Sentenza 20 febbraio 2002
Massime • 1
Non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato a seguito di maturata prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art 530 cod.proc.pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.
Commentari • 2
- 1. Braccio di ferro fra regole di giudizio in fasi e gradi diversi del processoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2009
- 2. Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2002, n. 13170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13170 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORGIO LATTANZI - Presidente - del 20/02/2002
1. Dott. G. PIZZUTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. G. SICA - Consigliere - N. 251
3. Dott. A. AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. M. ROTELLA - Consigliere - N. 8850/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BE EN, n. Quindici (Av) l'1/9/42
avverso la sentenza 21/9/2000 corte appello Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. A. Galasso che ha concluso per l'inammissibilità MOTIVI DELLA DECISIONE
BE EN era condannata dal pretore di Avellino per furto aggravato, con le generiche prevalenti.
La corte d'appello di Napoli dichiarava, ndp, essendo il reato estinto per prescrizione.
Ricorre il difensore, anche con motivi aggiunti, deducendo violazione di legge, poiché l'imputata doveva essere assolta con formula ampia nel merito.
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, infatti, è pervenuta alla declaratoria di improcedibilità dopo ampio vaglio delle risultanze probatorie, significando che, a cagione dell'incompletezza, della prova stessa, sussistono gli estremi per la pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, c. 2 c.p.p, ma che su di essa fa aggio la causa estintiva sopravvenuta, difettando la situazione di evidente insussistenza del fatto prevista dall'art. 129, c. 2 c.p.p.. Evidente è l'errore in cui è incorsa la corte napoletana:
il capoverso dell'art. 129 c.p.p. trova applicazione allo stato degli atti, sicché il giudice d'appello avrebbe potuto e dovuto dichiarare l'estinzione sulla scorta della citata disposizione, prendendo atto da un canto dell'affermazione di responsabilità del primo giudice, dall'altro della inrtervenuta prescrizione.
Ma la corte ha valutato "funditus" l'assetto probatorio, pur non essendovi tenuta, affermando esplicitamente che gli elementi acquisiti, pur fortemente indizianti, "non bastano... a dissipare ogni perplessità sulla consistenza del fatto..." ed afferma poi esplicitamente che alle valutazioni svolte dovrebbe seguire senza dubbio l'assoluzione per insussistenza del fatto, ex art.530 c.p.v. c.p.p..
Di cui l'error iuris e la patente illogicità della pronuncia. Occorre aggiungere al riguardo che, soppressa la formula assolutoria dubitativa, quella ipotizzata dall'art. 530, c. 2 c.p.p. in relazione all'insufficienza o alla contraddittorietà della, prova è in tutto equiparata a quella dovuta alla mancanza di prova. Ne deriva che, avendo nella specie il giudice assunto il ricorrere degli estremi per l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., non poteva esimersi da tale pronuncia, equivalente a quella prevista dall'art. 530, c.1 c.p.p. e più favorevole rispetto alla declaratoria di improcedibilità per l'estinzione del reato, siccome prescritto. La sentenza impugnata va, dunque annullata senza rinvio, poiché il fatto non sussiste.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002