttivo tra i vertici del sodalizio, AL e ON. D'altra parte, come evidenziato dai giudici di merito, ON teneva una contabilità non ufficiale di tutte le utilità erogate;
i membri del sodalizio reagivano — ognuno secondo il ruolo e i poteri spettanti — a quelle situazioni che potevano comportare pericolo per il prosieguo dell'illecita attività e della vita associativa. Si tratta di elementi logicamente valorizzati al fine di evidenziare una prospettiva di continuità nell'illecita azione del gruppo criminoso. Al riguardo, appare significativa anche la conversazione captata in data 11 aprile 2009 tra ON e AL, allorquando quest'ultimo, rimproverando ON per il ritardo nell'attivarsi per trovare una adeguata sistemazione lavorativa per il figlio, paventava di volersi dissociare. Questa conversazione, opportunamente valorizzata dai giudici di merito, riscontra innanzitutto l'esistenza del sodalizio, tenuto conto che AL si rivolgeva ad ON parlando al plurale ("Sappiate che io sto per impazzire"); dimostra ancora il ruolo fondamentale all'interno del gruppo criminoso rivestito da AL, che minacciava di fare saltare tutto. Come evidenziato dalla Corte territoriale, in primis, alle minacce di AL non faceva seguito il suo effettivo distacco dal sodalizio, sicché rimane un'ipotesi priva di riscontro quella secondo la quale l'uscita di scena del ricorrente avrebbe comportato la fine dell'associazione. In ogni caso, la circostanza che un'associazione per delinquere possa cessare la sua attività delittuosa anche per scioglimento della stessa (ciò che costituisce una delle possibili cause di cessazione della permanenza: Sez. 1, n. 1690 del 29/05/1985, Rv. 169870-01), non impedisce che il sodalizio esista e sia operativo. In definitiva, ove anche la fuoriuscita dal sodalizio di AL avesse comportato lo scioglimento dello stesso, essendo venuto meno il principale referente all'interno 34 della P.A. per la gestione "pilotata" degli appalti, ciò non legittimerebbe la conclusione in ordine all'insussistenza dell'associazione per delinquere, ovvero all'impossibilità di configurarla nel caso in esame. 3.2. Anche il secondo motivo, che concerne le statuizioni civili, è infondato. 3.2.1. Innanzitutto, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata che, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto configurabile un danno risarcibile nei riguardi della persona offesa del singolo reato-fine anche rispetto al reato associativo. Giova ribadire, al riguardo, che, con riferimento alla specifica ipotesi del reato associativo, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato-fine è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato-fine che per quello associativo (Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Rv. 262371-01). Vanno, ancora, richiamati i principi fissati da Sez. 2, n. 23046 del 14/05/2010, Rv. 247294-01, la quale ha riconosciuto la possibilità del danneggiato di agire contro tutti gli associati per i danni economici derivati chiarendo come "...anche dal fatto associativo scaturisce la responsabilità risarcitoria dell'autore del reato in favore delle costituite parti civili, in quanto... - partecipando all'associazione - ha contribuito a porre in essere la necessaria precondizione del successivo verificarsi del danno...". In quest'ultimo caso, la legittimazione passiva di ciascun sodale veniva riconosciuta non già superando la concezione monoffensiva del reato di cui all'articolo 416 cod. pen., ma piuttosto richiamando il principio secondo il quale la responsabilità risarcitoria si estende anche ai danni mediati ed indiretti ricollegabili agli effetti normali dell'illecito, secondo lo schema della c.d. causalità adeguata. In altre parole la Cassazione non ha riconosciuto in capo alla singola parte privata la possibilità di agire in relazione al pericolo provocato da una associazione criminale per la tutela dell'ordine pubblico (danni questi ultimi connessi ad interessi di natura pubblicistica e, quindi, azionabili ad opera di enti pubblici), ma ha correttamente attribuito alla parte privata il diritto di costituirsi parte civile sulla base della condivisibile considerazione che del danno provocato dai reati-fine, singolarmente o complessivamente considerati, debbano rispondere anche coloro che hanno posto in essere le precondizioni dell'illecito mediante la partecipazione all'associazione criminale. E' di intuitiva evidenza che l'esistenza di una associazione, finalizzata alla commissione di singoli reati-fine, agevola la riuscita del singolo reato commesso 35 dagli associati i quali possono contare su una ramificata e collaudata organizzazione capace di assicurare loro anche la successiva impunità sicché il singolo soggetto danneggiato da uno specifico reato-fine ha certamente subito un danno anche in ragione della circostanza che l'esistenza dell'organizzazione ne ha facilitato, in vario modo, la commissione (Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, Rv. 273698-01). 3.2.2. Fatta questa premessa, quanto alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Corte di appello, ancora una volta ancorandosi a pacifici e consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato (Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Rv. 257551-01). D'altra parte, in tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (ex plurimis Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, Rv. 268110- 01: in motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata). Correttamente, dunque, con motivazione immune da censure, sotto il profilo della congruità e logicità, sia il giudice di primo grado che quello di appello, dopo avere disposto condanna generica al risarcimento del danno, hanno ancorato il quantum della provvisionale liquidata al danno patrimoniale collegabile ad una singola vicenda (quella relativa ai lavori di ristrutturazione della Caserma Zignani, dove il danno preso in esame non è quello collegato all'esecuzione materiale dei lavori, bensì al condizionamento operato dal gruppo criminale sulla regolarità della procedura di aggiudicazione, sulla necessità dei lavori eseguiti e sugli importi richiesti ed ottenuti dalle imprese del gruppo ON per la loro esecuzione) fra quelle integranti i reati-fine, aggiungendovi il danno non patrimoniale all'immagine del Ministero, la cui quantificazione è stata parametrata alla lesione arrecata alla Pubblica Amministrazione nel perseguimento degli obbiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della sua azione (in ossequio all'art. 97 Cost.), nonché all'enorme diffusione da parte dei mass media delle notizie sulle condotte illecite tenute e sull'asservimento sistematico dei pubblici ufficiali a interessi privati, condivisi nell'ambito di un comune sodalizio illecito. In ogni caso, va aggiunto che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione 36 di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ultimo Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-02). 3.2.3. Anche rispetto al danno risarcibile riconosciuto in favore della Onlus "Cittadinanza Attiva", associazione che annovera fra gli scopi statutari la tutela della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa, i giudici di merito hanno sufficientemente motivato sia in ordine all'an che al quantum del danno non patrimoniale riconosciuto, affermando che il sodalizio criminoso finalizzato, come detto, alla commissione di reati contro la P.A., aveva offeso gli ampi interessi esponenziali che l'associazione persegue, fra i quali, come detto, vi è anche la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa. Sotto questo aspetto, la quantificazione del danno è stata parametrata alla vastità del programma criminoso, al protrarsi nel tempo del sodalizio e ai rilevanti interessi economici in gioco, nonché allo specifico vulnus apportato alle finalità istituzionali della Onlus. Si tratta, ancora una volta, di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, rispetto alla quale non è possibile alcun intervento censorio da parte di questa Corte. 3.3. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, anche in favore delle costituite parti civili, Cittadinanza Attiva Onlus e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, liquidate, queste ultime, come da dispositivo. 4. Ricorso di TO CO. 4.1. In disparte il motivo accolto, per il resto il ricorso va rigettato. 4.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello (e prima ancora il Tribunale, trattandosi di c.d. doppia conforme) ha ben motivato in ordine alla ritenuta fittizietà delle fatture emesse dalla RA Group s.p.a. in favore della CN (società del gruppo ON) relative ad una presunta consulenza, che servivano a mascherare la provvista necessaria per assumere e pagare le retribuzioni in favore della figlia del TO. Invero, la Corte ha evidenziato la vaghezza e genericità della descrizione delle prestazioni oggetto delle fatture;
la circostanza che le tre fatture venivano emesse poco prima dello sblocco della situazione inerente l'assunzione della ragazza;
l'ulteriore circostanza che, per le medesime prestazioni di consulenza, la CN si era già rivolta nel medesimo periodo alla Medea Progetti e Consulenze s.r.I.; infine, l'importo delle fatture, che risultava essere di poco superiore alle retribuzioni corrisposte alla TO dalla data di assunzione (9 gennaio 2009) al 37 mese di agosto del 2010, allorquando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato veniva interrotto. Da questi elementi, contrastati solo in termini generici dal ricorrente, logicamente coordinati, la Corte distrettuale ha tratto la coerente conclusione che la fittizia consulenza della RA Group s.p.a. verso la CN mascherasse, in realtà, la provvista corrisposta dall'ON per fare fronte alle retribuzioni da corrispondere alla figlia del TO. 4.3. Anche il terzo motivo va rigettato. La Corte di appello ha motivato adeguatamente sull'inquadramento dei fatti nel delitto di cui all'art. 319 cod. pen., sicché, nel merito, la questione è infondata. Al riguardo, non può che richiamarsi l'ampia, puntuale e del tutto logica motivazione, sviluppata da pag. 192 della sentenza impugnata, dalla quale si ricavano sia gli atti contrari ai doveri di ufficio che TO si prestava a compiere nell'interesse di ON EG e dei suoi sodali, sia le utilità che il ricorrente riceveva in cambio, nell'ambito di un solido rapporto di amicizia instauratosi tra i due, ammesso da TO. Sotto questo profilo, relativamente ai lavori di manutenzione degli impianti degli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani, la Corte ha evidenziato come TO, apponendovi il visto, avesse fatta propria la proposta di verificare la disponibilità della ditta ON ST s.r.I., esecutrice dei lavori dei predetti impianti, ad occuparsi anche della manutenzione degli stessi, in questo modo non rappresentando al generale RI la necessità di procedere ad indire una apposita gara di appalto in forma ristretta. Peraltro, la Corte territoriale ha messo in risalto le ulteriori anomalie verificatesi nella fase successiva, allorquando, non solo l'offerta della ditta dell'ON perveniva in notevole ritardo, ma si trattava di offerta particolarmente onerosa, tanto da avere ottenuto il parere negativo dell'ing. Nardis. Nonostante ciò, invece, di procedere sulla strada dell'indizione di una gara di appalto, TO inoltrava al RI la richiesta di trattare con la ditta per giungere a definire un servizio di manutenzione con canone ridotto, comunque favorevole alla ditta. Come correttamente osservato dalla Corte di appello, l'interesse di TO nel mantenere in capo ad una ditta riconducibile all'ON il servizio di manutenzione rientrava in un contesto più ,ampio di favori reciproci (nell'ambito dei quali si inserivano le utilità rappresentate dal denaro versato per gli acquisti immobiliari e la ristrutturazione degli appartamenti, nonché l'assunzione lavorativa della figlia), nel quale si inseriva anche l'ulteriore attività illecita di trasmissione di notizie riservate, ampiamente riscontrata da ben 36 incontri tra ON e TO (oltre alle numerose telefonate intercettate), richiesti ed ottenuti dal primo 38 per ottenere informazioni sulle indagini in corso su di sé e sugli appalti per il G8, indagini oggetto di articoli di stampa via via pubblicati, nonché dei primi sequestri (si allude al sequestro del Centro sportivo Salaria Sport Village). La coincidenza degli incontri con la pubblicazione degli articoli di stampa o con l'avvio dei primi concreti atti di indagine, la circostanza che alcuni di questi incontri vedessero coinvolti anche altri soggetti, sodali dell'ON (AL EL), costituiscono elementi da cui la Corte territoriale ha tratto la logica conclusione che, pur non risultando accessi di TO a banche dati riservate, nel corso degli stessi (in alcuni casi ripetuti anche nella stessa giornata) il ricorrente non si fosse limitato a fornire generiche rassicurazioni o consigli all'ON per tranquillizzarlo, come dall'imputato sostenuto, ma lo avesse messo a conoscenza di notizie acquisite grazie alla sua posizione nell'ambito non solo dei servizi segreti, ma anche nell'ambito della Guardia di finanza. D'altra parte, la Corte di appello ha anche puntualmente approfondito le dichiarazioni di TO, tese a fornire una giustificazione all'ingente denaro ricevuto da ON per l'acquisto degli appartamenti di via Merulana e di via Poliziano, nonché ai lavori di ristrutturazione degli stessi pure finanziati dal predetto, evidenziandone l'inverosimiglianza, oltre che la mancanza di qualsiasi riscontro documentale, con motivazione ancora una volta immune da censure sotto il profilo logico e giuridico. 5. Ricorso di IN AU. 5.1. Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato. 5.2. Occorre, innanzitutto, precisare il perimetro entro il quale deve avvenire il giudizio affidato a questa Corte con l'impugnazione proposta nell'interesse del IN. 5.2.1. Sotto questo profilo, non è pertinente il richiamo contenuto alla sentenza di questa Corte n. 23328 del 2025, afferendo la stessa ad una fattispecie del tutto singolare e diversa da quella in esame. In quel caso, la Corte ha ravvisato in primis un errore nel calcolo del termine di prescrizione, che aveva indotto il Tribunale a dichiarare l'estinzione del reato sulla base delle sole prove di accusa, sospendendo l'assunzione delle prove difensive;
in secondo luogo, la Corte di appello, pur evidenziando la sussistenza di un dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato, non tenendo conto dell'erroneo calcolo del termine di prescrizione, faceva impropriamente applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., regola che, considerato il momento in cui erroneamente il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del reato, non avrebbe dovuto essere applicata. 39 E' partendo, dunque, da queste premesse che la Corte affermava "nel caso di specie, cioè, l'erronea dichiarazione di estinzione del reato ha prodotto, sulla base dei principi in precedenza indicati, un peculiare effetto in malam partem perché all'imputato, applicando una regola di giudizio non pertinente al caso di specie, è stato negato un proscioglimento nel merito che, invece, avrebbe avuto diritto di ottenere se il processo fosse stato definito in quel momento e il reato non fosse stato considerato prescritto" [...] E ancora: "la regola del ragionevole dubbio è regola di giudizio nel momento decisorio e, nel caso di specie, attesa la errata dichiarazione di estinzione del reato, da una parte, non poteva essere applicata la regola di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che pure, nel caso di specie, comportava un grumo di specifiche questioni ignorate dai Giudici di merito, e, dall'altra, tornava ad essere applicabile la regola generale, che, in presenza di un dubbio sulla responsabilità, imponeva di assolvere l'imputato". Da questa pronuncia, quindi, non è possibile trarre la regola di giudizio che la difesa propone nei motivi aggiunti, e cioè che l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non esige l'evidenza dell'innocenza, ma si accontenterebbe anche dell'evidenza del dubbio sull'innocenza. 5.2.2. D'altra parte, non è possibile trarre questa regola di giudizio neppure dall'art. 6 della direttiva 343/UE/2016. Se è indubbio che l'art. 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 343/UE/2016 disciplina la ripartizione dell'«onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati», stabilendo che «ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato», e il riferimento alla prova della «colpevolezza» di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, direttiva cit. deve essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza (Corte giustizia, 28/11/2019, causa C-653/19, punti 31-33); e se è vero che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della predetta direttiva, l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incombe sulla pubblica accusa e la Corte di giustizia ha già dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva osta, come risulta dal considerando 22, a che l'onere di tale prova sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa (Corte giustizia, 08/12/2022, causa C- 348/21, punto 32), è anche vero che la predetta disposizione non disciplina affatto la regola di giudizio da osservare in ipotesi di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, né consente di affermare che sussista in capo all'imputato il diritto ad ottenere un determinato risultato all'esito di un processo penale. D'altronde, occorre ricordare che la direttiva 343/UE/2016 ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni e non realizza quindi un'armonizzazione esaustiva del procedimento penale (Corte giustizia, 08/06/2023, C-430/22 e C-468/22 40 punto 29 e giurisprudenza citata). Stante la portata limitata dell'armonizzazione operata da detta direttiva, le questioni che non sono disciplinate da quest'ultima rientrano nel diritto nazionale (si veda, in tal senso, Corte giustizia, 04/07/2024, C-760/22, punto 28 e giurisprudenza citata). 5.2.3. Va anche rammentato, poi, che neppure l'art. 6 CEDU consente di affermare l'esistenza in capo all'imputato di un diritto ad un determinato risultato all'esito di un processo penale. Invero, la Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi Corte EDU, 23/02/2010, Mangano c. Italia, in un caso in cui il ricorrente era stato assolto da alcune imputazioni e per altre era stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione) ha affermato che l'articolo 6 della Convenzione non sancisce un diritto ad ottenere un determinato risultato all'esito di un processo penale né, di conseguenza, alla pronuncia di una decisione espressa di condanna o di proscioglimento sulle accuse formulate (Corte EDU, 03/12/2009, Kart c. Turchia, § 68). Il fatto che un'azione penale intentata nei confronti di un ricorrente non si concluda con tale decisione espressa non costituisce una violazione della presunzione di innocenza (Corte EDU, 26/08/2003, IT c. Regno Unito). 5.2.4. Ciò detto, premesso che, nel caso in esame, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pronunciata ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., è giunta all'esito del giudizio di primo grado, all'esito, quindi, del contraddittorio pieno, non può che essere data continuità a principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu ocull", con una mera attività di "constatazione", "l'evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, Rv. 285091-01). Invero, come precisato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274-01, è soprattutto il contenuto dell'art. 531 cod. proc. pen. a dare conferma normativa di quanto appena affermato, nella parte in cui è espressamente previsto l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, "salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2", vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale. Infatti, prosegue la Suprema Corte, mette conto ribadire che, intervenuta la causa estintiva del reato di cui all'imputazione, non potrà il giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, esercitare i poteri di ufficio ex art. 507 cod. proc. 41 pen., ma dovrà dichiarare l'estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo. Altrimenti, a voler privilegiare una formula liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva, allorquando si è in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che la evidenza di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria ex art. 530, comma 2, stesso codice: il che determinerebbe una ingiustificata equiparazione tra una posizione processuale di evidenza di innocenza ed una situazione processuale di incertezza probatoria. In definitiva, aggiunge la Corte di legittimità, la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - cioè il dovere di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti;
tale regola, giova ribadirlo, non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere vale, invece, la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali positivamente ("... risulta evidente ..": art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli. Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. D'altronde, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (vedi da ultimo Corte cost. n. 41/2024), la ratio delle pronunce della Corte costituzionale con le quali si è riconosciuto all'imputato il diritto costituzionale di rinunciare all'amnistia e alla prescrizione riposa sulla necessità di consentirgli di tutelare il proprio onore e la propria reputazione contro il pregiudizio rappresentato da un'accusa formalizzata nei suoi confronti. L'imputato deve, in tal caso, essere posto in condizione di difendersi in giudizio contro l'accusa, e in particolare di esercitare il proprio diritto di «difendersi provando», ossia di addurre prove in giudizio a proprio discarico, oltre che di contestare le prove poste a fondamento dell'accusa. In definitiva, la rinuncia alla prescrizione costituisce lo strumento attraverso 42 il quale l'ordinamento contempera l'esigenza di economia processuale con il diritto dell'imputato ad un giudizio nel merito, nel quale non ci si limiti a prendere atto dell'intervenuta causa estintiva del reato, salvo mera constatazione di innocenza, ma dove l'imputazione può essere vagliata secondo le ordinarie regole di giudizio (artt. 530, comma 1 e 2, e 533 cod. proc. pen.), consentendo il pieno esplicarsi del diritto alla prova. Ciò non significa inversione dell'onere probatorio, atteso che la rinuncia alla prescrizione funge primariamente da strumento che consente al giudice di osservare nella valutazione della res iudicanda le ordinarie regole di giudizio, e, in tale ambito, consente il pieno esplicarsi del diritto alla prova. In buona sostanza, a fronte di esigenze di economia processuale, pure costituzionalmente e convenzionalmente tutelate;
a fronte del diritto dell'imputato all'immediata declaratoria di estinzione del reato (invero, l'art. 129 cod. proc. pen. pone in capo al giudice un obbligo di immediata pronuncia di proscioglimento al verificarsi della causa estintiva, cui, correlativamente, corrisponde il diritto dell'imputato ad essere immediatamente liberato dal giogo del processo penale), contemperato, in punto di tutela della presunzione di innocenza, dall'obbligo di pronuncia della sentenza di assoluzione in presenza dell'evidenza dell'innocenza, attraverso la rinuncia alla prescrizione è riconosciuto il diritto dell'imputato ad un giudizio di merito pieno sull'imputazione che gli è stata elevata, che non significa diritto all'assoluzione, ma diritto ad essere giudicato come se non fosse sopravvenuta la causa estintiva del reato, con piena esplicazione del diritto alla prova, non solo da parte dell'imputato, ma eventualmente anche da parte della pubblica accusa, e con possibilità per il giudice di esercitare anche i poteri officiosi che l'ordinamento gli riconosce (art. 507 cod. proc. pen.). 5.3. Fatta questa necessaria premessa, il primo motivo di appello, che si fonda sulla ritenuta inconciliabilità degli esiti, favorevoli, del processo per concussione in danno di De TO IC nei confronti del IN rispetto ai fatti accertati in questo processo, si basa sulla ritenuta acquisizione e utilizzabilità nel giudizio di appello dell'elemento probatorio costituito dalla predetta sentenza di assoluzione, che risulta allegata ai motivi nuovi proposti in quella fase. Come è noto, nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231676-01). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, nonché dalla lettura dei verbali delle udienze del giudizio di appello, non sembra che il documento in questione, sia pure allegato ai 43 motivi nuovi, sia stato sottoposto al contraddittorio fra le parti, e da ciò se ne deduce la sua inutilizzabilità. Invero, nel riassumere a pag. 108 l'andamento del processo di appello, la Corte territoriale menzionava il contraddittorio sviluppatosi sui documenti che la parte 'civile RO aveva chiesto di acquisire, in sede di rinnovazione dibattimentale, con i motivi di appello, ma non vi era alcuna menzione né del contraddittorio sviluppatosi sul documento allegato ai motivi nuovi depositati nell'interesse del IN, né di un formale provvedimento di acquisizione. In ogni caso, la predetta sentenza aveva ad oggetto una utilità diversa rispetto a quella oggetto dell'imputazione contestata in questo processo. Invero, come emerge chiaramente anche dalle date delle imputazioni, nel caso oggetto della sentenza irrevocabile di assoluzione l'attenzione degli inquirenti si era posta su una somma di denaro di C. 90.000,00 che in data 29 dicembre 2008 veniva versata sul conto fiduciario n. 1808 aperto in San Marino, che sarebbe stata ricondotta dalla p.g. al denaro ceduto dal De TO IC, mentre la dazione ricondotta all'ON riguardava l'altro versamento, effettuato con le modalità ben descritte nell'impugnata sentenza, sempre presso il suddetto conto fiduciario in San Marino in data 17 ottobre 2008, pari a C. 85.000,00. Orbene, al di là della giustificazione che avrebbe addotto il IN, i due versamenti, effettuati in periodi diversi e con modalità differenti - essendo state accertate solo quelle riguardanti il primo versamento in ordine temporale - risultavano ricondotti dagli inquirenti a diverse causali. Pertanto, è da escludersi la prospettata evidenza della prova di innocenza del IN. 5.4. Con il secondo motivo si afferma che, dando per pacifica la ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado, non si potrebbero ravvisare i presupposti della corruzione, mancando la prova del pactum sceleris. Sul punto, però, fermo restando il perimetro valutativo che spettava alla Corte territoriale (l'evidenza dell'innocenza, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., intesa come semplice "constatazione") e che spetta anche a questa Corte, deve osservarsi che la Corte di appello, richiamando le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ha escluso l'emergenza ictu ()culi dell'insussistenza del fatto e lo ha fatto con motivazione immune da censure sia sotto il profilo del vizio di motivazione che della prospettata violazione di legge. Sotto questo aspetto, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Rv. 251867-01; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Rv. 268088-01; Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, [...], Rv. 281144-01), la Corte del merito ha evidenziato, da un lato, come le decisioni e gli atti discrezionali assunti da IN nella sua qualità abbiano coinciso oggettivamente con l'interesse del gruppo ON, dall'altra, l'utilità che 44 l'imputato, nello stesso periodo, riceveva, utilità che, nelle modalità e nelle circostanze in cui maturava, risultava inspiegabile, se non sotto il profilo del nesso con gli specifici atti al ricorrente attribuiti. Peraltro, come bene evidenziato nell'ampia ed articolata motivazione della sentenza di primo grado (vedi da pag. 789 a pag. 828), che, trattandosi di "doppia conforme", si salda con quella di appello, la prova dell'accordo corruttivo non si basava solo sulla contiguità temporale fra gli specifici atti e comportamenti del IN e l'utilità dallo stesso ricevuta da ON, ma su tutta una serie di elementi (dalle prove dichiarative e documentali, alle intercettazioni) dai quali emergeva come il ricorrente avesse asservito la sua funzione agli interessi del privato, e, solo ai fini di ulteriore riscontro e rafforzamento del dato probatorio, si evidenziava come il viaggio a San Marino, programmato ed effettuato in data 17 ottobre 2008, si collocava in un periodo (tra agosto, settembre e la prima metà di ottobre 2008) in cui particolarmente significativo era lo sforzo profuso da IN per fare elaborare dai tecnici del suo ufficio un nuovo progetto che potesse costituire un punto di ripartenza dell'appalto per la realizzazione del Nuovo Stadio Centrale del Tennis, e precedeva di pochi giorni una conferenza dei servizi appositamente convocata a tale fine il 23 ottobre 2008. 5.5. Conclusivamente, nessun motivo dedotto dall'imputato consente di ravvisare nei profili denunciati il carattere di "evidenza" necessario affinché, a fronte di una pronuncia di intervenuta prescrizione dichiarata nel giudizio di primo grado e confermata in quello di secondo grado, possa operare la prevalenza dell'assoluzione nel merito, ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Da ciò consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON EG e TO CO limitatamente alle statuizioni civili e alla confisca relative al reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/2013 e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, rigettando nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta altresì i ricorsi di ON LE, AL EL e IN AU che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, infine, ON EG e AL EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori, nonché dalla parte civile Associazione Cittadinanzaattiva APS ammessa , 45 al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 4 febbraio 2026