Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
S lot LA CORTE SUPRE0 4 9 8 9 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Revocazione Ecomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente Dott. Mario SPADONE - R.G.N. 12930/01 Dott. Ugo RIGGIO -- Consigliere- Cron..41308 Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Rep. - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 23/01/02 Consigliere Dott. Sergio DEL CORE - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG UN, AG BE, AG elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATERINA, 19, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BUFALOTTA CHIUCCARIELLO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COMUNE ASCREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 0/9 elebdifende DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè contro 2002 in proprio e quale procuratrice 107 AN LE, -1- speciale di ET NT, DE MI LO, SP IO, SP NT, ET AN, ET AR, ET DI, ET NO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio ATHENA LORIZIO & DE LUCIA, difesa dagli avvocati MARIA ATHENA LORIZIO, LUCA DE LUCIA, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO ROMA, COMUNE DI SPERLONGA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati avverso la sentenza n. 5651/00 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 05/05/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato CHIUCCARIELLO Alfredo difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso per revocazione o comunque lo rigetti. -2- FATTO E DIRITTO UN, AL e AT RO, con il ricorso no- tificato il 7 maggio 2001, hanno chiesto la reorazione della sen- tenza pronunziata da questa Corte e da questa sezione il 5 maggio 2000, n. 5651, nei procedimenti riuniti n.ri 8015/97 e 8498/97 RG., denunziando due "errori di fatto". Tale ricorso non contiene "la esposizione sommaria dei fatti della causa”, che al pari del ricorso per cassazione, deve contenere, "a pena di inammissibilità", anche il ricorso per revo- cazione delle sentenze della Cassazione viziate da errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (vedi Cassazione civile sez. I, 25 giugno 1999, n. 6573), ma si limita ad esporre quelli che a dire dei ricorrenti sono da qualificarsi tali, senza riferire i contenuti della sentenza impugnata, ed il quadro complessivo, sostanziale e pro- cessuale, in cui questa si colloca. Dal contesto del ricorso di UN, AL e AT RO non è dunque possibile desumere una conoscenza del "fatto" sufficiente a ben intendere il significato e le critiche ri- volte contro la pronuncia impugnata. I controricorrenti hanno chiesto la correzione di quello che hanno qualificato un errore materiale della sentenza impugna- ta, commesso nell'indicare le coordinate catastali degli immobili oggetto della causa nella sua parte iniziale. Più che di errore materale, si tratta però di una mera imprecisione terminologica, come ha puntualmente rilevato il Pub- 3 blico Ministero nella sua requisitoria scritta, tale da non meritare la correzione richiesta. La relativa istanza dei controricorrenti, che va qualifi- cata come ricorso incidentale, è quindi, al pari del ricorso princi- pale, inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale, che quello incidentale, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma 23 gennaio 2002 Il presidente (Mario Spadone) травми L'estensore (Carlo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA APR. 2002 IL CANCELLIERE 61 8 Proma