Sentenza 9 ottobre 1998
Massime • 3
La violazione dell'art. 11, comma primo, della legge 1 giugno 1939 n. 1089, sanzionato dal successivo art. 59, secondo la quale le cose previste dagli artt. 1 e 2 non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per i beni culturali ed ambientali ha natura di reato di pericolo.
In materia ambientale dalla disposizione di cui al quinto comma, lett. F), del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, introdotto dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985 n. 431, discende la sottoposizione a vincolo paesaggistico dell'intero territorio del Parco della Valle del Lambro e dei territori di protezione esterna dello stesso. L'esonero da tale vincolo contenuto nel successivo sesto comma dello stesso D.P.R. 616 del 1977 riguarda previsioni tassative e non è suscettibile di interpretazioni estensive. (Nella specie la Corte ha ritenuto sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero territorio dell'autodromo di Monza).
Alle disposizioni della legge 1 giugno 1939 n. 1089 sono soggetti, tra l'altro, le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse storico o artistico e, per effetto del combinato disposto degli artt. 4, ultimo comma, 11 e 18, nel caso in cui i beni medesimi appartengano ad un ente pubblico o ad un istituto o ente morale legalmente riconosciuto, vi è l'automatica sottoposizione degli stessi al regime giuridico delle cose aventi interesse storico, architettonico, archeologico ed etnografico, indipendentemente dalla circostanza che siano stati inseriti in elenchi o che vi sia stata una formale notificazione del loro valore storico-artistico. (Nella specie la Corte ha ritenuto pertanto sottoposto a tutela storico- artistica l'autodromo di Monza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/1998, n. 12003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12003 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo TONINI Presidente del 9.10.1998
1. Dott. Pietro GIAMMARCO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo S. RIZZO " N. 3041
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 15819/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1 - ER CO, n. a Milano il 26.8.1949
2 - GH RT IO, n. ad Ancona il 18.5.1949 avverso la sentenza 18.3.1998 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Bruno FRANGINI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avv.ti Raffaele DOLCE, Raffaele DELLA VALLE ed Ennio Amodio, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18.3.1998 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 6.11.1997 pronunziata nei confronti di RI CO e LA BA IO ( e di altro imputato assolto) dal G.I.P. della Pretura di MO in esito a giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, adottava le seguenti statuizioni:
1. confermava l'affermazione della penale responsabilità del RI e del LA BA , il primo quale direttore generale della s.p.a. "S.I.A.S." concessionaria dell'autodromo nazionale di MO, il secondo quale progettista e direttore dei lavori, in ordine ai reati di cui:
a) all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, per avere realizzato (il 10 e l'11 agosto 1994) senza la preventiva autorizzazione paesistica prescritta dall'art. 7 della legge n. 1497/1939, in zona sottoposta a vincolo storico e paesistico - ambientale e precisamente all'interno del territorio del Parco regionale Valle del Lambro, in area sita nel Parco reale, località "Curva della Roggia" dell'autodromo nazionale di MO, lavori di demolizione e ricostruzione della recinzione, arretramento dei guard-rail;
eliminazione del tappeto erboso;
modificazione del tracciato della strada di servizio ed ampliamento della "via di fuga" relativa alla curva;
b) agli artt. 1, 4,ultimo comma, 18 e 59 legge n. 1089/1939, per avere realizzato i lavori anzidetti, in località "Curva della Roggia" sottoposta a vincolo storico, senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;
c) all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, per avere realizzato (tra il 21 ed il 23 luglio 1994) senza la preventiva autorizzazione paesistica prescritta dall'art. 7 della legge n. 1497/1939, in zona sottoposta a vincolo storico e paesistico-ambientale e precisamente all'interno del territorio del Parco regionale Valle del Lambro, in area sita nel Parco reale, località "Curva Grande" e "II Curva di Lesmo" dell'autodromo nazionale di MO, lavori di eliminazione del tracciato della curva e realizzazione di un nuovo corpo stradale;
ampliamento della "via di fuga" relativa alla curva;
eliminazione del tappeto erboso;
demolizione della tribuna;
d) agli artt. 1, 4,ultimo comma, 18 e 59 legge n. 1089/1939, per avere realizzato i lavori anzidetti, in località "Curva Grande" e "II Curva di Lesmo" sottoposte a vincolo storico, senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;
2 riduceva a mesi tre di arresto e lire 2.200.000 di ammenda la pena complessivamente inflitta a ciascun imputato, concedendo ad entrambi i benefici della sospensione condizionale e della nonmenzione;
3. revocava l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza hanno proposto un ricorso congiunto entrambi gli imputati, i quali hanno eccepito:
A) erronea applicazione retroattiva delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 per omessa valutazione della preesistenza dell'autodromo (la cui struttura, con la sua peculiare destinazione, risale al 1922) rispetto all'imposizione del vincolo paesaggistico;
B) Motivazione contraddittoria quanto alla ravvisata esistenza, sull'autodromo, dei vincoli paesaggistico e storico;
C) erroneo mancato riconoscimento dell'applicabilità della deroga prevista dal 2^ comma dell'art. r della legge n. 431/1985, e relativo vizio di motivazione, pur essendo l'autodromo inserito, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, in zona assimilabile alla zona 'A' di cui al D.M. n. 1444/1968 e comunque ricompresa nel regime derogatorio;
D) erronea motivazione sull'affermata necessità dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione delle opere realizzate in concreto le quali, al contrario, essendo compatibili con la destinazione d'uso dell'autodromo e non avendo comportato variazioni essenziali della struttura preesistente, si configurerebbero quali interventi" di ordinaria e straordinaria manutenzione o, se si vuole di restauro e risanamento conservativo, in quanto destinati all'adeguamento dell'impianto sportivo ai fini dello svolgimento delle gare automobilistiche che altrimenti non avrebbero potuto essere effettuate";
E) arbitrarietà ed illogicità delle conclusioni della Corte territoriale, in ordine alla ritenuta sussistenza del vincolo storico sull'area dell'autodromo già prima della legge n. 1089 del 1939, tratte senza considerare che l'impianto sportivo non è certamente un'opera di interesse artistico e storico, nonché in seguito ad una valutazione soltanto parziale e comunque erronea della documentazione esaminata e ad un'illegittima interpretazione della stessa legge n. 1089;
F) erronea esclusione dell'esistenza di un'autorizzazione implicita per le opere non comportanti abbattimento di alberi e mancata applicazione dell'art. 19 della legge n. 1089/1939, che autorizza l'esecuzione di lavori urgenti in seguito a semplice comunicazione alla Soprintendenza, conferendo a quest'organo la possibilità di sospendere eventualmente i lavori già iniziati;
G) immotivato rigetto della richiesta , formulata ex art. 603 c.p.p., di assunzione di nuova prova mediante consulenza tecnica finalizzata ad accertare "se, su quali specifiche aree e quali vincoli (ambientali e storici) sussistevano al momento dei fatti";
H) vizio logico di motivazione e travisamento dei fatti in ordine all'accertamento delle date dei commessi reati;
I) vizio logico di motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo;
L) mancata ed immotivata applicazione dell'art. 5 cod. pen., a fronte di una palese situazione di ignoranza scusabile della legge penale;
M) erroneo diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n. 6, cod. pen.
Il solo imputato RI, con ulteriore atto di gravame, ha eccepito:
N) mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione, proposta ex art. 603, 3^ comma, c.p.p., al fine di acquisire le fotografie e le planimetrie del circuito di MO;
0) erronea applicazione delle norme extrapenali da cui è stata dedotta la sussistenza di un vincolo paesaggistico e di un vincolo storico sull'area dell'autodromo;
P) insussistenza di qualsiasi oggettiva violazione degli eventuali vincoli paesaggistico e storico, non essendo stata posta in essere una condotta di intervento modificativo del territorio tutelato;
Q) omessa applicazione, immotivata ed illegittima, dell'art. 51 cod. pen., dal momento che i lavori di adeguamento del circuito erano stati eseguiti in adempimento del dovere di garantire la sicurezza dei piloti sancito dalla Federation Internazionale dell'Automobile (F.I.A.) e dalla legge n. 19/1994 della Regione Lombardia;
R) erronea applicazione della legge regionale n. 19/1994, non essendo stata riconosciuta natura di sanatoria, in relazione ad entrambi i supposti vincoli, al provvedimento con il quale la Giunta regionale della Lombardia ha approvato le opere contestate;
S) manifesta illogicità della motivazione relativa al diniego di sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, poiché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. La preesistenza dell'autodromo alle leggi n. 1497/1939 e n.Viene evidenziato in ricorso, che la struttura dell'autodromo,
con la sua peculiare destinazione, risale al 1922 e pertanto preesiste sia alla legge n, 1497/1939 che alla legge n. 431/1985, le quali non intervengono sul precedente assetto del territorio, che rimane di per sè immutato, ma hanno l'esclusivo effetto di interdire, come avviene normalmente per ogni legge sopravvenuta, ogni nuovo uso del territorio medesimo che si voglia realizzare in epoca successiva alla loro entrata in vigore.
L'argomentazione è riduttiva quanto all'effettivo ambito di applicazione delle due leggi citate, che apprestano una tutela riferita all'assetto generale del territorio, in prospettiva paesistico ambientale, e non soltanto all'uso di esso. Il paesaggio e le bellezze naturali necessariamente preesistono alla normativa rivolta a proteggerli ed è erroneo affermare che, una volta stabilito un uso determinato del territorio, con esecuzione anche di opere edilizie, in epoca anteriore alla vigenza delle leggi anzidette, ogni ulteriore modificazione dei manufatti ed in genere dell'assetto ambientale protetto, non sia assoggettata alle nuove discipline, pur se attuata dopo l'entrata vigore delle norme da esse poste, soltanto perché resta immutato l'uso precedentemente attribuito.
2. Il vincolo paesaggistico
Dato pacifico è che la zona ove sorge l'autodromo rientra nel territorio del Parco della Valle del Lambro, di interesse regionale. La sottoposizione a vincolo paesaggistico discende, dunque, dalla disposizione di cui al 5^ comma, lett. f) del D.P.R 24.7.1977, n.616, introdotto dall'art. 1 del D.L. 27.6.1985, n. 312 convertito nella legge 8.8.1985, n. 431, e si estende all'intero territorio del Parco ed ai territori di protezione esterna dello stesso. Nella fattispecie in esame l'esonero da tale vincolo, imposto ex lege, si connetterebbe - secondo la prospettazione difensiva - alla previsione contenuta nel successivo 6^ comma dello stesso D.P.R - n.616/1977, secondo la quale "il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, come delimitale negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865". Rileva, in proposito, la difesa che l'autodromo ed il parco di MO in cui tale impianto sportivo è sito (a sua volta ricompreso nel territorio del Parco della Valle del Lambro), nel piano regolatore generale del Comune di MO vigente all'epoca dei fatti, risultava inserito in zona M. con denominazione non prevista dal D.M. n. 1444/1968.
Un azzonamento siffatto, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, comporterebbe l'estensione dell'esonero previsto dalla legge per le zone A, tenuto conto della ratio dell'esonero medesimo, poiché, con necessario riferimento all'ubicazione di tutto l'intero parco rispetto alle restanti aree comunali, "non può certo negarsi che lo stesso si trovi all'interno di un agglomerato urbano, tant'è che tutta la zona intorno ad esso è densamente edificata". Tali argomentazioni non possono essere condivise.
La finalità della legge n. 431 del 1985 è quella di individuare le aree che per la loro natura sono potenzialmente idonee a rivestire una particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, imponendo per esse il sostanziale ed immediato blocco di ogni attività di trasformazione territoriale e rimettendo alle Regioni il compito di apprestare una successiva normativa di specificazione attraverso la pianificazione paesaggistica.
Secondo la Circolare 31 agosto 1985, n. 8 del Ministero dei beni culturali "il fine da perseguire è quello diretto ad evitare alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio vietando interventi che arrechino deturpazione e stravolgimento dei luoghi" e, tenuto conto di tale ratio, la sottrazione al vincolo paesaggistico delle zone A e B, secondo le classificazioni del D.M. n. 1444/1968 (e, nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale, dei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865 del 1971) si spiega in - ragione del fatto che trattasi di aree totalmente o parzialmente edificate, ove l'edificazione esistente già qualifica positivamente il paesaggio ovvero già rappresenta un fattore di degradazionè" esso.
Altamente significativo, in proposito, è riferimento normativo alla delimitazione dei centri edificati Prevista dall'art. 18 della legge n. 865/1971 (e finalizzata ad un criterio di commisurazione dell'indennità di espropriazione poi dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale), costituita "dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, ad eccezione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. Deve ricordarsi, altresì che negli anzidetti centri e zone eccettuati restano tuttavia sottoposti a vincolo paesaggistico "i beni di cui al numero 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n.1497"(art. 82, 7^ comma, del D.P.R. n. 616/1977), cioè "le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la non comune bellezza", ferma restando l'efficacia dei precedenti vincoli imposti con decreto ministeriale e la facoltà sia delle Regioni sia del Ministero di sottoporre a vincolo specifico particolari aree con le procedura della legge n. 1497/1939. L'esclusione di cui al 6^ comma dell'art. 82 è stata dunque corretta da un controlimite, relativo a determinati beni (ville, giardini e parchi urbani) alla cui tutela il legislatore non ha inteso rinunciare nonostante le esigenze dello sviluppo urbano. Un orientamento dottrinale ritiene che, attraverso il rinvio operato dall'art. 82, 7^ comma, del D.PR n. 616/1977 al n. 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939, il legislatore abbia sottoposto a vincolo ex lege tutte le ville, i giardini e i parchi urbani, si distinguano o non per la loro non comune bellezza, siano o non siano già assoggettati alla disciplina di cui alla legge n. 1089/1939. Si tratterebbe, in sostanza, di una categoria ulteriore di beni vincolati, che si andrebbe ad aggiungere all'elenco di cui al 5' comma dell'art. 82, in quanto i beni medesimi (al pari di quelli rientranti nelle altre categorie) sarebbero stati "presi in considerazione per la loro mera morfologia, per il fatto cioè di integrare delle forme assunte dal territorio e suscettibili di trasformazioni soltanto se controllate, a prescindere dal loro valore estetico".
Sulla base di tali presupposti, poiché sullo stesso bene ben possono concorrere più vincoli di diversa natura o imposti con diverso tipo di provvedimento e poiché per le altre categorie di beni vincolati ex lege non si richiede una connotazione specifica di valenza estetica, si perviene ad escludere che il rinvio al n. 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 recepisca tutti i dati caratterizzanti i beni in esso elencati e ad affermare che esso vada invece interpretato restrittivamente, come riferentesi alle sole nozioni di "ville, giardini e parchi (urbani)".
Un orientamento siffatto risolverebbe in radice la questione che viene affrontata nel caso in esame. Non è necessario, però, a giudizio di questo Collegio ricorrere alla tesi dianzi delineata, non condivisa dalla dottrina prevalente, per affermare l'inapplicabilità alla vicenda che ci occupa del regime eccettuato di cui al 6^ comma dell'art. 82 dei D.P.R. n. 616/1977.
Basta porre in rilievo, invece, che quest'ultima norma, in quanto eccezionale, contiene previsioni tassative e non è suscettibile di interpretazioni estensive, collidenti fra l'altro con la ratio che giustifica l'eccezione.
La zona M del piano regolatore del Comune di MO vigente all'epoca dei fatti aveva caratteristiche diverse dalla zona territoriale omogenea A, come classificata del D.M. n. 1444/1968 ed a questa non può comunque essere assimilata con operazioni ermeneutiche non consentite nell'interpretazione di una disposizione derogatoria e perciò tassativa.
3. Il vincolo storico
Secondo la prospettazione degli imputati sarebbero assoggettati a vincolo storico soltanto la villa ed il parco reale (parco all'inglese ad essa adiacente) di MO, non già tutto il parco come oggi viene inteso, comprensivo della zona in cui sorge l'autodromo ed insistente, fino ai R.D. 29.11. 1928, n. 2933 anche nei territori di altri tre Comuni limitrofi.
Tale conclusione essi traggono:
-- da un atto di notifica di sottoposizione a vincolo, da parte del Ministero dell'istruzione, in data 15.7. 1912;
-- da un decreto in data 1.7.1913, adottato ai sensi delle leggi n. 364/1909 e n. 688/1912;
-- dalla successiva notifica di altri due provvedimenti di vincolo relativi alla villa Mirabellino ed alla Cascina San Fedele, pure comprese nel parco secondo la più lata accezione, provvedimenti che non sarebbero stati necessari se il primo vincolo avesse riguardato l'intero parco;
-- dagli atti normativi con cui venne disposta la dismissione dalla dotazione della Corona del "palazzo reale di MO e parco con le incluse ville di Mirabello e Mirabellino e con le dipendenze", beni questi "destinati in parte alla assegnazione in uso al Ministero della istruzione pubblica, per essere amministrati dal Sottosegretario per le antichità e le belle arti, ed in parte alla trasmissione in proprietà dell'Opera Nazionale dei Combattenti" (R.D.L. 3.10.1919, n. 1792). Le modalità effettive del trasferimento all'Opera Nazionale dei Combattenti vennero fissate con il R.D. 31.12.1919, n. 2578 e con esso lo Stato si riservò la proprietà demaniale "di quelle parti di immobili... che all'atto della consegna siano ritenuti di valore artistico o storico": l'autodromo è poi sorto sulla parte nord di parco ceduta in proprietà alla O.N.C. (in seguito alla stipula di una convenzione del 4.4.1922 tra il Sottosegretario di Stato per le belle arti e la S.I.A.S., società subaffittante dal locatario Consorzio Milano-MO Umanitaria) e questa parte, proprio perché il passaggio di proprietà di essa era stato consentito, non aveva evidentemente alcun valore storico.
A fronte dell'anzidetta situazione normativa e documentale, la Corte territoriale ha rilevato che:
a) ogni questione derivante dall'interpretazione dei provvedimenti (dianzi indicati) assunti negli anni 1912 e 1913 resta superata in seguito all'entrata in vigore della legge n. 1089 del 1939, che, indipendentemente da quei singoli provvedimenti, ha sottoposto a vincolo l'intero parco;
b) l'integrale estensione del vincolo trova conferma nella convenzione stipulata il 4 aprile 1922 fra la S.I.A.S. ed il Sottosegretario di Stato alle belle arti, nella cui premessa viene specificato che l'intervento dell'organo di Governo "si è reso necessario per tutelare i diritti pubblici di alto interesse morale che gli sono affidati", essendo tutto il parco, compresa la parte che la S.I.A.S. intendeva adattare a circuito automobilistico e campi sportivi, sottoposto alle disposizioni della legge 25.3.1912, n. 688, in relazione alla tutela monumentale ed artistica della legge 20.6.1909, n. 364;
c) in epoca più recente, a fare data dal gennaio del 1979, la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali hanno costantemente ribadito la immanenza del vincolo storico esteso all'intero parco. Trattasi di argomentazioni che vengono contestate dai ricorrenti sulla base dei seguenti rilievi:
-- l'individuazione dei beni sottoposti al vincolo dalla legge n.1089/1939 spetta alla stessa pubblica Amministrazione, sia pure con funzione meramente ricognitiva, in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 1, 2^ comma, della legge medesima, che appunto richiede, ai fini dell'affermazione dell'esistenza del vincolo, il positivo riscontro della presenza di caratteri di interesse storico ed artistico;
-- la convenzione del 4.4.1922 non può ritenersi provvedimento costitutivo del vincolo alla stregua delle norme al tempo vigenti (art. 5 della legge n. 364/1909), che richiedevano a tal fine la notifica di uno specifico provvedimento di competenza del Ministro, sicché deve escludersi che, in forza di tale convenzione, l'autodromo possa considerarsi vincolato ex lege ai sensi dell'art.71 della legge n. 1089/1939, che fa salvi gli effetti delle notifiche disposte appunto nelle forme previste dalla legge n. 364/1909;
-- la medesima convenzione, antecedente sia alla realizzazione dell'autodromo sia alla legge n. 1089/1939. non può avere contenuti ricognitivi dell'esistenza di valori presi in considerazione dal successivo provvedimento normativo ai fini dell'imposizione del vincolo;
-- tutte le opere di cui in imputazione sono state eseguite all'interno del perimetro dell'autodromo e questo, per la sua natura di impianto sportivo, è di per sè evidentemente privo di qualsiasi interesse artistico o storico.
A giudizio di questo Collegio le anzidette doglianze sono infondate.
Ogni questione interpretativa degli atti e dei provvedimenti che hanno avuto ad oggetto il parco in epoca anteriore al 1939 deve ritenersi superata - come correttamente ha rilevato la Corte di merito - in seguito all'entrata in vigore della legge n. 1089/1939, in quanto alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sono soggetti, tra gli altri beni previsti dall'art. 1 della legge medesima, "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico" e, per effetto del combinato disposto dei successivi artt. 4, ultimo comma, 11 e 18, nel caso in cui i beni medesimi appartengono ad un ente pubblico o ad un istituto o ente morale legalmente riconosciuto (quale l'Opera Nazionale dei Combattenti), vi è l'automatica sottoposizione degli stessi al regime giuridico delle cose aventi interesse storico, architettonico, archeologico ed emografico, indipendentemente dalla circostanza che siano stati inseriti in elenchi o che vi sia stata una formale notificazione del loro valore storico-artistico (vedi Cons. Stato, Sez. VI: 22.3.1993, n. 255; 28.7.1971, n. 761 e 11.7.1962, n. 525). Per i beni in questione non esistono, dunque, nel sistema della legge, ne' un provvedimento di riconoscimento, con efficacia costitutiva, del particolare interesse sotto il profilo storico- artistico ne' un apposito procedimento tipico volto all'adozione di un provvedimento siffatto e destinato alla produzione dei relativi effetti, la cui violazione possa essere fatta valere come vizio dell'atto di riconoscimento.
Gli elenchi previsti dall'art. 4 e dall'art. 58 della legge n.1089/1939, infatti, hanno un valore meramente ricognitivo e descrittivo, ma non costitutivo, del regime speciale di protezione al quale i beni anzidetti sono sottoposti e concernono, pertanto, una procedura che si conclude con un atto meramente dichiarativo la cui eventuale violazione non può mai essere invocata al fine di escludere l'assoggettabilità del bene al regime di tutela. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, carattere ricognitivo del vincolo deve attribuirsi già alla nota con cui il Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici competente per territorio, in evasione di un'istanza formulata in data 25.1.1979 dalla S.I.A.S. s.p.a., concedeva il proprio nulla-osta alla realizzazione di un progetto di ampliamento dei box dell'autodromo, subordinandolo all'esecuzione concordata di ripiantumazione ed altro, (nonché alle altre note indirizzate dallo stesso Soprintendente anche alla S.I.A.S. in data 23 e 30 giugno 1994, con cui si affermava che il parco di MO, nella sua totalità, è sottoposto alla legge n.1089/1939). Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, "posto che nessun provvedimento costitutivo è necessario ai fini della produzione del vincolo, nessun concreto rilievo può essere attribuito alla circostanza che un atto di mera ricognizione dell'interesse sotto il profilo storico - artistico dello immobile - sia stato adottato dal Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici e non dal Ministro"(Cons. Stato, Sez. VI., n. 255/1993 dianzi citata). Proprio la S.I.A.S., dunque, già nel gennaio del 1979, riconoscendo la necessità del richiesto nullaosta, aveva riconosciuto la sottoposizione dell'autodromo (poiché i lavori da autorizzare interessavano proprio l'autodromo) alla tutela storico - artistica. I citati provvedimenti del Soprintendente, in , ogni caso, erano obiettivamente idonei a provocare il sindacato di legittimità in ordine alla ricorrenza dei presupposti che, per effetto scaturente direttamente dalla legge, fondano l'assoggettamento dell'autodromo al particolare regime di tutela.
4. La pretesa contraddittorietà della motivazione circa l'esistenza dei vincoli storico e paesaggistico
La Corte territoriale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, ha ravvisato la sussistenza del vincolo storico ritenendo impossibile ogni distinzione fra parco ed autodromo, ma con ciò si è posta in contraddizione rispetto alla ulteriore asserzione secondo la quale il vincolo paesaggistico sussiste Poiché l'autodromo è una struttura autonoma all'interno del parco, area nella quale non vi è alcuna forma di urbanizzazione.
Il rilievo, per quanto si è detto dianzi, non è rilevante ai fini dell'esattezza della decisione finale, poiché nella sentenza impugnata:
- quanto al vincolo storico, ineccepibilmente è stato affermato che la distinzione fra parco ed autodromo è fisicamente impossibile perché l'autodromo è ormai parte stessa del parco e non vi è motivo di ritenere sottratta a vincolo una parte di esso, perché è l'insieme stesso del parco che gli fa assumere la rilevanza artistica e monumentale" (fol. 9);
- e, quanto al vincolo paesaggistico, pur essendo stato affermato che "l'autodromo non è assolutamente compreso in alcun agglomerato urbano, dal momento che è collocato all interno del vasto Parco di MO ... esclusivamente circondato da una vastissima area verde, che appunto è l'area del Parco, senza la presenza di forme di urbanizzazionè" (fol. 4), è stato comunque correttamente rilevato che tutto il Parco, e non soltanto l'autodromo, non era ricompreso in zona A) del piano regolatore vigente.
5. La pretesa insussistenza di una condotta modificativa del bene tutelato
La natura di reato di pericolo della contravvenzione di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 e l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che si deve individuare nella tutela prodromica del paesaggio (non essendo richiesto che sia arrecato un danno all'ambiente), esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita, in assenza dell'autorizzazione prevista dalla legge n. 1497 del 1939, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia (ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di opere che non alterino l'assetto idrogeologico).
Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione preventiva, ha inteso prevenire interventi (consistenti sia in opere edilizie sia in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, e la messa in pericolo del paesaggio deve concretarsi in un nocumento potenziate, da valutarsi ex ante, oggettivamente insito nella minaccia ad esso portata.
Natura di reato di pericolo deve riconoscersi pure alla violazione dell'art. 11, 1^ comma, della legge n. 1089/1939 (sanzionato dall'art. 59), norma secondo la quale "le cose previste dagli artt. 1 e 2" non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate, senza l'autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.
In questa materia, inoltre, nessun intervento resta eccettuato dal regime autorizzatorio, tanto che il successivo art. 18 impone ai proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dei beni protetti "l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione".
Tale Principio di necessario controllo preventivo subisce una sola deroga nella previsione dell'art 19, che ammette l'iniziativa autonoma del proprietario del bene, con immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, esclusivamente nel caso di assoluta urgenza e per eseguire lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera. La legge non riconosce la stessa forza legittimante ad alcuna altra esigenza, di qualsiasi tipo e natura. Nella fattispecie in esame risulta accertato, in punto di fatto, che sono stati eseguiti interventi di demolizione di una recinzione e di una tribuna, di formazione di un nuovo corpo stradale, di ampliamento delle "vie di fuga", di eliminazione di tappeto erboso per 8.500 mq. ed altro. Trattasi di opere che sicuramente "incidono sulla morfologia del parco", di cui l'autodromo costituisce parte integrante soggetta alla medesima protezione vincolistica;
che comunque alterano la situazione preesistente (non essendo necessario alcun pregiudizio concreto dell'aspetto esteriore del parco) e che, già in astratto e prima del loro compimento, si prospettavano intrinsecamente riconducibili a quell'attività di modificazione dell'assetto del territorio e dello stesso bene integralmente protetto, in relazione alla quale il regime autorizzatorio si pone come necessario ed ineludibile.
Lo spostamento di parti della pista, la creazione di un tracciato stradale, la soppressione di prato erboso costituiscono interventi che non possono qualificarsi "di manutenzione" ne' di consolidamento statico e restauro conservativo di edifici. Quanto al vincolo storico trattasi di qualificazioni assolutamente irrilevanti ed in materia di tutela paesaggistica, comunque, anche interventi siffatti non devono in ogni caso alterare l'aspetto esteriore dei manufatti e lo stato dei luoghi.
Assolutamente fuor di luogo, infine, è il riferimento alla "situazione di urgenza" prevista dall'art. 19 della legge n.1089/1939, poiché questa - come si è detto - riguarda la necessità
di evitare danni notevoli all'opera e consente soltanto l'esecuzione di lavori in via provvisoria.
6. L'epoca di commissione dei reati
La difesa concorda sulla circostanza dell'avvenuta esecuzione dei lavori interessanti la località Curva della Roggia nei giorni 10 ed 11 agosto 1994 (tenuto conto dell'accertamento diretto effettuato dalla polizia giudiziaria) ma, pur ammettendo che "una qualche incertezza vi può essere in merito alla data di esecuzione delle opere in località II Curva di Lesmo", assume che con vizio logico di motivazione e travisamento dei fatti i giudici del merito avrebbero ricondotto tali ultimi interventi al periodo ricompreso tra il 21 ed il 23 luglio.
La doglianza è infondata poiché la Corte territoriale, con un'analisi puntuale e dettagliata, ha ricostruito gli accadimenti sulla base:
- della denuncia del WWF in data 4.8.1994 (ove già si riferiva di una scavo lungo decine di metri con profondità variabile fino a circa mezzo metro, del deposito di cumuli di terra su parecchie decine di metri, dell'accumulo di materiale bituminoso, dell'asportazione della banchina erbosa, dello smontaggio di una tribuna;
- delle fotografie e degli articoli di commento descrittivi dei lavori eseguiti pubblicati su tre quotidiani il 23 il 26 ed il 28 luglio.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti "i giudici di appello hanno dimenticato che il processo penale non si fa sui pezzi di giornale e che pertanto le notizie ivi riportate - e spesso corredate da fotografie di repertorio - devono essere sottoposte all'attento vaglio, dapprima degli organi inquirenti e, successivamente, del giudice di merito. Dar credito sic et simpliciter a quanto viene riportato su alcuni quotidiani significa violare i principi più elementari in tema di accertamento dei fatti e valutazione della prova, con grave ed inevitabile pregiudizio per le persone su cui grava l'ipotesi accusatoria".
Può senz'altro concordarsi, in linea di principio, con le affermazioni anzidette in tema di valutazione delle notizie giornalistiche, ma nel caso che ci occupa i giudici del merito, con puntiglioso accertamento, tutt'altro che illogico, hanno verificato la perfetta corrispondenza alla realtà delle notizie propalate, accompagnate dalla pubblicazione di fotografie sicuramente , riguardanti la situazione dei luoghi in atto e direttamente constatata sia dai rispettivi cronisti sia attivisti dell'associazione ambientalista denunciante, nonché (sia pure a distanza di una diecina di giorni) dalla polizia giudiziaria. La difesa aveva interesse a spostare la data di inizio di tutti i lavori in epoca successiva al 4-8-1994, poiché in quella data il Sindaco di MO (pur in difetto di sub-delega, come successivamente statuito con decreto di annullamento 29.5.1995 del presidente della Regione) aveva rilasciato autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della legge n. 1497/1939 appunto per le opere da eseguirsi alla Curva Grande ed alla II Curva di Lesmo, ma tale tentativo è stato frustrato dall'evidenza dei fatti.
7. La pretesa autorizzazione implicita per le opere non comportanti abbattimento di alberi
Affermano i ricorrenti che tutti gli interventi (autorizzativi o non) del Parco Lambro, della Regione e della Soprintendenza "risultano finalizzati alla tutela del patrimonio arboreo". Razionalmente e giustificatamente, pertanto, si era formata in essi la convinzione che esistesse un - vincolo paesistico, soltanto convenzionale, riguardante esclusivamente gli alberi ed in tal senso, in particolare, essi avevano interpretato le lettere inviate dalla Soprintendenza il 12 luglio ed il 10 agosto 1994, ritenendo che con tali missive l'organo tutorio avesse implicitamente autorizzato le opere non comportanti abbattimenti di alberi.
L'argomentazione è pretestuosa, in quanto i giudici del merito hanno accertato che la Soprintendenza:
- con nota n.9961 del 30.6.1994, aveva comunicato alla s.p.a. S.I.A.S. che "il Parco di MO, nella sua totalità è sottoposto alla legge n. 1089/1939" ed aveva invitato i destinatari della nota a "non operare in contrasto con la suddetta legge" ricordando che, proprio per l'effetto dell'esistenza del vincolo, ogni provvedimento amministrativo e normativo doveva essere sottoposto alla preventiva valutazione" di quell'organo di tutela;
- con nota n. 11301 del 28.7.1994, facendo esplicito riferimento alla zona dell'autodromo, aveva ribadito "che il Parco è da considerare interamente vincolato".
La stessa Soprintendenza, inoltre, non aveva mai emesso provvedimenti positivi di alcun tipo e, se è vero che con nota n.10431 del 12.7.1994 aveva diffidato la S.I.A.S. "dall'intraprendere qualsiasi intervento relativo al previsto abbattimento di alberi nel Bosco Bello della villa reale di MO, è altrettanto vero che mai aveva comunque approvato quel progetto di variante, riguardante la globalità dei lavori, definitivamente respinto con la nota n. 11789 del 10. 8.1994.
8. La legge n. 19/1994 della Regione Lombardia ed il provvedimento 18.8.1994 della Giunta regionale
A norma della legge 8.8.1994, n. 19 della Regione Lombardia, entrata in vigore il successivo 10 agosto. ed avente ad oggetto "Disposizioni per interventi nell'autodromo di MO":
- solo ed esclusivamente le opere di adeguamento del circuito dell'autodromo di MO, necessarie Per garantire la sicurezza dei piloti che rispettassero le prescrizioni della F.I.A definite per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia del 1994, erano consentite anche in deroga alle norme di salvaguardia previste dal piano territoriale di coordinamento del Parco naturale della Valle del Lambro ed in aree non oggetto della convenzione in atto tra i Comuni di Milano e MO e la S.I.A.S., purché messe a disposizione della S.I.A.S. da quegli stessi Comuni;
-- i relativi progetti dovevano essere approvati dalla Giunta regionale dopo avere acquisito, ove richiesta, l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni monumentali in base alla legge n- 1089/1939 e, in quanto opere di interesse pubblico, tale approvazione aveva valore sia di autorizzazione in deroga alle vigenti previsioni urbanistico - edilizie del Comune di MO, sia di autorizzazione Paesaggistica di cui alle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 e teneva luogo altresì dell'autorizzazione di competenza del presidente del Consorzio del Parco prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 9/1977;
- la deroga in oggetto cessava comunque di avere efficacia "a partire dal giorno successivo allo svolgimento del Gran Premio 1994". In applicazione delle anzidette disposizioni normative, la Giunta regionale della Lombardia, con provvedimento n. 56598 del 18.8.1994, approvava il progetto presentato dalla S.I.A.S., dando atto che le opere già eseguite alla variante della Roggia sarebbero state eventualmente oggetto di certificazione di compatibilità ambientale.
Tale provvedimento, secondo l'assunto difensivo, avrebbe - ai fini penali - efficacia di "sanatoria speciale per l'accertamento di conformità in esso contenuto", in perfetto parallelismo con l'istituto disciplinato dall'art. 13 della legge n. 47/1985 in materia edilizia.
Trattasi di argomentazione ad evidenza errata, in quanto:
a) le leggi regionali non possono disporre in materia penale e non possono prevedere cause estintive dei reati con efficacia territoriale limitata soltanto ad una parte del territorio nazionale;
b) il "doppio accertamento di conformità", disciplinato dall'art. 13 della legge n. 47/1985, è istituto tipico del diritto urbanistico che, per le sue stesse caratteristiche intrinseche, non può essere applicato in materia paesaggistica e di tutela storica;
c) le previsioni normative regionali sono totalmente difformi, poiché non disciplinano una sanatoria ma una deroga mentre, per il rilascio della concessione o autorizzazione previste dall'art. 13 della legge n. 47/1985, è espressamente richiesto, quale presupposto per la sanatoria (oltre al pagamento di una somma di danaro esteso anche alle ipotesi di concessione a titolo gratuito e di autorizzazione), che l'opera abusiva sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda".
9. Le richieste di rinnovazione del dibattimento
I ricorrenti lamentano vizio di motivazione relativamente al rigetto, da parte della Colle territoriale, delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria formulate, ex art. 603 c.p.p., al fine:
- di disporre una perizia "che avrebbe meglio potuto consultare le fonti dei vincoli, la loro estensione e la applicabilità del vincolo alle opere eseguite";
- di acquisire una documentazione grafica e fotografica riguardante lo stato dell'autodromo prima e dopo l'esecuzione dei lavori. Anche tali doglianze sono infondate.
In proposito deve porsi anzitutto in rilievo che il processo è stato celebrato con il rito abbreviato, con conseguente diminuzione delle pene ai sensi dell'art. 442 c.p.p., il che comporta la irrevocabile accettazione del giudizio allo stato degli atti e, quindi, la conseguente rinuncia alla "istruzione dibattimentale". Da ciò discende l'incompatibilità di tale rito - che in appello deve proseguire con le forme previste dall'art. 599 c.p.p. - con motivi di gravame aventi ad oggetto sia pretese carenze di ordine istruttorio sia richieste di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. (Cass., Sez. III, 15.4.1996, n. 3661, ric. Abategiovanni).
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, però - pur ribadendo che nella fase di appello del processo celebrato con la forma del rito abbreviato non può configurarsi alcun potere di iniziativa ,delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso alla adozione del rito speciale, esse hanno definitivamente rinunciato ai normali poteri di disposizione della prova concessi dall'art. 190 c.p.p. - hanno affermato che è comunque consentito al giudice di appello disporre di ufficio, ai sensi del solo 3^ comma dell'art. 603 c.pp., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione (Cass., Sez. Unite, 29.1.1996, n. 930, ric. Clarke). In questo caso, dunque, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere direzionale del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti ed egli può dare conto delle ragioni del rifiuto anche in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (vedi Cass., Sez. V, 23.5.1997, n. 4882, A. De Massis). A tali Principi di diritto si è conformata la Corte di merito nella fattispecie in esame:
- affermando esplicitamente (pag. 9) l'inutilità della richiesta perizia tecnica, poiché l'esistenza dei vincoli contestati ben poteva dedursi attraverso l'interpretazione delle leggi e della documentazione già in atti, attività queste che non comportavano la necessità di acquisire ulteriori dati o valutazioni implicanti specifiche competenze tecniche escluse dalle cognizioni del giudice;
- escludendo la utilità di ogni ulteriore documentazione rappresentativa dei lavori eseguiti in concreto, poiché la consistenza degli stessi risultava esaurientemente illustrata "dalla descrizione contenuta nel verbale di ispezione eseguito l'11.8.1994 da ufficiali di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero nonché dai rilievi fotografici effettuati" (pag. 5). 10. L'elemento soggettivo del reato e la pretesa ignoranza scusabile
La difesa lamenta "vizio logico di motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo agli imputati, dell'elemento soggettivo del dolo", in quanto la Corte di merito:
a) non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali aveva ritenuto di ravvisare, in soggetti comunque attivatisi nel richiedere all'Amministrazione comunale provvedimenti autorizzatori, la volontà di porsi in contrasto con le previsioni normative, la volontà cioè di compiere una attività vietata perché priva di un valido provvedimento abilitativo;
b) avrebbe altresì trascurato di valutare che le opere eseguite sulla pista e sulle sue adiacenze erano rivolte esclusivamente ad assicurare la sicurezza dei piloti e del pubblico, per l'indispensabile necessità di adeguamento alle disposizioni internazionali impartite dalla F.I.A.
Trattasi di doglianze la cui infondatezza emerge ad evidenza allorché si consideri che:
- le contravvenzioni in oggetto sono punibili anche a titolo colpa;
- la richiesta di autorizzazioni urbanistiche è cosa ben diversa dall'esperimento delle procedure necessarie per la rimozione dei vincoli riconnessi a differenti regimi di tutela (procedure che, investendo problematiche più ampie in materie oggetto di contenzioso, potevano presentare difficoltà maggiori e costituire ostacolo ad una celere esecuzione degli interventi programmati);
- le esigenze di protezione della sicurezza dei piloti e del pubblico, connesse al non indispensabile esperimento di gare automobilistiche, non prevalevano su quelle di tutela ambientale e ad esse dovevano ragionevolmente raccordarsi.
La Corte territoriale, inoltre, non ha mancato di evidenziare (come già è stato posto in rilievo) che:
a) in data 25.1.1979 la S.I.A.S. s.p.a. aveva già richiesto alla competente Soprintendenza nulla-osta Per la realizzazione di un progetto di ampliamento dei box dell'autodromo e si era adeguata alle condizioni impartite da quell'organo, mentre nessun atto o fatto giuridicamente rilevante era successivamente intervenuto a mutare le condizioni per le quali era stata ravvisata la necessità dell'intervento tutorio;
b) la Soprintendenza, con note del 23 e del 30 giugno 1994, aveva invitato la S.I.A.S. a non operare in contrasto con la legge n.1089/1939, facendo riferimento all'obbligo di previa autorizzazione;
C) in data 4 luglio 1994 l'imputato RI aveva chiesto al sindaco di MO di provvedere in regime di subdelega a concedere l'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1479/1939, affermando testualmente (e perciò dimostrando di esserne ben consapevole) che l'autodromo "è interessato al vincolo ambientale";
d) uno stato di incertezza, se effettivo, avrebbe comunque imposto la massima cautela ed ogni opportuno prudente approfondimento, mentre non legittimava sicuramente arbitrarie iniziative di comodo. In una situazione siffatta sicuramente non può profilarsi un errore inevitabile su legge penale, sicché altrettanto infondata appare la censura di violazione dell'art. 5 del codice penale alla stregua delle decisioni nn. 364/1988 e 61/1995 della Corte Costituzionale, allorché si consideri che:
- secondo le affermazioni della Consulta, il fondamento costituzionale del riconoscimento dell'errore inevitabile sul precetto "vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive di inferiorità e non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo, indifferenze ... di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali";
- 'errore sul precetto puo' ritenersi inevitabile in situazioni di assoluta "oscurità" della disposizione (mentre nel caso in esame le norme sono chiare e consentono di conoscere i precetti nella loro esatta portata) o di un atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari gravemente caotico (mentre il caso in esame non costituisce oggetto di alcun contrasto giurisprudenziale ed è caratterizzato da un univoco e costante atteggiamento dell'organo preposto alla tutela).
L'adesione alle tesi propugnate dall'Amministrazione comunale di MO costituisce una scelta quanto meno imprudente di affidamento in una fonte non qualificata, nella consapevolezza della divergenza con una fonte qualificata e con ripudio di una pregressa condivisione delle tesi della Soprintendenza.
Il tutto conferma ad evidenza le conclusioni dei giudici di merito affermatrici di un'opzione di comodo.
11. La scriminante dell'art. 51 cod. pen. Il solo RI lamenta l'omesso riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sotto il profilo dello "adempimento del dovere di garantire la sicurezza dei piloti sancito dalla F.I.A e dalla legge regionale lombarda n. 19/1994", significando però che la questione era stata svolta dalla difesa nel corso della discussione finale.
Trattasi di doglianza manifestamente infondata, ravvisandosi corretta applicazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" secondo le previsioni dell'art. 597 c.p.p., sicché, non essendovi stato sul punto uno specifico motivo di gravarne, non sorgeva alcun obbligo di esame e di motivazione.
In ogni caso lo svolgimento delle gare automobilistiche non costituiva obbligo di legge ne' adempimento di un dovere di un diritto pubblico e la legge regionale n. 19/1994 (entrata comunque in vigore in epoca successiva alla commissione dei reati) non imponeva ma si limitava a consentire "le opere di adeguamento necessarie per garantire la sicurezza dei piloti" in occasione dello svolgimento del Gran Premio d'Italia del 1994, subordinatamente all'approvazione della Giunta regionale.
12. E denegato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen- è stata denegata poiché la Corte territoriale ha ritenuto "del tutto inadeguato in considerazione degli interventi eseguiti, che non paiono di poco conto" l'effettuato invio di assegni, ciascuno dell'importo di un milione di lire, agli enti ritenuti Parti offese nel giudizio.
La stessa Corte ha altresì rilevato che dette somme erano state "per lo più rifiutate con varie motivazioni".
I ricorrenti lamentano in proposito erronea interpretazione della disposizione codicistica e travisamento del fatto, evidenziando che:
- l'unico rifiuto era stato opposto dal W.W.F., dichiaratosi interessato al ripristino dello stato dei luoghi, mentre la Provincia di Milano aveva dichiarato di non ritenersi danneggiata in alcun modo. Tutti gli altri enti (Ministero dei beni culturali, Regione Lombardia, Comuni di MO e di Italia Nostra), invece, avevano trattenuto gli importi ricevuti;
- il Parametro di valutazione dell'adeguatezza del risarcimento del danno non può ritenersi rappresentato dall'entità degli interventi eseguiti, bensì dal pregiudizio in concreto subito per effetto degli interventi medesimi;
- i giudici avevano omesso di considerare che essi imputati, richiedendo ed ottenendo la sanatoria Per le opere realizzate, si erano comunque spontaneamente ed efficacemente adoperati per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dei reati. Trattasi di doglianze infondate poiché, prescindendosi da ogni questione di fatto relativa all'accettazione delle somme trasmesse, deve porsi in rilievo che la circostanza attenuante prevista dalle due ipotesi dell'art. 62, n. 6, cod. pen. ha natura soggettiva e la corrispondente diminuzione di pena trova la sua giustificazione non tanto nella restaurazione degli interessi patrimoniali della parte offesa quanto in un sicuro accertamento di comportamenti riparatori effettivi, sintomatici dei sopravvenuto ravvedimento del reo. Nella fattispecie l'entità dell'intervento è stata valutata, ad evidenza, per correlare ad essa quella del danno, sicché il ristoro - con deduzione logica, non sindacabile in quanto tale in sede di legittimità - è stato ritenuto inadeguato.
La Corte territoriale, inoltre, la dichiarato di condividere le argomentazioni del GIP, e la sentenza di primo grado aveva evidenziato che le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza nell'agosto del 1994 non risultavano ancora adempiute (a distanza di oltre tre anni), il che stridentemente collide con la pretesa concreta tempestiva volontà di riparazione del danno. 13. La non concessa sostituzione della pena
Quanto alla denegata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 24.11.1981, n.689, il solo RI lamenta che la Corte di merito ha omesso di considerare i numerosi elementi della fattispecie concreta di segno a lui favorevole, rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (minimo rilievo dell'intervento; intervenuta sanatoria regionale;
necessità di adeguamento alle disposizioni cogenti emessi dalla F.I.A. per ragioni di sicurezza della vita dei piloti;
assenza di un lucro personale;
effetti persuasori scaturiti dall'atteggiamento tenuto dal Comune di MO).
Non vi è dubbio in proposito, come rilevato dallo stesso ricorrente, che la valutazione concernente la sussistenza dei presupposti per l'eventuale adozione di una misura sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, dai quali deve essere tratto anche il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità stessa della sostituzione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, però, nel relativo giudizio ed anche in sede di impugnazione, il giudice non è tenuto a dare conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., bensì unicamente di quelli tra essi che ritenga particolarmente rilevanti e di valore decisivo, essendo in tal caso superfluo procedere ad una confutazione dettagliata degli elementi di segno contrario, poiché le argomentazioni e le risultanze di cui non si è dato espressamente conto, nell'implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali, devono considerarsi disattese e non già pretermesse.
Nel caso in esame la Corte territoriale, ai fini della disposta riduzione della pena complessiva, ha tenuto conto sia del fatto "che non vi è stato abbattimento di alberi ed i lavori non hanno sconfinato al di fuori dei recinto dell'autodromo" sia del successivo rilascio di nulla-osta (con esclusione dei lavori alla curva della Roggia) da parte della Soprintendenza;
invece, senza con ciò incorrere in alcun vizio di illogicità, ha denegato la sostituzione della pena detentiva attribuendo valenza determinante, e predominante sulle anzidette valutazioni positive, alla "manifesta deliberata volontà di violare la norma" nonostante le ripetute segnalazioni dell'organo preposto alla tutela del bene. Così operando quei giudici che non erano tenuti a ricollegare a medesimi elementi più determinazioni favorevoli all'imputato, hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale valorizzando elementi diversi per finalità diverse e per giudizi differenziati.
14. Per tutte le considerazioni dianzi svolte si impone, dunque, il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1998