Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12073
CASS
Sentenza 18 agosto 2003

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Massime1

Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell'INPS, trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo).

Commentario1

  • 1Assegni familiari: il termine di decadenza è annuale
    Vv Aa · https://www.studiocataldi.it/ · 29 giugno 2018

    Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 336/2018 ha rigettato il ricorso per effetto della intervenuta estinzione del diritto sostanziale azionato in giudizio, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta. La vicenda Nel caso di specie le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del diritto della loro defunta madre a percepire gli assegni per il nucleo familiare per un certo periodo di tempo e del loro diritto a percepire detti assegni nella qualità di eredi, nonché la condanna dell'Inps al pagamento in loro favore della relativa somma. L'Inps tuttavia aveva prontamente eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12073
Data del deposito : 18 agosto 2003

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