Sentenza 15 marzo 2002
Massime • 6
In materia edilizia, le opere interne hanno proprie peculiari caratteristiche rispetto agli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente come individuati dall'art. 31 della legge n. 457 del 1978, ovvero di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, e devono pertanto essere considerate nel loro complesso onde stabilirne il regime urbanistico applicabile, con la conseguenza che occorre la concessione edilizia allorché esse determinino un mutamento della destinazione d'uso o diano origine ad un organismo in tutto o in parte nuovo.
In materia edilizia la disciplina introdotta per le opere interne dall'art.2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 non ha comportato l'abrogazione dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sia per la mancanza di una disposizione abrogatrice espressa (contrariamente a quanto previsto dai decreti legge emanati precedentemente in materia e non convertiti, ma fatti salvi dalla legge n. 662), sia per le differenze esistenti fra le due disposizioni, relative l'una alle singole unità immobiliari in base alla legge n. 662 e l'altra alle "costruzioni" di cui all'art. 26 delle legge n. 47.
In materia edilizia, anche dopo la scadenza del termine di legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia di inizio attività, rimane impregiudicato il potere dovere del Comune e dell'autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a permesso di costruire, atteso che la previsione di sanzioni amministrative per gli interventi effettuati in assenza di richiesta di d.i.a o in difformità di questa, si riferisce esclusivamente ad interventi ontologicamente eseguibili con ricorso a tale procedura semplificata.
Le disposizioni della Legge Regione Lombardia 15 gennaio 2001 n. 1 in tema di modificazioni di destinazione d'uso degli immobili, che prevedono un regime semplificato, non escludono, ove si tratti di intervento edilizio soggetto in base alla legislazione nazionale penale - a concessione (ora permesso di costruire), la configurabilità del reato di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985, atteso che tale regime è esclusivamente teso a ridurre i tempi tecnici, ma non può disattendere la normativa sostanziale nazionale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto necessaria la concessione edilizia per il mutamento di destinazione d'uso, effettuato con opere interne, di un immobile da laboratorio artigianale a esercizio bar, trattandosi di categorie non omogenee).
Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio di concessione edilizia purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione di destinazione d'uso giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto necessaria la concessione in un caso di mutamento di destinazione d'uso di un piano terra e di un piano seminterrato da laboratorio-cantina a bar ristoro, effettuato mediante demolizione e ricostruzione di tavolati interni e realizzazione di locali servizi).
In materia edilizia ed urbanistica, anche dopo la temporanea entrata in vigore del D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dal 1 al 9 gennaio 2002, le pregresse disposizioni si continuano ad applicare, con le modifiche introdotte a decorrere dal 10 aprile 2002 dalla legge n. 443 del 2001 (cd legge obiettivo), sino al 30 giugno 2002 (data di entra in vigore del citato T.U.) poiché il legislatore ha previsto un effetto ripristinatorio della precedente normativa attraverso il fenomeno della reviviscenza, stante la "proroga" disposta dall'art. 5 bis del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463.
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, decisione 19/06/2006 n° 3586Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2002, n. 19378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19378 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta dopia studio L 1 9 37 8
✓ dal Sig. RIZZINI por diritti 6,20. REPUBBLICA
1 6. DIC ITALIANA
IL CANCELLIERE Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
dhe 15/3/0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE ILL PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA N. 642 Dott. Giuseppe Savignana Presidente 1. Dott. Autorio Zumbo
Claudia Squamani Consigliere REGISTRO GENERALE 2.
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Carlo Guilla N.244600
->>> 3.
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4. Trancesed Noverese.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio- SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da CATALANO per diritti € 6,20VITOU. il 23 MOG 2002 a Mazam del Vallo IL CANCELLIERE il 30 p p 1945 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE
DEPOSITATA IN CANCELLEWA Richiesta copia studi Richiesta copia studio dal Sig. ANCE CORD dal Sig. VALERI per diritti 6,20 20 MAG. 2002 per diritti 6,20 5 DIC. 2002 5 DIC. 2002 DIA LLERIALPENZIONARIO DI AL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
Villa Ciu d'affello d avverso la sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Milena del 3. UFFICIO COPIE
mag 2001 Richiesta copia studio dal Sig. _ per diritti € 626 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, il 23 MOR 2002 IL CANCELLIEREUdita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Mod. 82
A. Spinosi s.r.l.- Roma
per diritti € 62o Richiesta
7 10.2007 dal SigCAPUTO il
6902316 IL CANCELLIERE 6,20 per diritt!
(1.7 GEL 2003
IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mauro
Francesco Jacoviello che ha concluso per rigetto del ricors CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. CAGNON per diritti 6.20 27 DIC. 2002 า
IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'Avv.
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Udito il difensor e DE CAPRIO Macio (Roma).
CANCELLERIA
CANCELLERIA
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V
CORTE SOPRENS CASSAZIONE UFFICI COPIE Svolgimento del processo
TA VI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Milano, emessa il 3 maggio 2001, con la quale veniva condannato per il reato di costruzione abusiva, deducendo quali motivi la violazione degli artt.20 lett. b) 1. n. 47 del 1985, 4 1. n. 493 del
1993, come modificato dall'art.2 comma sessanta della legge n.662 del 1996, e 4 della legge regionale Lombardia n.22 del 1999, poiché l'intervento posto in essere rientrava fra le opere interne assentibili con mera autorizzazione e, comunque, non richiedeva concessione edilizia, ma d. i. a., in quanto, come da imputazione, consiste nella modificazione di destinazione d'uso di un piano terra e di un piano seminterrato da laboratorio - cantina a bar locale ristoro mediante la demolizione e ricostruzione dei tavolati interni per edificare alcuni servizi igienici e la pavimentazione, il rivestimento e la realizzazione degli impianti nei locali servizi, antibagno e bar, l'erronea applicazione dell'art.2 c.p., giacché non era stata considerata la sopravvenuta legislazione regionale,
la violazione dell'art.31 1. n.457 del 1978, perché il predetto intervento poteva essere inquadrato nella lettera b) ed essere soggetto a d. i. a. in virtù della legge regionale n.22 del 1999, l'illegittimo sulla accertamento suscettibilità di sanatoria delle opere, giacché il provvedimento rilasciato in sanatoria dal Comune non sarebbe disapplicabile, la mancata rinnovazione del dibattimento per escutere il teste Negrini, nonostante la Corte milanese ritenga la sua deposizione da interpretare,
l'illogicità manifesta e la carenza della motivazione, perché, da un lato, il giudice del gravame ritiene l'autorizzazione in sanatoria giustamente non denegata" e dall'altro, in sostanza, la disapplica, in quanto è necessaria la concessione edilizia, e non motiva sull'applicabilità della legge regionale citata, e la violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. in tema di dosimetria della pena, una volta riconosciuta la difficoltà di orientarsi nel "districato dedalo di norme tecno-giuridiche".
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, poiché il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve h -essere limitato per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la rispondenza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili_con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv.
214794, Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n.12, Janaki rv.216260 e Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n.
215, Forlani rv.212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso del tutto il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito
(Cass. sez. I 19 ottobre 1988, Quattrocchi) è dell'attuale (Cass. sez. I 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. III 23 aprile 1994, Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo ed abbia dichiarato di "condividere la sentenza", sicché le motivazioni delle pronunce dei due gradi di merito costituiscono una sola entità.
Infine, nonostante l'art. 581 c. p.p. richieda che i motivi siano specifici nell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, l'impugnazione può essere oggetto di interpretazione e non è
h necessaria la individuazione della norma di legge attinente alla censura, purché la stessa sia specificamente svolta, anche se in maniera sintetica.
Tutte queste premesse si rendono necessarie, perché entrambe le decisioni dei giudici di merito non appaiono approfondite e contengono alcune aporie ed affermazioni palesemente erronee, pur se non incidenti sul complessivo iter motivazionale e sulla soluzione prescelta, mentre il ricorso, come del resto anche l'appello, non solo trascura, in alcuni casi, l'indicazione della specifica norma processuale o sostanziale violata ( ex. gr. art.603 c. p.p. per l'omessa rinnovazione del dibattimento ed artt.4 e 5 1. n.2248 all. E del 1865 e 13 e 22 1. n. 47 del 1985 in tema di disapplicazione di provvedimento in sanatoria illegittimo) ma anche, in altri, inserisce in un motivo altra censura (ex.
gr. la violazione dell'art.31 lett. b) l.n.457 del 1978 e una pretesa buona fede in quella relativa alla dosimetria della pena), peraltro solo accennata e del tutto generica e perciò inammissibile.
Ciò posto, è pacifico in fatto che il reato contestato afferisce ad una modificazione di destinazione di uso con opere interne e con aumento di superficie lorda di pavimento di due piani da laboratorio-
cantina a bar- locale ristoro, per la quale, a parere dei giudici di merito, è necessario il rilascio di una concessione e non di un'autorizzazione edilizia.
Tuttavia le due pronunce non considerano la legge statale n.662 del 1996, che ha introdotto la c. d.
d. i. a. in materia urbanistica né quella regionale n.22 del 1999, che ha previsto procedimenti di semplificazione ed ha anticipato la c. d. super d. i. a. recepita dalla normativa statale solo con la legge n.443 del 2001 c. d. legge Lunardi o obbiettivo, non ancora entrata in vigore per quel che h attiene la parte concernente la disciplina urbanistica, giacché il comma dodicesimo dell'art.1 ne differisce l'applicazione a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della predetta legge, sicché, essendo stata la stessa pubblicata sulla G.U. suppl. ord. del 27 dicembre 2001, detta parte troverà applicazione a partire dal 10 aprile.
Peraltro, il comma quattordicesimo del predetto art. 1 1. ult. cit. ha delegato il Governo "ad emanare,
entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto ad introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999 n.50 .., le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da
6 a 13". pusiste muth (1)
Pertanto, solo a partire dal 10 aprile 2002 saranno in vigore le norme di cui alla c. d. legge Lunardi I afferenti all'urbanistica, al paesaggio ed all'edilizia di cui ai commi da 6 a 13 dell'art. 1 (unico) nella parte in cui sono di immediata applicazione nel settore penale, anche ai sensi dell'art.2 c. p., mentre il T.U. dell'edilizia (d. P. R. n.380 del 2001), la cui efficacia è stata differita in data 1 luglio 2002,
potrà subire eventuali modificazioni di "adattamento" fino al 31 dicembre 2002, sicché detta ultima normativa non interessa nella fattispecie.
La ragione di simili omissioni può rinvenirsi o in errate affermazioni giuridiche, contenute nella pronuncia di primo grado e fatte proprie dalla Corte meneghina, o in incidentali doglianze riferite nell'appello e, come tali, non enucleate dal giudice del gravame.
Infatti, se è esatto che "la legge regionale .. non può abrogare reati previsti dalla normativa statale",
anche dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001, la quale ha riscritto le norme di cui agli artt. 117 e 118 Cost., la disposizione regionale potrebbe integrare il precetto penale ovvero deve essere oggetto di interpretazione adeguatrice in modo da escludere ogni dubbio in ordine alla sua legittimità costituzionale sicché, ove non si possa addivenire ad una simile esegesi,
occorre sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 25 e 117
Cost..
Pertanto è insufficiente ed erronea l'affermazione secondo cui la legge regionale in parola non è
"rilevante nel caso che interessa, essendosi tutta la vicenda per cui è causa sviluppata ed esaurita prima dell'entrata in vigore della citata legge”, in quanto non considera eventuali effetti ex art.2
c.p..
Tuttavia, la legislazione regionale generalizza un procedimento semplificato introdotto dalla legislazione statale, sicché, in ogni caso, lascia sopravvivere i precedenti reati, a nulla rilevando la differente procedura prevista, purché gli interventi posti in essere ed assentiti con d. i. a. siano sottoposti dalla normativa statale al regime della concessione edilizia e, quindi, soggetti a sanzione penale.
Perciò, non si poteva, al momento delle decisioni in sede di merito, far questione di un'eventuale applicazione dell'art.2 c.p., una volta esclusa la funzione di norma integratrice della fattispecie penale di detta legge regionale e considerata la natura chiarificatrice delle definizioni degli interventi edilizi contenute nell'allegato A della delibera della giunta regionale n.VI/38573 del 25
settembre 1998, ai quali si applica la facoltà e non l'obbligo di assentimento con d. i. a..
Così integrata la motivazione dei giudici di merito, l'omessa considerazione di questa disciplina regionale non assume rilievo, tanto più che la stessa non si occupa "ex professo" della modificazione della destinazione di uso, se non tramite l'esame dei vari interventi edilizi definiti nella citata delibera di giunta regionale, per i quali è contemplato anche il regime predisposto in ordine al mutamento di destinazione d'uso.
A tal riguardo, l'intervento posto in essere non può essere inquadrato in quello di manutenzione straordinaria, di cui all'art.31 lett. b) 1. n.457 del 1978, invocato in via parentetica in ricorso,
neppure indicato in appello, ma trattato, perché attiene alla qualificazione giuridica del fatto, il cui compito è del giudice di legittimità, né può essere ritenuto rientrante fra le opere interne disciplinate dall'art.26 1. n. 47 del 1985, individuate nell'atto di appello, poiché, in entrambi i casi, è richiesta la mancanza di modificazione di destinazione di uso dell'immobile, mentre l'art.26 1. n. 47 del 1985
escludeva l'applicazione della particolare disciplina semplificata nel caso di “aumento delle superfici utili”, constatato esistente nella fattispecie, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Peraltro, la categoria delle opere interne ha una caratteristica trasversale, che si pone in una posizione differente rispetto agli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente,
individuati dall'art.31 1. n. 457 del 1978 in quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, e non può essere considerata in maniera disarticolata senza valutare nel loro complesso le singole opere poste in essere, procedendo h ad una particellizzazione degli interventi, sicché, in presenza di una pluralità di attività edilizie, le stesse devono essere apprezzate nella loro globalità per stabilire il regime urbanistico applicabile.
Pertanto occorre la concessione edilizia allorché le opere interne determinino un mutamento della destinazione di uso (Cass. sez. III 2 ottobre 1987, Tortoriello in Foro it. Rep. 1989 s. v. Edilizia ed
Urbanistica n. 336 cui adde Cass. sez. III 2 luglio 1994, P.M. in proc. Agostinelli rv. 198387)
ovvero diano origine ad un organismo in tutto o in parte nuovo mediante opere interne e di manutenzione straordinaria (Cass. sez. III 8 febbraio 1988, Rosati in ivi cit. 1988 s. v. cit. n. 332).
La disciplina delle opere interne ha trovato, poi, una differente regolamentazione con l'introduzione della denuncia di inizio lavori, culminata nella legge n. 662 del 1996, la quale, secondo alcuni illustri autori ed una pronuncia di questa Corte (Cass. sez. III 7 aprile 1998 n. 4205, Monti rv.
210853), avrebbe comportato l'abrogazione dell'art.26 1. n. 47 del 1985, giacché la coesistenza di queste due normative sarebbe in contrasto con la volontà semplificatrice del legislatore.
Una simile argomentazione non è condivisibile sia con riguardo a tutta la disciplina della c. d. d. i.
a., che appare come additiva di un ulteriore procedimento semplificato, sia per le differenze, non soltanto formali, esistenti tra i due enunciati ( le opere interne relative alle costruzioni ex art. 26 1.
n. 47 del 1985 ed, invece, alle singole unità immobiliari in base all'art. 2 comma 60 l. n. 662 del
1996 e successive modificazioni) sia perché, nei precedenti decreti – legge non convertiti, ma fatti
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salvi dalla legge in esame, era espressamente contemplata l'abrogazione dell'art.26 1. n. 47 del
1985, del tutto pretermessa nel citato precetto, sia perché caratteristica della nuova legislazione è
quella di prevedere tutta una serie di indicazioni di norme abrogate, anche se, poi, in realtà si configura una continuità normativa (ex. gr. d.lvo n. 22 del 1997 e l. n. 152 del 1999).
Queste osservazioni rispondono anche alla più acuta argomentazione di un Chiaro Autore secondo cui l'abrogazione deriverebbe, secondo i principi generali in materia, dall'avere il legislatore fornito una nuova compiuta disciplina alla categoria delle opere interne, modificandone pure la nozione,
giacché una disciplina bifocale delle opere interne deriva dal carattere additivo e non abrogativo della d. i .a., rilevabile in particolare dall'art.2 comma 60 n. 15 della legge n. 662 del 1996, nel quale espressamente si afferma la coesistenza della d. i. a. con il regime autorizzatorio e, quindi,
non si fa assumere alla nuova previsione alcun valore abrogativo della pregressa normativa, e dall'interesse di fornire al cittadino una pluralità di procedure semplificate anche per le opere
☑ eseguite all'esterno delle unità mobiliari ma all'interno dello stesso edificio, le quali altrimenti si vedrebbero in maniera ingiustificata penalizzate (ex. gr. aperture interne di collegamento tra piani di entità edilizie differenti su cui vedi Cons. Stato sez. II 17 marzo 1993 n. 877 in Cons. Stato
1994,1,1558), nonostante abbiano tutte la stessa funzione e l'identica incidenza sull'interesse pubblico, sicché pure un'interpretazione adeguatrice milita per l'insussistenza dell'abrogazione dell'art.26 1. cit. e per la coesistenza delle due differenti discipline.
Ulteriore conferma della persistenza del regime ex art.26 1. n. 47 del 1985 deriva dalla modifica,
apportata dal D.L. n. 67 del 1997, convertito in legge n. 135 del 1997, al predetto articolo 2 comma
60 nel senso che è consentita la modificazione della destinazione di uso nelle unità immobiliari non ricomprese nella z. t. o. A.
Infatti, detta ultima liberalizzazione deve essere esaminata insieme con la differente disciplina del mutamento della destinazione d'uso contemplata dall'art.25 l. n. 47 del 1985, come modificato dalla legge n. 662 del 1996 (contra ma senza alcuna motivazione Cass. sez. III 22 aprile 1998
n.4746, Matera rv. 210706), sicché viene ad essere limitata al mutamento entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici.
Tuttavia, non è senza rilievo il persistere del divieto di modificazione per opere interne da eseguire nelle costruzioni, le quali potrebbero completare il mutamento di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari.
La normativa di cui all'art.2 comma 60 l. n. 662 del 1996 ha espunto dal dettato normativo il riferimento all'aumento delle superficie utili, sicché, nella fattispecie, rileva la particolare disciplina della destinazione d'uso su evidenziata, che interagisce con la nozione di opere interne su richiamata, come del resto dimostra il T.U. sull'edilizia n.380 del 2001, che all'art.10 primo comma lettera c) ha previsto per la ristrutturazione edilizia la necessità del permesso di costruire per gli interventi che comportino aumento delle superfici ed ha collegato la disciplina della destinazione d'uso per le z. t. o., esclusa quella A, con quella generale contemplata dal secondo comma della stessa disposizione.
Peraltro il precetto della legge n.662 del 1996 in esame ha lasciato inalterata come condizione quella relativa alla mancanza di pregiudizio alla statica dell'immobile, sicché da parte di qualche chiaro autore si è affermato che l'aumento della superficie utile, consistendo in opere di essenziale rilevanza urbanistica, sarebbero escluse dalla categoria delle opere interne, poiché determinerebbero un carico urbanistico incidente sul costo di costruzione (d. m. 10 maggio 1977) come tale assentibile con concessione edilizia e, comunque, causerebbero un pregiudizio, anche potenziale,
alla statica dell'immobile.
Tali argomentazioni non appaiono decisive sia perché, pure in tema di autorizzazione, è possibile calcolare i costi di costruzione sia per l'espressa previsione dell'applicazione della medesima 66
disciplina stabilita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia” sia infine perché il pregiudizio alla statica non deve essere solo potenziale ma effettivo secondo quanto rende evidente il verbo "rechino", sicché, come esattamente ritenuto dalla migliore dottrina, non è vietato operare sulle strutture, ma gli interventi debbono essere tali da non recare pregiudizio all'equilibrio delle forze di azione e di reazione che si realizza all'interno delle strutture portanti di un immobile e ne determina la stabilità".
Peraltro la normativa in esame, a differenza della precedente, non si limita a richiamare la conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi, ma contempla espressamente il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie (arg. ex art.2
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comina 60 n.11 1. n. 662 del 1996), onde sono richiesti plurimi accertamenti, anche se, nella fattispecie, quest'ultimo appare superato dall'intervenuto rilascio in data 24 dicembre 1999
dell'autorizzazione dell' A.S.L. all'utilizzo dei locali seminterrati e di quella sanitaria n.184/1999,
riferite nell'atto di appello e non contestate in sentenza. Infine, occorre considerare pure la nuova normativa (d. lvo n.378 e d.P.R. nn.379 e 380 del 2001),
in quanto l'art. 138 del d. P. R. citato prevedeva l'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia a decorrere dal 1° gennaio 2002, mentre l'art.5 bis, introdotto con la legge n.463 di conversione del decreto legge n. 411 recante proroghe e differimenti di termini, ha "prorogato" al 30 giugno 2002 il termine di entrata in vigore del d. P. R. n. 380 del 2001.
Pertanto, poiché l'art. 1 della legge di conversione n.463 del 2001 al suo secondo comma ha previsto che “la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale", riferendosi al “decreto - legge 23 novembre 2001 n. 411, recante proroghe e differimenti di termini ... convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge", deve ritenersi che non si tratti di una proroga in senso tecnico, ma di un differimento o,
secondo un annotatore, di "una sospensione di efficacia", propria più di un atto amministrativo che di quello legislativo.
Infatti è noto che non è possibile prorogare l'entrata in vigore di una norma già vigente, né è
possibile la proroga di un provvedimento il cui termine sia ormai scaduto, sicché, in considerazione dell'intervenuta pubblicazione della legge di conversione n.463 del 2001 sulla Gazzetta Ufficiale
del 9 gennaio 2002, dell'espressa deroga di cui al secondo comma dell'art.1 1.ult. cit. e della disposizione della legge n.400 del 1988, il predetto T.U. è rimasto in vigore dal primo al nove gennaio 2002.
Tale breve vigenza,perciò, è rilevante ai fini dell'applicazione dell'art.2 c.p..
Ed invero non è possibile ritenere, come avanzato da qualche isolata voce dottrinale, la "proroga"
retroattiva, in quanto, oltre a contrastare con i principi generali sul tema già esposti, una simile argomentazione si pone in contrasto con l'espresso dettato legislativo dell'art. 1 secondo comma 1. n.
463 del 2001, con l'art. 15 quinto comma della legge n. 400 del 1988 e con i principi espressi dagli artt.2 c. p. e 25 Cost..
Non sembra che possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale del predetto T.U.,
perché la possibilità di prorogare l'entrata in vigore originaria, prevista dall'art.7 della legge n. 50 del 1999, non era contenuta nella legge delega, giacché è importante che sia stata una legge o un atto equiparato a procrastinarne l'entrata in vigore, non apparendo ciò in contrasto con l'art.76 della
Costituzione.
Non assume, neppure, rilievo l'omessa disposizione circa l'entrata in vigore del d. lvo. n.378 del
2001, una volta ritenuto, secondo una tesi, che il T.U. misto vive di vita propria ed i primi due testi unici esauriscono la loro funzione con il "gemmare" quello misto, che li ricomprende e si sostituisce ad essi, implicitamente abrogandoli, anche se gli altri due per essere abrogati devono entrare in vigore e pur se la funzione degli altri due T.U., uno legislativo e l'altro regolamentare, può derivare dal rispetto del principio di gerarchia delle fonti e dal distinto "controllo giurisdizionale", sicché
apparirebbe più esatto ritenere il T.U. misto quale mera fonte di cognizione e non di produzione,
seppure in contrasto con la circolare 2 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri recante "guida alla redazione dei testi normativi" (G.U. 3 maggio 2001 n.105).
Tuttavia, il T.U. misto può essere ritenuto fonte di produzione per la rigorosa procedura seguita dall'emanazione al suo inserimento nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ed alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Peraltro detta questione, le cui soluzioni possono essere opinabili, non interessa la fattispecie, in quanto occorre aver riguardo al testo legislativo, anche se, ove non si ritenesse il T.U. misto, fonte di produzione, sarebbe imperdonabile la “svista” del legislatore di “prorogare" solo il d. P. R. n. 380
del 2001 cioè il c. d. T.U. misto, in quanto non avrebbe "prorogato" un testo produttivo di effetti giuridici e resterebbe, in ogni caso, in vigore il testo legislativo, sicché, pure sotto questo profilo
"paradossale", che non si condivide, non vi sarebbe alcun vuoto normativo.
Infatti detta omissione è espressione di quella sciatteria legislativa evidenziabile in tutta la vicenda,
giacché, a titolo esemplificativo, come è stato notato, la legge n.443 del 2001 si riferisce alla legge n.50 del 1999 cioè alla legge delega che ha dato origine al “tridente" del T.U. dell'edilizia senza accorgersi che è stata già attuata e senza, in realtà, riferirsi al d. P. R. n. 380 del 2001 ed agli altri due testi (d. Ivo n. 378 e d. P. R. n. 379), ed ancora riproduce nei commi da sei a tredici dell'articolo unico disposizioni in parte corrispondenti a detto T.U., introducendo un'ulteriore delega ed una riconsiderazione del d. P. R. n.380 del 2001, appena entrato in vigore, pur se in epoca alla pubblicationce (1) successiva all'entrata in vigore della legge obiettivo subito sospeso.
Inoltre, non si considera il dettato del comma terzo dell'art.7 della legge n.50 del 1999 ed, in contrasto con l'avvenuta abrogazione operata dall'art. 136 primo comma lett. g) e secondo comma lett. h) d. P. R. n. 380 del 2001, “si ribadisce” l'abrogazione del comma ottavo dell'art.4 del d.l. n.
398 del 1993 e successive modificazioni, in considerazione, forse, del divisato differimento dell'entrata in vigore del T. U..
Infine, il complesso sistema di "abrogazione" predisposto dai commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge n.50 del 1999 ha fatto ritenere ad un illustre giurista abrogate tutte le "disposizioni non inserite o "comunque” non richiamate”, mentre detto effetto concerne solo quelle “non inserite nel testo unico” e non quelle che si pongono in continuità normativa con le precedenti, riproducendole e/o in parte modificandole in alcuni aspetti, in quanto si è in presenza di un testo unico compilativo e semplificativo, sicché, anche sotto questo differente profilo, non si avrebbe un vuoto normativo,
perché solo le disposizioni non inserite nel T.U. sarebbero abrogate, mentre le altre sarebbero state abolite (si tratta del fenomeno dell””abolitio sine abrogatione”) e, quindi, tornerebbero in vigore in seguito alla "proroga" del di P. R. n.380 del 2001.
La legge n.443 del 2001, poi, opera alcune modifiche al T.U. dell'edilizia, introducendo la c. d.
super d. i. a., ma sembra agire più sul piano procedurale che su quello sostanziale, anche se la
"riserva di adeguamento" del d. P. R. n. 380 del 2001 non rende certi di ciò, nonostante la relazione parlamentare di accompagnamento espressamente escluda che le norme previste da detta legge possano giungere a modificare la disciplina penale dei corrispondenti abusi edilizi, ed inoltre mal si coordina con la legge costituzionale n.3 del 2001 e con la normativa comunitaria.
L'accavallarsi di normative ed il sovrapporsi di proroghe, deleghe ed “abrogazioni" hanno fatto sorgere la problematica del c.d. “vucto normativo”, che sarebbe stato creato dalla "proroga” cioè
dalla "sospensione di efficacia” o dal differimento dell'entrata in vigore del T.U., già in vigore dal
(1/ afform Lostela & foule dire L primo gennaio 2002 fino al 9 gennaio, in quanto l'espressa abrogazione di cui all'art. 136 d. P.R. n.
380 del 2001 avrebbe fatto venir meno tutte le norme richiamate senza alcuna possibilità di reviviscenza delle norme già abrogate, stante l'efficacia istantanea dell'abrogazione.
Una simile problematica potrebbe essere risolta in maniera semplice, ma non semplicistica,
evidenziando come, nella presente vicenda legislativa, tutta una serie di “imprecisioni", così, in maniera buonista, indicate le molteplici incongruenze, pongono in luce l'espressa volontà legislativa di mantenere ancora in vigore il precedente e disorganico “corpus” normativo oppure riferendosi alle già prospettate superiori soluzioni, non tutte condivisibili (quella della permanenza in vigore del d. lvo n. 378 del 2001).
Peraltro, approfondendo ulteriormente la questione, potrebbe notarsi che l'errata utilizzazione del termine "proroga", l'espressa previsione del differimento solo per il d. P. R. n. 380 del 2001, :
lasciando in vigore il testo normativo e quello regolamentare (d. Ivo n. 378 e d. P.R. n.379 del
2001), secondo un'impostazione dottrinale, oppure la natura meramente cognitiva del primo ovvero vari la sua funzione di produzione normativa, secondò altri differenti approdi di t re studiosi, la
"ribadita" abrogazione di alcune norme già abrogate dal T.U. sull'edilizia da parte della legge n.443
del 2001 ed il riferimento, operato dalla legge obiettivo, non al d. P. R. n. 380 del 2001, ma al “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8
marzo 1999 n.50 e successive modificazioni" sono tutti elementi che, secondo le differenti |
angolazioni derivanti dai diversi impianti dogmatici, fanno ritenere o espressamente richiamate le normative differite ovvero quelle non "prorogate" oppure, secondo quanto appare più condivisibile,
configurano un rarissimo fenomeno di reviviscenza normativa.
Infatti l'effetto ripristinatorio deriverebbe dal complesso intreccio di “abrogazioni", incomplete o parziali ovvero "sincretiche”, di “differimenti” o “sospensioni di efficacia" di “parti” di T.U.
dell'edilizia e di ulteriori "deleghe adeguatici", sicché, seppure con termini impropri e con un percorso certamente non lineare ed ineccepibile, si giunge a far rivivere temporaneamente il precedente corpo normativo, già raccolto in un T.U., la cui efficacia è stata differita o sospesa.
h Diversamente opinando, le modifiche introdotte dalla legge n.443 del 2001, che entreranno in vigore il 10 aprile 2002, purché di immediata applicazione, finirebbero con l'inserirsi sul nulla in contrasto con l'evidente volontà legislativa, pur se espressa in maniera sciatta ed involuta, giacché
nei commi da 6 ad 11 dell'articolo unico della legge su citata sono richiamate tutte le normative più
recenti in materia urbanistica (art.4 della 1. n. 493 del 1993 come sostituito dall'art.2 sessantesimo comma della legge n. 662 del 1996) a loro volta supportate dalla disciplina e dal quadro normativo preesistenti, sicché non sembra sussistente un vuoto normativo, lasciando il cittadino, la P.A. ed i giudici senza disposizioni di riferimento, anche per la presenza del fenomeno dell'abolitio sine abrogatione, ormai molto frequente, in materia ambientale ed urbanistica, come già evidenziato.
Peraltro la problematica della reviviscenza della norma o disposizione abrogata, secondo la prevalente dottrina, avanzata per la prima volta da un illustre giurista costituzionalista, deve essere risolta caso per caso con riferimento, per le norme legislative e trascurando le differenti questioni relative alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ammessa dai giudici delle leggi (Corte
Cost. n.108 del 1986 e per un caso in alcuni aspetti similare a quello in esame sent. n.249 del 1996,
addirittura in tema di reviviscenza di norme di un decreto - legge decaduto) ai criteri ermeneutici previsti nell'art. 12 disp. prel. c. c. ed in particolare all'intenzione del legislatore, mentre la diversa ricostruzione dottrinale, secondo cui la reviviscenza sarebbe possibile solo qualora il legislatore richiami in modo inequivoco, implicitamente o esplicitamente, l'effetto ripristinatorio della norma o disposizione precedentemente abrogata, trova i suoi fautori in illustri giuristi civilisti.
Infatti la reviviscenza opera sul piano dell'efficacia delle norme, sicché la "sospensione di efficacia", secondo alcuni, o, meglio, il differimento di efficacia del d. P. R. n. 380 del 2001
comporta la "riestensione" di quelle precedentemente abrogate, giacché quest'ultime restano presenti nell'ordinamento limitandosene l'efficacia.
Tuttavia, nella fattispecie, senza necessità di ulteriormente sviluppare questa problematica,
qualunque tesi si segua, appare evidente la volontà del legislatore, implicita e dimostrata attraverso tutta la complessa vicenda e l'analisi ermeneutica, di voler ripristinare, sia pure temporaneamente, la pregressa normativa, in gran parte, del resto, solo richiamata e/o modificata nel d. P. R. n. 380 del
2001 tramite il fenomeno della “abolitio sine abrogatione", come già rilevato su questo punto,
giacché, utilizzando una metafora e volendo escludere ulteriori discussioni e problematiche sul tema dell'abrogazione, con la "proroga" non si è proceduto neppure alla "resurrezione di ciò che è
morto”, come potrebbe affermare chi ritiene l'abrogazione avere un effetto invalidante e non limitativo di efficacia, ma al "consolidamento postumo e temporaneo di ciò che è avvenuto prima della morte" cioè della normativa pregressa trasfusa con modificazioni nel citato d. P. R..
Pertanto, ferma l'applicazione quale ipotesi più favorevole delle “innovazioni” introdotte dal T.U.
(ex. gr. demolizione e ricostruzione dell'edificio con determinate caratteristiche da inserire nella ristrutturazione) e di quelle stabilite dalla legge n.443 del 2001, quando entreranno in vigore e nella parte in cui eventualmente incidano nel settore penale, le pregresse disposizioni del quadro normativo della materia urbanistica si continuano ad applicare con le modifiche in vigore dal 10
aprile 2002 della legge c. d. obiettivo sino al 30 giugno 2002, poiché la "proroga”, la “parziale abrogazione", la nuova "delega" adeguatrice ed il riferimento alla precedente e più recente normativa urbanistica, che si fonda su quella risalente nel tempo, consentono di ritenere che il legislatore, sia pure in maniera involuta e sciatta, abbia previsto un effetto ripristinatorio,
temporalmente determinato, della precedente normativa attraverso il fenomeno della
"reviviscenza", sicché tramite un'analisi ermeneutica sistematica, logica e teleologica della vicenda normativa, risulta che l'effetto istantaneo abrogante è venuto meno in virtù del differimento,
nonostante la legge n.443 del 2001 sia stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della
“proroga", pur se, in parte, risente di questa decisione “latente".
Risolta detta questione, anche il T.U. sull'edilizia ha confermato che la modificazione della destinazione di uso di un immobile con o senza opere edilizie è disciplinata dalla legislazione regionale (art.10 secondo comma T.U. cit.), sicché, in assenza di detta normativa, permane il precedente orientamento giurisprudenziale ( Cass. sez. un. 17 luglio 1982 n.7102, Querqui
rv.154683 in tema di modificazione di destinazione d'uso funzionale o con opere, Cass. sez. III 2
h dicembre 1997 n.11044, P.M. in proc. Orsi Bertolini rv.209049 con riferimento espresso alle opere interne, Cass. sez. III 10 gennaio 1997 n.4021, Cozzolino in relazione alla trasformazione di sottotetto in mansarda, ma per la Lombardia vedi 1. r. n. 15 del 1996 e successive modificazioni,
Cass. sez. III 27 luglio 1996 n.8602, Pruneri, relativa alla modifica di utilizzazione di un immobile e di un piano in totale difformità dalla concessione edilizia, emesse le ultime due prima della pubblicazione della legge n.662 del 1996) che riteneva soggetta a concessione edilizia la modificazione di destinazione di uso effettuata con opere, siano esse interne o esterne (cfr. per i giudici amministrativi fra tante Cons. Stato sez. V n.201 del 1998, n.343 del 1998 e n.195 del
1999).
La legge n.662 del 1996 e la successiva modificazione con la legge n.135 del 1997 ha consentito il mutamento di destinazione d'uso con opere interne per gli immobili non ricompresi nella z. t. o. A,
purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici
(vedi per un'anticipazione certamente non corretta all'epoca, ma anche con l'attuale formulazione
Cass. sez. III 18 settembre 1996 n.8488, Gerber), giacché la modificazione di destinazione d'uso giuridicamente e penalmente rilevante era quella che avveniva nelle c. d. macrocategorie, giacché
comportava il mutamento dei c. d. standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico (cfr.
Cons. Stato sez. V n.1053 del 1996 e Cons. Stato n.216 del 1999) sempre che non sia stata adottata la normativa regionale di riferimento contemplata dall'art.25 1. n. 47 del 1985 come modificato dalla legge n. 662 del 1996 (Cons. Stato sez. V n.231 del 1999).
Tutto questo "excursus" normativo, interpretativo e giurisprudenziale è tralasciato da entrambe le decisioni di merito, che si limitano a recepire l'equiparazione modificazione di destinazione d'uso con opere necessità di concessione edilizia, ma, almeno, individuano le opere effettuate e
- sicchi consentono di disentere sul regione findes applicable- l'intervenuto mutamento,
Pertanto, poiché la trasformazione effettuata non concerne categorie omogenee, in quanto vi è una modificazione di destinazione d'uso da laboratorio artigianale a bar - ristoro con maggior carico industriale a quella commerciale urbanistico e trasferimento dalla categoria artigianale di(1) afferant L ledo оско ㅅ residenziale, non rileva l'accertamento circa l'eventuale edificazione in zona A, giacché detto mutamento è escluso pure per le altre zone non omogenee.
Infine, ad ulteriore conferma dell'analisi esegetica effettuata, deve rilevarsi che la ritenuta qualificazione giuridica dell'intervento come “ampia ristrutturazione edile dei locali al piano interrato" e la dimostrata modifica della superficie utile postulavano la necessità del permesso di costruire in base all'art. 10 lett. c) T.U. cit., in quanto vi è aumento di superfici.
Tuttavia sia il ricorrente sia l'impugnata sentenza non considerano la legge regionale 15 gennaio
2001 n. 1, pubblicata sul B.U.R. il 19 gennaio 2001 ed entrata in vigore il giorno successivo, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione all'art.25 ultimo comma 1. n. 47 del 1985, come modificato dalla legge n. 662 del 1996 e recepito dall'art. 10 secondo comma del T.U. sull'edilizia.
La predetta normativa ha, in pratica, demandato ai Comuni, attraverso lo strumento urbanistico generale, di indicare le destinazioni di uso non ammissibili rispetto a quelle principali di singole zone omogenee o di immobili (art.1 secondo comma ultima parte I. r. n. 1 del 2001), liberalizzando le altre e sottoponendo a semplice comunicazione le modificazioni di destinazione di uso, "conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie”( art.2
secondo comma prima parte 1. r. ult. cit.).
Differente e più analitico discorso deve svolgersi, invece, per il mutamento di destinazione di uso con opere, interne o esterne, il quale comporti modificazioni fra macrocategorie cioè all'argomento/
attinente alla fattispecie in esame.
Infatti la predetta legge regionale si presenta di difficile lettura sul punto e passibile di varie interpretazioni a differenza di altre (ex. gr. legge regionale Campania n.19 del 2001).
Innanzitutto, in via generale, un raffronto con il regime transitorio predisposto dagli artt.8 e 9 della citata legge regionale, relativo però ad altro capo, potrebbe far ritenere che la disciplina di cui all'art. 1 è subordinata all'adozione di specifiche determinazioni comunali, sicché, fino a quando non interverranno, continuerebbe ad applicarsi la previgente normativa già su delineata, escludendo ogni importanza alla legislazione predisposta in contrasto con le finalità della legge e con la
小 delibera della Giunta regionale del 21 dicembre 2001 n.7/7386, che nella materia della disciplina delle modifiche delle destinazioni di uso richiama la “nozione” “quello che non è espressamente vietato è ammesso".
Tuttavia, questa esegesi non sembra plausibile, tanto più che, ove la norma venisse così interpretata,
la tecnica legislativa utilizzata dalla Regione Lombardia sarebbe meno rispettosa del dettato della legge nazionale n. 662 del 1996, del T.U. sull'edilizia (art.10 secondo comma d. P. R. n.380 del
2001) e soprattutto dei principi costituzionali desumibili dagli artt.25 secondo comma, 117, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, e dell'orientamento giurisprudenziale del giudice delle leggi in tema di norme penali in bianco, in cui la sussistenza di un reato è demandata ad un atto amministrativo anche se di portata generale ( Corte Cost. sent. n. 282 del 1990
concernente il nulla - osta per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).
Infatti la predetta legge, nonostante tenda a non comprimere il fondamentale ruolo delle autonomie comunali in sede di disciplina delle modifiche delle destinazioni di uso (cfr. Corte Cost. n.73 del
1991 e n.259 del 1997) espresso attraverso lo strumento urbanistico, non indicherebbe i principi base cui attenersi, a meno di non voler ritenere tale quello della generalizzata liberalizzazione con facoltà di esclusione di alcuni mutamenti da parte degli enti territoriali comunali con ulteriori profili di possibile illegittimità costituzionale per violazione degli artt.9 e 32 Cost., ed, in definitiva, viola la riserva di legge in materia penale, cui la norma nazionale aveva cercato di ovviare tramite il rinvio della disciplina relativa alla legge regionale (cfr. per un'interpretazione in questo senso anche Corte Cost. ord. n.362 del 2001, in cui si parla “di rinvio completo alle leggi regionali").
Pertanto, un'interpretazione adeguatrice sempre da ricercare prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale e l'espresso riferimento contenuto nel primo comma dell'art.2 1. r. n. 1 del
2001 ai "mutamenti di destinazione d'uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sottoposte a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia o a denuncia di inizio attività" e la previsione della sottoposizione di detti interventi "rispettivamente alla medesima concessione o autorizzazione o denuncia di autorità" sembrano disancorare la liberalizzazione delle destinazioni di uso dagli indici h parametrici delle macrocategorie per inserirle nelle caratteristiche dei singoli interventi edilizi, in tal modo collegandosi pure con la legge regionale n.22 del 1999, istitutiva ante litteram della c. d.
super d. i. a. introdotta dal 10 aprile 2002 dalla legge statale n.443 del 2001.
Una simile analisi ermeneutica sembra confortata dal comma terzo dell'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2001, in cui sono previsti i mutamenti di destinazione d'uso, ritenuti ammissibili, che comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno degli standard. h Infatti, queste modificazioni, effettuate con opere, rientrano nelle c. d. macrocategorie, eppure sono ritenute ammissibili, sicché soltanto la tipologia dell'intervento edilizio finisce con il rilevare ai fini della disciplina penale del mutamento delle destinazioni d'uso con opere.
Peraltro, il comma terzo dell'art. 1 1. r. n. 1 del 2001 da solo non è decisivo perché potrebbe essere interpretato in relazione con il comma primo dell'art.2 1. r. cit. nel senso di far assumere, in ogni caso, rilevanza penale alle modificazioni d'uso eseguite tra macrocategorie diverse, limitandosi la specifica disciplina sull'aumento o sul fabbisogno degli standardSalle categorie omogenee oppure a quelle differenti, ma solo sotto il profilo urbanistico - amministrativo.
Tale ultima analisi esegetica non viene esclusa dal superamento del concetto di standard, cui tende la stessa legge regionale n. 1 del 2001, trasformando, come è stato sostenuto da un noto studioso di urbanistica, la rigidità del D.M. 2 aprile 1968, posta a presidio del principio di eguaglianza e di un'urbanizzazione controllata, in un marketing territoriale, con il quale 66 è affermata la privatizzazione del territorio che perde qualsiasi valenza di bene pubblico”.
Infatti, presupposto di questa "rivoluzione copernicana", della cui legittimità costituzionale, anche dopo le penetranti modifiche introdotte agli artt. 117 e 118 Cost. dalla legge costituzionale n. 3 del
2001, è lecito dubitare, è l'adozione del piano dei servizi e l'adeguamento dei Piani regolatori generali alla disciplina del titolo terzo 1. r. n. 1 del 2001, mentre l'ultimo comma dell'art.9 della legge regionale in esame espressamente prevede che sino all'adeguamento dei piani regolatori 66
generali ... si applica la normativa precedente”, sicché, almeno in attesa di detti adeguamenti, la differente interpretazione non può ritenersi non plausibile. Tuttavia, qualsiasi analisi esegetica si segua al riguardo, l'intervento posto in essere, qualificato di ristrutturazione edilizia dai giudici di merito, dovrebbe essere assentito con concessione edilizia sia perché ha determinato un aumento di superfici utili (art. 10 lett. c) d. P. R. n. 380 del 2001) sia perché comporta il trasferimento da una macrocategoria all'altra come già illustrato.
Ed invero, l'art.2 primo comma 1. r. n.1 del 2001 nella formulazione su riferita chiarisce la formulazione involuta di quella di cui all'art.4 I. r. n. 22 del 1999, secondo cui la facoltà di
*
denuncia di attività si applica a tutti gli interventi edilizi definiti dall'allegato A della delibera della
Giunta Regionale n. VI/38573 del 25 settembre 1998", e conforta l'analisi esegetica su accennata,
in base alla quale la scelta del regime semplificato non influisce sulla configurabilità del reato, ove si tratti di intervento edilizio, soggetto in base alla legislazione statale penale a concessione edilizia (ora permesso di costruire ed eseguito senza o in difformità dall'atto di assentimento oppure in contrasto con la strumentazione urbanistica, giacché trattasi di una facoltà attribuita al cittadino per ridurre i tempi tecnici e le possibili lungaggini burocratiche, ma non può eludere o disattendere la normativa sostanziale, secondo quanto già prospettato da una parte della dottrina per la stessa legge statale n.443 del 2001,in base ad un'impostazione condivisibile almeno per alcune sue disposizioni (cfr. in senso parzialmente difforme Cass. Sez. III 7 marzo 2001, Toma in
Urb. ed appalti 2001, 686, poiché non illustra partitamene le diverse questioni, giacché si trattava di un giudizio incidentale relativo ad una misura cautelare reale).
Ed invero, volendo approfondire detto aspetto, nonostante la modesta rilevanza nella fattispecie concreta, non sembra che il testo dell'art.4 della legge regionale Lombardia n. 22 del 1999 debba necessariamente consentire con d. i. a. tutti gli interventi indicati con riferimento ad un allegato di atto amministrativo generale ( allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. VI/ 385373
del 25 settembre 1998).
Infatti il predetto articolo nei primi due commi afferma di attenersi ai principi previsti in particolare dall'art. 19 della legge statale n.241 del 1990 come modificato dall'art.2 della 1. s. n. 537 del 1993 e dall'art.4 della legge statale n.493 del 1993 sostituito dall'art.2 comma 60 della legge statale n. 662 del 1996, sicché la legge regionale successiva a queste statali non può aver ignorato i principi in base ai quali la Regione non ha competenza in materia penale e le sanzioni previste in caso di svolgimento di attività edilizia in carenza dell'atto di assenso della P.A. o in difformità ad esso si applicano pure per le opere per la cui edificazione è stata presentata istanza di d. i. a. anche nel caso di esecuzione di interventi non assentibili con tale procedimento semplificato, secondo quanto stabilito dalla legge n. 662 del 1996, pure richiamata.
Inoltre, l'allegato A della citata delibera regionale mira a definire gli interventi edilizi al fine di
“dare omogeneità ed uniformità ai regolamenti edilizi, pur nel rispetto dell'autonomia comunale ed a “dare attuazione, a livello locale, a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico quali la semplificazione dei procedimenti [e] l'accorpamento degli stessi”, sicché è stato redatto più per predisporre una disciplina uniforme delle diverse tipologie di intervento nel rispetto della normativa statale di settore e penale invece di estendere in maniera indiscriminata la disciplina della d. i. a. pure nei suoi riflessi penali e sanzionatori a tutti gli interventi, mentre il riferimento al predetto nella legge regionale n.22 del 1999 serve per. indicare le varie tipologie senza fornirne nel testo legislativo una partita elencazione.
In sostanza l'art.4 1. r. n. 22 del 1999 in esame prevede una procedura semplificata ed alternativa per l'assentimento di alcuni interventi edilizi, richiamati dalla citata deliberazione, sempre nel rispetto della normativa statale.
Tale esegesi, del resto, trova la sua conferma nell'art.2 primo comma della legge regionale della
Lombardia n. 1 del 2001, nel quale sono indicati i differenti atti di assentimento per le diverse ipotesi di modificazione di destinazione d'uso con opere (concessione od autorizzazione edilizia oppure denuncia di inizio attività).
Infatti, rilevata la piena coscienza nel legislatore regionale dei limiti delle proprie attribuzioni,
richiamati, per quel settore, nel primo e secondo comma dell'art.4 1. r. ult. cit., non può attribuirsi a quello successivo un significato palesemente illogico e per nulla ammissibile, secondo cui sarebbero soggetti a concessione edilizia gli interventi in contrasto con la strumentazione urbanistica comunale vigente cioè quelli che in alcun modo possono essere assentiti, tranne l'ipotesi del rilascio della concessione edilizia in deroga i cui presupposti e condizioni sono controversi e limitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza e dal d. P. R. n.380 del 2001.
La necessità di un'analisi ermeneutica complessiva del dato normativo dimostra come la dizione letterale del terzo comma dell'art.4 1. r. n. 22 del 1999 non sia, poi, così evidente e tale da non lasciar spazio a letture alternative più rispettose del dettato costituzionale e, quindi, ad un'interpretazione adeguatrice sempre da ricercare prima di sollevare una questione di legittimità
costituzionale, secondo quanto varie volte affermato dalla Consulta.
Né una simile impostazione costituisce una lettura forzata della legge regionale in parola, perché si fonda su un'esegesi logica, sistematica e teleologica della norma e neppure esclude che la legislazione regionale possa regolare ipotesi di ulteriori interventi, in cui è ammissibile l'utilizzazione della d. i. a., estendendone la portata, tanto più che, all'epoca, tale istituto certamente coesisteva con l'altro atto di assentimento, penalmente irrilevante, qual è l'autorizzazione.
Infatti unico limite è quello del rispetto della normativa statale di settore e soprattutto di quella penale, che prevede come reato l'esecuzione di opere senza concessione edilizia.
Non assume rilievo, a parere di questo collegio, se non ad altri fini, l'intervenuta pubblicazione sul
B. U. R. della Regione Lombardia del 10 dicembre 1999 di una circolare “esplicativa" della legge in esame del 6 precedente, nella quale sembra evidenziarsi una differente interpretazione della legge regionale n. 22 del 1999 sia per la diversa forza normativa delle due fonti sia per la non evidente perspicuità della stessa sia per la sua provenienza, nonostante costituisca soltanto un importante contributo da considerare nell'esegesi, poiché redatta dal potere esecutivo della Regione, che ha emanato la legge, ma proprio per questo di valore ancipite.
Peraltro la predetta circolare è stata chiarita da una "comunicazione” dell'assessore regionale all'urbanistica del 21 aprile 2000 n.100, in cui espressamente si legge che66essendo la d.i.a. una facoltà e non un obbligo, essa non modifica il regime concessorio e quello sanzionatorio ad essa correlato, di cui alla 1.47/85, come espressamente previsto dall'art.4 della 1.493/93, secondo cui h dia (ructid.i.a.)(1)
L l'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di dia sono comunque subordinate "alla medesima disciplina definita dalle norme statali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia” In sostanza la Lr 22/99 non ha intaccato l'impianto sanzionatorio previsto dalla 47/85. Pertanto per le fattispecie di opere soggette a dia contemplate dalla 1.662/96 si applicano le sanzioni previste dalla legge stessa, mentre per le nuove tipologie di intervento sottoposte alla procedura semplificata di dia introdotte dalla Lr 22/99 si applicano le sanzioni di cui alla 1.47/85”.
La predetta comunicazione, seppure sembra riferirsi alle sole "sanzioni" amministrative e non affronti la tematica della possibilità di assentire, ai fini penali, con d. i. a. interventi soggetti a concessione edilizia in base alla legislazione statale, appare voler ribadire la volontà regionale di rispettare nell'esegesi della legge regionale n.22 del 1999 i principi stabiliti dalla normativa dello
Stato e di non voler interferire con le materie di competenza esclusiva del legislatore statale, sicché
avvalora le argomentazioni su svolte, nonostante l'ambivalenza delle espressioni usate.
Questa considerazione fa sì che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2001,
una difforme analisi ermeneutica della norma in parola comporterebbe in sede di cognizione e di merito e non in quella cautelare la possibilità di applicare il principio sotteso alla c. d. buona fede nelle contravvenzioni ed in particolare l'art.5 c.p. come modificato dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 364 del 1988, ricorrendone, però, tutti gli altri presupposti.
Peraltro, anche ove non si volesse accedere a detta impostazione, che il collegio ritiene la più
plausibile, perché appare costituzionalmente orientata e sistematica, nella fattispecie il mutamento di destinazione d'uso come tale non era disciplinato dall'allegato A della deliberazione citata,
giacché quest'ultimo si riferiva a tipologie di interventi, sicché occorrerebbe considerare l'art.2 1. r.
n. 19 del 1992 e successive modificazioni e la legislazione statale all'epoca vigente, nonché, in ogni caso, la conformità di detto mutamento alla strumentazione urbanistica comunale, tanto più che tutta la vicenda si è svolta prima dell'entrata in vigore della legge n.22 del 1999, sicché tutta la
It affum fills de force pudon h discussione viene svolta ai fini dell'applicazione dell'art.2 c.p. e soprattutto della ricostruzione della disciplina normativa del mutamento di destinazione d'uso nelle varie epoche.
Pertanto, alla luce della normativa, statale e regionale esaminata, la modificazione di destinazione d'uso, effettuata con opere sia pure interne, da laboratorio artigianale a bar ristoro necessita di concessione edilizia ora permesso di costruire, secondo la legislazione regionale della Lombardia (1.
r. n. 1 del 2001) su delineata.
Infatti, il mutamento di destinazione d'uso senza opere ormai non è penalmente rilevante in alcun caso e quello in zone omogenee lo è in via generale, poiché è demandato ai Comuni, tramite lo strumento urbanistico, l'individuazione delle modificazioni di destinazioni d'uso da escludere in una data zona, mentre quelle, connesse alla realizzazione di opere edilizie e comportanti un maggior carico urbanistico o differenti standards, in base ad un'analisi ermeneutica condivisibile, sono assentibili con concessione edilizia, autorizzazione o d. i. a. in relazione al tipo di intervento edilizio effettuato come individuato dalla normativa nazionale ai fini penali ovvero, secondo una differente esegesi della legislazione regionale lombarda ( 1. r. n. 1 del 2001), necessitano di concessione edilizia, qualora vengano poste in essere nell'ambito di differenti macrocategorie.
Il complesso quadro normativo, ripetesi in gran parte successivo alla vicenda in esame, è
ulteriormente reso intricato da alcune decisioni di questo giudice di legittimità, non condivisibili e validamente resistite da numerose altre, in cui il mutamento di destinazione d'uso effettuato con opere interne viene ad essere ritenuto penalmente irrilevante (cfr. Cass. sez. III 28 marzo 1990
n.4323, De Pan rv.183843 e Cass. sez. III 3 giugno 1994 n.6573, Vicini rv.198061, prima delle modifiche apportate all'art.26 1. n.47 del 1985 dalla legge n.662 del 1996 e, quindi, in contrasto con il dato normativo in materia di soppalco, poiché detto intervento comporta aumento delle superfici utili, e successivamente Cass. sez. III 22 aprile 1998 n.4746, Matera rv.210706 senza alcun approfondimento, in maniera apodittica e non condivisibile e Cass. sez. III 31 gennaio 2001 n.3751,
Papa non massimata forse perché affronta il problema in via parentetica, perché non è essenziale ai fini della decisione, in quanto fornisce in un giudizio incidentale relativo ad un'istanza di riesame di un sequestro preventivo alcuni principi cui dovrebbe attenersi il giudice del merito e, con riferimento alla legge regionale Toscana n. 52 del 1999, Cass. sez. III 3 ottobre 2001 n.35724,
Selmi rv.220343, che, però, del tutto oblitera la necessaria conformità alla strumentazione urbanistica e Cass. sez. III 3 gennaio 2002 n.23, Lippi rv.220870, con la quale gli unici mutamenti h di destinazione d'uso non consentiti sono ridotti a quelli per i quali quella legge regionale prevede la concessione edilizia invece della c. d. super d. i. a. senza valutare, a tutto tondo, le implicazioni costituzionali contra le decisioni citate precedentemente per l'epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.662 del 1996 e,poi, molte altre, non tutte massimate, neppure con il semplice richiamo di quelle conformi, Cass. sez. III 2 dicembre 1997 n.11044, P.M. in proc. Orsi Bertolini rv.209049 e
Cass. sez. III 19 febbraio 2001 n.6581, Muccio rv.218702, nonché Cass. sez. III c.c. 27 aprile 2000
dep. 14 giugno 2000, P.M. in proc. Zeno e Cass. sez. III 21 settembre 2000 dep. 12 ottobre 2000,
Guerra in tema di soppalco).
La vicenda giurisprudenziale della modificazione di destinazione d'uso con opere alla luce della legge regionale della Toscana n.52 del 1999 è, poi, quella che maggiormente potrebbe influire nella fattispecie in considerazione dell'analogia esistente con l'impostazione della legge regionale della
Lombardia n.22 del 1999.
Peraltro, volendosi soffermare sull'ultima delle decision in indisti (1) due, giacché per la prima è sufficiente la notazione già svolta, bisogna rilevare che, a parte l'omessa considerazione circa la vigenza o meno dell'art.26 1. n. 47 del 1985, dopo le modificazioni avvenute con la legge n.662 del 1996, la sentenza sovrappone due piani, tenuti distinti dalla legge n.662 del 1996 e dal T.U. sull'edilizia ( d.
P. R. n. 380 del 2001) ed anche dalla legge “obiettivo", ancora non entrata in vigore, cioè la qualificazione degli interventi edilizi ed il mutamento di destinazione d'uso, nonostante nella parte precedente della motivazione abbia evidenziato l'importanza della nuova formulazione dell'art.25 l.
n. 47 del 1985, e non considera il rapporto esistente tra legislazione regionale in tema di d. i. a.,
quella statale e quelle regionali e statali in materia di mutamento di destinazione d'uso, pur se sembra seguire una delle due opzioni avanzate in sede di analisi esegetica della legge n.1 del 2001
(1) frowns fortilla di farleEn ĥ della legge regionale della Lombardia su detti mutamenti, ritenendo necessaria la concessione edilizia solo per quegli interventi soggetti a detto atto di assentimento in base alla legge regionale della Toscana n.52 del 1999, tanto più che la stessa in maniera chiara sembra voler liberalizzare h regiously ogni mutamento di destinazione d'uso attraverso la modificazione della legge n.39 del 1994.
Pertanto deve necessariamente farsi riferimento agli interventi soggetti in base alla legislazione statale a concessione edilizia e non sempre può operarsi una trasposizione dell'esegesi adottata all'interpretazione della legge della Regione Lombardia in considerazione della diversità dei due testi normativi, nonostante pure la legislazione toscana non sia esente da dubbi di legittimità
costituzionale, non facilmente superabili con un'interpretazione adeguatrice per la volontà espressa in modo chiaro di liberalizzare ampiamente le modificazioni delle destinazioni d'uso.
Peraltro detta legge regionale della Toscana avvalora l'opzione interpretativa prescelta in relazione a quella della Lombardia n.1 del 2001 circa la necessità della concessione edilizia, nell'ipotesi di mutamento di destinazione d'uso, solo per quegli interventi assentibili con detto atto in base alla legislazione statale, proprio per le identiche finalità cui sono ispirati i precedenti testi normativi (1. r.
Lombardia n. 22 del 1999 e 1. r. Toscana n.52 del 1999) e per l'anteriore scelta effettuata su questo punto dalla legge regionale della Toscana, alla quale quella lombarda può essersi ispirata, tanto più
che l'argomentazione sulla "rivoluzione copernicana" della considerazione degli standard finisce con il convalidare detta ricostruzione.
Tuttavia sia il complesso quadro normativo sia gli indicati differenti orientamenti giurisprudenziali,
alcuni frutto di evidenti erronee letture di norme, da soli non potrebbero confortare l'applicazione dell'art.5 c.p. come rivisitato dalla sentenza n.364 del 1988 della Corte Costituzionale, perché nel dubbio circa la liceità dell'intervento il ricorrente si sarebbe dovuto astenere dal porlo in essere a maggior ragione ove le difficoltà normative sono successive alla sua effettuazione e quelle giurisprudenziali, nella parte in cui sono antecedenti, non appaiono significative.
Peraltro, nella fattispecie, lo stesso si era rivolto ad un professionista qualificato ed aveva presentato l'istanza per effettuare i lavori in base a d. i. a., prontamente ritenuta inadeguata dal Comune di h Milano, sicché neppure le argomentazioni svolte da persona competente nel ramo assumono un rilievo decisivo, in quanto bisogna evidenziare che rimane in ogni caso impregiudicato, anche dopo la scadenza del termine di legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della d. i. a., il potere – dovere del Comune e del giudice penale di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato a seguito della presentazione della denuncia di attività e conforme al relativo progetto risulti invece soggetto a permesso di costruire, poiché le sanzioni amministrative contemplate per interventi effettuati in assenza di richiesta di d. i. a. o in difformità ad essa, logicamente concernono quelli eseguibili utilizzando detta procedura semplificata anche ai fini penali.
Infatti, la diversa qualificazione giuridica ed il conseguente differente regime di intervento, per la c.
d. super d. i. a. in alcuni casi di natura esclusivamente semplificatrice e procedimentale, impedisce,
in radice, di avvalersi dell'intera disciplina della d. i. a.. In tal caso la natura abusiva delle opere a., bensì in potrà essere rilevata, giacché le stesse non sono state costruite in difformità dalla d. i.
carenza di valido titolo abilitativo prescritto dalla legge con conseguente assoggettamento al regime sanzionatorio previsto per gli interventi realizzati in mancanza di permesso di costruire.
Pertanto, pure la richiesta di detta procedura, che non costituisce alcuna autoaccusa, da sola, non comporterebbe di ritenere in buona fede o meglio derivante da errore scusabile su legge penale i.
comportamento del ricorrente come, del resto, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria comunale.
Ed invero, secondo uniforme indirizzo di questo giudice di legittimità (Cass. sez. III 11 marzo 1994
n. 514,Pernici ed altro rv.196811) non si verte in materia di sindacato di legittimità dell'attivit amministrativa, qualora il giudice penale qualifichi diversamente un intervento edilizio ritenendolo assentibile con concessione invece che con autorizzazione, giacché un simile potere sempre consentito, mentre costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. III 7 ottobre 199
n.1406, Cipriano rv.195540) ammette il sindacato sulla legittimità del provvedimento in sanator rilasciato, poiché è compito del giudice penale verificare la sussistenza di tutti i presupposti de.
fattispecie estintiva delineata dagli artt. 13 e 22 1. n. 47 del 1985.
н Peraltro, la tematica della disapplicazione dell'atto amministrativo e dei poteri del giudice penale al riguardo esula dall'edificazione con atto amministrativo illegittimo, nella fattispecie neppure richiamabile per le ragioni già dette, giacché gli argomenti svolti nella ormai datata pronuncia di queste sezioni unite (Cass. sez. un. 31 gennaio 1987 n.1, Giordano) sono superati, in quanto la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. III 19 luglio 1994, Cremona in Riv. giur.
ed. 1995,1,954 quale leading case cui adde Cass. sez. III 30 giugno 1995 n.1756, Di Pasquale
rv.202077 e redatte da altri estensori Cass. sez. III 29 settembre 1994 n.1822, Ruotolo
rv.200367,Cass. sez. III 3 maggio 1996 n.4421,Oberto rv.204885, Cass. sez. III 20 luglio 1996
n.7310, Vené ed altri rv.206028 e Cass. sez. III 23 dicembre 1997 n.11988, Controzzi ed altri rv.209194,pur con una non condivisibile visione dell'indagine sull'elemento psicologico, Cass.
sez. V 22 marzo 1999 n.736, Rubino e Cass. sez. VI 18 marzo 1998 n. 3396, Calisse ed altri))
ritiene costituire la conformità della costruzione e della concessione alla normazione urbanistica elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dall'art.20 1.n.47 del 1985 in relazione all'interesse sostanziale protetto ed in conformità ad una nota decisione di queste sezioni unite
(Cass. sez. un. 21 dicembre 1993 n.11635,P.M. in proc. Borgia ed altri rv.195359), i cui principi non sono circoscritti alla contravvenzione prevista alla lettera a) dell'art.20 1. cit., ma valgono per ogni forma di reato urbanistico per il loro respiro generale come del resto confermato in un obiter di un'altra decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 8 febbraio 2002 n.5115, Salvini ed altri) in tema di lottizzazione abusiva, perché effettuata con autorizzazione illegittima.
Perciò, anche sotto questo profilo, l'intervenuto rilascio di questa autorizzazione in sanatoria non produce ex se alcun effetto estintivo e neppure rileva ai fini dell'elemento psicologico.
Tuttavia, non si può negare che tutte queste concomitanti situazioni, esaminate in una visione globale, possono costituire un valido indizio circa la sussistenza di un errore scusabile su legge penale, anche se l'erronea impostazione del professionista e l'errato rilascio di un'autorizzazione in sanatoria, da sole non assumerebbero alcun significato scriminante, potendo essere espressione pure di più gravi reati ovvero dell'agire con dolo. Peraltro, a parere del collegio, presenta valore decisivo, in uno ad una unitaria considerazione di tutti gli altri elementi già evidenziati (complesso quadro normativo, contrasti giurisprudenziali,
rilievi effettuati da un professionista, in maniera rispondente alla realtà, anche se non tali da consentire l'effettuazione dell'intervento con la d. i. a., il successivo rilascio di un'autorizzazione in sanatoria, non conforme al titolo abilitativo necessario) l'errata impostazione motivazionale di entrambi i giudici di merito di una città metropolitana, sicché deve supporsi una specifica competenza nella materia, in quanto l'assegnazione degli affari avviene privilegiando le singole professionalità, la carente considerazione della legislazione statale e regionale in entrambe le pronunce e l'omessa valutazione della legge regionale della Lombardia n.1 del 2001, già in vigore da alcuni mesi al momento della decisione di secondo grado, sicché gli elementi su indicati non sembrano preordinati a trarre in inganno l'autorità competente al rilascio oppure utilizzati per procurarsi una scusa ovvero colpevolmente valutati e mal considerati, ma costituiscono, nel loro unitario attento esame, una prova della sussistenza di un errore incolpevole su legge penale, che viene dimostrato dalle carenze e dalle errate impostazioni dei due giudici dotati di specifica professionalità, onde queste costituiscono la cartina al tornasole per l'applicazione dell'art.5 c. p., in considerazione dei contrasti giurisprudenziali precedentemente esistenti in sede di legittimità e delle opinabili soluzioni interpretative delle recenti normative regionali, alcune delle quali già
sottoposte all'esame della Corte Costituzionale.
Infatti, come è stato varie volte affermato da questa Corte (Cass. sez. III 29 gennaio 1997 n.646,
Ornati rv.206744, costituente la più diffusa trattazione sul tema dell'ignoranza scusabile su legge penale, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), la sentenza n.364 del 1988 della Corte
Costituzionale rifiuta di continuare a privilegiare i vecchi principi su cui era fondata l'irrilevanza dell'errore sul precetto penale della presunzione assoluta di conoscenza e dell""obbligatorietà" della legge, confligenti con una visione democratica della società, e, nello stesso tempo, àncora la scusabilità dell'errore inevitabile all'interpretazione del principio della responsabilità personale come responsabilità per fatto proprio "colpevole" e trae dall'art.2 Cost. il dovere strumentale dei destinatari della norma di informazione e di conoscenza, di attenzione, diligenza e prudenza,
poiché "la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima, costante tensione ai fini del rispetto degli interessi della "altrui" persona umana, ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica", qualora non abbia adempiuto ai cennati obblighi.
In sostanza "dal collegamento tra il 1 e 3 comma dell'art.27 Cost. risulta la necessaria
"rimproverabilità" della personale violazione normativa" anche perché non si può rieducare chi non è almeno in colpa.
Tuttavia l'avere delineato il principio di colpevolezza in chiave garantista quale secondo aspetto di quello di legalità e l'averlo correlato alla prospettiva rieducatrice della pena in uno con la necessaria riconoscibilità del precetto penale da considerare “extrema ratio" in presenza di una miriade di norme non sempre poste a tutela di valori almeno di rilievo costituzionale, situazione quest'ultima non esistente nella fattispecie in esame,attesa la primarietà del bene protetto, non comporta l'apertura di uno spazio ampio all'efficacia scusante dell'ignoranza o dell'errore sul precetto per la sussistenza di specifici doveri di informazione, conoscenza, attenzione e prudenza,
fondati sull'obbligo di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost..
Infatti, "il fondamento costituzionale della "scusa" dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive di inferiorità e non può certo essere strumentalizzata per coprire omissioni di controllo, indifferenze..di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali".
Tale assunto della Corte Costituzionale dimostra come la stessa richieda uno standard di diligenza e di attenzione elevato e che il livello, cui parametrare l'ignoranza inevitabile della legge penale, è
maggiore di quello dell""error facti" ed attinge la sua rilevanza ad una considerazione particolarmente attenta dei vari elementi dai quali trarla.
h Questi, per la molteplicità delle situazioni concrete, non possono essere dotati di astrattezza, ma devono essere correlati con il fatto realmente accaduto e con gli interessi implicati e protetti.
Ed invero, la genericità del parametro dell'uomo medio, difficilmente rapportabile in una società
complessa, deve essere specificato attraverso l'individuazione di una pluralità di agenti modello differenti secondo i diversi tipi di attività e di condizioni personali, in modo da rendere concreto il giudizio sempre relativo sulla prevedibilità ed evitabilità dell'ignorantia iuris".
E' vero che tra i criteri oggettivi e misti, cui commisurare l'ignoranza inevitabile della legge penale,
la citata pronuncia della Consulta evidenzia l'oscurità della norma, i gravemente caotici e ripetuti contrasti giurisprudenziali, le assicurazioni fornite da una fonte istituzionale qualificata ed i
"pareri", variamente atteggiatesi, dei professionisti, ma punto di partenza è l'affermazione secondo la quale sussiste l'obbligo di astenersi in caso di dubbio sulla liceità della condotta evidenziato dalla giurisprudenza non univoca (Cass. sez. VI 14 novembre 1989, Bondoni cui adde Cass.
sez. VI 27 marzo 1995,Bando e Cass. sez. III 1 giugno 1994, Cherubini) senza, però, sottovalutare,
ai fini della conoscibilità del precetto, il gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, altrimenti si svaluta del tutto l'inevitabilità dell'errore.
L'esatta informazione ed interpretazione del precetto devono rispondere ai canoni dell'affidabilità
e dell'adeguatezza e sono valutati in base ai principi illustrati nella pronuncia della Corte
Costituzionale ed in parte richiamati nella presente pronuncia ed ad un terzo criterio, che comporta la personalizzazione del giudizio, limitando i due precedenti parametri (oggettivo e misto).
Si tratta in sostanza del soggetto che abbia particolari conoscenze, non abbia deficit di socializzazione a lui non imputabili, svolga una particolare professione o attività cioè dell' "homo eiusdem condicionis ac professionis", giacché bisogna ribadire che "il fondamento costituzionale della scusa dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive di inferiorità" e non può essere strumentalizzato da chi "per la ..elevata condizione sociale e tecnica" ha la possibilità di attingere a differenti fonti e di adempiere in modo più completo agli "obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali".
h I evitabilità, poi, dovrà ritenersi sussistente anche quando il soggetto sia inadempiente a detti e lighi di conoscenza eppure in quella particolare situazione il loro adempimento non avrebbe fatto acquisire la coscienza dell'antigiuridicità della sua condotta, poiché, nonostante la base soggettiva della colpevolezza, non bisogna dimenticare anche il fondamento oggettivo dell'inevitabilità dell'errore, sicché è contrario al principio di colpevolezza,costituzionalmente h sa cito ritenere evitabile un errore solo in virtù dell'omessa richiesta di informazioni. Obene, alla luce di questi principi, si spiega la particolare attenzione dedicata da questa Corte alla f ispecie in esame ed ai riscontri risultanti dalle sentenze dei giudici di merito, affinché
Tallegazione della scusabilità dell'errore su legge penale non costituisca un alibi per giustificare particolari inadempienze, trascuratezze e difetti di informazione oppure per porre in essere comportamenti preordinati ad eludere il precetto sia attraverso i pareri dei professionisti sia tramite le assicurazioni dei funzionari competenti, in un settore quale quello relativo alla materia urbanistica ed ambientale, in cui i beni protetti in via mediata o finale sono fondamentali e di particolare rilevanza costituzionale.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in camera di consiglio in data 15 marzo 2002
IL PRESIDENTE
(G.Savignano) Il Consigliere estensore
Jaquel
(F. Novarese)раменттин 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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