Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell'INPS, trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo).
Commentario • 1
- 1. Assegni familiari: il termine di decadenza è annualeVv Aa · https://www.studiocataldi.it/ · 29 giugno 2018
Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 336/2018 ha rigettato il ricorso per effetto della intervenuta estinzione del diritto sostanziale azionato in giudizio, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta. La vicenda Nel caso di specie le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del diritto della loro defunta madre a percepire gli assegni per il nucleo familiare per un certo periodo di tempo e del loro diritto a percepire detti assegni nella qualità di eredi, nonché la condanna dell'Inps al pagamento in loro favore della relativa somma. L'Inps tuttavia aveva prontamente eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12073 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S MARINO 30/B, presso lo studio dell'avvocato LUCA MAIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO MARIO ZANGARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 466/00 del Tribunale di LOCRI, depositata il 24/02/00 - R.G.N. 1990/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 novembre 1998 AN AP chiedeva al Pretore di Locri la condanna dell'INPS a corrispondergli l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 1995, rifiutatogli in sede amministrativa nonostante la prestazione di attività agricola, quale bracciante, negli anni 1994 e 1995.
Nella contumacia dell'INPS, con sentenza del 15 marzo 1999 il Pretore rigettava la domanda per intervenuta decadenza sostanziale. L'appello dell'assicurato, cui resisteva l'Istituto previdenziale, veniva rigettato dal Tribunale di Locri con sentenza del 15/24 febbraio 2000. I giudici di secondo grado osservavano che il tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda amministrativa (19 marzo 1996) e la proposizione del ricorso giudiziario (27 novembre 1998) comportava la avvenuta decadenza del diritto, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Assegnare rilievo ad un tardivo ricorso amministrativo avrebbe, per il Tribunale, condotto all'assurdo di consentire la proposizione di un ricorso amministrativo anche a distanza di anni, con palese violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche sotteso alle norme sulla decadenza.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando un unico motivo di censura, AN AP.
L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo modificato con l'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. nella legge 14 novembre 1992, n. 438; nonché vizio di motivazione.
Deduce che i giudici di merito hanno erroneamente applicato il termine di un anno e duecentodieci giorni dalla domanda amministrativa, anziché il termine di un anno e trecento giorni (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. n. 533/73;
90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, ex art. 46, comma 5, legge n. 88/89; 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto su tale ricorso, ex art. 46, comma 6, della legge n. 88/89). Aggiunge che gli assegni per il nucleo familiare vengono corrisposti mensilmente, per cui la decadenza avrebbe colpito una sola mensilità e non l'intero anno.
Il ricorso non è fondato.
Il terzo comma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito con l'art. 4 del d.l. n. 384/92, conv. con legge n. 438/92, dispone che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge. 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Il citato secondo comma fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, alternativamente: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto; b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una delle prestazioni a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con conseguente applicazione del termine di decadenza annuale;
che non è controverso che il signor AP non ha presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell'INPS nei confronti della sua domanda amministrativa del 19 marzo 1996 (il Tribunale sottolinea la irrilevanza del ricorso amministrativo presentato il 10.11.1998, a termini abbondantemente scaduti, e l'affermazione non è stata oggetto di censura); ne consegue che anche l'invocato termine di un anno e trecento giorni (al posto del termine di un anno e duecentodieci giorni, applicabile quando, come nella fattispecie, la mancata presentazione di un tempestivo ricorso amministrativo impedisce il computo di ulteriori novanta giorni per la relativa decisione: Cass., 26 settembre 2002 n. 13961) è stato superato. Dal 19 marzo 1996 al 27 novembre 1998 sono decorsi, infatti, due anni e duecentocinquantatrè giorni (così come tra il 19 marzo 1996 e il 10 novembre 1998, data di presentazione del tardivo ricorso amministrativo, sono decorsi oltre due anni e sette mesi). Va poi rilevato che gli assegni per il nucleo familiare per i braccianti agricoli non vengono pagati mensilmente (come sostiene il ricorrente), con anticipazione a carico del datore di lavoro, ma erogati direttamente dall'INPS nell'anno successivo a quello di competenza.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il ricorrente non è tenuto al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del resistente Istituto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003