Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2002, n. 19378
CASS
Sentenza 15 marzo 2002

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In materia edilizia, le opere interne hanno proprie peculiari caratteristiche rispetto agli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente come individuati dall'art. 31 della legge n. 457 del 1978, ovvero di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, e devono pertanto essere considerate nel loro complesso onde stabilirne il regime urbanistico applicabile, con la conseguenza che occorre la concessione edilizia allorché esse determinino un mutamento della destinazione d'uso o diano origine ad un organismo in tutto o in parte nuovo.

In materia edilizia la disciplina introdotta per le opere interne dall'art.2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 non ha comportato l'abrogazione dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sia per la mancanza di una disposizione abrogatrice espressa (contrariamente a quanto previsto dai decreti legge emanati precedentemente in materia e non convertiti, ma fatti salvi dalla legge n. 662), sia per le differenze esistenti fra le due disposizioni, relative l'una alle singole unità immobiliari in base alla legge n. 662 e l'altra alle "costruzioni" di cui all'art. 26 delle legge n. 47.

In materia edilizia, anche dopo la scadenza del termine di legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia di inizio attività, rimane impregiudicato il potere dovere del Comune e dell'autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a permesso di costruire, atteso che la previsione di sanzioni amministrative per gli interventi effettuati in assenza di richiesta di d.i.a o in difformità di questa, si riferisce esclusivamente ad interventi ontologicamente eseguibili con ricorso a tale procedura semplificata.

Le disposizioni della Legge Regione Lombardia 15 gennaio 2001 n. 1 in tema di modificazioni di destinazione d'uso degli immobili, che prevedono un regime semplificato, non escludono, ove si tratti di intervento edilizio soggetto in base alla legislazione nazionale penale - a concessione (ora permesso di costruire), la configurabilità del reato di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985, atteso che tale regime è esclusivamente teso a ridurre i tempi tecnici, ma non può disattendere la normativa sostanziale nazionale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto necessaria la concessione edilizia per il mutamento di destinazione d'uso, effettuato con opere interne, di un immobile da laboratorio artigianale a esercizio bar, trattandosi di categorie non omogenee).

Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio di concessione edilizia purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione di destinazione d'uso giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto necessaria la concessione in un caso di mutamento di destinazione d'uso di un piano terra e di un piano seminterrato da laboratorio-cantina a bar ristoro, effettuato mediante demolizione e ricostruzione di tavolati interni e realizzazione di locali servizi).

In materia edilizia ed urbanistica, anche dopo la temporanea entrata in vigore del D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dal 1 al 9 gennaio 2002, le pregresse disposizioni si continuano ad applicare, con le modifiche introdotte a decorrere dal 10 aprile 2002 dalla legge n. 443 del 2001 (cd legge obiettivo), sino al 30 giugno 2002 (data di entra in vigore del citato T.U.) poiché il legislatore ha previsto un effetto ripristinatorio della precedente normativa attraverso il fenomeno della reviviscenza, stante la "proroga" disposta dall'art. 5 bis del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463.

Commentario1

  • 1Consiglio di Stato, sez. V, decisione 19/06/2006 n° 3586Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2002, n. 19378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19378
Data del deposito : 15 marzo 2002

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