Sentenza 3 dicembre 2002
Massime • 1
L'art. 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, introdotto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001 n. 463, ha disposto la proroga retroattiva del termine di entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), così che l'art. 138 del citato T.U. (che prevede la data di entrata in vigore delle disposizioni nello stesso contenute)va letto con previsione di entrata in vigore al 30 giugno 2002, ed ora al 30 giugno 2003 per effetto delle ulteriori proroghe disposte dal decreto legge 20 giugno 2002 n. 122 e dalla legge di conversione 1 agosto 2002 n. 185, con la conseguente permanenza nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, non essendo mai entrato in vigore, neppure temporalmente, il citato Testo Unico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2002, n. 14452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14452 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Amedeo Postiglione Presidente
2. Dott. Guido De Maio Consigliere
3. Dott. Aldo Grassi Consigliere
4. Dott. Luigi Piccialli Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IN SI, nato a [...] il [...] e da:
MU LI, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa il 5 luglio 2002 dalla corte d'appello di Firenze;
udita nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Renzo Pittori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, con sentenza del 17 dicembre 2001, dichiarò gli attuali ricorrenti colpevoli dei reati di cui agli artt. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312,
convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, condannandoli alla pena di giustizia.
La corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ridusse la pena confermando nel resto la sentenza di primo grado. Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo:
a) che con il decreto legge 411/2001 è stata prorogata al 30 giugno 2002 l'entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni. Con la legge di conversione n. 463/2001 è stato però approvato un emendamento che proroga l'entrata in vigore del testo unico per l'edilizia emanato con d.p.R. 380/2001, emendamento che ha avuto efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 10 gennaio 2002. Pertanto il d.p.R. 380/2001 ha avuto giuridica esistenza dall'1 al 9 gennaio 2002, con la conseguenza che in tale periodo si è realizzato l'effetto abrogativo delle norme elencate dall'art. 136 del medesimo decreto, fra le quali vi è l'art. 20 legge 28 febbraio 1985, n. 47. Pertanto, alla data del dibattimento in appello (5 luglio 2002) l'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non era più in vigore e nemmeno era in vigore l'art. 136 del d.p.R. 380/2001, dato che l'entrata in vigore di questa disposizione era stata prorogata, per effetto della legge di conversione 463/2001, all' 1 gennaio 2003, e successivamente ancora prorogata al 30 giugno 2003 per effetto della legge 185/2002, che ha convertito il decreto legge 122/2002 in materia locativa. Ne consegue che le condotte di cui al capo A) della imputazione non sono più previste come reato.
b) che l'intervenuta abrogazione dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985.11. 47, ad opera dell'art. 136 del d.p.R. 380/2001, ha determinato anche l'abrogazione della disciplina sanzionatoria dell'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, con la conseguenza che anche il reato di cui al capo B) si è trasformato in illecito amministrativo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come è noto, con il d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato emanato il "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia". Strutturalmente, il d.p.R. 380 del 2001 - Testo A), è "preceduto", ed al tempo stesso "costituito" da due atti distinti, e precisamente dal decreto legislativo n. 378 (testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia - Testo B) e dal d.p.R. n. 379 (disposizioni regolamentari in materia edilizia - Testo C); e contiene 138 articoli, che intervengono sulla materia sostituendo 18 provvedimenti normativi diversi tra leggi e decreti espressamente indicati dall'art. 136. L'art. 138 disponeva quindi che le disposizioni del medesimo testo unico entrassero in vigore " a decorrere dall'1 gennaio 2002".
Successivamente all'emanazione dei detto d.p.R. 380 del 2001, ma prima dell'entrata in vigore delle sue disposizioni, è stata promulgata e pubblicata sulla Gazzetta officiale n. 299 del 27 dicembre 2001 la legge 21 dicembre 2001, n. 443, o c.d. legge obiettivo o legge Lunardi, recante "delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive". Tale legge conteneva delle norme relative anche alla materia edilizia e, oltre a conferire al governo una delega - da esercitarsi entro il 31 dicembre 2002 - per l'armonizzazione della legislazione in materia, introduceva alcuni principi e alcune novità in materia edilizia che si ponevano in contrasto con le vigenti norme nella stessa materia raccolte nel testo unico emanato con d.p.R. 380 del 2001, che sarebbe da lì a poco dovuto entrare in vigore.
La sovrapposizione dei due provvedimenti - frutto dell'esercizio di diversi indirizzi politici di governo - contenenti diversi principi normativi e una diversa regolamentazione della materia del governo del territorio, avrebbe causato, con tutta evidenza, enormi problemi interpretativi ed applicativi ed avrebbe quindi reso necessario un intervento legislativo di armonizzazione. In attesa di tale intervento armonizzativo, il legislatore ha quindi ritenuto opportuno rinviare l'entrata in vigore del d.p.R. n. 380/01, originariamente prevista per il 1° gennaio 2002.
Per conseguire tempestivamente tale effetto il legislatore è intervenuto approvando un emendamento in sede di conversione del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411. recante "proroghe e di ferimenti di termini", emendamento con il quale è stato aggiunto, dopo l' art. 5 del decreto legge (che prevedeva solo la proroga al 30 giugno 2002 dei termine di entrata in vigore del d.p.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il "testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità"), Part. 5 bis, il quale testualmente dispone che "il termine di entrata in vigore del decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002". L'emendamento, come si è accennato, è stato approvato con la legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463.
Può pure ricordarsi che successivamente sono intervenuti in materia il decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, e la relativa legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185. che hanno ulteriormente rinviato il termine di entrata in vigore del d.p.R. n. 380 del 2001, dapprima all'1 gennaio 2003 e poi al 30 giugno 2003.
La questione sottoposta all'esame della Corte sorge per il fatto che la legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463, è stata pubblicata in ritardo sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2002, ed è quindi entrata in vigore il 10 gennaio 2002, secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 1 della legge stessa.
Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, pertanto, poiché la disposizione di proroga introdotta dalla legge di conversione è entrata in vigore il 10 gennaio 2001 e poiché il testo unico n. 380 del 2001 in materia di edilizia doveva invece entrare in vigore, secondo l'originaria previsione del suo art. 138, il 1 gennaio 2002, dovrebbe ritenersi che in questo brevissimo termine di vigenza del testo unico medesimo si fosse ormai irreversibilmente prodotto l'effetto abrogativo delle precedenti disposizioni confluite nel testo unico medesimo ed indicate nell'art. 136, fra le quali vi è anche la disposizione di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Questa disposizione (come del resto le altre) non potrebbero quindi ormai più ritornare in vita, neppure per effetto della successiva proroga dell'entrata in vigore della disposizione abrogatrice. Con l'ulteriore conseguenza che alla data di emissione della sentenza impugnata non dovrebbero ritenersi in vigore né l'originario art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ormai definitivamente abrogato, né la corrispondente norma del testo unico n. 380 del 2001, dato che l'entrata in vigore di quest'ultimo era stata prorogata, per effetto della legge di conversione 463/2001, al 1 gennaio 2003, e successivamente ancora prorogata al 30 giugno 2003 per effetto della legge 185/2002, che ha convertito il decreto legge 122/2002, di modo che il fatto di cui all'imputazione non era più
previsto come reato.
Questa tesi si fonda su un duplice presupposto: a) da un lato, che l'art. 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411 (che ha prorogato il termine di entrata in vigore del d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380) abbia effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463, e che allo stesso non possa quindi riconoscersi efficacia retroattiva;
b) che, in ogni caso, per effetto dell'entrata in vigore del testo unico in materia edilizia n. 380 del 2001 si sia puntualmente ed irreversibilmente prodotta la abrogazione delle precedenti disposizioni normative confluite nel medesimo testo unico, le quali quindi non potrebbero in nessun caso rivivere, nemmeno per effetto del differimento dell'entrata in vigore del testo unico medesimo o comunque della sospensione della sua efficacia.
Entrambi tali presupposti, però, non possono essere condivisi. Quanto al primo, va osservato che la pretesa efficacia non retroattiva della proroga disposta dal citato art. 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 41 è stata sostenuta, anche da alcune decisioni di questa Suprema Corte, in considerazione del fatto:
a) che attribuire efficacia retroattiva al detto art. 5 bis contrasterebbe con l'espresso dettato legislativo dell'art. 1, secondo comma., della legge n. 463 del 2001;
b) che una tale efficacia contrasterebbe altresì con l'art. 15, quinto comma della legge n. 400 del 1988;
c) che non sarebbe possibile prorogare l'entrata in vigore di una norma già vigente e che non e possibile la proroga di un provvedimento il cui termine sia ormai scaduto (cfr. Sez. III 15 marzo 2002, Catalano); ed allo stesso modo nemmeno sarebbe possibile un differimento dell'entrata in vigore del testo unico, perché differire vuol dire rinviare, e non può rinviarsi qualcosa che sia già avvenuto (cfr. Sez. III, 20 settembre 2002, Ameli);
d) che vi sarebbe inoltre un contrasto con l'art. 2 cod. pen. e con l'art. 25 Cost. Può però osservarsi che il primo argomento è in realtà irrilevante. Non deve infatti confondersi fra la data di entrata in vigore di un determinato atto normativo e l'eventuale effetto retroattivo di alcune sue disposizioni, giacché altrimenti si escluderebbe la stessa possibilità - pacificamente invece riconosciuta - per il legislatore di emanare norme retroattive (e, a ben vedere, anche leggi di interpretazione autentica). Anche la fonte atto che pone norme retroattive, infatti, non può che entrare in vigore, come fonte, successivamente al compimento dell'iter procedimentale previsto, ma ciò non esclude che le norme da essa poste possano, ove non sia costituzionalmente vietato ed ove il legislatore lo abbia stabilito, avere effetto retroattivo in ordine a fatti e rapporti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore dell'atto che le pone. La circostanza quindi che il secondo comma dell'art. 1 della legge di conversione n. 463 del 2001 disponga che "la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" non incide sulla questione se ad alcuni emendamenti al decreto legge convertito possa attribuirsi efficacia retroattiva.
Nemmeno rileva il richiamo all'art. 15, quinto comma, della legge n.400 del 1988 (recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il quale, come è noto - cercando di risolvere e superare il vecchio problema dibattuto in dottrina e giurisprudenza se l'efficacia nel tempo degli emendamenti al decreto legge approvato dal parlamento retroagisca fino al momento della entrata in vigore del decreto legge medesimo oppure si esplichi solo dal momento in cui entra in vigore la legge di conversione - ha stabilito che "le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente" innanzitutto, invero, la legge n. 400 del 1988 è un atto avente forza di legge ordinaria e non di legge costituzionale, e quindi non può porre vincoli al legislatore futuro. L'efficacia di una disposizione come quella di cui al citato quinto comma dell'art. 15 si esplica quindi soprattutto sul piano interpretativo, consistendo nel vincolare l'interprete a ritenere che gli emendamenti apportati al decreto legge in sede di conversione abbiano efficacia solo ex nunc, sempre però se non sia ravvisabile una diversa volontà del legislatore diretta invece ad attribuire agli stessi efficacia ex tunc. Il che, del resto, è stato puntualmente e regolarmente riconosciuto dal legislatore ordinario del 1988, il quale infatti ha precisato che gli emendamenti hanno sì efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, ma ciò però sempre a patio che "quest'ultima non disponga diversamente". Il problema quindi consiste esclusivamente nel vedere se il legislatore del 2001, approvando l'emendamento con cui aggiungeva al decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, l'art. 5 bis, abbia inequivocabilmente. anche solo per implicito, voluto attribuire a tale emendamento efficacia retroattiva, perché, se così fosse, l'efficacia retroattiva non potrebbe certo essere impedita dalla disposizione di pari grado posta dalla legge ordinaria n. 400 del 1988.
Non è conferente nemmeno il terzo argomento dianzi ricordato, il quale si basa sulla premessa, data per scontata, che non sarebbe possibile prorogare un atto o una norma già entrati in vigore, con la conseguenza che, essendo il testo unico in esame già entrato in vigore l'1 gennaio 2002, il legislatore avrebbe errato nell'usare il termine "prorogare". Sembra però che il ragionamento da seguire sia quello inverso, ossia che non si debba partire da una presunta impossibilità di certi effetti giuridici per desumerne un errore del legislatore nel manifestare la sua volontà, che sarebbe stata quindi diversa da quella espressa, ma che si debba invece proprio partire dall'individuare quale era stata la vera volontà; l'effettivo scopo che si prefiggeva il legislatore, e solo dopo stabilire se questo scopo sia o meno conseguibile giuridicamente. Invero, può altrettanto logicamente - e più plausibilmente - ritenersi che il legislatore non abbia affatto errato, ma abbia del tutto propriamente e puntualmente adoperato il termine "prorogare" (tanto più che lo stesso è stato ripetuto successivamente dal decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, e dalla relativa legge di conversione 1
agosto 2002, n. 185) manifestando la chiara volontà di attribuire al medesimo il significato tecnico che gli è proprio. Di conseguenza, proprio perché altrimenti non avrebbe senso prorogare o differire l'entrata in vigore di un atto normativo già vigente, l'uso di tale termine sta a dimostrare in modo inequivoco la chiara volontà del legislatore di dare effetto retroattivo a tale proroga, ossia di vincolare gli operatori ad interpretare il sistema normativo come se il testo unico in materia edilizia non sia mai entrato in vigore l'1 gennaio 2002.
Non è poi esatto che non sarebbe possibile una proroga retroattiva, ossia una proroga dell'entrata in vigore di un atto o di norme già entrati in vigore. Innanzitutto, infatti, non deve confondersi tra il giuridico venire in essere di un atto e l'entrata in vigore delle nonne da esso poste, ossia l'inizio delle operatività dei suoi effetti normativi. Il d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, contenente il testo unico sull'edilizia, è venuto in essere, come atto, alla data del 20 ottobre 2001, quando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma i suoi effetti normativi dovevano iniziare a prodursi dal 1 ° gennaio 2001. La legge 31 dicembre 2001, n. 463, di conversione del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, è venuta in essere, come atto, il 9 gennaio 2002, ed i suoi effetti normativi avrebbero dovuto prodursi a decorrere dal successivo 10 gennaio. Ora, è il venire in essere dell'atto (testo unico) che, quale fatto storico puntualmente verificatosi in un ben preciso momento, non può ovviamente essere posto nel nulla né essere prorogato o differito. Ma la circostanza che il fatto storico costituito dal venire in essere dell'atto sia appunto, quale fatto storico, irreversibile, non comporta che siano irreversibili ed immodificabili anche gli effetti normativi prodotti dall'atto, i quali invece possono sempre essere modificati, anche con effetto retroattivo, da una successiva diversa manifestazione di volontà del legislatore. Se ciò non fosse vero dovrebbe negarsi anche la possibilità di norme retroattive e delle norme di interpretazione autentica (che, per loro natura, sono destinate ad operare retroattivamente sin dal momento in cui è entrata in vigore la legge "autenticamente interpretata"). Si tratta invece di fenomeni pacificamente e generalmente ammessi, il che dimostra che il legislatore (se non vi siano particolari vincoli costituzionali) ben può emanare norme che modifichino od elimino completamente l'efficacia normativa di altre norme, e ciò anche con effetto retroattivo che può retroagire anche fino al momento dell'entrata in vigore della norma modificata o privata di efficacia, la quale pertanto (salvo eventuali rapporti esauriti) si troverà a non produrre più, anche per il passato, alcuni o tutti i suoi effetti normativi.
Alla base dell'interpretazione che non si condivide sembra peraltro stare, più che la tesi della presunta impossibilità di proroga retroattiva della data di inizio dell'operatività normativa di un atto, la tesi secondo cui sarebbe comunque impossibile far venire meno retroattivamente l'effetto abrogativo che ormai sarebbe stato irreversibilmente prodotto dall'atto nel momento in cui le sue norme sono entrate in vigore. Si tratta. come è evidente, della vecchia tesi (peraltro da tempo abbandonata dalla dottrina che più ha approfondito l'argomento, anche se ancora spesso tralaticiamente ripetuta. specie in sede di applicazione del diritte) secondo la quale l'effetto abrogativo dovrebbe essere ricondotto direttamente all'atto e non alle norme da questo prodotte, e dovrebbe anzi esser considerato come il primigenio effetto previamente prodotto dall'atto, ancor prima del prodursi dell'effetto normativo ed indispensabile per lo stesso prodursi dell'effetto normativo. Con la conseguenza che essendo il venire in essere dell'atto, in quanto tale, puntuale, istantaneo ed irreversibile, allo stesso modo l'effetto abrogativo, dipendendo esclusivamente dall'atto e producendosi ancor prima dell'effetto normativo, sarebbe anch'esso puntuale, istantaneo, irretrattabile ed irreversibile, e quindi (al pari dell'atto) non suscettibile di essere modificato o rimosso da una successiva manifestazione di volontà del legislatore. Questa tesi è stata però abbandonata dalla più moderna dottrina in quanto contrastante con il reale dispiegarsi ed atteggiarsi del fenomeno abrogativo. Non essendo ovviamente questa la sede per affrontare compiutamente questo argomento, sul punto, per evitare ripetizioni. si rinvia a quanto si osserverà più avanti circa la possibilità di reviviscenza delle norme abrogate. Ci si limita pertanto qui ad osservare che, pur avendo indubbiamente l'atto, in quanto tale, una certa influenza sul verificarsi del fenomeno abrogativo (sia perché è l'atto che indica l'idoneità della norma successiva a disciplinare quella materia e comunque ad abrogare la norma precedente, sia perché è in base all'atto che può stabilirsi quale sia la successione temporale delle norme, sia perché è l'atto che riconduce ad unità tutte le norme che discendono dalle sue disposizioni impedendo che in caso di contrasto tra esse possa parlarsi di abrogazione, sicché la diversità degli atti da cui derivano le norme confliggenti costituisce un presupposto necessario al sorgere del fenomeno abrogativo), deve però tenersi presente che la sussistenza e la consistenza dell'effetto abrogativo, ossia il concreto verificarsi dell'abrogazione, sono determinati non dall'atto in se e per sé ma da suo contenuto normativo. e cioè dalle singole disposizioni e norme concretamente contrastanti con le singole norme precedenti. Ciò del resto era riconosciuto anche da quella autorevolissima dottrina che, con una bella ed efficace immagine, affermava che l'effetto abrogativo deriva dall'atto che, per "far posto" alle disposizioni che produce, abroga previamente le norme con esse contrastanti, ma tuttavia non mancava di precisare che l'atto normativo, col dare vita alle nuove norme, provoca al tempo stesso l'abrogazione di norme preesistenti, nella misura di volta in volta richiesta dal contenuto di quelle.
Da ciò deriva che, anche volendo continuare a ricondurlo all'atto, deve tuttavia precisarsi che l'effetto abrogativo è pur sempre condizionato dal contenuto normativo dell'atto, di modo che la eventuale futura caducazione successiva di alcune (o di tutte) le disposizioni dell'atto o di norme da esse enucleabili ben può comportare, ora per allora, anche la riduzione o la totale eliminazione dell'effetto abrogativo dall'atto stesso a suo tempo prodotto sul presupposto della vigenza e validità delle disposizioni e norme che tale effetto in concreto determinavano e condizionavano. Sembra peraltro preferibile la più moderna tesi secondo cui l'effetto abrogativo si svolge a livello dei risultati interpretativi e, pertanto, non va ricondotto direttamente all'atto, ma alle norme in quanto prodotte dall'atto. Essendo ricollegato alle norme, l'effetto stesso costituisce quindi un fenomeno non già istantaneo ed irreversibile, bensì permanente e continuo al pari delle norme da cui deriva. Ed infatti, se il presupposto dell'abrogazione deve essere rinvenuto non in una volontà tacita o espressa del legislatore di dar luogo alla stessa. ma obiettivamente nella situazione di contrasto tra due discipline che si succedono nel tempo e se, di conseguenza, l'esistenza e l'ampiezza dell'effetto abrogativo possono stabilirsi solo nel momento della interpretazione, allorché vengono messe a confronto le norme desumibili dalle diverse disposizioni e si rileva la situazione di obiettivo contrasto, sembra allora potersi ammettere che l'effetto abrogativo stesso possa venire meno (con conseguente reviviscenza mettere che l'effetto abrogativo stesso possa venire meno (con conseguente reviviscenza della precedente nonna abrogata) tutte le volte che successivamente (per effetto della posizione di una successiva norma abrogatrice o modificatrice della norma abrogativa o anche di una pronunzia di illegittimità della Corte costituzionale) venga eliminata (con effetto retroattivo o meno, non importa) la disposizione abrogante (di modo che l'interprete non possa più tenere conto della medesima) senza al tempo stesso che sia indicata altra fonte per la disciplina della materia e senza che quest'ultima sia relegata in uno spazio giuridicamente irrilevante. Del resto, che l'effetto abrogativo sia un fenomeno non istantaneo ed irreversibile, ma permanente e continuo, è stato a ben vedere ammesso anche dall'opinione che ha negato la possibilità che l'art. 5 bis in esame abbia disposto una proroga retroattiva dell'entrata in vigore delle norme del testo unico sull'edilizia, laddove tale opinione ha invece ritenuto - con una certa contraddittorietà - che sarebbe comunque possibile la reviviscenza o il ripristino ex nunc delle precedenti nonne abrogate dal testo unico ovvero la sospensione dell'effetto abrogativo prodotto dal testo unico. Ed infatti, se davvero l'effetto abrogativo fosse riconducibile all'atto e fosse istantaneo ed irreversibile, è evidente che nemmeno potrebbe mai verificarsi una reviviscenza o un ripristino dell'efficacia delle vecchie norme (ormai definitivamente) abrogate o una sospensione della efficacia dell'effetto abrogativo (che essendo istantaneo non potrebbe più essere sospeso). Se invece si ammette - come nel caso di specie sì è pacificamente ammesso - che sia possibile la reviviscenza delle vecchie norme abrogate o la sospensione di efficacia dell'effetto abrogativo, allora deve anche ammettersi che l'effetto abrogativo stesso dipende dalle norme e costituisce un fenomeno non puntuale ed irreversibile ma permanente e continuo. Ma se così è, se cioè l'effetto abrogativo, successivamente al venire in essere dell'atto ed all'entrata in vigore delle norme da esso poste, ben può essere eliminato o sospeso nella sua efficacia, con conseguente reviviscenza (potenzialmente definitiva o solo temporanea) delle precedenti nonne abrogate, non si vedono le ragioni per cui (quando non vi ostacoli una qualche norma costituzionale) il legislatore non possa disporre che questa reviviscenza o questo ripristino di efficacia avvenga con effetto retroattivo a decorrere fin dal momento dell'entrata in vigore della legge abrogante. Se invero è possibile che il legislatore imponga all'interprete di non tenere più conto delle nonne e disposizioni abroganti e quindi di ritenere, ora per allora, che l'effetto abrogativo da una certa data è venuto meno o se ne è ristretto l'ambito dì operatività, è anche possibile che il legislatore imponga all'interprete di non tenere conto. nemmeno per lì passato, delle norme o disposizioni abroganti, con la conseguenza che il sistema normativo dovrà essere interpretato come se l'effetto abrogativo non si fosse mai prodotto.
In conclusione, deve ritenersi del tutto ammissibile e possibile che il legislatore disponga una proroga retroattiva dell'entrata in vigore delle norme e disposizioni di un atto già esistente e già entrato in vigore, il che del resto si risolve in nient'altro che disporre - così come fa una qualsiasi norma retroattiva - la sospensione dell'efficacia delle norme in questione non solo per il periodo tra la data dì entrata in vigore della disposizione di proroga e la nuova data di entrata in vigore delle norme "prorogate" ma anche per il periodo antecedente, tra la originaria data prevista per l'entrata in vigore dì dette norme e quella di entrata in vigore della norma di proroga.
Non è infine rilevante nemmeno il quarto argomento dianzi riportato. Invero, l'efficacia retroattiva dell'emendamento posto dall'art. 5 bis in esame si risolve nell'obbligo, per l'interprete, di ritenere che il testo unico n. 380 del 2001 non sia entrato in vigore l'1 gennaio 2002, essendo stata appunto la sua entrata in vigore prorogata al 30 giugno 2002 (e poi successivamente al 30 giugno 2003) e di ritenere quindi che, anche per il periodo intercorrente tra l'1 ed il 9 gennaio 2001 siano rimaste in vigore le disposizioni precedenti confluite nel testo unico. Ora, non si vede come una tale previsione possa porsi in contrasto con i principi di cui all'art. 2 cod. pen. ed all'art. 25 Cost. (né i motivi del preteso contrasto sono specificati nella citata sentenza 15 marzo 2002, Catalano), soprattutto se si tiene conto che nella specie viene in considerazione un testo unico, ossia un atto che, per sua natura, anche se innovativo e non meramente compilativo, ha esclusivamente la funzione di coordinare le norme preesistenti e semmai di innovarne la fonte. Conseguentemente, sia che debba ritenersi che il detto testo unico non sia ancora entrato in vigore sia che debba ritenersi che sia stato in vigore dall'1 al 9 gennaio 2002, in un caso e nell'altro le norme che in questo periodo sarebbero state in vigore sono rimaste sempre le medesime e, tutt'al più, ne è mutata, per il breve periodo in questione, la sola fonte. Come è noto, sia il principio della legge penale più favorevole sia quello costituzionale della irretroattività della legge penale riguardano la norma, e non la fonte, sicché non vengono in considerazione quando - come nella specie - la norma rimanga sempre la medesima e, semmai, per un certo periodo, ne è solo stata novata la fonte (testo unico sull'edilizia invece degli atti normativi preesistenti). Pertanto, una abrogazione (o sospensione dell'efficacia) retroattiva delle norme del testo unico (ivi comprese quelle abrogative) con conseguente ripristino ex tunc dell'efficacia delle precedenti norme abrogate, non comporta alcun contrasto con gli invocati principi sia perché la norma che di fatto è stata vigente per quel breve periodo e che ora è stata retroattivamente sostituita è del tutto identica alla norma precedente e che ha di nuovo ripreso efficacia con effetto retroattivo, di modo che non può parlarsi di norme penali più o meno favorevoli, sia perché, trattandosi di norme identiche, nemmeno può pensarsi ad una violazione del principio di irretroattività della legge penale.
È vero;
peraltro, che un profilo di contrasto con gli artt. 2 cod. pen. e 25 Cost. potrebbe in ipotesi prospettarsi qualora alcune norme penali del testo unico sull'edilizia (a ciò autorizzate dalla legge di delegazione) abbiano eventualmente un contenuto più favorevole delle precedenti norme da esse sostituite e retroattivamente rivissute. In questa ipotesi (che peraltro non ricorre nel caso in esame, di modo che questa Corte non deve e non può accertare se essa si sia o meno verificata in altre fattispecie), infatti, la proroga retroattiva dell'entrata in vigore delle norme poste dal testo unico potrebbe comportare la riapplicazione, anche per il breve periodo in questione, di norme più sfavorevoli che comunque erano state abrogate e l'impossibilità di prendere in considerazioni norme più favorevoli che comunque avevano avuto di fatto vigore, con conseguente possibilità di violazione degli indicati principi. Tuttavia, anche qualora sussistesse effettivamente questa situazione, essa non potrebbe comunque incidere sull'interpretazione che qui viene adottata. ossia non potrebbe in ogni caso far ritenere che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel senso che il legislatore non abbia voluto la proroga retroattiva dell'entrata in vigore delle norme del testo unico. Infatti. un'interpretazione adeguatrice in tanto è possibile, ed anzi doverosa, in quanto l'interprete si trovi di fronte ad una pluralità di interpretazioni della medesima disposizione tutte egualmente possibili, di modo che, in questo caso, egli ha l'obbligo di preferire l'interpretazione che non si ponga in contrasto con un qualche principio costituzionale. Se però non vi è la possibilità di scelta, se cioè sulla base dei normali criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi l'interpretazione possibile sia esclusivamente una, l'interprete non può travalicare la chiara ed univoca volontà del legislatore per preferirle una interpretazione diversa solo perché ritiene che l'altra presenti profili di contrasto con norme costituzionali. ma è comunque tenuto ad adottare l'interpretazione rispondente alla intenzione del legislatore. salvo eventualmente sollevare una questione di legittimità costituzionale, quando questa sia rilevante nel giudizio. Nel caso di specie, come si vedrà, la volontà del legislatore è stata chiara ed univoca nel disporre la proroga retroattiva dell'entrata in vigore delle norme del testo unico sull'edilizia. Se pertanto alcune norme penali del testo unico siano più favorevoli rispetto a quelle precedenti in esso confluite e da esso sostituite, ciò comporterà eventualmente l'obbligo per il giudice che si trovi a dover applicare una norma più sfavorevole di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411. nella parte in cui ha disposto la proroga retroattiva dell'entrata in vigore di una norma penale più favorevole introdotto dal testo unico sull'edilizia n. 380 del 2001. Si tratta peraltro di una questione che nel presente processo è irrilevante perché la nonna di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. è sostanzialmente identica, nella disciplina sanzionatoria, a quella di cui all'art. 44 del testo unico adottato con d.p.R. n. 380 del 2001, dal che deriva che il rapporto tra le due disposizioni è caratterizzato da una piena continuità normativa e che la sostituzione di una fonte con l'altra non ha comportato alcun effetto in ordine all'illiceità penale del fatto contestato nel presente processo.
Può solo aggiungersi che, come è stato messo in evidenza in relazione alla presente vicenda, l'irretroattività della legge non è un principio costituzionale, bensì un principio generale applicabile nel silenzio della legge. Una legge pertanto può disporre sulla sua retroattività ed in questo caso non è indispensabile che la retroattività sia prevista in modo espresso, potendo essa risultare anche per implicito, sulla base di un'interpretazione della norma (cfr, Cass. civ., 14 maggio 1983, n. 3347; Cass. civ., 24 ottobre 1989, n. 4344, secondo cui "la norma dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, nel sancire che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, non detta un principio inderogabile in tema di efficacia della legge nel tempo, ma si limita ad indicare un canone interpretativo nel senso della normale irretroattività, senza escludere che la legge possa avere efficacia retroattiva per sua stessa previsione esplicita o implicita, secondo un'indagine che è riservata al giudice di merito e che non può prescindere dall'intenzione del legislatore quale manifestata dai lavori preparatori").
In conclusione. resta confermato che una proroga retroattiva dell'entrata in vigore del testo unico è perfettamente ammissibile e che l'unico criterio che deve seguire l'interprete per stabilire se vi sia stata o meno proroga retroattiva è quello di risalire alla effettiva inequivoca volontà del legislatore.
Orbene, che la volontà del legislatore - manifestata attraverso le sequenze procedimentali e fatta palese dal significato proprio delle parole utilizzate - sia stata inequivocabilmente quella di prorogare l'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia ossia di stabilire, ora per allora, che esso entrasse in vigore non più l'1 gennaio 2002 ma il 30 giugno 2002 (e poi il 30 giugno 2003) è unanimemente riconosciuto ed ammesso. La stessa citata sentenza di questa Corte 15 marzo 2002, Catalano, pur giungendo a conclusioni diverse, riconosce infatti che "nella presente vicenda legislativa, tutta una serie di "imprecisioni ", così, in maniera buonista, indicate le molteplici incongruenze, pongono in luce l'espressa volontà legislativa di mantenere ancora in vigore il precedente e disorganico corpus normativo". La predetta e le altre decisioni di questa Corte, peraltro, fanno discendere da tale riconosciuta volontà non già gli effetti che il legislatore si era inequivocabilmente prefisso, bensì dei giudizi di valore sull'operato del medesimo legislatore - parlando di "infortunio del legislatore" (sent. 20 settembre 2002, .meli), di "imprecisioni", di "molteplici incongruenze", di "svista", o addirittura di "sciatteria legislativa" e di volontà legislativa "espressa in maniera sciatta ed involuta" -lo (sent. 15 marzo 2002, Catalano) - e, quindi, da un lato, l'opinione che il termine "proroga" sarebbe stato utilizzato erroneamente e, da un altro lato, la conseguenza che l'emendamento in questione non avrebbe potuto impedire, nemmeno retroattivamente, ora per allora, l'entrata in vigore, sia pure per pochissimi giorni, del testo unico sull'edilizia, ma avrebbe comportato esclusivamente una sospensione (fino al 30 giugno 2002, e poi fino al 30 giugno 2003) dell'efficacia delle disposizioni del testo unico medesimo, ivi comprese quelle abrogative delle precedenti norme confluite in esso, e quindi una reviviscenza, o comunque un ripristino dell'efficacia delle precedenti norme abrogate.
Questo Collegio ritiene invece che non siano ravvisabili sviste o imprecisioni o incongruenze del legislatore, il quale ha, al contrario, puntualmente e tecnicamente utilizzato i termini richiesti per impedire l'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia, e che tanto meno la volontà del legislatore sia stata espressa in maniera sciatta ed involuta, essendo stata invece tale volontà manifestata in maniera chiara, puntuale ed inequivoca. Trattasi comunque di questione che non rileva, dal momento che non spetta a questa Suprema Corte esprimere valutazioni su come sia stata manifestata la volontà del legislatore o sulla precisione e congruenza delle espressioni utilizzate, essendo compito del giudice soltanto quello di ricercare la effettiva volontà del legislatore e quindi di trarne le dovute conseguenze sul piano interpretativo. E, nella specie, come si è accennato, la volontà del legislatore è non solo chiara ed inequivoca, ma corrisponde ad una ratio del tutto logica ed evidente, soprattutto se, come è doveroso, l'interprete cerchi di ricostruire logicamente ex post le vicende legislative ipotizzando che in tutti i comportamenti del legislatore, ed anche nella tempistica che egli si è dato, esista una giustificazione caratterizzata da razionalità.
È stato invero osservato che la necessità di un vero e proprio rinvio o proroga della data di entrata in vigore del testo unico sull'edilizia era resa necessaria dal fatto che nel frattempo era stata promulgata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, la legge 21 dicembre 2001, n. 443, o c.d. legge obiettivo o legge Lunardi, entrata successivamente in vigore, sulla base dell'ordinaria vacatio legis, l'11 gennaio 2002, la quale ha recato sostanziali modifiche alla disciplina del testo unico sull'edilizia. Basta pensare al fatto che l'art. 1, sesto comma, della legge 443 del 2001, prevede che "in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività ... (tra gli altri) ... le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma ... gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti". Quindi, per il testo unico il permesso di costruire era l'unico provvedimento che legittimava le nuove costruzioni: la denuncia di inizio attività (c.d. DIA) poteva valere soltanto per i parcheggi. Per la legge Lunardi i due meccanismi (permesso di costruire e DIA) erano fungibili: il costruttore poteva indifferentemente utilizzare l'uno o l'altro. In questo modo evidentemente la DIA aveva una legittimazione del tutto straordinaria, perché da strumento per i piccoli interventi edilizi diveniva meccanismo e strumento anche per i grandi interventi edilizi. In questo modo buona parte del testo unico, che era stato redatto con una logica sistemazione dei provvedimenti abilitativi (appunto, permesso di costruire e DIA), sulla base di una razionale catalogazione degli interventi edilizi (si partiva dalle nuove costruzioni. per passare per la ristrutturazione edilizia. la ristrutturazione urbanistica, il restauro e il risanamento conservativo) e -che, soprattutto, tracciava una sorta di gerarchia tra i vari 11 titoli abilitativi, finiva per essere ritenuta del tutto inapplicabile per effetto della legge Lunardi. E, come pure è stato osservato da alcuni attenti commentatori, questa gerarchia tra i vari titoli abilitativi era stata delineata nel testo unico a ragion veduta, non essendo stata accolta la proposta delle regioni di estendere a tutto il territorio nazionale, inserendola nel testo unico, la c.d. "superDIA", cioè la possibilità di utilizzare la DIA anche per le nuove costruzioni, già recepita in alcune legislazioni regionali. Il testo unico aveva infatti optato per la priorità del provvedimento amministrativo formale per l'attività edilizia di maggior rilievo, appunto per quella caratterizzata dalla tipologia qualificabile come nuova costruzione.
Questa impostazione del testo unico è stata invece completamente superata, come evidenziato, dalla legge obiettivo. Il legislatore si è trovato pertanto di fronte alla necessità di rinviare l'entrata in vigore di un testo unico subito destinato ad essere fortemente modificato. E ciò ha fatto con una norma di proroga introdotta mediante un emendamento aggiuntivo al decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, contenente proroga e differimento di diversi termini.
emendamento approvato con la legge di conversione pubblicata il 31 dicembre 2001 (e quindi anteriormente alla prevista data di entrata in vigore del testo unico sulla edilizia) e comunque entrata in vigore il 10 gennaio 2002, ossia anteriormente alla data dell'11 gennaio 2002 di entrata in vigore della legge obiettivo. D'altra parte, una dottrina che si è sforzata di razionalizzare ex post questa vicenda normativa, ha posto pure in evidenza come il fatto che il legislatore abbia atteso a pubblicare la norma di rinvio dell'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia, invece di pubblicarlo prima dell'1 gennaio 2002, allo scopo di impedire al testo unico di entrare in vigore e di restarci solo per pochi giorni, sia non già indice di un infortunio, o di svista, o di sciatteria o di involuzione del legislatore, ma al contrario risponda ad una ratio ben precisa e del tutto logica. È infatti ragionevole ritenere - sempre nell'ambito di una doverosa ricostruzione razionalizzatrice dell'intera vicenda - che il rinvio dell'entrata in vigore del testo unico abbisognava dell'esistenza di una precedente riforma forte, che sconvolgesse dalle fondamenta lo stesso testo unico. Occorreva pertanto attendere che la c.d. legge Lunardi risultasse già approvata: di qui la proroga avvenuta appena dieci giorni dopo la data di approvazione della legge Lunardi:
infatti la legge Lunardi reca la data del 21 dicembre 2001, mentre la legge di proroga reca la data del 31 dicembre 2001. Del resto, che questo sia stato l'iter logico seguito dal legislatore nel concatenarsi delle varie date sembra dimostrato anche dalla circostanza che. mentre la proroga del testo unico è stata prevista dalla legge n. 463 del 31 dicembre 2001. l'impegno del governo per la revisione del testo unico è stato invece previsto dalla legge Lunardi, cioè proprio da quella legge che aveva pesantemente modificato l'impalcatura logica sulla quale si reggeva il testo unico. Pertanto, solo dopo l'approvazione della legge Lunardi, dato anche che quest'ultima imponeva la revisione del testo unico, si è ritenuto opportuno stabilire che del testo unico stesso venisse rinviata la data di entrata in vigore.
Ed in senso analogo, una attenta giurisprudenza ha fatto anche riferimento alle "ragioni indicate nei lavori parlamentari sulla conversione del D.L. 411/01 per inserire nello stesso - che disponeva proroga e differimento di vari termini - anche la proroga del T.U. in materia edilizia (ragioni conseguenti all'avvenuta approvazione della L. 21/12/01 n. 443 contenente anche norme in materia urbanistica - che sarebbero entrate in vigore il 12/4/02 -, la quale già prevedeva, al comma 14 dell'art. 1, la necessità di apportare modifiche al predetto T.U. per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 della legge stessa)" nonché alla "circostanza che quando venne approvata la modifica del convertendo d.l. mediante introduzione dell'art.
5-bis non era ancora entrato in vigore il predetto T.U. (e verosimilmente il legislatore non previde il "ritardo" di pubblicazione che determinò la situazione inizialmente delineata)" (Corte d'Appello di Torino, Sez. IV pen., sent. 21 giugno 2002). Alla stregua di questa chiara volontà del legislatore, risulta anche evidente la corretta interpretazione che questa Corte ritiene debba darsi alla norma di cui all'art. 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, introdotto dalla legge di conversione 31 dicembre
2001, n. 463, il quale dispone che "il termine di entrata in vigore del decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002". L'effetto di questa disposizione è infatti quello che la disposizione di cui all'art. 138 del testo unico, la quale stabiliva che "le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 ° gennaio 2002" debba ora essere letta nel modo seguente "le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2002 (ora, dal 30 giugno 2003). In altre parole il significato della norma contenente la proroga è proprio quello di uno spostamento al 30 giugno 2002 (ora, al 30 giugno 2003) della data dell'1 gennaio 2002 comparente in precedenza, con la conseguenza che tutti gli interpreti e gli operatori sono obbligati a considerare, ora per allora, l'intero sistema normativo come se il testo unico in questione non sia ancora mai entrato in vigore. Trattasi della interpretazione più semplice, lineare e rispondente alla palese volontà del legislatore che, con un complessivo comportamento normativo perfettamente ricostruibile in termini di coerenza e razionalità, ha inteso con tutta evidenza prorogare con effetto retroattivo l'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia approvato con d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tale interpretazione, come si è visto, non si pone in contrasto con nessun principio di ordine costituzionale e con nessun altro principio generale dell'ordinamento e pertanto, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, deve essere preferita, come quella più conforme all'intenzione del legislatore ed al significato proprio delle parole dallo stesso, a ragion veduta, utilizzate. A conforto di questa soluzione, invero, sta anche il disposto normativo che recita "il termine di entrata in vigore ... è prorogato al 30 giugno 2002". La norma che prevede la proroga, quindi, non recita che viene prorogata la disciplina del testo unico, bensì che viene prorogato "il termine di entrata in vigore" del testo unico. E poiché il termine di entrata in vigore del testo unico era quello del l° gennaio 2002, questo termine, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 5 bis in esame, deve ormai essere retroattivamente letto come "30 giugno 2002". È di tutta evidenza, quindi, la portata retroattiva della norma che ha disposto la proroga. Portata retroattiva che risulta confermata anche dal significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore con il decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, e dalla relativa legge di conversione 1 agosto
2002, n. 185, i quali hanno di nuovo disposto "la proroga", dapprima fino all'1 gennaio 2003 e poi fino al 30 giugno 2003, dell'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia. Se infatti l'art. 5 bis non avesse disposto la proroga retroattiva dell'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia, ma soltanto la sospensione della sua efficacia, il decreto legge 20 giugno 2002. n. 122, e la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185, non avrebbero utilizzato l'espressione "il termine di entrata in vigore ... prorogato al 30 giugno 2003)", bensì avrebbero parlato di proroga della sospensione dell'efficacia del testo unico o avrebbero utilizzato qualche espressione similare ed equipollente. Pertanto, l'uso del termine "proroga" contenuto nell'art. 5 bis in esame (e nelle citate disposizioni successive) non appare affatto il frutto di una svista terminologica, posto anche che il decreto legge su cui è intervenuta la legge di conversione n. 463 del 2001 si intitolava "proroga e differimenti di termini" e che quindi il ricorso alla espressione "proroga" in luogo di "differimento" (pur utilizzata in altre disposizioni del decreto legge) appare determinato da una scelta volontaria del legislatore.
È appena il caso di rilevare che nessun rilievo ha, in senso contrario all'interpretazione qui adottata, il fatto che l'art. 7, sesto comma, della legge n, 50 del 1999 stabilisca che "le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare", e ciò sia perché, anche in questo caso, si tratta di una norma posta da una fonte avente valore di legge ordinaria e non costituzionale e che quindi non può vincolare il legislatore futuro (ma solo obbligare gli operatori ad adottare nel dubbio una certa interpretazione, sempre però che questa non sia impedita da una diversa chiara ed univoca volontà del legislatore futuro) sia comunque perché il legislatore., col porre l'art. 5 bis dei decreto legge n. 411 del 2001, non ha inteso affatto abrogare le norme del testo unico, ma solo prorogarne con effetto retroattivo la data di entrata in vigore evitando l'abrogazione delle precedenti nonne confluite nel medesimo testo unico.
È infine altresì irrilevante il fatto che l'art. 5 bis in esame abbia fatto riferimento soltanto al d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non anche ai distinti atti di cui questo è costituito, e cioè al decreto legislativo n. 378 del 2001 ed al d.p.R. n. 379 del 2001, e ciò sia perché, secondo la tesi adottata dalla ricordata sentenza di questa Sezione 15 marzo 2002, Catalano, il testo unico "misto" vive di vita propria ed i primi due testi unici hanno esaurito la loro funzione con il "gemmare" quello misto, che li ricomprende e si sostituisce ad essi, sia comunque perché è del tutto evidente che il legislatore abbia ritenuto sufficiente il solo richiamo al testo unico definitivo adottato con d.p.R. n. 380 e superfluo il richiamo ai due testi unici di cui questo è costituito (che quindi avrebbero in ogni caso seguito la sorte del testo unico misto circa la proroga retroattiva dell'entrata in vigore), di modo che sarebbe del tutto assurdo ed illogico ritenere che la proroga retroattiva dell'entrata in vigore delle nonne del testo unico n. 380 abbia determinato non la persistente ininterrotta vigenza delle precedenti norme in esso confluite, ma la vigenza delle norme di cui ai testi unici nn. 378 e 379.
In conclusione, deve quindi ritenersi che non vi sia mai stata finora alcuna abrogazione o sostituzione delle nonne precedenti confluite nel detto testo unico, norme che pertanto hanno continuato ininterrottamente ad essere in vigore fino ad oggi, anche per il breve periodo intercorrente tra l'1 ed il 10 gennaio 2002. Per completezza deve pure rilevarsi che nel presente giudizio la soluzione non muterebbe quand'anche si volesse ritenere che l'art. 5 bis in esame non abbia disposto la proroga retroattiva dell'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia. ma soltanto la sospensione dell'efficacia dell'effetto normativo prodotto dal medesimo testo unico, già entrato in vigore l'1 gennaio 2002. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la chiara ed inequivocabile volontà del legislatore, come prima evidenziata, sarebbe nel senso che la sospensione dell'efficacia normativa già acquisita dal testo unico avrebbe necessariamente anche comportato il ripristino di efficacia, o la reviviscenza, delle disposizioni normative precedentemente in vigore che erano confluite nel testo unico e che da questo erano state abrogate. A questa soluzione, del resto, è già pervenuta la giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Sez. III, 20 settembre 2002. Ameli;
Sez. 111, 15 marzo 2002, Catalano;
Sez. 111, 23 gennaio 2002. Buselli), alla quale pertanto si può in questa sede fare rinvio.
Può solo precisarsi che non sembra esatto ritenere - come invece alcuni commentatori a vicenda normativa in esame hanno affermato, per sostenere una soluzione diversa da quella adottata dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte - né che quello della reviviscenza normativa sia un fenomeno del tutto eccezionale e quasi in contrasto con i principi generali vigenti nel nostro ordinamento, né che l'abrogazione di una norma avrebbe efficacia istantanea ed irreversibile, sicché quella abrogata non potrebbe rivivere se non appunto in casi eccezionali.
Invero, secondo la comune opinione, il problema delle disposizioni abrogate da una legge in seguito a sua volta abrogata è un problema di stretto diritto positivo, la cui soluzione è condizionata dal modo in cui l'ordinamento configura il fenomeno abrogativo. Al contrario di altri ordinamenti - cfr., ad es., l'art. 2 della "Lei de introduçao ao codigo civil" brasiliano del 24 ottobre 1942, o Part. 2, n. 2, prop. 3, del Titulo prelimiar del codice civile spagnolo del 31 maggio 1974 - il nostro, come è noto, nulla dispone in proposito. L'opinione più antica., e spesso tralaticiamente ripetuta, ritiene che, in via generale, la legge abrogatrice di statuizioni in virtù delle quali furono abrogate statuizioni preesistenti non fa rivivere queste ultime: e ciò perché - secondo la concezione tradizionale e più risalente nel tempo - l'effetto abrogativo. dovendo essere ricondotto direttamente all'atto e non alle norme da questo poste, e dovendo anzi esser considerato come il primigenio effetto dell'atto, indispensabile per il prodursi dello stesso effetto normativo, andrebbe di conseguenza qualificato come un fenomeno istantaneo ed irreversibile.
Senonché, questa regola, secondo cui l'abrogazione di norma abrogatrice non potrebbe mai determinare la reviviscenza della norma abrogata, non è in realtà così vera e sicura come viene da alcuni affermato, e comunque non è talmente assoluta da essere destinata ad operare in ogni caso.
Ed invero, anche secondo l'opinione tradizionale, alla regola stessa farebbe innanzitutto comunque eccezione l'ipotesi in cui dall'ultima legge si ricavi che il suo oggetto volle essere proprio la precedente norma abrogativa, e cioè che il suo scopo fu proprio quello di far venire meno il precedente effetto abrogativo (anche se, per l'opinione più risalente, si dovrebbe parlare in questo caso non di reviviscenza, ossia di riacquisto dell'efficacia, della norma abrogata, ma piuttosto della posizione di un nuovo ed autonomo atto legislativo, che assumerebbe a proprio contenuto quello dell'atto legislativo abrogato).
In ogni caso, se - ed è la soluzione preferibile, come già rilevato - si abbandona l'opinione che riconduce l'effetto abrogativo direttamente all'atto e se si accetta invece la più moderna e più convincente tesi che ricollega l'effetto stesso non all'atto, ma alle norme in quanto poste dall'atto, e lo considera quindi corde un fenomeno non già puntuale e definitivo, bensì permanente e continuo, al pari delle nonne che lo determinano e da cui discende, si può facilmente giungere ad affermare, nel caso di successione di due leggi abrogatrici, la reviviscenza delle norme precedentemente abrogate sia nell'ipotesi di abrogazione espressa di una disposizione espressamente abrogatrice e sia anche nell'ipotesi di abrogazione espressa di una disposizione implicitamente abrogatrice, sempre però a condizione., in entrambe le ipotesi, che la successiva disposizione espressamente abrogatrice non sia accompagnata dalla posizione di una nuova e diversa disciplina della materia. Nel primo caso.. invero, la mancata proposizione di una nuova disciplina della materia non può che far presumere l'intenzione del legislatore di far rivivere la disciplina abrogata. Nel secondo caso.. invece, la mancata posizione di nuove norme regolatrici della materia fa sì che l'interprete - poiché gli è preclusa la considerazione delle disposizioni espressamente abrogate e poiché la disposizione abrogante non indica altra fonte per la disciplina della materia né la relega in uno spazio giuridicamente indifferente - potrebbe riferirsi alla vecchia disciplina, che verrebbe in tal modo richiamata in vita. Occorre solo precisare che, mentre nella prima ipotesi la reviviscenza si verificherà necessariamente, essendo evidente che questo è l'unico proposito del legislatore, nella seconda ipotesi (abrogazione espressa di disposizione solo implicitamente abrogativa) la reviviscenza può sì verificarsi, ma non necessariamente ed automaticamente in ogni caso. Essa, infatti, dipende non solo dalla mancata posizione di nuove norme in materia, ma anche dalla circostanza che la precedente disposizione implicitamente abrogatrice non ponga in relazione al suo oggetto una disciplina speciale o una disciplina derogatoria di quella posta da norma di carattere più generale e comprensivo, giacché, nel caso inverso. l'interprete potrà anche ritenere che l'abrogazione espressa della disposizione implicitamente abrogatrice abbia per scopo di produrre la "delegificazione" della materia, sia al fine di renderla regolabile da una fonte subordinata, sia al fine di eliminare ogni disciplina e di rendere quindi applicabile il principio generale secondo cui tutto ciò che non è vietato o disciplinato normativamente è libero. Spetta quindi all'interprete stabilire di volta in volta, in base ai comuni strumenti ermeneutica di cui all'art. 12 delle preleggi, se si avrà reviviscenza, oppure riespansione di norme generali. o semplicemente delegificazione della materia.
Per la verità, in dottrina la possibilità di reviviscenza viene ammessa anche in ulteriori ipotesi, come nel caso in cui una norma implicitamente abrogatrice venga meno per incompatibilità con principi generali posti da una disposizione successiva, dai quali si ricavi l'impossibilità della sopravvivenza della norma abrogata, ma non una disciplina specifica della fattispecie. Secondo un'altra autorevole opinione poi - ferma restando la reviviscenza nel caso di norma meramente abrogatrice di altra norma meramente abrogatrice di una prima norma contenente una disciplina sostanziale - nell'ipotesi un cui la seconda norma abbia abrogato la prima per incompatibilità o per regolamentazione dell'intera materia, costituirebbe un problema di interpretazione da risolvere caso per caso stabilire se la terza norma meramente abrogativa determini la reviviscenza della prima norma, e ciò perché di per sé l'ultima norma "potrebbe esclusivamente mirare all'eliminazione della disciplina sostanziale che, per incompatibilità o sostitutività integrale, ha comportato l'abrogazione inespressa della prima disciplina, e non necessariamente al ripristino di questa".
Allo stesso modo della dottrina. anche la giurisprudenza, a ben vedere, al di là delle affermazioni di principio, ha sempre ammesso la possibilità della reviviscenza o, comunque. non ha mai accolto con assolutezza e con rigore le conseguenze che dovrebbero derivare dalla configurazione della abrogazione come fenomeno istantaneo e definitivo, prodotto direttamente dall'atto.
Si è infatti ritenuto sussistente un "principio fissato dal comune insegnamento secondo cui la legge abrogata ritorna in vigore per l'abolizione della legge abrogativa ... se contemporaneamente non vengono emanate nuove norme giuridiche relative alla stessa materia" (Cass. civ., 12 dicembre 1939, n. 3296). Si è poi affermato che "non può nemmeno escludersi che dal contenuto della disposizione si desuma in modo non equivoco la volontà del legislatore di ripristinare la prima norma" (Cass. civ., 11 aprile 1951, n. 855), ossia si è ammesso che il ripristino del vigore delle norme abrogate non debba necessariamente essere previsto da una esplicita disposizione, potendo risultare voluto anche solo implicitamente dal legislatore. Si è inoltre ritenuto che non solo la reviviscenza può risultare "implicitamente voluta dal legislatore" ma anche che "può ravvisarsi questa ipotesi quando, per non essere stata dettata una nuova e diversa normativa, la caducazione della legge abrogatrice possa dar luogo ad una totale carenza di disciplina in una determinata materia, e quando inoltre tale caducazione deve ritenersi determinata - nella coscienza giuridica comune - dal riaffiorare delle finalità e dei principi direttivi che già ebbero ad informare la legge abrogata" (Cass. civ., 28 settembre 1968, n. 3019). La reviviscenza delle precedenti norme abrogate è stata poi sempre ammessa nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale che abbia colpito la norme abrogatrice. Può ricordarsi a questo proposito il caso della dichiarazione di incostituzionalità per vizio formale del testo unico emanato con d.p.R. 22 dicembre 1954, n, 1217, contenente la disciplina fiscale della lavorazione degli oli di semi, testo unico emanato oltre il temine indicato dalla legge di delegazione 20 dicembre 1952, n. 2385, sulla base di un nuovo termine prorogato fissato dalla legge 29 ottobre 1954, n.1073, la quale però era stata approvata dalla Camera dei deputati non dall'assemblea ma dalla commissione finanze e tesoro in sede legislativa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 1962, dopo avere accertato che si trattava di un testo unico avente carattere legislativo, dichiarò l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 72, ultimo comma, Cost., della legge n. 1073 del 1954 di proroga del termine per l'esercizio del potere legislativo delegato e, conseguentemente, anche dell'intero testo unico n. 1217 del 1954. Orbene, poiché il detto testo unico conteneva anche una serie di norme penali, si pose il problema di stabilire se per i fatti già previsti come reati fossero di nuovo divenute operanti le vecchie norme sostituite da quelle del testo unico e da questo abrogate ovvero se ì fatti stessi fossero divenuti non punibili, e la giurisprudenza di questa Suprema Corte - sia pure con motivazioni diverse che qui è inutile ricordare - si è sempre pronunciata per la reviviscenza ed il ripristino di efficacia delle precedenti norme incriminatrici penali abrogate dal testo unico del 1954 e quindi nel senso che i fatti giudicati continuavano a costituire reato ai sensi delle precedenti disposizioni riprodotte ed abrogate dal testo unico (cfr. Sez. 1, 27 aprile 1962, Amadio;
Sez. II, 5 luglio 1962, Pinto;
Sez. 1, 6 luglio 1962, Matarrese;
Sez. 1, 25 gennaio 1963, Santigliano;
Sez. 1, 21 maggio 1963, Crivelli;
Sez. 1, 22 maggio 1963, Valente, e numerosissime altre conformi). Può ricordarsi ancora il caso della sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1974, che dichiarò illegittimi, per contrasto con l'art. 44 Cost., l'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e l'ultimo comma dell'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592. proprio perché il primo aveva illegittimamente abrogato l'art. unico della legge 13 giugno 1961, n. 527 (che stabiliva una causa di esclusione della proroga dei contratti agrari) ed il secondo conteneva una norma di interpretazione autentica del primo, comprendendo nell'effetto abrogativo anche la disposizione di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d.l.C.p.S. 1 aprile 1947, n. 273 (che originariamente prevedeva la causa di esclusione della proroga). Successivamente a questa pronuncia, la giurisprudenza di questa Corte fu pacifica e concorde nel ritenere che., per effetto della pronunzia stessa, si era verificata la reviviscenza delle norme abrogate dalle due dette disposizioni dichiarate incostituzionali (cfr., Cass. civ., Sez. 111, 13 giugno 1975, n. 2384; Sez. III. 11 novembre 1975, n. 3800; Sez. 111, 5 aprile 1976, n. 1190; Sez. III, 20 luglio 1976, n. 2816. . e numerosissime altre).
Può ricordarsi infine il caso della dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza n. 153 del 1977. per contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 14, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971; n. 11, che aveva attribuito all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di eseguire miglioramenti del fondo, che fosse in grado di compiere col lavoro proprio e della famiglia, senza nemmeno darne comunicazione al proprietario del fondo. Successivamente a tale pronuncia, questa Corte ritenne che la declaratoria di incostituzionalità della detta disposizione aveva determinato la reviviscenza dell'art. 1651 cod. civ.. in ordine alla possibilità del giudice di attribuire all'affittuario un'indennità in via equitativa (Sez. lav., 8 giugno 1979. n. 3284). Pertanto - anche a non voler conto della giurisprudenza conseguente ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma abrogatrice (ma la questione si pone negli stessi termini del caso di abrogazione della norma abrogatrice) - è comunque di tutta evidenza come, anche la giurisprudenza, attraverso il ricorso alla volontà del legislatore, anche solo implicitamente manifestata, sia giunta in pratica alle medesime conclusioni della tesi dottrinale dianzi riferita, e cioè ad ammettere la reviviscenza in tutte le ipotesi in cui, senza che sia stata dettata una nuova e diversa disciplina della materia, venga espressamente abrogata una disposizione espressamente o implicitamente abrogatrice di una precedente disposizione.
È tuttavia vero che parte della dottrina, per fare salva la tesi secondo cui l'abrogazione è prodotta direttamente dall'atto e che l'effetto abrogativo è puntuale ed irreversibile;
ha cercato di spiegare il fenomeno affermando che non si avrebbe propriamente reviviscenza delle nonne abrogate ma che la nuova legge. che abroga la legge abrogatrice, conterrebbe una norma che avrebbe, da un lato, funzione abrogatrice e, dall'altro, assumerebbe per relationem il contenuto normativo della norma precedentemente abrogata. In sostanza, si avrebbe un atto legislativo "a doppia faccia", così che il fine pratico del legislatore di ridare vigore alla vecchia norma abrogata si conseguirebbe eliminando la norma abrogatrice di essa e ponendo un nuovo atto legislativo contenente implicitamente una "norma in bianco", che riprodurrebbe il contenuto dell'atto legislativo in precedenza abrogato.
Non si ritiene però di poter seguire questa tesi, in quanto essa appare complicata ed artificiosa e sembra in definitiva risolversi in una finzione non necessaria, se non addirittura inesatta. Invero, può innanzitutto rilevarsi che tale ricostruzione potrebbe avere un senso ed una utilità se si ritenesse che la nuova legge abrogatrice faccia venir meno ogni collegamento tra le vecchie notule abrogate (ed ora richiamate in vita ovvero riprodotte) e l'atto che a suo tempo le aveva prodotte, e cioè operi una vera e propria novazione della fonte con la posizione di norme del tutto nuove, sebbene identiche alle precedenti, con la conseguenza che, essendo cessato ogni collegamento tra le norme e la fonte precedente, su di esse non potrebbero più avere alcuna influenza gli eventuali vizi dell'atto normativo che in precedenza le aveva poste. Non sembra però che il fenomeno si presenti nella realtà proprio in questo modo. Se infatti fosse vero che l'effetto abrogativo fosse veramente irretrattabile e che quindi non potrebbe mai verificarsi il ripristino di efficacia di norme già abrogate, ma solo la posizione, implicita, di nuove norme aventi identico contenuto, la stessa ricostruzione del fenomeno dovrebbe essere estesa anche all'ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione espressamente abrogativa, dalla quale anche consegue la reviviscenza delle norme da quest'ultima abrogate. In questo caso, tuttavia, non potrebbe certo pensarsi che le norme reviviscenti abbiano subito una sorta di novazione della fonte ad opera della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, alla quale si verrebbe così ad attribuire inammissibilmente una vera e propria funzione legislativa in positivo. Inoltre, nel caso di abrogazione referendaria di una disposizione espressamente abrogatrice, si dovrebbe ritenere che le norme da quest'ultima abrogate e che vengono richiamate in vita siano in realtà norme nuove di contenuto identico, prodotte implicitamente e per relationem dall'atto referendario, il quale quindi verrebbe ad assumere, in contrasto con i principi del nostro ordinamento, la natura di atto di normazione in positivo e non soltanto in negativo. E se poi l'atto che aveva a suo tempo posto le norme abrogate dalla disposizione oggetto dell'abrogazione referendaria fosse, per ipotesi, dichiarato costituzionalmente illegittimo per vizio di forma. si dovrebbe ritenere che le norme stesse sopravviverebbero perché, essendo state riprodotte dall'atto referendario. sarebbero ormai indifferenti a quella declaratoria di incostituzionalità: il che però appare assai dubbio perché se al legislatore popolare può ritenersi consentito eliminare l'effetto normativo di una legge o di un atto avente forza di legge, e quindi anche l'effetto abrogativo di norme e disposizioni preesistenti, non sembra invece che gli si possa ritenere consentito anche far rivivere autonomamente e direttamente norme dichiarate, ora per allora, illegittime e quindi retroattivamente caducate. Se quindi nella ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale o di abrogazione referendaria di una disposizione espressamente abrogatrice deve ritenersi che le norme "reviviscenti" siano davvero le vecchie norme (prodotte dalla fonte originaria) richiamate in vigore e non nuove norme di contenuto identico, non si vede il motivo per cui la stessa cosa non potrebbe verificarsi nell'ipotesi di abrogazione legislativa;
nella quale, oltre tutto, il legislatore aveva pur sempre la possibilità di scelta, nel senso che ben avrebbe potuto porre una esplicita disposizione ripristinatoria che avesse direttamente ed in positivo richiamato le vecchie norme abrogate (novandone la fonte) mentre si è limitato esclusivamente ad abrogare la legge abrogativa senza disporre nulla in positivo, così manifestando proprio la volontà di far venire meno il precedente effetto abrogativo.
Deve pertanto ritenersi che il fenomeno abrogativo sia non già istantaneo ed irreversibile - come lo riteneva la più risalente e tradizionale dottrina, che lo riconduceva direttamente all'atto - bensì permanente e continuo, al pari delle norme che lo determinano e da cui discende. E, come è stato da tempo messo in rilievo, proprio questa impostazione riesce bene a spiegare il fenomeno della reviviscenza. Infatti, la prima legge abrogatrice di una certa disciplina non elimina la norma precedente né ne determina la cessazione di efficacia ma, come è noto, si limita a modificare il contenuto della norma anteriore introducendovi un termine di applicabilità che essa prima non aveva e a delimitarne cronologicamente l'efficacia nei confronti dei soli fatti e rapporti maturatisi anteriormente all'entrata in vigore della norma abrogatrice. Normalmente, l'ambito di efficacia della norma abrogata è destinato a restringersi sempre più a mano a mano che i rapporti da questa regolabili siano da essa effettivamente regolati o si esauriscano per altro motivo. Ciò non significa però che il termine di applicabilità introdotto dalla legge successiva sia anche definitivo ed irretrattabile, e che quindi l'ambito di operatività della norma sia, in ogni caso, necessariamente ed inesorabilmente destinato a cessare del tutto senza potersi mai riespandere. Una riespansione di efficacia, invero. può intanto verificarsi quando sia dichiarata incostituzionale la norma che aveva inserito il termine di applicabilità, del quale allora non potrà più tenersi conto. È ben possibile però che un'analoga riespansione possa altresì verificarsi (di solito con effetto ex nunc, salva diversa volontà, anche implicita, del legislatore) quando la medesima norma sia anch'essa abrogata da altra nonna che, a sua volta, ne circoscriva temporalmente l'ambito di efficacia. In altre parole può pensarsi che la nuova legge abrogatrice non faccia altro che inserire un nuovo terpine di applicabilità nella norma che aveva inserito un termine di applicabilità nella norma precedente. di modo che l'ambito di efficacia di quest'ultima, essendo venuto meno il limite temporale che la norma intermedia abrogante gli aveva posto, si riespande a tutti i fatti ed i rapporti successivi (ed eventualmente anche precedenti qualora la norma abrogativa della precedente norma abrogatrice abbia effetto retroattivo e ciò non contrasti con un principio costituzionale).
Queste considerazioni innanzitutto spiegano, come dianzi si è rilevato, come sia teoreticamente del tutto ammissibile e possibile che il legislatore abbia effettivamente "prorogato con effetto retroattivo" l'entrata in vigore del testo unico in questione sebbene esso fosse da pochi giorni già entrato in vigore al momento in cui è entrata in vigore la legge che poneva la nonna di proroga retroattiva, non essendo assolutamente di ostacolo al verificarsi di tale effetto la presunta - e, per quanto visto, inesistente - istantaneità ed irreversibilità dei fenomeno abrogativo. Da ciò l'obbligo per gli interpreti di applicare l'art. abrogativo. Da ciò l'obbligo per gli interpreti di applicare l'art. 138 del testo unico in esame nel senso che esso ora disponga che " le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2002 (ora, dal 30 giugno 2003)" e di ritenere quindi che fino ad ora non vi sia ancora mai stata alcuna abrogazione o sostituzione delle norme precedenti confluite nel detto testo unico.
Le medesime considerazioni in ogni caso dimostrano come l'abrogazione di una norma abrogatrice ben può determinare la reviviscenza delle norme anteriori da quest'ultima abrogate, non solo quando si tratti dell'abrogazione espressa, senza la posizione di una nuova e diversa disciplina della materia, di una norma espressamente abrogatrice, ma più in generale tutte le volte che l'effetto ripristinatorio delle precedenti norme abrogate possa ritenersi voluto, anche solo implicitamente, dal legislatore. Nella specie, come pure già si è rilevato, è pacificamente ed unanimemente ammesso che il legislatore - in considerazione del complesso iter procedimentale adottato e dalla intenzione fatta palese dal significato proprio delle espressioni utilizzate - abbia appunto in ogni caso voluto - qualora per ipotesi si dovesse ritenere che non si sia determinata la proroga retroattiva del termine di entrata in vigore del testo unico - che si verificasse l'effetto ripristinatorio delle precedenti norme confluite nel testo unico. E ciò a maggior ragione se si ritenga (in questo senso la citata sent. 20 settembre 2002, Ameli) che l'art. 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, introdotto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 abbia determinato non già l'abrogazione ma soltanto la sospensione dell'efficacia del testo unico in questione, già entrato in vigore.
Le precedenti considerazioni sono ancor più rafforzate dalla circostanza che nella specie l'atto, di cui è stata disposta la proroga retroattiva dell'entrata in vigore o comunque la sospensione dell'efficacia. è un testo unico. Ora, come è noto, anche quella parte della dottrina che nega in via generale ogni possibilità di reviviscenza delle norme abrogate anche nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma abrogatrice, ammette che la soluzione deve però essere diversa nell'ipotesi in cui la declaratoria di incostituzionalità colpisca un testo unico. E ciò perché la reviviscenza delle disposizioni anteriori confluite nel testo unico deriva dal fatto che qualsiasi testo unico, per sua natura, soltanto coordinerebbe e provvisoriamente sostituirebbe le disposizioni precedenti, dando ad esse un nuovo assetto fino all'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del testo unico stesso. Opinione questa che del resto si ricollega alla tesi, autorevolmente sostenuta in dottrina, secondo la quale in ogni testo unico "la volontà di creare diritto nuovo o di abrogare il diritto preesistente è subordinata o condizionata al fatto che un nuovo testo unico prenda effettivamente il posto della pluralità di testi precedenti". Con la conseguenza che l'innovatività del testo unico dovrebbe ritenersi subordinata, al contrario di quel che accade per le leggi in generale, non solo al suo effettivo venire in essere, ma alla sua stessa validità. In altre parole, l'innovazione operata attraverso il testo unico andrebbe considerata come risolutivamente condizionata al verificarsi di un fatto eliminativo, con la conseguenza che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del testo unico stesso comporterebbe la persistenza del vigore e l'applicabilità delle disposizioni antecedenti che esso avrebbe potuto. se valido, sostituire ed abrogare, ma che non avrebbe, in effetti, essendo invece invalido, né sostituito né abrogato.
È vero che la tesi in esame è stata accusata di "psicologismo" o di "volontarismo", perché più che all'atto in sé e per sé considerato (il quale, una volta emanato, è o non è abrogativo) guarderebbe piuttosto alla "intenzione" dell'atto "manifestata dallo stesso nome dato all'atto legislativo così designato". È però anche vero che si è efficacemente osservato che tale obiezione è superabile considerando che "non è tanto l'intenzione o la volontà di porre in essere un atto con certe determinate caratteristiche a far assumere ad esso queste caratteristiche, ma è la previsione contenuta nella legge di delegazione o di autorizzazione o nello stesso sedicente testo unico legislativo, di un atto di un certo tipo a farlo essere tale e a farlo vigere con tutte le caratteristiche logicamente discendenti dal tipo". Non si ritiene peraltro di dover ulteriormente approfondire questo argomento in questa sede anche perché è pure generalmente ritenuto che, per lo meno ai testi unici c.d. "legislativi" o "delegati", cioè adottati sulla base di una formale legge di delegazione. debba riconoscersi, per sostanza e per forma, la precisa natura di veri e propri atti legislativi delegati, con la conseguente necessaria attribuzione della forza di legge, nei suoi due aspetti attivo e passivo;
e quindi anche della vis abrogans delle disposizioni legislative preesistenti. E questa Corte ha già ritenuto (Sez. 111, 15 marzo 2002, Catalano) che nella specie si tratta di un vero e proprio testo unico legislativo e di produzione. In ogni caso, però, le considerazioni svolte dall'autorevole dottrina appena ricordata possono assumere per l'interprete notevole rilievo al fine di individuare l'obiettiva volontà del legislatore. Ed infatti, il fatto stesso che la legge di delegazione abbia previsto l'emanazione non di un normale decreto legislativo ma di un testo unico che raccogliesse le precedenti nonne in materia ed il fatto che poi sia stato effettivamente emanato un atto normativo avente la qualificazione e le caratteristiche di un testo unico, se non incide sulla normale vis abrogans dell'atto stesso, può comunque far appunto presumere - in mancanza di elementi di segno contrario - che il legislatore abbia voluto subordinare o condizionare l'abrogazione del diritto preesistente alla circostanza che il nuovo testo unico abbia effettivamente preso il posto della pluralità di testi precedenti, e di conseguenza far anche presumere che. con il disporre la "proroga" della entrata in vigore del testo unico stesso, la volontà del legislatore sia stata non nel senso di lasciare la materia priva di qualsiasi disciplina, bensì chiaramente nel senso che la proroga avesse effetto retroattivo (e che quindi l'interprete dovesse ritenere che l'abrogazione delle norme preesistenti non vi sia mai stata e che queste avessero pertanto continuato ad avere efficacia anche per il periodo intermedio) o, in ogni caso, che fosse ripristinata l'efficacia delle vecchie norme riprodotte dal testo unico fino a quando questo non fosse definitivamente e stabilmente entrato in vigore.
In conclusione, sulla base di tutte le considerazioni svolte, deve ritenersi che l'art. 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001, n.411, introdotto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463,
abbia disposto la proroga retroattiva del termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia emanato con il d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380. con la conseguenza dell'obbligo per l'interprete di applicare l'art. 138 del medesimo testo unico nel senso che esso disponga che le disposizioni del testo unico stesso "entrano in vigore dal 30 giugno 2002" (ora dal 30 giugno 2003, per effetto delle ulteriori proroghe disposte dal decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, e dalla relativa legge di conversione 1° agosto 2002, n. 185), e quindi di ritenere che il detto testo unico non sia fino ad ora mai entrato in vigore e che le precedenti norme in esso confluite abbiano ininterrottamente continuato e continuino ad essere in vigore. in ogni caso, qualora si reputi che l'entrata in vigore del testo unico in questione, essendosi verificata il 1 ° gennaio 2002, non possa essere eliminata e resa inoperante con effetto retroattivo mediante una norma legislativa entrata in vigore successivamente, sia pur di poco, deve ritenersi che per effetto del suddetto art. 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, si sia comunque determinato la reviviscenza ed il ripristino dell'efficacia delle vecchie norme sostituite dal testo unico.
Non si è di conseguenza verificato nessun vuoto normativo ed è pertanto nel caso di specie ancora applicabile - come lo è sempre stato anche per il periodo dall'1 al 9 gennaio 2002, dovendo ritenersi che esso non è stato ancora sostituito dalla corrispondente norma or testo unico la cui entrata in vigore è stata prorogata - l'art. 20 della legge 28 febbraio solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 MARZO 2003.