Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2016, n. 39542
CASS
Sentenza 22 marzo 2016

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Massime2

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata).

Nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti individuabile, non può essere disposta la confisca per equivalente, né il propedeutico sequestro preventivo, di altri beni nella disponibilità del soggetto pubblico.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2016, n. 39542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39542
Data del deposito : 22 marzo 2016

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