Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 1
Con la entrata in vigore della legge 31 dicembre 2001 n. 463 (in data 10 gennaio 2002), di conversione del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, si è determinata la sospensione dell'efficacia del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2000 n. 380), in vigore per il solo periodo 1-9 gennaio 2002, con la conseguente sospensione dell'efficacia anche della disposizione di cui all'art. 136 del citato T.U., che prevede la abrogazione delle disposizioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47, così che non ci si trova in ipotesi di vuoto normativo stante la attuale vigenza del complesso delle disposizioni di cui alla legge n. 47 del 1985.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2002, n. 38182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38182 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 20/09/2002
1. Dott. GRILLO Carlo Maria - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - N. 1740
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 17088/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- LI BR, nato a [...] l'[...];
- LI UR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 220/02 del 28/2-5/3/2002, pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona;
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. M. Fraticelli, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. M.G. Pallottini, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione riportata in premessa, la Corte di Appello di Ancona confermava integralmente la sentenza 20/7/2000 del Tribunale di Ascoli Piceno-Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con la quale AM ZI ed AM MA erano stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 6 di arresto e L. 25.000.000 di ammenda ciascuno in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 20 lett. c) L. n. 47/1985 e 1-sexies L. n. 431/1985, considerate in continuazione, per aver realizzato in zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, quali proprietari del terreno ed esecutori materiali dell'intervento, senza concessione edilizia ed autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, lavori di movimento terra (per circa tremila metri cubi), con formazione di una scarpata.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto di impugnazione, deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, essendo stati espressamente abrogati gli artt. 20 L. n.47/1985 e 1-4 L. n. 10/1977 ad opera dell'art. 136 D.P.R. n.380/2001, ed essendo stata differita al 30/6/2002 - dal D.L. n.411/2001, conv. in L. n. 463/2001 - l'entrata in vigore
(originariamente prevista per l'1/1/2002) delle norme del Testo unico, sostitutive dell'abrogata disciplina, con la conseguenza che, entrata in vigore la norma di differimento solo il 10/1/2002, il decreto presidenziale è rimasto in vita nove giorni (dall'1 al 9/1/2002), determinando l'abrogazione delle preesistenti disposizioni, per cui il fatto non è previsto dalla legge vigente come reato;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e travisamento del fatto, in quanto l'intervento de quo era consistito nella semplice bonifica e ripulitura del terreno per installarvi un uliveto, senza modificarne l'assetto e le caratteristiche.
All'odierna udienza dibattimentale il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
Con la prima doglianza, come si è accennato, si eccepisce l'avvenuta abrogazione del reato previsto dall'art. 20 lett. c) L. n. 47/1985, ascritto agli imputati, ad opera dell'art. 136, lett. "f" del Testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Il problema si pone con riferimento alla nota questione originata dall'art.
5-bis L. n. 463/2001 (di conversione del D.L. n. 411/2001, recante proroghe e differimenti di termini), che, modificando il decreto legge, ha rinviato al 30/6/2002 l'entrata in vigore del menzionato Testo unico, originariamente stabilita per l'1/1/2002 dall'art. 138 dello stesso.
Successivamente sono intervenuti in materia il D.L. n. 122/2002 e la relativa legge di conversione (L. 1 agosto 2002, n. 185), che hanno ulteriormente spostato il detto termine, dapprima all'1/1/2003 e poi al 30/6/2003, ma ciò non influisce sulla sostanza della questione in esame. Infatti il problema sorge perché il primo rinvio (di cui si è detto) è stato introdotto non dal decreto legge, bensì dalla relativa legge di conversione, e dunque la disposizione è entrata in vigore - ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. n. 400/1988 - solo il 10/1/2001 (giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione), quando però il Testo unico era ormai vigente da nove giorni (dall'1/1/2001), ex art. 138 D.P.R. n. 380/2001. In definitiva, quindi, secondo l'assunto del ricorrente, questo brevissimo periodo di vigenza del Testo unico, che è peraltro ormai pacifico anche per la giurisprudenza di questa Sezione, avrebbe determinato la definitiva abrogazione della contestata norma incriminatrice, cosicché essa in alcun modo può tornare in vita, neppure per effetto del successivo differimento dell'entrata in vigore della disposizione abrogratrice.
Detto "infortunio" del legislatore è stato già oggetto di attenzione da parte di questa Corte (Sez. 3^, 23 gennaio 2002, n. 8556, Buselli), che però nell'occasione non ha affrontato il problema relativo all'individuazione della normativa vigente in materia edilizia dopo il 10/1/2001 e fino all'entrata in vigore del T.U. in questione (ora addirittura prevista, come si è detto, per il 30/6/2003).
Dunque deve stabilirsi, relativamente al caso di specie, non essendo ancora in vigore il D.P.R. n. 380/2001, se possa considerarsi tuttora in vita l'abrogato art. 20 L. n. 47/1985, la cui violazione è stata ascritta agli imputati, oppure si sia venuto a creare, in materia, un vuoto normativo.
Nella richiamata decisione Buselli, questa Corte, rilevata la giuridica impossibilità di prorogare l'entrata in vigore di una norma già vigente, riteneva che quella disposta dal menzionato art.
5-bis (introdotto dalla L. n. 463/2001) non fosse in effetti una "proroga in senso tecnico", bensì un "differimento" dell'entrata in vigore del Testo unico.
Ad avviso del Collegio detta puntualizzazione, pur partendo da una considerazione corretta, non può ritenersi risolutiva, quindi appagante, perché "differire" vuol dire rinviare, e non può rinviarsi qualcosa che sia già avvenuto (nel caso di specie, l'entrata in vigore del Testo unico).
Appare più corretto, allora, ritenere che la L. n. 463/2001, seppure con terminologia impropria - probabilmente dovuta ad una svista del legislatore, che non si è reso conto delle conseguenze (ex lege n, 400/1988) del proprio intervento modificatore portato dalla legge di conversione - abbia determinato la sospensione dell'efficacia del T.U. in questione (già vigente), piuttosto che la proroga o il differimento della sua entrata in vigore.
Partendo da questa considerazione, e posto che la detta sospensione dell'efficacia della normativa si estende, ovviamente, a tutte le sue disposizioni, nessuna esclusa, ne consegue il "congelamento" anche dell'art. 136, che abroga l'art. 20 L. n. 47/1985, per cui lo stesso deve ritenersi attualmente ancora vigente.
È vero che l'abrogazione di una norma ha efficacia istantanea, e dunque non può "rivivere" quella abrogata, ma tale considerazione vale anche per l'entrata in vigore di una legge, la cui efficacia non può essere sospesa se non in casi eccezionali, che nella specie sicuramente non ricorrono: se si ammette tale ultima possibilità, non si vede perché analoga possibilità non possa riconoscersi agli effetti abrogatori della legge.
Ed allora deve prendersi atto di un "infortunio" del legislatore, che ha determinato una situazione assolutamente anomala, la cui conseguenza non può di certo essere quella prospettata dai ricorrenti, e cioè dell'attuale vuoto normativo in materia edilizia. Del resto il criterio di interpretazione della legge, e quindi anche di leggi successive che regolano l'identica materia, non può che essere fondato - ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale - sulla presumibile intentio legis, quando il criterio lessicale risulti inadeguato o insoddisfacente (come nel caso di specie).
È infatti dovere dell'interprete applicare la norma più ampiamente di quanto la dizione letterale comporterebbe, in modo da far coincidere esattamente la sua portata con il pensiero e la volontà del legislatore.
Ne discende che non è seriamente sostenibile la tesi del vuoto normativo, per cui si ribadisce l'attuale vigenza della norma contestata.
La seconda doglianza è inammissibile, risolvendosi in una censura alla valutazione delle emergenze processuali effettuata dai giudici del merito e motivata in maniera adeguata e non manifestamente illogica.
Invero la Corte distrettuale ha chiarito in cosa sia in effetti consistito l'intervento degli imputati sull'area in questione, pacificamente soggetta a vincolo paesaggistico: essi eseguirono non una semplice operazione di pulizia e bonifica della zona per piantumarla ad ulivi, come si sostiene nel ricorso, ma piuttosto un'imponente movimentazione di terreno (da mille a tremila metri cubi), con conseguente distruzione della relativa vegetazione, e formazione di una scarpata di circa m. 100 di lunghezza ed 8 di altezza, tale da cambiare in modo rilevante la morfologia della zona, in assenza della prescritta autorizzazione.
È evidente dunque la sussistenza del contestato reato urbanistico, quantunque da qualificare ai sensi del Testo unico in materia di beni ambientali (artt. 151 e 163 D. L.vo n. 490/1999) e non più ai sensi della c.d. legge Galasso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2002