Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 675. Falsita' di documenti 1. Se la falsita' di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 537, non e' stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non e' stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato puo' chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, e' eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non puo' avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo e' rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia e' stata richiesta per un legittimo interesse.
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, e' inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, e' restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa e' richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio da' le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, e' eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non puo' avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo e' rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia e' stata richiesta per un legittimo interesse.
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, e' inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, e' restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa e' richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio da' le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Commentari • 10
- 1. Querela di falso in via incidentaleAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 31 ottobre 2019 · 122.22673
[…] Il comma 2 prevede invece che qualora la richiesta di esecuzione non provenga dalle parti, allora può essere promossa dal Pubblico Ministero, ma a spese del soccombente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 675 c.p.p sulla falsità dei documenti, in quanto applicabili. […]
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Giurisprudenza • 323
- 1. Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2023, n. 86Provvedimento: […] L'esecuzione di tale sentenza è però subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c., al previo passaggio in giudicato della sentenza ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della cancelleria della copia dei predetti documenti, con possibilità di rilasciarne copia, previa correzione della falsità, a chi ne faccia richiesta avendone un legittimo interesse.Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- fede privilegiata·
- falsità sottoscrizione·
- querela di falso·
- CTU grafologica·
- art. 226 c.p.c.·
- annotazione falsità documento·
- art. 227 c.p.c.·
- compensazione spese di lite·
- art. 2700 c.c.