Sentenza 2 luglio 2002
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443, cd legge obiettivo, la demolizione e ricostruzione di un preesistente manufatto, operata senza modifica della volumetria e della sagoma, è subordinata, ex art. 1, comma 6, alla semplice denunzia di inizio attività, la cui mancanza non determina alcun illecito penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2002, n. 36539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36539 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MALINCONICO Alfonso - Presidente - del 02/07/2002
1. Dott. RIZZO A. Sebastiano Consigliere SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 947
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 41247/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS ON, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 2.5.2001 dal Tribunale di Cagliari. Visti gli atti.
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Sebastiano Rizzo.
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata determinazione delle parti di fabbricato da demolire.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con sentenza del 31.3.93, emessa a seguito di patteggiamento dal Pretore di Cagliari a carico di IN ON per il reato di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85, veniva ordinata la demolizione dell'opera abusiva.
Divenuta la sentenza irrevocabile, il P. M. di Cagliari ingiungeva a IN di procedere alla demolizione.
Contro il provvedimento emesso dal P.M. il IN proponeva istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo che l'ingiunzione del P.M. fosse dichiarata inefficace perché non adottata dal giudice dell'esecuzione e che fossero determinate le parti del fabbricato da demolire in quanto l'abuso edilizio era consistito soltanto nella realizzazione di un vano cucina in ampliamento dell'immobile preesistente.
Il Giudice del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2.5.2001, rigettava la richiesta avanzata dal IN rilevando che l'ingiunzione a demolire correttamente era stata emessa dal P.M. quale organo dell'esecuzione e che la demolizione riguardava l'intero fabbricato dato che al IN era stato addebitato il reato di cui all'art.20 lett. c) L. 4785 per avere effettuato, oltre alla realizzazione del vano cucina, la demolizione e la ricostruzione dell'intero fabbricato.
Contro l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione il IN ha proposto ricorso per cassazione e, dopo aver dedotto che il capo di imputazione contenuto nella sentenza del 31.3.93 era inesatto in quanto egli si era limitato a realizzare un vano cucina, ha sostenuto che tale opera era stata da lui effettuata perché in stato di necessità e che per essa illegittimamente era stata negata la concessione edilizia.
Ha poi affermato che il principio dell'intangibilità del giudicato non trova applicazione nel caso di sentenza emessa a norma dell'art.444 c.p.p. e che comunque nel caso in esame il P. M. avrebbe dovuto richiedere al giudice dell'esecuzione di determinare le parti del fabbricato da demolire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva anzitutto la Corte che le doglianze del ricorrente riguardanti la sentenza emessa dal Pretore di Cagliari sono inammissibili poiché concernono un provvedimento divenuto irrevocabile.
Relativamente al motivo con il quale il IN sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto determinare le parti del fabbricato da demolire in quanto l'intervento edilizio abusivo, contrariamente a quanto precisato nel capo di imputazione della sentenza del 31.3.93, avrebbe riguardato soltanto la costruzione di un vano cucina, è da osservare che, anche nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento, la disposta demolizione non può che riguardare le opere indicate nel capo di imputazione se in sentenza non è stata apportata alcuna modifica in ordine al fatto addebita all'imputato.
Deve però rilevarsi che l'ordinanza impugnata mette in evidenza che al IN sono state attribuite due condotte abusive e cioè la demolizione e ricostruzione di un fabbricato già destinato ad uso agricolo e poi adibito ad abitazione e la realizzazione di un vano cucina e di una tettoia.
Ora, con riferimento alla effettuata demolizione e ricostruzione del preesistente manufatto, è da considerare che in base all'art. 1 co. 6 lett. b) L. 21.12.2001 n. 443, il quale risulta più favorevole al IN rispetto alla norma di cui all'art. 22 in relazione agli artt. 3 e 10 D.P.R.
6.6.2001 n 380, la ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione di un fabbricato e nella sua ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma può essere realizzata in base a semplice denuncia di inizio attività, la cui inosservanza non comporta alcuna responsabilità penale. Data tale disposizione, nel caso in esame si impone la necessità di un accertamento da parte del giudice dell'esecuzione poiché, se ricorrono le condizioni di cui al citato art. 1 co. 6 lett. b) L.443/2001, dovrà essere dichiarato a norma dell'art. 673 c.p.p. che,
relativamente al manufatto demolito e ricostruito, il fatto non è previsto come reato ed in conseguenza per tale opera dovrà essere revocato l'emesso ordine di demolizione.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2002