Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
Non sussiste il delitto di appropriazione indebita allorchè il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore la proprietà del bene. (Nella fattispecie, relativa a somma versata da benefattori su un conto bancario intestato ad un'associazione per la cura di un malato, la Corte ha ritenuto che il denaro - anche se in parte utilizzato per scopi diversi da quelli di destinazione - non fosse più di proprietà nè dei donatori nè del malato, nei cui confronti l'associazione rispondeva solo a titolo obbligatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2009, n. 27540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27540 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1169
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 44378/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Rocca Alberto, difensore delle parti civili AR RI e IG CA;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, sezione penale, in data 18.2.2005;
nel procedimento nei confronti di:
AL AB PP nato a [...] il [...], e IN EN nata a [...] il [...];
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. Mirella Cervadoro;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio per gli interessi civili;
Udito il difensore avv. Di Donato, difensore di fiducia di AL AB PP e IN EN che ha concluso per il rigetto del ricorso delle parti civili.
OSSERVA
AL AB PP e IN EN sono stati rinviati a giudizio, e quindi condannati dal Tribunale di Prato, in composizione monocratica, alla pena di mesi sei di reclusione, con sentenza dell'8.1.2004, in quanto ritenuti responsabili dei reati di appropriazione indebita aggravata ed elusione di un provvedimento del giudice, perché nella loro qualità di responsabili del "Centro diritti del malato-Comitato Solidarietà", per procurarsi un ingiusto profitto, si erano appropriati di varie somme di danaro, versate in contanti e su conto corrente, con esplicita motivazione di essere dirette alle cure di AR SS, e non avevano ottemperato a provvedimento emesso dal Pretore di Prato il 28.1.1998 ex art. 700 c.p.c. (e con il quale veniva ingiunto agli imputati di erogare la somma di L. 3.856.000).
Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli imputati, e con sentenza del 18.2.2005, la Corte d'Appello di Firenze li assolveva da entrambi i reati, perché il fatto non sussiste.
Ricorre per cassazione il difensore delle costituite parti civili, deducendo (limitatamente al reato di cui all'art. 646 c.p.):
1) violazione di legge e segnatamente delle norme penali e di quelle delle quali debbasi tener conto della loro applicazione;
La decisione del Giudice di secondo grado è caduta in errore nel momento in cui ha concluso che il Centro fosse qualificabile come comitato, e che il centro non sarebbe sorto all'unico scopo di raccogliere i fondi per OZ.
Invero, il Comitato era cosa ben diversa dal Centro, ed era nato all'unico scopo di raccogliere soldi per aiutare OZ SS.
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione. È censurabile il ribaltamento avvenuto nella seconda sentenza della ricostruzione del fatto storico senza che disveli perché il primo giudice avrebbe errato nella valutazione della prova o quale mai detto inficiasse il ragionamento probatorio del primo, mentre il tribunale aveva ben motivato intorno alla ragione per la quale fosse da ritenere che lo scopo del Comitato era esclusivo ed a favore di AR. Quelle poche ragioni esplicitate manifestano vizi logici evincibili dal testo, come nel passo in cui, con evidente salto logico, la Corte ha affermato che il Centro fosse operante da molti anni, perché il padre di AR in una intervista si sarebbe detto dispiaciuto di aver fatto ricorso al conto Solidarietà. L'affermazione è di una patente incongruenza;
nessun dubbio che il Centro fosse operante da anni ed il Tribunale aveva motivato diffusamente sulla costituzione del Comitato sorto solo ed esclusivamente per SS AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SS AR era un ragazzo affetto da una rara e grave forma di leucemia, e - accompagnato dai propri familiari - doveva recarsi assiduamente presso un Ospedale di Parigi per un'avanzata terapia. Poiché la Regione aveva negato il nulla osta per la copertura di tali spese, il padre del ragazzo con l'aiuto del Centro Diritti del Malato si rivolse all'opinione pubblica;
alla fine di dicembre del 1993 venne convocata una conferenza stampa, nel corso della quale fu lanciato l'appello per una sottoscrizione in favore di SS. Venne quindi aperto presso la banca Cariprato di Prato il conto corrente bancario n. 1905502/25, intestato al Centro Diritti del Malato e chiamato Conto Solidarietà, con firma degli imputati AL e IN, sul quale confluirono i contributi, nonché presso la medesima banca un altro conto corrente n. 190508 intestato a "Comitato pro SS AR", con il fine analogo di fornire somme di danaro per far fronte alle spese conseguenti alle cure del giovane.
Con le somme versate sull'uno e sull'altro conto, AR SS potè recarsi a Parigi per le cure del caso;
poi, finalmente, la Regione ammise il malato al rimborso delle spese all'estero, ed il ragazzo ottenne nell'aprile del 1994 il cosiddetto modello E112. Dal momento dell'assunzione da parte della Regione dell'onere delle cure all'estero, e nonostante le pressanti richieste dei familiari, in quanto i rimborsi della Regione non coprivano il complesso delle spese delle cure a Parigi (soggiorni alberghieri dei familiari ecc.) il Centro gestito dagli imputati, assumendo che non potevano autorizzare altri tipi di pagamento, cessò l'erogazione delle somme a favore di SS. I familiari dovettero quindi utilizzare i fondi dell'altro conto corrente, ovvero quello acceso dal Comitato pro SS AR, che si estinse nell'agosto del 1996. Tale circostanza creò una situazione di forte contrasto tra gli imputati ed i familiari del AR, che ha determinato la richiesta di vari provvedimenti giudiziari civili, e quindi la denuncia in sede penale. Il giorno 9.9.1999, AR SS morì.
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Prato osservava che dal testimoniale assunto e dalla documentazione bancaria acquisita (contabili di versamento delle somme dei benefattori sul predetto conto) era risultato sicuramente provato che tali versamenti da parte dei vari benefattori delle somme versate sul conto corrente n. 1905502/25 gestito dagli imputati erano stati fatti solo ed esclusivamente per aiutare SS AR, onde consentirgli di pagare le cure necessarie. Ne conseguiva che avendo i prevenuti la disponibilità giuridica delle somme versate sul detto conto corrente ed essendovi rispetto a tali somme una precisa "destinazione d'uso", ossia quella di servire a pagare le spese da sostenere per le cure di SS AR, i predetti si erano resi responsabili dell'appropriazione contestata, posto che essi si erano rifiutati di elargire al beneficiario AR ed ai familiari le somme necessarie per le cure, ed avevano, per di più, distratto parte delle somme corrispondendole ad altre persone bisognevoli, se pur solo per beneficenza (v. pag. 5 della sentenza del Tribunale di Prato).
Nella sentenza d'appello, tale ragionamento non è apparso condivisibile, perché "come esattamente osservato dall'appellante (con argomentazioni che sono condivise dalla stessa parte civile, che perviene alla stessa conclusione), il Centro diritti del malato gestito dagli imputati al momento del versamento delle elargizioni su proprio conto corrente acquisiva la proprietà delle somme erogate dai benefattori. Ciò appare del tutto in linea con la dottrina e la giurisprudenza che hanno concordemente precisato come nel caso dei comitati (e il Centro in questione è sicuramente ricomprendibile in tale categoria giuridica dato lo scopo, le forme costitutive e l'autonomia giuridica di cui disponeva), i fondi costituiti dai beni mobili e immobili appartengono al Comitato medesimo che ne acquisisce la proprietà esclusiva, ancorché vincolata al perseguimento dello scopo dichiarato (cfr. app., f. 9 e ss. e memoria difensiva della P.C., f. 3). Ed allora pare alla Corte che acquisendo il Centro la proprietà delle somme versate dai benefattori e avendole gli imputati utilizzati per i fini propri dell'ente, la destinazione di scopo (a favore esclusivo del AR) data dai benefattori alle somme da loro oblate, è ai fini penalistici che qui ci occupano del tutto irrilevante" (v. pag. 6 della sentenza impugnata). Secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ n. 1004/1999 rv. 215745; Sez. 2^ n. 2436/1993 rv. 196955), nel momento del controllo di legittimità, alla Corte di Cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Cass. Sez. 1^ n. 42369/2006 Riv. 235507). Tanto premesso, rilevasi che la Corte territoriale, con una motivazione esauriente e logica, ha affrontato i temi essenziali ed ha illustrato in maniera adeguata le ragioni della irrilevanza a fini penali della condotta degli imputati con una coerente e precisa valutazione degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.
Con riferimento al delitto di appropriazione indebita ascritto agli imputati, rilevasi che, come è noto, il reato di cui all'art. 646 c.p., sanziona penalmente il comportamento di colui che "per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso". Normalmente, l'appropriazione si manifesta col dare alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso ovvero mediante il rifiuto ingiustificato della restituzione, siccome indici, l'uno e l'altro, della volontà di affermazione del dominio sulla cosa posseduta, a meno che l'esistenza di siffatta volontà rimanga esclusa dalla manifestazione di una diversa intenzione. In un caso e nell'altro, requisito essenziale è l'"altruità", del denaro o della cosa mobile indebitamente trattenuta, concetto che non può essere definito senza tener conto almeno di principi generali del diritto civile, in considerazione dell'"unicità" dell'ordinamento. Il delitto di appropriazione indebita è, quindi, senz'altro da escludere allorché il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore la proprietà della cosa. Quando l'acquisto del possesso è accompagnato dal trasferimento della proprietà, il delitto di appropriazione indebita non è infatti possibile, neppure se il soggetto abbia obbligo di fare un uso determinato della cosa ricevuta, o di una sua parte.
Nel caso di specie, è pacifico che le somme, generosamente versate dai benefattori, sono confluite sul conto corrente "Solidarietà" n. 1905502/25 intestato al Centro diritti del malato gestito dagli imputati;
tali somme sono quindi entrate a far parte "ab origine" nel "patrimonio" dello stesso Comitato, e - nonostante la destinazione alle cure di SS AR - non possono essere quindi considerate di "proprietà" diretta o indiretta di altri, ne' dei benefattori che con la donazione incondizionata hanno perso la proprietà del bene, ne' della persona alla quale le somme sono destinate, e che non ne ha mai acquistato la proprietà. Considerato poi che la destinazione dei fondi per lo scopo dichiarato rappresenta un vincolo meramente obbligatorio per il comitato, tale destinazione di scopo non incide in alcun modo sul diritto di proprietà, trasferitasi al momento stesso del versamento delle somme sul conto del Centro.
Tanto premesso, appare evidente che ogni questione, in merito alla asserita diversità tra Centro Diritti del Malato ed il Comitato (al quale parteciparono, oltre al Centro in questione, TV Prato, ed i quotidiani La Nazione e Il Tirreno) costituitosi di fatto nel dicembre 1993 per la raccolta di somme per le cure del
AR, non è rilevante.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in solido.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009