Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
In materia edilizia la responsabilità di soggetti diversi da quelli indicati come responsabili è sempre ipotizzabile in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona. Ne deriva che l'esecutore dei lavori risponde della contravvenzione qualora sia accertata non soltanto la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito, ma anche la piena consapevolezza dell'abusività dei lavori. (Nella specie la Corte ha affermato la responsabilità degli esecutori dei lavori che erano in corso di notte alla luce di un faro, in giorno festivo, e pertanto, in momenti nei quali i controlli erano minori).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1999, n. 7626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7626 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
1. Dott. Avitabile Davide Presidente del 27/4/1999
2. Dott. Morgigni Antonio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Mannino Saverio Consigliere N. 1474
4. Dott. Squassoni Claudia Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Salvago Salvatore Consigliere N. 04026/98
ha pronunciato la seguente da
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) LL GI, n. 28.09.57 Cagnano Varano
2) SO EL, n. 13.11.48 Cagnano Varano
avverso la sentenza 27.11.98 della corte d'appello di Bari;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale A.
Siniscalchi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi d), e), perché estinti per prescrizione con l'eliminazione di un giorno d'arresto e di lire un milione d'ammenda e per l'inammissibilità nel resto.
Svolgimento del processo.
Il 27 novembre 1998 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del pretore di Lucera sezione di Rodi Garganico, che il 28
gennaio 1998 aveva condannato alla pena di giorni dieci d'arresto e lire dieci milioni d'ammenda - ciascuno - IO AC ed
NG OS, ritenuti colpevoli del reato di cui agli 20 lett.
b) della legge n. 47 del 1985 per avere - nella qualità di esecutori materiali - realizzato un fabbricato (mt. 18,50 x 13,00 x h. mt.
3,00) di proprietà di NA Di SE senza concessione, in
Ischitella acc. il 4 dicembre 1994 e di violazione delle leggi antisismica e sul conglomerato cementizio.
Ricorrono gli imputati, deducendo l'insussistenza della prova della loro responsabilità, in quanto gli indizi a loro carico sarebbero privi del carattere della gravità, univocità e convergenza.
Motivi della decisione.
I ricorsi sono infondati.
Gli imputati assumono che gli indizi a loro carico non sarebbero idonei ad integrare gli estremi della prova.
Va, innanzi tutto, premesso che sulla partecipazione materiale alla commissione degli illeciti non v'è alcun dubbio, atteso che gli stessi furono sorpresi in flagranza.
Tra le contravvenzioni ascritte ed innanzi riportate alcune hanno natura di reato proprio.
In particolare sono tali le violazioni della legge 5 febbraio 1971,
n. 1086 sulla disciplina delle opere in conglomerato cementizio e della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
La prima espressamente distingue le diverse responsabilità negli articoli 13, 14, 15, 16. La seconda all'articolo 6 prevede la
"responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori".
Va, tuttavia, ricordato che in materia edilizia la responsabilità di soggetti diversi da quelli specificamente indicati come responsabili nelle leggi predette è sempre ipotizzabile in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona (c.d. extraneus) previsto dall'art. 110 cod. pen..
Ne deriva che l'esecutore dei lavori - anche se muratore od operaio -
risponde della contravvenzione, qualora sia accertata non soltanto la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito ma anche e soprattutto la piena consapevolezza dell'abusività dei lavori.
Nella specie le modalità di esecuzione delle opere dimostrano chiaramente la cosciente e volontaria compartecipazione alla violazione dei precetti penali: i lavori erano in corso di notte alla luce di un faro, in un giorno festivo, nel quale erano in corso le elezioni amministrative e, quindi, in momenti nei quali i controlli sono certamente inesistenti o minori.
Correttamente i giudici del merito hanno inoltre evidenziato che l'assenza di una ditta appaltatrice era indice ulteriore di una diretta ed autonoma assunzione di responsabilità.
Ne deriva che, contrariamente all'assunto difensivo, gli indizi assurgono ampiamente a livello di prova.
Le contravvenzioni di cui alla legge antisismica (capi D ed E) sono estinte per prescrizione, essendo interamente decorso il tempo massimo di tre anni all'uopo necessario. Va eliminato il relativo aumento di pena di un giorno d'arresto e di lire un milione d'ammenda
(dividendo per quattro l'aumento di due milioni inflitto per la continuazione tra i quattro reati)
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui alla legge n. 64 del 1974 (capi D ed E) perché estinti per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena di un giorno d'arresto e di lire un milione d'ammenda; ordina trasmettersi copia della presente sentenza all'ufficio tecnico della regione Puglia;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999