Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata).
Nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti individuabile, non può essere disposta la confisca per equivalente, né il propedeutico sequestro preventivo, di altri beni nella disponibilità del soggetto pubblico.
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La massima In tema di concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione, e non come induzione indebita, la condotta di appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, richiamando falsi esposti a carico di un collega, gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2016, n. 39542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39542 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
3 9542 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. Sez. N. 524 GI Conti Stefano Mogini U.P. 22/3/2016 R.G.N. 46255/2015 Relatore Emilia Anna Giordano - Ersilia Calvanese Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) ON SS, n. a Voghera il 25/3/1952 2) EO LB, n. a Milano il 14/10/1967 3) CO ER, n. a Vibo Valentia g. 1/1/1955 avverso la sentenza del 17/12/2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per le parti civili i difensori avv. Piera Pujatti per Regione Lombardia e avv. Francesco Borasi, in sostituzione DEavv. GI Brambilla Pisoni, per AL Milano, che hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
uditi per i ricorrenti i difensori, avv. Sisto Francesco Paolo per SS ON, avv. Laura Locurcio in sostituzione DE avv. Francesco Locurcio per LB EO che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1 да 1. Con sentenza del 17 dicembre 2014 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2012 a carico di SS ON, LB EO e ER CO con la quale: SS ON, funzionario e dirigente AL responsabile del procedimento in relazione ai contratti di appalto indicati nelle imputazioni, era stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 319-321 cod. pen. ascrittogli al capo 1), a meno che per quello sub 1 M) - e artt. 81, 110, 356 cod. pen. - ascrittogli al capo 2), a meno che per quello di cui al punto 2 M)-; interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni due, mesi sei e giorni quindici e dichiarato incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per analogo periodo;
LB EO, funzionario AL e direttore dei lavori in relazione ai contratti di appalto indicati nelle imputazioni, era stato condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 319- 321 cod. pen. - ascrittogli capo 1), a meno che per quello sub 1 M) - e artt. 81, 110, 356 cod. pen., di cui al capo 2), a meno che per quello di cui al punto 2 M) -; - interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni due, giorni quattro e dichiarato incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per analogo periodo;
ER CO, in qualità di amministratore unico della C.M.E. s.r.l., era stato condannato, con le concesse circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa) di mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 356 cod. pen. per l'appalto descritto al punto J) del capo di imputazione sub 2); dichiarato incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno. Veniva, altresì, disposta la confisca per equivalente, a norma DEart. 322- ter. cod. pen. dei beni in sequestro preventivo e/o sugli altri beni nella disponibilità del ON e del EO, fino alla concorrenza, per il primo di euro 179.815,15 e per il secondo della somma di euro 89.907,57. SS ON, LB EO e ER CO venivano, infine, condannati al risarcimento dei danni, da liquidare in seperata sede, in favore delle parti civili costituite AL Milano e Regione Lombardia, previa assegnazione di una provvisonale, immediatamente esecutiva, per AL Milano di euro 3.000.000,00 di cui euro 2.950.000,00 a carico del ON e EO, euro 50.000,00 a carico di costoro e del CO, in solido;
e di euro 200.000,00 in favore della Regione Lombardia dei quali euro 190.000,00 a carico del ON e EO ed euro 10.000,00 a carico del ON, EO e CO, in solido. 2 дя 2. La Corte milanese, ha diffusamente richiamato, con motivazione per relationem, la sentenza di primo grado fondando la condanna sulle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie DEimprenditore edile LU IE, già raggiunto da una sentenza di applicazione pena per i reati di cui al presente procedimento in continuazione con i fatti di bancarotta, detenzione di arma da guerra sepratamente accertati. La sentenza impugnata ha descritto il dichiarante come persona spregiudicata e amante delle auto di lusso, e, soprattutto, imprenditore aduso a partecipare alle gare di appalto, attraverso le svariate imprese a lui collegate, seguendo un sistema che consentiva di predeterminare l'offerta di gara vincente (in proposito la sentenza impugnata sottolinea che il miglior riscontro alla dichiarazioni del IE discende dal contenuto del programma in formato excel che aveva utilizzato nel tempo per conseguire l'aggiudicazione degli appalti oltre che dalla documentazione allegata relativa ai collegamenti societari delle imprese che partecipavano alle gare). Per quanto è qui di interesse, la sentenza impugnata ha ricostruito puntualmente le dichiarazioni accusatorie del IE con riguardo ai rapporti intrattenuti con gli odierni ricorrenti, SS ON e LB EO, in relazione agli appalti vinti dalle sue imprese, i sottostanti accordi economici intervenuti con i due funzionari ed il sistema previsto per il pagamento delle tangenti.
3. Secondo il racconto del IE, infatti, egli, avendo chiuso in perdita i lavori eseguiti in altri cantieri AL nell'anno 2003, in occasione con l'appalto dei lavori da effetturarsi sugli immobili di via Molise in cui SS ON, LB EO e OR AM erano, rispettivamente, responsabile del procedimento, direttore dei lavori e assistente si era accordato con i due funzionari - inizialmente il ON e poi anche il EO prevedendo che sui nuovi cantieri avrebbe contabilizzato lavori in anticipo (per es. c'erano tre cantieri...uno iniziato e gli altri dovevano iniziare;
su quei due che dovevano inziare appena mettevo piede sul cantiere facevo degli stati di avanzamento lavori in anticipo praticamente se facevo lavori 100.000 euro di lavoro con il primo stato avanzamento lavori me ne contabilizzavano 300.000,00). Secondo il IE il ricorso a tale sistema era imposto dalla necessità di pagare i fornitori degli stati di avanzamento lavori chiusi in perdita e, per questo sistema, egli riconosceva delle percentuali sulle somme liquidate sia ai tecnici, cioè il EO e OR AM, suo assistente sui cantieri, che al ON. L'accordo aveva riguardato tutti gli appalti vinti dal IE in cui il ON era il responsabile del procedimento e gli altri due funzionari AL i "tecnici” incaricati di seguire i lavori e prevedeva la corresponsione al ON DE1% del valore DEappalto, pagato anticipatamente 3 Яа s fin dal primo stato avanzamento lavori, e di analogo importo, diviso per due, in favore dei due tecnici. Il IE aggiungeva di non avere tenuto una specifica contabilità di quanto corrisposto e, tuttavia, dopo il suo arresto, aveva consegnato agli inquirenti vari fogli manoscritti, che poi aveva riconosciuto e confermato in dibattimento, nei quali aveva ricostruito, o comunque appuntato per sua memoria, gli importi corrisposti ai funzionari fra la fine del 2004 e il maggio 2006 (ascendenti a 239.500,00 euro per il ON e 61.900,00 euro per EO e AM) e negli anni 2007 e 2008 ( con importi di assoluto rilievo). Affermava, infine, che i lavori venivano eseguiti nel prosieguo delle lavorazioni.
4. Le dichiarazioni di LU IE, oltre che in dati di natura documentale e nell'esito delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale attivati durante la sua detenzione specificati alla pag. 97 della sentenza impugnata, avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal OT, SE IE, che riferiva di avere fornito allo zio somme contanti prelevate dal conto della cooperativa di cui era amministratore annotando i prelievi su una delle agendine caduta in sequestro;
da quelle rese dall'assistente di LU IE, ND MA, che spiegava le modalità attraverso le quali il datore di lavoro otteneva la disponibilità di denaro contante dai conti correnti della società; dai dirigenti AL (Angelo TI e Domenico IP) che evidenziavano, con la produzione di ampia documentazione, la illegittimità delle prassi seguite nei cantieri e lo scostamento, tra quanto eseguito e quanto pagato negli stati di avanzamento lavori, contabilizzato dalla società e ascendente a oltre sette milioni di euro;
dai testi CO LU e UB AR che riferivano delle carenze progettuali riscontrate nel cantiere C.M.E con conseguente necessità di "chiedere da altra parte" quanto speso in più nei cantieri di via Mazzini, Tracia e Premeste trattasi della contestazione di cui al - punto J) dei capi di imputazione ascritta anche a ER CO e, soprattutto, dalle dichiaraizoni confessorie rese da OR AM, direttore operativo dei cantieri AL, che ha definito la sua posizione processuale con sentenza di applicaizone pena, nonché da LB EO.
5. In particolare l'AM aveva dichiarato di essere stato destinatario di per un totale ascendente a 40.000,00 euro, consegnatigli da LBregali - EO e che gli precisava di avere "diviso" con lui somme ricevute dal IE, - ignorando però se la cifra fosse stata o meno preventivamente concordata e con quale percentuale tra il EO stesso e il IE. L'AM ha indicato la causale dei regali rievuti dal IE nella circostanza di "avergli dato una mano nella gestione dei cantieri", aiuto che ha diffusamente spiegato precisando che la 4 да s motivazione dei regali in contanti era legata in qualche modo all'andamento dei cantieri e all'emissione degli stati di avanzamento;
e di avere saputo dal EO che il responsabile del procedimento e direttore dei lavori avevano deciso di pagare alcune opere non realizzate per dare modo alle imprese di andare avanti con i lavori, opere che l'impresa avrebbe eseguito successivamente. Aggiungeva che, dopo che avevano iniziato a contabilizzare lavori non eseguiti, per un periodo di tempo il IE cercava di stare al passo e di eseguirli nei mesi successivi.
6. LB EO, a propria volta, dopo avere confermato nella fase delle indagini le circostanze riferite dall'AM e di avere percepito come regali dal IE circa quarantamila euro, in dibattimento prima e poi in una memoria presentata, sosteneva di non ricordare l'esatto importo ricevuto;
che fino all'anno 2007 aveva ricevuto due/tremila euro, per due/tre volte l'anno, in occasione delle festività, parlandone anche con ON che nulla aveva osservato. Escludeva, tuttavia, che vi fosse stato un previo accordo con il IE per la dazione di una percentuale sul valore DEappalto e, nella fase delle indagini, riferiva che le percentuali di lavori non eseguiti esposti negli stati di avanzamento, con il passare del tempo, aumentavano sempre di più, tanto che egli ed AM si erano ribellati con ON che li aveva invitati a proseguire e che la "prassi" era continuata anche dopo l'arresto del IE ( di cui aveva saputo dai giornali poiché il OT SE gli aveva detto solo che lo zio aveva avuto problemi di salute). In un'occasione il IE, consegnandoli la somma di duemila euro, gli aveva detto che si trattava di un regalo relativo all'appalto n. 41/2007, vinto dall'impresa di cui era amministratore ER CO.
7. Le sentenze di primo e secondo grado si sono soffermate sui i rilievi fotografici eseguiti dalla Guardia di Finanza nelle cantine di via Tracia e Preneste e su quelli eseguiti dai consulenti del pubblico ministero e della parte civile AL rilevando che evidenziavano, in termini eclatanti, la discrasia tra quanto attestato come eseguito negli stati di avanzamento lavori e lo stato reale dei lavori ( cfr. pag. 97 sentenza citata) e, soprattutto, sul contenuto delle consulenze tecniche di parte al fine di esaminare l'altro specifico tema posto dai motivi di ricorso costituito dalla ricostruzione e individuazione dei comportamenti agevolatori tenuti dai pubblici ufficiali. I giudici di merito hanno, infatti, approfondito il meccanismo indicato dal IE, cioè, la contabilizzazione in anticipo, in occasione dei vari stati di avanzamento, di lavori accertatndo che che si era trattato di lavori "fittizi", mai eseguiti - o, comunque, mai eseguiti negli importi contabilizzati ovvero non eseguiti a regola d'arte. Nelle sentenze di 5 merito si è evidenziato che testualmente a lavori fittizi rimanda il contenuto di un foglio sequestrato il 28 maggio 2008 a GI IE, relativo allo stato di avanzamento n. 4 DEappalto n. 41/2007 AL/C.M.E., società di cui IE era consulente ed il CO amministratore, appunto ove si legge "sul 4 s.a.l. viene fatto 145.000 lavori effettivi e 105.00 fittizio".
8. Gli imputati SS ON e LB EO avevano sostenuto che, in occasione della redazione degli stati di avanzamento, secondo una prassi seguita in AL, venivano anticipate le somme previste nel contratto per pagare lavorazioni non previste, anche per carenze progettuali, ma necessarie per completare l'opera. Supportati dai consulenti tecnici di parte, gli imputati avevano sostenuto la legittimità di tale prassi alla luce delle previsioni di cui all'art. 165, comma 6 d.P.R. 554/1999 e del fatto che i cantieri ai quali si riferiscono le contestazioni potevano considerarsi "unico cantiere" poiché rientranti nei modelli "Contratti di Quartiere" e "Accordo di Progamma". La Corte territoriale ha, tuttavia, ritenuto acquisito, che attraverso le dazioni elargite ai funzionari AL, il IE aveva ottenuto che i funzionari certificassero come eseguite a regola d'arte opere che tali non erano e lavori non eseguiti liquidando attraverso gli stati di avanzamento lavori eseguiti in maniera non corrispondente al vero e, così, ottenendo indebiti pagamenti da AL. A tal fine nella sentenza impugnata vengono diffusamente richiamate le conclusioni alle quali, previa ispezione dei cantieri, erano pervenuti il consulente tecnico del P.M. (arch. Guido Antonio ELni), che aveva eseguito verifiche sui cantieri di via Tracia e via Preneste (Rep. 41/2007) e i consulenti di parte civile AL (ing. GI Matteo MA, ing. Sefano LZ, ing. Mauro GR e ing. Angelo Benvenuti), che avevano descritto e contabilizzato, all'esito di indagini quantitive e qualitative, i lavori eseguiti illustrati anche nei rilievi fotografici -; individuato la mancata esecuzione di opere previste nei progetti e la esecuzione di lavori non a regola d'arte, procedendo altresì alla quantificazione economica dei danni cagionati all'ente dalla condotta degli imputati.
9. Hanno proposto ricorso per l'annullamento della sentenza e con motivi, qui sintetizzati ai sensi DEart. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, SS ON, LB EO e ER CO.
9.1.1. Il difensore del ON ha chiesto, in primo luogo, la sospensione della esecuzione della condanna a norma DEart. 612 cod. proc. pen. poiché appare altamente probabile, viste l'entità delle somme indicate in sentenza e la 6 る situazione economica del soggetto passivo, che il debitore vada incontro a disagi sproporzionati ed all'impossibilità, in caso di cassazione della sentenza oggetto di ricorso, di recuperare la somma versata. Ha denunciato, oltre all'iniquità della disposta liquidazione a carico del ON in via solidale con quella del EO, beneficiario dei risultati ottenuti per effetto della asserita riconscenza DEimprenditore, la genericità della motivazione della Corte territoriale mutuata da quella del Tribunale- sul punto della quantificazione del danno sia con riferimento alle statuzioni che attengono all'asserito lucro cessante sia in merito alla sussistenza dei danni non patrimoniali, indicati in minima misura. Ha richiamato, a tal fine i rigorosi principi espressi dalla giursprudenza civile sul punto della necessità di prova del danno non patrimoniale, che non può mai essere considerato in re ipsa incombendo invece a chi si rivolge all'autorità giudiziaria di provare gli elementi che attestino la effettiva esistenza di un pregiudizio, anche soltanto di natura non patrimoniale Deduce, inoltre:
9.1.2 vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni rese dal principale teste di accusa, IE LU poiché gli atti ne conclamano la palese inattendibilità soggettiva riscontrata dalle sentenze in atti con condanne per - bancarotta fraudolenta, detenzione e porto di armi da guerra e corruzione, per i fatti del presente procedimento-; l'opportunismo, descritto anche nella sentenza di primo grado e l'astio espresso nei confronti del ON;
l'assenza di riscontri oggettivi alle sue dichiaraizoni tali non potendosi considerare, perché carenti con riguardo alla posizione del ricorrente, i documenti reperiti sul computer del IE, gli appunti rinvenuti sull'auto in quanto non contengono riferimenti al ON con riguardo a dazioni nei suoi confronti ovvero, i documenti consegnati dal IE al Pubblico Ministero di Monza, perché trattasi di documenti formati dallo stesso propalante, di oscura formazione e, comunque, perché non recano alcuna indicazione del ON, se non quelle appostevi dal IE stesso durante l'interrogatorio. Evidenzia inoltre che il ON non compare nelle intercettazioni ambientali. Inidonee a svolgere la funzione di riscontro sono anche le dichiarazioni rese da SE IE, che dopo l'arresto dello zio venne contattato dal EO e dall'AM con i quali si incontrò; da OR AM, che ha ammesso di avere ricevuto ca. 40.000 dal IE dividendoli con il EO, ma che non fa riferimento alcuno al ON e che ha confermato di non avere mai ricevuto dal ON alcuna indicazione su come redigere gli stati di avanzamento dei lavori. Né fanno riferimento al ON, ND MA (che non ha mai visto il ON negli uffici del IE); il EO, che ha ammesso di avere ricevuto somme dividendole con l'AM; così gli altri testi escussi e, in particolare i 7 дя funzionari AL, che non rendono dichiarazioni convergenti sulla persona del ON. Rileva che, con riguardo alle specifiche condotte corruttive, il IE non ha mai fornito un elenco dei contratti, né ha individuato quelli recati in rubrica e che l'oggetto del presunto accordo corruttivo, si fonda sul vago dato temporale offerto dal IE e viene provato attraverso i pagamenti che, tuttavia, non hanno mai trovato riscontro documentale avendo il IE parlato di consegne di denaro in contanti che, tuttavia, non trovano supporto né nelle dichiaraizoni dei dipendenti del IE né in quelle dei parenti né nelle indagini della Guardia di Finanza che hanno analizzato le movimentazioni eocnomiche dei conti correnti direttamente e/o indirettamente riconducibili al IE onde verificare la creazione di provvista. Nè hanno trovato riscontro le dichiaraizoni del IE secondo le quali le somme costituivano l'entità delle fatture per consulenze alle società del suo gruppo di cui, però, non vi è traccia. Evidenzia, altresì, che il ON non ha mai certificato alcun pagamento, compito rimesso dalla normativa al direttore dei lavori mentre la struttura che ha in carico il finanziamento di cui agli all'Accordo Quadro per l'attuazione del Programma Nazionale "Contratti di Quartiere" emetteva il relativo certificato e che la contraddittorietà sul punto della sentenza (pag. 23) emerge al confronto con la intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di cui al punto j) della contestazione sub 1), fondata sulla mancanza di riscontri delle dichiarazioni rese dal IE;
9.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento delle procedure amministrative seguite ed alle modalità di contabilizzazione provvisoria degli anticipi in occasione della redazione degli stati di avanzamento e conseguenti vizi di cui all'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 356 cod. pen. la cui fonte di prova rinviene, in mancanza di dati probatori certi, da una nota AL. Sostiene il ricorrente che il direttore dei lavori annota nei registri di contabilità le riserve, inerenti lavorazioni non previste dal progetto definitivo ma necessarie per l'esecuzione; che le discrasie, ritenute anomale dalla sentenza impugnata, tra lo stato di avanzamento lavori e lo stato reale dei lavori, sono consentite dalla legge atteso che lo stato avanzamento lavori può essere redatto in base a misure e computi provvisori. In sintensi rileva che non è stato oggetto di un'attenta ricostruzione da parte dei giudici di merito la legittimità DEuso della contabilità provvisoria, disciplinata dal comma 3 DEart. 168 d.P.R. 554/1999, stato di avanzamento che, peraltro, è di competenza del direttore dei lavori, tenuto conto altresì che i collaudatori, qualora ravvisino una discordanza tra la contabilità e l'esecuzione, sono tenuti a prendere immediati provvedimenti. Insussitente, dunque, alla luce della presenza in loco dei collaudatori, della mancanza di rilievi evincibili dal libretto di misura e dalla дд contabilità dei contieri e della genericità della contestata frode, in relazione alla individuazione delle opere non eseguite o eseguite non a regola d'arte;
9.1.4 violazione di legge e mancanza di motivazione sul punto della mancata rinnovazione del dibattimento finalizzata all'espletamento di perizia tecnica onde colmare le lacune, mai colmate nel corso del dibattimento, sulla esecuzione dei lavori effettuati nei cantiere indicati negli appalti di cui alle lettere A-L dei capi di imputazione sub 1) e 2) e sulle certificazioni di lavori non eseguiti o non ancora eseguiti o non eseguiti a regola d'arte, circostanze che non hanno potuto essere accertate nel contraddittorio attesa la impossibilità per i consulenti DEimputato di accedere ai cantieri e la mancata verifica, da parte dei consulenti del pubblico ministero e della parte civile AL della contabilità di cantiere, con conseguente mancato approfondimento dei difetti di progettazione dei lavori, che avevano rese necessarie alcune opere nell'esecuzione DEappalto e della sussistenza di lavori eseguiti e non pagati e sulle riserve annotate in relazione a tali ultimi lavori;
9.1.5 violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non avendo la Corte di merito valutato lo stato di incensuratezza del ON, e che con ragionamento illogico e incoerente, aveva riconosciuto il beneficio al EO che pure aveva rivestito un ruolo apicale e, anzi, affatto marginale nella vicenda poiché era la persona presente sui cantieri. Né risultano intercettaizoni ambientali o telefoniche che possano giustificare il passaggio argomentativo della Corte circa la mancata resipiscenza DEimputato;
9.1.6 l'insussistenza degli addebiti deve portare a neutralizzare la disposta misura della confisca, giustificata dai giudici di merito con affermazioni stereotipate;
manca, inoltre nelle sentenze impugnate, la giustificazione DEimpossibilità oggettiva della confisca del prezzo di reato, accertamento che costiuisce l'ineludibile presupposto per fare luogo alla disposta confisca per equivalente. Il difensore di AL EO denuncia:
9.2.1 vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal principale teste di accusa, IE LU, essendo pervenuti gli stessi giudici di merito all'assoluzione di alcuni imputati (EL, RI e UA) per la ritenuta inattendibilità del IE alla stregua della personalità del dichiarante ( evidenziata dalla conversazione del 14 aprile 2008 nel corso della quale rassicurava i congiunti dicendo loro che sarebbe toranto in libertà dopo avere raccontato agli inquirenti "quattro c..") e la completa inaffidabilità del documenti di origine sospetta, tanto che non erano stati reperiti 9 да in sede di perquisizione, documenti che constano di atti elborati in via postuma non essendo abitudine del IE quella di annotare i pagamenti;
9.2.2 infondata è la conclusione raggiunta nella sentenza di ritenere la inverosimiglianza delle annotazioni con riguardo gli stati avanzamenti lavori, poiché la loro redazione maggiorata rispondeva ad una prassi diffusa e nota in AL, sollecitata dal responsabile del procedimento allo scopo di ovviare a lacune progettuali e consentire alle imprese di eseguire le lavrazioni necessari, ma non previste e, avvalorata, però in una erronea prospettiva, dalle dichiarazioni DEAM che coincidono con la ricostruzione offerta dall'imputato. La erroneità delle conclusioni delle Corte di merito è conclamata in relazione alla iscrizione delle riserve apposte dalle imprese, riserve che la Corte di merito aveva ritenuto tutte iscritte nel luglio 2008 e, pertanto, valorizzato come elemento funzionale alla intenzione del ricorrente di "approvare, in prossimità della scoperta degli ammanchi, almeno uno stato avanzamento lavori per repertorio ...al fine di consentire alle imprese di iscrivere in contabilità le riserve, ad ogni buon conto, e preparare il terreno per il proprio operato". La deposizione DEAM consente di smentire tale ricostruzione poiché il predetto riferiva che gli stati di avanzamento lavori erano compilati "in rapporto sempre alle riserve che l'impresa segnava" e che le riserve venivano lungamente discusse dal IE con ON e con EO allo scopo di predisporre la contabilità in via provvisoria e in modo da tenere conto delle necessità emergenti nel corso delle lavorazioni. Nella sentenza impugnata permane l'errore di considerare apposte riserve per tutti i cantieri mentre dallo stesso prospetto AL riportato sentenza si evince che dopo l'arresto del IE vennero iscritte riserve solo per sette cantieri. Neppure la sentenza si confronta con le risultanze delle intercettazioni dalle quali si evince che il IE aveva conferito un incarico ad un tecnico (il riservista), per le misurazioni necessarie in funzione della iscrizione delle riserve in discorso;
circa l'ordine del IE al OT di riferire della sua carcerazione solo al ON e non al EO e che LU IE ha confermato nell'interrogaotrio. Le sentenze di merito hanno dedicato poche battute all'argomento difensivo strettamente connesso a quello delle riserve, cioè le manchevolezze dei progetti (comprovati anche dalla deposizioni dibattimentali) e del sistema una vera e propria prassi in AL della gestione in - contabilizzazione provvisoria al fine di gestire le gravi carenze progettuali, prassi che faceva riferimento alle stesse produzioni della parte civile risultando dai registri di contabilità relativi a ciascuno dei dodici repertori oggetto di contestazione che il direttore dei lavori subentrato al EO aveva apposto la dicitura che "il registro di contabilità era stato compilato sino ora in modo provvisorio in ossequio alla normativa vigente". Erroneo era il giudizio della 10 да Corte fondato sulle consulenze di parte civile e del pubblico ministero viziate da numerosi errori metodologici quali il mancato sviluppo del computo metrico estimativo;
il riferimento agli importi contabilizzati, pituttosto che a quelli effettivamente pagati, nella verifica degli scostamenti delle lavorazioni eseguite;
ascritto al ricorrente omissioni imputabili ad altre figure professionali;
non avevano preso in esame- in particolare quelle di AL- le riserve apposte dall'impresa e le lavorazioni eseguite extra contratto ovvero avevano trascurato voci di costo importanti e avevano rapportato il costo del fermo cantiere e la svalutazione degli immobili all'epoca di redazione della consulenza piuttosto che a quella DEaccadimento dei fatti;
eseguito una stima puramente presuntiva in relazione ai lavori di rimozione delle tubature in amianto (consulenza UT) e in mancanza dei registri di contabilità. Evidenzia l'esistenza, in seno alla stessa sentenza perciò affetta da contraddittorietà, di precisi elementi a sostegno della convinzione del ricorrente di operare correttamente, secondo le istruzioni ricevute, e nell'esclusivo interesse DEazienda, vizio che ne impone l'annullamento della decisione o, quantomeno, la qualificazione della condotta come delitto p. e p. dall'art. 318 cod. pen.; 9.2.3 Con riguardo al reato contestato al capo 2) denuncia la mancanza di motivazione sulla questione devoluta dai motivi di appello per la impossibilità di configurare il dolo sotteso alla consegna di aliud pro alio mancando, in presenza delle carenze progettuali, perfino il termine di paragone da porre a confronto con le opere eseguite e per la mancanza DEintento fraudolento, anche avuto riguardo alla tenuta della contabilità facendo ricorso alla contabilizzazione in modalità provvisoria e alla circostanza, apprezzata dalla sentenza impugnata ai fini del computo del decorso del termine di prescrizione, che le opere erano ancora in corso, non erano state consegnate né erano prossime alla consegna potendo essere eseguite, in corso d'opera, variazioni adeguatrici del lavoro eseguito ovvero della pattuizioni concernenti le caratteristiche della prestazione;
9.2.4 erronee sono le conclusioni della sentenza sul punto della prescrizione. La Corte di appello prende in considerazione, in modo ambiguo, al fine del computo della prescrizione tre diversi momenti consumativi cioè il termine dei pagamenti;
il termine dei lavori per ciascun appalto;
l'arresto del IE, del tutto inconferente ai fini in esame, facendo decorrere da tale data (il 30 marzo 2008) del tutto arbitraria il decorso dei termini di prescrizione sull'assunto che l'accordo corruttivo produceva ancora i suoi effetti in relazione a tutti gli appalti laddove, alla stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso AM, il termine prescrizionale deve decorrere dalla data degli stati di avanzamento, che costituivano il passaggio indispensabile per quantificae il compenso riconosciuto ai funzionari, in funzione DEandamento dei lavori e delle esigenze economiche 11 да s del singolo cantiere e, quindi, momento di stipula DEaccordo criminoso condizionante non solo nella determinazione del quantum ma anche DEan delle singole dazioni. La declaratoria di prescrizione delle condotte di reato, o di buona parte di essa, comporta la rideterminazione della pena;
9.2.5 violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena base in misura coincidente con quella del coimputato ON;
9.2.6 Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'importo della confisca, quantificato sulla scorta dei soli appunti del IE e trascurando le affermazioni DEAM e del EO, secondo le quali questi aveva ricevuto un importo inferiore a quarantamila euro, con conseguente diminzione DEimporto confiscato in ragione della intervenuta prescrizione di alcune delle condotte ascritte al ricorrente;
9.2.7 Violazione di legge e vizio di motivaizone in relazione alla conferma delle statuzioni civili fondata sui conteggi, apparentemente corretti, ma frutto della sola attività DEente interessato e sfuggendo all'onere della prova di dimostrare la sussistenza di un danno fino all'ammontare liquidato e per la difficoltà di ricostruire azioni, transazioni, accordi nel frattempo intrapresi da AL a tutela, tra i quali un accordo AL/CO.VE.CO. Il difensore del CO denuncia:
9.3.1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il triplice profilo della carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la inesigibilità di un comportamento differente in capo al ricorrente per i lavori in più che l'impresa si era trovata ad eseguire rispetto a quelli previsti nel progetto che presentava lacune evidenti, sia sotto il profilo quantitativivo che sotto quello della esecutività, lacune che, confermate anche dal consulente del Pubblico Ministero, avevano costretto l'impresa esecutrice ad effettuare opere non previste nel contratto per la prosecuzione dei lavori. Da qui le contabilizzazioni in partita provvisoria, imposte alla ditta esecutrice dai rappresentatnti DEAL, secondo una prassi ricorrente anche in altri cantieri, come confermato anche dall'imputato OR AM, per evitare che la ditta formulasse rilievi bloccando l'esecuzione dei lavori, prassi che la ditta accettava avendo la necessità di corprire i costi vivi tenuto conto che la perizia di variante, peraltro richiesta, avrebbe bloccato i lavori per ca. 5/6 mesi. Ulteriore vizio logico ricorre con riguardo alla valutazione, in danno del ricorrente, della contabilizzazione dei lavori elettrici il cui prezzo non era mai stato pagato ed era stato espunto dalla contabilità perché la relativa perizia di variante non era stata accettata. Rileva, con riguardo al reato di cui all'art. 356 cod. pen., che fattispecie criminosa postula la buona fede in capo ad entrambi i contraenti e che la condotta 12 及 fraudolenta comporta la malafede contrattuale, cioè la presenza di un espediente malizioso o di un inganno tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, laddove, nel caso in esame, era stata l'AL a "fornire un appalto sbagliato" spesso ineseguibile che aveva ha determinato l'impossibilità di rispettarlo per il CO che aveva fatto quanto possibile per predisporre la perizia di in variante dalla mancata esecuzione della quale si è giovata in primo luogo la AL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili.
2. Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso sub 9.1.2 del ricorso ON e sub 9.2.1 del ricorso EO, relativi al comune profilo della inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, LU IE, che ha definito la propria posizione processuale, così risolvendo le sue complesse situazioni processuali, con sentenza di applicazione pena, unificati i fatti del presente procedimento con quelli della sentenza di applicazione pena per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società C.L.E di cui era amministratore unico.
3. Osserva il Collegio che correttamente la sentenza impugnata ha recepito in modo critico e valutativo quella di primo grado, approfondendo, con adeguata motivazione, gli aspetti delle dichiarazioni accusatorie provenienti da LU IE, oggetto dei motivi di gravame, senza indugiare nell'esame di quelle doglianze DEatto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice ovvero di ulteriori argomenti difensivi, che, tuttavia, non presentano determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sé, una differente ricostruzione dei fatti e da ribaltare l' esito della ricostruzione accusatoria.
4. Rispondente ai canoni logici dettati dalla giurisprudenza di legittimità è il percorso sintetico, ma approfondito ed articolato, che i giudici del merito hanno seguito per chiarire i dubbi sollevati dalle difese dei ricorrenti sulla chiamata in sé considerata passando poi a considerare gli elementi di verifica ad essa esterni.
5. Ai fini della verifica della credibilità del IE, la Corte territoriale ma in tal senso di erano mossi anche i giudici di primo grado - non ha, infatti, 13 3 taciuto gli aspetti critici della personalità del dichiarante, derivanti dai suoi trascorsi penali, né le sue caratteristiche personologiche, emergenti plasticamente dal contenuto delle intercettazioni e, più in generale, dal conclamato stile di vita del IE illustrato anche nella sentenza di primo grado (pag.87) e dal comportamento processuale tenuto a partire dal coinvolgimento nelle indagini per il reato di bancarotta (fin dall'anno 2007), infine rivelato dal contenuto della conversazione intercettata in carcere (il 30 marzo 2008, mentre era detenuto per il reato di bancarotta) nella quale rassicurava SE e GI IE che avrebbe raccontato "quattro c." e sarebbe stato posto in libertà, affermazioni che ne descrivono il carattere opportunista e arrogante, spintosi, nel corso di una conversazione con il OT SE IE, a suggerirgli di minacciare velatamente il coimputato ON al quale avrebbe dovuto riferire della sua carcerazione. Tali elementi, tuttavia, nella valutazione compiuta dai giudici di merito e qui non censurabile perché non manifestamente illogica o contraddittoria, non hanno assunto il preponderante valore loro assegnato dalla difesa dei ricorrenti e che dovrebbe condurre al - giudizio di finale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal IE- pervenendo viceversa ad un giudizio di credibilità del IE asseverato dal ruolo di questi di amministratore di fatto di una serie di società tra loro collegate che avevano vinto numerosi appalti pubblici con AL attraverso un sistema che gli - consentiva di predeterminare l'offerta vincente -, e dai rapporti intrattenuti con i chiamati in correità nel corso degli anni in ragione DEattività imprenditoriale svolta senza che fossero mai emerse se non dopo l'arresto del IE e le - problematiche nella gestione degli indagini svolte nel presente procedimento - appalti intrattenuti dalle società del IE con AL;
apprezzando, infine, in termini del tutto congruenti, la portata autoaccusatoria delle dichiarazioni rese dal IE, valenza che esclude trattarsi di dichiarazioni strumentali e funzionali alla creazione di una falsa, e gratuita, accusa verso i coimputati.
6. Gli elementi illustrati sulla personalità del dichiarante hanno imposto ai giudici del merito una valutazione particolarmente accurata degli elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie mosse a carico del ON e del EO, riscontri che, con argomentazioni pertinenti e immuni da vizi logici, i giudici del merito hanno individuato non solo nel contenuto della documentazione fornita dal IE agli inquirenti ovvero rinvenuta a bordo DEautovettura di GI IE che come accennato, con riguardo al manoscritto con annotazioni concernenti il SAL n. 4 relativo all'appalto AL n. 41/07, reca la chiara annotazione e i corrispondenti conteggi, DEimporto dei lavori (euro 145.000,00) distinguendo quelli effettivi e quelli fittizi (euro 105.000,00) - ma, 14 де я soprattutto, nelle dichiarazioni rese da OR AM e da AL EO nella parte in cui i due coimputati hanno ammesso di avere ricevuto da LU IE somme di denaro e ne hanno ricostruito la causale. La Corte territoriale ha evidenziato sul punto che tale situazione è già di per sé sufficiente ad integrare un illecito a carico del EO, ma, osserva il Collegio, che le stesse ammissioni del EO - che pure contesta l'esatto ammontare dei regali ricevuti dal IE costituiscono ex se un riscontro diretto e di pregnante valenza probatoria a carico del ricorrente. Il sistema di anticipazioni dei pagamenti descritto dall'AM e dallo stesso ricorrente e la reiterazione nel tempo dei regali ricevuti dal IE, sono stati pertanto del tutto logicamente ricondotti dai giudici del merito ad un "sistema", convenuto sulla base del preventivo accordo intervenuto tra il IE ed il EO, sistema che avalla il racconto del IE non potendo i pagamenti ricondursi ad iniziative estemporanee ed occasionali, magari correlati a festività o altri eventi.
7. Al medesimo risultato, di manifesta infondatezza, si perviene con riguardo alle osservazioni sviluppate nei motivi di ricorso del ON che si diffondono nell'analisi del contenuto degli elementi probatori rivelatisi negativi a riguardo del ricorrente (la documentazione consegnata dal IE;
le intercettazioni ambientali;
le dichiarazioni rese dai coimputati e dagli altri testi escussi;
gli accertamenti patrimoniali condotti sia sui conti di LU IE e delle sue società sia su quelli del ricorrente) omettendo, tuttavia, di confrontarsi con gli elementi che la sentenza impugnata e quella di primo grado (cfr. pag. 103) hanno evidenziato come riscontri a suo carico e, in particolare, con le dichiarazioni rese da OR AM, logicamente apprezzate nelle sentenze di merito quali elementi che corroborano le dichiarazioni rese da LU IE sull'accordo convenuto con il ON, vero e proprio fulcro della procedura che portava alla emissione del certificato di pagamento, in ragione del ruolo da questi rivestito di responsabile del procedimento, nella fase di esecuzione e di contabilizzazione degli appalti e, quindi, di preposto al controllo sull'operato del EO, controllo che lo legittimava a verificare personalmente la situazione nei vari cantieri, e che, all'atto della firma degli stati di avanzamento, cui erano allegati i registri di contabilità, avrebbe dovuto verificarne la correttezza e congruità. Non è, comunque, dal mero ruolo di responsabile del procedimento e dalla rilevanza delle connesse competenze al momento di liquidazione delle somme di spettanza DEimpresa che i giudici del merito hanno fatto discendere la responsabilità del ON e non regge, dunque, la censura di illogicità o - contraddittorietà della motivazione sul punto. OR AM, sebbene non fosse a conoscenza diretta DEaccordo economico convenuto tra il IE e il ON, 15 s ha illustrato le modalità con le quali venivano compilati - dal direttore dei lavori, EO gli stati di avanzamento dei lavori, e da lui stesso, i registri di contabilità e il libretto di misure. L'AM, infatti, ha riferito che la redazione degli stati di avanzamento era preceduta da un incontro tra il IE e il ON, al quale partecipava anche il EO, e che costoro si chiudevano nell'ufficio del ON e, quando finivano la cosa, il EO usciva con un foglietto su cui era scritto l'importo dello stato avanzamento lavori (EO diceva ad es. dobbiamo arrivare a 100.000,00 euro ). L'AM ha precisato che gli stati di avanzamento lavori venivano compilati a computer dal EO, indicando la misura di quanto eseguito o la percentuale, a seconda che si trattasse di appalti a misura o a percentuale e che poi lui stesso in base alle percentuali, compilava i registri di contabilità, il libretto delle misure e attribuiva le percentuali che avevano pagato, sapendo bene di pagare lavori non eseguiti poiché l'accordo a monte, avallato dal ON secondo quanto riferitogli dal EO, era di pagare lavori non realizzati "per dare modo all'impresa di andare avanti sui lavori... un anticipo sulle opere non realizzate che l'impresa avrebbe eseguito dopo". Senza indugiare oltre nel resoconto compiuto dall'AM (pure ampiamente descritto nella sentenze di merito con dovizia di particolari ed esempi attraverso i quali l'AM ribadisce la non corrispondenza alla situazione reale delle contabilizzazioni riportate negli stati di avanzamento e nel registro di contabilità), risulta logica e coerente l'affermazione dei giudici di primo grado che hanno sottolineato, a carico del ON, la circostanza che gli stati di avanzamento venivano decisi "a tavolino" con la sua partecipazione, secondo i desiderata del IE, ai cui interesse erano funzionali, e che all'importo convenuto venivano poi adattati i dati della contabilità tenuta in partita in provvisoria - sebbene i lavori venissero indicati in percentuali esattissime (ai decimali), indicazione che, di per sé doveva dimostrare o che le misurazioni erano state fatte (e quindi la partita provvisoria aveva ragion d'essere) oppure che i conteggi a prescindere dalle non - misurazioni- servivano solo a corrispondere all'imprenditore la somma richiesta, conclusione che corrobora, dal punto di vista logico, la ricostruzione DEAM (secondo il quale la somma era stata concordata fra IE, EO e ON nella stanza di questi) e che, in ragione di tale preventivo accordo e non per mera negligenza - veniva avallata dal ON. Del tutto congruamente i giudici del merito hanno rilevato in proposito che la emissione della rata di acconto, liquidata con il certificato di pagamento, non deve certo corrispondere ai desiderata DEimpresa o fungere da sistema creditizio poiché sono le - - risultanze del registro di contabilità (o del sommario del registro di contabilità) a dover fornire al direttore dei lavori, l'indicazione che l'appaltatore ha raggiunto l'importo stabilito nel capitolato speciale per il pagamento della rata, posta la За 16 precisazione che nello stato di avanzamento devono essere riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'appaltatore dall'inizio dei lavori. Evidente, altresì, alla stregua delle dichiarazioni DEAM, che il registro di contabilità veniva compilato ex post una volta deciso l'importo dello stato avanzamenti lavori- e - "sapendo di pagare una cosa che non era stata eseguita, e lo sapevamo".
8. Conclusivamente ritiene il Collegio che le sentenze di merito, in caso di conformità in punto di responsabilità le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado si fondono e integrano vicendevolmente confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per apprezzare la congruità motivazione - hanno compiuto una esaustiva valutazione sul punto DEattendibilità delle dichiarazioni rese dal IE e dei correlativi elementi di riscontro sui momenti qualificanti DEaccusa mossa al ON ed al EO, di guisa che sono manifestamente infondate sia le censure relative al dedotto vizio di violazione di legge (con riguardo all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen.) sia quelle del vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà dei passaggi argomentativi, censure che, o si risolvono in una critica generica alla sentenza impugnata, perché non si confrontano con gli argomenti in essa sviluppati, ovvero nella proposta di una rilettura alternativa delle fonti di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità.
9. Sono manifestamente infondate - laddove non palesemente generiche come quelle che attengono alla ricostruzione della condotta e del ruolo del ricorrente o alla pretesa contraddittorietà della motivazione al confronto con le intervenute assoluzioni, alla luce delle precisazioni riportate nella sentenza impugnata le ulteriori censure del ricorso ON nella parte in cui deducono la ww w indeterminatezza della ricostruzione compiuta da LU IE sul momento in cui sarebbe stato convenuto l'accordo corruttivo con il ricorrente e sulla indicazione degli appalti che vi rientravano. Il IE, in vero, ha individuato il momento genetico del patto corruttivo convenuto con il ON, collocandolo - dal punto di vista temporale- nell'anno 2003, all'epoca DEappalto, vinto attraverso le società CIPEA e CO.VE.CO, per i lavori da eseguirsi sugli immobili di via Molise, appalto in cui ON era responsabile del procedimento e EO e AM suoi assistenti. Il IE ha puntualmente descritto il contenuto DEaccordo convenuto (cioè l'1% DEappalto, pagato anticipatamente fin dal primo stato avanzamento lavori, in favore del ON e l'1% in favore del EO e l'AM), precisando che aveva dapprima parlato con il ON che gli aveva detto di parlare con i tecnici e poi con costoro e che l'accordo valeva per tutti gli appalti 17 s aggiudicatisi attraverso le varie società a lui riconducibili in cui ON era responsabile del procedimento, EO e AM, i tecnici. Diffusamente il IE ha anche descritto il "sistema" escogitato, che prevedeva, appena metteva piede in cantiere, un anticipo sullo stato di avanzamento lavori, ragione per la quale riconosceva le percentuali convenute al ON ed ai due tecnici, ed ha diffusamente spiegato le ragioni che gli imponevano il ricorso al descritto sistema. E, cioè, che durante la esecuzione dei lavori veniva riscontrata, anche per genericità o addirittura erroneità dei progetti, la necessità di eseguire lavori non previsti nel progetto posto a base DEappalto, lavori che determinavano un costo non previsto per l'impresa e che aveva personalmente verificato in - occasione dei lavori eseguiti nei cantieri di ELncione e Pizzigoni - l'inutilità di ricorrere a perizie di variante che richiedevano tempi lunghissimi e comportavano la liquidazione di importi che non riuscivano a coprire il costo sopportato. Proprio per ovviare a tale problema, in occasione dei lavori di via Molise, aveva chiesto ai tecnici di preparare una perizia di variante (per l'apprestamento della quale li aveva retribuiti), quindi aveva parlato con il ON e con i tecnici, convenendo l'accordo descritto secondo il quale, non appena metteva piede in un cantiere, gli venivano predisposti stati di avanzamento in anticipo, fermo restando aggiunge il IE- che i lavori venivano poi effettivamente eseguiti. 10. Ed è da tale affermazione del IE, evidentemente disattesa dai giudici di merito, che occorre prendere avvio per esaminare le ulteriori deduzioni difesa dei ricorrenti sulle procedure amministrative seguite, altro comune tema sviluppato al punto 9.1.4 del ricorso ON e 9.2.2 del ricorso EO. I motivi di ricorso investono, per più profili, la valutazione della tesi difensiva dei ricorrenti compiuta nelle sentenze di merito sul punto della piena legittimità e corrispondenza alla prassi DEAL delle contabilizzazioni in partita provvisoria al momento della redazione degli stati di avanzamento lavori in ragione delle manchevolezze dei progetti originari su lavori necessari, ma non previsti ed alla iscrizione di riserve da parte DEimpresa, riserve che, secondo le dichiarazioni rese dall'AM, erano state già iscritte in occasione dei precedenti stati di avanzamento lavori. Le tesi difensive sono rilevanti sia ai fini della ritenuta sussumibilità dei fatti nell'ipotesi di corruzione propria, piuttosto che della fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., poiché, sostengono i ricorrenti, la loro condotta rispondeva alla legittima prassi seguita a quella vigente in AL e veniva praticata nell'interesse esclusivo DEazienda - da qui il vizio di violazione di legge ma ai fini della ravvisabilità della condotta di cui all'art. 356 cod. pen., - anche con riguardo all'elemento psicologico del reato, poiché le manchevolezze 18 да s dei progetti posti a base degli appalti, nella prospettazione fattane, rendono impossibile la verifica della consegna di aliud pro alio. 11.Osserva il Collegio che indeducibili nella sede di legittimità sono le censure del ricorrente LB EO aventi ad oggetto la erronea valutazione delle dichiarazioni rese dall'AM e dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata relativi alla pretestuosità ed anomalia della iscrizione nel luglio 2008 delle riserve delle ditte aggiudicatrie dei lavori facenti capo al IE, a seguito DEarresto del IE (avvenuto nel marzo 2008). A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti valorizzando il prospetto prodotto dalla difesa AL (riportato a pag. 101), la precisa direttiva che LU IE aveva impartito al OT SE nel corso del colloquio in carcere DE8 maggio 2008 (...devi chiamare SS e gli devi dire che ogni lavoro deve fare un SAL pure di 30.000,00 euro, Mazzini, Friuli, Genova, etc. e mettere tutti riserve), la evidente strumentalità delle riserve apposte in ragione del loro ammontare (5.700.000,00), della entità degli stati di avanzamento di riferimento e della inesistenza o inadeguatezza delle opere cui si riferiscono. Va, infatti, ricordato che il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante apparente, manifestamente illogica O contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può, infatti, conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza DEapprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito, è estraneo alla sua cognizione. Né emergono, con carattere di evidenza, passaggi illogici della motivazione alla stregua delle dichiarazioni rese dall'AM - riportate a pag. 21 della sentenza di primo grado - nelle quali sono descritte le modalità di determinazione a tavolino - DEimporto degli stati di avanzamento (a seguito DEincontro IE, ON e EO), determinazione seguita dalla predisposizione degli stati di avanzamento (da parte del EO, che ne attribuiva la spettanza secondo l'appalto a misura o a percentuale), percentuali in base alle quali l'AM compilava poi il libretto delle misure e i registri di contabilità, ma ben sapendo, come l'AM ha reiteratamente precisato, che venivano pagati anche lavori non finiti. Esaustivo - ed emblematico sul punto è l'esempio DEAM, "dovevano fare gli intonaci, - noi andavamo a vedere le misure. L'intonaco magari era quasi finito, gli 19 од s pagavamo l'importo DEintonaco finito". Né sono ravvisabili vizi logici con riguardo al ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, mutuando quello della sentenza di primo grado, a proposito delle riserve apposte nel luglio 2008, e che la Corte di merito ha precisato essere state tutte respinte dal direttore dei lavori EO, ragionamento che non ha riguardato altre, e ulteriori riserve, eventualmente apposte in occasione dei precedenti stati di avanzamento, alle quali aveva fatto riferimento OR AM nella sua ricostruzione, con la conseguente manifesta genericità della deduzione difensiva che lamenta la erronea valutazione della Corte sul punto della pretestuosità delle riserve in parola. 12. La tesi dei ricorrenti, della legittimità della prassi seguita di iscrizione della contabilità in regime provvisorio, giustificata con la necessità di eseguire lavori non previsti, anche per carenze progettuali è stata smentita nella sentenze di merito (si veda sul punto la diffusa motivazione della sentenza impugnata a pag. 34), con puntuale richiamo ai dati probatori di riferimento costituiti dalle dichiarazioni rese dai funzionari AL escussi in dibattimento che hanno escluso corrispondesse alle procedure interne all'ente la prassi allegata dal ON e dal EO, per quanto concerne la esecuzione dei lavori extracontratto, prassi palesemente in contrasto con la normativa vigente in tema di lavori pubblici. Del tutto ragionevole è, pertanto, la conclusione alla quale la Corte di merito è pervenuta evidenziando inoltre che la iscrizione delle riserve nel 2008 - secondo le direttive impartite al OT dal IE di approntare uno stato di avanzamento lavori per ogni Repertorio, o per la maggior parte di essi era fun - zionale, in vista della scoperta degli ammanchi, a preparare il terreno per la futura difesa del proprio operato da parte del IE. Né sono censurabili dal punto di vista logico le ulteriori considerazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla irregolarità della contabilizzazione provvisoria dei lavori eseguiti alla stregua delle complessive acquisizioni dibattimentali le deposizioni dei testi TI, IP, ER e LL;
degli - stessi testi della difesa RO CA e ZO LL, DEing. Tettamanti, consulente di parte per CO e dei testi da questi indotti che hanno categoricamente escluso la possibilità di avvalersi della iscrizione in partita provvisoria per le ragioni indicate dai ricorrenti, richiamando la disposizione (l'art. 165, co. 6, reg.) secondo la quale il direttore dei lavori, qualora per "qualsiasi legittimo impedimento" non sia possibile procedere a misurazioni precise, esegue misurazioni sommarie, e cioè approssimative, che registra sul libretto delle misure e sul registro di contabilità con l'annotazione che esse sono "in partita provvisoria". In sostanza, ai sensi di questa norma, il direttore dei да s 20 lavori ha facoltà di far luogo alla contabilità provvisoria in tutti i casi in cui ritenga che la situazione di fatto non consenta misurazioni precise come richiede l'art. 158 reg. e che siano possibili soltanto misurazioni sommarie, fondate cioè non sul rilevamento puntuale e analitico delle quantità eseguite, ma su una stima di larga massima, nozioni di cui la sentenza impugnata ha evidenziato il contrasto con la stessa tipologia delle misurazioni riportate sui libretti di misurazione e sul registro di contabilità, precise ai decimali. -13.Il punto davvero controverso perché mai ammesso dallo stesso IE secondo il quale i lavori progettati erano eseguiti - attiene alla effettiva e corretta esecuzione dei lavori posti a base dei progetti e delle conseguenti liquidazioni eseguite con gli stati di avanzamento. La motivazione sul punto dei giudici di merito è ancorata alle risultanze delle disposte consulenze eseguite dal pubblico ministero - aventi ad oggetto i cantieri di via Tracia e Preneste (cioè l'appalto n. 41/2007 di cui al punto J) delle rubriche sub 1) e 2)- e di quelle di parte civile AL, in particolare le consulenze DEing. MA ( relativa al Repertorio n. 44/2007, avente ad oggetto i lavori di manuenzione straordinaria degli edifici di NO); DEing. LZ (relativa ai Repertori n. 55/2007 e 56/2007) e DEing. GR (relativa ai Repertori nn. 115/2005; 116/2005 e 35/2005 dei Quartieri Friuli e Genova e n. 79/2005; 80/2005, 81/2005 e 77/2007 del Quartiere Genova), e DEing. UT( reative ai lavori di smaltimento dei tubi di amianto nel Quartiere Calvairate). Le indicate consulenze hanno analizzato tutti e ciascuno dei contratti posti a fondamento della contestazione, e i relativi lavori, attraverso accessi sui cantieri e confronto, quantitativo e qualitativo, tra i lavori contabilizzati sugli stati di avanzamento e i lavori eseguiti. Le citate consulenze di parte, peraltro, facevano seguito ai rilievi eseguiti dalla Guardia di Finanza il 10 luglio 2008 nelle cantive di via Tracia e Preneste (oggetto DEappalto di cui al capo J) della rubrica sub 1) e 2); erano corredate da rilievi fotografici e seguivano gli accertamenti eseguiti da AL nei mesi di settembre e dicembre 2008, compendiati nelle relazioni che i funzionari AL avevano prodotto nel corso DEesame, relazioni dalle quali emergeva lo scostamento ( per oltre settemilioni di euro) fra quanto eseguito e quanto pagato con gli stati di avanzamento. I giudici del merito hanno escluso che le conclusioni raggiunte dal consulente del pubblico ministero (relativamente ai lavori di cui al capo J)- e dai consulenti di parte civile, fossero smentite dai rilievi dei consulenti di parte - ing Tettamanti, per il CO, in relazione ai lavori di cui al capo J); ing. Brean per ON e Omini per EO), più prettamente incentrate, in particolare quella DEing. Brean, sull'analisi della documentazione costituita dagli stati di 21 Д avanzamento lavori e sulla correttezza del ricorso alla contabilizzazione in partita provvisoria, non avendo costituito oggetto di esame da parte del consulente né i sottostanti contratti di appalto, né le riserve (a suo dire non emergenti dalla documentazione consegnatagli) né i dati quantitivi e qualitativi dei lavori eseguiti. Analiticamente, nelle pagg. 37 e ss. della sentenza impugnata- sono state analizzate le conclusioni dei consulenti di parte civile AL confrontandole con i rilievi del consulente di parte EO, l'ing. Omini, disattese o perché del tutto eccentirche rispetto al tema in esame, con particolare riguardo alle problematiche ricostruite nella consulenza DEing. MA, con riguardo all'intervento di manutenzione straordinaria degli edifici di NO (Rep. 44/2007), ovvero perché, secondo quanto è dato evincere dalla sentenza di primo grado (v. pag. 71), a fronte della precisione dei rilievi eseguiti dai consulenti di parte AL, apparivano scarsamente affidabili le diverse risultanze alle quali era pervenuto l'ing. Omini che aveva calcolato in misura nettamente - minore lo scostamento- in ragione del fatto che il consulente aveva riportato i suoi computi per i cantieri Mazzini, Friuli, Genova e Calvairate considerandoli un unico cantiere. In particolare nella relazione a firma DEing. LZ con riguardo ai lavori nel Quartiere Mazzini, oggetto dei Rep. nn. 55 e 56/2005- il consulente confermava la esattezza delle quantità stimate in fase di progetto evidenziando che le quantità realizzate erano inferiori enormemente (corrispondendo al 30%) rispetto al 90% pagato con gli stati di avanzamento, questo senza esaminare la "qualità" di quanto realizzato che farebbe scender ancora lo scostamento essendo stato realizzato male. Il consulente - che aveva esaminato anche il tema delle riserve apposte dall'impresa- rilevava che esse non erno prese in consideraizone poiché riferite a lavorazioni neppure iniziate. L'ing. GR (che aveva esaminato i lavori nei Quartieri Friuli e Genova) aveva rilevato che molte opere contabilizzate negli stati di avanzamento (mai in quantità provvisoria) non erano state neppure iniziate ed verificato una differenza complessiva percentuale del 62%; per il Quartiere Genova, uno scostamento del 56% per i lavori relativi al Quartiere Friuli). Per il Quartiere Calvairate in relazione al Rep. 4/2004-, l'ing. UT aveva rilevato una - perizia di variante firmata dal EO per lo smaltimento DEamianto in misura speriore a 5.000 mt. per un costo di 555.000,00 euro in luogo DEimporto di euro 308.000,00 scaturito da calcoli effettuati dal teste. La brese sintesi evidenzia la genericità delle censure del EO nella parte in cui assume che la genericità e approssimazione dei progetti posti a base degli appalti non consentiva di individuare la prestazione alla quale era tenuto l'appaltatore venendo, così, meno in radice il reato contestato al capo 2). 22 дя る A fronte della genericità DEassunto con il richiamo a dichiarazioni testimoniali ovvero alle conclusioni DEing. ELni osserva il Collegio che, del tutto logicamente, le sentenze di merito hanno sottolineato che ai rilievi difensivi nel corso del processo non corrispondevano segnalazioni scritte ai propri dirigenti inerenti lacunosità, manchevolezze o errori dei progetti posti a base dei lavori da parte del EO e del ON e che, per altro verso, l'assunto difensivo era smentito dalle risultanze delle consulenze tecniche, innanzi ricordate, e con riguardo all'appalto n. 41/2007 (relativo al punto j) del capo 2) dai conclusivi rilievi DEarch. ELni ( cfr. pag. 52 della sentenza di primo grado) che aveva rilevato la esistenza di un progetto definitivo (non esecutivo) a fondamento DEappalto, progetto che, in relazione alle opere di manutenzione straordinaria previste e di appalto a misura poteva essere ritenuto sufficiente. Anche il consulente del pubblico ministero, ing. ELni, intervenuto a lavori finiti ed a fronte dello stato di avanzamento lavori (il n. 6 del 21 marzo 2008) ha contabilizzato i lavori non eseguiti (per es. la sostituzione degli infissi) e rilevato che erano stati contabilizzati lavori non eseguiti poiché nello stato avanzamento lavori venivano contabilizzati (e quindi dati per realizzati) circa il 77% degli infissi mentre nessun serramento era stato sostituito e che la impermeabilizzazione della copertura con doppia guaiana bituminosa ardesiata era stata stata realizzata con un solo strato di guaina bituminosa (di qualità inferiore) sebbene il prezzo esposto negli stati di avanzamento (e quindi corrisposto all'impresa) corrispondesse a quello previsto in capitolato. Ritiene conclusivamente il Collegio che le censure difensive, aspecifiche nella parte in cui ripropongono le censure avanzate in appello poiché non si confrontano criticamente con la motivazione dell sentenza- sono altresì manifestamente infondate alla stregua delle argomentaizoni sviluppate nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, che nella valutazione delle risultanze delle consulenze tecniche hanno verificato criticamente la metodologia delle indagini tecniche condotte dai consulenti e l'ampiezza delle indagini condotte disattendo (in parte qua) il contenuto di quelle che non avevano verificato lo stato dei lavori eseguiti ovvero avevano utilizzato una metodica di calcolo dello scostamento facendo ricorso a fronte della pluralità di appalti - ad - un computo unitario. 14.Si appalesano, pertanto, manifestamente infondate le censure difensive realtive alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 319 cod. pen. piuttosto che del reato di cui all'art. 318 cod. pen. alla luce del principio affermato da questa Corte- ed al quale il Collegio intende dare continuità à secondo il quale integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro 23 re s elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge (Sez. 6, n.23354 del 04/02/2014, Conte, Rv. 260533). Le sentenze impugnate contestate alla stregua di motivi - palesemente infondati e generici hanno, in vero, ritenuto accertata la percenzione di indebiti compensi dei funzionari AL, ON e EO, a fronte del compimento di atti, l'approvazione degli stati di avanzamento lavori e la liquidazione dei compensi spettanti all'impresa, certificando l'esecuzione di lavori non eseguiti o non ancora eseguiti o non eseguiti a regola d'arte, in danno DEAL. 15. Manifestamente infondate sono le censure difensive reltive alla insussistenza del reato di cui all'art. 356 cod. pen. che notoriamente sanziona quelle condotte contrattuali che nei rapporti con l'amministrazione violano il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 cod. civ. (Sez. 6, n. 32512 del 3/6/ 2004, Arena). Anche a tal riguardo le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici del merito, sulla scorta della deduzioni sintetizzate al punto 13 del considerato in diritto e che consentono di apprezzare ictu oculi il grado di difformità quantitativa dei lavori eseguiti - nonché la esecuzione difforme ovvero non a regola d'arte -, sono in linea con la giurisprudenza di legittimità che ravvisa la condotta di reato in quella di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di aliud pro alio in senso civilistico (Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Peratello, Rv. 262538), potendo la difformità ravvisarsi anche nel caso in cui viene fornita una cosa diversa da quella pattuita, diversità che può riferirsi all'origine, alla provenienza, alla qualità o alla quantità, purché si tratti di un livello di difformità che abbia un apprezzabile grado di significatività, che cioè sia idoneo ad incidere sullo svolgimento del rapporto con l'amministrazione e, quindi, ad offendere il bene tutelato dalla norma incriminatrice. La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che non è necessario un comportamento fraudolento mediante uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice mala fede nell'esecuzione del contratto, conclamata nel caso di consegna di aliud pro alio (Sez. 6, n. 502 del 28/11/1997, Ferrari) ovvero quando ci si trovi in presenza di espedienti maliziosi 24 да o inganni da parte del fornitore, diretti a dissimulare la mancata attuazione degli obblighi contrattuali;
malafede di più complesso accertamento ma non per - questo insussistente- nei casi nei quali la diversità attenga alla qualità o alla quantità dei lavori eseguiti, sempre che la diversità abbia un apprezzabile grado di significatività. Nel caso in esame la sentenza impugnata, che ha rinviato sul punto a quella di primo grado, non si è limitata ad accertare le irregolarità della redazione degli stati di avanzamento in ragione della iscrizione in partita provvisoria ma ha posto a fondamento della decisione il patto convenuto dal IE con il direttore dei lavori dei cantieri e con il ON, preposto ai controlli sia sui cantieri che sulla documentazione patto che rendeva del tutto superfluo il ricorso a modalità particolarmente dissimulatorie e le risultanze delle - consulenze del parte del pubblico ministero e quelle della parte civile AL che descrivono lo stato dei lavori eseguiti, elementi che denotano il dolo e la malafede DE inadempimento dei contratti di appalto da parte del IE, realizzata con il concorso dei funzionari AL odierni ricorrenti, rivelandone l'intento di operare la dissimulazione in ordine alla corretta esecuzione dei contratti per quantità e qualità dei lavori eseguiti, a fronte di quelli risultanti dai contratti e liquidati con gli stati di avanzamento. Gli scostamenti riscontrati, di ingente rilevanza, sono pertanto, idonei ad incidere sullo svolgimento del rapporto con l'amministrazione e ad offendere il bene tutelato dalla norma incriminatrice, a prescindere da eventi futuri (la consegna dei lavori) o addirittura incerti e del tutto aleatori (modifiche degli accordi contrattuali). 16. Il motivo di ricorso sub 9.1.4 del ricorso ON è inammissibile per genericità oltre che per manifesta infondatezza. La Corte di appello (cfr. pag. 42) ha dettagliatamente indicato le ragioni in considerazione delle quali ha rigettato да NA la richiesta di rinnovazione del dibattimento evidenziando che alcuna richiesta di perizia era stata mai formulata in dibattimento e, comunque, richiamata la genericità ed ampiezza del quesito proposto dalla difesa, ha rilevato che il mezzo di prova richiesto si risolveva nella delega al perito di considerazioni rimesse al giudice. Ai fini DEimpugnazione odierna la difesa, si è limitata a dedurre la violazione del diritto alla prova, in ragione della impossibilità per il proprio consulente di accedere ai cantieri onde eseguire sopralluoghi, richiamo del tutto generico non essendo allegate specifiche inibizioni che sarebbero state opposte al consulente di parte, a fronte della esecuzione dei medesimi accertamenti in loco condotti anche dal consulente di parte DEimputato EO. Anche in riferimento all'espletamento della perizia può richiamarsi l'approdo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui la rinnovazione DEistruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di 25 completezza DEistruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, Rv. 266820), conclusione vieppiù da ribadire in mancanza della denuncia di specifiche lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione della richiesta perizia attesa la genericità del rilievo di indeterminatezza delle verifiche condotte dai consulenti del pubblico ministero e della parte civile AL, poiché, alla stregua delle dichiarazioni rese dal OR AM, la contabilità di cantiere o almeno il registro di contabilità e libretto di - venivano redatti dopo che era stato deciso l'importo dello stato di misure avanzamento lavori e adeguandoli alle percentuali in esso stabilite e delle conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta con riguardo alla qualità dei progetti posti a base delle gare e alle annotazioni a riserva, laddove queste erano state riscontrate. 17. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore del ON avuto riguardo al chiaro orientamento della giurisalidenza secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte milanese ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche richiamando il ruolo preminente ed al grado più elevato rivestito nella società AL dal ricorrente, la protrazione nel tempo delle condotte illecite ed l'ingente ammontare delle somme complessivamente percepite. La Corte territoriale ha dunque espresso, facendo corretta applicazione dei canoni ermeneutici tracciati nella giurisprudenza di legittimità, un giudizio complessivo sulla personalità del per nulla ricorrente, affatto limitato al comportamento processuale tenuto, e ancorato al contributo soggettivo recato alla commissione del fatto illecito conclusione che non denotano affatto la irragionevolezza evocata dalla difesa con riguardo al trattamento inflitto al correo, EO, il cui motivo di ricorso, per la parte relativa alla determinazione della pena base in misura coincidente con quella del ON ( sub 9.2.5 del ritenuto in fatto), involge la devoluzione alla Corte di legittimità di considerazioni attinenti al merito della scelta sanzionatoria e, in quanto tale, non deducibili con l'impugnazione proposta. 26 да 18. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso del ON e del EO con riguardo alla disposta confisca per equivalente dei beni in sequestro preventivo e/o di altri beni nella disponibilità diegli imputati ON e EO fino alla concorrenza, per il primo, della somma di euro 179.815,15 e per il secondo della somma di euro 89.907,57. -A fattispecie diversa cioè alla confisca ex art. 19, comma 2 D. Lgs. er 8/6/2001, n. 231, in materia di responsibilità da reato degli enti- da quella che occupa, che ha ad oggetto la confisca nella sfera giuridico-patrimoniale DEautore del fatto delle somme pagate a titolo di corruzione, fa riferimento il principio giursprudenziale richiamato nei motivi di ricorso del ON. Del tutto generiche sono le ulteriori deduzioni difensive, del ON e del EO, che attaccano la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno fatto corretta applicazione DEindirizzo di questa Corte ( Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259592) secondo cui nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmente individuale (per esempio, perché rintracciato nelle mani del corruttore che si sta recando all'incontro con il corrotto per fargliene consegna), non é possibile la confisca per equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perché l'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesi DEart. 322 ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza della fattispecie penale e darebbe luogo ad una sanzione sproporzionata rispetto alla ratio della disposizione. In particolare hanno individuato, alla stregua delle dichiarazioni del IE, non solo l'importo della tangente convenuta e le sue modalità di calcolo ma ne hanno riscontrato anche l'effettivo pagamento alla luce delle annotazioni redatte dal IE, la cui redazione postuma sulla scorta del giudizio di attendibilità complessiva delle dichiarazioni stesse- non inficia la veridicità della ricostruzione compiuta anche avuto riguardo alla circostanza che il EO ha indicato importi diversi delle tangenti percepite nella fase delle indagini preliminari e in dibattimento e, soprattutto, tenuto conto che egli era interessato a fornire una versione molto riduttiva sull'accordo convenuto con il IE, versione dunque non irragionevolmente disattesa dalla Corte territoriale. 19. Sono manifestamente infondate le deduzioni difensive sul punto della intervenuta prescrizione dei reati. La Corte di appello è pervenuta alla conclusione che il momento DEarresto del IE vale a fissare a quella data il momento di consumazione del reato di corruzione in relazione a tutti gli appalti, 27 ед conclusione rigorosamente argomentata sulla scorta DEaccordo di carattere generale convenuto tra il IE, EO e ON, accordo in virtù del quale egli avrebbe versato loro somme in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori ed in percentuale ( l'1% per il ON e l'1% per il EO e OR AM) stabilito sull'importo di questi. La Corte milanese ha, pertanto, individuato nella redazione degli stati di avanzamento il passaggio per quantificare il compenso dei funzionari e, sulla scorta della ricostruzione in fatto compiuta dal IE e innanzi riportata, ha ritenuto che l'accordo era destinato a valere per tutti gli appalti e fino al termine dei lavori;
che alla data di arresto del IE, erano ancora in corso in tutti i cantieri e con essi i pagamenti per tutti i funzionari sicchè, in quel momento l'accordo produceva ancora i suoi effetti per tutti gli appalti. Correttamente dunque, è stata applicata alla fattispecie in esame la regula iuris dettata dalla giurisprudenza di legittimità e condivisa dal Collegio- secondo la quale, in caso di pluralità di pagamenti scadenzati nel tempo ma costitutenti adempimento di un unico accordo, di consumazione agli effetti della prescrizione potrà parlarsi solo al termine dei pagamenti (S.U. n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583), e, quindi, nel caso che occupa, con il termine dei lavori per ciascun appalto, secondo la volontà delle parti contraenti DEaccordo, ovvero, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, in relazione ad un evento imprevisto, come l'arresto del IE e il suo perdurante stato di detenzione tant'è vero che, confidando in una ripresa della libertà e DEattività imprenditoriale svolta, ancora alla data DE8 maggio 2008 - in occasione del colloquio con il OT SE più volte richiamato nella sentenza impugnata- LU IE incaricava il OT di recare messaggi - anche veltamente minatori al ON e di sollecitarlo onde procedere alla - immediata redazione di stati di avanzamento nei quali iscrivere le riserve DEimpresa. Priva di pregio e fondamento è, pertanto, la tesi sviluppata nel ricorso del EO secondo la quale per la Corte territoriale vengono in rilievo, e confusi, tre distinti momenti (il termine dei pagamenti;
il termine dei lavori per ciascun appalto e il momento DEarresto del IE) poiché, invece, la Corte di merito ha esaminato il tenore DEaccordo convenuto tra le parti ed il contenuto che, secondo le cadenze ed il contenuto fissato nell'accordo genetico, esso aveva avuto nel tempo ai fini della individuazione del quantum e, giammai, DEan, derivante dalla originaria pattuizione, esecuzione bruscamente interrotta per effetto della detenzione di LU IE e non certo per iniziativa dei correi. Come noto con il reato di corruzione viene incriminata la semplice promessa di denaro al pubblico ufficiale che l'accetta, realizzando, così, una anticipazione della soglia della punibilità per una tutela rafforzata del bene protetto, anticipazione che non degrada ad evento irrilevante l'effettiva ricezione di quanto 28 ha formato oggetto della promessa e DEaccettazione, non potendosi minimizzare un aspetto centrale della condotta antigiuridica e che, se seguita dalla dazione-ricezione, comporta lo spostamento in avanti del momento consumativo giustificato dalla offesa crescente del bene giuridico protetto per effetto di una condotta che concorre sostanzialmente, ed in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti. Anche con riguardo al reato di cui al capo 2), la Corte milanese ha escluso la intervenuta prescrizione del reato facendo applicazione dei principi dettati dalla gium prudenza di legittimità, e condivisi dal Collegio, secondo i quali il momento rr consumativo del reato di cui all'art. 356 cod. pen., che presuppone il compimento di un'attività di verifica svolta dalla parte pubblica, non si era ancora realizzato coincidendo con la contestazione di specifici vizi о inadempienze ( Sez. 6, n. 38346 del 15/5/2014, Moroni, Rv. 260229). La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la verifica di eventuali cause estintive prescrizionali sopravvenute alla decisione di appello 20. Manifestamente infondate sono le deduzioni difensive con riguardo all'entità della disposta liquidazione della provvisionale in favore delle parti civili, perché rispondenti a diritto e a criteri di logica che sottraggono la statuzione del giudice a censure in sede di lengittimità alla stregua di principi reiteratamente affermati secondo i quali in tema di risarcimento del danno derivante da reato, non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova DEammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata ( Sez. 4, n. 46728 del 14/06/2007, Cretella, Rv. 238244), statuizione che, ove congruamente motivata non è suscettibile di riesame in sede di legittimità ( Sez. 1, n. 6532, 7/5/2002) I giudici di merito sono pervenuti alla condanna generica al risarcimento dei danni, rimesso alla competente sede civile, non ritenendo possibile procedere alla completa liquidazione in ragione della necessità di valutare la sussistenza di una eventuale colpa per omissione di controllo in particolare per la AL ma ritenendo accertato il danno cagionato alle parti civili AL e Regione Lombardia in forza delle condotte illecite dei ricorrenti e con riguardo sia al danno patrimoniale, nelle sue varie componenti, - evidenziate nella consulenze di parte civile AL e richiamate in sede di conclusioni - che al danno non patrimoniale. Già il Tribunale (cfr. pag. 117 della sentenza di primo grado) aveva rilevato che non poteva trovare accoglimento la richiesta di parte civile AL di condanna alla provvisionale con riguardo all'importo del danno patrimoniale ( indicato in 8.952.482,73 euro con riguardo agli imputati ON e EO ed euro 462.831,51 2 029 да s per ER CO ed in euro 100.000,00 quale danno non patrimoniale) non potendo non rilevare che i conteggi riportati nelle consulenze della parte civile, senza dubbio corretti, costituivano frutto della sola attività DEente interessato, a prescindere da una visione terza e richiamando altresì gli esiti della consulenza GH intervenuta nel giudizio civile. Da qui la determinazione DEimporto di tre milioni di euro in quota solidale tra ON e EO comprensiva di tutte le - - voci sia relative al danno patrimoniale che al lucro cessante e al danno non patrimoniale. La Corte di appello, nel soffermarsi sulla provvisionale, ha, confermato la disposta liquidazione ribadendone la compatibilità con i rispettivi ruoli e responsabilità dei ricorrenti. A fronte di tali argomentazioni i ricorrenti non offrono elementi per ritenere palesemente irragionevoli le conclusioni alle quali i giudici di merito sono pervenuti anche con riguardo alla natura solidale DEobbligo risarcitorio, né l'importo determinato appare sproporzionato, se correlato alla entità dei danni patrimoniali, che ammontano ad un importo certo e verificato all'esito di procedure corrette benché non sottoposto al contraddittorio fra le parti, ed alle voci del lucro cessante e del danno non patrimoniale, pure decurtato dal giudice avuto riguardo all'addebitabilità all'ente del mancato funzionamento del sistema dei controlli. 21. Va dichiarata inammissibile anche la richiesta di sospensione della esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale liquidata, proposta da SS ON contestualmente al ricorso, ormai deciso, poiché il rr ha ricorrente non provato che dalla esecuzione della condanna civile gli sarebbe potuto derivare un grave e irreparabile danno, essendosi limitato a definire la liquidazione della provvisionale esorbitante e ingiustificata e non essendo connotato l'importo liquidato, in assoluto, da valore manifestamente sproporzionato rispetto al suo patrimonio. 22. Il ricorso del CO va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle censure e la loro coeva manifesta infondatezza. Anche nel giudizio in Cassazione il CO ripropone il tema della difficoltà di eseguire il contratto di appalto in ragione della manchevolezze e lacune del progetto a base di gara e, quindi, della necessità di far ricorso alle contabilizzazioni in partita provvisoria non potendo, per i tempi lunghi richiesti, utilizzare il sistema della perizia di variante e denuncia il vizio logico in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata in relazione alla contabilizzazione dei lavori elettrici (già eseguiti da altra impresa). Le censure del ricorrente, prospettate come vizi di motivazione, devono, infatti essere di rilevanza tale da essere percepibili ictu oculi non potendo essere 30 rr identificate né con le deduzioni difensive, ancorchè non espressamente confutate, né risolversi nella indagine sul discorso giustificativo finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici del merito che hanno, con motivazione congrua e logica, ricondotto l'appalto in oggetto il CO era - amministratore della società ed il IE agiva quale consulente della stessa al medesimo sistema diffusamente illustrato da IE LU e lo stesso EO aveva confermato di avere ricevuto un "regalo" dal IE, in occasione di uno degli stati di avanzamento, redatti con riguardo all'appalto. Orbene le censure sviluppate con i motivi di ricorso, non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, sentenze nelle quali vengono prese in esame -con specifico riguardo all'appalto in esame ed alla deduzioni sviluppate dal consulente di parte, ing. Tettamanti, e dai testi indotti dalla difesa- le tesi difensive, disattese con argomentazioni logiche, specifico richiamo al contenuto della consulenza del pubblico ministero arch. ELni nonché valutazioni sulla irregolarità del ricorso alla contabilizzazione in via provvisoria dei lavori e, soprattutto, sulla fittizietà dei lavori contabilizzati, secondo le conclusioni riportate al punto 13 del considerato in diritto e relative alla situazione di fatto dei lavori del contratto di appalto aggiudicatosi dalla C.M.E., conclusioni che si sottraggono a censure in sede di legittimità perché del tutto logicamente e congruamente motivate con riguardo alla sussistenza DEelemento materiale e psicologico del reato di cui all'art. 356 cod. pen. per il quale il CO ha riportato condanna. 22. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi DEart. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità DEimpugnazione (C. - cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare come in dispositivo. I predetti vanno, altresì condannati a rifondere alle parti civili да costiuite le spese sostenute nel presente grado, liquidate, avuto riguardo ai criteri di cui a Decreto 10 marzo 2014 n. 55 ed all'impegno profuso, quanto alla Regione Lombardia in euro tremila e alla AL Milano in euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende nonché a rifondere alle parti civili costruite le spese 31 да sostenute nel presente grado che liquida, quanto alla Regione Lombardia in euro tremila e alla AL Milano in euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA. Così deciso il 22 marzo 2016 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordano GI Conti Длинн gruti DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 23 SET 2016 IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri 32