Sentenza 7 settembre 2000
Massime • 1
In tema di reati edilizi, non può essere attribuito ad un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, un dovere di controllo, dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva, prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata, cioè senza identificare, in relazione alla specifica situazione di fatto, il comportamento positivo o negativo posto in essere dal soggetto medesimo che possa essere assunto ad elemento integrativo della colpa. Ne consegue che il proprietario risponde dei relativi reati non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile ed abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente; mentre se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso, anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2000, n. 10284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10284 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI ANTONIO Presidente del 07/09/2000
1. Dott. MILO NICOLA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CECCHERINI ALDO " N. 859
3. Dott. EBNER VITTORIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SERPICO FRANCESCO " N. 26878/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AI AC N. IL 19/07/1946
2) LO RO AN N. IL 01/01/1950
avverso SENTENZA del 24/03/2000 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CECCHERINI ALDO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Con. Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 marzo 1998, il RE di Canicattì ha condannato AC CU e IN Lo RO alla pena di mesi nove di reclusione e L. 300.000 di multa, con le ritenute attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi sei e giorni cinque di reclusione e L.
1.000.000 di multa ciascuno, per i reati - tutti unificati dal vincolo della continuazione - contestati con il decreto di citazione del 3 luglio 1995, di cui agli artt. 20 lett. b l. n. 47 del 1985 (capo a), 1, 2 e 13 l. n. 1086 del 1971 (capo b), 1, 4 e 14 l. n. 1981 del 1971 (capo c), fatti questi commessi il 14 gennaio 1994, e inoltre agli artt. 349 secondo co. c.p. (capo d) e 20 lett. b l. n. 47 del 1985 (capo e), fatti commessi il 15 marzo 1996; e con il decreto di citazione del 3 giugno 1996, di cui agli artt. 61 n. 2 110, 349 secondo co. c.p. (capo a), e 20 lett. b l. n. 47 del 1985 (capo b), fatti commessi il 15 marzo 1996. Il RE aveva subordinato la sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Nel giudizio di appello, la Corte di Palermo, con sentenza in data 24 marzo - 3 maggio 2000, ha annullato il capo di sentenza che subordinava la sospensione all'esecuzione dell'ordine di demolizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione i due imputati, deducendo preliminarmente l'inosservanza e la falsa applicazione degli artt. 125 comma 3, 546 comma 1 lett. e in relazione all'art, 606 comma 1 lett. b e lett. e c.p.p.. Il RE aveva giudicato in base alla deposizione del carabiniere Iannaccone circa l'attualità dei lavori in corso alla data del primo sopralluogo (14 gennaio 1994), ma non aveva ritenuto attendibile la deposizione del teste geometra LL, pure presente in quella circostanza, senza indicarne le ragioni, e altrettanto aveva fatto la Corte d'appello. I ricorrenti deducono poi altri motivi di impugnazione "nel merito". Nel doppio grado di giudizio non era "emerso alcun nesso di causalità tra Lo RO IN e la realizzazione del manufatto abusivo", e la Lo RO era stata ritenuta responsabile perché proprietaria dell'opera abusiva (motivo secondo). Inoltre il RE era incorso in violazione di legge per aver ritenuto l'immobile non condonabile, malgrado l'intervenuto pagamento dell'oblazione, in quanto la struttura era sprovvista dei muri perimetrali. Secondo i ricorrenti l'art. 31 della l. n. 47 del 1985 non prescrive che, ai fini della sanabilità, l'opera dovesse essere dotata di muri di tamponatura, e in omaggio al principio del favor rei tale requisito non potrebbe essere ritenuto necessario, sicché l'opera doveva ritenersi condonabile anche se mancante di esso. Quanto al tempo del commesso reato, nel dubbio dovrebbe propendersi per l'anteriorità del fatto alla data utile ai fini della condonabilità, e comunque il RE non aveva indicato le ragioni per le quali, nel contrasto delle deposizioni, aveva dato la preferenza a quelle sfavorevoli all'imputato (motivo terzo). Altra violazione di legge era da ravvisare nell'omesso riconoscimento che le opere contestate, in quanto opere di completamento di una struttura realizzata entro il 31 dicembre 1993, non richiedevano concessione edilizia non comportando aumento di volumetria, e non costituivano reato (motivo quarto). Infine la demolizione del fabbricato era stata ordinata in violazione di legge. Il fatto che l'istanza di condono fosse stata presentata da persona diversa dal proprietario imputato, se escludeva l'estinzione del reato, non escludeva l'ulteriore corso della pratica amministrativa di sanatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dei due ricorsi, assegnati alla sezione feriale nell'imminenza della prescrizione delle contravvenzioni (15 settembre 2000), quello proposto da IN Lo RO è fondato. La responsabilità della ricorrente per i reati a lei contestati, in materia di abusivismo edilizio e di violazione dei sigilli, è stata infatti motivata, dalla Corte di Palermo, con l'affermazione - condivisa con il primo giudice - che, in quanto proprietaria unitamente al marito dell'area sulla quale è stata realizzata la costruzione, ella sarebbe corresponsabile, non avendo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per impedire l'attività illecita sul bene comune sia prima che dopo il sequestro. In tal modo la Corte del merito ha operato una vera e propria inversione dell'onere della prova della commissione del fatto illecito, onere che grava sull'accusa, e si è posta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. In materia edilizia, infatti, il proprietario risponde dei relativi reati non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile ed abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente;
mentre se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso, anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera (SEZ. 3 15 giugno 1998 n. 7148). Non può invece essere attribuito ad un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, un dovere di controllo dalla cui violazione deriva una responsabilità penale per costruzione abusiva, prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata, cioè senza identificare, in relazione alla specifica situazione di fatto, il comportamento positivo o negativo posto in essere dal soggetto, che possa essere assunto ad elemento integrativo della colpa. (SEZ. 3, 24 novembre 1988 n. 11373;
fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna nei confronti di comproprietario imputato di concorso in costruzione senza concessione). Si tratta di giurisprudenza assolutamente consolidata e conforme ai principi, che impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla ricorrente Lo RO, per non avere quest'ultima commesso il fatto.
Diversamente è da dire per il ricorso del CU. In ordine al primo motivo si deve ricordare che, nel vigente codice di rito, costituisce motivo di ricorso per cassazione la mancanza di motivazione, e non la mera insufficienza, intesa come mancanza di una analitica confutazione di tutti gli argomenti della difesa. Non è pertanto configurabile un vizio di mancanza di motivazione della sentenza, che ne giustifichi l'annullamento a norma dell'art. 606 comma primo lett. e, nel mero fatto che nel contrasto apparente tra due deposizioni testimoniali, rese da un geometra e da un carabiniere, sia stato accordato maggior credito alla seconda piuttosto che alla prima senza esporne le ragioni;
e il motivo di ricorso che si fondi su una tale insufficienza è conseguentemente inammissibile. Peraltro la stessa insufficienza della motivazione - laddove un tale vizio fosse valorizzabile indirettamente sotto il profilo della logicità non potrebbe esse apprezzata se non nel contesto dell'intera motivazione e con riguardo all'incidenza che il punto riveste ai fini della decisione. E al riguardo si dovrebbe comunque qui rilevare (quantunque il tema sia toccato nel ricorso solo a proposito dell'altro motivo, concernente la pretesa violazione dell'art. 31 della l. n. 47 del 1985) che il RE ha accertato motivatamente con giudizio poi condiviso dalla Corte d'appello che dopo la data del primo sopralluogo e fino a quella del secondo (avvenuto il 15 marzo 1996) erano stati eseguiti altri lavori, sicché la circostanza che il giorno 14 gennaio 1994 (in occasione del primo sopralluogo) i lavori fossero o meno in corso non si poneva come passaggio logico decisivo, e non risultava anzi avere alcun peso nell'economia della decisione dei giudici di merito. Di qui l'irrilevanza della circostanza - sulla quale si insiste nel motivo, ai fini della pretesa condonabilità dell'abuso - che i lavori accertati nel primo sopralluogo fossero stati eseguiti o meno prima del 31 dicembre 1993.
Manifestamente infondato è poi il motivo concernente la violazione dell'art. 31 della l. n. 47 del 1985. La norma appena citata dispone, al comma secondo, che, ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati (entro il 31 dicembre 1993) gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Nella fattispecie invece, come è pacifico, alla data del 14 gennaio 1994 esisteva ancora soltanto lo scheletro dell'edificio, privo dei muri di tamponatura, e quindi non ancora completato al rustico.
Di qui, quale necessaria conseguenza, la manifesta infondatezza del motivo successivo. In quanto non completato al rustico entro il 31 dicembre 1993, il fabbricato non era condonabile, e i lavori, abusivamente iniziati, non potevano essere proseguiti oltre quella data avvalendosi di una norma eccezionale di favore, per la cui applicazione nel caso in esame non ricorrevano i presupposti di fatto.
Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo, che si basa sul travisamento della decisione. La condonabilità dell'abuso, infatti, non è stata negata dai giudici di merito perché la domanda di condono sarebbe stata presentata da persona diversa dal proprietario imputato, ma perché non ricorrevano i requisiti temporali richiesti dalla legge ai fini del condono. Il ricorso del CU deve essere pertanto dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, della somma - determinata in L. 1.000.000, a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso pretestuoso e dilatorio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IN Lo RO per non aver commesso il fatto;
dichiara inammissibile il ricorso di AC CU, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2000