Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è di natura propria, poiché la norma individua con esattezza i soggetti responsabili dell'illecito, specificamente elencati in: titolare della concessione edilizia, committente, costruttore e direttore dei lavori. Altri soggetti possono essere ritenuti colpevoli dell'abuso commesso dall'"intraneus" se vi sia la prova di una cosciente e volontaria partecipazione. Non può essere pertanto sanzionata una condotta di mera tolleranza senza una collaborazione attiva, quale quella del proprietario dell'area.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1998, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Papadia Umberto Presidente del 17/11/1998
2. Dott. Postiglione Amedeo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.3467
4. Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Grillo Carlo Consigliere N.36619/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BA AN, n.
8.6.42 Jesi BA KATIA, n.
8.7.69 Jesi
avverso la sentenza 5.6.98 della corte d'appello di Ancona;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Fraticelli che ha concluso per rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo
Il 5 giugno 1997 la corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del pretore locale sezione di Jesi, che in data 8.11.96 aveva condannato alla pena di giorni dieci d'arresto e lire otto milioni d'ammenda - ciascuno - LO BA e TI BA, ritenuti colpevoli di costruzione senza concessione, in Pantiere di Castelbellino acc. il 20.5.94.
Ricorrono gli imputati, deducendo tre motivi.
Con il primo evidenziano nullità del dibattimento d'appello, in quanto la corte non avrebbe tenuto conto del legittimo impedimento a comparire addotto Da LO BA, il quale tempestivamente aveva fatto pervenire un certificato medico datato 5.6.98, nel quale si attestava lo stato di malattia con prescrizione di cinque giorni di riposo e terapia domiciliare. Sul punto mancherebbe la motivazione. Con il secondo motivo si dolgono della violazione della legge edilizia, in quanto il manufatto realizzato sarebbe una pertinenza dell'azienda agricola ed in ogni caso non determinerebbe un rilevante mutamento del territorio.
Con il terzo motivo TI BA si duole dell'affermazione della sua responsabilità. Rileva che ella è soltanto la proprietaria dell'immobile e, contrariamente all'assunto della corte territoriale, non aveva l'obbligo di vigilare sul terreno, affinché non si realizzassero opere abusive. In particolare osserva che ella non è stata la committente ed era all'oscuro della costruzione posta in essere da suo padre.
Motivi della decisione.
Il ricorso di TI BA è fondato, mentre va rigettato quello Di LO BA.
Il primo motivo addotto da quest'ultimo va disatteso, poiché il certificato medico (fatto pervenire a mezzo fax) non indicava la malattia da cui l'imputato sarebbe stato affetto. Ne deriva che il giudice non è stato posto in grado di valutare la reale esistenza dell'impedimento, meramente asserito. Corretta è, pertanto, la dichiarazione di contumacia.
Non può essere ritenuto trattarsi di pertinenza, poiché l'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. con modif. in L. 25 marzo 1982, n. 94 disciplina le "pertinenze ... al servizio di edifici già
esistenti". Nella specie manca l'edificio esistente, poiché lo stesso ricorrente ha indicato che l'opera è riferibile all'azienda agricola.
Va, inoltre, ricordato che nella relazione redatta dall'ufficio tecnico comunale, datata 23 maggio 1994, si afferma che i lavori all'epoca erano in corso.
Il ricorso di LO BA va rigettato.
TI BA è, invece, estranea alla perpetrazione dell'illecito. Il proprietario dell'area, oggetto dell'abuso, non risponde del reato nel caso in cui manchi la prova del suo concorso con uno dei soggetti indicati nell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (titolare dalla concessione, committente, costruttore, direttore dei lavori). Nella specie la corte ha ritenuto che sussisterebbe una sorta di obbligo d'impedire l'evento, assegnando rilevanza ad una presunta negligenza, consistita nell'omessa vigilanza.
L'assunto è palesemente errato, in quanto soltanto in presenza di una piena prova dell'esistenza del concorso, è possibile affermare la responsabilità di un soggetto estraneo, trattandosi di reato proprio.
Deve in conclusione affermarsi che il reato previsto dall'art. 20 delle legge 28 febbraio 1985, n. 47 è di natura propria, poiché la norma individua con esattezza i soggetti responsabili dell'illecito, specificamente elencati in titolare della concessione edilizia, committente, costruttore e direttore dei lavori. Altri soggetti possono essere ritenuti colpevoli dell'abuso commesso dal c.d. "intraneus". In tal caso, però, per affermare la loro responsabilità, è necessario, sotto il profilo soggettivo, che vi sia la prova di una cosciente e volontaria partecipazione. Non può essere, cioè, sanzionata una condotta di mera tolleranza senza una collaborazione attiva ad una delle posizioni puntualmente specificate nella disposizione de qua.
Ne deriva che il ricorso di TI BA è fondato.
Consegue la condanna di LO BA al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TI BA, per non avere commesso il fatto;
rigetta il ricorso di LO BA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999