Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20342
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Modifica dell'imputazione di cui al capo G)

    La Corte ha ritenuto che la contestazione del diverso ruolo rivestito dall'ON nel sodalizio non avesse mutato il fatto contestato, né avesse introdotto nel giudizio un fatto naturalisticamente e giuridicamente diverso, autorizzando la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.

  • Inammissibile
    Inutilizzabilità della c.d. lista ON

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per aspecificità, non avendo dedotto la decisività di tale elemento probatorio ai fini della condanna. In ogni caso, si è ritenuto che la procedura di estrazione dei 'cloni' dei dati informatici rispondesse ai parametri di sicurezza e inalterabilità, e che la difesa non avesse contestato la regolarità del procedimento di estrazione.

  • Rigettato
    Ruolo di promotore ed organizzatore del sodalizio criminoso

    I giudici di merito hanno motivato in maniera congrua e logica sia sull'esistenza del sodalizio, sia sul ruolo di promotore e organizzatore rivestito da ON EG, evidenziando la chiara suddivisione dei ruoli, la strumentalizzazione di strutture societarie, i frequenti contatti tra gli associati e le modalità operative.

  • Rigettato
    Prescrizione del reato associativo prima della sentenza di primo grado

    La Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando una serie di elementi dimostrativi del proseguimento del programma criminoso anche dopo la nomina dell'Ing. Calvi, quali le dazioni proseguite, le interlocuzioni tra ON e TO, e le indagini conseguenti al sequestro del Salaria Sport Village.

  • Rigettato
    Statuizioni civili collegate al reato associativo

    Il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza che ammette la configurabilità di un danno risarcibile nei confronti della persona offesa del singolo reato-fine anche rispetto al reato associativo. La condanna generica al risarcimento del danno e la quantificazione della provvisionale sono state ritenute congruamente motivate.

  • Rigettato
    Difetto di contestazione in relazione al reato di corruzione

    L'accertato intervento di TO in occasione della scelta dell'impresa cui affidare la manutenzione degli impianti non fuoriesce dal perimetro fattuale della contestazione, che, nella parte generica, alludeva anche alla fase di esecuzione dei lavori di manutenzione.

  • Accolto
    Prescrizione del reato di corruzione

    La Corte ritiene che la tesi sostenuta dal giudice di merito si fondi su un presupposto non corretto, in quanto non è determinante da chi proviene la retribuzione, ma la natura fittizia o meno del rapporto di lavoro. Se il rapporto è reale, le retribuzioni non possono costituire prezzo del reato. Pertanto, va disposto l'annullamento limitatamente alle statuizioni civili e alla confisca relative al reato di corruzione, con rinvio per nuovo giudizio.

  • Rigettato
    Condanna generica al risarcimento dei danni e quantificazione della provvisionale

    La Corte di appello ha motivato in maniera congrua e logica sia sulla condanna generica che sulla provvisionale. La statuizione sulla provvisionale non è impugnabile in Cassazione. L'argomento sulla prescrizione del reato è inconferente in quanto occorreva fare applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. L'azione civile soggiace alle regole della prescrizione penale.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica dei fatti come traffico di influenze illecite

    La Corte ha ritenuto che, per i reati già dichiarati estinti per prescrizione, non emergono elementi tali da consentire un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., neppure attraverso una qualificazione giuridica come traffico di influenze illecite. Le contestazioni muovono dall'assunto di patti corruttivi nei quali i pubblici ufficiali venivano 'prezzolati'.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica del fatto come traffico di influenze illecite

    La Corte ha ritenuto che, per i fatti contestati al capo B) del procedimento riunito c.d. 'Edelweiss', non emergono elementi tali da consentire un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., neppure attraverso una qualificazione giuridica come traffico di influenze illecite. La motivazione della Corte di appello sull'inquadramento dei fatti nel delitto di corruzione è ritenuta adeguata.

  • Rigettato
    Mancata specificazione delle notizie rivelate da IU ad ON

    Dalle conversazioni intercettate è emerso il fattivo interessamento di IU per acquisire notizie ed informazioni inerenti alla verifica fiscale intrapresa presso alcune società del gruppo ON. In cambio, IU puntava all'assunzione della moglie da parte di ON. Questo assetto riscontra la sussistenza del patto corruttivo.

  • Rigettato
    Configurabilità del reato associativo

    La Corte di appello ha ritenuto configurabile l'associazione per delinquere tra corrotti e corruttori, con programma criminoso la commissione di delitti contro la P.A. La partecipazione di AL, con posizione di vertice, si fonda sulla sua stabile disponibilità alla corruzione verso imprenditori, in particolare verso ON. La struttura organizzativa ruotava intorno a AL e ad altri pubblici funzionari, grazie ai quali le imprese del gruppo ON ottenevano appalti pubblici.

  • Rigettato
    Statuizioni civili collegate al reato associativo

    Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza che ammette la configurabilità di un danno risarcibile nei confronti della persona offesa del singolo reato-fine anche rispetto al reato associativo. La condanna generica al risarcimento del danno e la quantificazione della provvisionale sono state ritenute congruamente motivate.

  • Accolto
    Qualificazione della retribuzione della figlia come prezzo del reato

    La Corte ritiene che la tesi del giudice di merito si fondi su un presupposto non corretto. Non è determinante da chi proviene la retribuzione, ma la natura fittizia o meno del rapporto di lavoro. Se il rapporto è reale, le retribuzioni non possono costituire prezzo del reato. Pertanto, va disposto l'annullamento limitatamente alle statuizioni civili e alla confisca relative al reato di corruzione, con rinvio per nuovo giudizio.

  • Rigettato
    Fittizietà delle consulenze rese dalla RA Group s.p.a.

    La Corte ha motivato in ordine alla ritenuta fittizietà delle fatture emesse dalla RA Group s.p.a. in favore della CN, evidenziando la vaghezza delle prestazioni, la tempistica delle fatture, il precedente ricorso a consulenze analoghe e l'importo delle fatture.

  • Rigettato
    Configurabilità del delitto di corruzione

    La Corte ha motivato adeguatamente sull'inquadramento dei fatti nel delitto di corruzione, evidenziando gli atti contrari ai doveri di ufficio che TO si prestava a compiere, le utilità ricevute, il contesto di favori reciproci e la trasmissione di notizie riservate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La sentenza richiamata riguardava un'utilità diversa e versamenti effettuati in periodi diversi e con modalità differenti. Non sussiste l'evidenza della prova di innocenza del IN.

  • Rigettato
    Mancanza della prova del pactum sceleris

    La Corte ha escluso l'emergenza 'ictu oculi' dell'insussistenza del fatto con motivazione immune da censure. Ha evidenziato la coincidenza degli atti discrezionali assunti da IN con l'interesse del gruppo ON e l'utilità ricevuta in cambio, inspiegabile se non in nesso con gli atti attribuiti al ricorrente.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La pronuncia richiamata non consente di trarre la regola di giudizio proposta. La direttiva UE 343/2016 non disciplina la regola di giudizio in caso di estinzione del reato per prescrizione. L'art. 6 CEDU non sancisce un diritto ad un determinato risultato processuale. L'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. richiede l'evidenza dell'innocenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20342
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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