Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 2
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, da parte del presidente e del co-amministratore di fatto di una società cooperativa, di somme versate a più riprese dai soci a titolo di acconti per l'assegnazione di immobili, nonchè di somme appartenenti alla cooperativa stessa).
L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che il termine per il suo esercizio, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., è quello previsto per la estinzione del reato, qualora più lungo, e lo stesso non è solo interrotto dalle vicende di cui agli artt. 2943 e 2944 cod. civ., ma anche dal compimento degli atti di cui all'art. 160 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2017, n. 28598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28598 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
2 8598-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 992/2017 ANIELLO NAPPI - Presidente- REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.30186/2016 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ALFREDO GUARDIANO IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI GI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/04/2014 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per ilifa aldw RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 18 aprile 2014, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, rideterminava le pene inflitte a OV ed OM IP confermandone la responsabilità in ordine ai delitti loro ascritti ai capi A e B dell'imputazione, consumati a partire dal 18 ottobre 2006 (essendo estinti per prescrizione i delitti anteriormente commessi). Al capo A, erano individuate una pluralità di condotte illecite costituenti reato ai sensi dell'art. 2622 cod. civ., per avere, OV IP quale presidente della cooperativa edilizia il Mattone fino al 14 luglio 2007 e OM IP quale consigliere di amministrazione della stessa e co-amministratore di fatto con il padre OV, omesso di esporre nel conto patrimoniale le somme versate dai soci a titolo di acconto per l'assegnazione degli immobili e per i lavori extra-capitolato per un totale di euro 519.280,40 e per avere appostato come costi delle somme corrisposte per lavori effettuati su beni della moglie e madre dei due, IC LI. Al capo B, erano descritte le condotte di appropriazione indebita aggravata, ai sensi dell'art. 61 nn. 7 e 11 cod. pen., per essersi, i due imputati, nelle qualità già indicate, appropriati delle somme versate, a vario titolo, dai soci per euro 388.968,42, non annotate in contabilità, per euro 191.193,00, annotate in contabilità, altre somme appartenenti alla cooperativa per euro 137.061,26 e, infine, ulteriori somme utilizzate per lavori a favore di soggetti appartenenti al loro nucleo familiare. In via preliminare la Corte rigettava l'eccezione di tardività della querela (presentata dagli amministratori che erano subentrati ai IP e che avevano verificato gli ammanchi), affermando che la delibera assembleare citata dalla difesa degli imputati come prova della conoscenza delle appropriazioni aveva riguardato vicende totalmente diverse, la definizione di un'altra lite con altri soci. La querela del 21 novembre 2007 era stata sporta solo quando si erano positivamente accertati gli ammanchi che avevano condotto la cooperativa al sostanziale dissesto. La Corte riteneva infondata anche l'eccezione circa l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni del testimone ER UI BR, disposta a causa delle condizioni di salute che non ne consentivano l'escussione in dibattimento, perché il teste, convocato, era apparso confuso e la documentazione clinica aveva attestato che lo stesso aveva patito un ictus nel marzo 2010. Tutte circostanze che rendevano superflua la perizia, richiesta dalla difesa dell'imputato, sulle condizioni di capacità del medesimo. Il compendio probatorio si fondava sugli accertamenti operati dagli amministratori successivi ed aveva condotto alla declaratoria di responsabilità 1 dei due IP, del padre IO che era stato il dominus della cooperativa, del figlio OM che non vi aveva rivestito un ruolo solo formale, ed all'assoluzione della sola IC LI, moglie e madre dei coimputati, in quanto la medesima era stata solo la parziale beneficiaria delle appropriazioni e non vi era prova che avesse fornito un proprio attivo contributo alla loro consumazione.
2 - Propongono ricorso gli imputati, a mezzo dei loro comuni difensori, articolando le proprie censure in sei motivi. -2 1 Con il primo motivo deducono la violazione di legge ed in particolare dell'art. 124 cod. pen., per non avere la Corte ritenuto la tardività della querela presentata il 21 novembre 2007. In essa, infatti, si spiegava che il nuovo amministratore era stato nominato nel luglio 2007 perché erano emersi "avvenimenti alquanto preoccupanti"; si ricordava che il precedente amministratore ed il figlio avevano abbandonato l'amministrazione della cooperativa nell'aprile 2007 e si erano trasferiti all'estero nel maggio successivo. Così, nell'assemblea del 14 luglio 2007, i soci avevano provveduto a nominare un difensore di fiducia ed avevano disposto che si procedesse ad una consulenza contabile per verificare le ragioni del dissesto che stava emergendo. Era pertanto evidente che le anomalie erano note fin da quella data, dal 14 luglio 2007. 2- 2- Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen., in ordine alla avvenuta acquisizione delle dichiarazioni del teste ER LU BR, la cui valenza probatoria è dimostrata dall'averle il primo giudice citate a pagina 14 della sentenza. La difesa aveva tratto notizie sulla condizione di salute del teste dal suo accompagnatore, senza provvedere ad alcuna sua assunzione ed acquisendo la documentazione che le attestava. 2 3 Con il terzo motivo deducono la violazione di legge ed in particolare degli artt. 110 e 117 cod. pen., posto che non vi era alcuna prova che OM IP avesse svolto un ruolo attivo nella cooperativa, così che gli si poteva ascrivere la sola colpa di essere figlio di OV e di essere, con altra persona che non era stata neppure indagata, cointestatario di uno dei conti correnti nei quali era stato depositato il denaro distratto. Né era significativo il fatto che fosse stato presente, in alcune occasioni, quando i soci avevano versato i loro contributi. -2 4 Con il quarto e quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza della circostanza aggravante dell'ingente danno economico, della determinazione della pena e del diniego della sospensione condizionale della stessa a OV IP. 2 Il danno, infatti, avrebbe dovuto essere valutato non complessivamente ma in riferimento ad ogni singola condotta di rilievo penale. Avrebbero dovuto concedersi le circostanze attenuanti generiche (l'assenza di OM IP e il silenzio serbato da OV IP non potevano consentirne il diniego) con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate così da consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena anche a OV IP. -2 - 5 Con il sesto motivo deducono la violazione di legge ed in particolare degli artt. 185, 159, 160 c.p., 2943, 2947 c.p., per non avere la Corte dichiarato prescritta l'azione civile. Questa era stata esercitata solo il 18 novembre 2010 e a quella data era decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. per tutti i fatti consumati prima del 17 novembre 2005. Si era poi mantenuto il sequestro nella misura originaria nonostante i parziali proscioglimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti da OV ed OM IP sono inammissibili. -1 Il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato in fatto posto che, come assumono gli stessi ricorrenti, nell'assemblea del luglio 2007, erano emersi solo elementi che facevano sospettare che i due LI avessero determinato il dissesto della cooperativa sottraendole ingenti somme di denaro e fuggendo poi all'estero ma non vi era ancora alcuna certezza, per raggiungere la quale si era dato incarico ad un professionista di svolgere un'apposita perizia contabile. Ed è pertanto evidente che solo l'espletamento di tale perizia, ad esito della quale i nuovi amministratori avevano presentato la querela, aveva consentito di raccogliere quegli elementi che potevano giustificare la richiesta di punizione dei IP per i delitti consumati ai danni della cooperativa. E', infatti, costante orientamento di questa Corte che il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (da ultimo: Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954) e che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (da ultimo: Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, Rv. 264165) e che, peraltro, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza 3 impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948).
2 -Il secondo motivo è inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo perché tende a richiedere a questa Corte un non consentito giudizio sul fatto, sovrapponendo la propria valutazione a quella dei giudici del merito in ordine alla capacità del teste BR a rendere una consapevole testimonianza e ciò nonostante che gli stessi abbiano congruamente motivato sul punto. In secondo luogo, perché non si affronta la questione della decisività della testimonianza del BR in riferimento alla complessiva prova dei fatti (in realtà promanante soprattutto dal compendio documentale) non essendo certo sufficiente il rilievo dei ricorrenti che il Tribunale (e, peraltro, non la Corte la cui sentenza si impugna), l'aveva citato in un passo della sentenza.
3- Il terzo motivo, sulla responsabilità e sul ruolo di OM IP, è inammissibile perchè versato in fatto e perché la Corte territoriale aveva, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, ricordato come la prova della sua colpevolezza promanasse dal fatto che egli era ben consapevole che il denaro dei soci non veniva immesso nei conti della società posto che: - con il padre OV, partecipava, almeno in alcune occasioni, al ritiro delle somme che i soci versavano;
-come amministratore della società era consapevole che quel denaro non veniva versato nella cassa;
come cointestatario di uno dei conti nei quali venivano illecitamente versate quelle somme, era consapevole di ricevere quanto, invece, si sarebbe dovuto versare nelle casse della società. Irrilevante era poi la considerazione della difesa che si doleva del fatto che la cointestataria del conto di OM IP non fosse stata coinvolta nell'accusa posto che non era emerso che ella avesse partecipato al ritiro della provvista dai soci e non si poteva pertanto affermare che ella potesse essere consapevole della fonte illecita da cui provenivano le somme. 4 Il quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati. Da tempo ormai, superando un vecchio orientamento, questa Corte si è orientata nel senso che, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (da ultimo: Sez. 2, n. 4 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541; conformi le sentenze n. 3065 del 1999 Rv. 214943, n. 10811 del 2000 Rv. 217278, n. 14939 del 2003 Rv. 223910, n. 33951 del 2005 Rv. 232051, n. 49086 del 2012 Rv. 253961, n. 2201 del 2014 Rv. 258477; difformi le risalenti sentenze n. 9472 del 1980, n. 8172 del 1983, n. 6997 del 1984, n. 9617 del 1984). Del resto il danno patrimoniale rilevante, contestato in relazione alle appropriazioni indebite descritte al capo B, era stato, tutto, cagionato alla cooperativa e doveva essere pertanto valutato unitariamente perché solo La sua misura complessiva descriveva, in modo adeguato, la diminuzione patrimoniale cagionata alla stessa. I motivi sono inammissibili anche in riferimento alla censura derivante dal diniego delle circostanze attenuanti generiche, posto che non risponde al vero che i giudici del merito non le avessero concesse solo per il comportamento processuale dei ricorrenti, avendo la Corte territoriale motivato la mancata concessione delle attenuanti anche sull'assenza di ogni resipiscenza e di iniziativa risarcitoria, anche solo parziale. Formulando, così, un giudizio esente da vizi di legittimità. Non sussistono pertanto ragioni per ritenere incongrua ed arbitraria la pena inflitta a OV IP, la cui misura impedisce di per sé sola il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. -5 - Anche il sesto motivo sull'intervenuta prescrizione delle statuizioni civili derivanti da fatti commessi prima del 17 novembre 2005 (essendo stata promossa l'azione civile solo con la costituzione di parte civile avvenuta il 18 novembre 2010) è manifestamente infondato visto che il termine di - prescrizione della pretesa civile nel processo penale è interrotto non dalle sole vicende che interessano l'azione civile e che sono disciplinate dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ. ma anche dai fatti interruttivi contemplati dall'art. 160 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, sono intervenuti, nel termine indicato dalla difesa, quantomeno in riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, al decreto che dispone ilo giudizio. Dovendosi, inoltre rilevare come, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., che prevede che "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile" il termine non fosse di anni cinque ma di anni sei a norma dell'art. 157, comma primo, cod. pen.. Tutti principi di diritto già fissati da questa Corte con la sentenza Sez. 5, n. 12587 del 26/02/2013, Di Ielsi, Rv. 254643. Quanto alla censura proposta sulla misura del sequestro conservativo, la stessa è inammissibile per la sua genericità, non avendo i ricorrenti offerto 5 elementi concreti da cui dedurre la lamentata, sopravvenuta, eccessività della cautela reale rispetto alla nuova liquidazione del danno operata dalla Corte territoriale. -6 All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Enrico Vittorio Stanislao Scarlini 2. DEPOSITATA IN CANCELLERA addi 08 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Qu 6