Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5879 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA A I E 9/01 6 5 8 N R 9 . O 1 A I N / 587 NOME DEL POPOLO T Z 4 - / A U 6 B R B 2 IL CASS IONE E SUPREM I T . S L Oggetto R R I P (Contributi cousorri T A G P . E Forifica. Conftaura SEZIONE TRIBUTARIA B R L A A E T I D A 1 I D R ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 S E 1 N E T E T S A N - Presidente R.G.N. 22438/99 I Dott. Vincenzo CARBONE E A M S E Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron.12670 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA - Re... Consigliere Ud. 23/02/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CS SPECIALE BON ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato RACIOPPA- MALORNI, difeso dall'avvocato ROBERTA ALTAVILLA, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
NT AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 515/98 del Giudice di pace di 2001 NARDO', depositata il 03/10/98; 349 udita la relazione della causa svolta nella pubblica voient del 23.2. 2001 dal Gus. dr. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri;
competenza Tribunale di Lecce. Ritenuto in fatto che, con citazione del 17 dicembre 1997, France- SCO CE convenne dinanzi al Giudice di Pace di Nardò il Consorzio speciale per la Borifica dell'Arneo, chiedendo, tra l'altro, che venisse dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento dei contri- buti consortili e che il Consorzio fosse condannato a restituirgli la somma di £.48.945, a tal titolo corri- sposta per l'anno 1997; che, costituitosi, il Consorzio eccepi pregiudi- zialmente l'incompetenza per materia e valore del Giu- dice adito, indicando come competente il Tribunale di Lecce;
che il Giudice adito, con sentenza non definitiva n.154/98 del 18 aprile 1998, dichiarò, tra l'altro, la propria competenza per materia e valore a conoscere la controversia instaurata dinanzi a sé, e, con sentenza definitiva n.515/98 del 3 ottobre 1998, tra l'altro, accolse la domanda proposta;
- che avverso ambedue le predette sentenze il Con- sorzio speciale per la Bonifica dell'Arneo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censu- ra;
- che RA CE, benché ritualmente inti- mato, non si è costituito, né ha svolto attività difen- siva. Considerato in diritto che, con il primo motivo, il ricorrente critica sentenza impugnata, sostenendo che competente per la materia a conoscere la controversia de qua sarebbe il Tribunale di Lecce;
che il motivo è fondato: costituisce, infatti, consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ul- time, sentt. nn.1092 e 1985 del 2000), condiviso dal Collegio, quello, secondo cui i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientra- no nella categoria generale dei tributi, con la conse- guenza che la competenza ratione materiae a conoscere la domanda con la quale il contribuente chiede la re- stituzione delle somme versate a tale titolo risulta attribuita al tribunale ordinario ai sensi dell'art.9 comma 2 cod. proc. civ., non essendo stata attribuita dalla legge (d.lgs. n.546 del 1992) alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
3 che il secondo motivo, con cui viene criticata la predetta sentenza definitiva, resta, cvviamente, assor- bito;
- che, pertanto, la sentenza non definitiva impu- gnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.382 comma 2 cod. proc. civ., e deve essere di- chiarata la competenza del Tribunale di Lecce a cono- scere la presente controversia;
che, all'annullamento della sentenza non defini- tiva consegue la caducazione anche di quella definitiva di merito, in quanto pronunciata da Giudice incompeten- te, ai sensi dell'art.336 comma 2 cod. proc. civ.; che la circostanza che l'orientamento giurispru- denziale in questa sede ribadito si sia consolidato so- lo di recente integra giusto motivo per dichiarare com- pensate per intero, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa senza rinvio le sentenze impugnate e di- chiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- 20 APR. 2004 DEPOSITATO IN CA la Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2001 Oggi E CORTE IL CANCELLIERE C1 Presidente Il relatore ed estensor Arnaldo Casano N M o O IL CANCELLIERE C1 U E R P S Arnaldo Casan o