Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
Il decreto di citazione emesso in data antecedente alla novazione legislativa di cui alla legge 16 dicembre 1999 n. 479 - che ha spostato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento la facoltà di richiedere le definizioni alternative del giudizio e ne ha imposto il relativo avviso - ma notificato dopo la sua entrata in vigore, è viziato da nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p., atteso che la applicazione della previgente normativa ha incidenza restrittiva sulle modalità di esercizio dei diritti dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 26211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26211 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 09/05/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. " CL VI " N. 1729
3. " DO ZO " REGISTRO GENERALE
4. " AL SI " N. 49006/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma c/ NV LI
avverso l'ordinanza emessa il 18/9/2000 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarativa della nullità del decreto di citazione nel procedimento
contro
NV LI Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. G. Savignano Letta la richiesta del P.G. presso questa S.C. che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
Letto il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per la insufficiente indicazione circa la facoltà, al medesimo riconosciuta, di "presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444, ovvero di presentare domanda di oblazione", prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (art. 552, 1^ co. lett. f nella formulazione introdotta dalla legge 24/11/99 n. 468), essendo invece, l'indicazione, contenuta in detto decreto ex art. 555 lett. e), emesso antecedentemente alla modifica legislativa, nel senso che tale facoltà poteva essere esercitata entro 15 giorni dalla notificazione;
Rilevato che il P.M. denuncia l'abnormità dell'ordinanza impugnata, per l'effetto, da questa derivante ("del tutto al di fuori delle singole norme e del sistema organico della legge processuale"), di una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, mentre - sostiene il ricorrente - è del tutto evidente come, nel caso in esame, il P.M. non potesse emettere un decreto di citazione diverso da quello conforme alla disciplina vigente all'epoca di perfezionamento dell'atto in questione, da identificarsi quale momento in cui lo Stato ha espresso la propria irretrattabile "volontà punitiva, l'indagato ha assunto ex art. 60 c.p.p. la qualità di imputato e il rapporto processuale, formatosi nella fase delle indagini preliminari, è esaurito, divenendo, quindi, intangibile;
Considerato che l'applicazione del principio tempus regit actum, richiamato dal ricorrente con riferimento all'epoca in cui l'atto processuale - nella specie il decreto di citazione emesso dal P.M. - dovrebbe, a prescindere dalla notifica, intendersi perfezionato, con i relativi effetti a tale emissione connessi (quale, tra gli altri, la interruzione della prescrizione), non può essere scissa, ma deve essere coordinata con gli effetti che da tale notifica scaturiscono nei confronti della parte avente diritto ad essere, a pena di nullità, informata (art. 552, 2^ co. c.p.p. modif.) in ordine all'esercizio di facoltà introdotte dalla nuova normativa;
Che, nel caso in esame, il decreto di citazione, emesso in data antecedente alla novazione legislativa, conteneva l'avviso ex art. 555, 1^ co. lett. e) (previgente), relativo alla facoltà dell'imputato di domandare, "mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato, ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444, ovvero, (di) presentare domanda di oblazione", mentre, ai sensi dell'art. 552 modif., tale facoltà può essere, in modo più ampio, esercitata fino alla "dichiarazione di apertura del dibattimento";
Che, di conseguenza, la limitazione, nel tempo, in ordine all'esercizio della facoltà suindicata non può ritenersi operante, una volta che l'atto, avente riferimento a tale limitazione, risulti essere stato notificato all'imputato dopo l'entrata in vigore della nuova norma ampliativa dei suoi diritti, mentre l'applicazione della previgente normativa, avente incidenza restrittiva sulle modalità di esercizio dei diritti dell'imputato darebbe luogo alla nullità di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., dovendo tale restrizione - secondo quanto al riguardo affermato nella sentenza 11/12/95 n. 497 della Corte Costituzionale - intendersi come limitativa del diritto di difesa;
che, per quanto innanzi osservato, il ricorso del P.M. va rigettato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001